XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 23 luglio 2019

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (atto del Governo n. 96).
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti ... 143

Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, UGL agroalimentare, USB – Lavoro privato e Confederazione europea di unità dei dirigenti-quadri lavoratori autonomi (CEUQ) ... 143

Audizione di rappresentanti del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) S.p.A. ... 144

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Atto n. 94 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazione e raccomandazione) ... 144

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) ... 147

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) ... 150

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 145

XIII Commissione - Resoconto di martedì 23 luglio 2019

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 luglio 2019. – Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Atto n. 94.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazione e raccomandazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2019.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 17 luglio scorso la relatrice, onorevole Cenni, ha preannunciato l'invio di una proposta di parere all'esito di alcune verifiche tecniche su alcuni aspetti dello schema di decreto in esame, e fa presente che tale proposta è stata inviata per email a tutti i commissari nella giornata di ieri ed è disponibile sulla piattaforma GEOCAMERA (vedi allegato 1).

  Susanna CENNI (PD), relatrice, illustra la sua proposta parere, soffermandosi, in particolare, sulla parte dispositiva, articolata in cinque condizioni e un'osservazione.

  La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice, ad eccezione della condizione formulata alla lettera d), sulla quale svolge alcune considerazioni. Evidenzia, infatti, la difficoltà del Governo ad individuare a priori le risorse finanziare da destinare all'attuazione dello schema di decreto in esame, in quanto frutto di un confronto partenariale tra le regioni e le istituzioni europee, nonché a stabilire le priorità da inserire nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.
  Sottolinea comunque che è impegno del Governo, una volta definita la programmazione finanziaria nazionale e regionale nel rispetto della normativa europea vigente in materia, informare il Parlamento in merito alle priorità che intende inserire nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, alla misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti».
   Propone, pertanto, che la condizione contenuta nella lettera d) della proposta di parere sia riformulata in termini di raccomandazione.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, dopo aver sottolineato la rilevanza del tema dell'individuazione delle risorse da destinare all'attuazione dello schema di decreto in oggetto – oggetto, pertanto, di una condizione nella sua proposta di parere originaria – in considerazione delle rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Pesce, ritiene di accogliere la proposta avanzata dal Governo. Presenta, a tal fine, una nuova proposta di parere nella quale il contenuto della condizione formulata alla lettera d) è trasfuso in una raccomandazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva all'unanimità la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 luglio 2019. – Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C. 2000 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione Bilancio intende votare il mandato al relatore nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il parere al più tardi entro la mattina della medesima giornata.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, un parere alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2019, recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica», già approvato – senza modifiche – dal Senato.
   Osserva che, il decreto-legge, che si compone di un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  L'articolo 1, comma 1 dispone che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate risultanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto il reddito di cittadinanza e le misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla così detta «quota 100», costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Al fine di garantire che tale risultato venga conseguito per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro per il 2019, rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, l'articolo 1, comma 2 dispone l'accantonamento, in misura corrispondente, delle dotazioni di bilancio indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che pertanto sono rese indisponibili per la gestione.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è disposto l'accantonamento di 18,05 milioni di euro (che corrispondono all'1,20 per cento del totale), inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma «Indirizzo politico» e 750.000 euro il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza»).
  Per consentire la necessaria flessibilità gestionale, il medesimo comma 2 consente di rimodulare gli accantonamenti di spesa nell'ambito degli stati di previsione, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le rimodulazioni dovranno essere disposte, su richiesta dei Ministri interessati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.
  Il comma 3 dell'articolo 1 subordina la conferma o meno degli accantonamenti disposti dal comma 2 alla effettiva realizzazione dei risparmi di spesa di cui al comma 1.
  In particolare, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno.
  Il comma 4 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano – sia per il 2019 sia a regime – il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» (anche queste ultime norme, nella prima attuazione, sono state poste dal citato decreto-legge n. 4 del 2019).
  Infine, il comma 5 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In conclusione osserva che, con la comunicazione al Consiglio dell'UE del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo italiano ha proposto di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, tra le quali rientrano quelle contenute nel decreto-legge in esame, sono sufficienti a impedire, in questa fase, l'avvio di una procedura per mancata osservanza della regola del debito pubblico del 2018.

  Mario LOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

XIII Commissione - martedì 23 luglio 2019

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94), adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;
   ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;
   rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;
   osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;
   rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale»
rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;
   osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera d), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;
   rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;
   osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;
   considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – id est a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;
   visti i rilievi espressi in data 10 luglio 2019 dalla Commissione V (Bilancio) che ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
   preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti
all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;
   b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori (recte: ai vigneti) di cui agli articoli 2 e 3;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera d), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;
   d) per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 4, comma 2, si provveda ad indicare puntualmente quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   e) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94), adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;
   ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;
   rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;
   osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;
   rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette
a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;
   osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera d), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;
   rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;
   osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;
   considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – id est a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;
   visti i rilievi espressi in data 10 luglio 2019 dalla Commissione V (Bilancio) che ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
   preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del
decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;
   b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori (recte: ai vigneti) di cui agli articoli 2 e 3;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera d), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;
   d) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso;

  e con la seguente raccomandazione:
   provveda il Governo ad informare il Parlamento – dopo aver individuato adeguate risorse finanziare da destinare all'attuazione del decreto in esame – in merito alle priorità che intende inserire nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, alla misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti».