Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Comm. bicam. per le questioni regionali
Comm. bicam. Questioni regionali
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641 (Parere alla 7a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 203
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 208
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. «DL Crescita»). S. 1354 (Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 204
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 209
Legge di delegazione europea 2018. S. 944 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 14a Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 205
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 211
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 205
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 212
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.35.
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia.
S. 641.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, illustra la proposta di legge che, composta da un solo articolo, prevede che sia resa obbligatoria una formazione adeguata nell'ambito del pronto intervento per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che consente di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e risolvere così molti casi di soffocamento. Ciò attraverso una modifica del decreto legislativo n. 59 del 2004, recante norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione.
Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 90 giorno dall'entrata in vigore della norma.
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento attiene alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n).
Formula dunque una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. «DL Crescita»).
S. 1354.
(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione si è già espressa nella seduta del 14 maggio 2019 sul testo originario del provvedimento. In quell'occasione la Commissione aveva formulato alcune osservazioni. Propone quindi di riprodurre nel parere le osservazioni non recepite di cui darà lettura nell'esposizione della proposta di parere.
Segnala poi che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame alla Camera: si è infatti passati dai 51 articoli originari a 118. Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione del provvedimento si sofferma sulle disposizioni inserite nel provvedimento che possono presentare profili d'interesse per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
In primo luogo, l'articolo 15-bis introduce per comuni, province, città metropolitane, l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche.
L'articolo 15-ter consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni.
L'articolo 15-quater rinvia di due anni l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
L'articolo 30-ter introduce un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
L'articolo 33-ter reca disposizioni di finanza pubblica d'interesse delle regioni a statuto speciale. In particolare si interviene in ordine alle modalità con cui lo Stato acquisisce i contributi alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta e Sicilia e si dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e la regione Friuli Venezia Giulia.
L'articolo 38, che nel testo originario prevedeva interventi per agevolare il rientro dal debito di Roma Capitale, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera prevede anche l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo.
L'articolo 38-quater reca disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la regione siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione. L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra governo e regione siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.
L'articolo 44, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di un unico piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti. L'Agenzia per la coesione provvederà alla riclassificazione d'intesa con le Amministrazioni interessate.
Rileva che le disposizioni sopra richiamate non appaiono comunque presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.
Il senatore Daniele MANCA (PD), dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare non tanto con riferimento al merito delle osservazioni, che pure dichiara di condividere, quanto per i tempi di esame che hanno caratterizzato l’iter di questo provvedimento. Il decreto-legge è stato infatti trattenuto molto a lungo presso la Camera dei deputati, dove è stato addirittura raddoppiato il numero degli articoli, mentre non ci sarà modo, al Senato, di entrare nel merito del provvedimento, né di dare seguito alle osservazioni della Commissione. Rileva inoltre come questo modo di procedere sancisca, di fatto, il superamento del bicameralismo perché il Senato è di fatto privato della possibilità di procedere al dovuto approfondimento.
Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
Legge di delegazione europea 2018.
S. 944 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2019.
La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che all'articolo 1 viene previsto che lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, contribuiscano all'attuazione della finalità di promozione della lettura secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.
L'articolo 2 prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. Il Piano – la cui proposta è predisposta dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), adottato, ogni 3 anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti – garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti e prevede stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione. Il primo Piano è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale, a livello locale, attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio.
L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei ministri assegni annualmente il titolo di Capitale italiana del libro a una città italiana, all'esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, dispone che i soggetti pubblici realizzano o promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o convenzioni, al fine di assicurare e incrementare l'accesso al patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere.
L'articolo 6, nel prevedere che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza, dispone che, attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuano nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015) una scuola che opera quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado».
L'articolo 7 prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'istituzione di una «Carta della cultura». Si tratta di una Carta elettronica destinata all'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.
L'articolo 8 esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
L'articolo 9 riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet – fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.
L'articolo 10 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità.
L'articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (articolo 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017).
L'articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il testo è riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente.
Sottolinea come rilevino, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Rileva, infine, che, con riferimento all'articolo 2, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere.
Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), concorda con la richiesta di modificare l'articolo 2 del provvedimento inserendo la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, formula dunque una proposta di parere favorevole con un'osservazione.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 9.05.
ALLEGATO 1
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 641, recante modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia;
rilevato che:
gli interventi previsti dal provvedimento attengono alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. «DL Crescita»). S. 1354.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1354 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 14 maggio 2019;
rilevato che:
nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma);
il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;
l'articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l'economia circolare, fa riferimento, ai fini dell'adozione del necessario decreto attuativo, a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;
l'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area; anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;
l'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni;
l'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
l'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
l'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;
l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un'espressione non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
approfondire, all'articolo 18, comma 1, le modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative all'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che viene abrogato;
chiarire, all'articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferimento a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un'intesa in sede di Conferenza unificata;
sostituire, all'articolo 28, comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
aggiungere, all'articolo 29, comma 3, dopo le parole: «con propri decreti» le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «da emanarsi» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
aggiungere all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso articolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
approfondire la formulazione dell'articolo 33;
sostituire, all'articolo 40, comma 3, le parole: «decreti delle regioni» con le seguenti: «provvedimenti delle regioni».
ALLEGATO 3
Legge di delegazione europea 2018. (S. 944 Governo, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 944 – Legge di delegazione europea 2018;
rilevato che:
l'articolo 11 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;
al comma 3, lettera b) dell'articolo 11, il Ministero della salute è individuato come sola autorità competente in materia di controllo; al riguardo potrebbe essere approfondito se, alla luce del riparto di competenze in materia non risulti opportuno indicare come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali che si coordinano tra loro, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento per la collaborazione e i contatti con la Commissione europea in relazione ai controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del predetto regolamento, in ogni settore disciplinato dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 medesimo del disegno di legge di delegazione europea 2018,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare all'articolo 11, comma 3, le seguenti modifiche:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della Salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, deputate ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e lettera h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) individuare il Ministero della salute, quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;».
ALLEGATO 4
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (C. 478).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 478 recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;
rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;
rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
alla luce del richiamato riparto di competenze potrebbe risultare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».