VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Variazione nella composizione della Commissione ... 41
Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. C. 780 Caso (Esame e rinvio) ... 42
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Emendamenti C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) ... 43
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 48
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 102 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 44
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-02750 Ruocco: Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle vendite online ... 45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 49
5-02751 Mancini: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
5-02752 Bignami: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole ... 46
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 51
5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA) ... 46
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 53
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 14.35.
Variazione nella composizione della Commissione.
Carla RUOCCO, presidente, comunica che il deputato Antonio Zennaro, in sostituzione del deputato Alessio Mattia Villarosa, membro del Governo, entra a far parte della Commissione. Comunica inoltre che i deputati Matteo Colaninno, Silvia Fregolent e Gianfranco Librandi cessano di far parte della Commissione.
Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
C. 780 Caso.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea CASO (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge della quale la Commissione avvia oggi l'esame intende modificare gli articoli Il sottosegretario 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
Nel suo ultimo bollettino (n. 11/2019), l'IVASS ha rilevato che nel secondo trimestre 2019 il premio RCA per un cittadino di età non superiore a 24 anni è stato pari ad euro 1050,40 a Pistoia e a euro 1009,30 a Napoli, a fronte di un costo di euro 534,00 per un giovane cittadino residente in Aosta. La forte sperequazione è sostanzialmente confermata in tutte le fasce di età ed anche tenendo conto solo delle diverse classi di merito (cfr. tav. 15 Bollettino 11/2019).
Questa disparità di trattamento, che penalizza soprattutto ma non solo le province meridionali, è tanto più intollerabile se si considera che per i cittadini meno abbienti è divenuto addirittura impossibile possedere un'automobile o un ciclomotore a causa del elevatissimo costo dell'assicurazione obbligatoria. Non possiamo inoltre ignorare che nei territori dove i costi assicurativi sono elevati iniziano a circolare, con sempre maggior frequenza, veicoli intestati a cittadini e società con sede in altre aree del Paese e addirittura all'Estero, con il solo scopo di aggirare i costi del premio assicurativo.
È oramai improcrastinabile una modifica delle norme che regolano l'RCA. Le diverse modifiche che il decreto legislativo n. 209 del 2005 ha subìto negli anni passati non hanno reso più equa ed equilibrata l'offerta di una assicurazione obbligatoria che, come tale, deve essere attentamente riconsiderata. Il dato che in provincia di Napoli il 55,4 per cento dei contratti utilizza la scatola nera evidenzia che nemmeno l'uso della black box riesce a garantire prezzi equi e uniformi sul territorio nazionale. La tesi che vede nel diverso grado di sinistrosità di alcune province la causa principale della discriminazione tariffaria non convince, sia perché alcune zone del nostro Paese presentano prezzi più bassi a parità di livelli di sinistrosità con altre in cui i premi sono elevati, sia perché non valuta l'efficienza dei soggetti coinvolti nel procedimento di liquidazione dei sinistri, la loro capacità di controllo e di autoregolamentazione.
In alcuni casi, sempre in base ai dati statistici elaborati dall'IVASS, in alcune province del Nord Italia la somma dei premi raccolti non è sufficiente a coprire il volume dei risarcimenti: anche per tale motivo la distinzione nord-sud nella determinazione del premio assicurativo appare essere solo un «luogo comune».
Negli anni il rischio assicurativo è stato iniquamente distribuito sugli utenti finali, i cittadini, senza che le compagnie assicurative si assumessero, fino in fondo, la responsabilità di gestire in modo efficiente ed efficace la fase della liquidazione dei danni per sinistro stradale. Il risultato è che non sono state adottate idonee misure per ridurre in modo concreto il tasso di sinistrosità e si è forse scelto di far pagare direttamente ai cittadini l'inefficienza degli attori del procedimento di liquidazione dei danni.
In questo modo il rischio assicurativo è stato fatto cadere sugli assicurati più virtuosi che pagano le inefficienze del sistema. È dunque evidente che la normativa dell'RCA richiede un deciso intervento riformatore che, nel rispetto della libera concorrenza, garantisca equità e parità di trattamento tra i cittadini senza alcuna discriminazione, in linea con i principi della nostra Costituzione.
In attesa di una organica rivisitazione della normativa di settore, non è più possibile far pagare agli assicurati i costi della mancata riforma perché assolutamente prioritaria deve essere l'affermazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione dei cittadini della nostra Repubblica. Con la presente proposta di legge si intende determinare nell'immediatezza l'abbassamento delle tariffe per i cittadini virtuosi che, perché non coinvolti in alcun sinistro, non rappresentano un costo diretto per le Imprese di Assicurazione ma, anzi, un bene prezioso da tutelare. La norma che si propone garantirà l'applicazione di tariffe eque su tutto il territorio nazionale, consentendo nel contempo alle compagnie di assicurazione di distribuire il rischio assicurativo in base alla sinistrosità delle province seppur entro un certo margine.
Da notare che la norma prevista introduce solo un massimale per i premi assicurativi per ogni singola classe di merito e quindi da un lato consente alle Assicurazioni di operare nel rispetto del principio di libera concorrenza e dall'altro non determina in alcun modo l'aumento dei costi delle tariffe più basse rispetto a quella base. In definitiva, con l'approvazione della norma proposta si affermerà finalmente nella nostra Repubblica, dopo vani tentativi di riforma, il principio che a nessun cittadino può essere chiesto di pagare maggiori costi di assicurazione solo in ragione della sua residenza, ponendo questo principio al centro del processo riformatore che sarà intrapreso nel prosieguo della Legislatura.
Altresì, è doveroso precisare che la rimodulazione del premio riguarda i cittadini residenti in ogni singola provincia evitando ogni genere di aggravio per i residenti delle province virtuose. Infine, con la presente proposta di legge, si intende consentire ai cittadini «virtuosi» di assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, sulla base della classe di merito più favorevole risultante dall'attestato di rischio in loro possesso, correggendo anche una «distorsione normativa» che limita l'accesso alla classe di merito più favorevole solo nei casi di stipulazione di un nuovo contratto assicurativo.
Claudio MANCINI (PD) chiede chiarimenti sul contenuto della proposta di legge in esame, con particolare riferimento alle misure di favore già introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in favore di coloro che installano sul proprio autoveicolo la cosiddetta «scatola nera».
Andrea CASO (M5S), relatore, rammenta che dai dati rilevati emerge che neanche l'installazione della cosiddetta black box garantisce una equa distribuzione delle tariffe delle RC auto sul territorio nazionale; la proposta di legge non interviene pertanto su questo aspetto.
Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 14.40.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
Emendamenti C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).
Carla RUOCCO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 22.1 Rossello, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e riferito alle parti di competenza della Commissione finanze del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato). Invita quindi il relatore Grimaldi a formulare il parere sulla proposta emendativa 22.1 Rossello, trasmessa dalla XIV Commissione.
Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, formula una proposta di parere contrario.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario espressa dal relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 14.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 102.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato per mercoledì 2 ottobre prossimo.
Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, ricorda che l'Atto del Governo n. 102 – che la VI Commissione (Finanze) è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere al Governo entro il 2 ottobre 2019 – è volto a completare il processo di recepimento della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR), nonché ai successivi regolamenti delegati emanati dalle autorità europee.
Lo schema in esame contiene disposizioni che intervengono sul Testo Unico della Finanza – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) e sul Codice delle Assicurazioni Private – CAP (decreto legislativo n. 209 del 2005).
Mi soffermerò sinteticamente sul contenuto dello schema, rinviando al dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera per un'analisi più approfondita dei singoli articoli.
L'articolo 1 elimina l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID – Key Information Document) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs – Packaged Retail Investment And Insurance-Based Investments Products).
L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari, riformulando le disposizioni vigenti per renderle più chiare e semplificare alcuni passaggi dell'attività amministrativa. Tra l'altro, sono espunte o integrate alcune previsioni relative all'offerta effettuata fuori dalle sedi aziendali di prodotti e servizi finanziari. Viene consentito anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza del servizio di consulenza in materia di investimenti.
