XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 10 luglio 2019

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 305

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 310

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo PD) ... 311

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche) ... 313

Sui lavori della Commissione ... 306

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno. COM(2019)178 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale) ... 306

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 315

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 307

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 10 luglio 2019

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 27 giugno il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge ed è iniziato il dibattito, proseguito poi con le sedute del 2 luglio e di ieri, seduta nella quale il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere nel corso della seduta odierna.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ricorda che il suo gruppo ha più volte espresso i propri orientamenti sulla tematica, anche attraverso l'attività emendativa nelle Commissioni competenti per il merito. In tal senso, ribadisce che il tema dell'immigrazione, ad avviso del gruppo Forza Italia, dovrebbe essere più vantaggiosamente affrontato in una più ampia ottica e a livello di Unione europea. Anche per tali motivi, annuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che sono state presentate proposte di parere alternativo da parte del gruppo Partito Democratico e del gruppo Misto-Minoranze linguistiche (vedi allegati 2 e 3). Ricorda, quindi, che le proposte di parere alternativo saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1) risultando pertanto precluse le proposte di parere alternativo presentate.

Sui lavori della Commissione.

  Piero DE LUCA (PD) segnala che spesso i deputati della Commissione si trovano in difficoltà a partecipare con puntualità all'inizio della seduta in quanto, essendo membri anche di altre Commissioni ovvero Organismi bicamerali, è possibile che le sedute dei diversi organi siano parzialmente sovrapposte, impedendo ai commissari, di fatto, di raggiungere tempestivamente l'aula della Commissione. Auspica quindi che si applichi con l'opportuna flessibilità il rispetto dell'orario di inizio delle sedute al fine di permettere l'effettiva partecipazione di tutti i commissari. Per quanto riguarda il parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, alla luce delle notizie relative alle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, rileva che il testo potrebbe subire delle modifiche significative nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, qualora il testo finale contenga modifiche rilevanti rispetto a quello oggetto del parere espresso, chiede che la Commissione sia convocata nuovamente al fine di potere valutare il testo eventualmente emendato. Chiede comunque che sulla questione sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, qualora ve ne siano le condizioni e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrebbe tornare ad esprimersi sulle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni di merito in materie di sua competenza. A tale proposito, ricorda che il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione generale sul disegno di legge abbia luogo lunedì 15 luglio. Annuncia quindi che al termine delle sedute odierne sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come richiesto dal gruppo del Partito Democratico.

  La seduta termina alle 9.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno.
COM(2019)178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 9 maggio scorso, in cui il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti della comunicazione ed è iniziato il dibattito. Ricorda altresì che la Commissione ha successivamente svolto le audizioni informali di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e del dottor Riccardo Maggi, componente del Gabinetto del Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e che l'esame è quindi proseguito con la seduta del 3 luglio, in cui il relatore ha proposto alla Commissione una bozza di documento finale.
  Avverte, infine, che, ove approvato, il documento finale sarà trasmesso al Governo e alle competenti istituzioni europee.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, nel richiamare i contenuti della proposta di documento finale già presentato nella seduta del 3 luglio 2019, auspica che possa registrarsi sulla medesima un'ampia convergenza da parte dei commissari.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento finale proposto dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 25 luglio 2019.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, al fine del parere da rendere al Governo, l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, relativa a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, il cui termine di recepimento risultava scaduto il 17 giugno 2014. Segnala che la direttiva 2012/39/UE, in particolare, apporta modifiche al punto 3.3 dell'allegato III della direttiva 2006/17/CE riguardanti «le donazioni da persone diverse dal partner», nonché al punto 4.2 del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalità di prelievo dei campioni di sangue per donazioni di persone diverse dal partner. Tali previsioni non sono state recepite con il decreto legislativo n. 16 del 2010, né con le sue successive modifiche, in quanto attinenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sottolinea che il recepimento in esame dovrebbe risolvere il contenzioso comunitario aperto con una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea avviata il 22 luglio 2014 e poi giunta come ricorso presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-481/18), considerato che la direttiva 2012/39/UE era stata recepita solo parzialmente per tenere conto dei predetti divieti di procreazione assistita di tipo eterologo, di cui alla citata legge n. 40 del 2004. Solo con la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui stabilisce per la coppia avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. Ricorda che è stata di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, dell'articolo 9 limitatamente al riferimento alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4 comma 3» e dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge, ove peraltro viene effettuato il medesimo riferimento e che, per tale motivo, si è reso necessario riesaminare l'intera normativa in materia di cellule e tessuti umani, considerato che la stessa non conteneva le disposizioni europee sulle cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente. Rileva che sul decreto in esame sono stati acquisiti il parere del Consiglio superiore di sanità, Sez. II, del 9 giugno 2015, quello del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 luglio 2015, oltre che la Nota del Garante stesso del 14 settembre 2018 (n. 129339), il parere della Conferenza Stato-regioni e Province autonome del 26 novembre 2015, oltre che il parere del Consiglio di Stato del 6 giugno 2019. Fa presente che il recepimento delle norme sopraindicate avviene con regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, che ha prescritto la modificabilità degli allegati del citato decreto legislativo n. 16 del 2010 con tale procedura, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Osserva che le norme da recepire presentano carattere molto tecnico e riguardano determinate prescrizioni per esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive che modificano alcuni allegati, e in particolare gli allegati II e III della richiamata direttiva 2006/17/CE, peraltro già recepiti con il richiamato decreto legislativo n. 16 del 2010, che ha a sua volta attuato una precedente direttiva del 2004 (direttiva 2004/23/CE) sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza, per quanto qui interessa, per la donazione e distribuzione di tessuti e cellule umani. Per quanto riguarda il dettaglio delle norme contenute negli allegati modificati dallo schema di regolamento in esame rinvia alla dettagliata documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a ricordare che esse riguardano, in particolare, l'Allegato II, par. 1.2 concernente gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule non riproduttive; l'Allegato III, punto 2, in materia di criteri di selezione e di esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive; l'Allegato III, punto 3, in materia di prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici. Ricorda, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l'attuazione del decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione circa la compatibilità con la normativa dell'Unione europea, ribadisce che lo schema di regolamento in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, il cui termine risultava scaduto il 17 giugno 2014 e che il recepimento in esame dovrebbe quindi risolvere il contenzioso comunitario aperto con la richiamata procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. Con riferimento alla richiamata procedura, ricorda peraltro che la decisione di presentare ricorso era stata presa dalla Commissione europea il 17 maggio 2018 e faceva seguito a una lettera di costituzione in mora del luglio 2014 e a un parere motivato del febbraio 2015 con cui la Commissione europea aveva invitato l'Italia a notificare le misure di recepimento della suddetta direttiva. Rammenta che nel ricorso la Commissione europea rileva che l'Italia non aveva adottato ovvero non aveva comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2012/39/UE, che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, dovevano essere adottate dagli Stati membri entro il 17 giugno 2014. Rileva, pertanto, che la Commissione europea chiede alla Corte di constatare l'inosservanza da parte dell'Italia degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39/UE, e, conseguentemente, di condannarla al pagamento delle spese di giudizio. In conclusione, evidenzia che la questione oggetto dello schema di regolamento in esame è affrontata anche nella recente relazione al Parlamento della Ministra della salute, del 26 giugno 2019, sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'anno 2017. Segnala, in particolare, che nella relazione si evidenzia come l'adeguamento della normativa riguardante la procreazione medicalmente assistita alle sentenze della Consulta e alle direttive europee su cellule e tessuti, di cui lo schema di regolamento all'esame costituisce parte fondamentale, ha consentito e sempre più consentirà l'accesso a tecniche rispettose dei livelli di qualità e sicurezza indicati dagli standard europei. Sottolineando infine che le disposizioni del provvedimento in titolo sono volte, in particolare, ad assicurare una rafforzata tutela al nascituro, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.30.

