Commissioni Riunite (II e VIII)
II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Commissioni Riunite (II e VIII)
Comm. riunite 0208
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 6
ALLEGATO (Parere approvato) ... 9
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Atto n. 107.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.
Franco VAZIO, presidente, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani, mercoledì 30 ottobre 2019, come concordato con il rappresentante del Governo nella scorsa seduta.
Comunica, altresì, che sono pervenuti i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.
Mario MORGONI (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Al riguardo, evidenzia che il provvedimento all'esame delle Commissioni interviene sul sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo 517/2014, anche al fine di chiudere la procedura d'infrazione europea. Ricorda, in particolare, che gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento. A tale quadro sanzionatorio fanno eccezione agli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che puniscono con l'arresto da tre a nove mesi o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo ovvero violi le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi.
L'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente che, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Richiama l'attenzione dei colleghi sulle considerazioni riportate nella premessa della proposta di parere, che i relatori hanno ritenuto opportuno esplicitare anche per raccogliere le sollecitazioni pervenute nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo, con riguardo, in particolare, alla eccessiva onerosità degli importi minimi di alcune sanzioni ivi previste.
In particolare, l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore, colpisce i proprietari o i conduttori di appartamenti in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Al riguardo rileva che tali soggetti non possono avere né un'adeguata struttura né la richiesta competenza che può vantare chi esercita invece tali attività.
L'articolo 4, comma 1, commina sanzioni in relazione al ritardo nella tempistica relativa agli obblighi di controllo, il cui importo minimo, pari a 5.000 euro, appare particolarmente gravoso.
L'articolo 6, comma 1, sanziona le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono informazioni in banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento; il disposto normativo non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto di altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che prevedono sanzioni di importo minore. A tale riguardo sottolinea l'incongruenza di sanzioni di importo diverso applicate a fattispecie simili.
Quanto alla competenza per l'irrogazione delle sanzioni, il Governo ha deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le prefetture dalla competenza ad esse assegnata. A tale riguardo ritiene opportuno che la competenza rimanga in capo alle prefetture prevedendo tuttavia il potenziamento degli organici in servizio presso le amministrazioni. Al riguardo l'Agenzia delle dogane, proposta come ente sostitutivo, ha evidenziato, nel corso della audizione svoltasi di fronte alle Commissioni, che l'assolvimento di tali nuovi compiti travalicherebbe le competenze gestionali ad essa attribuite e risulterebbe esorbitante rispetto all'effettiva capacità di lavoro dell'organico disponibile.
In ultimo, fa presente che a seguito di una interlocuzione informale con il Ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio comporterebbero potenziali distorsioni dell'applicazione della normativa europea. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni esprimano un parere favorevole, anche al fine di superare la citata procedura di infrazione. In ultimo richiama il fatto che il ministero competente ha dato rassicurazioni sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica 146 del 2018 non introduce l'obbligo di istituzione tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 t di CO2 equivalente, né di comunicazione alla banca dati, sciogliendosi così l'ambiguità che a tali obblighi siano tenuti anche operatori di apparecchiature contenenti quantità minori di gas fluorurati. Ritiene che tale precisazione sia importante in quanto occorre assicurare l'omogeneità delle prescrizioni in materia a quelle di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania, per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio.
Franco VAZIO, presidente, constata la disponibilità dei gruppi a deliberare già nella seduta in corso sulla proposta di parere del relatore.
Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime preliminarmente la propria soddisfazione nel constatare che due delle osservazioni avanzate dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento siano state incluse nella proposta di parere formulata dai relatori. In particolare, rammenta che, relativamente alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito della decisione del Governo di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, nel corso dell'esame del provvedimento era emersa la possibilità di attribuire tale competenza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli stessa. Nel ricordare, inoltre, come il gruppo di Forza Italia avesse chiesto che le Commissioni svolgessero l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia al fine di verificare la praticabilità di tale ipotesi, condivide la scelta di lasciare la competenza alle prefetture in tale materia, prevedendo il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni. Esprime, inoltre, la soddisfazione di Forza Italia nel veder sottolineata nella proposta di parere l'entità delle sanzioni a carico dei proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Ciò nonostante, non condivide lo spirito sotteso al provvedimento che, inducendo ad un indiscriminato innalzamento delle sanzioni, a suo avviso non giova al bene del Paese. Preannuncia, pertanto, il voto contrario dei parlamentari del suo gruppo sulla proposta dei relatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.
