VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Martedì 25 giugno 2019

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A Governo ... 47

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 47

Sulla designazione dell'Italia a sede delle olimpiadi invernali 2026 ... 49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (Seguito dell'esame e rinvio) ... 49

ALLEGATO (Emendamenti al testo base) ... 53

VII Commissione - Resoconto di martedì 25 giugno 2019

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 25 giugno 2019.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Emendamenti C. 1603-bis-A Governo.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 1640 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
  Segnala che le relazioni bilaterali dell'Italia con il Qatar stanno registrando una fase di significativa intensificazione così come si sono rinsaldati i rapporti del Qatar con altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito. Nell'ambito della cooperazione interuniversitaria alcuni atenei italiani (Università per Stranieri di Siena, Università di Sassari, Milano Statale, Milano Politecnico, Venezia e Università di Roma Tor Vergata) hanno già stipulato accordi bilaterali con università del Qatar. L'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica con il Qatar, oggi al nostro esame, si inquadra quindi nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali ed ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento.
  Riferisce che l'Accordo è composto da un breve preambolo e da tredici articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca.
  Gli articoli 1 e 2 prevedono la promozione di scambi e visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali; scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche; partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione.
  L'articolo 3 prevede la promozione, in ognuno dei due Paesi, dello studio della lingua dell'altro Paese.
  L'articolo 4 disciplina lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'istruzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue.
  L'articolo 5 regola lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei reciproci paesi.
  Gli articoli da 6 a 8 riguardano la collaborazione nel settore universitario. In particolare, si prevede l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, lo scambio di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due Paesi; lo scambio di informazioni sulle attività, il funzionamento delle università e i titoli accademici delle due Parti. Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio, si prevede la possibilità di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale. È prevista l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.
  Gli articoli da 9 a 11 riguardano l'organizzazione di incontri tra le Parti da svolgersi periodicamente tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, visite reciproche di esperti, conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, studi ed attività di ricerca.
  Gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni generali relativamente all'emendabilità del contenuto dell'Accordo che ha durata triennale ed è rinnovabile automaticamente e alla sua entrata in vigore.
  Riferisce, infine, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 5 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi, detta disposizioni per la copertura finanziaria della spesa autorizzata, pari a 196.165 euro a decorrere dal 2019.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Federico MOLLICONE (FdI) chiede che la Commissione non proceda immediatamente alla votazione, in modo che ci sia tempo per un approfondimento sul contenuto dell'Accordo in titolo, sul quale il suo gruppo nutre diverse perplessità, legate, segnatamente, al sospetto di rapporti del Qatar con il terrorismo internazionale, soprattutto in termini di finanziamento. È inoltre dell'avviso che il parere della Commissione cultura dovrebbe quantomeno contenere parole di condanna verso ogni atto di estremismo e di limitazione dei diritti umani: rileva infatti che notoriamente in Qatar diverse forme di libertà vengono oltraggiate. Ritiene che non si possano stipulare accordi con qualsiasi Paese, perché non tutti gli interlocutori sono uguali, e che su questo aspetto la Commissione dovrebbe dimostrare maggiore sensibilità, soprattutto perché i temi oggetto dell'Accordo sono quelli della formazione, dell'istruzione e degli scambi culturali. Preannuncia che, qualora la proposta di parere del relatore non sarà rivista per comprendere un'osservazione nel senso auspicato, il suo gruppo voterà contro di essa.

  Luigi GALLO, presidente, non sussistendo ragioni ostative, accoglie la richiesta di rinvio del deputato Mollicone. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla designazione dell'Italia a sede delle olimpiadi invernali 2026.

  Marco MARIN (FI) invita i colleghi della Commissione ad esprimere apprezzamento per la designazione di Milano e Cortina a sedi dei giochi olimpici invernali del 2026, avvenuta nella giornata di ieri.

  Luigi GALLO, presidente, si associa al deputato Marin, a nome proprio e di tutti i componenti della Commissione, sottolineando come la designazione rappresenti una vittoria per il Paese e per tutte le forze dell'arco parlamentare, il cui sforzo sinergico ha contribuito al raggiungimento di questo traguardo, che garantirà all'Italia di essere protagonista nel mondo sportivo.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2019.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che venerdì scorso la Commissione ha adottato un testo base e che ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo. Comunica che sono state presentate dodici proposte emendative (vedi allegato).

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 1.1 ed Emanuela Rossini 2.1 e 2.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Emanuela Rossini 2.3, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno di programmazioni artistiche e culturali e festival». Esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 3.1, chiarendo che condivide certamente il principio della tutela delle pari opportunità, ma non ritiene necessario ribadirlo nel testo, in quanto lo stesso è chiaramente affermato nell'ordinamento italiano ad ogni livello, anche costituzionale. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fratoianni 6.1 e Gallo 7.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Casciello 9.2. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 10.1 e 10.2 e invita al ritiro dell'emendamento Casciello 10.3, il cui contenuto è ricompreso nell'emendamento 10.2 della relatrice.

  Il sottosegretario Gianluca VACCA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fratoianni 1.1 ed Emanuela Rossini 2.1 e 2.2.

  Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento Emanuela Rossini 2.3, invita la relatrice a rivedere la propria proposta di nuova formulazione, per evitare che la locuzione «all'interno di programmazioni artistiche e culturali e festival» possa essere intesa come riferita alla sola programmazione dei teatri e ai festival organizzati dai teatri.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, accogliendo l'osservazione del deputato Fusacchia, invita al ritiro dell'emendamento Emanuela Rossini 2.3, avvertendo che il parere deve intendersi altrimenti contrario, e presenta l'emendamento 2.4 (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rossini 2.3, approva l'emendamento 2.4 della relatrice, respinge l'emendamento Fratoianni 3.1 e approva l'emendamento Fratoianni 6.1.

  Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sull'emendamento Gallo 7.1, chiede al presentatore conferma che il suo contenuto sia stato definito in conformità con quanto concordato sull'argomento in sede di comitato ristretto, soprattutto in merito ai criteri per l'assegnazione della carta prepagata per l'acquisto di libri.

  Luigi GALLO, presidente, assicura che il testo dell'emendamento riflette i principi condivisi sul tema in sede di comitato ristretto: per quanto riguarda i beneficiari della norma, e cioè i destinatari della carta, l'emendamento rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'accesso alla carta e la specificazione dei requisiti, e questo sia per la necessità di tenere conto dello stanziamento al momento disponibile, sia perché il Governo dispone di tutti i dati necessari per poter determinare al meglio le caratteristiche dei soggetti che sono più a rischio di povertà educativa.

  Il sottosegretario Gianluca VACCA, concordando con il presidente Gallo sul fatto che il rinvio a un decreto ministeriale è la soluzione migliore per delimitare la platea dei beneficiari della carta, precisa che il Governo si riserva di proporre modifiche al testo dell'articolo 7 nel corso dell'esame in Assemblea, alla luce di ulteriori valutazioni che sono tuttora in corso.

  Luigi CASCIELLO (FI), evidenziando che l'emendamento Gallo 7.1 costituisce una sintesi del lavoro svolto in sede di comitato ristretto, ritiene che esso dovrebbe essere sottoscritto da tutti i suoi componenti. