Commissioni Riunite (VII e XII)
VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)
Commissioni Riunite (VII e XII)
Comm. riunite 0712
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 21
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere dei deputati del Gruppo Partito democratico) ... 25
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni) ... 29
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.
La seduta comincia alle 10.45.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 86.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella precedente seduta le relatrici, deputata Frate per la VII Commissione e deputata Locatelli per la XII Commissione, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni.
Avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 1).
Flora FRATE (M5S), relatrice per la VII Commissione, riferisce che le relatrici hanno convenuto di confermare la proposta di parere presentata nella seduta del 3 luglio 2019.
Alessandra LOCATELLI (Lega), relatrice per la XII Commissione, conferma l'intenzione di non modificare la proposta di parere presentata nella seduta precedente, rilevando che, con le integrazioni proposte attraverso tale parere, il provvedimento in esame recherebbe le modifiche necessarie ad adeguare la normativa relativa all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Valentina APREA (FI) si dichiara rammaricata della posizione assunta dalle relatrici, che a suo avviso è poco rispettosa delle opposizioni. Ricorda, infatti, che nella precedente seduta era emersa un'apertura delle relatrici rispetto ai gruppi di minoranza, che erano stati invitati a far pervenire osservazioni e suggerimenti rispetto alla proposta di parere presentata dalle relatrici: cosa che il suo gruppo ha fatto. A fronte di questo sforzo, oggi la proposta di parere viene confermata senza modifiche, e senza che sia data alcuna spiegazione al suo gruppo per la mancata attenzione al contributo da esso dato. Contesta come inopportuno questo irrigidimento delle relatrici, estraneo al modo tradizionale di lavorare delle Commissioni parlamentari, nelle quali si tenta di collaborare in spirito costruttivo, specialmente quando una materia delicata come quella dell'inclusione scolastica consiglierebbe una condivisione di scelte e un consenso più ampio.
Dopo aver innanzitutto constatato che nessuna osservazione della proposta di parere è stata trasformata in condizione, come pure da più parti era stato sollecitato, sottolinea i punti della proposta che, a suo avviso, andrebbero riconsiderati. In particolare, chiede che alla lettera c) siano soppresse le parole da «fermo restando» fino alla fine della lettera. Alla lettera d), dove si fa riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto, ritiene che debba essere previsto un esplicito riferimento ad accordi sottoscritti a livello locale tra ente territoriale e ufficio scolastico regionale. Alla lettera l), per far sì che il dirigente scolastico non sia l'unico soggetto in capo sul quale far gravare la responsabilità dell'indicazione del fabbisogno di posti di sostegno, propone di prevedere esplicitamente che la richiesta del dirigente scolastico avvenga sulla base di un'intesa con le aziende sanitarie locali e con gli specialisti che elaborano il piano educativo individualizzato (PEI).
Ritiene, altresì, che, nell'ambito del percorso di formazione dei docenti (e non di specializzazione), almeno 20 crediti dovrebbero essere acquisiti per formazione in materia di metodologie di didattica digitale e che dovrebbe essere incrementato il numero di tutor presenti nelle università, in modo da favorire la formazione specialistica qualificata.
Sottolinea, infine, la necessità di riconsiderare l'assegnazione del sostegno per le sole disabilità certificate ai sensi della legge 104, essendo ormai opinione consolidata che in molti casi i bisogni educativi speciali, pur non essendo certificabili in termini di disabilità, necessitino di una didattica personalizzata.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiarisce che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativa in ragione del fatto che le considerazioni svolte nella seduta precedente dai deputati del medesimo gruppo non sono state accolte dalle relatrici. Sottolinea che la proposta alternativa riflette i suggerimenti emersi da un attento confronto con il mondo accademico sui temi oggetto dello schema di decreto.
Vittoria CASA (M5S) rileva come l'osservazione contenuta alla lettera c) della proposta di parere costituisca, a suo avviso, l'aspetto più innovativo e più qualificante della nuova disciplina in materia di inclusione scolastica, in quanto pone l'accento sui bisogni educativi speciali per la previsione di metodologie didattiche personalizzate collegate non necessariamente ad una disabilità fisica, ma anche ad altre forme di fragilità dell'alunno, quali possono essere quelle socio-affettive. Accoglie, inoltre, come una positiva innovazione la riduzione del numero dei crediti formativi necessari ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno.
Virginia VILLANI (M5S) apprezza in modo particolare l'attenzione posta dallo schema di decreto all'esigenza di assicurare la continuità della presenza dei docenti di sostegno, che è un aspetto di importanza fondamentale per i bambini affetti da disagi o da disabilità.
Alessandra LOCATELLI (Lega), relatrice per la XII Commissione, ringrazia tutti i deputati intervenuti per il loro prezioso contributo, sottolineando che l'inclusione scolastica costituisce un elemento fondamentale delle politiche rivolte ai minori con fragilità, con riferimento sia ai disturbi dell'apprendimento sia ai problemi fisici o mentali di maggiore gravità. Al di là di aspetti specifici quali quelli relativi ai crediti formativi universitari o alle metodologie didattiche, per i quali ritiene che sia maggiormente competente la Commissione Cultura, rileva che nel complesso il provvedimento in oggetto consente di compiere piccoli passi in avanti nella direzione dell'inclusione. Fa presente, inoltre, che i rilievi formulati dai colleghi potrebbero rappresentare uno spunto per l'adozione di eventuali future iniziative in materia. Ribadendo la necessità di garantire l'inserimento di tutti i minori nell'ambito del sistema scolastico, osserva che il provvedimento in esame assicura maggiori possibilità in tal senso a ciascuno di essi.
Lucia CIAMPI (PD) sottolinea che, se si vuole che gli obiettivi prefigurati vengano effettivamente raggiunti, occorre che l'assegnazione di nuove incombenze in capo agli enti locali – come quella, prevista nell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere delle relatrici, di integrare l'Unità di valutazione multidisciplinare con un pedagogista dell'ente locale – sia accompagnata dall'appostamento di specifiche risorse, in assenza delle quali è difficile che misure anche condivisibili possano essere realizzate. Personalmente è dell'avviso che limitarsi a chiedere ai comuni di designare propri pedagogisti, senza provvedere alle risorse finanziarie occorrenti, serva solo a scaricare responsabilità sui comuni stessi.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra alcuni punti del parere alternativo presentato dal suo gruppo, ponendo l'accento, in particolare, sulla necessità di precisare che, ai fini del raggiungimento dei 60 CFU necessari per accedere al Corso di specializzazione per il sostegno, devono essere in parte riconosciuti i crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e, in altra parte, individuate modalità integrative supplementari di formazione.
Valentina APREA (FI), dopo essersi dichiarata insoddisfatta della proposta di parere, soprattutto per le modalità con le quali è avvenuto il confronto tra le forze politiche, e cioè per la scarsa attenzione della maggioranza verso le opposizioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, chiarendo che, su un provvedimento concernente una materia così delicata e alla quale il suo gruppo dedica sempre attenzione, non è possibile un voto contrario. Auspica peraltro che il rappresentante del Governo voglia fornire rassicurazioni in merito all'assegnazione di docenti di sostegno in numero adeguato alle effettive esigenze, ricordando che l'organico del sostegno è stato drasticamente ridotto dal Governo, anche se – almeno questa è stata la spiegazione fornita – per un'esigenza meramente provvisoria di natura contabile. Preannuncia che la sua parte politica vigilerà sulla ricostituzione dell'organico del sostegno e sull'attuazione delle disposizioni del decreto in esame.
