II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Martedì 5 novembre 2019

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 16

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni (Seguito esame e rinvio) ... 22

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 28

ALLEGATO 2 (Emendamento della Relatrice) ... 49

ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione) ... 50

II Commissione - Resoconto di martedì 5 novembre 2019

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere anche alla deliberazione del prescritto parere.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016» (A.C. 1941).
  Prima di illustrare i contenuti dei tre accordi bilaterali tra Italia e Colombia, precisa che nel corso della sua relazione si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  Per quanto concerne il Trattato di estradizione tra Italia e Colombia, evidenzia che lo stesso si compone di 23 articoli, preceduti da un breve preambolo, e che intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Rammento che tale Trattato di estradizione si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata – segnalo in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e alcune associazioni criminali in Italia.
  In particolare, osserva che l'articolo 1, dispone che le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione è concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Inoltre, se l'estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno un anno. In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte richiedente che da quella della Parte richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal Trattato per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte richiesta può ugualmente concedere l'estradizione. Costituisce altresì presupposto per l'estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati – in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di tre anni.
  Fa presente che il Trattato prevede che le cause di rifiuto dell'estradizione possono essere obbligatorie o facoltative. L'articolo 3 individua i motivi di rifiuto obbligatorio, prevedendo il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della parte richiesta; l'articolo 4, invece, individua i motivi di rifiuto facoltativi, disponendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere
umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta. Un particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estrazione, disciplinato dall'articolo 5, riguarda l'estradizione di un cittadino della parte richiesta. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, ovvero – qualora la Parte richiedente abbia messo una sentenza di condanna definitiva della medesima persona – la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo.
  Evidenzia che l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata viene illustrato dall'articolo 6. Tale persona, infatti, non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria. L'articolo 7 disciplina l'estradizione semplificata prevedendo che, nel caso di consenso all'estradizione da parte dell'estradando, espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e reso dinanzi all'autorità competente dello Stato richiesto, sarà possibile procedere all'estradizione senza ulteriori formalità.
  Rammenta che gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione, mentre l'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 12 prevede la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione: l'arresto dovrà essere richiesto per via diplomatica e la richiesta di estradizione dovrà essere formalizzata non oltre novanta giorni dal giorno successivo all'arresto. L'articolo 13 individua gli specifici criteri da utilizzare per decidere a quale domanda dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi in cui siano avanzate richieste concorrenti di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.
  Osserva che gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame (articolo 16).
  Rileva che specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata, mentre l'articolo 20 dispone in merito alle eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato. L'articolo 21 prevede l'applicazione del Trattato a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente. L'articolo 22 riguarda informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura
tali informazioni possano essere protette. Infine, l'articolo 23 dispone in merito all'entrata in vigore e alla cessazione del trattato.
  Nel passare ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che lo stesso, che si compone di 29 articoli, preceduti da un breve preambolo, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  In particolare, fa presente che con l'articolo 1 le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta. Mentre l'articolo 3 designa le autorità centrali per assicurare la debita cooperazione tra le parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del trattato, l'articolo 4 prevede che le richieste debbano essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte richiesta.
  Rammenta che l'articolo 5 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 7 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovverosia: quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi. Essendo stato recepito il cosiddetto principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto.
  Sottolinea che l'articolo 10 prevede che le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte richiesta e in conformità alle disposizioni del Trattato. L'assunzione probatoria e l'acquisizione di elementi materiali nel territorio della Parte richiesta costituiscono l'oggetto dell'articolo 11, mentre l'articolo 12 prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante videoconferenza. L'articolo 13 contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza a localizzazione e identificazione di persone e oggetti. L'articolo 15 riguarda la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della parte richiedente; in relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'articolo 16 riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità. Con l'articolo 17 viene regolamentato il
trasferimento temporaneo di persone detenute, mentre, ai sensi dell'articolo 18, le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste. L'articolo 19 riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria.
  Fa notare che, ai sensi dell'articolo 20, ciascuna Parte può presentare all'altra una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente. L'articolo 21 riguarda le misure su beni, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di extinciòn del derecho del dominio sobre bienes, per la Colombia. L'articolo 23 individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento. Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla disciplina di squadre investigative comuni in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte. Alle consegne vigilate o controllate, volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, individuazione e cattura dei responsabili, è dedicato l'articolo 26, a norma del quale esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Ai sensi dell'articolo 27 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
  Con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 20 articoli preceduti da un breve preambolo, evidenzia che l'accordo intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, ovvero il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia. L'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti. Una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'articolo 6. L'articolo 7 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. L'articolo 8 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso,
mentre alle modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 9. L'articolo 10 concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.
  Fa presente che con l'articolo 11 è disciplinata l'esecuzione della condanna. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata. L'articolo 12 stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente. In base all'articolo 13, poi, la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa. L'articolo 14, infine, contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento ai sensi dell'accordo da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso, salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.
  Nel passare, da ultimo, ad illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati in esame, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 riporta una clausola di invarianza finanziaria. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Ciò premesso propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare come già altre volte abbia rilevato numerose criticità nel corso dell'esame di provvedimenti di ratifica di trattati internazionali, chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario ad esaminare compiutamente il provvedimento in titolo.

  Franco VAZIO, presidente, nel ricordare che la Commissione Affari esteri ha chiesto di poter acquisire il prescritto parere da parte della Commissione Giustizia in tempo utile per deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea, previsto per domani mattina, propone di aggiornare la seduta alle ore 9.45 della giornata di domani.

  Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che nella giornata di domani è già convocata, alle ore 9.30, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ai lavori della quale alcuni componenti della Commissione Giustizia sono chiamati a partecipare.

  Franco VAZIO, presidente, accogliendo la richiesta della collega Annibali, al fine di consentire comunque ai componenti della Commissione di valutare il contenuto del provvedimento in titolo, propone di sospendere la seduta in sede consultiva per riprenderla al termine dell'esame del provvedimento in sede referente previsto subito dopo la sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 14.15.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come già nella seduta del 2 ottobre scorso, nel corso dell'esame di alcuni provvedimenti concernenti la ratifica di trattati internazionali in materia di estradizione, avesse evidenziato, stigmatizzandola, la predisposizione di provvedimenti disomogenei tra loro, a seconda dell'altro Stato Parte del trattato, pur se riferiti alla medesima materia, ribadisce nuovamente tale profilo anche in relazione al provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che sono state presentate 103 proposte emendative (vedi allegato 1). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili le proposte emendative riferite a progetti di legge, che siano relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione». Sulla base di tale criterio, fa presente che la Presidenza ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi: Perantoni 1.01, in quanto introduce una circostanza aggravante comune all'articolo 61 del codice penale, che troverebbe quindi applicazione per qualsiasi reato; Bartolozzi 1.02, in quanto recante modifiche agli articolo 604-bis e 604-ter del codice penale, relativi alla diversa fattispecie della propaganda e dell'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; Bisa 3.01, in quanto volto ad inserire nel Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, l'articolo 528-bis in materia di trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni.
  Avverte che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 16 della giornata odierna.
  Comunica, inoltre, che la relatrice ha ritirato il suo emendamento 4.18. Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti Bazoli 1.1, Conte 1.13, Bazoli 1.6, 3.8, 3.9, 3.7, 3.6 e 4.1, Annibali 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, Emanuela Rossini 4.13, nonché gli emendamenti Bazoli 5.1, 6.1 e 6.2, Dori 6.12 e 6.13, Grippa 6.10 e Dori 6.11. Comunica, infine, che la relatrice ha presentato la proposta emendativa 1.50 (vedi allegato 2).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.27 e 1.16, Versace 1.15, Meloni 1.11, Sisto 1.28, nonché sugli identici emendamenti Varchi 1.10 e Potenti 1.2. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dori 1.30, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.23 e 1.24. Invita, quindi, al ritiro delle proposte emendative Massimo Enrico Baroni 1.29, Varchi 1.9, Lapia 1.32 e Bartolozzi 1.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, quindi, di esprimere il parere sull'emendamento Potenti 1.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 1.4 e parere favorevole sulla proposta emendativa Dori 1.31. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Varchi 1.8 e Bartolozzi 1.19, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), nonché sulle identiche proposte emendative Bartolozzi 1.25, Bazoli 1.5 e Conte 1.14. Formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.21 e 1.22, mentre raccomnada l'approvazione del suo emendamento 1.50. Invita al ritiro degli emendamenti Varchi 1.7, Bartolozzi 1.18 e degli identici emendamenti Lucaselli 1.12 e Bartolozzi 1.17, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, in fine, parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 1.20, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 2.6, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 2.4. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Bazoli 2.1, Bartolozzi 2.5 e Potenti 2.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Potenti 2.2 e Bartolozzi 2.01.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Bisa 3.1 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Si riserva, quindi, di esprimere il proprio parere sull'emendamento Turri 3.11 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento, e invita al ritiro dell'emendamento Nappi 3.14, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Spena 3.13 e parere favorevole sull'emendamento Dori 3.17, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento Latini 3.10, mentre si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Lucaselli 3.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone così l'accantonamento. Invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 3.3, Lapia 3.16 e Lorefice 3.15, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Carnevali 3.4 e Bazoli 3.5. Esprime, in fine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spena 3.02.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 4.11. Propone, quindi, una nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 4.16 (vedi allegato 3), del quale raccomanda l'approvazione. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Potenti 4.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.5. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Potenti 4.2 e Ianaro 4.15, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Massimo Enrico Baroni 4.17 e Dori 4.19. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Potenti 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3) e parere favorevole sull'emendamento Dori 4.20. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 4.14, nonché parere favorevole sull'emendamento Dori 4.21, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Emanuela Rossini 4.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 5.2, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Casa 5.03 e Gallo 5.02 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spena 5.01.
