XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
SEDE REFERENTE
Lunedì 28 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE, indi del vicepresidente Davide Tripiedi. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.
La seduta comincia alle 10.10.
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2019.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2203 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
Ricorda che nella scorsa seduta di giovedì 24 ottobre si è concluso l'esame preliminare del provvedimento e, pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, procederà all'esame e alla votazione delle proposte emendative presentate, nonché al conferimento del mandato alla relatrice, in considerazione dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea previsto per la giornata di domani, martedì 29 ottobre.
Avverte che sono state presentate 159 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili critici relativamente alla loro ammissibilità.
Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta dunque più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, n. 22 del 2012 e dell'ordinanza n. 34/2013 nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.
In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Murelli 1.39 in quanto prevede che non si applichi al riscatto di laurea agevolato (introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) la disposizione in base alla quale le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio non concorrono ai fini del computo delle anzianità contributive a fini pensionistici e aumenta da cinque a dieci anni la misura massima entro la quale è possibile riscattare i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo;
Murelli 1.01 in quanto semplifica le procedure di rilascio del nullaosta al lavoro stagionale agricolo;
Murelli 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06 in quanto intervengono sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale;
Di Muro 1.07, 1.08 e 1.09 in quanto recano disposizioni in materia di regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera;
Rizzetto 3-bis.01, 3-bis.02, 3-bis.03, 3-bis.04 e Murelli 3-bis.05 in quanto intervengono sui requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alle condanne penali;
Capitanio 6-bis.02, in quanto istituisce un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Cannatelli 8-bis.08, Zangrillo 8-bis.01, Rizzetto 8-bis.03 e 8-bis.04, Murelli 8-bis.06 e Viviani 8-bis.07 in quanto istituiscono nuovi incentivi all'occupazione giovanile;
Rizzetto 8-bis.05 in quanto introduce l'equipollenza al titolo di laurea della qualifica di restauratori;
Zangrillo 8-bis.02 in quanto modifica la disciplina del lavoro accessorio;
Zangrillo 10-bis.02 e 10-bis.03 in quanto differiscono al 31 dicembre 2020 il termine per la riscossione dei tributi e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree colpite da eventi sismici;
Murelli 10-bis.022 in quanto prevede che la riduzione contributiva prevista nel settore agricolo si applichi nella misura del 75 per cento alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi;
Silli 11-ter.1 in quanto riconosce un indennizzo alle imprese italiane che a causa di sanzioni imposte dall'ONU subiscono una perdita di fatturato;
Murelli 13-ter.2 in quanto esclude dalla formazione del reddito imponibile gli importi dei TFR richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI, destinati alla sottoscrizione di capitale sociale di talune cooperative;
Murelli 13-ter.04 in quanto prevede una rimessione in termini, fino al 31 dicembre 2020, per la presentazione della denuncia aziendale di variazione da parte dei datori di lavoro agricolo e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, con riferimento ai dati per l'accertamento dei contributi previdenziali nonché ai dati per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali;
Murelli 13-ter.05 in quanto interviene apportando modifiche alla legislazione generale in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio della cooperativa agricola;
Andreuzza 13-ter.06, in quanto volto a istituire una Zona economica speciale nella regione Veneto;
Andreuzza 14-bis.01 in quanto prevede misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù;
Cannatelli 15-bis.01, Andreuzza 15-bis.011 e Patassini 15-bis.012 in quanto istituiscono una Zona economica speciale per alcune zone del Veneto e del centro Italia;
Cannatelli 15-bis.02 in quanto modifica un regolamento relativo a operazioni non soggette a obbligo di certificazione per le PMI;
Cannatelli 15-bis.03 in quanto modifica le disposizioni per il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente;
Zangrillo 15-bis.04 e 15-bis.05 in quanto intervengono sui requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alle condanne penali.
Devono considerarsi altresì inammissibili perché privi di portata normativa, in quanto aventi carattere formale, gli emendamenti Murelli 1.18, 1.43 e 1.44.
Avverte che il termine per la presentazione delle eventuali richieste alla Presidenza di rivedere le pronunce di inammissibilità è fissato per le ore 11.30 della giornata odierna.
Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 12.
La seduta, sospesa alle 10.10, riprende alle 12.10.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che sono state presentate alcune richieste alla Presidenza di rivedere le pronunce di inammissibilità su talune delle proposte emendative presentate.
In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi addotti nelle predette richieste, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili: Rizzetto 8-bis.04, che prevede incentivi per l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disturbo dello spettro autistico, e Murelli 13-ter.2, nel presupposto che i lavoratori cui si riferisce siano quelli provenienti da aziende in crisi, di cui al comma 1 dell'articolo 13-ter.
La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.
La Commissione può quindi procedere all'esame delle proposte emendative. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 1.16, ritiene importante la soppressione dell'articolo 1, che va contro le richieste avanzate dai rappresentanti dei rider auditi dalla Commissione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Costanzo 7-00106, Invidia 7-00224 e Serracchiani 7-00236. Al contrario, il decreto-legge sembra volere assecondare le richieste di poche organizzazioni di scarsa consistenza, anch'esse audite dalla Commissione, che sono interessate alla stabilizzazione. La differenza tra i due orientamenti emerge anche con riferimento alla necessità di assicurare tale tipologia di lavoratori: le organizzazioni più rappresentative, infatti, sono favorevoli anche alla possibilità di ricorrere ad assicurazioni private, laddove, al contrario, il decreto-legge prevede esclusivamente l'assicurazione INAIL. Ciò dimostra la volontà del Governo di ingabbiare un'attività che, invece, si caratterizza per estrema libertà ed autonomia.
Claudio DURIGON (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.16, ritiene che il decreto-legge rompa l'equilibrio delicato su cui ha poggiato finora questo tipo di attività, creando confusione e incertezze. Ritiene che la marcia indietro del M5S su tale tema comporterà gravi conseguenze nel mercato del lavoro e, in particolare, nei settori delle attività parasubordinate.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.16.
Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.31, volto ad eliminare gli appesantimenti burocratici a carico dei lavoratori e dei committenti e a valorizzare l'attività dei rider più meritevoli.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.31.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Cannatelli 1.1, identico agli emendamenti Rizzetto 1.7 e Murelli 1.32, ritiene necessario prevedere, per un'attività atipica come quella dei rider, una disciplina estremamente flessibile per permettere ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di svolgere la loro attività e, contestualmente, proseguire il loro percorso di istruzione. Inoltre, è necessario tutelare un'attività che risponde ad esigenze emerse dalla società civile. L'appesantimento burocratico introdotto dal decreto-legge, pertanto, non rende un buon servigio all'economia del Paese, laddove, al contrario, alle necessarie tutele per i lavoratori interessati si deve accompagnare una disciplina snella e il più possibile flessibile.
Claudio DURIGON (LEGA), intervenendo sull'emendamento Murelli 1.32, identico agli emendamenti Cannatelli 1.1 e Rizzetto 1.7, si appella al gruppo Partito democratico per introdurre nel decreto-legge le modifiche necessarie a rendere la disciplina del lavoro dei rider più aderente alle sue caratteristiche e alle sue finalità.
Elena MURELLI (LEGA), condividendo gli interventi dei colleghi, aggiunge che l'approvazione degli identici emendamenti Cannatelli 1.1, Rizzetto 1.7 e Murelli 1.32 permetterebbe l'eliminazione di una contraddizione normativa con la disciplina recata dalla successiva lettera c), capoverso articolo 47-bis, del comma 1 dell'articolo 1 in esame.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Cannatelli 1.1, Rizzetto 1.7 e Murelli 1.32.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento 1.38 a sua prima firma, ribadisce quanto già detto in precedenza in merito agli accordi tra lavoratori e imprese che vanno definiti in modo autonomo, sia per ciò che concerne le tutele sia per ciò che concerne i compensi.
Claudio DURIGON (LEGA) rinnova l'appello al gruppo Partito Democratico per la ricerca di soluzioni che vadano al di là dei contrasti tra maggioranza e opposizione.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.38.
Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Murelli 1.33 e Rizzetto 1.8, sottolinea che i cosiddetti riders non vogliono essere considerati lavoratori subordinati, ma lavoratori autonomi con accordi specifici.
Federico MOLLICONE (FdI), sottoscrivendo l'emendamento Rizzetto 1.8, nonché tutti quelli presentati dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, evidenzia che anche il suo gruppo concorda con l'incongruenza del testo rispetto alla definizione di lavoratori autonomi. A suo avviso, i riders costituiscono una rappresentanza della nuova economia e il prodotto di un'emergenza sociale e in quanto tali, non intendono essere inquadrati come lavoratori subordinati. Tuttavia, svolgendo un lavoro usurante devono vedersi riconosciute specifiche forme di tutela.
Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) ritiene insensato prevedere una regolamentazione del numero di consegne e dei relativi tempi, in quanto ciò andrebbe a discapito della qualità del servizio offerto.
Eva LORENZONI (LEGA) concorda con i colleghi precedentemente intervenuti, in merito alla non opportunità di inquadrare i riders come lavoratori subordinati.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Murelli 1.33 e Rizzetto 1.8 e, con distinta votazione, l'emendamento Murelli 1.17.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.2, specifica che lo stesso è finalizzato a non ricomprendere i lavoratori che svolgono attività di consegna attraverso le piattaforme anche digitali tra i lavoratori subordinati, in quanto tale operazione non renderebbe un buon servizio alla tipicità di questa categoria di lavoratori.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 1.2.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.40, specifica che la previsione di ulteriori protezioni in favore di questa tipologia di lavoratori è finalizzata unicamente a premiare i riders migliori e a renderli più competitivi, stimolando al contempo la concorrenza tra imprese.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.40.
Federico MOLLICONE (FdI) illustra l'emendamento Rizzetto 1.13 e, concordando con la collega Murelli, sottolinea che la previsione di tutele non deve essere utilizzata al fine di inquadrare i riders come lavoratori subordinati.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.13 e 1.6.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.19 che, come il successivo 1.20, sempre a sua prima firma, intende migliorare la qualità legislativa del testo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 1.19 e 1.20.
Eva LORENZONI (LEGA) illustra l'emendamento Murelli 1.21, di cui è cofirmataria, specificando che, come il successivo emendamento Murelli 1.22, esso intende rendere la formulazione della disposizione più fluida e specifica.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 1.21 e 1.22.
Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) illustra l'emendamento Murelli 1.23, di cui è cofirmatario, specificando che come il successivo emendamento Murelli 1.24, esso intende dare dignità di sostanza anche alla forma.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 1.23 e 1.24.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento 1.3 a sua prima firma, specifica che esso intende sopprimere la previsione di una forma scritta per un rapporto contrattuale che nasce sulle piattaforme digitali. La richiesta di una forma scritta per questa tipologia contrattuale comporterebbe un aumento di spesa per i committenti e una notevole perdita di tempo i ragazzi lavoratori.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, anche a nome dei deputati del gruppo Lega in Commissione, l'emendamento Zangrillo 1.3.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 1.3.
Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.25, precisa che esso, al pari del successivo emendamento 1.45, intende formalizzare la forma scritta per evitare eventuali successivi ricorsi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 1.25 e 1.45.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, specificando che esso, al pari dei successivi 1.27 e 1.28, è finalizzato a migliorare la qualità del testo legislativo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 1.26, 1.27 e 1.28.
Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), illustrando l'emendamento Murelli 1.29, di cui è cofirmatario, ricorda che i riders non possono essere definiti lavoratori ma prestatori d'opera in quanto svolgono un servizio.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.29.
Elena MURELLI (LEGA) riferisce che l'emendamento 1.46 a sua prima firma intende introdurre un termine all'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevista al comma 3.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.46.
Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 1.10, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Murelli 1.35, specifica che esso è teso a rafforzare la lettura del provvedimento rispetto ai desiderata della categoria, che non intende essere inquadrata come categoria di lavoratori subordinati.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 1.10 e Murelli 1.35.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento 1.4 a sua prima firma, sottolineando che non si può proporre di introdurre una retribuzione minima per una tipologia di lavoratori che decide in piena autonomia come, quando e quanto lavorare. La previsione di una retribuzione minima, in questo caso, somiglierebbe pericolosamente al reddito di cittadinanza ovvero a una forma di assistenzialismo statale. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento al di là delle contrapposizioni tra opposizione e maggioranza.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome dei deputati del gruppo della Lega della Commissione, l'emendamento Zangrillo 1.4.
Claudio DURIGON (LEGA) invita i colleghi del gruppo Partito Democratico a votare a favore dell'emendamento Zangrillo 1.4.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 1.4.
Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Rizzetto 1.14, precisa che esso mira a garantire al lavoratore una retribuzione minima forfettaria, indipendentemente dal numero delle consegne effettuate, tenuto conto che in alcune realtà periferiche il numero di tali consegne può risultare molto basso per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Elena MURELLI (LEGA) dichiara, a nome dei deputati del gruppo della Lega della Commissione, di sottoscrivere l'emendamento Rizzetto 1.14.
Claudio DURIGON (LEGA) si appella alla sensibilità dei colleghi del gruppo Partito Democratico affinché votino a favore dell'emendamento in esame, che mira a sanare una grave lesione dei diritti dei lavoratori.
La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.14.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Musella 1.5 e associandosi alle considerazioni del collega Mollicone, sottolinea che tale emendamento ha lo scopo precipuo di assicurare un compenso minimo al lavoratore, pur mantenendo il principio che la retribuzione sia ancorata alla produttività.
La Commissione respinge l'emendamento Musella 1.5.
Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Rizzetto 1.11, evidenzia che esso mira a introdurre tutele per i lavoratori in materia di sicurezza stradale.
Elena MURELLI (LEGA) dichiara, a nome dei deputati del gruppo della Lega della Commissione, di sottoscrivere Rizzetto 1.11.
Claudio DURIGON (LEGA) rinnova l'invito al gruppo Partito Democratico a votare a favore dell'emendamento.
La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.11.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.47, chiede che sia specificata la natura della disciplina antidiscriminatoria, chiarendo se essa afferisca all'orientamento sessuale, alla religione o al genere.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.47.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.36, precisa che esso mira a eliminare il riferimento alla riduzione delle occasioni di lavoro, in quanto esso rischia di discriminare i lavoratori più meritevoli.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.36.
Eva LORENZONI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'emendamento Murelli 1.41, sottolinea che esso ha lo scopo di estendere la tutela assicurativa anche alle assicurazioni private.
Elena MURELLI (LEGA) ribadisce che tale estensione è richiesta dalle stesse associazioni rappresentative dei cosiddetti riders.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.41.
Federico MOLLICONE (FdI), illustrando, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Rizzetto 1.12, evidenzia che esso mira ad adeguare il dispositivo normativo alla fattispecie di lavoro disciplinata dalla norma.
Claudio DURIGON (LEGA), rilevando l'indisponibilità del gruppo Partito Democratico ad accogliere i suoi ripetuti inviti a valutare l'opportunità di approvare gli emendamenti in esame, rivolge un analogo appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle.
La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.12.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.42, rileva che esso ha l'obiettivo di introdurre maggiori tutele per i lavoratori in tema di sicurezza stradale.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 1.42.
Federico MOLLICONE (FdI), illustrando, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Rizzetto 1.15, sottolinea che esso mira a garantire alle imprese tempi più ragionevoli per adeguarsi agli adempimenti tecnici e burocratici della nuova disciplina, che risultano particolarmente onerosi.
Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.37, identico all'emendamento Rizzetto 1.15, si associa alle considerazioni del collega Mollicone.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 1.15 e Murelli 1.37.
Andrea GIACCONE, presidente, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme alla relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3-bis.1.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 3-bis.1.
Federico MOLLICONE (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo Rizzetto 3-bis.01, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso ha lo scopo primario di evitare che il Reddito di cittadinanza sia percepito da persone che hanno subito condanne con pene complessive non inferiori a due anni di reclusione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 3-bis.01.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme alla relatrice.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.2, precisa che esso mira a sopprimere i previsti finanziamenti aggiuntivi relativi all'assunzione e al trattamento retributivo del personale ANPAL, dal momento che allo stato attuale tale agenzia non ha garantito un'efficace attuazione della disciplina relativa al Reddito di cittadinanza. In particolare, segnala che il sistema informatico dell'ANPAL risulta gravemente inefficiente e l'attività dei navigator non ha prodotto risultati tangibili, poiché, a fronte di oltre 700 mila cittadini che fruiscono del Reddito di cittadinanza, risultano formulate solo 7-8 mila offerte di lavoro.
Claudio DURIGON (LEGA) si associa alle considerazioni della collega Murelli, ribadendo l'inopportunità di concedere ulteriori finanziamenti all'ANPAL. Ricorda altresì che durante la precedente esperienza di Governo il gruppo Partito Democratico aveva sollevato numerosi rilievi critici nei riguardi dell'operato del professor Parisi, presidente dell'ANPAL.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 4.2.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.1, chiede chiarimenti al Governo circa le ragioni che giustificherebbero il finanziamento aggiuntivo dell'ANPAL, al fine di precisare se si tratti di assunzioni ulteriori o dell'erogazione di premi di produzione per il personale già contrattualizzato.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 4.1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme alla relatrice.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Polverini 5.1, evidenzia che esso ripropone un emendamento già presentato al Senato, volto a estendere anche ai medici di controllo le graduatorie a cui attingere per incrementare le dotazioni organiche dell'INPS.
