XII Commissione
Affari sociali
Affari sociali (XII)
Commissione XII (Affari sociali)
Comm. XII
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 75
ALLEGATO 1 (Proposte emendative) ... 79
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 86
SEDE REFERENTE
Martedì 16 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.
La seduta comincia alle 12.05.
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2019.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 16 di venerdì 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione.
Avverte che sono state presentate 46 proposte emendative (vedi allegato 1).
Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Lapia e Mulè, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.
Giorgio MULÈ (FI), relatore, prima di esprimere i pareri sulle proposte emendative, ritiene utile ricordare il percorso seguito per l'adozione del testo base, evidenziando che il provvedimento è stato calendarizzato su richiesta di un gruppo di opposizione, precisamente quello di Forza Italia.
Precisa che si è scelto di adottare un testo snello, che fornisca indicazioni chiare per aggiornare la normativa vigente, accompagnate dalla previsione di una diffusione capillare dei defibrillatori, da realizzarsi in un arco temporale ragionevolmente ampio, evitando il ricorso a misure eccessivamente stringenti. Segnala in proposito che l'emendamento 1.11 dei relatori indica il 31 dicembre 2025 come data entro la quale occorre completare l'installazione dei defibrillatori da parte delle pubbliche amministrazioni. Il programma previsto dal medesimo emendamento è accompagnato da misure volte alla promozione della cultura del soccorso attraverso la formazione da svolgere in ambito scolastico. In questo quadro, recependo il contenuto di alcune delle proposte di legge abbinate, il testo in esame indica le scuole e le università come luoghi prioritari di installazione dei defibrillatori.
Un ulteriore tassello è rappresentato dalla previsione di installare defibrillatori negli scali aerei, ferroviari marittimi e sui mezzi di trasporto. Pone, inoltre, in rilievo che il testo adottato consente di mettere a sistema alcune esperienze di eccellenza realizzate in talune situazioni locali, a prescindere dal «colore politico» delle singole amministrazioni di riferimento.
Alla luce di tali premesse, segnala che, al fine di evitare che un'eventuale complessità del testo comporti maggiori difficoltà in merito al completamento dell’iter, fa presente che i relatori inviteranno al ritiro i presentatori di alcune proposte emendative che, pur se condivisibili nelle loro finalità, rischiano di introdurre elementi suscettibili di recare maggiori oneri o difficoltà attuative.
Mara LAPIA (M5S), relatrice, si associa alle considerazioni del collega Mulè.
Giorgio MULÈ (FI), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Lapia, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.11 dei relatori, nella riformulazione proposta (vedi allegato 2), con la quale sostanzialmente si recepisce il contenuto degli emendamenti Novelli 1.8 e Rostan 1.5.
Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Rostan 1.3 e 1.2 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Rizzetto 1.1, Rostan 1.4 e Misiti 1.9, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rostan 1.6 e Bologna 1.10 e parere contrario sull'emendamento Rostan 1.7.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rostan 2.2, parere contrario sugli emendamenti Versace 2.5 e Rostan 2.3, parere favorevole sull'emendamento Nappi 2.8 e parere contrario sugli emendamenti Schullian 2.7 e Frassinetti 2.1. Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Tuzi 2.9 e Mugnai 2.6, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Misiti 2.01.
Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Rostan 3.1, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Misiti 3.01, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Misiti 3.02.
Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Leda Volpi 4.4, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, esprime parere favorevole sull'emendamento Rostan 4.1, parere contrario sull'emendamento Schullian 4.3, parere favorevole sull'emendamento Menga 4.5 nonché parere contrario sull'emendamento Rostan 4.2.
Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Frassinetti 5.1 e Rostan 5.4 e parere contrario sull'emendamento Siani 5.3, nonché parere favorevole sull'emendamento Bond 5.5, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).
Raccomanda, poi, l'approvazione dell'emendamento 6.4 dei relatori e invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Pedrazzini 6.3 e Rostan 6.1 e 6.2, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 7.5 dei relatori, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 7.3 e Bagnasco 7.4 e parere contrario sugli emendamenti Rostan 7.1 e 7.2.
Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 8.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Leda Volpi 9.3, parere contrario sull'emendamento Rostan 9.1 e parere favorevole sull'emendamento Pedrazzini 9.2. Infine, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Schullian 9.01, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori e sulle riformulazioni da essi proposte e parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative.
Paolo TIRAMANI (Lega), segnalando che il gruppo della Lega non ha presentato propri emendamenti attenendosi a quanto si era convenuto informalmente in sede di Comitato ristretto, esprime apprezzamento per il fatto che i relatori abbiano invitato al ritiro i presentatori di numerose proposte emendative che avrebbero ampliato il perimetro del provvedimento in esame. Manifesta, tuttavia, le perplessità del suo gruppo in relazione al fatto che gli emendamenti che recano alcune correzioni di natura prevalentemente tecnica al testo siano stati presentati con la sola firma di deputati appartenenti al Movimento 5 Stelle, invitando a non reiterare in futuro comportamenti analoghi.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE) chiede chiarimenti in ordine alla soppressione, all'articolo 1, delle disposizioni relative agli scali e ai mezzi di trasporto, contenuta nell'emendamento 1.11 dei relatori.
Giorgio MULÈ (FI), relatore, chiarisce che la norma soppressa all'articolo 1 verrebbe inserita all'articolo 4, peraltro con un contenuto più stringente. Fa presente che tale diversa collocazione nel testo si è resa opportuno al fine di meglio precisare che i finanziamenti recati dall'articolo 1 si riferiscono esclusivamente all'installazione di defibrillatori negli uffici pubblici.
La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.11 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.11 dei relatori (Nuova formulazione), risultano preclusi gli emendamenti Rostan 1.3 e 1.2, Rizzetto 1.1 e Rostan 1.4 e assorbiti gli emendamenti Novelli 1.8 e Rostan 1.5, in quanto confluiti nella riformulazione approvata. Tali proposte emendative, pertanto, non saranno pertanto poste in votazione.
Carmelo Massimo MISITI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.9.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rostan 1.6 e Bologna 1.10 (vedi allegato 2), respinge l'emendamento Rostan 1.7, approva l'emendamento Rostan 2.2 (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti Versace 2.5 e Rostan 2.3 e approva l'emendamento Nappi 2.8 (vedi allegato 2).
Andrea CECCONI (Misto-MAIE) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Schullian.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 2.7 e Frassinetti 2.1.
Rosa MENGA (M5S) ritira l'emendamento Tuzi 2.9 di cui è cofirmataria.
Stefano MUGNAI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.6.
Carmelo Massimo MISITI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01.
La Commissione respinge l'emendamento Rostan 3.1.
Carmelo Massimo MISITI (M5S) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 3.01 e 3.02.
Rosa MENGA (M5S) ritira l'emendamento Leda Volpi 4.4 di cui è cofirmataria.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rostan 4.1 (vedi allegato 2), respinge l'emendamento Schullian 4.3, approva l'emendamento Menga 4.5 (vedi allegato 2), respinge l'emendamento Rostan 4.2 e approva gli emendamenti Frassinetti 5.1 e Rostan 5.4 (vedi allegato 2).
Vito DE FILIPPO (PD) nel condividere l'approccio pragmatico seguito dai relatori, si dichiara sorpreso in relazione al parere contrario espresso sull'emendamento Siani 5.3, che a suo avviso contiene una proposta ragionevole e di facile attuazione.
Mara LAPIA (M5S), relatrice, segnala che sull'emendamento Siani 5.3 è stato espresso un parere contrario da parte del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca e che in ogni caso il contenuto di tale proposta emendativa è in parte coincidente con quanto già previsto dall'articolo 5.
Vito DE FILIPPO (PD) ritira l'emendamento 5.3 di cui è cofirmatario, con l'auspicio che prima dell'esame del provvedimento in Assemblea sia possibile individuare una formulazione che riceva il parere favorevole del Governo.
Claudio PEDRAZZINI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Bond 5.5 di cui è cofirmatario.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bond 5.5 (Nuova formulazione) e l'emendamento 6.4 dei relatori (vedi allegato 2).
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.4 dei relatori, risulta assorbita la lettera a) dell'emendamento Pedrazzini 6.3 e risultano preclusi gli emendamenti Rostan 6.1 e 6.2; essi, pertanto, non saranno posti in votazione.
Giorgio MULÈ (FI), relatore, in relazione alla parte dell'emendamento Pedrazzini 6.3 non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 6.4 dei relatori, osserva che l'obiettivo di istituire un registro epidemiologico degli arresti cardiaci appare condivisibile ma che per esso occorrono risorse adeguate. Invita, pertanto, alla presentazione di un ordine del giorno nel corso della successiva fase di esame del provvedimento al fine di impegnare al Governo a individuare soluzioni idonee a fronte di tale problematica.
Claudio PEDRAZZINI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.3, nella parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 6.4 dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.5 dei relatori e gli identici emendamenti Rizzo Nervo 7.3 e Bagnasco 7.4 (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti Rostan 7.1 e 7.2, approva gli emendamenti 8.1 dei relatori e Leda Volpi 9.3 (vedi allegato 2), respinge l'emendamento Rostan 9.1 e approva l'emendamento Pedrazzini 9.2 (vedi allegato 2).
Mara LAPIA (M5S), relatrice, dichiarando la propria sensibilità rispetto al tema della tutela delle minoranze linguistiche anche in ragione della sua provenienza dalla regione Sardegna, osserva che quanto proposto dall'articolo aggiuntivo Schullian 9.01 è già previsto dalla normativa vigente e, in ogni caso, non sarebbe opportuno inserire un riferimento relativo alla sola lingua tedesca.
Roberto NOVELLI (FI) si associa alle considerazioni della relatrice Lapia, segnalando inoltre l'esigenza di contemperare la tutela delle minoranze linguistiche, già ampiamente riconosciuta dalla normativa vigente, con l'efficacia delle istruzioni necessarie all'utilizzo dei defibrillatori.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 9.01.
Marialucia LOREFICE, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.50.
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: che abbiano almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico,
b) al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale di attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 6, sostituire le parole: degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2021 al 2025. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.;
f) al comma 7:
1) sostituire le parole: di cui al comma 8 con le seguenti: di cui al comma 6;
2) sostituire le parole: 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2020 al 2025;
3) sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
01. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
b) alla rubrica, sostituire le parole: delle società sportive dilettantistiche e professionistiche con le seguenti: di altri soggetti;
1. 11. I Relatori.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
1. 3. Rostan.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021.
1. 2. Rostan.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis
È da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1.
1. 1. Rizzetto, Frassinetti, Rampelli.
Al comma 3, sostituire le parole: mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, con le seguenti: mezzi di trasporto aerei, terrestri, ferroviari e marittimi, dei gestori di pubblici servizi di cui al comma 1 e di titolari di servizi di trasporto in concessione.
1. 8. Novelli, Versace, Bond, Pedrazzini.
Al comma 3, sopprimere la parola: continuata.
1. 4. Rostan.
Al comma 3, sostituire le parole: di una durata di almeno quattro ore con le seguenti: di una durata di almeno due ore.
1. 5. Rostan.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È altresì fatto obbligo di dotare, entro il 31 dicembre 2022, le aree di servizio autostradali di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.
1. 9. Misiti, Nappi, Menga, Bologna, Leda Volpi.
Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché eventuali deroghe al medesimo obbligo di installazione.
*1. 6. Rostan.
Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché eventuali deroghe al medesimo obbligo di installazione.
*1. 10. Bologna, Leda Volpi, Menga, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Al comma 6, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 8 milioni e le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.
1. 7. Rostan.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: Gli enti territoriali aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 2. Rostan.
Al comma 1, dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: d'intesa con le centrali operative 118.
2. 5. Versace, Novelli, Mugnai, Bond.
Al comma 2, sopprimere le parole: , ove possibile,.
2. 3. Rostan.
Al comma 2, sostituire le parole: anche dall'esterno rispetto al luogo stesso e devono essere muniti di apposita segnaletica che indichi con le seguenti: al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare.
2. 8. Nappi, Menga, Bologna, Leda Volpi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Al comma 3, sostituire la parola: incentivano con le seguenti: possono incentivare.
2. 7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 3, sopprimere la parola: condomini.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Gli enti territoriali incentivano attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali l'installazione di DAE semiautomatici e automatici nei condomini. L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa ed è rilasciata al portiere del condominio, qualora presente, o ad almeno due condomini che abbiano frequentato corsi di formazione BLSD.
2. 1. Frassinetti, Rampelli, Rizzetto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci anche in luoghi difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso, stabilimenti balneari ed impianti sportivi all'aperto, gli enti territoriali promuovono e incentivano la diffusione e l'utilizzo di «droni salvavita», dotati di defibrillatore, nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Con riguardo agli stabilimenti balneari, i gestori possono attivare, in via sperimentale, il servizio di cui al comma precedente, anche in forma congiunta, nel rispetto delle distanze effettive coperte dal drone.
2. 9. Tuzi, Bologna, Leda Volpi, Nappi, Menga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti all'installazione del defibrillatore esterno DAE i punti vendita della grande distribuzione organizzata con superficie superiore a 1.500 mq. e i centri commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. 6. Mugnai, Novelli, Versace, Bagnasco.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Uffici postali e istituti bancari).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 è fatto obbligo a tutti gli uffici postali e tutte le filiali di istituti bancari di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003.
2. Il direttore delle filiali e degli uffici di cui al comma 1 individua, per ogni cinque dipendenti, un dipendente ai fini della frequenza dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzati dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 01. Misiti, Menga, Bologna, Nappi, Leda Volpi.
ART. 3.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
3. 1. Rostan.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Farmacie)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico».
3. 01. Misiti, Leda Volpi, Bologna, Nappi, Menga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Luoghi di lavoro)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei luoghi di lavoro è altresì garantita la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, prevedendo:
a) all'articolo 2, la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno nelle aziende o unità produttive di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003;
b) all'articolo 3, che gli addetti al pronto soccorso siano formati anche mediante i corsi sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLSD) per operatori non sanitari in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.
3. 02. Misiti, Menga, Nappi, Bologna, Leda Volpi.
ART. 4.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti:
a) farmacie, in luoghi accessibili h24 al pubblico;
b) centri commerciali e GDO;
c) discoteche;
d) scuole private e paritarie;
e) stabilimenti balneari, anche in uso comune da parte di due stabilimenti confinanti.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: delle società sportive dilettantistiche e professionistiche con le seguenti: di altri soggetti.
4. 4. Leda Volpi, Nappi, Menga, Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 11 dopo le parole: «e di eventuali altri dispositivi salvavita» sono inserite le seguenti: «, sia durante le competizioni, sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri.».
4. 1. Rostan.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri con le seguenti: durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
4. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 11-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 5. Menga, Leda Volpi, Bologna, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto, previo accertamento dell'assolvimento da parte della società richiedente degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
4. 2. Rostan.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: defibrillatore esterno aggiungere le seguenti: e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
5. 1. Frassinetti, Rampelli, Rizzetto.
Al comma 2, dopo le parole: provvede ad organizzare aggiungere la seguente: periodicamente.
5. 4. Rostan.
Al comma 2, sostituire le parole da: di cui al comma 10 fino alla fine del comma con le seguenti: e di aggiornamento di cui al comma 10, articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete di scuole, con cadenza almeno biennale per il personale docente e per quello amministrativo tecnico e ausiliario, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato, usufruendo anche della rete telematica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 3. Siani, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni istituzione scolastica, il 29 settembre provvede altresì a dedicare, in concomitanza della «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso.
5. 5. Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Pedrazzini.
ART. 6.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: consentire la aggiungere la seguente: tempestiva;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: modulistica informatica con le seguenti: mezzi telematici;
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
6. 4. I Relatori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 3 e 4;
b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. È istituito, presso il Ministero della salute, il registro epidemiologico degli arresti cardiaci in cui sono iscritti i dati dei soggetti colpiti da arresto cardiaco nel territorio nazionale, sia in ambiente ospedaliero che extraospedaliero, in linea con le linee guida internazionali di raccolta dati.
7. Il registro di cui al comma 6, sulla base dei registri epidemiologici locali e regionali, contiene i dati epidemiologici sugli eventi di arresto cardiaco e sul loro trattamento comunicati dalle strutture sanitarie in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente ospedaliero, e dalle Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente extraospedaliero. I dati relativi ai casi di arresto cardiaco devono essere forniti con cadenza mensile da un operatore individuato nei singoli servizi di appartenenza.
c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituzione del registro epidemiologico degli arresti cardiaci.
6. 3. Pedrazzini, Mugnai, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il registro nazionale informatizzato di cui al presente comma è aggiornato con cadenza semestrale.
6. 1. Rostan.
Al comma 4, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata.
6. 2. Rostan.
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di un'unica applicazione mobile fino alla fine del periodo con le seguenti: di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
b) al comma 3, sostituire le parole da: le centrali operative del 118 fino alla fine del comma con le seguenti: le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni «pre-arrivo» sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire le indicazioni utili a localizzare la posizione del DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
7. 5. I Relatori.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.
*7. 3. Rizzo Nervo.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.
*7. 4. Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.
Al comma 2, sostituire la cifra: 250.000 con la seguente: 500.000 e la cifra: 500.000 con la seguente: 1.000.000.
7. 1. Rostan.
Al comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e dopo le parole: secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 2. Rostan.
ART. 8.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2020-2022 con le seguenti: 2019-2021.
8. 1. I Relatori.
ART. 9.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali.
9. 3. Leda Volpi, Bologna, Menga, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle campagne aggiungere la seguente: periodiche.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 100.000 euro e le parole: 150.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
9. 1. Rostan.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
9. 2. Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Novelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni a tutela dell'uso della lingua tedesca nella provincia di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nella provincia di Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di uso della lingua tedesca.
9. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: che abbiano almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico,
b) al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale di attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 6, sostituire le parole: degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2021 al 2025. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.;
f) al comma 7:
1) sostituire le parole: di cui al comma 8 con le seguenti: di cui al comma 6;
2) sostituire le parole: 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: dal 2020 al 2025;
3) sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
01. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
b) alla rubrica, sostituire le parole: delle società sportive dilettantistiche e professionistiche con le seguenti: di altri soggetti;
1. 11. (Nuova formulazione). I Relatori.
Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché eventuali deroghe al medesimo obbligo di installazione.
*1. 6. Rostan.
Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché eventuali deroghe al medesimo obbligo di installazione.
*1. 10. Bologna, Leda Volpi, Menga, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: Gli enti territoriali aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 2. Rostan.
Al comma 2, sostituire le parole: anche dall'esterno rispetto al luogo stesso e devono essere muniti di apposita segnaletica che indichi con le seguenti: al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare.
2. 8. Nappi, Menga, Bologna, Leda Volpi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 11 dopo le parole: «e di eventuali altri dispositivi salvavita» sono inserite le seguenti: «, sia durante le competizioni, sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri.».
4. 1. Rostan.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 11-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 5. Menga, Leda Volpi, Bologna, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: defibrillatore esterno aggiungere le seguenti: e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
5. 1. Frassinetti, Rampelli, Rizzetto.
Al comma 2, dopo le parole: provvede ad organizzare aggiungere la seguente: periodicamente.
5. 4. Rostan.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, il 29 settembre può provvedere a dedicare, in concomitanza della «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 5. (Nuova formulazione). Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Pedrazzini.
ART. 6.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: consentire la aggiungere la seguente: tempestiva;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: modulistica informatica con le seguenti: mezzi telematici;
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
6. 4. I Relatori.
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di un'unica applicazione mobile fino alla fine del periodo con le seguenti: di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
b) al comma 3, sostituire le parole da: le centrali operative del 118 fino alla fine del comma con le seguenti: le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni «pre-arrivo» sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire le indicazioni utili a localizzare la posizione del DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
7. 5. I Relatori.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.
*7. 3. Rizzo Nervo.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.
*7. 4. Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.
ART. 8.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2020-2022 con le seguenti: 2019-2021.
8. 1. I Relatori.
ART. 9.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali.
9. 3. Leda Volpi, Bologna, Menga, Nappi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
9. 2. Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Novelli.