XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 187
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 192
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»). Nuovo testo C. 1939 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 188
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 194
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.
Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2019.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il provvedimento è inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da giovedì 10 ottobre e pertanto il parere della Commissione, anche in relazione ai tempi di esame previsti dalla V Commissione bilancio, dovrà essere reso entro la seduta odierna.
Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) richiamando le valutazioni sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 espresse dal deputato Matteo Luigi Bianchi nel corso della seduta dell'8 ottobre 2019, da lui pienamente condivise, svolge alcune considerazioni politiche circa la possibile introduzione di una green tax da parte del Governo che, osserva, andrebbe ad aggiungersi al già pesante carico fiscale che grava sui cittadini italiani. Sottolinea, preliminarmente, che la Lega è certamente non ostile alle tematiche ambientali e ritiene che, anzi, la sua vicinanza sia testimoniata dal fatto che le condizioni ambientali di molte città dell'Italia settentrionale, che la Lega amministra ormai da diverso tempo, sono assai migliorate nel corso del tempo e ove i livelli di inquinamento sono più soddisfacenti rispetto al passato.
Ritiene che il Paese non sia disposto a sopportare un ulteriore costo fiscale e che i cittadini e le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, reagirebbero negativamente a una nuova eventuale green tax, avvertendo che in questo caso la Lega si schiererà senza dubbio dalla loro parte. Ricorda che in Italia già in passato si sono verificati fenomeni di rivolta fiscale quali, ad esempio, le imprese del Triveneto barricatesi contro i controlli vessatori della Guardia di finanza o meglio, nel rispetto per i doveri di questo corpo di polizia fiscale, contro gli atteggiamenti dello Stato centrale che schiacciava la loro realtà produttiva nonché la rivolta degli allevatori sulla questione delle quote latte nel decennio a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000.
Sulla base di tali premesse è dell'avviso che l'introduzione di una nuova tassa ambientale spingerebbe nuovamente alla rivolta quei ceti produttivi che torneranno sulle barricate trovando la Lega accanto ad esse nella lotta. Ritiene che la tutela dell'ambiente sia una questione assai importante ma anche che non deve essere realizzata a detrimento dell'economia e in danno delle realtà produttive e dell'occupazione: osserva che, al limite, se non vi fosse un'alternativa, sarebbe meglio avere città un po’ più inquinate ma con livelli di occupazione, lavoro e ricchezza un poco più elevati.
È anche dell'avviso che una simile misura vada, in definitiva, a detrimento della sola piccola e media impresa, tessuto produttivo che caratterizza l'economia italiana, mentre ad avvantaggiarsene sarebbero le grandi imprese che non solo sembrano voler distruggere le realtà produttive medio-piccole ma che, di fatto, sono in mano straniera al 90 per cento, e di questo 90 per cento, la metà in mano francese e l'altra metà in mano tedesca.
Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Alessandro BATTILOCCHIO (FI) stigmatizza l'impianto generale del documento all'esame e, riservandosi di esplicitare specifiche critiche sui singoli punti nel corso del dibattito in Assemblea, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Daniela TORTO (M5S) osserva come la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 definisca il perimetro delle misure che saranno adottate con la legge di bilancio che ritiene idonea a favorire lo sviluppo dell'economia del Paese in un quadro di integrazione con le regole dell'Unione europea. In tal senso ritiene che il documento all'esame vada nella giusta direzione anche considerato che l'obiettivo di una maggiore integrazione europea viene perseguito attraverso una crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente.
Piero DE LUCA (PD), relatore, ribadisce che il documento in esame dà certezza che le tasse diminuiscono – diversamente da quanto accaduto negli ultimi 14 mesi, periodo nel quale risultano essere aumentate –, che l'incremento dell'IVA previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia è stato disinnescato e che la pressione fiscale si ridurrà soprattutto a vantaggio dei lavoratori e delle famiglie. Ritiene che la manovra proposta rimette il Paese sui giusti binari della compatibilità con le regole europee e promuove misure per la crescita economica e per investimenti rispettosi dell'ambiente senza costi aggiuntivi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»).
Nuovo testo C. 1939 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Sergio BATTELLI, presidente, segnala che, in relazione ai tempi d'esame previsti dalla VIII Commissione ambiente, il parere della Commissione dovrà essere reso oggi stesso.
Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento in titolo nel nuovo testo come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, osserva, preliminarmente, che negli ultimi anni il fenomeno dell'incontrollato scarico in mare di rifiuti di ogni genere ha raggiunto livelli tali da renderlo una vera e propria emergenza che richiede soluzioni non solo efficaci, ma immediatamente attuabili.
Rileva che il disegno di legge prende l'abbrivio proprio da una situazione ambientale ormai al limite del collasso e si propone di fornire un contributo per il risanamento dell'ecosistema marino, messo a dura prova dalla convivenza forzata con gli oltre 8 milioni di tonnellate di materie plastiche che ogni anno vengono sversati in qualsiasi tipo di fondale, e per la promozione dell'economia circolare.
Ricorda che il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione di merito in abbinamento con le proposte di legge di iniziativa parlamentare C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto, che affrontando la stessa materia si propongono la stessa finalità, e che anche l'Unione europea è recentemente intervenuta sulla materia, con la direttiva 2019/883/UE, entrata in vigore il 27 giugno scorso e da recepire entro il 28 giugno 2021.
Osserva che la VIII Commissione ambiente, nel corso dell'esame, ha adottato come testo base il disegno di legge governativo, che interviene in particolare per promuovere il recupero dei rifiuti abbandonati in mare e, modificandolo nel corso dell'esame, ha esteso il suo ambito di applicazione, includendo tra i «rifiuti accidentalmente pescati», anche quelli raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e occasionalmente con qualunque mezzo – laddove invece il punto 4) dell'articolo 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i «rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca» –, specificando, inoltre, che nella definizione di «nave» sono compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti, ampliandone pertanto la portata in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva n. 2019/883/UE.
Fa presente che l'intervento proposto parte dal riconoscimento del ruolo che i pescatori possono svolgere in questo campo, agevolandone l'attività con riferimento alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente e incentivandoli alla loro raccolta e consegna agli impianti portuali di smaltimento: sono previste anche campagne volontarie di pulizia del mare e di informazione e misure per la promozione dell'economia circolare e in materia di certificazioni ambientali.
Passa quindi ad esaminare analiticamente il provvedimento in titolo, ricorda che il testo base adottato si componeva di 7 articoli (cui si sono aggiunti altri 3 articoli nel corso dell'esame in sede referente), e segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 richiama l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e (in base ad un'aggiunta approvata in sede referente) dal decreto legislativo n. 4 del 2012 (recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»). In particolare sono introdotte le definizioni di «rifiuti accidentalmente pescati» (RAP) che fa riferimento ai «rifiuti raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo», e di «rifiuti volontariamente raccolti» (RVR), da intendersi come i «rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare». Segnala che tali definizioni, nel corso dell'esame in sede referente, sono state ampliate al fine di riferirle non solo al mare, ma anche a laghi, fiumi e lagune.
Fa presente che l'articolo 2, recante «modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati», prevede, al comma 1, che i rifiuti accidentalmente pescati, siano equiparati a quelli prodotti dalle navi e dispone, ai sensi del comma 2, l'obbligo di conferimento di tali rifiuti presso l'impianto portuale di raccolta, da parte del comandante della nave. Sottolinea che il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati è gratuito e ai sensi del comma 4 viene previsto che i costi di gestione siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti e segnala che nel corso dell'esame in sede referente tale comma è stato integrato onde precisare che la finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri in questione.
Osserva, inoltre, che ai sensi del comma 5 viene altresì previsto che i criteri e le modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione siano demandati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che dovrà quindi individuare i soggetti e egli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima; in tal modo ARERA definisce le componenti dei costi, il metodo tariffario e le modalità di riassegnazione delle somme riscosse alle autorità portuali. Aggiunge che, ai sensi del comma 6, l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento e la definizione di modalità, termini e procedure per l'applicazione delle misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi, viene demandata ad un apposito decreto ministeriale.
Illustrando l'articolo 3 ricorda che in esso sono recate disposizioni finalizzate allo svolgimento di apposite campagne per la pulizia del mare prevedendo che queste possano essere organizzate su iniziativa dell'amministrazione comunale competente o su istanza presentata all'autorità competente (Comune) dal soggetto promotore della campagna, secondo modalità individuate con apposito decreto ministeriale: ai sensi del comma 2 viene disposto che nelle more dell'adozione del citato decreto, le campagne di pulizia del mare possono iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto. Fa presente che il comma 3 individua gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste e le associazioni di pescatori quali soggetti idonei a partecipare alle campagne di pulizia e che il comma 4 stabilisce che per i rifiuti volontariamente raccolti vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.
Osserva che l'articolo 4, recante «promozione dell'economia circolare», dispone che i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente raccolti e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano disciplinati da apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare campagne di sensibilizzazione e che le modalità per l'effettuazione delle stesse siano disciplinate da un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Evidenzia inoltre che l'articolo 6, recante «materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale», prevede, al comma 1, il rilascio di una certificazione ambientale agli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare e conferiscono i rifiuti accidentalmente raccolti, finalizzata ad attestare l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta mentre, al comma 2, demanda ad un regolamento ministeriale la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il rilascio della certificazione; ai sensi del comma 3 viene prevista l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale finalizzato ad individuare procedure, modalità e condizioni per il riconoscimento della certificazione in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica.
Segnala, infine, che l'articolo 7 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne i rapporti con la disciplina dell'Unione europea, rileva che – come evidenziato nell'analisi tecnico-normativa allegata al testo – il disegno di legge incide su materie oggetto – oltre che della già ricordata direttiva 2019/883/UE, specificamente dedicata ai rifiuti raccolti in mare – della direttiva quadro sulla strategia marina (direttiva 2008/56/CE) e della nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2018/851/UE). Osserva quindi che, sotto questo profilo, il provvedimento non sembra presentare profili problematici.
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) chiede alla relatrice se gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti pescati siano coperti da appositi contributi a carico dello Stato.
Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, rispondendo alla questione sollevata dal deputato Giglio Vigna fa presente che il testo all'esame prevede la copertura degli oneri per la gestione di tali rifiuti attraverso una specifica componente aggiuntiva alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa, secondo criteri e modalità che dovranno essere definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Piero DE LUCA (PD) in considerazione delle competenze della Commissione volte a verificare la compatibilità del provvedimento all'esame con la normativa dell'Unione europea e osservato che l'Unione europea ha recentemente emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.30.
ALLEGATO 1
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminata la «Nota aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019» (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati);
preso atto che il documento contiene le previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per il 2020 e per il restante periodo di riferimento (2021-2022) e aggiorna gli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza 2019, recando altresì i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio e l'indicazione dei disegni di legge collegati alla decisione di bilancio;
richiamata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine /MTO Medium Term Objective, che la Commissione europea, in seguito alle nuove proiezioni del Rapporto sulle spese legate all'invecchiamento (Ageing Report 2018), ha da ultimo rivisto per l'Italia fissandolo ad un surplus strutturale dello 0,5 per cento del Pil, in luogo del precedente obiettivo di pareggio di bilancio;
ricordato che nella Nota vengono anticipate le linee del programma e degli orientamenti di riforma, avuto riguardo alle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 9 luglio 2019, nell'ambito del ciclo annuale del Semestre europeo;
considerato che:
la Nota delinea un percorso di miglioramento dei saldi di finanza pubblica più dilatato nel tempo, che concilia un'intonazione espansiva della manovra di bilancio con l'obiettivo di riduzione del debito, ponendo al contempo al centro degli assi programmatici strategici del Governo l'avvio di un Green New Deal, volto a incentivare investimenti per il rinnovo delle produzioni e degli impianti, in modo da contenere le emissioni e ridurre i consumi energetici, e per l'utilizzo delle nuove tecnologie a basso impatto ambientale, attivando un circolo virtuoso tra innovazione e ambiente, in grado di favorire la crescita e l'economia circolare e traguardare la realizzazione e lo sviluppo di un nuovo modello di crescita sostenibile e inclusivo;