  Con riferimento, da ultimo, alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 6.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato
3), mentre invita al ritiro degli emendamenti Varchi 6.7, Bartolozzi 6.14, Tateo 6.3 e Bisa 6.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Tateo 6.5, mentre invita al ritiro delle proposte emendative Dori 6.8, Lattanzio 6.9, Bartolozzi 6.01 e 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, in fine, di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.03 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.50 e 4.16 (nuova formulazione) della relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.27 volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, precisando che il gruppo di Forza Italia, nel concordare sulla necessità di contrastare il fenomeno del bullismo, non condivide tuttavia l'impostazione di fondo della proposta di legge dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che, in linea con le considerazioni svolte dai soggetti auditi, sarebbe stato più opportuno sotto il duplice profilo preventivo ed educativo introdurre nel codice penale una fattispecie specifica per il reato di bullismo, invece di ampliare le condotte persecutorie previste dall'articolo 612-bis. Evidenzia come a parere del gruppo di Forza Italia, generalmente contrario all'impostazione panpenalistica cara al Movimento 5 Stelle, in casi specifici in cui le vittime sono da individuarsi nelle fasce sociali più deboli si debba prevedere una fattispecie specifica. Rileva infatti come tale scelta normativa consenta, da un lato, di lanciare un messaggio più chiaro ed incisivo ai soggetti responsabili di condotte di bullismo, che nella maggior parte dei casi sono minori, e, dall'altro, di favorire una più facile applicazione della norma. Invita pertanto i colleghi del Movimento 5 Stelle a non intestarsi il merito di una battaglia contro il bullismo, avendo operato una scelta normativamente non adeguata, anche considerato che la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 a sua prima firma, volto a destinare risorse finanziarie all'attuazione del provvedimento, anche al fine di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia la posizione di Fratelli d'Italia, nel caso in cui in futuro qualcuno voglia comprendere le ragioni del legislatore anche consultando i resoconti dei lavori della Commissione Giustizia. Rileva in primo luogo come Fratelli d'Italia sia stato l'unico gruppo a presentare una autonoma proposta di legge sul bullismo che è stata abbinata d'ufficio al provvedimento del collega Dori. Ritiene che bene avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle ad affidare alla sensibilità comune la predisposizione di un testo condiviso in tema di bullismo, intestandosi invece battaglie di natura diversa. Precisa inoltre che dall'esame delle proposte emendative presentate emerge la grande confusione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che, in corso d'opera, si sono resi conto delle criticità della loro proposta di legge e, invece di ricorrere alla collaborazione di tutti i colleghi, hanno preferito depositare proprie proposte emendative nel tentativo di correggere il testo. Si rivolge in particolare ai colleghi del gruppo del Partito democratico, che hanno sempre manifestato una attenzione particolare e una grande prudenza alle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale, evidenziando come la disposizione recata dall'articolo 1 dimostri, al di là della propaganda politica, la volontà di non combattere efficacemente il fenomeno attraverso una fattispecie specifica. Nel ricordare come il codice penale costituisca una materia viva, che viene modificata al fine di recepire le istanze della società, invita i colleghi a non avere timore di introdurre una nuova fattispecie, se riconoscono la gravità del fenomeno del bullismo. Ritenendo che al contrario con la scelta operata nell'articolo 1 della proposta di legge in esame si configuri una vittoria a metà, preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sull'emendamento 1.27 della collega Bartolozzi.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la scelta di introdurre o meno una fattispecie specifica per il reato di bullismo costituisca un punto dirimente, considerato che un intervento sul codice penale quale quello operato dalla maggioranza comporta due rischi, da un lato la totale impunità dei reati che si intende sanzionare, e dall'altro un eccesso di punibilità per reati irrilevanti. A tale proposito evidenzia come il generico riferimento ad azioni che umiliano e emarginano possa comportare come conseguenza che il preside di un istituto scolastico assuma iniziative forti anche con riguardo ad episodi di non grande significato. Ciò premesso, sottolinea la necessità di una riflessione approfondita sull'argomento nell'interesse di tutti.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel ribadire l'opportunità dell'intervento recato dagli emendamenti 1.27 e 1.16 della collega Bartolozzi, condivide la necessità di introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo. Precisa tuttavia che tale fattispecie, recata dall'emendamento Bartolozzi 1.16, andrebbe introdotta con un nuovo articolo 612-quater considerato che nel codice penale l'articolo 612-ter esiste già e punisce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

  Franco VAZIO, presidente, evidenzia la necessità di concludere l'esame delle proposte emendative al provvedimento in esame nei termini concordati.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene per svolgere alcune brevi considerazioni, dichiarandosi preliminarmente d'accordo con i colleghi dell'opposizione con riguardo alla necessità che su un tema come quello del bullismo si proceda in maniera condivisa. A tale proposito, nel sottolineare come la relatrice e il Governo abbiano espresso parere favorevole su proposte emendative delle forze di minoranza o ne abbiano chiesto il temporaneo accantonamento in vista di una ulteriore valutazione, ritiene che vadano riconosciuti gli sforzi della maggioranza, che si è dimostrata assolutamente disponibile alla modifica del testo in esame, manifestando la volontà di tenere in conto le diverse sensibilità. Tiene inoltre a precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla collega Bartolozzi, nel corso delle audizioni sono state espresse opinioni divergenti e spesso critiche con riguardo all'introduzione di una fattispecie specifica, che rischierebbe di aumentare le incertezze interpretative considerato che le condotte di bullismo già oggi sono sanzionate a norma del codice penale. Evidenzia pertanto come la scelta di non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo sia frutto di una riflessione approfondita da parte della maggioranza.

  Devis DORI (M5S), con riferimento all'intervento della collega Varchi, tiene a precisare che la decisione di modificare il testo originario deriva non dalla volontà di rimediare ad un errore iniziale, ma da un atteggiamento di maturità politica che ha condotto alla revisione di alcune posizioni, anche a seguito delle considerazioni svolte dai soggetti auditi. Nel sottolineare che anche nel testo originario si era preferito non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenzia come la proposta di legge in esame, che prende le mosse dall'ottimo lavoro svolto nel corso della scorsa legislatura, rappresenti un passo in avanti necessario, che tuttavia potrebbe non essere l'ultimo considerata la complessità del fenomeno e la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali molto spesso si manifesta. Pertanto, ribadendo la contrarietà all'introduzione di una fattispecie autonoma del reato di bullismo, con riguardo alle considerazioni del collega Paolini, tiene a precisare che è stata presentata una proposta emendativa volta a sopprimere l'originario ampliamento delle condotte recato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e a considerare l'emarginazione non più una condotta ma una conseguenza del reato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.27.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.16 che, pur con la modifica opportunamente rilevata dal collega Potenti, è volto ad introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma, per la quale è prevista una pena massima di quattro anni allo scopo di consentire ai soggetti responsabili, nella maggior parte minori o comunque adolescenti, di accedere a tutti i benefici previsti dal nostro ordinamento, a cominciare dalla messa alla prova. Evidenzia inoltre come l'emendamento sia volto a prevedere la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Con riguardo all'efficacia del contrasto al fenomeno del bullismo ribadisce la necessità di prevedere una fattispecie autonoma, che consente come già detto in precedenza di lanciare un chiaro messaggio sociale e di facilitare l'applicazione della norma, invece di limitarsi ad intervenire sugli eventi che connotano la condotta di reato. Con riguardo all'eventualità di ulteriori interventi futuri in materia di bullismo ventilati dal collega Dori, esprime la propria preoccupazione ritenendo che il codice penale non possa essere oggetto di continue modifiche.

  Lucia ANNIBALI (IV), essendo stata presente alle audizioni svolte, ricorda che i soggetti auditi, a cominciare dalla procuratrice Monteleone, hanno escluso l'introduzione di una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenziando come esistano già gli strumenti per intercettare e punire tali condotte e paventando il rischio che si finisca con il restringere l'ambito della punibilità. Nel dichiararsi favorevole ad un intervento che punti soprattutto alla rieducazione dei soggetti responsabili di tali reati, anche considerato che nella maggior dei casi si tratta di minorenni, ritiene da ultimo che le forze di minoranza non possano lamentare la mancata condivisione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel condividere le considerazioni della collega Annibali, sottolineando che l'introduzione o meno di una fattispecie autonoma di reato è stata oggetto di una approfondita riflessione, fa presente che i comportamenti esibiti in caso di condotta di bullismo sono molto diversi tra di loro ma mirano ad un unico obiettivo, che è quello di isolare la vittima, puntando sulla sua paura e anche su quella indotta negli altri soggetti del contesto.

  Devis DORI (M5S) al fine di evitare qualsiasi equivoco tiene a precisare, con riguardo alle considerazioni svolte nel suo precedente intervento, che quando ha ipotizzato la necessità di intervenire nuovamente in materia di bullismo intendeva riferirsi non ad ulteriori modifiche del codice penale, ma all'approntamento di nuovi strumenti preventivi e rieducativi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.16

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento Versace 1.15, tiene a fare due precisazioni. Con riguardo alla prima, essendo stata presente alle audizioni, sottolinea come la maggior parte dei soggetti, a cominciare dalla citata procuratrice Monteleone, si sia espressa a favore della fattispecie autonoma di reato, rilevando come soltanto qualcuno abbia espresso rilievi critici rispetto a tale ipotesi. Precisa altresì che il legislatore ha la piena autonomia delle proprie scelte, come avvenuto di recente con l'introduzione del reato specifico di matrimonio forzato. Con riguardo alla seconda precisazione, ribadisce la propria contrarietà ad intervenire sull'articolo 612-bis del codice penale, ritenendo che l'introduzione della condizione di emarginazione come evento della condotta, recata dall'emendamento Dori 1.30, rappresenti un pericolo dal momento che, come avviene anche per lo stalking, se tale evento non si manifesta il reato non può essere perseguito. Nel rilevare inoltre come la condizione di emarginazione sia difficilmente accertabile, ritiene preferibile che essa figuri tra le condotte e non tra gli eventi del reato.

  Federico CONTE (LEU) tiene a precisare che la scelta normativa relativa al trattamento del reato di bullismo è stata oggetto, anche a seguito delle audizioni svolte, di una lunga e ponderata riflessione da parte degli esponenti della maggioranza, pur riconoscendo che l'introduzione di una fattispecie autonoma, oltre ad apparire molto suggestiva, possa dare una maggiore soddisfazione al legislatore e rappresentare un messaggio sociale forte. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che molto opportunamente l'emarginazione debba essere considerata un evento del reato, dal momento che essa è la conseguenza sociale delle azioni di bullismo ed è proprio attraverso l'emarginazione della parte lesa che tale reato si manifesta. Nell'accogliere con favore lo sfrondamento di alcune condotte contenute nel testo originario della proposta di legge, recato dal successivo emendamento Dori 1.30, ribadisce come la condizione di emarginazione diventi l'elemento di interesse nell'attività di prevenzione del bullismo, che è un fenomeno sociale prima che penale.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, con riguardo alla decisione di non introdurre una fattispecie autonoma di reato, richiama anche i risultati dell'indagine conoscitiva in tema di bullismo svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella scorsa legislatura, evidenziando come tutti i soggetti auditi in quell'occasione si siano espressi in senso contrario. Precisa inoltre che l'emendamento Dori 1.30, volto a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, sopprimendo le diverse condotte attualmente previste, deriva da una riflessione attenta della maggioranza, anche in seguito alle considerazioni svolte dai soggetti auditi che sono stati tutti concordi sulla necessità di trasferire l'emarginazione dalle condotte agli eventi alternativi del reato, rilevando come in tal modo tale condizione sia più facilmente accertabile.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Versace 1.15.

  Franco VAZIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

II Commissione - martedì 5 novembre 2019

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 27. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Atti di bullismo)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.
  Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.
  La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.
  La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nell'individuazione degli autori.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

  Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.».
1. 16. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Atti di bullismo)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.
  Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.
  La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.
  La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.».
1. 15. Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  “Art. 612-ter. (Bullismo). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia o atti ingiuriosi o diffamatori, o comunque mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
  Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”».
1. 11. Meloni, Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: «Atti persecutori e di bullismo».
1. 28. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo comma,
    1) dopo le parole: «con condotte reiterate», è inserita la seguente: «diffama»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da cagionare l'esclusione dello stesso dal contesto delle relazioni sociali in cui è inserito».
1. 1. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al primo comma, dopo le parole: «abitudini di vita», sono aggiunte le seguenti: «ovvero da porlo in una condizione di emarginazione».
1. 30. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.».
1. 23. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena si applica a chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno atti di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.».
1. 24. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: percuote, ingiuria, diffama, umilia.
1. 29. Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ingiuria, diffama, umilia, emargina con la seguente: diffama.
1. 9. Varchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ingiuria, diffama.
1. 32. Lapia, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: umilia, emargina.
1. 26. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è sempre aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, lavorativa o condominiale alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti telefonici, informatici o telematici.»
1. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: se è commesso da tre o più persone con le seguenti: o in danno di persona nelle condizioni di cui all'articolo 61, numero 5), ovvero se commesso da tre o più persone.
1. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
1. 31. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*1. 8. Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*1. 19. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 14. Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie con le seguenti:, con finalità discriminatorie, ovvero posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
1. 21. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie con le seguenti: ovvero con finalità di discriminazione di genere.
1. 22. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un minorenne, ove questi abbia spontaneamente cessato o si sia adoperato per fare cessare la condotta o abbia comunque contribuito a eliderne o attenuarne le conseguenze dannose o pericolose.»
1. 13. Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai commi primo e secondo con le seguenti: al comma primo.
1. 7. Varchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per aggiungere le seguenti: interrompere la condotta persecutoria ed.
1. 6. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: del reato aggiungere, infine, le seguenti: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuita da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori.
1. 18. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
*1. 12. Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
*1. 17. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».
1. 20. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Circostanze aggravanti)

  1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-septies), è aggiunto il seguente:
  «11-octies) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia a danno del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni».
1. 01. Perantoni, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, lettera a), dopo le parole: «sull'odio razziale» sono inserite le seguenti: «, di genere» e dopo le parole: «atti di discriminazione per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   2) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   3) al secondo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;

  Conseguentemente:
   1) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica e religiosa;
   2) all'articolo 604-ter, primo comma del codice penale (Circostanza aggravante), dopo la parola: razziale sono inserite le seguenti: di genere.
1. 02. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 2

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo le parole: responsabilità genitoriale, aggiungere le seguenti: o chiunque ne eserciti le funzioni.
2. 6. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo le parole: l'istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti: od ometta di verificare e/o segnalare l'assenza prolungata da lezioni, corsi o attività didattiche obbligatorie.
2. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a euro 2.500.
2. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731» sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a 500 euro.
2. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 ad euro 10.000.
2. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che al di fuori di casi di legittimo impedimento del minore promuova, giustifichi od ometta di interrompere prolungati periodi di assenza dalle attività di cui al primo comma è punito con l'ammenda da euro 300 ad euro 800.
2. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale sono assegnati al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere utilizzati per il finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile e recupero della dispersione scolastica nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, realizzati mediante progetti educativi di inclusione attuati dagli enti locali in collaborazione con le associazioni non a scopo di lucro attive sui territori. Tali percorsi devono essere specificamente indirizzati a famiglie in stato di disagio socio economico e devono prevedere offerte formative di orientamento individualizzate e percorsi motivazionali specifici nel caso di mancata frequenza scolastica. Le risorse di cui al presente comma sono allocate sul capitolo 2331/12 «Orientamento e dispersione scolastica».
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse/agli enti locali e alle Istituzioni scolastiche.
2. 01. Bartolozzi, Spena, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 dopo le parole: «può inoltrare» sono inserite le seguenti: «al provider»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della presente legge per provider si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad internet, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
  1-ter. I provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato “codice internet e minori”, sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. I provider di cui al comma 1 devono esporre nella homepage del loro
sito internet, in forma ben visibile, la dicitura: “Aderente al codice di autoregolamentazione ‘Internet e minori’”.
  1-quinquies. I provider devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella homepage dei loro siti internet una sezione denominata “Tutela dei minori”, chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
  1-sexies. I provider devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice internet e minori.».
    3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applica l'articolo 528-bis del codice penale.
  2-ter. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del provider e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al comma 1-ter per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.».
   b) all'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il dirigente scolastico, i servizi sociali territoriali, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i ministri del culto cattolico o delle religioni riconosciute, i rappresentanti e gli operatori delle associazioni di volontariato che vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, anche di un solo atto e/o condotta e/o omissione che cagioni un lieve turbamento, realizzato nei confronti di un minore sia in forma telematica che non, devono informare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.
  1-bis. I soggetti di cui al comma 1 devono anche promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.
  1-ter. Nei casi di atti di cui all'articolo 612-bis del codice penale, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, la segnalazione di tali atti ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale trasmissione avviene anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.».
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informativa alle famiglie, segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico»;
   c) l'articolo 7 è abrogato.
3. 1. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: «La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) le parole: «fenomeni di cyberbullismo» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «fenomeni di bullismo e di cyberbullismo».
3. 2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, devono essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole e/o immagini considerate pericolose. Di ciò, la predetta applicazione dovrà dare avviso in tempo reale ai genitori.
  2-ter. I genitori e/o gli esercenti la potestà sui minori, in casi di violazione della presente disposizione, sono puniti con la pena dell'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
  2-quater. Con separato provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 2-bis».
3. 11. Turri, Tomasi, Bisa, Tateo, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Obblighi per i gestori di social media)

  1. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica multi-piattaforma, per l'iscrizione ai propri siti da parte di soggetti minorenni, è tenuto ad acquisire telematicamente il documento d'identità e il codice fiscale del minore e del genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore.
  2. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica, all'interno delle piattaforme, è tenuto a garantire:
   a) che non sia possibile inviare alcuna messaggistica in forma anonima ovvero senza che sia possibile individuare l'autore del messaggio;
   b) che non siano inseriti avvisi pubblicitari con contenuti non appropriati per i soggetti minorenni qualora l'ambito della visione sia sottoposto a restrizione attivata manualmente dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità del minore;
   c) che sia sempre possibile bloccare immediatamente una persona che abbia compiuto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, attraverso una funzione facilmente accessibile al social media o all'applicazione di messaggistica multi-piattaforma, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge».
3. 14. Nappi, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il tavolo opera in coordinamento con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92».
3. 13. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Anche qualora i fatti non costituiscano reato il Dirigente scolastico, nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte, ne informa il Collegio dei docenti e su delibera dello stesso trasmette tempestivamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»;
   b) al medesimo articolo, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:
    1-bis) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di»;
    1-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, è integrato con l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate o promosse dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 17. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) all'articolo 4, comma 5, dopo la parola: «enti» sono aggiunte le seguenti: «promuovono altresì l'introduzione dell'educazione emozionale tra gli ambiti tematici della materia educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado».
3. 10. Latini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dello psicologo scolastico)
  Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica
di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
3. 12. Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui sussistano i presupposti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;
   d) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
3. 8. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;
   d) al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
3. 9. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui sussistano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,».
3. 7. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1) sostituire le parole da: In ogni caso fino alla fine del periodo con le seguenti: in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico. In relazione alla gravità degli atti, il dirigente scolastico, qualora lo ritenga necessario, può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza della vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
3. 3. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La promozione delle iniziative di carattere educativo, di cui al precedente periodo, può anche riguardare un ruolo attivo di studenti e di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole, al fine di realizzare un processo di comunicazione di tipo orizzontale, secondo un approccio educativo tra pari.
3. 16. Lapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso, il dirigente scolastico trasmette tempestivamente con le seguenti: Il dirigente scolastico, previa delibera adottata dal Collegio dei docenti che tiene conto della gravità e reiterazione del fatto segnalato, trasmette.
3. 15. Lorefice, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Trizzino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 4. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «o non è presentata denuncia» sono soppresse;
    2) la parola: «594» è soppressa;
    3) dopo la parola: «612» sono aggiunte le seguenti: «612-ter»;
    4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La pena per i delitti di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».
3. 6. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis.

(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
  Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».
3. 01. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con particolare riguardo all'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5, le scuole offrono alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie».
3. 02. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 11. Varchi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
  “Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la segnalazione che un minore degli anni 18 assume comportamenti irregolari o vive una situazione di disagio da cui possa derivare un pregiudizio per la sua salute psicofisica, ovvero agisce condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può, con decreto motivato, affidare il minorenne al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca anche percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo del servizio stesso. Il tribunale può altresì imporre al minorenne prescrizioni in ordine ad attività da svolgere ed a luoghi o persone da non frequentare.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta.

  3. Il competente servizio sociale territoriale definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
  4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, il servizio sociale territoriale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può:
    1) dichiarare concluso il procedimento;
    2) disporre la proroga del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
    3) disporre il collocamento del minorenne in una comunità educativa o terapeutica.

  5. Ove il minorenne nei cui confronti è stato disposto l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo violi le prescrizioni stabilite, il tribunale può stabilire ulteriori prescrizioni più stringenti ovvero disporre il collocamento comunitario. Ove il minore che si era già reso autore di condotte di reato, anche se non imputabile, si allontani ingiustificatamente dalla comunità, il tribunale può disporre una misura di sicurezza di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
  6. I provvedimenti previsti nei commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è obbligatoria fin dall'inizio l'assistenza del difensore”;
   b) all'articolo 26, è abrogato il terzo comma;
   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: “dal n. 1 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 25, commi 1 e 4, numero 2)”;
   d) all'articolo 28:
    1) al primo comma, le parole: “è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;
    2) alla rubrica, la parola: “ricoverati” è sostituita dalle seguenti: “collocati presso comunità”;
   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: “ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;
   f) all'articolo 29, quarto comma, le parole: “La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva” sono abrogate;
   g) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  “Art. 29-bis.(Prosieguo amministrativo) – Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”».
4. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
4. 16. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Tribunale per i minorenni, su ricorso del pubblico ministero che abbia acquisito segnalazione di condotte compiute da un minore degli anni diciotto pericolose per sé o per gli altri, può disporre l'apertura di un procedimento a tutela del predetto minore. Il Tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio con decreto motivato, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale e sentito il pubblico ministero. In caso di urgente necessità il Tribunale per i minorenni può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.
4. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: abbia acquisito la segnalazione di inserire le seguenti: frequentazioni di persone o luoghi a rischio o di.
4. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: decreto motivato aggiungere le seguenti: previo ascolto, del minore, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 5. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: dei servizi sociali minorili con le seguenti: dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio. In caso il procuratore della Repubblica non ritenesse la segnalazione motivo sufficiente per procedere alla trasmissione dei fatti al Tribunale dei minorenni, ne dichiarerà l'archiviazione con comunicazione scritta al soggetto che ha fatto la segnalazione, motivando la sua decisione.
4. 15. Ianaro, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con il decreto di cui al comma 1, qualora il Tribunale ritenga la sussistenza di un pregiudizio per il minore, viene conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per l'elaborazione di un progetto educativo a favore del minore, la cui durata non può essere
superiore a dodici mesi prorogabili, per una sola volta, per ulteriori dodici mesi.
4. 7. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta»;
   b) al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: «intervento educativo», aggiungere le seguenti: «e comunque con cadenza annuale»;
   c) al comma 4, numero 2), sostituire la parola: «proroga», con la seguente: «continuazione».
4. 17. Massimo Enrico Baroni, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio e può contenere prescrizioni per il minore in ordine ad attività da svolgere e a luoghi o persone da non frequentare.
4. 18. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il progetto di cui al comma precedente può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare del minore mediante un percorso di sostegno alla genitorialità.
4. 8. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.
4. 19. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale territoriale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, secondo periodo, dopo la parola: può inserire le seguenti: in via alternativa.
4. 20. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti siano risultati inadeguati.
4. 9. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti il minore, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale sono assistiti da un difensore.
4. 10. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera, a), capoverso «Art. 25», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato» con le seguenti: «I provvedimenti previsti ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 4 sono deliberati»;
   b) dopo le parole: «l'assistenza del difensore» aggiungere le seguenti: «di fiducia e, ove non nominato, d'ufficio».
4. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 5, sostituire le parole: Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato con le seguenti: I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati.
4. 21. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;
   e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021, 8 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 12. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;

   e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede nell'ambito delle risorse del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. 13. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

ART. 5

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza con le seguenti: azioni volte al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti per maturare la consapevolezza del disvalore dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, assicurando, nel caso di segnalazione di episodi riferiti a tali episodi, le corrette strategie di intervento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
5. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di forme di dipendenza aggiungere, in fine, le seguenti:, di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse.
5. 2. Ianaro, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il MIUR, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei Dirigenti scolastici, nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.
  2. Ogni istituzione scolastica dovrà quindi elaborare, utilizzando i dati raccolti, un report personalizzato per ciascun Istituto, che potrà essere messo a disposizione dei Consigli di Classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.
  3. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.
5. 03. Casa, Dori, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma e-learning predisposta per la formazione dedicata ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari, gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui al comma 202, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 02. Gallo, Dori, Lattanzio, Casa.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi per gli operatori telefonici)

  1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica deve essere espressamente richiamata la responsabilità civile dei genitori di cui all'articolo 2048 del codice civile, nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere in rete.
5. 01. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Al fine di fornire alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze nonché, nei casi di urgenza, al fine di informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti segnalati, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
  2. Per la gestione del servizio fornito per mezzo dell'applicazione informatica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.
6. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile anche mediante un'applicazione informatica, predisposta a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.
6. 2. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale con le seguenti: Presso ogni Regione è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito regionale.
6. 7. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sostituire le parole: numero telefonico gratuito nazionale con le seguenti: numero unico gratuito nazionale, raggiungibile via voce o via chat.
6. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: mediante un numero telefonico aggiungere la seguente: unico.
6. 3. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1 dopo le parole: gratuito nazionale, aggiungere le seguenti: raggiungibile via voce o via chat.
6. 4. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: fornire alle vittime, aggiungere le seguenti:, ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva.
6. 5. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 2, sostituire le parole: è altresì predisposta, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, con le seguenti: è promossa, dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la predisposizione di.
6. 8. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 2, dopo le parole: dispositivi mobili inserire le seguenti: fornita di un servizio di messaggistica istantanea e.
6. 9. Lattanzio, Dori, Casa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziate risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 12. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziate risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 13. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il servizio di cui al presente articolo è anche attivato all'interno delle cabine telefoniche di ultima generazione.
6. 10. Grippa, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, è possibile avvalersi, altresì, dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.
6. 11. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6. 01. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 02. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno annuale».
6. 03. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 8. (Nuova formulazione) Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 19. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».
1. 20. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: «La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) le parole: «fenomeni di cyberbullismo» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «fenomeni di bullismo e di cyberbullismo».
3. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite
dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
   b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di».
3. 17. (Nuova formulazione) Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
4. 16. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 4. (Nuova formulazione) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
4. 9. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 5, con il seguente:
  I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
4. 21. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurtato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con i seguenti compiti:
   a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;
   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
6. 6. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.