VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 23 ottobre 2019

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019) 8 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 95

5-02951 Baratto: Modifiche alla normativa sulle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e rischio sistemico ... 95

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 97

5-02952 Fragomeli: Iniziative agevolative relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ... 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 99

5-02954 Grimaldi: Assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza mediante scorrimento della graduatoria del concorso per allievi finanzieri indetto nel 2018 ... 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 101

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia (Svolgimento e conclusione) ... 96

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 23 ottobre 2019

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che la Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali ricalca il modello applicato per la generalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dagli Stati membri dell'Unione europea, e si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi stipulati dall'Italia, al fine di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Uruguay in condizioni pienamente concorrenziali e paritarie, sia con soggetti di tale Stato che rispetto agli altri investitori esteri.
  La Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.
  La Convenzione si compone di 30 articoli e un Protocollo, che contiene alcune precisazioni.
  L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, che riguarda per l'Italia, come indicato dall'articolo 2, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  L'articolo 3 reca le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 4 definisce i residenti quali destinatari delle disposizioni, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta, mentre l'articolo 5 riguarda la configurabilità di una stabile organizzazione e definisce i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto «Stato della fonte»).
  L'articolo 6 stabilisce che i redditi immobiliari sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i relativi immobili.
  L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
  L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
  L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.
  L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.
  L'articolo 11 stabilisce, in materia di interessi un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte.
  L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (royalties) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.
  L'articolo 13 reca disposizioni volte a normare la tassazione degli utili da capitale.
  L'articolo 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o lavoro autonomo sono imponibili nel Paese di residenza.
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.
  L'articolo 16 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  L'articolo 17 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.
  L'articolo 18, in materia pensionistica, stabilisce il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.
  L'articolo 19 in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore, con alcune eccezioni.
  L'articolo 20, finalizzato a favorire gli scambi culturali, prevede l'esenzione da imposta delle somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno.
  L'articolo 21, in ordine alla categoria residuale dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, stabilisce, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente.
  L'articolo 22 dispone che, al fine di eliminare la doppia imposizione, entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (credito d'imposta).
  L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE.
  L'articolo 24 concerne il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo.
  In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia.
  L'articolo 26 regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.
  L'articolo 27 in materia di rimborsi, disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione.
  L'articolo 28 reca disposizioni antiabuso, prevedendo che il diritto ai benefici previsti dalla Convenzione non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.
  L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore della Convenzione.
  L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.
  L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo oneri – pari a 67.000 euro, come indicato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento – ed autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE.
COM(2019) 8 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, illustra i contenuti della comunicazione «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)8), presentata dalla Commissione europea il 15 gennaio 2019. Rileva innanzitutto come, pur non trattandosi di una proposta legislativa, l'iniziativa della Commissione europea sia particolarmente rilevante perché propone di avviare, nel processo decisionale dell'UE in materia fiscale, una transizione dalla procedura legislativa speciale (voto all'unanimità al Consiglio dell'UE, consultazione del Parlamento europeo), prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla procedura legislativa ordinaria (voto a maggioranza qualificata al Consiglio e Consiglio e Parlamento che deliberano in qualità di colegislatori).
  La transizione proposta avverrebbe in quattro fasi, da completare entro il 2025, senza ricorrere a modifiche del vigente quadro normativo dell'Unione e senza incidere sulle attuali competenze degli Stati membri nel settore della tassazione.
  La Commissione europea propone, infatti, di ricorrere alla clausola «passerella» generale di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE in base alla quale il Consiglio europeo può, all'unanimità, adottare una decisione che consenta di passare dalla regola del voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata/alla procedura legislativa ordinaria, se nessun Parlamento nazionale si oppone entro sei mesi dalla notifica della decisione e previa approvazione del Parlamento europeo.
  In particolare, si tratterebbe di ricorrere rapidamente alla clausola passerella generale per la fase 1 – misure intese a migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca fra Stati membri nella lotta all'evasione e alla frode fiscale nonché per le iniziative amministrative che agevolano l'operato delle imprese nell'UE, come ad esempio gli obblighi di dichiarazione armonizzati – e per la fase 2 – le imposte dirette (aliquote d'imposta sulle persone fisiche e sulle società), essendo il regime IVA in parte, ma non integralmente, armonizzato.
  In particolare, da più parti si segnala un'asimmetria per cui, a fronte di regole di bilancio sostanzialmente uniformi per tutti i Paesi membri, che stabiliscono vincoli stringenti, persistono regimi fortemente differenziati sul piano della tassazione, situazione che induce atteggiamenti opportunistici da parte di alcuni Stati membri i quali applicano regimi di tassazione di favore, con aliquote significativamente più basse di quelle medie vigenti all'interno dell'Unione, innescando così una concorrenza fiscale all'interno dell'Unione stessa.
  Come conseguenza, alcuni Paesi si avvantaggiano dell'afflusso di ingenti investimenti grazie al trattamento tributario favorevole, con ricadute positive non soltanto sulle grandezze economiche ma anche per la finanza pubblica, creando in tal modo difficoltà agli altri Paesi i quali, invece, sono costretti a manovre restrittive di contenimento della spesa ovvero di aumento della tassazione per rispettare le regole di bilancio, accentuando in tal modo i divari e le sperequazioni.
  Persistono, infatti, molte resistenze da parte di taluni Paesi membri nei confronti di una più intensa armonizzazione fiscale, specie per le imposte dirette, non soltanto sulla base della difesa di prerogative ritenute irrinunciabili della sovranità statuale, ma anche, e soprattutto, per il timore di dover rinunciare ai concreti vantaggi che possono assicurare i differenziali dei livelli di tassazione.
  Ritiene opportuno, altresì, osservare che l'iniziativa all'esame della Commissione, avanzata dalla Commissione europea uscente, trova piena condivisione nella Presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che, nel programma politico 2019-2024, ha annunciato che intende avvalersi delle disposizioni dei Trattati che consentono di adottare le proposte in campo fiscale con voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio.
  Tornando al contenuto della comunicazione, la Commissione europea sostiene che l'unanimità in sede di Consiglio in materia fiscale tende a creare diversi ostacoli a un processo decisionale efficiente: rende molto difficile raggiungere un compromesso, dato che basta un solo Stato membro per impedire un accordo; può comportare che alcuni Stati si servano di proposte in materia fiscale come moneta di scambio per altre richieste; è controproducente poiché le decisioni adottate all'unanimità possono essere revocate solo all'unanimità, il che spesso rende gli Stati membri eccessivamente prudenti, attenuando le ambizioni e indebolendo il risultato finale.
  Tutto ciò nel corso degli anni ha ostacolato, secondo la Commissione, i progressi in merito a importanti iniziative nell'ambito fiscale, necessarie per rafforzare il mercato unico e la competitività dell'Unione, come la proposta per una base consolidata comune per l'imposta sulle società nell'UE o le proposte di tassazione del digitale o, ancora, la proposta per la tassazione delle transazioni finanziarie, che si sono arenate in Consiglio.