L'articolo 3 reca le modifiche alla disciplina dei mercati, volte in particolare a risolvere un disallineamento normativo riguardante la nozione di piccole e medie imprese contenuta nel Testo Unico Finanziario – TUF. Con le norme in esame si intende dunque diversificare la definizione di PMI rilevante ai fini della disciplina dei mercati da quella, più generale, contenuta nelle disposizioni comuni del TUF.
L'articolo 4 specifica la definizione di piccole e medie imprese che possono effettuare offerte tramite portali on-line, rendendola coerente con quella prevista dalla MiFID II.
L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, con le quali vengono aggiornati e corretti alcuni rinvii interni fra disposizioni del TUF. Viene inoltre consentito alla CONSOB di sanzionare i soggetti autorizzati alla distribuzione assicurativa anche per le violazioni del Codice delle Assicurazioni private (CAP) e della normativa europea direttamente applicabile in materia di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi.
L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 129 del 2017, provvedimento di attuazione della MiFID II, al fine di adottare correttivi che rendano la disciplina italiana sui servizi di bancoposta (decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2001) e il Testo unico sul debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003) in linea con le norme UE.
L'articolo 7 modifica il Codice delle Assicurazioni private (CAP) per precisare i riferimenti alle competenze della CONSOB in materia di vigilanza dei soggetti autorizzati all'intermediazione assicurativa.
L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare viene fissato un periodo transitorio, volto a consentire alla CONSOB di rivedere le disposizioni regolamentari e le modalità di esercizio della vigilanza, alla luce dell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva delle informazioni chiave sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Inoltre viene previsto che le autorità di vigilanza attuino secondo specifici criteri le misure per la concessione delle deroghe previste dalla MiFID II con riferimento ai contratti derivati su prodotti energetici C6 (ossia i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati, gli swap e gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I del TUF che riporta l'elenco degli strumenti finanziari).
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 14.50.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.
Dispongo, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte inoltre che l'interrogazione Giacomoni n. 5-02753 è stata sottoscritta anche dai deputati Pella e Prestigiacomo.
5-02750 Ruocco: Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle vendite online.
Carla RUOCCO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO (M5S) evidenzia che dalla risposta assai articolata fornita dal rappresentante del Governo si evince che è stato avviato un lavoro che tuttavia necessita di una rapida ed effettiva implementazione, al quale la Commissione Finanze intende dedicare particolare attenzione, anche in sede di esame del prossimo disegno di legge di bilancio. In una situazione nella quale l'Esecutivo dovrà impegnarsi per scongiurare l'aumento dell'IVA, appare tanto più necessario adottare misure efficaci di contrasto all'evasione fiscale.
5-02751 Mancini: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
5-02752 Bignami: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
Galeazzo BIGNAMI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Galeazzo BIGNAMI (FdI) replica alla risposta del sottosegretario, sottolineando che l'Agenzia delle entrate sta procedendo comunque con gli accertamenti, mentre, come è noto, è la stessa Corte di giustizia ad escludere la retroattività delle disposizioni europee. A suo avviso, l'Agenzia delle entrate, nel chiedere conto alle autoscuole dell'IVA non corrisposta, dimostra la sola preoccupazione di difendere se stessa, apparendo più attenta alle richieste di Bruxelles che alle necessità dei cittadini italiani. Auspica quindi che il Governo intervenga per l'avvenire, precisando l'efficacia ex nunc della sentenza della Corte.
Claudio MANCINI (PD) si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal Governo, che insieme alle più recenti dichiarazioni del Vice Ministro Misiani dimostra il tempestivo intervento dell'Esecutivo, volto a rassicurare non solamente le autoscuole ma anche tutti coloro che hanno sostenuto negli ultimi anni l'esame per la patente di guida e che sarebbero ora chiamati a versare la relativa imposta. Auspica che il Governo, anche in considerazione della esigenza condivisa di risolvere la situazione, possa predisporre quanto prima un intervento legislativo, anche al fine di tranquillizzare i soggetti coinvolti, e dare disposizioni all'Agenzia delle entrate affinché cessi l'attività di accertamento.
