XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Giovedì 18 luglio 2019

INTERROGAZIONI:

5-00700 Carnevali: Attuazione delle disposizioni in materia di congedo per le donne vittime di violenza di genere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 ... 80

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 81

5-01393 Perantoni: Iniziative, anche normative, in merito all'affidamento di un appalto per la fornitura di servizi per il lotto Sardegna Nord all'associazione temporanea d'imprese avente come mandataria la società cooperativa «Coopservice» ... 80

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 83

XI Commissione - Resoconto di giovedì 18 luglio 2019

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 9.05.

5-00700 Carnevali: Attuazione delle disposizioni in materia di congedo per le donne vittime di violenza di genere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Carla CANTONE (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringraziando per i dati forniti, invita il sottosegretario a sollecitare l'INPS affinché fornisca regolarmente l'aggiornamento di tali dati e emani la necessaria circolare attuativa.

5-01393 Perantoni: Iniziative, anche normative, in merito all'affidamento di un appalto per la fornitura di servizi per il lotto Sardegna Nord all'associazione temporanea d'imprese avente come mandataria la società cooperativa «Coopservice».

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita e per l'impegno assunto dal Governo di vigilare sulla corretta attuazione delle norme vigenti, la cui elusione, come dimostra la vicenda della «Coopservice», comporta sovente ricadute negative per i lavoratori.

  Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.15.

XI Commissione - giovedì 18 luglio 2019

ALLEGATO 1

5-00700 Carnevali: Attuazione delle disposizioni in materia di congedo per le donne vittime di violenza di genere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'odierno atto di sindacato ispettivo si pone l'attenzione sulla tematica del congedo per le vittime di violenza di genere, introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, ed in particolare sull'estensione, prevista dalla legge n. 205 del 2017, del suddetto periodo di congedo anche in favore delle lavoratrici domestiche.
  Il congedo per le donne vittime di violenza di genere, che può essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ha una durata massima di 90 giorni da fruire nell'arco temporale dei tre anni, e prevede che la lavoratrice venga inserita in appositi percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
  L'Istituto in parola è stato, altresì, regolamentato da due circolari adottate dall'INPS. Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016 è stato disciplinato il congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, fornendo le istruzioni circa il computo del periodo spettante, le modalità di fruizione del congedo e la misura dell'indennità.
  Da ultimo, invece, con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 è stata data completa attuazione alla normativa in materia, anche grazie all'apertura del canale telematico utile per la presentazione delle domande e per tutte le altre indicazioni necessarie a tal fine.
  È evidente a tutti il fatto che, data la sensibilità della materia in questione, il nostro obiettivo non possa che essere quello di garantire un esercizio sempre più agevole di tale diritto, a beneficio di tutte le lavoratrici interessate a questa importante misura.
  Quanto alla richiesta volta a conoscere il numero delle domande presentate dalle donne vittime di violenza di genere fornisco, ai fini di un esame di maggior dettaglio; la tabella trasmessa da INPS riferita ai dati consolidati del 2017.
  Le domande complessive per il 2017 risultano, comunque, essere state pari a 159.
  Dalla ricognizione effettuata presso le sedi territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è emerso un incremento delle domande nell'anno 2018. L'Istituto ha, infatti, riferito che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2018, queste risultano essere state pari a n. 216.
  Dalla predetta ricognizione è emerso che le regioni dove è pervenuto il maggior numero di istanze sono quelle del centro e del nord Italia: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, mentre le altre regioni si attestano su valori più bassi.
  Per l'anno 2019 le domande pervenute sono pari a 133, di cui 5 riferite alle lavoratrici domestiche, l'INPS ha, inoltre, reso noto che, almeno per il momento, non risulta pervenuta alcuna istanza di ammissione a tali benefici da parte delle lavoratrici autonome.
  Infine, quanto alla richiesta dei dati relativi ad eventuali interruzioni dei rapporti di lavoro da parte di lavoratrici che avessero in precedenza usufruito dei suddetti congedi, l'INPS riferisce che le posizioni cessate risultano, complessivamente, pari a 13 unità.
  Su tale ultimo aspetto, l'Istituto ha, tuttavia, precisato che il dato «non è consolidato e non tiene conto di tutte le varie tipologie di cessazione e che nel
2019, per esempio, le due cessazioni segnalate hanno riguardato rapporti di lavoro a tempo determinato giunti alla naturale scadenza».
  Concludo questo mio intervento confermando l'impegno di questo Governo nel proseguire la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza sulle donne.

ALLEGATO 2

5-01393 Perantoni: Iniziative, anche normative, in merito all'affidamento di un appalto per la fornitura di servizi per il lotto Sardegna Nord all'associazione temporanea d'imprese avente come mandataria la società cooperativa «Coopservice».

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione oggetto della presente interrogazione attiene alla gara d'appalto, indetta dalla regione Sardegna e suddivisa in tre lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per le pubbliche amministrazioni della medesima regione.
  Più nello specifico, la vicenda di cui trattasi riguarda la verifica della corretta applicazione della cosiddetta «clausola sociale» che, come è noto, obbliga l'appaltatore subentrante ad impiegare nell'esecuzione del contratto i lavoratori già dipendenti della ditta uscente.
  La regione Sardegna, direttamente interpellata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha riferito che: «il bando di gara ha previsto una specifica clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali che impegna l'impresa aggiudicataria ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni del nuovo appalto».
  Nel caso concreto, all'esito dell'espletamento di tale procedura negoziale e, dunque, dell'aggiudicazione del Lotto numero 3, l'associazione temporanea di imprese «Coopservice Soc. Coop. P.A.», è subentrata all'azienda uscente «Secur S.p.A.».
  Da quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, la società risultata aggiudicataria della gara d'appalto non avrebbe dato corretta attuazione alla «clausola sociale», richiamata sia nell'articolo 12 della convenzione quadro sia nel capitolato d'appalto. In particolare, la medesima società, in sede di avvio del contratto, a fronte di 61 lavoratori in precedenza impiegati nella commessa pubblica, tutti elencati in ordine di anzianità di servizio in apposita graduatoria, avrebbe stabilito il fabbisogno di risorse in complessive 48 unità, escludendone pertanto 13, salvo poi procedere all'assunzione di nuovo personale estraneo alla detta graduatoria.
  In linea generale, la tutela della stabilità occupazionale del personale utilizzato dall'impresa uscente, all'esito dell'espletamento delle varie procedure negoziali, è di sicuro interesse non solo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma anche per le altre Autorità alle quali spetta il compito di verificare la regolarità nella gestione delle varie procedure d'appalto.
  Il quadro normativo di riferimento sul punto è chiaro. Il decreto legislativo n. 50 del 2016, come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (decreto correttivo), prevede espressamente, all'articolo 50, che le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi e nelle lettere di invito, «nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
  È quindi importante che il disposto normativo sopra richiamato venga, poi, rispettato concretamente dalle varie stazioni appaltanti, in quanto il rischio è che a farne le spese siano propri i lavoratori coinvolti.

  Con la partecipazione alla procedura di gara si richiede un impegno preciso all'impresa aggiudicataria, e cioè quello di assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente.
  Per quanto detto, dunque, posso in questa sede affermare che per la vicenda oggi rappresentata è stata tempestivamente avviata una specifica istruttoria, volta a verificare la correttezza dell'operato da parte dell'impresa aggiudicataria, nonché dello stesso Ente committente.
  Sarà, dunque, mia cura attendere l'esito di questi accertamenti per appurare se nell'aggiudicazione di questa gara d'appalto siano state commesse o meno violazioni dei principi stabiliti dalla normativa interna, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, a tutela e salvaguardia dei lavoratori coinvolti.