IX Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
Commissione IX (Trasporti)
Comm. IX
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.
Audizione di rappresentanti di Samsung Electronics Italia (Svolgimento e conclusione) ... 47
Variazione nella composizione della Commissione ... 48
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 48
ALLEGATO 1 (Emendamenti dei Relatori) ... 56
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 59
ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione degli emendamenti) ... 60
Sull'ordine dei lavori ... 50
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.
La seduta comincia alle 10.35.
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.
Audizione di rappresentanti di Samsung Electronics Italia.
(Svolgimento e conclusione).
Diego DE LORENZIS, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Antonio BOSIO, direttore di soluzioni e prodotti di Samsung Electronics Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Giorgio MULÈ (FI) e Paolo Nicolò ROMANO (M5S).
Antonio BOSIO, Direttore di soluzioni e prodotti di Samsung Electronics Italia, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Diego DE LORENZIS, presidente, ringrazia i rappresentanti di Samsung Electronics Italia per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.
La seduta comincia alle 11.25.
Variazione nella composizione della Commissione.
Diego DE LORENZIS, presidente, avverte che il deputato Carlo FIDANZA, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, non fa più parte della Commissione, in quanto cessato dal mandato parlamentare a seguito dell'elezione al Parlamento europeo.
Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2019.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, avverte che la deputata Bruno Bossio ha sottoscritto l'emendamento Rotta 3.42 e il deputato Rotelli ha sottoscritto l'emendamento Fidanza 5.35.
Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, restando accantonati gli emendamenti Maccanti 3.9, Rotta 3.42, Bergamini 3.45, 3.100 dei Relatori, Scagliusi 3.24, Mulè 3.25, Bergamini 3.51, 3.31, 3.53, 3.54 e Maccanti 3.41.
Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 5.100, 6.100, 6.101, 6.102 e 7.100, per i quali il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna (vedi allegato 1).
Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, anche a nome del relatore Donina, esprime parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3) e ne propone l'accantonamento; propone l'accantonamento degli emendamenti Rosso 4.2 e Paita 4.3, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.4 e 4.5 e Nobili 4.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ficara 4.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Bergamini 4.6, e propone l'accantonamento dell'emendamento Rosso 4.9 e dell'emendamento Rosso 4.10, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3); conseguentemente propone l'accantonamento degli emendamenti Bergamini 4.11, Rosso 4.12 e 4.13, Fidanza 4.14, Rosso 4.15, 4.16 e 4.17. Esprime parere contrario sull'emendamento Stumpo 4.18, sugli identici emendamenti Stumpo 4.19 e Bergamini 4.20 e sull'emendamento Sozzani 4.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 4.22, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3); esprime parere contrario sugli emendamenti Fidanza 4.23, Bergamini 4.24 e 4.25 e Rosso 4.26. Propone l'accantonamento degli emendamenti Rosso 4.27 e Bergamini 4.28, per i quali propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.29, 4.30, 4.33, 4.31, 4.32 e 4.34. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Barzotti 4.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.36 e 4.38, Bergamini 4.37, Rosso 4.39 e 4.40, Nobili 4.41, Rosso 4.42 e 4.43, Cenni 4.44, Fidanza 4.45, Rosso 4.46 e Bergamini 4.47.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 5.4 e Schullian 5.5, 5.6 e 5.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.100 dei relatori ed invita conseguentemente i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Incà 5.7, Plangger 5.8 e Schullian 5.9, in quanto superati dall'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.11, Cenni 5.13, Nardi 5.14, Zanella 5.12 e Schullian 5.15. Esprime un orientamento favorevole sugli identici emendamenti Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19, riservandosi di presentare una riformulazione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pentangelo 5.20, Paita 5.21 e Fidanza 5.22; esprime un orientamento favorevole sull'emendamento Spessotto 5.23, riservandosi di presentare una riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fidanza 5.24 e Gariglio 5.26. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pentangelo 5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paita 5.30 e Rosso 5.32 nonché sull'emendamento Mulè 5.31. Propone l'accantonamento, anche ai fini di una successiva riformulazione, degli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34 e Fidanza 5.35. Invita al ritiro dell'emendamento Spessotto 5.36 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mulè 5.38 e 5.37, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 5.