XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura ... 76
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ... 77
Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) (Svolgimento e conclusione) ... 77
Audizione di rappresentanti dell'INAIL (Svolgimento e conclusione) ... 77
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini (Seguito esame e rinvio) ... 78
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 80
ALLEGATO 2 (Emendamento e subemendamenti approvati) ... 83
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 5 novembre 2019.
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.
La seduta comincia alle 12.05.
Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
(Svolgimento e conclusione).
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Leonardo ALESTRA, Direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Jessica COSTANZO (M5S), Rina DE LORENZO (M5S), Claudio COMINARDI (M5S) e il presidente Davide TRIPIEDI.
Leonardo ALESTRA, direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), e DANILO PAPA, direttore centrale vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.
Davide TRIPIEDI, presidente, ringrazia gli intervenuti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti dell'INAIL.
(Svolgimento e conclusione).
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Giuseppe LUCIBELLO, direttore generale dell'INAIL, e Agatino CARIOLA, direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Claudio COMINARDI (M5S), Rina DE LORENZO (M5S) e Jessica COSTANZO (M5S).
Giuseppe LUCIBELLO, direttore generale dell'INAIL, e Agatino CARIOLA, direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.
Davide TRIPIEDI, presidente, ringrazia gli intervenuti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 13.15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.
La seduta comincia alle 13.20.
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027 Ciprini.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.
Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che la Commissione riprende, al termine di un approfondito ciclo di audizioni informali, l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, rinviato nella seduta dello scorso 26 giugno 2019.
Avverte che sono state presentate quattro proposte emendative nonché cinque subemendamenti all'emendamento 1.1 della Relatrice (vedi allegato 1) e che il fascicolo è in distribuzione.
Invita, quindi, la relatrice, onorevole Ciprini, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo unico della proposta di legge, nonché sui subemendamenti riferiti al suo emendamento 1.1.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.1, parere contrario sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.2, parere favorevole sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.3 e parere contrario sui subemendamenti Zangrillo 0.1.1.4 e 0.1.1.5. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 1.2 e 1.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Polverini 1.01.
Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della Relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.
Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene tortuoso il percorso seguito dalla Commissione nell'esame della proposta di legge, il cui contenuto si intende radicalmente cambiare con un emendamento interamente sostitutivo, presentato dalla stessa prima firmataria della proposta di legge nonché Relatrice, che vanifica gli emendamenti presentati dal suo gruppo.
Davide TRIPIEDI, presidente, ricorda che i gruppi hanno avuto la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo della Relatrice.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Zangrillo 0.1.1.1 (vedi allegato 2), respinge il subemendamento Zangrillo 0.1.1.2 e approva il subemendamento Zangrillo 0.1.1.3 (vedi allegato 2).
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.1.4, ritiene necessario evitare il ricorso ad agenzie specializzate a livello internazionale per la determinazione della retribuzione annua base del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, perché la norma non fornisce i criteri per la loro individuazione né prevede mezzi di copertura dei relativi oneri.
Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, premettendo che la previsione del ricorso alle agenzie internazionali costituisce uno dei punti qualificanti del provvedimento, che perderebbe la sua portata innovativa se fosse modificato su tale punto, rileva che il compito a cui esse sono chiamate non potrebbe essere svolto dalle rappresentanze diplomatiche e che, a garanzia dei lavoratori, è prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla procedura di determinazione della retribuzione. Inoltre, la copertura dei maggiori oneri è assicurata dagli stanziamenti di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, sottolinea che il ricorso alle agenzie internazionali è una facoltà e non un obbligo in capo alla amministrazione competente e che la procedura di determinazione della retribuzione del personale a contratto è stata delineata sulla base delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni che la Commissione ha svolto.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo anche con riferimento al successivo subemendamento 0.1.1.5 a sua prima firma, che ha la medesima finalità del suo subemendamento 0.1.1.4, ritiene che, a garanzia della pubblica amministrazione, sarebbe necessario procedere all'individuazione delle agenzie in questione attraverso una gara a evidenza pubblica.
Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO osserva che il ricorso alla gara a evidenza pubblica è un obbligo disciplinato dal codice dei contratti pubblici.
Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene preferibile che la norma specifichi con chiarezza l'obbligo di selezionare le agenzie attraverso gare a evidenza pubblica.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zangrillo 0.1.1.4 e 0.1.1.5 e approva l'emendamento 1.1 della Relatrice (vedi allegato 2).
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 della Relatrice, gli emendamenti Zangrillo 1.2 e 1.3 devono intendersi preclusi.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polverini 1.01.
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che il testo della proposta di legge n. 1027 Ciprini, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il prossimo giovedì 7 novembre.
La seduta termina alle 13.30.
ALLEGATO 1
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.
0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.
(Approvato)
All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi,.
0. 1. 1. 2. Zangrillo, Cannatelli.
All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.
0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.
(Approvato)
All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da:, anche sulla scorta fino alla fine del periodo.
0. 1. 1. 4. Zangrillo, Cannatelli.
All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ove possibile, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa selezione tramite gara a evidenza pubblica,.
0. 1. 1. 5. Zangrillo, Cannatelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti contratti sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;
c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;
e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157.
(Retribuzione)
1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.
3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;
f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 157-sexies.
(Assenze dal servizio)
1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.
3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159.
(Viaggi di servizio)
1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.».
h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.».
i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1. La Relatrice.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefici aggiuntivi,.
1. 2. Zangrillo, Cannatelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del costo della vita aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 3. Zangrillo, Cannatelli.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Di quanto previsto dal presente comma, per detto personale si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, ai sensi dell'articolo 43, sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota».
1. 01. Polverini.
ALLEGATO 2
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)
EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.
0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.
All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.
0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti contratti sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;
c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;
e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157.
(Retribuzione)
1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.
3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;
f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 157-sexies.
(Assenze dal servizio)
1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.
3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159.
(Viaggi di servizio)
1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.».
h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.».
i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1. La Relatrice.