XIV Commissione - mercoledì 10 luglio 2019

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;
   rilevato che l'articolo 5, paragrafo» 1, del regolamento del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevedere che «gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle loro sezioni di frontiera esterna»;
   considerato che, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono volti a garantire un più efficace controllo delle frontiere marittime in linea con la richiamata disposizione, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani», senza incidere sulle competenze dell'Unione europea in materia di immigrazione;
   richiamato il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati membri nell'ambito delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, di cui articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   premesso che:
    il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti illegittimi;
    nel merito, esso appare del tutto eterogeneo nel contenuto e sproporzionato nelle misure che adotta;
    nel capo I, vi sono disposizioni sull'autorizzazione all'ingresso nelle acque territoriali che contrastano con i principi di ragionevolezza, conferendo un potere enorme al Ministro dell'interno e umiliando il ruolo dei Ministri più naturalmente competenti, quali il titolare della difesa e quello dei trasporti e delle infrastrutture;
    con l'istituto del divieto d'ingresso nelle acque territoriali a prescindere dalle circostanze, come è immaginato, si va palesemente contro l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di obbedire ai vincoli internazionali. Al riguardo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Protocollo addizionale n. 4 fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4). Le norme contenute nel decreto-legge sono in diretto contrasto con queste disposizioni;
    le nuove norme sono poi incoerenti con il regolamento comunitario FRONTEX (2016/1624/UE), il quale esclude iniziative unilaterali degli Stati membri che violino i diritti umani e la dignità delle persone; e con le proposte di riforma del regolamento di Dublino, le quali prevedono la redistribuzione dei migranti che arrivano, cui invece il Governo rinuncia, per non compromettere i rapporti con gli alleati c.d. di Visegrad (in particolare, Polonia e Ungheria) che sono alleati a parole ma non nei fatti. Vertendosi peraltro in ambito di diritto dell'UE, il decreto-legge potrà essere disapplicato dai giudici nazionali per contrasto con gli articoli 18 e 19 della Carta di Nizza;
    la Convenzione di Ginevra peraltro all'articolo 33 vieta l'espulsione e il respingimento dei rifugiati verso le «frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche;
    peraltro, nell'articolo 2 sono previste pesanti sanzioni per il comandante della nave che non ottemperi all'ordine di allontanarsi dalle acque italiane. Questa regola, contrastante con il diritto del mare, costituisce un ulteriore disincentivo all'impiego nelle organizzazioni umanitarie e non governative, nel solco del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, che ha già causato decine di migliaia di disoccupati, senza aumentare in nulla la sicurezza dei nostri territori;
   il decreto-legge in essere, prevedendo la possibilità del respingimento in alto
mare aggrava il contrasto già rilevato con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, con l'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Qui non si consente neanche la presentazione della richiesta di asilo,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   premesso che:
    il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti di violazione dei Trattati internazionali ratificati, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di rispettare i vincoli internazionali;
    nel merito, il suddetto decreto-legge, nel capo I e II, risulta palesemente in contrasto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sul principio di non respingimento, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con il Protocollo addizionale n. 4, che fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4) e con l'articolo 593 del codice penale sul principio di omissione di soccorso;
    all'articolo 2 il decreto-legge risulta illegittimo in quanto pone l'attività del Prefetto in contrasto con Comuni e Provincia, come emerso per voce di più esperti in sede di audizioni alla Camera sul suddetto decreto;
    il fenomeno migratorio va affrontato urgentemente a livello europeo, insieme ai partner dell'Unione europea, nelle sedi appropriate e con la massima celerità;
    la situazione in Libia si sta giornalmente deteriorando, il nostro stesso Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ha dichiarato che la Libia non è più un porto sicuro. Pertanto vige anche il diritto alla legittima difesa per chi si rifiuta di rientrare in Libia e che questo decreto-legge non riconosce;
    questo decreto-legge mette in atto una criminalizzazione sistematica della solidarietà, prevedendo sanzioni amministrative per comportamenti che invece sono coerenti con i principi costituzionali e la normativa internazionale. Sono, di fatto, colpiti coloro che rispondono all'obbligo di soccorso in mare, supplendo all'assenza di un piano lungimirante e sistematico, in termini di programmazione, gestione e integrazione dei migranti, sia a livello nazionale che europeo;
