VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili ... 22
Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione) ... 23
Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL ... 23
Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza ... 23
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori ... 24
5-03090 Mura: Detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizie e di riqualificazione energetica per soggetti divenuti incapienti ... 24
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 25
5-03091 Sangregorio: Doppia imposizione fiscale per contribuenti italiani residenti in Francia ... 24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 26
5-03093 Baratto: Deduzione delle erogazioni liberali destinate ad associazioni e società sportive dilettantistiche ... 24
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 28
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 novembre 2019.
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.45.
INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 7 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.
La seduta comincia alle 9.50.
Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(Svolgimento e conclusione).
Carla RUOCCO presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Davide Carlo CAPARINI, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Donato TOMA, presidente della Regione Molise, Gaetano ARMAO, vicepresidente della Regione Siciliana e Gianluca FORCOLIN, vicepresidente della Regione Veneto svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (Lega), Carla RUOCCO, presidente, Massimo GARAVAGLIA (Lega) e Raffaele TOPO (PD), ai quali rispondono Donato TOMA, presidente della Regione Molise, Gaetano ARMAO, vicepresidente della Regione Siciliana, Gianluca FORCOLIN, vicepresidente della Regione Veneto e Davide Carlo CAPARINI, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Carla RUOCCO, presidente, ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 novembre 2019.
Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.45.
Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 7 novembre 2019.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 7 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 13.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Avverte altresì che lo svolgimento delle interrogazioni Ungaro n. 5-03089 e Raduzzi n. 5-03092, concordi i presentatori, è rinviato ad altra seduta.
5-03090 Mura: Detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizie e di riqualificazione energetica per soggetti divenuti incapienti.
Romina MURA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Dichiara inoltre che il Governo è disponibile ad approfondire l'argomento, rilevando come la misura richiesta dagli interroganti e la traslazione dei relativi costi sugli anni successivi avrebbe un impatto sul gettito erariale, che necessiterebbe di adeguata copertura.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il sottosegretario ma evidenzia come l'intento degli interroganti fosse proprio quello di avere dal Ministero dell'economia una stima relativa alla platea dei soggetti interessati dall'introduzione delle misure in oggetto, al fine di individuare l'eventuale onere a carico del bilancio dello Stato. Ciò ai fini della presentazione di interventi emendativi nei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, che si riserva in ogni caso di depositare.
5-03091 Sangregorio: Doppia imposizione fiscale per contribuenti italiani residenti in Francia.
Giorgio SILLI (MISTO-C10VM) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Giorgio SILLI (MISTO-C10VM) si ritiene soddisfatto di aver ricevuto una risposta e si riserva – trattandosi di una questione prettamente tecnica, di diritto internazionale – di approfondire gli elementi di analisi forniti dal Sottosegretario, anche in un confronto con le categorie interessate dalle disposizioni.
5-03093 Baratto: Deduzione delle erogazioni liberali destinate ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Dario BOND (FI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Dario BOND (FI) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando la necessità di un intervento chiarificatore da parte del Governo, al fine di raccogliere e dare risposta alle istanze delle associazioni e società sportive.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.25.
ALLEGATO 1
5-03090 Mura: Detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizie e di riqualificazione energetica per soggetti divenuti incapienti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, relativamente alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, chiedono di sapere quale sia la stima dei soggetti interessati alla possibile introduzione di una misura che, nei casi di variazione della situazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto all'ultima dichiarazione dell'anno precedente, consenta la traslazione della quota di detrazione, non usufruita per incapienza, all'anno successivo ovvero oltre il termine di scadenza decennale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che, allo stato, non risultano essere allo studio disposizioni normative volte a recuperare le detrazioni nei casi di incapienza del reddito.
Inoltre, occorre sottolineare che, sotto il profilo finanziario, l'introduzione di nuove misure finalizzate a garantire ai soggetti cosiddetti «incapienti» la piena fruizione delle detrazioni fiscali in esame comporterebbe sicuramente effetti negativi in termini di gettito di non immediata quantificazione, così come, non risulta essere immediata l'identificazione della platea dei soggetti interessati.
ALLEGATO 2
5-03091 Sangregorio: Doppia imposizione fiscale per contribuenti italiani residenti in Francia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la convenzione di Venezia tra Italia e Francia in tema di doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, chiedono chiarimenti circa le condizioni dell'imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione con particolare riguardo ai contribuenti italiani residenti in Francia ed aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato tra i quali l'ENPAM.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Premesso che le disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono negoziate bilateralmente dagli Stati – e, quindi, anche se in molti casi si conformano al Modello OCSE di Convenzione, recano le peculiarità concordate dalle parti contraenti – nel caso specifico, nello stipulare le proprie Convenzioni contro le doppie imposizioni, l'Italia segue il Modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE. Tale Modello ha peraltro natura non vincolante, costituendo una linea – guida nella elaborazione di princìpi condivisi di fiscalità internazionale. Il Modello comprende inoltre un Commentario, utile nella interpretazione ed applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 18 del Modello OCSE definisce l'imponibilità delle pensioni derivanti da cessato impiego, stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, il Commentario all'articolo 18 sottolinea che tale criterio non è unanimemente accettato e che taluni Stati prediligono altri criteri impositivi.
Al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sugli emolumenti pensionistici provenienti dal nostro Paese ed erogati ad un soggetto residente in Francia, deve aversi riguardo agli articoli 18 o 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia e firmata a Venezia il 5 ottobre 1989.
In particolare, l'articolo 18 del Trattato internazionale disciplina il trattamento fiscale da riservare alle pensioni pagate in relazione ad un cessato impiego, ad eccezione di quelle erogate dagli Stati contraenti il Trattato o dai loro enti locali (che ricadono nell'ambito del citato articolo 19 della Convenzione), prevedendo, come regola generale, al paragrafo 1, che le medesime siano tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario e, come eccezione, al paragrafo 2, la tassazione concorrente delle pensioni pagate in relazione alla legislazione sulla «sicurezza sociale».
Pertanto, tali redditi risultano imponibili sia nello Stato erogatore, sia nello Stato di residenza del percettore. Le difficoltà interpretative in merito agli elementi di reddito ricompresi nella locuzione «legislazione sulla sicurezza sociale» sono state superate attraverso un Accordo, ad esito di una procedura amichevole, stipulato tra le autorità competenti dei due Stati contraenti in data 20 dicembre 2000. In tale Accordo i contraenti hanno chiarito che tutte le tipologie di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dagli enti pensionistici ivi elencati nell'Accordo stesso, tra cui l'INPS, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2 della Convenzione, venendo pertanto ricompresi nella definizione di «legislazione sulla sicurezza sociale» ed essendo soggetti ad imposizione concorrente in Italia e in Francia.
Posto quanto sopra, si evidenzia che l'applicazione del criterio della tassazione concorrente si coniuga, nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con il metodo per l'eliminazione della doppia imposizione. Nella Convenzione oggetto di interrogazione, tale metodo per l'eliminazione della doppia imposizione è individuato all'articolo 24. In esso si disciplina che lo Stato di residenza del percettore del reddito assoggettabile ad imposizione in entrambi gli Stati, ha l'obbligo di riconoscere un credito di imposta per quanto il contribuente ha già versato nello Stato della fonte.
Per quel che riguarda lo specifico quesito posto dagli Onorevoli interroganti, alle pensioni d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, corrisposte dall'ENPAM agli ex medici residenti in Francia, si applicherà l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione con conseguente tassazione concorrente delle stesse in Italia e Francia. L'ENPAM, dunque, risulta sempre obbligato ad applicare a tali pensioni, erogate a residenti in Francia, una ritenuta d'acconto dell'imposta ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al fine, tuttavia, di eliminare la doppia imposizione, il contribuente potrà richiedere l'applicazione del credito d'imposta in Francia, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del Trattato internazionale, il quale prevede, per quel che concerne, nello specifico, i redditi di pensione assoggettati ad imposizione concorrente, il diritto al credito d'imposta in Francia, Stato di residenza, per un importo pari all'ammontare dell'imposta francese.
Tale limite, comune alla generalità degli Stati che utilizzano il meccanismo del credito di imposta per l'eliminazione della doppia imposizione, trova giustificazione nella necessità di non finanziare l'imposta estera.
Pertanto, l'eventualità che permanga una quota residua di imposta italiana non interamente accreditabile in Francia può dipendere dal differente livello impositivo (segnatamente inferiore nello Stato di residenza) previsto negli ordinamenti interni dei due Stati contraenti.
ALLEGATO 3
5-03093 Baratto: Deduzione delle erogazioni liberali destinate ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di cui all'articolo 100, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui sono deducibili: «le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo».
In particolare, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, se la gestione, concessione, affidamento di impianti sportivi da parte di associazioni/società sportive dilettantistiche e non, comporti per queste associazioni l'assunzione di uno status giuridico tale da rientrare nel novero dei soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che hanno il diritto alla deduzione delle erogazioni liberali ricevute, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito del soggetto erogante la liberalità.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La richiamata disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 delinea sia l'ambito soggettivo dei destinatari delle erogazioni liberali, sia l'ambito oggettivo relativo alla tipologia di interventi che danno diritto alla deduzione.
Sotto il profilo oggettivo, la norma non pone indicazioni espresse sulla natura concessoria della gestione delle strutture esistenti su cui effettuare opere di restauro e di potenziamento da finanziare mediante le erogazioni liberali. In particolare, dal tenore letterale della disposizione, la circostanza che gli impianti siano dati in concessione o in gestione da un soggetto pubblico ai beneficiari dell'erogazione liberale, non fungerebbe da causa ostativa alla deduzione da parte del soggetto erogante.
Sotto il profilo dell'identificazione soggettiva del beneficiario, tuttavia, la norma si riferisce agli enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Non rientrano, in tale novero, le associazioni sportive dilettantistiche, menzionate dagli interroganti, ancorché riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 che svolgano, senza scopo di lucro, l'attività di gestione, concessione o affidamento di impianti sportivi, in quanto l'attività sportiva non è riconducibile esclusivamente alle attività di spettacolo considerate dal sopra citato articolo 100 del T.U.I.R.