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti Butti 5.40, Marco Di Maio 5.42, Baldelli 5.43, 5.44, 5.45 e 5.47, nonché sugli emendamenti Schullian 5.50 e 5.51.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Bergamini 6.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Bergamini 6.2. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Bergamini 6.3 e Fidanza 6.4, sugli identici emendamenti Fidanza 6.6 e Squeri 6.7, sugli identici emendamenti Mandelli 6.8 e Del Barba 6.9, sugli emendamenti Nardi 6.5, Bergamini 6.11, 6.10 e 6.12. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100 dei relatori, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 6.13 e Mandelli 6.14. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.101 dei relatori e conseguentemente invita al ritiro dell'emendamento Scagliusi 6.15, in quanto superato dall'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Squeri 6.16 e Fidanza 6.21. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.102 dei relatori e conseguentemente invita al ritiro degli identici emendamenti Maccanti 6.22 e Fidanza 6.24 e dell'emendamento Grippa 6.23, in quanto superati dal contenuto dell'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 6.27 e propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 6.28, in vista di una successiva riformulazione.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Fidanza 7.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 dei relatori.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Moretto 8.1 ed esprime un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, di cui propone l'accantonamento in vista di una successiva riformulazione. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bergamini 8.03, Pentangelo 8.04, 8.05, 8.06 e 8.07.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime infine parere favorevole sull'emendamento Termini 9.1.
Simone BALDELLI (FI) osserva che, dal momento che sono stati dati i pareri riferiti a tutti gli emendamenti presentati, risulta necessario distribuire anche le proposte di riformulazione riferite a tutti gli emendamenti successivi all'articolo 4, tra le quali assume particolare rilievo quella relativa all'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, al fine di poter stabilire l'atteggiamento che il suo gruppo dovrà assumere nei confronti del provvedimento nel suo complesso.
Roberto ROSSO (FI) chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare i pareri espressi dai relatori sugli emendamenti presentati e al fine di esaminare le riformulazioni proposte.
Mauro ROTELLI (FdI) dichiara di condividere la richiesta formulata dal collega Rosso di una breve sospensione della seduta, al fine di valutare i pareri e le riformulazioni proposte dai relatori.
La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.50.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello dei relatori.
Sull'ordine dei lavori.
Roberto ROSSO (FI) nel sottolineare come vi siano rilevanti questioni da esaminare nell'ambito degli emendamenti riferiti all'articolo 8 insiste, affinché siano distribuite le riformulazioni proposte dai relatori al fine di poter valutare la posizione complessiva del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, in qualità di relatore e anche a nome del collega Donina, propone di procedere all'esame degli emendamenti e delle riformulazioni articolo per articolo e di prevedere un'eventuale sospensione della seduta al fine di consentire ai gruppi la possibilità di esaminare le eventuali riformulazioni più complesse.
Roberto ROSSO (FI) insiste perché sia messa in distribuzione la riformulazione elaborata dai relatori sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02.
Diego SOZZANI (FI), nel ricordare lo spirito costruttivo che ha animato i lavori del Comitato ristretto, chiede alla Presidenza di mettere a disposizione tutte le riformulazioni elaborate dai relatori al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del loro contenuto, dal momento che vi sono diverse questioni tecniche che necessitano di una valutazione approfondita.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, ribadisce l'opportunità che la Commissione in questa fase prosegua nell'esame degli emendamenti, decidendo l'eventuale accantonamento delle riformulazioni più complesse.
Roberto ROSSO (FI) ribadisce la necessità che sia data ai gruppi parlamentari la possibilità di valutare con attenzione le riformulazioni al fine di poter decidere la loro posizione al riguardo.
Elena MACCANTI (Lega) desidera sottolineare che vi sono certamente alcune questioni delicate sulle quali occorre sciogliere ancora alcuni nodi irrisolti, quali ad esempio il contenuto dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, che verte sulla stessa materia disciplinata dalla proposta di legge Baldelli C. 680 in corso di esame presso la Commissione. Dichiara pertanto la disponibilità della maggioranza a proseguire nell'esame degli articoli, prevedendo altresì eventuali approfondimenti che si dovessero rendere necessari nel corso dell'esame medesimo. In particolare, osserva che occorre dare una risposta al Gruppo Forza Italia, oltre che sulla questione della proposta di legge del collega Baldelli, sulla questione dei veicoli condivisi, affrontata da un emendamento a prima firma Mulè.