    invece di operare una tale criminalizzazione, il Governo dovrebbe interessarsi dei cosiddetti sbarchi «fantasma», come sostenuto anche in audizione davanti alle commissioni riunite dal procuratore di Agrigento, responsabili del 90 per cento degli arrivi di migranti sulle coste italiane (nel 2019 le Ong hanno portato in salvo solo 297 persone su 3082 approdate nei primi sei mesi dell'anno), effettuati con mezzi di fortuna da quei migranti che arrivano indisturbati e che molto spesso sfuggono alle forze dell'ordine per i controlli di identificazione;
    la strada da percorrere non è l'inasprimento dei rapporti con i paesi partner europei attraverso azione bilaterali e solitarie in aperta violazioni dei Trattati internazionali come avviene con il suddetto decreto-legge in materia di respingimenti in mare. l'Italia non può non
rispettare i trattati internazionali e la Unione europea non può ignorare le proprie responsabilità;
    è urgente, invece, una azione diplomatica e politica che faccia leva sull'emergenza e che porti a un lavoro di coordinamento di una politica europea dell'emigrazione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno (COM(2019)178).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale «Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno» (COM(2019)178);
   considerato che la Commissione europea nella suddetta comunicazione ha tracciato un bilancio delle iniziative condotte nell'ambito della qualità della legislazione europea per il periodo 2015-2018 e fornito indicazioni di prospettiva per il futuro, sulla base anche dei risultati della consultazione pubblica della Commissione europea che si è conclusa il 23 ottobre 2018;
   rilevato che l'introduzione di principi per legiferare meglio trae le proprie origini dalla volontà di conseguire una migliore governance europea e di ancorare lo sviluppo sostenibile all'elaborazione delle politiche dell'Unione attraverso un esame congiunto degli impatti economici, sociali e ambientali;
   osservato che legiferare meglio consiste nel prendere in considerazione modalità alternative per conseguire risultati, evidenziando che l'attività legislativa non deve mai essere fine a sé stessa e che le azioni a livello dell'Unione europea dovrebbero sempre comportare un valore aggiunto rispetto a ciò che può essere conseguito a livello nazionale, regionale o locale;
   considerato che le ragioni alla base delle iniziative per legiferare meglio sono divenute più importanti che in passato alla luce di un contesto globale caratterizzato dalla trasformazione ad un ritmo sempre più rapido delle tecnologie che rende sempre più importante comprendere gli effetti intersettoriali e identificare le possibilità di sinergie per elaborare e attuare le soluzioni politiche appropriate lungo l'intero ciclo di elaborazione delle politiche, dalla valutazione all'attuazione;
   rilevato che occorre garantire che: il processo decisionale dell'Unione europea sia aperto e trasparente; i cittadini e le parti interessate possano contribuire all'elaborazione e all'esecuzione delle politiche e dei processi decisionali dell'Unione; le azioni dell'Unione europea si basino su prove concrete e tengano conto dei relativi impatti; gli oneri normativi per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni siano ridotti al minimo;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in applicazione del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;
   auspicato che la nuova Commissione europea, che si insedierà a seguito delle prossime elezioni europee, dia pieno seguito alle iniziative fin qui condotte in tema di qualità della legislazione europea;
   rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) prevedere che nell'ambito della prossima legislatura europea, la Commissione europea prosegua, rafforzandole, le iniziative in corso volte ad aprire maggiormente il processo di elaborazione delle politiche dell'UE e che insieme al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo, in quanto co-legislatori, definisca una strategia comune, con obiettivi condivisi per l'intero ciclo del processo legislativo e decisionale europeo;
   b) migliorare, anche tenendo conto delle raccomandazioni della Task force sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la qualità delle valutazioni di impatto per quanto riguarda i profili relativi ai suddetti principi;
   c) garantire, a livello europeo una maggiore visibilità e seguito ai contributi delle Regioni e degli enti locali, anche nel quadro delle attività del Comitato delle regioni dell'Unione europea in relazione al processo decisionale europeo e promuovere, a livello nazionale, un più forte raccordo tra Governo, Parlamento, Regioni ed enti locali, in particolare in sede di esame degli strumenti di programmazione legislativa a livello europeo al fine di rafforzare l'azione di sistema e di creare maggiore responsabilità delle politiche, con benefici in termini di qualità della legislazione a tutti i livelli;
   d) rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei cittadini al processo legislativo europeo e avviare una revisione dei trattati finalizzata a conferire iniziativa legislativa al Parlamento europeo;
   e) avviare, a partire dalla legislatura europea appena iniziata un dialogo periodico con i Parlamenti nazionali sul tema della qualità della legislazione al fine di promuovere una maggiore condivisione a livello dei parlamenti dell'Unione europea delle migliori prassi in tale ambito.