La Commissione respinge l'emendamento Polverini 5.1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento 5-bis.1, di cui è primo firmatario, volto a prevedere modalità di assunzioni da parte dell'INPS mediante procedure concorsuali. Sottolinea, infatti, che la formulazione attuale è vaga, in quanto fa riferimento a meri principi di selettività.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome di tutto il gruppo della Lega della Commissione, l'emendamento Zangrillo 5-bis.1. Sottolinea la necessità del riferimento a procedure concorsuali e, nel contempo, rileva che nell'articolo non appare chiaro quale sia il personale assunto direttamente dal call center INPS. Inoltre, non è neanche chiaro quali lavoratori del medesimo call center saranno assorbiti dall'INPS.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 5-bis.1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 5-ter.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 5-ter.01 di cui è primo firmatario, volto a istituire un Fondo per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro sul rispetto delle disposizioni che impongono di elargire gli stipendi con procedure tracciabili o in contanti. Sottolinea l'importanza della proposta emendativa, volta a combattere il malcostume di elargire stipendi inferiori a quelli risultanti in busta paga.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome di tutto il gruppo della Lega della Commissione, l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.01, in quanto ritiene importante rafforzare i controlli dell'Ispettorato del lavoro. Ricorda altresì che in sede di indagine conoscitiva sulla sicurezza sul lavoro è stata sottolineata l'importanza della formazione, come prevede l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.03.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.01.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.01.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 5-ter.02, di cui è primo firmatario, volto a istituire un Fondo per i controlli sugli infortuni sul lavoro, tema di grande rilevanza.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.02.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome di tutto il gruppo della Lega della Commissione, l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.02.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.02.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 5-ter.03, di cui è primo firmatario, che affronta il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Esso propone di istituire un Fondo per la formazione, in quanto la stessa rappresenta una fase importante, specialmente in un periodo di trasformazione del lavoro, dovuta alla quarta rivoluzione industriale e alla digitalizzazione. Tutto ciò necessita quindi di un approccio diverso e non superficiale.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.03.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) sottolinea che i temi degli articoli aggiuntivi del collega Zangrillo meritano sicuramente attenzione e per questo vanno trattati in modo non superficiale e non disorganicamente. Questo comporta la necessità di una trattazione organica del tema, con provvedimenti specifici e non parziali, che potranno essere affrontati dopo l'approvazione della legge di bilancio.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome di tutto il gruppo della Lega della Commissione, l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.03.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 5-ter.03.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento 6.2, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere il comma 1-bis del medesimo articolo 6, introdotto dal Senato.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 6.2.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento 6.3, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere personale che non hanno mai utilizzato. È diverso invece il caso del personale già utilizzato e che le pubbliche amministrazioni hanno avuto modo di valutare, come per i lavoratori socialmente utili.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 6.3 e Musella 6.1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 6-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 6-bis.1.
Walter RIZZETTO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 6-bis.01, di cui è primo firmatario, volto ad abrogare la disposizione che non permette alle pubbliche amministrazioni di assumere personale mediante lo scorrimento delle graduatorie. Sottolinea come la facoltà di fare ricorso alla cosiddetta «Quota 100» abbia trovato utilizzo in gran parte presso i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto questi possono avere un quadro preciso degli anni lavorati e dei contributi versati. In questo modo, si verrà però a creare una situazione grave di carenza di personale, a cui si può far fronte con lo scorrimento delle graduatorie. Inoltre, così si permetterebbe a circa 50 mila persone di avere la possibilità di entrare nel circuito della pubblica amministrazione.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) sottolinea come il tema del blocco del turnover nella pubblica amministrazione, da dieci anni a questa parte, sia fondamentale. Indubbiamente, la situazione di carenza di personale è aggravata da «Quota 100», tanto che il nostro Paese si trova agli ultimi posti in Europa per numero di personale, ad esempio, impiegato nella sanità e nella ricerca, oltre ad avere lo stesso personale un'età media elevata. L'unica soluzione è bilanciare le uscite con le entrate, in modo da riequilibrare il rapporto tra dipendenti della pubblica amministrazione e cittadini che il blocco del turnover ha squilibrato verso il basso. Sottolinea come qualcosa sia stato già fatto, ma auspica che si prosegua su questa strada.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6-bis.01.
Andrea GIACCONE, presidente, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 7, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento 8.1, di cui è primo firmatario, che è stato già presentato dal suo gruppo in Senato e che interviene sul Fondo per i diritti dei disabili, trasformando le donazioni ivi previste in erogazioni liberali deducibili.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome di tutto il gruppo della Lega della Commissione, l'emendamento Zangrillo 8.1. Sottolinea come, nel corso dell'esame presso il Senato, sia stato soppresso il riferimento al Ministro per la famiglia e la disabilità, cosa che ritiene incomprensibile.
La Commissione respinge l'emendamento Zangrillo 8.1.
Eva LORENZONI (LEGA) sottoscrive e illustra l'emendamento Binelli 8.3, volto a prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ricorda, in proposito, la recente giurisprudenza della Corte costituzionale.
Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Binelli 8.3.
La Commissione respinge l'emendamento Binelli 8.3.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 8-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 8-bis.1, volto a escludere l'insorgenza di oneri a carico dello Stato per la costituzione di un comitato presso ANPAL, nel quadro della disciplina per il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio emesso dalla struttura competente della provincia autonoma di Bolzano. A suo giudizio, infatti, l'attuale clausola di invarianza recata dal comma 2 del medesimo articolo 8-bis non ha sufficiente cogenza.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'emendamento Murelli 8-bis.1.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) ritiene che la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo in esame renda superflua una analoga indicazione nel comma 1.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 8-bis.1.
Walter RIZZETTO (FdI) illustra il suo articolo aggiuntivo 8-bis.04, volto a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro di persone affette da disturbi dello spettro autistico che vogliano intraprendere un'attività autonoma, mediante l'esonero per cinque anni dal versamento dei contributi previdenziali. Si tratta di una spesa limitata, pari a circa 3.700 euro annui pro capite, compensati da una copertura più che sufficiente. Ciò al fine di imprimere una svolta alla politica fin qui seguita dallo Stato, che deve diventare sempre più attento ai problemi sociali e sempre meno concentrato sulla necessità di far quadrare i conti.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rizzetto 8-bis.04.
Elena MURELLI (LEGA) e Paolo ZANGRILLO (FI) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 8-bis.04, a nome, rispettivamente dei gruppi Lega e Forza Italia della Commissione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 8-bis.04.
Andrea GIACCONE, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.55.
Davide TRIPIEDI, presidente, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento De Martini 9.2, di cui è cofirmataria, precisa che lo stesso è finalizzato, come il successivo emendamento 9.3 a sua prima firma, ad assegnare alle regioni Sicilia e Sardegna ulteriori risorse per un identico ammontare, a valere sul fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
La Commissione respinge l'emendamento De Martini 9.2.
Eva LORENZONI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Patassini 9.1, specifica che esso intende ampliare alle regioni Liguria, Marche e Abruzzo l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 282-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Patassini 9.1 e Murelli 9.3.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Silli 9-bis.1.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Silli 9-bis.1.
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10. Invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10-bis.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 10-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 10-bis.01.
Walter RIZZETTO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 10-bis.023, a sua prima firma, che punta a colmare la lacuna dell'assenza di un fondo delle aree di crisi industriale, attualmente non esistente. Ricorda in proposito che per le tutele dei livelli occupazionali oggi sono previste unicamente misure a livello locale.
Claudio DURIGON (LEGA), dopo aver sottolineato il drammatico livello di crisi occupazionale presente oggi in Italia e aver ricordato i troppi annunci dell’ex Ministro del lavoro Di Maio, rivolge un appello ai colleghi del gruppo Partito Democratico affinché votino a favore di questo emendamento e sostengano l'adozione di misure concrete, per risolvere gli esuberi di personale che caratterizzano molte fabbriche italiane, come, ad esempio, la Pernigotti.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rizzetto 10-bis.023.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 10-bis.023.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Golinelli 10-bis.04 e anticipando alcune considerazioni anche sugli articoli aggiuntivi Golinelli 10-bis.05 e 10-bis.06, di cui è cofirmataria, sottolinea che essi mirano a risolvere una serie di problemi della rete infrastrutturale stradale nella regione Emilia-Romagna. Tali dissesti stradali hanno infatti inciso negativamente sulle attività delle imprese locali, in particolare quelle che operano nel settore della ceramica.
Claudio DURIGON (LEGA) precisa che gli interventi previsti dagli emendamenti in esame non sono degli spot elettorali, come quelli che il Governo ha proposto a beneficio dell'Umbria, ma si sostanziano in interventi concreti.
Serse SOVERINI (PD), replicando alle osservazioni del collega Durigon, rileva che si tratta, al contrario, di iniziative meramente propagandistiche, volte esclusivamente ad aumentare il consenso elettorale della Lega in Emilia-Romagna.
Claudio DURIGON (LEGA) chiarisce che la Lega è sempre stata attenta alle esigenze dei territori, e lo è anche in questo caso, adoperandosi per sanare situazioni di grave dissesto infrastrutturale che sono state determinate in larga parte dalla cattiva amministrazione locale del Partito Democratico.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Golinelli 10-bis.04, 10-bis.05 e 10-bis.06.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Piastra 10-bis.07 e anticipando alcune considerazioni anche sulla proposta emendativa Golinelli 10-bis.08, di cui è cofirmataria, sottolinea che tali proposte prevedono interventi di ripristino della rete stradale nell'area di Bologna.
Claudio DURIGON (LEGA) ribadisce l'invito al gruppo Partito Democratico ad assumere un impegno per finanziare tali interventi infrastrutturali nell'ambito della prossima legge di bilancio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Piastra 10-bis.07 e 10-bis.08.
Eva LORENZONI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gobbato 10-bis.09, sottolineando che esso ha lo scopo di migliorare la funzionalità della ferrovia Cremona-Treviglio, sulla quale negli ultimi tempi si sono registrati ripetuti incidenti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gobbato 10-bis.09 e Piastra 10-bis.010.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Piastra 10-bis.011 e svolgendo altresì alcune considerazioni sulle proposte emendative Piastra 10-bis.012, 10-bis.013 e 10-bis.014, di cui è cofirmataria, segnala che tali proposte fanno tutte riferimento a interventi per ripristinare la sicurezza stradale nella zona emiliana.
Claudio DURIGON (LEGA) dichiara la disponibilità a ritirare tali emendamenti a fronte di un impegno esplicito del gruppo Partito Democratico per inserire misure analoghe nella legge di bilancio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Piastra 10-bis.011, 10-bis.012, 10-bis.013 e 10-bis.014.
Elena MURELLI (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Piastra 10-bis.015, di cui è cofirmataria, segnala che esso mira al ripristino e alla messa in sicurezza della tratta viaria Baudo-Roteglia, a seguito di un serio cedimento nella sede stradale.
Claudio DURIGON (LEGA) si associa alle considerazioni della collega Murelli, reiterando l'invito al gruppo Partito Democratico a trovare un terreno comune per il rilancio delle infrastrutture e, dunque, delle attività economiche in Emilia-Romagna.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Piastra 10-bis.015 e 10-bis.016.
Eva LORENZONI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'articoli aggiuntivo Marchetti 10-bis.017 nonché il successivo articolo aggiuntivo Marchetti 10-bis.021, rilevando che essi mirano a migliorare, rispettivamente, il trasporto ferroviario e quello su strada nella regione Umbria, a beneficio, in particolare, dei lavoratori pendolari.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marchetti 10-bis.017.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo 10-bis.018, a sua prima firma, evidenziando come esso, al pari del successivo articolo aggiuntivo Murelli 10-bis.19, sia volto al ripristino della rete infrastrutturale nelle valli piacentine, interessate, negli scorsi anni, da fenomeni alluvionali che ne hanno compromesso gravemente la funzionalità.
Serse SOVERINI (PD), sottolineando che gli interventi proposti dai colleghi della Lega sono concentrati esclusivamente nella zona orientale dell'Emilia-Romagna, rileva che, a suo avviso, si tratta di proposte emendative inammissibili per estraneità di materia.
Davide TRIPIEDI, presidente, precisa che su tutto il complesso degli emendamenti è stato effettuato un accurato esame, per verificarne l'ammissibilità.
Claudio DURIGON (LEGA), replicando alle osservazioni del collega Soverini, propone di accantonare le proposte emendative in esame e di riformularle inserendo interventi a beneficio di altre aree dell'Emilia-Romagna.
Elena MURELLI (LEGA) ribadisce che le misure proposte con gli emendamenti in esame non sono iniziative volte ad accrescere il consenso elettorale, ma interventi necessari per risollevare l'attività economica delle aree interessate. Esse inoltre, sotto il profilo dell'ammissibilità, appaiono chiaramente analoghe a quanto previsto dall'articolo 10-bis del provvedimento in esame.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Murelli 10-bis.018, 10-bis.019, 10-bis.020 e Marchetti 10-bis.021.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Binelli 11.1.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Donatella LEGNAIOLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Binelli 11.1 e ne illustra il contenuto, sottolineando che esso mira a inserire tra i lavori usuranti gli addetti all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, i conduttori di mezzi battipista e motoslitte nonché gli addetti agli impianti di innevamento artificiale e gli addetti alla manutenzione delle piste e del soccorso. L'inserimento nella categoria dei lavori usuranti consentirà a questi lavoratori di usufruire dei connessi benefici previdenziali, nonché di ringiovanire l'età media del settore.
La Commissione respinge l'emendamento Binelli 11.1.
Davide TRIPIEDI, presidente, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11-bis, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 11-ter.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 11-ter.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Walter RIZZETTO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 11-ter.07, di cui è primo firmatario, che affronta la questione delle conseguenze del fallimento della Thomas Cook. Ricorda, infatti, che si tratta di una società che opera nel settore turistico, con 21 mila dipendenti, di cui molti anche in Italia e le cui filiali in Germania e in Austria sono in stato di insolvenza. Questo significa che i creditori non potranno incassare alcuna somma e rileva che tra i creditori vi sono albergatori e altri operatori turistici, ora in grosse difficoltà. Fa presente che Federalberghi ha stimato il danno complessivo in almeno 350 milioni di euro e che la conseguenza non potrà non implicare anche la chiusura di tali attività. La proposta da lui avanzata prevede di stanziare un credito di imposta temporaneo per il 65 per cento del credito dovuto, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa europea. Data anche la presentazione di altri emendamenti sul tema e nella consapevolezza che non vi è la possibilità di risolvere il problema in questo provvedimento, invita ad affrontare la questione nella prossima legge di bilancio.
Debora SERRACCHIANI (PD) condivide l'importanza del tema e anche la consapevolezza che esso non possa essere risolto all'interno del provvedimento in esame. Concorda altresì che potrà essere affrontato nella prossima legge di bilancio o, ancora meglio, nell’iter di conversione del cosiddetto decreto fiscale, appena presentato alla Camera. Per il momento, crede che i presentatori degli emendamenti sulla questione possano valutare la possibilità di presentazione di un ordine del giorno.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA valuta positivamente la possibilità di presentazione di un ordine del giorno.
Elena MURELLI (LEGA) ricorda che anche il gruppo della Lega ha presentato emendamenti sulla questione della Thomas Cook, nella consapevolezza che è importante intervenire. Si dice favorevole alla presentazione di un ordine del giorno condiviso.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 11-ter.07.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome del gruppo della Lega della Commissione, gli articoli aggiuntivi Andreuzza 11-ter.03, 11-ter.02 e 11-ter.05.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Andreuzza 11-ter.03, 11-ter.02 e 11-ter.05, nonché l'articolo aggiuntivo Rizzetto 11-ter.09.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome del gruppo della Lega della Commissione, l'articolo aggiuntivo Andreuzza 11-ter.04, volto a far divenire esigibile l'IVA relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti della Thomas Cook.
Walter RIZZETTO (FdI) condivide le finalità dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 11-ter.04, analogo all'articolo aggiuntivo 11-ter.08, di cui è primo firmatario.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Andreuzza 11-ter.04 e Rizzetto 11-ter.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Zangrillo 11-ter.01 e Andreuzza 11-ter.06.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra l'emendamento 12.2, di cui è prima firmataria, volto a prevedere che i componenti che vanno a potenziare la struttura dell'Unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico non abbiano diritto a indennità aggiuntive, come normalmente previsto.
Veronica GIANNONE (MISTO) sottoscrive l'emendamento Murelli 12.2.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 12.2.