Simone BALDELLI (FI) sottolinea che la Commissione non solo deve risolvere una questione di metodo, ma deve anche chiarire come intende regolare i rapporti tra maggioranza ed opposizione. Nel ricordare che la proposta di legge a sua prima firma è stata espunta dal calendario dei lavori della Commissione, evidenzia un mutamento assai repentino della posizione del Governo, che in precedenza aveva ritenuto che la questione sugli ausiliari della sosta non dovesse essere affrontata nell'ambito del codice della strada. Il rappresentante del Governo esprime invece oggi un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, che, proprio nel corso dell'esame di una mini-riforma del codice della strada, prevede un intervento normativo di segno diametralmente opposto a quello della citata proposta di legge. Ribadisce quindi la necessità, anche alla luce dei pareri espressi dai relatori, di conoscere tutte le riformulazioni elaborate, preannunciando, in caso contrario l'ostruzionismo da parte del gruppo di Forza Italia. Infine invita la maggioranza a riflettere sul metodo scelto per l'esame delle modifiche al codice della strada.
Davide GARIGLIO (PD), nel sottolineare come il gruppo del Partito Democratico abbia fin qui tenuto un comportamento di collaborazione, nonostante le perplessità sulla scelta di procedere con modifiche puntuali al codice della strada, suggerisce che in questa fase ci si preoccupi di risolvere tutte le questioni ancora in sospeso relative agli emendamenti presentati al fine di rendere utili i lavori della Commissione.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, ricorda che durante la settimana appena conclusa si è svolta un'utile interlocuzione tra i gruppi sulle questioni ancora rimaste in sospeso. Nel ribadire l'interesse sei gruppi di maggioranza a giungere rapidamente all'approvazione delle proposte in esame, propone di procedere alla distribuzione di tutte le riformulazioni degli emendamenti già elaborate e di proseguire nei lavori della Commissione.
Simone BALDELLI (FI) chiede alla Presidenza di conoscere nel dettaglio quali riformulazioni saranno poste in distribuzione.
Raffaella PAITA (PD) chiede conto della riformulazione dell'emendamento Rotta 3.42 di cui è cofirmataria.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, avverte che saranno messe a disposizione della Commissione tutte le proposte di riformulazione elaborate dai relatori.
Simone BALDELLI (FI) insiste perché la Presidenza conceda ai gruppi la possibilità di esaminare con attenzione le riformulazioni elaborate dai relatori e rinvii la seduta, anche la fine di evitare un dibattito di tipo ostruzionistico da parte del suo gruppo.
Raffaella PAITA (PD) si associa alla richiesta di rinvio della seduta del collega Baldelli, al fine di mantenere l'obiettivo di approvare un testo ampiamente condiviso.
Emanuele SCAGLIUSI (M5S) giudica non corretto da parte delle opposizioni la richiesta di rinvio dei lavori della Commissione, dal momento che i relatori hanno espresso i pareri su tutti gli emendamenti presentati e stanno per essere messe in distribuzione tutte le riformulazioni fin qui elaborate.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, nel ribadire la disponibilità dei relatori a mettere a disposizione dei commissari tutte le riformulazioni presentate, non trova comprensibile la richiesta di rinvio dei lavori della Commissione, dal momento che nei giorni passati si è svolta una soddisfacente interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari. Nel ribadire la proposta di accantonare tutti gli emendamenti riformulati, ritiene che la Commissione possa proseguire i suoi lavori.
Passando all'esame degli emendamenti, avverte che gli emendamenti Scagliusi 4.1, Rosso 4.2 e Paita 4.3 devono ritenersi accantonati.
Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.4, che prevede che nelle zone pedonali tutti i velocipedi debbano essere condotti a mano. Chiede ai relatori l'accantonamento dell'emendamento in questione ai fini di una successiva valutazione.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, non ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento, dal momento che l'emendamento Rosso 4.4 affronta una materia assai diversa dagli emendamenti riferiti all'articolo 4 appena accantonati. Dichiara che non risulta condivisibile il contenuto dell'emendamento Rosso 4.4, volto ad escludere le biciclette dalla circolazione nelle aree pedonali e a favorire nelle medesime aree la circolazione dei dispositivi per la micromobilità personale a propulsione elettrica, con riferimento ai quali è peraltro in corso, sulla base di una disposizione della legge di bilancio per il 2019 una sperimentazione.
Roberto ROSSO (FI) insiste per l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma, volto in primis a garantire la sicurezza dei pedoni. Dichiara quindi di non condividere la scelta dei relatori, ricordando che, contrariamente al lavoro svolto nel Comitato ristretto, il tema della sicurezza dei cittadini non viene considerato con la dovuta attenzione, visto che nessun emendamento su questo tema è stato accolto.
Giorgio MULÈ (FI), nel ribadire l'importanza di una valutazione complessiva degli emendamenti da parte dei relatori, ribadisce l'opportunità di un ulteriore approfondimento relativo alla circolazione dei velocipedi nell'ambito delle aree pedonali ivi compresi i mezzi a propulsione elettrica. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni del parere negativo dei relatori.
Simone BALDELLI (FI) intervenendo sull'emendamento Rosso 4.4 ritiene che la questione della circolazione dei veicoli elettrici nelle aree pedonali debba essere oggetto di un'ulteriore valutazione nel merito, anche alla luce della diffusione di nuove tipologie di veicoli.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento in esame, ricorda che in base al recente decreto ministeriale i nuovi veicoli per la mobilità personale sono oggetto di un'attenta sperimentazione nelle principali città, della quale occorre attendere l'esito prima di procedere a modificare il codice della strada.
Avverte altresì che sono in distribuzione le proposte di riformulazione degli emendamenti Termini 1.1, Bergamini 1.16, Zanella 1.22, Spessotto 1.12, Brambilla 1.28, Prestipino 1.27, Schullian 2.3, Maccanti 3.41, Pentangelo 5.18, Fidanza 5.19, Spessotto 5.23, Baldelli 5.34, Fidanza 5.35, Schullian 6.28, dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, nonché la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Rotta 3.42 (vedi allegato 3).
Diego SOZZANI (FI) evidenzia che il suo gruppo sta intervenendo sulla questione dei dispositivi di mobilità personale allo scopo di tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini. Insiste quindi per l'accantonamento dell'emendamento Rosso 4.4, ai fini di una valutazione più approfondita e di una eventuale riformulazione anche alla luce del recente decreto ministeriale in materia.
La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.4.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, avverte che l'emendamento Rosso 4.5 deve intendersi accantonato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nobili 4.7 ed approva l'emendamento Ficara 4.8 (vedi allegato 2).
Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Bergamini 4.6, volto a rendere assimilabili ai velocipedi i pattini a rotelle, le tavole a spinta e gli acceleratori monoruota per i quali occorre stabilire quali siano gli ambiti dove è ammessa la circolazione.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO chiarisce che la marcia sui marciapiedi dei nuovi dispositivi di mobilità personale non è consentita e che il parere contrario sull'emendamento deriva dal fatto che la sperimentazione dei nuovi dispositivi deve ancora iniziare; sulla base dei risultati di tale sperimentazione si procederà quindi alle conseguenti modifiche al codice della strada. Si tratta in ogni caso di una materia sulla quale bisogna procedere con cautela, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi europei quali la Francia, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.
Diego SOZZANI (FI) ribadisce la finalità sottesa alla richiesta di equiparazione ai velocipedi dei nuovi dispositivi, che certamente non impedisce la sperimentazione prevista dalla legge di bilancio.
La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.6.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, avverte che gli emendamenti Rosso 4.9, Rosso 4.10, Bergamini 4.11, Rosso 4.12, Rosso 4.13, Fidanza 4.14, Rosso 4.15, Rosso 4.16 e Rosso 4.17 devono ritenersi accantonati.
La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 4.18.