La seduta termina alle 13.50.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107.
PARERE APPROVATO
Le Commissioni II e VIII,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
premesso che:
lo schema attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017, articolo 2), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea;
esso rafforza il sistema sanzionatorio che assiste il regolamento (UE) n. 517/2014, recante norme volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti «F-gas») contemplati dal protocollo di Kyoto, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione (EU-PILOT 9154/2017/CLIMA) avviata dall'Unione europea, proprio in riferimento all'inadeguato apparato sanzionatorio;
gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento europeo del 2014, segnatamente in materia di prevenzione delle emissioni (articolo 3), controllo e rilevamento delle perdite (articoli 4 e 5), tenuta dei registri (articolo 6), recupero dei gas (articolo 7), certificazione degli operatori economici (articolo 8), restrizioni all'immissione in commercio (articolo 9), etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (articolo 10), controllo sull'uso (articolo 11, comma 2) precarica delle apparecchiature (articolo 12) riduzione della quantità di idrofluorocarburi (articolo 13, comma 4), iscrizione al registro elettronico (articolo 14) e comunicazioni sulla gestione dei gas (articolo 15);
a tale quadro sanzionatorio fanno eccezione gli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che invece puniscono con l'arresto da tre a nove mesi, o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo ovvero violi le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi;
l'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema medesimo, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – che può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
all'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative;
rilevato che:
nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'attività istruttoria è stato evidenziato come talune sanzioni – e segnatamente quelle dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 6, comma 1 – appaiano eccessivamente rigorose nei loro importi minimi in quanto:
l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore italiano di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore (come pure l'articolo 6 del regolamento europeo consentiva) colpisce anche i proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici;
la limitata differenza tra importi minimi e massimi della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 1, non consente di distinguere adeguatamente la punizione per la totale omissione degli obblighi di controllo dalle ipotesi, ben meno gravi, di minimi ritardi nella tempistica;
l'articolo 6, comma 1, che sanziona (da 1.000 euro a 15.000 euro) le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che, ai commi 1, 2 e 3 e 4, prevede sanzioni da 1000 a 10.000 euro, ai commi 5 e 6 prevede sanzioni da 500 a 5.000 euro e al comma 7 prevede sanzioni da 500 a 1.000 euro;
richiamata l'esigenza che – non solo nella trasposizione della normativa di rango primario ma anche nella concreta applicazione in sede amministrativa – si garantisca che l'ambito di applicazione degli obblighi di tenuta del registro, controllo delle perdite, iscrizione alla banca dati e relative comunicazioni, siano pienamente coincidenti con quelli prescritti dal regolamento europeo n. 517 del 2014 e omogenei a quelli di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania, per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio;
considerato che:
quanto alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli essa è affidata agli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, mentre per le sanzioni accertate dal Ministero dell'ambiente la relazione illustrativa precisa che il Governo ha espressamente deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del previsto prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente;
le Commissioni ritengono opportuno lasciare la competenza alle prefetture in subiecta materia, prevedendo, per altro verso, il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni;
al riguardo, la stessa Agenzia delle dogane, intervenuta in audizione, ha infatti evidenziato che l'assolvimento dei nuovi compiti travalicherebbe le competenze funzionali attribuite dalla legislazione vigente e risulterebbe esorbitante rispetto alle effettive capacità di lavoro dell'organico disponibile. In particolare, l'assolvimento dei compiti attualmente svolti dalle prefetture richiederebbe un adeguato percorso procedurale concordato con l'Autorità nazionale competente, una costante formazione, un efficiente sistema informativo, nonché, infine, con l'eventuale ulteriore coinvolgimento di altre forze di polizie (quali ad esempio il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità l'Arma dei Carabinieri) per una maggiore qualità dei controlli alle frontiere;
preso atto che, dall'interlocuzione informale con il ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio nei termini precedentemente esposti comporterebbero potenziali distorsioni dall'applicazione della normativa europea nonché preso atto della rassicurazione sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018, in linea con il regolamento europeo 517/2014 non introduce l'obbligo di istituzione e tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 ton. Co2 equivalente, né, per gli stessi operatori l'obbligo di comunicazioni alla Banca Dati istituita con l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 in attuazione delle disposizioni del citato Regolamento europeo;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE