II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Mercoledì 17 luglio 2019

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 77

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 82

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 87

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 181 Gallinella ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 80

II Commissione - Resoconto di mercoledì 17 luglio 2019

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri. Avverte che sono stati presentati 20 emendamenti (vedi allegato 1).
  Ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019 e che l'articolo 123-bis del Regolamento detta un regime speciale di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati. Ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità di emendamenti, sono inammissibili, quando riferite ai disegni di legge collegati, le proposte emendative che concernono materia estranea al loro oggetto ovvero che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Quanto alla estraneità di materia, ricordo che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Per quanto concerne i profili finanziari, rammenta che il citato articolo 123-bis del Regolamento prevede in sostanza che le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati non siano ammissibili se non soddisfano il requisito della compensatività degli effetti finanziari.
  Per quanto riguarda quindi gli emendamenti privi di compensazione, informa che risultano inammissibili gli identici emendamenti Pella 6.2 e Morani 6.3, che istituiscono un fondo nazionale di garanzia per l'indennizzo di soggetti pubblici, con dotazione iniziale di 500.000 euro, senza prevedere alcuna copertura e l'articolo aggiuntivo Bordo 11.03, che pone a carico di soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi l'obbligo di eliminare le recinzioni tra gli spalti e il terreno di gioco: benché sia prevista una graduale applicazione dell'obbligo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proposta appare suscettibile di determinare oneri, non quantificati e non coperti, tenuto conto del carattere non facoltativo degli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici interessati.
  Per quanto riguarda l'estraneità di materia, avverte che la presidenza ritiene che possono ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative gli identici articoli aggiuntivi Morani 8.01 e Pella 8.02, in quanto modificano l'articolo 9 del decretolegge n. 14 del 2017 relativo a misure a tutela del decoro di particolari luoghi, prevedendo che il provvedimento di allontanamento, previsto dalla disposizione, è disposto fermo restando anche l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di vendita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive nonché gli identici articoli aggiuntivi Morani 10.01 e Pella 10.02, in quanto recano modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di sanzioni per violazione della disposizione dei regolamenti comunali e provinciali.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Bazoli 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 8.1, 9.1 e 11.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 11.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Casciello 11.3 nonché sugli articoli aggiuntivi Bordo 11.01, 11.02 e 11.04.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE concorda con i pareri espressi dal relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore (vedi allegato 2).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.1 del relatore, risulta preclusa la votazione degli emendamenti Bazoli 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 8.1 e 9.1.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 11.1 è volto ad eliminare un profilo di dubbia costituzionalità del provvedimento in esame che, nell'attribuire la delega al Governo, tra i principi e criteri direttivi, alla lettera a) del comma 2, introduce anche la ricognizione, il riordino, il coordinamento e l'armonizzazione della normativa penale e processuale. Evidenzia al proposito che secondo una consolidata giurisprudenza una delega al Governo in tali materie deve essere accompagnata da chiare limitazioni all'intervento, anche attraverso la esplicita enumerazione delle norme eventualmente da modificare. Pertanto l'emendamento a sua prima firma 11.1, al fine di evitare il rischio di incostituzionalità della disposizione, è volto ad eliminare dalla lettera a) del comma 2 la locuzione «anche penale e processuale», non potendo intervenire diversamente dal momento che il Partito democratico non è a conoscenza delle specifiche norme che secondo il Governo richiederebbero la rivisitazione. Sulla base di tali considerazioni, invita Governo e maggioranza a rivedere il parere espresso e comunque a svolgere un supplemento di riflessione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

  La Commissione respinge l'emendamento Bazoli 11.1 e approva l'emendamento Perantoni 11.2 (vedi allegato 2); respinge quindi l'emendamento Casciello 11.3.

  Michele BORDO (PD) chiede al relatore e al Governo di motivare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua firma 11.01 perché non ne comprende le ragioni, considerato che nel corso delle manifestazioni sportive molti degli atteggiamenti violenti ed aggressivi dei tifosi sono determinati dall'abuso di alcol. Evidenzia peraltro che la sua proposta emendativa, lungi dall'introdurre un obbligo, prevede che il Questore, sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possa eventualmente disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, conferma il parere contrario, precisando che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è un organo consultivo del prefetto e non del questore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bordo 11.01 e 11.02.