Walter RIZZETTO (FdI) illustra l'emendamento 12.1, di cui è primo firmatario. Ricorda che, ai tavoli di crisi istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico, i parlamentari erano prima invitati come auditori. In seguito, però, alla videoregistrazione non autorizzata di alcune riunioni da parte di due deputati e alla sua diffusione, il Ministero ha emanato una circolare che limitava giustamente tale invito, prevedendo che i parlamentari dovessero iscriversi a un'apposita lista di attesa. Il Senato ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo 12, approvando un emendamento secondo il quale i parlamentari possono essere invitati alle riunioni, lasciando al Ministero dello sviluppo economico una discrezione decisionale. Il suo emendamento è volto invece a sancire che essi hanno diritto a essere invitati.
Elena MURELLI (LEGA) sottoscrive, a nome del gruppo della Lega della Commissione, l'emendamento Rizzetto 12.1. Esprime la propria preoccupazione per le modalità non democratiche insite nell'attuale formulazione del comma 1-bis.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) sottolinea che si tratta di un tema antico, legato alle vertenze sindacali. Ricorda che inizialmente la presenza dei parlamentari non era prevista, poi si è passati a invitarli. Infine, come ricordato, in seguito a comportamenti non opportuni, che non sono solo le registrazioni non autorizzate, ma anche le espressioni di parlamentari a sostegno della tesi di alcune delle parti, si è passati alla situazione ricordata dal deputato Rizzetto. Sottolinea, in base alla sua lunga esperienza, che in alcuni casi le vertenze devono vedere la presenza solo del Governo e delle parti sociali. Ricorda, altresì, che nella passata legislatura, in qualità di presidente della Commissione Attività produttive, scrisse alla Presidente della Camera per rivendicare la presenza dei deputati ai tavoli di crisi. Sottolinea come allora non esistesse un testo normativo, lacuna ora colmata dal comma 1-bis dell'articolo 12, che va letto nella sua interezza. Nella disposizione è infatti prevista la collaborazione con le Commissioni parlamentari, oltre che con le regioni, e in questa chiave ritiene che vada letta positivamente la facoltà dei parlamentari di essere invitati.
Davide TRIPIEDI, presidente, ricorda che anche la Commissione Lavoro, nella passata legislatura, ha scritto alla Presidente della Camera nel senso indicato dal collega Epifani.
Claudio DURIGON (LEGA) sottolinea che l'attuale formulazione non prevede l'obbligo di invito.
Walter RIZZETTO (FdI) comprende la posizione del collega Epifani, ma dichiara di non comprendere, invece, perché si debba prevedere la sola possibilità di invitare i parlamentari. Si tratta di una questione lessicale alla quale il legislatore deve prestare molta attenzione per evitare interpretazioni non conformi.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA condivide la ratio dell'intervento del deputato Epifani. Nel contempo, ritiene corretto anche il ragionamento del deputato Rizzetto, che invita a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che interpreti la norma in positivo.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) ritiene la lettura del comma 1-bis inequivocabile, in quanto basata sulla cooperazione con le Commissioni parlamentari. Ribadisce che ci sono momenti di una vertenza nei quali è necessaria la presenza solo del Governo e delle parti sociali.
Claudio DURIGON (LEGA) ribadisce quanto sopra espresso. Ritiene che non si possa vietare, al di fuori delle trattative, a un parlamentare di esprimere la propria opinione, quando anche recentemente un ministro ha usato le medesime trattative come un proprio spot. In conclusione, si può inserire l'obbligo e lasciare al ministro competente la valutazione di quando sia opportuno che i parlamentari non partecipino ai tavoli di crisi.
Walter RIZZETTO (FdI) ricorda che i parlamentari partecipano ai tavoli di crisi come auditori e non come parte attiva e diventano parte attiva solo al di fuori di questi tavoli. Ribadisce che la norma è scritta male e va corretta.
La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 12.1.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 13.1, improntato al buon senso, dal momento che è volto ad accelerare la tempistica dell'istituzione del Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, prevista dal capoverso 6-bis del comma 1 dell'articolo in esame.
Walter RIZZETTO (FdI) sottoscrive l'emendamento Murelli 13.1.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 13.1.
Donatella LEGNAIOLI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Binelli 13.4, volto a prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale. In questo caso, il rispetto di tale riparto riguarda l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo del Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.
La Commissione respinge l'emendamento Binelli 13.4.
Eva LORENZONI (LEGA) sottoscrive gli emendamenti Binelli 13.2 e 13.3, volti a prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento all'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo sia del Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone sia del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Binelli 13.2 e 13.3.
Andrea GIACCONE, presidente, dopo avere segnalato che non sono state presentate proposte emendative all'articolo 13-bis, invita la relatrice a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 13-ter.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative presentate all'articolo 13-ter.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Elena MURELLI (LEGA) illustra i suoi emendamenti 13-ter.3 e 13-ter.1, volti a valorizzare la disciplina del cosiddetto workers buyout, ovvero l'acquisizione di aziende in crisi da parte dei dipendenti.
Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Murelli 13-ter.3 e 13-ter.1, di cui condivide la finalità. Infatti, la promozione della partecipazione dei lavoratori alle imprese è, a suo giudizio, uno dei pilastri del diritto del lavoro. Ricorda che il cosiddetto workers buyout è un istituto già previsto dall'ordinamento, ma, allo stato attuale, i lavoratori che intendano acquisire l'azienda in crisi devono necessariamente indebitarsi con le banche. Con gli emendamenti in esame, invece, tale acquisizione è resa possibile con il ricorso al TFR o alla NASPI, svincolando i lavoratori dal rapporto con il sistema creditizio.
Claudio DURIGON (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori e constatato che molte proposte emendative, pur essendo condivise anche dalla maggioranza, sono respinte per la necessità di convertire il decreto-legge prossimo alla scadenza, ritiene opportuno che il Governo espliciti su quali temi è disponibile ad accogliere specifici ordini del giorno nella fase di esame da parte dell'Assemblea.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murelli 13-ter.3 e 13-ter.1.
Eva LORENZONI (LEGA) illustra l'emendamento Murelli 13-ter.2, di cui è cofirmataria, anch'esso volto a permettere l'utilizzo del trattamento di fine rapporto o del trattamento NASPI per la sottoscrizione di capitale sociale di cooperative, escludendo tali importi dalla base imponibile dei lavoratori.
La Commissione respinge l'emendamento Murelli 13-ter.2.
Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo articolo aggiuntivo 13-ter.07, volto a ripristinare il testo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, reintroducendo, pertanto, l'immunità penale per gli amministratori di Arcelor Mittal nell'esecuzione del piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. Contestualmente, la proposta introduce un nuovo limite di tempo di tale immunità, allo scopo di indurre l'azienda a tornare sulla decisione di chiudere lo stabilimento, cosa che avrebbe gravi ripercussioni su tutti gli impianti dell'ILVA, non solo quelli di Taranto.
Claudio DURIGON (LEGA) ritiene che quello dell'ILVA sia un tema che la Commissione deve assolutamente affrontare, per l'importanza che esso riveste per l'economia italiana e per il futuro del Paese. Auspica, pertanto, che l'argomento sia ripreso in un'occasione futura.
Walter RIZZETTO (FdI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Murelli 13-ter.07.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Murelli 13-ter.07.
Walter RIZZETTO (FdI), illustrando il suo articolo aggiuntivo 13-ter.02, ricorda che la Commissione, poco prima della pausa estiva, aveva avuto modo di occuparsi della annunciata chiusura dello stabilimento dell'ILVA di Taranto. Si tratta di un tema che vede strettamente intrecciate la necessità di tutelare i livelli occupazionali e quella di promuovere il risanamento ambientale dell'area, aspetti che la stessa Arcelor Mittal si era impegnata a portare avanti con l'acquisto dello stabilimento. Il venir meno dell'immunità penale rischia di paralizzare anche l'attività di risanamento ambientale e, a suo giudizio, per scongiurare tale eventualità non basta la previsione generale recata dall'articolo 51 del codice penale, come sostenuto dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. La soppressione della immunità penale, infatti, causa un danno gravissimo anche alla credibilità dello Stato, che si era impegnato con Arcelor Mittal su tale punto. Infatti, nessuno più investirà in Italia, un Paese in cui non c’è, evidentemente, certezza del diritto e in cui, anzi, i contratti vengono rispettati o meno a seconda dell'orientamento del Governo in carica. La soppressione dell'immunità penale è ancora più grave, se si pensa che essa era legata a fatti di cui Arcelor Mittal non era responsabile, ma era funzionale proprio alla presa in carico da parte di quella società dell'onere del risanamento ambientale. La situazione è resa ancora più grave per la nuova proprietà dallo spegnimento di due dei cinque altiforni, a seguito di provvedimenti giudiziari. Se Arcelor Mittal deciderà, quindi, di lasciare l'Italia, nessuno si farà carico di rilevarne l'attività, a parità di condizioni, e, pertanto, anche il risanamento dell'area dello stabilimento si fermerà. Il Paese tuttavia dovrà importare l'acciaio da produttori esteri, che utilizzano processi molto più inquinanti di quelli permessi in Italia e tengono in scarsa considerazione i diritti dei lavoratori. Auspica, in conclusione, che si possa ripristinare la certezza del diritto, abbandonando slogan utili solo in campagna elettorale.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite alla questione dell'ILVA, tiene a ricordare che le preoccupazioni relative al sito industriale derivano da tre ordini di problemi. Fa riferimento in primo luogo all'andamento del mercato internazionale dell'acciaio che, a fronte di una rilevante contrazione della domanda mondiale, vede una sovrapproduzione dell'acciaio cinese a prezzi assai ridotti. Evidenzia pertanto come, in tale contesto, l'ILVA – che produce alla metà del suo potenziale – non possa a lungo sostenere la situazione, nonostante che concordi con i colleghi sulla necessità che un grande Paese manifatturiero conservi nell'acciaio una propria produzione di base. In secondo luogo, sottolinea l'esasperata preoccupazione di una larga fetta della popolazione di Taranto. È sempre stato un sostenitore di forti politiche pubbliche che conciliassero i due diritti, di uguale rilevanza, quali quello al lavoro e quello alla salute: ha dovuto prendere atto, però, che in anni recenti contemperare l'uno con l'altro nella realtà tarantina è stato molto arduo. In terzo luogo, evidenzia come talune decisioni della magistratura abbiano oggettivamente interferito in ambiti, a suo avviso, impropri. Non mette in discussione – certo – il doveroso controllo di legalità ma, per esempio, le prescrizioni da essa imposte all'impresa con riguardo alle modalità di controllo da remoto della colatura continua gli paiono eccessive. L'articolo 14, soppresso al Senato, non crede possa essere considerato l'epicentro delle contraddizioni. Sollecita pertanto il Governo a intervenire, al fine di evitare che l'attuale proprietà abbandoni l'impianto e l'Italia, tanto più che ciò determinerebbe la pratica impossibilità di ottenere le bonifiche ambientali, poiché – nei casi in cui la produzione è interrotta – l'esperienza di Porto Marghera o della Sardegna dimostrano che nessuno ha più interesse a compierle.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 13-ter.02.
Elena MURELLI (LEGA) evidenzia come l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13-ter.08, identico all'articolo aggiuntivo Zangrillo 13-ter.01, sia volto a reintrodurre l'articolo 14 soppresso nel corso dell'esame al Senato, al fine di garantire la tutela dei lavoratori coinvolti.
La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Zangrillo 13-ter.01 e Murelli 13-ter.08.
Elena MURELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 13-ter.09, volto a prorogare la disciplina in materia di immunità giudiziale per l'affittuario o acquirente e per i soggetti da questi funzionalmente delegati fino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal piano ambientale, restando ferma la responsabilità derivante da eventuali violazioni delle norme.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Murelli 13-ter.09.
Elena MURELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 13-ter.03, con cui intende ribadire l'importanza delle responsabilità del commissario straordinario con riguardo all'attuazione del piano ambientale. Ribadisce che l'intento è quello di salvaguardare i dipendenti dell'ILVA e i lavoratori dell'indotto, considerato che la proprietà ha annunciato la chiusura dell'impianto e che la lavorazione a caldo dell'acciaio avviene soltanto a Taranto, pur servendo tutti gli impianti ILVA del territorio nazionale. Precisa, infine, che, in linea con il parere rilasciato dall'Avvocatura dello Stato il 21 agosto 2018, la disciplina relativa alle responsabilità penali o amministrative deve essere applicata con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Murelli 13-ter.03.
Andrea GIACCONE, presidente, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 14-bis.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme.
Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Lucchini 14-bis.5 e 14-bis.6, volti a eliminare alcuni aspetti critici in materia di gestione dei rifiuti. Precisa a tale proposito di non condividere il contenuto dell'attuale articolo 14-bis, che, intervenendo sull'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede il controllo a campione da parte di ISPRA e ARPA sull'attività delle regioni e delle province autonome, con gravi limitazioni dell'autonomia di queste ultime. Nel precisare, con riguardo al nuovo comma 3-bis del citato articolo 184-ter, che non si tratta di semplice comunicazione, ricorda inoltre che ai sensi del successivo comma 3-quater il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta proprie conclusioni, alle quali le regioni e le province autonome sono tenute a dare attuazione, risultando pertanto espropriate delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti. Manifesta inoltre la propria contrarietà ai commi 5 e 6 dell'articolo 14-bis, che consentono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di collocare presso l'ufficio legislativo cinque unità di personale, anche provenienti da altra amministrazione, per una spesa di 200 mila euro annui dal 2020 al 2024. Ritiene infatti che tale disposizione abbia l'intento di consentire al Governo di acquisire persone di propria fiducia. Con riguardo inoltre ai commi 7 e 8 dell'articolo 14-bis, nel chiedere al Governo se intenda emanare i decreti attuativi in tema di end of waste, ritiene non corretta la disposizione che impone alle imprese già dotate di regolare autorizzazione di procedere a un'istanza di aggiornamento, pena la sospensione dell'attività.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucchini 14-bis.5 e 14-bis.6 e Mazzetti 14-bis.1.
Eva LORENZONI (LEGA), nel condividere le considerazioni del collega Caffaratto e pur apprezzando l'inserimento nel decreto-legge della disposizione in materia di end of waste, ritiene che vi siano tuttora molte criticità da risolvere. Manifesta infatti la propria contrarietà alle modifiche introdotte all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152, con riguardo al contenuto dei commi 3-ter, che introduce il controllo a campione da parte di ISPRA e ARPA sull'attività delle regioni, e 3-bis, in quanto prevede una comunicazione che nella sostanza è più simile ad un'autorizzazione. Esprime inoltre la convinzione che le disposizioni contenute nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 184-ter configurino nei fatti una sorta di diffida nei confronti delle regioni, espropriandole delle loro competenze.
La Commissione respinge l'emendamento Lucchini 14-bis.2.
Eva LORENZONI (LEGA) illustra l'emendamento Lucchini 14-bis.3, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 14-bis, che, prevedendo di collocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cinque unità di personale, anche provenienti da altre amministrazioni, consentono al Governo di acquisire ulteriori persone di propria fiducia.
La Commissione respinge l'emendamento Lucchini 14-bis.3.
Eva LORENZONI (LEGA) illustra l'emendamento 14-bis.4, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 14-bis, che sostanzialmente costringe le imprese già titolari di regolare autorizzazione a procedere a un'ulteriore procedura autorizzativa, pena la sospensione dell'attività.
La Commissione respinge l'emendamento Lucchini 14-bis.4.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zangrillo 15.1 e Cannatelli 15.2.
Donatella LEGNAIOLI (LEGA) illustra l'emendamento Guidesi 15.4, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che a suo parere determinano una discriminazione nei confronti delle imprese di piccole dimensioni. Nel ricordare che l'introduzione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica hanno dato ottimi risultati a partire dalla loro introduzione nel 2013, ritiene tuttavia che le citate disposizioni dell'articolo 10, prevedendo la possibilità che il fornitore anticipi il credito d'imposta in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, penalizzino le imprese più piccole, che, non essendo in grado di anticipare ingenti somme di denaro, sono costrette a rinunciare ai lavori richiesti. Auspica un radicale ripensamento della disposizione, dal momento che essa finisce per favorire la concentrazione del mercato nelle mani di pochi. Ricorda a tale proposito che la Lega è da sempre dalla parte degli artigiani e dei piccoli imprenditori, che costituiscono il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.
Elena MURELLI (LEGA), a integrazione delle considerazioni di chi l'ha preceduta, aggiunge che l'emendamento Guidesi 15.4 è volto a correggere una disposizione contenuta nel cosiddetto decreto-crescita, sul quale i componenti del gruppo del Partito Democratico si sono espressi, a suo tempo, in maniera contraria. Si affida pertanto a loro per evitare una disposizione che va a danno delle piccole e medie imprese.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 15.4 e Musella 15.3 nonché l'articolo aggiuntivo Rizzetto 15.01.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sulla proposta emendativa riferita all'articolo 15-bis.
Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Walter RIZZETTO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 15-bis.06, volto a introdurre misure di tutela anche per i lavoratori delle imprese turistiche e, di conseguenza, a modificare il titolo del provvedimento. Ritiene che tale misura sia necessaria anche al fine di dimostrare attenzione verso tale importantissimo settore della nostra economia.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 15-bis.06.
Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
Comunica che sono pervenuti il parere favorevole con osservazione della I Commissione e i pareri favorevoli delle Commissioni II, VIII, X e XII. Comunica altresì che la V Commissione e il Comitato per la legislazione hanno reso noto, per le vie brevi, che il parere di competenza verrà reso direttamente all'Assemblea.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Andrea GIACCONE, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 17.
ALLEGATO
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 16. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente:
a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo, comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente.»;
b) al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, al comma 1, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: e gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d-quater);
c) al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, al comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente, aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione;
d) al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, al comma 2, dopo le parole: L'esclusione dalla piattaforma, sopprimere le seguenti: o le riduzioni delle occasioni di lavoro;
e) al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, al comma 2, sostituire le parole: ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate con le seguenti: ascrivibile alla mancata accettazione della protezione è vietata;
f) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 31. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 1. Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 7. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 32. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: piattaforme anche digitali aggiungere le seguenti: purché non si tratti di lavoratori titolari di partita IVA.
1. 38. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
*1. 33. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
*1. 8. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».
2-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 e disposizioni in materia di riscatti.
1. 39. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 17. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,.
1. 2. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, sostituire le parole: che svolgono con le seguenti: che esercitano.
1. 43. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.
Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso articolo 47-septies, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 40. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavora autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.
1. 13. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il committente assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché fornisce allo stesso i dispositivi di protezione individuale (casco e giubbotto catarifrangente).
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Forma contrattuale, informazioni, formazione e sicurezza.
1. 6. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: informatiche con la seguente: informatizzate.
1. 18. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: strumentali con la seguente: necessarie.
1. 19. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: consegna con la seguente: deposito.
1. 20. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire le parole: il compenso con le seguenti: l'emolumento.
1. 44. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: determinando con la seguente: indicando.
1. 21. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: modalità con la seguente: procedure.
1. 22. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: adempimento.
1. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: prestazione con la seguente: attività.
1. 24. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso articolo 47-ter.
1. 3. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis è obbligatoria la forma scritta ad probationem.
1. 25. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire le parole: sono provati per iscritto con le seguenti: hanno validità solo in forma scritta.
1. 45. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: prestatori d'opera.
1. 26. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: utile con la seguente: necessaria.
1. 27. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: tutela con la seguente: salvaguardia.
1. 28. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: prestatore d'opera.
1. 29. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , da stipularsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 46. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.
*1. 10. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.
*1. 35. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, sopprimere il comma 2.
1. 4. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis possono essere retribuiti in modo prevalente in base alle consegne effettuate, purché venga garantito e definito un corrispettivo minimo per ogni ora in cui il lavoratore, pur avendo indicato la propria disponibilità alla consegna, non ha ricevuto ordini dal committente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
1. 14. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, al comma 2, sostituire le parole da: i lavoratori di cui fino a: medesimi lavoratori con le seguenti: ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis.
1. 5. Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Al comma 1, lettera c), al capoverso articolo 47-quater, comma 2, dopo le parole: articolo 47-bis, sopprimere la seguente: non.
1. 11. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 1, dopo le parole: si applicano la inserire la seguente: vigente.
1. 47. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 2, sopprimere le parole: e le riduzioni delle occasioni di lavoro.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: ascrivibili con la seguente: ascrivibile e le parole: sono vietate con le seguenti: è vietata.
1. 36. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o copertura equivalente.
1. 41. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: del limite minimo di retribuzione sostituire la parola: giornaliera con la seguente: oraria.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni con le seguenti: rapportata alle ore.
1. 12. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni di effettiva attività con le seguenti: rapportata alle ore di effettiva attività.
1. 42. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 15. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 37. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro stagionale agricolo)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate».
2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «comunichi al datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: «regolarmente soggiornante in Italia, presenta», sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: «dalla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro»;
c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro»;
d) all'articolo 30-bis, comma 9, dopo le parole: «invita il datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. 01. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)
1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti:
a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;
b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 07. Di Muro, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)
1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 08. Di Muro, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)
1. Al fine contrastare l'esodo del lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato Italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 09. Di Muro, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «5.000», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «10.000»;
b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 dei 2002.
1. 02. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
b) la lettera b) è soppressa.
1. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «delle strutture ricettive», sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese turistiche».
1. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera a), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».
1. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 19 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «tramite qualsiasi sportello postale», è aggiunta la seguente: «bancario».
1. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 3-bis.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis.
(Comunicazioni obbligatorie)
1. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la parola: «telematica» è aggiunta la seguente: «certificata».
3-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale – anche cumulate – ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo».
3-bis. 01. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «previste dallo stesso articolo» sono aggiunte le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».
3-bis. 02. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.».
3-bis. 03. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.».
3-bis. 04. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.»;
c) all'articolo 7, comma 11, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi», e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il Reddito di cittadinanza, di cui al citato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del citato decreto-legge.
3-bis. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e di 1 milione fino alla fine del comma.
4. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Polverini.
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 1. Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.
ART. 5-bis.
Al comma 4, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine del comma con le seguenti: tramite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
5-bis. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 5-ter.
Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 5-quater.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 914, sono aggiunti i seguenti:
914-bis. Sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 910 l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a disporre le opportune attività ispettive nel limite delle risorse di cui al comma 914-ter.
914-ter. Per le finalità di cui al comma 914-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione pari ad euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
5-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Giannone.
Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 5-quater.
1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinarsi al potenziamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5-ter. 02. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Giannone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 5-quater.
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2020, finalizzato alla formazione del personale dipendente delle imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. 03. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Giannone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 6.
Sopprimere il comma 1-bis.
6. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1-bis, ovunque ricorrono, sostituire le parole: sia utilizzatrici che non utilizzatrici con le seguenti: utilizzatrici.
6. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di consentire un maggior utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 dei decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzato a reintegrare i soggetti utilizzatori degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 1. Musella, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
ART. 6-bis.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) la validità delle graduatorie approvate tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014 è prorogata fino al 30 settembre 2020.
6-bis. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 6-ter.
Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
6-bis. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 6-ter.
(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli a esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018.».
6-bis. 02. Capitanio.
(Inammissibile)
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 8.
(Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annui, da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 1. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Eva Lorenzoni, Rizzetto.
ART. 8-bis.
Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, dopo le parole: che provvede ad istituire aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi.
8-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 8-ter.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal primo gennaio 2020 ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 50 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 01. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 8-ter.
(Incentivi all'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «26.600 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
3. Gli articoli da 2 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, e a quelli derivanti dal comma 2, pari a 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 08. Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 8-ter.
(Incentivi all'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 03. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 8-ter.
1. Al fine di incentivarne l'inserimento nel mondo del lavoro, alle persone con disturbo dello spettro autistico che avviano un'attività di lavoro autonomo, con il supporto di familiari ed amministratori di sostegno, è riconosciuto, per i primi cinque anni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali il cui pagamento viene garantito mediante le risorse in dotazione del Fondo di cui al comma 3.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli ulteriori ed eventuali incentivi riconosciuti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.
3. È istituito presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato «Fondo Autismo per il lavoro», nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro annui a partire dall'anno 2019, per i costi connessi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure di controllo e monitoraggio volte ad accertare che sia la persona con disturbo dello spettro autistico a svolgere l'attività di lavoro autonomo, sebbene con il sostegno di coloro che ne hanno la titolarità per legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-bis. 04. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone, Giannone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Articolo 8-ter.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509)
1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tal fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
8-bis. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)
1. Il comma 1 dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. 07. Viviani, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
1. È riconosciuta l'equipollenza al titolo di laurea LMR/02, per coloro che hanno ottenuto la qualifica di restauratori ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono presenti nell'elenco restauratori.
2. L'equipollenza di cui al comma 1 è riconosciuta a coloro che possiedono un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalla Regione, conseguito in una scuola di restauro, anche non SAF (Scuola di alta formazione e studio), con frequenza di un corso della durata almeno quinquennale.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la verifica dei requisiti ai fini dell'equipollenza.
8-bis. 05. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio)
1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 54-bis è sostituito con il seguente «Art. 54-bis – (Lavoro accessorio). — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3) insegnamento privato supplementare;
b) gli altri utilizzatori, ferme restando le esclusioni di cui al comma 9;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Il ricorso al Carnet di buoni lavoro è vietato:
a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7, lettere b) e c), sono ridotti a 5.000 euro.
11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al Carnet di buoni lavoro di cui al comma 12, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un Carnet nominativo prefinanziato, denominato “Carnet Buoni Lavoro”.
13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo».
8-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
ART. 9.
Al comma 1, capoverso, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
9. 2. De Martini, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 2, sostituire il capoverso comma 282-bis con il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
9. 1. Patassini, Viviani, Foscolo, Bellachioma, D'Eramo, Alessandro Pagano.
Al comma 2, capoverso comma 282-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.
9. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 9-bis.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) al fine di formare e promuovere il reinserimento lavorativo di coloro che usufruiscono della CIGS, le aziende pubbliche o private, senza costi aggiuntivi, d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori in CIGS, durante l'intero periodo.
9-bis. 1. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
ART. 10-bis.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato “Fondo rotativo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantire l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
10-bis. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di parte capitale, denominato “Fondo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantire l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela dei livelli occupazionali.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
10-bis. 023. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
10-bis. 03. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette».
10-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP486R)
1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP486R tratto Toano-Cerredolo e Frassinoro-Passo Radici a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 04. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP33 tra Polinago e Miceno di Pavullo)
1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP33 nel tratto tra Polinago e Miceno di Pavullo a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 05. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP325R)
1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio e favorire il convogliamento diretto dei flussi generati dall'area industriale, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP325 R a seguito di importanti movimenti franosi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 06. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada Cispadana tratto Gualtieri-Brescello)
1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio interessate dalla viabilità complementare, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale Cispadana nel tratto Gualtieri-Brescello a seguito di importanti dissesti del manto stradale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 07. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP73 San Polo-Canossa-Castello)
1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende in crisi del territorio, sono stanziate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP73 nel tratto San Polo-Canossa-Castello a seguito di un importante cedimento della sede stradale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 08. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Ferrovia Cremona-Treviglio)
1. Al fine di ripristinare i livelli di sicurezza ferroviaria sulla tratta Cremona-Treviglio sono stanziate, nell'ottica di supportare i lavoratori pendolari cremaschi, risorse pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e sostituzione dei passaggi a livello e giunti ferroviari.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 09. Gobbato, Eva Lorenzoni.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 7 Pratissolo-Felina)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP7 nel tratto Pratissolo-Felina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 010. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP63 Albinea-Regnano-Cesina)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP63 nel tratto Albinea-Regnano-Cesina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 011. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 76 Carpineti-Castello-Colombaia)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP 76 nel tratto Carpineti-Castello-Colombaia a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 012. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Articolo. 10-ter.
(Finanziamento Strada 5P79 Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP79 nel tratto Cerezzola-Trinità-Gombio-Ferlolo a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 013. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 61 per Ponte Dolo)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP61 per Ponte Dolo a seguito del crollo della banchina stradale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 014. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 27 Baudo-Roteglia)
1. A Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP27 nella tratta Baudo-Roteglia a seguito del cedimento della scarpata di valle.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 015. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada 5P 54 Canossa)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP54 Canossa a seguito del cedimento della scarpata di valle.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 016. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Ferrovia Centrale Umbra tratta San Giustino-Perugia)
1. Al fine di implementare la Ferrovia Centrale Umbra e sostenere i lavoratori pendolari e le aziende presenti nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del raddoppio del binario per la tratta San Giustino-Perugia.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 017. Marchetti, Caparvi, Eva Lorenzoni.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento strada provinciale 587 per Cortemaggiore)
1. Al fine di implementare la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna e sostenere l'azienda Gardese di Cortemaggiore, già colpita da una drastica riduzione dei livelli occupazionali, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 587 per Cortemaggiore.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 018. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Piastra, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento delle Strade della Val Nure per ripristinare collegamenti tra aree abitative e produttive)
1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle Strade della Val Nure dopo l'alluvione del 2015.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 019. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento Strade della Val Trebbia, Alta Val D'Arda e Valtidone)
1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive della Val Trebbia, Alta Val d'Arda e Valtidone nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle strade di collegamento tra le valli per i continui dissesti idrogeologici presenti in questi territori.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 020. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Finanziamento collegamenti Stradali all'E45 in Umbria)
1. Al fine di implementare il sistema di infrastrutture Ferroviarie, e della rete autostradale presente nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dei collegamenti stradali con l'asse autostradale E45 del tratto Umbro, in favore dei comuni interessati dal passaggio dell'interessato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 021. Marchetti, Eva Lorenzoni.
Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)
1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o a eventi naturali improvvisi nonché a quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
10-bis. 022. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 11.
Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, dopo le parole «”lavori di asportazione dell'amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;» sono aggiunte le seguenti: «; gli addetti all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, i conduttori di mezzi battipista e motoslitte, gli addetti agli impianti di innevamento artificiale, gli addetti alla manutenzione delle piste e del soccorso;».
11. 1. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Legnaioli.
ART. 11-ter.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1.bis. Alle imprese italiane che, a causa di sanzioni imposte dall'ONU, subiscono una perdita documentata di fatturato, viene riconosciuto un indennizzo pari al 50 per cento del danno subito. Il costo delle polizze assicurative eventualmente stipulate da imprese italiane che operano all'estero è interamente detraibile qualora subiscano una perdita documentata a causa di sanzioni imposte dall'ONU. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
11-ter. 1. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Credito d'imposta temporaneo)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 07. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di «Thomas Cook UK Plc» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali nel settore del turismo)
1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.
2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)
1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di “Thomas Cook UK Plc” e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo periodo, sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali)
1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 09. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(IVA per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di «Thomas Cook UK Plc» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
11-ter. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Rizzetto.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(IVA per cassa)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 08. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Mollicone.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)
I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
*11-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater.
(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)
1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
*11-ter. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.
ART. 12.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza indennità aggiuntive.
12. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: hanno diritto.
12. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 13.
Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sostituire, ovunque ricoranno, le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
13. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Rizzetto.
Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 4. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 2. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 13-ter.
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 13-ter – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
« c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».
2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della NASPI richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
13-ter. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi, Rizzetto.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: sviluppare fenomeni di workers buyout nonché.
13-ter. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi, Rizzetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
13-ter. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
d) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.»;
e) al terzo periodo, le parole: «al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 23 agosto 2023».
13-ter. 07. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rizzetto.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della popolazione residente nelle zone limitrofe all'impianto».
13-ter. 02. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
*13-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
*13-ter. 08. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, le parole: «fino al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».
13-ter. 09. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:
«6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023.».
13-ter. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel comune di Venezia e negli altri comuni della regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico, nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
13-ter. 06. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Semplificazione della denuncia aziendale)
1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2020.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
3. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-ter. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».
13-ter. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
ART. 14-bis.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.
5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.
7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengano la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».
2. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«Art. 185-bis. — (Materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento) — 1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito al corso fluviale, anche ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.».
14-bis. 5. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali, Caffaratto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Articolo 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22, del 28 marzo 2018, n. 69, e del 15 maggio 2019, n. 62.
5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ovvero le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
6. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, tra cui il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto e i relativi trattamenti.
7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».
14-bis. 6. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali, Caffaratto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14-bis.
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Articolo 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti, mediante uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).
6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate caso per caso ai sensi del comma 5. A tal fine, le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
7. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni».
14-bis. 1. Mazzetti, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Al comma 3 sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
14-bis. 2. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.
Sopprimere i commi 5 e 6.
14-bis. 3. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
14-bis. 4. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.
Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:
Art. 14-ter.
(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)
1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «Ente Italiano Alberghi per la Gioventù» (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono aggiunte le seguenti: «Ente italiano Alberghi per la Gioventù (EIG).».
3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili professionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali – sezione enti pubblici non economici e nei limiti della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'EIG.
4. L'EIG è autorizzato a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive cinquantasette unità; il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per l'anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. L'EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al comma 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativamente alle spese di personale.
14-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile)
ART. 15.
Al comma 01 premettere il seguente:
001. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
15. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Al comma 01 premettere il seguente:
001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono soppressi.
15. 2. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.
Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
15. 4. Guidesi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Dara.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto e a seguito di richiesta di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.
15. 3. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
15. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone.
ART. 15-bis.
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nei Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final) del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertita, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
15-bis. 011. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel comune di Venezia, e, nella provincia di Rovigo, per i comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Banano e Melara.
15-bis. 01. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e industriale delle aree colpite dal sisma del centro Italia e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
15-bis. 012. Patassini, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Zicchieri, Latini, Paolini, Caparvi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt-bis), è aggiunta la seguente:
« tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti.».
15-bis. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate».
15-bis. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
« c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.».
15-bis. 04. Zangrillo, Cannatelli, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo, le parole da: «e per quelli previsti» fino a: «dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
15-bis. 05. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
(Tutela dei lavoratori dipendenti)
1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
15-bis. 06. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi, Mollicone.