l'obiettivo prioritario della manovra di bilancio per il 2020 è il disinnesco delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente, che il Governo intende perseguire in parallelo alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per sostenere in particolare i redditi medio bassi, il rilancio degli investimenti pubblici, l'aumento delle risorse per istruzione e ricerca e il rafforzamento del sistema sanitario;
la scelta effettuata di rivedere gli obiettivi di indebitamento netto nominale e strutturale contempera l'esigenza di ricondurre verso il basso l'evoluzione del rapporto debito/PIL senza correre il rischio, soprattutto nel breve periodo, di effettuare politiche pro-cicliche, nel presupposto che eccessive strette fiscali risulterebbero controproducenti in un contesto economico ancora debole;
valutata pertanto con favore la richiesta di margini di flessibilità di bilancio nell'ordine di 0,2 punti percentuali di PIL, che sarà presentata alla Commissione europea nell'imminente Draft Budgetary Plan, con riferimento alle spese eccezionali da impiegare per interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza del Paese, ivi compresi quelli per il contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico;
valutata altresì con favore la volontà dichiarata dal Governo di esprimere un nuovo protagonismo e una nuova capacità di proposta e di iniziativa in sede europea, al fine di rafforzare la capacità di bilancio dell'area euro, rendendola più espansiva; migliorare e semplificare il Patto di stabilità e crescita, per favorire gli investimenti nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e assicurarne la funzione anticiclica, mediante la previsione di una Golden Rule che consenta di scorporarli dal calcolo del saldo strutturale; e, infine, contrastare con maggiore vigore fenomeni di elusione ed evasione fiscale e concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di sostenere, con ogni iniziativa utile, l'approccio di politica economica espressamente indicato dal Governo, che consiste in un miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, in cui sia confermato l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL, in coerenza con il quadro finanziario europeo e con la necessità di perseguire una politica di rilancio della crescita economica, e si verifichi al contempo l'opportunità di attuare una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globali in materia di ambiente, innovazione, capitale umano, politiche sociali e diritti, e alle esigenze di policy nazionali quali lotta all'evasione, legalità, equità, lavoro e famiglia, rilancio del Mezzogiorno e sviluppo della coesione territoriale, al fine di superare i fattori interni di debolezza.
ALLEGATO 2
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare») (Nuovo testo C. 1939 Governo e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1939 Governo e abb., recante «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (“Legge Salvamare”)»;
considerato che la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino ha recentemente assunto le dimensioni di una sfida globale, soprattutto con riferimento alle materie plastiche, che sono le componenti principali dei rifiuti marini che si stima rappresentino fino all'85 per cento di tali rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter); la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata, in particolare, sottolineata nel 35o considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE, ove si afferma che «la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015;
considerato altresì che al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare», l'UE ha recentemente emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché la direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE) – che dovrà essere recepita entro il 28 giugno 2021 – la quale ha previsto, tra le novità, l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei «rifiuti accidentalmente pescati»;
rilevato come il disposto normativo del disegno di legge nella sostanza anticipi un parziale recepimento della citata direttiva n. 2019/883/UE, in particolare laddove essa prevede un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati, disponendo, all'articolo 8, paragrafo 2, che, per tali rifiuti, «non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti», e che «per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili»;
constatato che il disegno di legge, nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito, ha esteso il suo ambito di applicazione, includendo tra i «rifiuti accidentalmente pescati», anche quelli raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e occasionalmente con qualunque mezzo – laddove invece il punto 4) dell'articolo 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i «rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca» –, specificando, inoltre, che nella definizione di «nave» sono compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti, ampliandone pertanto la portata in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva n. 2019/883/UE;
rilevato altresì che il diritto di conferimento senza ulteriori oneri e l'obiettivo, previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/883/UE, di evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, viene perseguito dal disegno di legge mediante la previsione della copertura degli oneri per la gestione di tali rifiuti a valere su una specifica componente aggiuntiva alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa, secondo criteri e modalità che dovranno essere definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
preso atto che con una modifica all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge si è inteso specificare che i predetti oneri per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati debbano essere distribuiti sull'intera collettività nazionale;
condivise le finalità perseguite dal disegno di legge, avente l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.