Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Comm. bicam. per le questioni regionali
Comm. bicam. Questioni regionali
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. S. 1187 (Parere alle Commissioni 1a e 2a del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 148
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 152
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 149
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 153
SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 12.15.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
S. 1187.
(Parere alle Commissioni 1a e 2a del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'AZ) nel condividere la proposta di parere, segnala l'importanza dell'istituzione della Commissione, che contribuirà all'accertamento dei gravi fatti in materia di affidamento familiare recentemente emersi, rispetto ai quali non si può che temere che altro purtroppo debba essere ancora scoperto.
Il deputato Dario BOND (FI) ritiene che la Commissione non debba limitarsi all'accertamento dei fatti ma anche elaborare proposte per arricchire il quadro normativo in materia di affidi, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti, su tale materia, sul territorio nazionale.
Il senatore Daniele MANCA (PD) ringrazia il relatore per aver recepito nelle premesse del parere quanto segnalato dal suo gruppo nella precedente seduta. Ricorda che un'analoga commissione d'inchiesta è stata istituita dalla regione Emilia Romagna su iniziativa del presidente Bonaccini e rileva che giustamente tutte le istituzioni devono convergere sull'esigenza di estirpare, una volta che siano chiaramente accertate le responsabilità sul piano giuridico, un virus che rischia di corrompere il sistema degli affidi familiari, un sistema che invece deve continuare a svolgere la sua funzione, così essenziale per la società. In tal senso ritiene necessario procedere, senza strumentalizzazioni, a verificare le modifiche normative da apportare, anche per limitare la discrezionalità nel settore.
La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'AZ), nel ribadire la sua preoccupazione per gli eventi oggetto delle indagini, ritiene comunque necessario non fare di ogni erba un fascio perché la grande maggioranza degli operatori sociali agisce con serietà. Ritiene che la costituenda Commissione dovrebbe insistere molto, nell'elaborazione di eventuali proposte normative, sull'importanza della prevenzione. E uno strumento di prevenzione è ad esempio il potenziamento dell'educazione civica, oggetto di un disegno di legge all'esame del Senato. Vi è infatti una colossale sfida educativa come testimonia, su un piano più generale, l'aberrante dichiarazione su un social network di un'insegnante in occasione del recente omicidio a Roma del carabiniere Cerciello Rega. Per fare fronte a questa emergenza e ritrovare l'equilibro perduto, occorre rafforzare le famiglie su un piano generale per poi poter rafforzare e rendere dotate di maggiori risorse, morali e psicologiche, oltre che materiali, le famiglie affidatarie.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ringrazia tutti i colleghi per avere ben colto lo spirito del provvedimento.
Emanuela CORDA, presidente, esprime apprezzamento per l'ampia condivisione del provvedimento, che assume un'indubbia importanza a fronte di eventi tragici e dolorosi rispetto ai quali deve essere ancora fatta piena luce. Ciò ferma restando l'esigenza di esprimere sostegno e riconoscenza ai molti operatori del settore che lavorano onestamente e con dedizione. Pone quindi in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere (vedi allegato 1).
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Emanuela CORDA, presidente, nel segnalare l'impossibilità della relatrice a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Faro di assumerne le funzioni.
La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019. In quella occasione la Commissione aveva espresso un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva di individuare con maggior precisione, all'articolo 5, comma 1, quali fossero le istituzioni (se cioè si trattasse delle regioni o dei comuni) chiamate a sostenere gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione. Il testo faceva infatti riferimento ad oneri a carico delle «istituzioni in cui hanno sede i centri» di riferimento che hanno preso in consegna i cadaveri. L'osservazione è stata recepita in quanto ora il testo (l'articolo è divenuto il 6) chiarisce che gli oneri sono direttamente a carico dei centri di riferimento.
Il parere chiariva inoltre che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, del corpo del defunto alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7).
Per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tutela della salute e ricerca scientifica e tecnologica; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4).
Il parere chiariva anche che alla conseguente necessità, alla luce dell'intreccio di competenze descritto, di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali il provvedimento fa fronte con la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8).
Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte nel testo successivamente al precedente parere della Commissione.
In particolare, l'articolo 3 è stato riformulato per chiarire che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta nelle medesime forme previste per dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) introdotte dalla legge n. 219 del 2017 (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza). La dichiarazione di consenso deve essere quindi consegnata alla ASL di appartenenza cui spetta l'obbligo di trasmettere i relativi contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Nel riformulare l'articolo 3 sono state pure introdotte – ricalcando anche in questo caso il modello delle DAT – le figure del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e del sostituto del fiduciario, figura invece eventuale (il disponente può cioè scegliere se indicare o meno il sostituto del fiduciario). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.
L'articolo 4 è stato integrato per introdurre, tra le strutture che è possibile indicare come centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si vanno ad affiancare alle strutture universitarie e alle aziende ospedaliere di alta specialità. Al medesimo articolo è stato anche specificato che le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per il quali il Comitato etico territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
È stato poi introdotto nel testo l'articolo 5 che prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento.
È stato inoltre modificato l'articolo 8 che prevede l'adozione di un regolamento di esecuzione della legge. Tra gli aspetti da definire con il regolamento è stata inserita la disciplina delle iniziative di informazione previste dall'articolo 2, comma 2.
Modificato è infine anche l'articolo 9: nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione si prevede un'autorizzazione di spesa, per l'attuazione della legge, di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, coperti a valere sulle risorse del fondo strutturale per gli interventi di politica economica. Il testo ora all'esame prevede invece una clausola di invarianza finanziaria.
Nel rilevare che le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 12.35.
ALLEGATO 1
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (S. 1187).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1187, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;
rilevato che:
il Capo I (articoli da 1 a 7) relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (quello appunto di disporre inchieste parlamentari ai sensi dell'articolo 82), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale;
gli articoli 8 e 9 del Capo II appaiono riconducibili alle materie giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile e penale, anch'esse di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
l'articolo 10, in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori, appare invece riconducibile alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di politiche sociali; l'esigenza, conseguente a questo intreccio di competenze, di stabilire adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dalla previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione del DPCM chiamato a definire gli standard minimi delle comunità di tipo familiare;
appare opportuno che la costituenda Commissione tenga in considerazione, anche ai fini dell'approfondimento sulla riorganizzazione sul territorio delle comunità di tipo familiare, le attività conoscitive già svolte dal Parlamento in materia; si richiamano in particolare le due indagini conoscitive svolte nella scorsa Legislatura, una dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sui minori «fuori famiglia», terminata il 17 gennaio 2018 con l'approvazione di un documento conclusivo (Doc. XXII-bis, n. 12), e una seconda, sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido, svolta dalla Commissione giustizia della Camera e conclusa il 7 marzo 2017;
la costituenda Commissione dovrebbe altresì tenere in considerazione le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni approvate in sede di Conferenza Unificata sono state approvate, il 14 dicembre 2017,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (C. 1806, approvata dal Senato).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1806, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019;
rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, dei corpi dei defunti alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7);
per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica»; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione dei corpi dei defunti (articolo 4);
alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.