  Michele BORDO (PD) si domanda quale sia la ragione del parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 11.04, esprimendo la convinzione che le uniche obiezioni possibili siano eventualmente riferibili alla onerosità finanziaria della disposizione. Nel ricordare che il suo articolo aggiuntivo prevede l'istituzione di un numero verde presso il Ministero dell'interno, finalizzato a ricevere segnalazioni e denunce su episodi di violenza, teppismo e razzismo avvenuti nel corso delle manifestazioni sportive, sottolinea che misure analoghe hanno dato risultati significativi in altri paesi. Nell'evidenziare la difficoltà di identificare tali episodi nel modo stesso in cui si verificano e di perseguirli adeguatamente, esprime la convinzione che la disposizione recata dal suo articolo aggiuntivo possa favorire anche l'attività di prevenzione.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, nell'assicurare il collega Bordo di aver valutato attentamente la sua proposta, ricorda tuttavia che già esistono allo stato diversi canali attraverso i quali far prevenire eventuali segnalazioni e denunce.

  Cosimo Maria FERRI (PD) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bordo 11.04, auspicando che anche i colleghi del Movimento 5 Stelle votino in senso favorevole, considerato che la proposta è perfettamente in linea con la loro politica in tema di denunce anonime, come dimostra la misura introdotta nel testo della legge cosiddetta «spazzacorrotti» e di arresto obbligatorio in flagranza differita. Chiede al relatore di precisare attraverso quali numeri telefonici o altri canali sia possibile far pervenire eventuali segnalazioni.

  Walter VERINI (PD), nel chiedere di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bordo 11.04, ritiene che alla base del parere contrario espresso, al di là dell'opportunità o meno di istituire il citato numero verde, vi sia una sottovalutazione del fenomeno della violenza e degli atti di razzismo negli stadi, anche in ragione delle pericolose connessioni tra capi ultrà e settori della politica. Ricorda in particolare che anche recentemente sono state diffuse reiteratamente immagini che ritraggono Luca Lucci, capo degli ultrà della curva sud del Milan, con precedenti penali molto seri, al fianco del Ministro dell'interno Salvini. Si augura pertanto che la ragione di alcune scelte non stia nella contiguità tra ambienti equivoci e persone che dovrebbero al contrario difendere la legalità.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bordo 11.04.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che il testo, come risultante delle proposte emendative approvate, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 181 Gallinella ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 Gallinella e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge, composta da nove articoli, è volta a prevedere l'installazione di debrifillatori semiautomatici ed automatici (DAE) presso le pubbliche amministrazioni e nei luoghi pubblici, estendendo l'obbligo anche agli scali aerei, ferroviari e marittimi, ai mezzi di trasporto e, comunque, ai gestori di pubblici servizi e ai titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione. La proposta di legge inoltre è volta ad introdurre l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE, nonché a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011.
  Ricorda che, ai sensi del citato decreto legislativo, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.
  All'articolo 4, con il comma 01, introdotto in sede referente dalla Commissione di merito, viene esteso l'obbligo di cui al citato articolo 1, comma 1, anche agli scali aerei, ferroviari e marittimi, ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, ai gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e ai titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
  Con riguardo ai profili di competenza della II Commissione, segnala che all'articolo 3 è sostituito il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge 3 aprile 2001, n. 120, al fine di prevedere che l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico sia consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti indicati. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  Ciò premesso, non ravvisando profili problematici nella parte di competenza della Commissione Giustizia, preannuncia una proposta di parere favorevole.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, propone che, in assenza di obiezioni, si proceda nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere della relatrice.

  (La Commissione concorda).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

II Commissione - mercoledì 17 luglio 2019

ALLEGATO 1

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 6.

  Sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
6. 1. Il Relatore.

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati».
  b) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter: è istituito un Fondo nazionale di garanzia con una dotazione iniziale di euro 500.000,00 volto ad indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione o nell'occorso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare”».
*6. 2. Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati».
  b) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter: è istituito un Fondo nazionale di garanzia con una dotazione iniziale di euro 500.000,00 volto ad indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione o nell'occorso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare”».
*6. 3. Morani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo
divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni».
6. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
6. 5. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».
6. 6. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-ter, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
   b) al comma 6-quater, secondo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
8. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» sono inserite le parole: «oltreché dall'articolo 1-sexies del decreto-legge febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».
*8. 01. Morani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» sono inserite le parole: «oltreché dall'articolo 1-sexies del decreto-legge febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».
*8. 02. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

  L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

  1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 5.000 euro.
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
  1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.
  2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata.
*10. 01. Morani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

  L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

  1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 5.000 euro.
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
  1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.

  2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata.
*10. 02. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, anche penale e processuale,.
11. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di cui alla presente legge, con la seguente: vigenti.
11. 2. Perantoni, Dori.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
11. 3. Casciello, Marin, Costa.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
11. 01. Bordo.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
11. 02. Bordo.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di sicurezza degli impianti sportivi)

  1. Le società ovvero i proprietari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche, ad eliminare le recinzioni che separano gli spalti dal terreno di gioco.
11. 03. Bordo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Numero verde)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
11. 04. Bordo.