5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
Sestino GIACOMONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo sia riuscito in brevissimo tempo a provocare lo sciopero dei commercialisti ed a complicare ulteriormente la vita dei cittadini italiani, semplificando solo quella dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea come con il passaggio dal Governo della Lega a quello del PD nulla sia cambiato, e si assista all'ulteriore moltiplicarsi di tasse di scopo.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra a sua volta l'interrogazione in titolo, rilevando come a suo avviso la situazione, con il cambio di Governo, non sia rimasta uguale, ma sia nettamente peggiorata, anche in considerazione del fatto che gli ISA furono introdotti proprio dal Partito Democratico. Ricorda infatti che il Governo Renzi, dapprima abolì gli studi di settore, quindi introdusse gli ISA, stimando le misure capaci di determinare un recupero di evasione fiscale pari ad oltre un miliardo e mezzo di euro. Per questo motivo, quando la Commissione Finanze, in questa legislatura, in sede di esame della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali, ha tentato di abolire gli ISA, vi ha dovuto rinunciare poiché sarebbe stato necessario reperire una enorme quantità di risorse.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il sottosegretario Baretta per la risposta fornita – risposta la cui complessità già costituisce una risposta – ed auspica che il Governo intervenga quanto prima per sospendere l'applicazione degli Isa per il 2018, o quantomeno renderli facoltativi. Sottolinea come il Viceministro Misiani sia stato probabilmente onesto quando ha specificato che la sospensione degli Isa avrebbe un impatto sui conti pubblici, e come sia quindi evidente che il problema principale sia quello della copertura. Non si tratta a suo avviso di una novità, poiché il nuovo Governo ha iniziato la propria attività proponendo di tassare le merendine, e finirà probabilmente con l'introduzione di una tassa patrimoniale.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) concorda sul fatto che vi sia un problema di risorse. Tuttavia il Governo dovrebbe riconoscere che gli Isa determinano delle anomalie evidenti e dovrebbe aderire alle richieste legittime dei commercialisti, rendendo perlomeno facoltativi gli indici sintetici di affidabilità per il 2018.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.25.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (Emendamenti C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminata la proposta emendativa Rossello 22.1, riferita al disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018», trasmessa dalla XIV Commissione,
esprime
PARERE CONTRARIO.
ALLEGATO 2
5-02750 Ruocco: Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle vendite online.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, richiamando i dati OCSE circa le proiezioni di vendita al dettaglio attraverso i canali e-commerce e le stime della Commissione europea relative all'evasione fiscale dell'IVA da parte delle aziende che vendono in rete, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare i canali di vendita tradizionali rispetto alle multinazionali che beneficiano di una fiscalità di vantaggio. Ciò soprattutto al fine di evitare fenomeni evasivi e condotte dannose all'economia del Paese.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Occorre anzitutto evidenziare che le multinazionali operanti nel settore digitale, in base all'attuale sistema di tassazione internazionale, beneficiano spesso di una fiscalità vantaggiosa dovuta alla capacità di effettuare vendite on-line con una minima presenza fisica nel paese. Su questo problema di portata globale, l'Amministrazione Finanziaria italiana è stata tra le più attive nelle sedi internazionali, quali l'UE, l'OCSE e il G20 al fine di trovare rapidamente una soluzione condivisa a tale problematica.
Anche grazie al ruolo dell'Italia, che detiene la Presidenza di due dei sei gruppi di lavoro coinvolti, è stato approvato prima dell'estate in sede OCSE, in formato «inclusive framework» (comprendente oltre 130 Paesi) un «Programma di lavoro per sviluppare una soluzione condivisa alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia». Tale programma intende completare il progetto BEPS, e sulla base di due «pilastri» si è posto l'obiettivo di pervenire ad una soluzione globale condivisa entro la fine del 2020.
Per quanto riguarda in particolare l'imposta sul valore aggiunto si fa presente che la direttiva (UE) 2017/2455 del consiglio del 5 dicembre 2017, prevede a tutela della riscossione dell'IVA che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le piattaforme che facilitano le vendite on line a consumatori privati siano responsabili del versamento dell'imposta per le cessioni a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR e per le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità.
Con specifico riferimento, invece, ai profili relativi all'attuazione del progetto BEPS e, in particolare, alla cosiddetta web tax, occorre precisare che a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi, di diretta ed indiretta incidenza, sul fronte della cosiddetta Digital Economy.
Tali interventi includono, anzitutto, la previsione di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle Entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo). Al riguardo, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019, rubricato «Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, attuativo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017».
Con specifico riferimento alla, imposizione sulle transazioni digitali, si precisa che la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 – che abroga la web tax precedente – presenta similitudini con l'imposta sui servizi digitali (DST) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.
In ultimo, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica», prevede che: «Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica».
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, sono state, dunque, individuate le modalità e i termini con i quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
Infine, per quanto concerne le azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione nel settore del commercio elettronico, si stanno realizzando investimenti in capitale materiale e immateriale per approntare moderne tecniche di web scraping e machine learning finalizzate ad intercettare le transazioni sospette su piattaforme di market place.
Tali tecniche esplicheranno, più compiutamente, il loro potenziale a seguito dell'introduzione delle recenti disposizioni normative che prevedono la comunicazione dei dati relativi agli operatori economici da parte di soggetti terzi, come le piattaforme digitali ed intermediari delle locazioni brevi. La piena operatività di tali norme richiederà, necessariamente, un ragionevole lasso di tempo per contemperare il giusto rispetto delle disposizioni in vigore in materia di privacy.
ALLEGATO 3
5-02751 Mancini: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
5-02752 Bignami: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79 con la quale – alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 maggio 2019 – si chiarisce che l'attività esercitata dalle autoscuole non possa intendersi al pari dell'insegnamento scolastico o universitario e, dunque, non possa considerarsi esente ai fini del pagamento dell'IVA. Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano adottare per evitare il recupero forzoso di tali somme a danno dei clienti ai quali il pagamento dell'IVA non è stato addebitato in forza di specifica esenzione prevista per legge.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, ha interpretato la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in materia di esenzione IVA, precisando che questa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Con la risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha recepito quanto disposto dalla Corte di giustizia, precisando altresì che, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici, necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi imponibile, agli effetti dell'IVA.
Mentre il principio di interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario porta a un'applicazione delle disposizioni comunitarie sin dalla loro emanazione, i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, conducono a un'applicazione delle stesse finalizzata a tutelare gli operatori che hanno fatto legittimo affidamento sulle disposizioni normative, come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri.
Secondo la stessa Corte di Giustizia, dunque, il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» mitigano l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali (cfr. le sentenze del 21 settembre 2017, C 326/15 e C 605/15) e portano ad escludere l'applicazione per il passato del principio in esse affermato.
Nella citata risoluzione n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale consente di non irrogare sanzioni né richiedere interessi moratori.
Ciò premesso, si fa presente che sono allo studio proposte normative finalizzate ad attribuire efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da IVA.
Tale intervento normativo dovrebbe, altresì ridefinire l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi, quindi, gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, atteso che la sentenza della Corte di Giustizia ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con l'articolo 132, comma 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE.
ALLEGATO 4
5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l'astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.
Il motivo dell'agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all'applicazione per l'anno d'imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell'ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo «a regime» dal periodo d'imposta successivo o, in alternativa l'integrale disapplicazione degli ISA per l'anno 2018.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l'introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.
Va ricordato agli stessi è correlato l'accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.
Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.
Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell'elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che «non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati».
In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l'adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.
Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d'imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.
Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l'obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e 19.000 contribuenti per cui l'attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.
In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell'accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.
Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l'attribuzione di un determinato punteggio «non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo».
Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.
In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite «note aggiuntive» presenti nel software di compilazione.
Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle «posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli» tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.
Inoltre, per limitare l'aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.».
In conclusione, l'applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all'Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l'azione di contrasto all'evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.
Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l'intero processo, rivedendone eventuali criticità.