  Inoltre, a giudizio della Commissione europea, la procedura attuale non coinvolge a sufficienza il Parlamento europeo, mentre la procedura legislativa ordinaria gli consentirebbe di contribuire pienamente a informare la politica fiscale dell'UE.
  La Commissione europea quantifica, altresì, il costo dell'inazione nella politica fiscale dell'UE: il regime dell'IVA definitivo potrebbe aiutare a colmare il divario annuale dell'IVA (cioè la differenza tra le entrate IVA previste e quelle effettivamente riscosse negli Stati membri), pari a 137 miliardi di euro nel 2017, dovuto all'evasione e all'elusione fiscali, nonché a ridurre le frodi all'IVA, che attualmente costerebbero ai bilanci pubblici 50 miliardi di euro l'anno (un meccanismo particolarmente comune di frode transfrontaliera è quello «dell'operatore inadempiente» o della frode «carosello», in cui sono acquistati e rivenduti beni senza pagamento dell'IVA); la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società aumenterebbe gli investimenti nell'UE fino al 3,4 per cento e si tradurrebbe in un incremento della crescita fino all'1,2 per cento (corrispondente a circa 180 miliardi di euro); l'imposta sulle transazioni finanziarie (sulla quale è in atto una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri, Italia compresa) genererebbe 57 miliardi di euro l'anno di nuove entrate; l'imposta sui servizi digitali genererebbe circa 5 miliardi di euro di entrate annuali nell'UE.
  Come già accennato, la Commissione propone di utilizzare la clausola passerella, escludendo l'utilizzo di altre disposizioni dei Trattati, che comunque prende in esame, che permetterebbero il ricorso a procedure diverse dall'unanimità senza dover rivedere i Trattati stessi. La Commissione valuta anche la possibilità di ricorrere alla cooperazione rafforzata (almeno nove Stati membri possono procedere congiuntamente con un'iniziativa proposta qualora si rivelasse impossibile raggiungere un accordo all'unanimità in seno al Consiglio) oppure all'articolo 116 del TFUE che prevede l'ammissibilità del voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per eliminare distorsioni di concorrenza dovute alla disparità delle norme fiscali se non è stato possibile eliminare la distorsione, previa consultazione con gli Stati membri.
  Tuttavia, a giudizio della Commissione europea, la cooperazione rafforzata non garantirebbe una soluzione uniforme in tutta l'Unione, ma limitata ai soli Paesi aderenti, mentre l'utilizzo dell'articolo 116 del TFUE sarebbe subordinato a condizioni rigorose e non potrebbe colmare tutte le lacune generate dall'unanimità; al contrario, la clausola passerella generale
consentirebbe modalità più strutturate per abbandonare l'unanimità rispetto alle altre opzioni.
  La soluzione avanzata della Commissione europea appare assai ambiziosa, alla luce delle prevedibili resistenze che potrebbe trovare in alcuni Stati membri. A questo proposito, la Commissione prospetta un approccio graduale e articolato in diverse fasi. A suo avviso, per l'Italia è importante affrontare il problema dell'evasione fiscale, dell'elusione fiscale e della tassazione delle piattaforme digitali a livello europeo, e occorre riconoscere i vantaggi di un processo decisionale a maggioranza qualificata in termini di efficacia, grazie alla rimozione del potere di veto dei singoli paesi membri, e in termini di maggiore democrazia per via del maggior coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni.
  Per questi motivi preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sulla proposta avanzata dalla Commissione europea, richiamando l'attenzione dei colleghi sugli effetti positivi che le modifiche proposte al processo decisionale europeo potrebbero determinare. A suo giudizio occorre infatti procedere verso una integrazione più profonda, a livello europeo, in materia fiscale e di politica tributaria, essendo ormai evidente che la sola politica monetaria comune non sia sufficiente ad affrontare i problemi di concorrenza fiscale ai quali ha accennato. Se non si consentirà all'Unione europea di superare il vincolo dell'unanimità e del potere di veto da parte di singoli Stati, non si potranno ottenere decisioni veloci ed efficaci in ambito fiscale, ed invita tutti i colleghi a sostenere la proposta di riforma avanzata in sede europea.
  Ove poi la proposta si rivelasse difficilmente percorribile per via dell'opposizione di altri Paesi membri, ritiene opportuno che la Commissione europea valuti la possibilità di ricorrere alla «passerella» per circostanze specifiche, come delineata nell'articolo 116 del TFUE, in considerazione del pregiudizio alla concorrenza derivante da regimi fiscali più favorevoli, attivati da uno Stato membro proprio allo scopo di attrarre più risorse e più investimenti a scapito di altri.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) sottolinea la complessità dei temi in discussione, rispetto ai quali riterrebbe opportuno svolgere adeguati approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di alcune audizioni.

  Carla RUOCCO, presidente, condivide l'esigenza di una adeguata istruttoria legislativa su un argomento di estrema delicatezza quale è quello del sistema decisionale europeo in materia fiscale, e ritiene che le modalità di esame dell'atto potranno essere definite nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata per la giornata odierna. Evidenzia quindi come, a suo avviso, un ripensamento della regola dell'unanimità potrebbe accrescere il peso specifico dell'Italia nelle sedi negoziali europee.

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottolinea a sua volta l'importanza degli argomenti in discussione, ma esprime perplessità circa il fatto che il superamento della regola dell'unanimità possa determinare un vantaggio a livello nazionale. Ritiene infatti che l'esercizio del diritto di veto, ove ben esercitato, potrebbe assicurare un ruolo decisivo all'Italia, che tuttavia sinora non ne ha saputo fare alcun uso. Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Governo italiano, su 168 incontri preparatori delle riunioni del Consiglio europeo, non abbia mai esercitato il diritto di veto, appiattendosi sulle decisioni altrui. Ove si passasse dalla regola dell'unanimità a quella della maggioranza verrebbe definitivamente meno la possibilità per il Paese di esercitare in modo efficace il proprio ruolo.

  Carla RUOCCO, presidente, sebbene il mancato esercizio del diritto di veto possa avere in alcuni casi rappresentato un vulnus per il ruolo dell'Italia nelle sedi europee, intende tuttavia rilevare come la regola dell'unanimità in ambito fiscale rischi di bloccare l'assunzione di determinate decisioni, quali quelle – è il caso ad esempio della web tax – che riguardano sistemi di interesse consolidati. Il sistema imprenditoriale del nostro Paese finisce in tal modo per essere penalizzato nella sua competitività da Stati che hanno un regime fiscale privilegiato e che, grazie al potere di veto, possono impedire interventi regolatori a loro sgraditi.

  Raffaele TRANO (M5S) ritiene opportuno procedere, così come si è fatto per la politica monetaria, ad una maggiore integrazione delle politiche europee in ambito fiscale e considera che la proposta della Commissione europea possa rappresentare uno strumento utile al fine di unificare l'impianto normativo in tale settore ed evitare in tal modo fenomeni di concorrenza fiscale tra Paesi. Si dichiara quindi favorevole allo svolgimento di audizioni, che possono certamente costituire un valore aggiunto su temi di tale rilievo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) condivide l'opportunità di svolgere alcuni approfondimenti istruttori mediante un breve ciclo di audizioni e sottolinea, a nome del suo gruppo, l'esigenza che sia accresciuta la sovranità dell'Unione europea in alcuni settori, come è quello fiscale, mediante una integrazione più avanzata. In tale ambito la regola dell'unanimità non sembra configurarsi come uno strumento che possa assicurare maggiore sovranità al sistema europeo, bensì un elemento di blocco rispetto ad alcune decisioni, come quelle relative alla web tax testé richiamate dalla Presidente.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, condivide la necessità di acquisire alcuni elementi di valutazione, eventualmente anche mediante lo svolgimento di audizioni di interlocutori qualificati, anche al fine di comprendere le criticità che riguardano la politica fiscale in ambito europeo.

  Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Informa che, a seguito della richiesta del Sottosegretario Baretta, e concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione Centemero n. 5-02953 è rinviato ad altra seduta.

5-02951 Baratto: Modifiche alla normativa sulle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e rischio sistemico.

  Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1)

  Raffaele BARATTO (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, ma ritiene che il problema denunciato nell'interrogazione sia ancora attuale, soprattutto per i piccoli artigiani che, senza alcuna aiuto da parte dello Stato, rischiano di non poter sostenere la concorrenza dei grandi gruppi stranieri.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la risposta fornita si limita all'oggetto specifico dell'interrogazione. Resta fermo quanto testé evidenziato dall'onorevole Baratto circa la situazione di difficoltà nella quale versano numerose piccole e medie imprese, delle quali il Governo è ben consapevole.

5-02952 Fragomeli: Iniziative agevolative relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riserva di esaminare più approfonditamente il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario; prende atto tuttavia che la moratoria sulle sanzioni per il primo semestre dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è già stata introdotta dal decreto legislativo n. 127 del 2015. Confida infine nel fatto che i tavoli di lavoro avviati dall'Agenzia delle entrate con gli operatori di settore portino al più presto ad una soluzione software per la trasmissione dei corrispettivi.

5-02954 Grimaldi: Assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza mediante scorrimento della graduatoria del concorso per allievi finanzieri indetto nel 2018.

  Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta puntuale.

  Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 ottobre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.
(Svolgimento e conclusione).

  Carla RUOCCO presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il Ministro Francesco BOCCIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Laura CAVANDOLI (LEGA), Silvia COVOLO (LEGA), Paolo PATERNOSTER (LEGA), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Alessandro PAGANO (LEGA), Vita MARTINCIGLIO (M5S) e Carla RUOCCO, presidente, ai quali risponde il Ministro Francesco BOCCIA.

  Carla RUOCCO, presidente, ringrazia il Ministro Boccia per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI Commissione - mercoledì 23 ottobre 2019

ALLEGATO 1

5-02951 Baratto: Modifiche alla normativa sulle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e rischio sistemico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 concernente il cosiddetto ecobonus e sismabonus.
  Gli Onorevoli segnalano che tale misura ha suscitato da parte delle principali organizzazioni di categoria forti preoccupazioni, nella considerazione che tale norma mette a serio rischio l'operatività e la sopravvivenza stessa di centinaia di piccole e medie imprese del settore. Le stesse, infatti, si trovano nella paradossale condizione di dover riconoscere lo sconto, pena la perdita del cliente, non potendo d'altra parte sopportare il grave rischio di una inevitabile crisi di liquidità che comprometterebbe l'esistenza stessa dell'azienda.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se si intenda adottare iniziative, anche normative, per modificare la disposizione richiamata in premessa, anche prevedendo la cosiddetta «bancabilità» del credito vantato dal fornitore, evitando il rischio sistemico cui attualmente è esposto un settore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, quale è quello delle piccole e medie imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che, con l'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 il legislatore è intervenuto sugli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, integrando ed introducendo una nuova modalità con cui i contribuenti possono beneficiare degli incentivi fiscali riconosciuti in esecuzione degli interventi di efficienza energetica e di prevenzione dal rischio sismico.
  Il dettato normativo antecedente il cosiddetto «Decreto Crescita» prevedeva in favore dei contribuenti la possibilità di beneficiare di detrazioni ai fini IRPEF ed IRES sulla spesa sostenuta – ripartendone l'ammontare riconosciuto in 10 o 5 quote annuali di pari importo a seconda che si trattasse, rispettivamente, di interventi di riqualificazione energetica ovvero di interventi di consolidamento antisismico (articolo 14, comma 3, e articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013) – ovvero di cedere il relativo credito d'imposta di ammontare corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (esclusi, salvo fattispecie particolari, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con facoltà per questi ultimi di operare una successiva cessione del credito.
  In aggiunta alle predette modalità di fruizione del beneficio, l'articolo 10 in commento prevede la possibilità per il contribuente di optare per il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto immediato sul prezzo della fornitura di beni e servizi.
  In particolare, l'articolo 10 prevede (tanto al comma 1 quanto al comma 2) che: «il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma
di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo [...]».
  Tale sconto, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, viene riconosciuto dall'impresa esecutrice sul corrispettivo ad essa dovuto in conseguenza dell'esecuzione delle opere realizzate e recuperato mediante il meccanismo del credito d'imposta.
  La disposizione in esame peraltro – al fine di consentire al fornitore di «monetizzare» e recuperare in tempi brevi lo sconto praticato – ha previsto la possibilità per il soggetto che ha effettuato gli interventi di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, restando in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
  Tanto premesso, deve sottolinearsi che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la norma in argomento è quello di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l'adozione di misure antisismiche superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale (quali ad esempio l'ipotesi di incapienza dell'imposta lorda).
  L'articolo 10 in commento prevede invero una nuova ed aggiuntiva modalità opzionale per beneficiare dell'incentivo, riconoscendo al soggetto esecutore degli interventi una mera facoltà e non un obbligo ad accogliere la richiesta del committente finalizzata ad ottenere uno sconto.
  Di conseguenza, le disposizioni in esame non precludono la possibilità di continuare a beneficare dell'incentivo secondo la precedente (e vigente) modalità della detrazione e della eventuale successiva cessione.
  Infine, deve rilevarsi che le disposizioni dirette a vietare le successive cessioni del credito a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, sono state introdotte anche al fine di ridurre l'impatto finanziario della nuova agevolazione che prevede, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la ripartizione in cinque quote annuali del credito riconosciuto a fronte dello sconto praticato sul prezzo, in luogo delle dieci quote previste per la utilizzabilità della detrazione da parte del soggetto committente.

ALLEGATO 2

5-02952 Fragomeli: Iniziative agevolative relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasformando da opzionale in obbligatoria l'adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.
  Gli Onorevoli chiedono se non «si ritenga utile prevedere, in vista dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dal 2020, l'introduzione, in particolare a favore delle piccole attività commerciali, di una moratoria sulle sanzioni, per il primo semestre di applicazione, al fine di sanare eventuali omissioni dovute ad errori formali».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Dal 1o luglio 2019, gli operatori Iva che hanno avuto, nell'anno precedente al 2009, un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi e, dal 1o gennaio 2020, tale obbligo sarà esteso al resto dei soggetti passivi Iva, ivi incluse le piccole attività e gli artigiani.
  Con provvedimento del 28 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite «RT» Registratori telematici (apparecchiature hardware derivanti dai registratori di cassa o misuratori fiscali) e, a seguire, con Provvedimento del 18 aprile 2019, ha individuato anche una modalità software, via web, gratuita, messa a disposizione della stessa amministrazione finanziaria.
  Tanto premesso, in merito alla proposta di introdurre, per il primo semestre di applicazione della disposizione normativa a favore delle piccole attività commerciali, una «moratoria sulle sanzioni», è opportuno evidenziare che la stessa avrebbe effetto sulle stime di maggior gettito previste dall'attuazione della disposizione normativa in vigore.
  Al riguardo deve altresì farsi presente che una «moratoria» delle sanzioni di sei mesi è già stata introdotta dall'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e, dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».
  In merito alla richiesta di agevolare l'introduzione di soluzioni software per la trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi,
si fa presente, che l'Agenzia delle entrate ha già attivato tavoli di lavoro con gli operatori di settore per individuare soluzioni software che consentano da un lato di offrire più possibilità agli esercenti tenuti all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, dall'altro di garantire l'amministrazione relativamente alla memorizzazione, sicurezza e inalterabilità dei dati con gli stessi livelli di garanzia offerti dai registratori telematici.
  Questi ultimi, infatti, per le loro caratteristiche tecniche e per il fatto che sono sottoposti ad apposito processo di omologa da parte della Commissione sui misuratori fiscali (prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983), offrono elevati livelli di garanzia atteso che la registrazione dell'operazione effettuata dall'esercente non può più essere modificata.
  Peraltro, la procedura web denominata «documento commerciale online», offerta gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, garantisce la sicurezza e inalterabilità dei dati registrati dall'operatore IVA, in quanto tale registrazione avviene in tempo reale nel sistema centralizzato dell'Agenzia delle entrate.
  Da ultimo, si ricorda che l'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede la possibilità per l'operatore IVA di usufruire di un credito d'imposta complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni registratore telematico.

ALLEGATO 3

5-02954 Grimaldi: Assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza mediante scorrimento della graduatoria del concorso per allievi finanzieri indetto nel 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere, alla luce delle disposizioni normative che disciplinano le assunzioni di personale nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, se si intenda fare ricorso allo strumento dello scorrimento della graduatoria del concorso 2018 per il reclutamento degli allievi finanzieri per l'anno 2019.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dal Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è disposto annualmente.
  La tematica dell'ultrattività delle graduatorie dei concorsi indetti dal Corpo è, invece, disciplinata dall'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995, che costituisce norma speciale per la Guardia di finanza e prevede, per il reclutamento degli allievi finanzieri, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei, ma non vincitori, per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.
  Il Corpo, in assenza di cogenti previsioni legislative, ritiene, pertanto, di non avvalersi di tale facoltà, privilegiando l'indizione di nuove procedure concorsuali nella prospettiva di effettuare un'idonea selezione dei migliori candidati all'interno di una rinnovata platea di aspiranti, in applicazione del principio della «massima partecipazione».
  Il citato orientamento trova fondamento nel principio di specialità riconosciuto all'Istituzione dall'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 in data 4 luglio 2011 (Adunanza Plenaria) ha – tra l'altro – affermato che «La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata», specificando, altresì, che nel caso in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso «emerge il dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva».
  Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dall'Alto Consesso con la recentissima sentenza n. 7503 in data 4 ottobre 2019.
  Infine, in ordine alla tematica in argomento, si evidenzia, altresì, che nell'ambito delle procedure per il reclutamento nelle carriere di base, lo «scorrimento delle graduatorie» ha riguardato i concorsi indetti negli anni 2010, 2011 e 2012, in attuazione di provvedimenti legislativi «ad hoc».
  Si tratta in particolare dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che ha previsto il reclutamento straordinario, per le Forze di polizia, di n. 2.500 unità nelle carriere iniziali, di cui n. 800 allievi finanzieri (n. 400 nel 2015 e n. 400 nel 2016), a valere sulle facoltà assunzionali
relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 e dell'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017, (legge di bilancio 2018) che ha previsto il reclutamento di allievi finanzieri utilizzando le n. 304 assunzioni autorizzate con decreto ministeriale 4 agosto 2017, attingendo, fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito nel 2012.