Federico MOLLICONE (FdI) preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, giudicando negativamente il fatto che né lo schema di decreto in esame né la proposta di parere delle relatrici su di esso fanno riferimento alla necessità di adeguare l'organico di fatto – posti in deroga – all'organico di diritto nel rispetto della giurisprudenza nazionale, né fanno riferimento all'introduzione dell'organico potenziato per il personale ATA nella misura del dieci per cento e alla stabilizzazione del personale addetto ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Ritiene inoltre che manchino elementi di garanzia circa la effettiva corrispondenza tra le ore di sostegno richieste dal dirigente scolastico sulla base del piano educativo individualizzato e le ore che saranno assegnate dagli uffici scolastici regionali, nonché sulla valutabilità del servizio pre-ruolo svolto sui posti di sostegno nella mobilità volontaria del personale a tempo indeterminato.
Flora FRATE (M5S), relatrice per la VII Commissione, rivolge parole di ringraziamento al rappresentante del Governo per l'attenzione dedicata alla stesura del provvedimento in esame, che integra e corregge il decreto legislativo n. 66 del 2017 introducendo un importante cambio di prospettiva nella considerazione della disabilità in ambito scolastico e accendendo i riflettori sul contesto in cui sono inseriti gli alunni con disabilità, cogliendolo come possibile causa di disagi e talvolta di discriminazioni. Ricorda, quindi, che uno degli elementi degni di nota del provvedimento è, a suo avviso, la definizione di inclusione scolastica con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali e alle metodologie didattiche inclusive per ogni alunno. Ritiene che il testo apporti un deciso miglioramento all'impianto normativo in vigore, anche per il fatto di prevedere la possibilità che l'Ente locale possa integrare l'Unità di valutazione multidisciplinare con una figura specializzata – una pedagogista o altro delegato dell'ente – in modo che il Progetto individuale possa contare sul contributo delle necessarie professionalità. Conclude esprimendo la convinzione che, con le misure introdotte dal provvedimento in esame, si realizzino appieno il recepimento e l'attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalle relatrici avvertendo che, in caso di approvazione, la proposta alternativa presentata dal gruppo del Partito Democratico s'intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.
Pone, quindi, in votazione la proposta di parere delle relatrici (vedi allegato 2).
Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici.
La seduta termina alle 11.20.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 e del 9 luglio 2919, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 20 giugno 2019;
tenuto conto altresì delle audizioni informali svoltasi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019;
premesso che:
lo schema di decreto correttivo costruisce un percorso di inclusione che non tiene conto solo dei bisogni del singolo alunno, ma anche della necessità di lavorare sul contesto sia esso la classe, l'istituto o l'ambiente sociale, entro il quale il percorso di crescita e di istruzione dell'alunno si sviluppa tenuto anche conto dei principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità;
è sicuramente positiva l'introduzione di una certificazione che contenga anche l'analisi delle barriere e dei facilitatori ambientali rispetto all'esercizio del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità è comunque necessario porre alcune integrazioni e modifiche affinché l'impianto configurato dallo schema di decreto possa trovare concreta applicazione,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) rimarcare nella definizione di inclusione scolastica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.66 del 2017 che questa riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. A tal proposito, è opportuno ricordare che la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 individua tre sottocategorie di BES, vale a dire la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionarlo;
c) all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera a) eliminare le parole «a cura dell'azienda sanitaria locale»; 2) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «e l'altro specialista» con la parola «preferibilmente»; 3) al comma 1, lettera b), precisare meglio il significato di «assistente specialistico» e di «operatore sociale»;
d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), riformulare il punto 4) in modo tale che le risorse umane siano programmate ed assegnate in modo tale da non avere Piani Educativi Individualizzati (PEI) inattuati come accade oggi all'esito di molte Valutazioni Multidimensionali laddove il personale che si deve andare ad inserire nei PEI potrebbe, per ragioni di sostenibilità economica, poi non essere effettivamente assegnato. Sempre all'articolo 6 comma 1 lettera a), n. 4) sostituire le parole «personale ausiliario» con «collaboratori scolastici» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «individuandone il numero di ore di intervento e le modalità di interrelazione con le altre figure professionali;
e) all'articolo 6, comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso comma 2-bis in quanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010;
f) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,». Ciò per coerenza con la stessa dizione contenuta nel nuovo comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2017;
g) all'articolo 8, lettera a), sopprimere il periodo «il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme». Sempre a tale articolo apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera a), punto 4, dopo la parola «parere difforme» aggiungere «non vincolante»; 2) al comma 1, lettera a), punto 8, dopo le parole «Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto» aggiungere le seguenti «dal dirigente scolastico o suo delegato» e dopo le parole «Azienda sanitaria locale» aggiungere le seguenti «e degli enti locali»; 3) al comma 1, lettera a), punto 9, eliminare le parole «può avvalersi»; 4) al comma 1, lettera a), punto 10, sostituire la parola «unità» con «equipe» e dopo la parola «multidisciplinare» aggiungere «del Servizio sanitario nazionale»; 5) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del territorio» aggiungere le seguenti «e per la misura degli impatti sociali dei processi di inclusione nelle singole istituzioni scolastiche con i metodi dell'evidenza scientifica»;
h) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «tenendo conto» inserire le seguenti «delle indicazioni contenute nei singoli PEI,». Tale precisazione era prevista nella precedente formulazione ed inoltre la stessa nuova formulazione del decreto prevede che i PEI debbano proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L'omissione del riferimento ai singoli PEI nel nuovo articolo 10 proposto potrebbe creare problemi interpretativi che è assolutamente indispensabile evitare.
i) all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera b);
l) all'articolo 11, comma 1, aggiungere la seguente lettera «c): le parole “ , nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015” sono soppresse». Ciò in quanto il comma 131 citato è stato abrogato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Inoltre, sempre all'articolo 11 dello schema di decreto, prevedere di inserire all'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017 il seguente comma: «2-bis Il docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno può chiedere trasferimento su altra cattedra o su altra sede solo quando l'alunno assegnato abbia terminato quel determinato grado di scuola.». È questo che garantisce statisticamente la maggiore continuità didattica secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2) della legge n. 107 del 2015;
m) all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente: «Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente: «Art. 15 bis – Misure di accompagnamento 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città, sono stabilite le misure di accompagnamento a tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo sulle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. Tali misure sono rivolte anche alle famiglie delle bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Le modalità delle misure di cui al presente articolo vanno estese anche alla formazione permanete di tutto il personale e dei famigliari secondo i principi contenuti dalla legge n. 104 del 1992, articolo 14 comma 7 che trova la più recente applicazione nelle linee di indirizzo del 10 maggio 2018 della Conferenza Unificata. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a: a) iniziative formative per tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo; b) attivazione di progetti e iniziative per supportare il processo inclusivo; c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. 2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento»;
n) chiarire in modo esaustivo che le risorse attualmente a disposizione degli Enti locali per l'integrazione scolastica, del tutto insufficienti e infatti soggette a integrazione da parte degli stessi Enti locali, siano quelle a disposizione degli ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani sociali di zona nonché siano programmate a livello territoriale nell'alveo delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni con i riparti del Fondo non autosufficienza e del Fondo nazionale politiche Sociali. Questo anche in virtù di quanto affermato dalla Corte dei conti nella Deliberazione del 16 luglio 2018 n.13/2018/G: «tra i motivi che rendono difficile l'attuazione vi è anzitutto «l'inadeguatezza di una pianificazione delle risorse per l'integrazione [...] e l'incertezza ed episodicità delle risorse finanziarie dedicate»;
o) prevedere che l'eventuale integrazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare sia fatta dalla Asl e non dall'Ente locale anche perché il pedagogista non è una figura professionale solitamente presente negli organici degli Enti locali e, pertanto, tale disposizione comporterebbe maggiore spesa a carico degli stessi Enti. Inoltre, per la redazione del PEI l'assistente sociale può già essere chiamato ad intervenire sul caso di specie quando se ne ravveda la necessità;
p) prevedere che il dirigente scolastico svolga una funzione di sintesi delle attività di valutazione del Gruppo di lavoro per l'inclusione propedeutiche all'attivazione di ogni intervento o, in alternativa, che sia il personale dell'Ente locale (se partecipante al GLI) a riportare per quanto di competenza gli esiti al proprio Ente;
q) prevedere che nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno la richiesta del dirigente scolastico debba esclusivamente fondarsi sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità;
r) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, siano acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari;
s) precisare che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria deve riguardare i crediti relativi a corsi scelti ad hoc, al tirocinio, ai laboratori e alla relazione per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità; tale riconoscimento spetterà al Consiglio di Coordinamento didattico;
t) richiamare nei principi il decreto legislativo n. 65 del 2017 «Istituzione del sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», riconoscendo l'ampia rilevanza della socializzazione fin dalla primissima infanzia e delle immediate opportunità di apprendimento anche per i bambini piccolissimi, specialmente se in situazione di disabilità;
u) riconsiderare nei principi, il ruolo strategico che l'educatore può avere riguardo, specialmente, al Progetto di Vita della persona con disabilità; uguale attenzione va posta al ruolo fondamentale del Pedagogista nella presa in carico della persona con disabilità, introducendo il riferimento della c.d. «Legge Iori»;
v) sostituire il termine «condizione» di disabilità, più volte richiamato, con l'espressione «situazione di disabilità» – che implica anche e sempre degli aspetti evolutivi – e con quella di «persona con disabilità», indicata dalla Convenzione ONU, 2006.
DE FILIPPO, ASCANI, CARNEVALI, PICCOLI NARDELLI, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI, ANZALDI, FRANCESCHINI, ROSSI.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 luglio e del 9 luglio 2019, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 20 giugno 2019;
tenuto altresì conto delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionare l'accordo medesimo;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis del precedente articolo 3.»;
c) integrare, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la definizione di inclusione scolastica quale cifra fondamentale della scuola italiana con riferimento alla particolarità di ogni alunno con bisogni educativi speciali e a metodologie didattiche inclusive per ogni alunno, fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo, compresi i benefici collegati alle misure di sostegno, si applicano esclusivamente ai bambini, agli alunni e agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992;
d) fare riferimento, dove la norma disponga l'assegnazione di risorse di competenza degli Enti territoriali, all'accordo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello schema in esame, al fine di garantire in ogni momento decisionale uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale;
e) assegnare all'Ente locale la possibilità di integrare l'Unità di Valutazione Multidisciplinare anche con un pedagogista o altro delegato del medesimo Ente, purché in possesso di specifiche professionalità, al fine di assicurare la presenza di personale idoneo alla presa di decisioni soprattutto ai fini della redazione del Progetto individuale;
f) integrare l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, con una disposizione che preveda la revisione delle linee guida, in quanto trattasi di documento di natura tecnica da sottoporsi a verifica, preferibilmente su base triennale, anche per l'evolversi delle conoscenze scientifiche in materia;
g) introdurre, in analogia con quanto accade per la proposta delle misure di sostegno, che è avanzata da parte del dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, il principio che sia il medesimo dirigente scolastico ad avanzare ai competenti Enti locali la proposta relativa alle misure di sostegno diverse da quello didattico, precisando che tale proposta abbia natura «complessiva»;
h) prevedere che, per la definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituto scolastico per l'assistenza di competenza degli Enti locali, nei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) sia presente un rappresentante dell'Ente locale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera e) dello schema in esame;
i) precisare che il supporto degli operatori sanitari all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) abbia natura «necessaria»;
l) integrare, nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno, che la richiesta dei posti da parte del dirigente scolastico sia inviata anche sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità della scuola;
m) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno può avvenire con percorsi in parte integrati nel corso di laurea in scienze della formazione primaria (24-30 CFU) e in parte in modalità integrative supplementari (36-30 CFU).