Roberto ROSSO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.20, ne illustra le finalità, sottolineando l'opportunità di non attribuire alla responsabilità del conducente degli autobus anche il corretto posizionamento delle biciclette.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, evidenzia la ratio di tale modifica che è quella di prevedere a carico del conducente solo la responsabilità relativa alla verifica del corretto posizionamento negli appositi portabiciclette.
Giorgio MULÈ (FI) ricorda che la disciplina vigente per quanto riguarda i treni prevede la responsabilità in capo al passeggero, escludendo la responsabilità del conducente del treno; dichiara quindi di non comprendere le ragioni della scelta compiuta dai relatori per quanto riguarda i conducenti degli autobus.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, sottolinea che l'intento che i relatori si sono prefissi è proprio quello di uniformare la disciplina per il carico delle biciclette prevedendo la responsabilità del conducente solo ai fini della verifica mentre l'attività di carico e sistemazione deve intendersi attribuita a carico del viaggiatore.
Diego SOZZANI (FI) insiste sulla necessità di chiarire che nella norma non si vuole prevedere un aggravio a carico del conducente del veicolo e che la sistemazione delle biciclette si intende a carico del proprietario.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, ritiene che, anche sulla base della attuale formulazione dell'articolo 164 del codice della strada, risulti evidente che il termine conducente è riferito al veicolo e non alla bicicletta da posizionare.
Davide GARIGLIO (PD), intervenendo nel dibattito in corso che riguarda anche la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.22, richiama l'attenzione sul fatto che tale proposta sembra limitare la verifica da parte del conducente solo in alcune fermate, laddove sarebbe opportuno che nelle fermate indicate sia direttamente esclusa la possibilità di caricare le biciclette sul mezzo. Ritiene inoltre insufficiente il riferimento al trasporto pubblico «urbano», che risulta talora indistinguibile dal trasporto pubblico suburbano. Invita pertanto i relatori ad un'ulteriore riflessione sulle criticità evidenziate.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Stumpo *4.19 e Bergamini *4.20.
Diego SOZZANI (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.21, che affronta il tema della responsabilità esclusiva dei proprietari delle biciclette.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, ribadisce che la responsabilità del carico delle biciclette è attribuita al proprietario, mentre la responsabilità della verifica è attribuita al conducente. Al fine di un'ulteriore riflessione sulle questioni sollevate, avverte quindi che gli emendamenti Sozzani 4.21 e Gariglio 4.22 devono ritenersi per il momento accantonati.
La Commissione respinge l'emendamento Fidanza 4.23.
Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Bergamini 4.24, volto a rafforzare alcune norme di comportamento per i ciclisti, prevedendo fra l'altro che debbano procedere sempre in un'unica fila. È inoltre previsto il raddoppio degli importi delle relative sanzioni.
La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.24.
Roberto ROSSO (FI) illustra la finalità dell'emendamento Bergamini 4.25, volto a garantire che anche i ciclisti si attengano ad un comportamento idoneo a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. Chiede quindi di conoscere le ragioni del parere negativo espresso dai relatori.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, segnala che il parere contrario è dovuto all'accoglimento dell'emendamento Rosso 4.27, del quale i relatori hanno previsto una riformulazione al fine di contemperare gli interessi dei diversi utenti della strada.
Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Bergamini 4.25, evidenzia come esso sia volto a sopprimere la disposizione, prevista nel testo unificato, che consentirebbe ai ciclisti di procedere anche sulle corsie riservate agli autobus.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, ribadisce il parere negativo espresso dagli relatori, segnalando che nel testo unificato si prevede la mera facoltà degli enti locali di consentire la circolazione delle biciclette sulle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto.
Davide GARIGLIO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, invita i relatori ad un'ulteriore riflessione sulla riformulazione dell'emendamento Rosso 4.27, che, riferendosi alle corsie con binari tramviari a raso, rischia di circoscrivere eccessivamente la tipologia di corsie sulle quali è esclusa la circolazione delle biciclette.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, nel ribadire il parere contrario dei relatori sull'emendamento Bergamini 4.25, chiarisce che nella riformulazione proposta degli emendamenti 4.27 e 4.28 si fa riferimento ad arredi funzionali invalicabili, laddove nei delimitatori di cui al successivo emendamento 4.26 è compresa anche la segnaletica orizzontale.
La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.25.
Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.26, volto a consentire ai ciclisti l'uso di corsie riservate, purché non vi siano delimitatori di corsia o cordoli.
La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.26.
Diego DE LORENZIS (M5S), presidente e relatore, avverte che gli emendamenti Rosso 4.27 e Bergamini 4.28 devono ritenersi accantonati ai fini di una successiva riformulazione.
Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento 4.29, volto ad introdurre l'obbligo di caschi omologati per i velocipedi, molto importante soprattutto in caso di uso da parte di minori. Chiede quindi alla Presidenza l'accantonamento dell'emendamento in esame, ai fini di una successiva riformulazione, segnalando come nel 2018 49 bambini sono morti in incidenti stradali, di cui ben 11 in bicicletta. Pur essendo vero che non tutti sarebbero stati salvati dal casco, sottolinea come siano molto più numerosi i minori vittime di incidenti in cui sono coinvolte le biciclette rispetto ai casi di morte per abbandono nei veicoli (8 negli ultimi 20 anni), evento quest'ultimo per il quale si è ritenuto necessario introdurre una nuova e specifica disciplina.
La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.29.
Diego DE LORENZIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
ALLEGATO 1
Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).
EMENDAMENTI DEI RELATORI
ART. 5.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93:
1) al comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco»;
2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».
5. 100. I Relatori.
ART. 6.
Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 21), primo periodo, sostituire le parole: da euro 422 a euro 1.697 con le seguenti: da euro 431 ad euro 1.734.
6. 100. I Relatori.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 101. I Relatori.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2;
b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.»;
Conseguentemente:
sopprimere il numero 2);
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
al numero 4), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:
9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.;
al numero 5, capoverso 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui al comma 8;
al numero 6, capoverso 11, dopo le parole: le concessioni aggiungere le seguenti: o le autorizzazioni;
sopprimere il numero 7);
al numero 8, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.;
aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
9) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
10) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13.»
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. 102. I Relatori.
ART. 7.
Al comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021 e le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.
7. 100. I Relatori.
ALLEGATO 2
Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).
EMENDAMENTI APPROVATI
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 50, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h».
4. 8. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
ALLEGATO 3
Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida» sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3), capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 01.
1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:
a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.
1. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.
Al comma 1, lettera e), capoverso l-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.
1. 16. Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire il capoverso g-bis) con il seguente:
g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.
1. 22. Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.»
*1. 12. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.»
*1. 28. Brambilla, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.»
*1. 27. Prestipino.
ART. 2.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario.»
2. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ART. 3.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 23:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.
4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.
2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4-bis».
3. 42. Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi, Bruno Bossio.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 23:
1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al comma 1, ultimo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4.»
2) al comma 13-bis, dopo le parole: «dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o dal comma 7-bis».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.
3. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
ART. 4.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).
4. 1. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:
«31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica»;
2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:
52-bis) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
52-ter) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
52-quater) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;
4. 3. Paita.
Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:
d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.»;
2) al comma 15, le parole: «commi 2, 3 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 3-bis e 8»;
e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore deve compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo.»
4. 10. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:, il quale, nel caso di trasporto pubblico urbano, è tenuto a tale operazione esclusivamente nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.
4. 22. Gariglio, Paita.
Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.
*4. 27. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.
Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.
*4. 28. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.
Al comma 1, lettera g), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter aggiungere il seguente:
9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata «doppio senso ciclabile», è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.»;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell'articolo 182, comma 9-quater del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-quater.
4. 35. Barzotti, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»
*5. 18. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»
*5. 19. Fidanza, Rotelli.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.»
5. 23. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.
*5. 27. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.
*5. 28. Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.
*5. 29. Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.
Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:
01) al comma 1-bis, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso.»
**5. 34. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.
Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:
01) al comma 1-bis, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso.»
**5. 35. Fidanza, Rotelli.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 204, comma 1, le parole: «nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento».
5. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.
6. 28. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)
1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta)
1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito delle aree concesse a titolo oneroso per la sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
8. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato
8. 02. Gariglio.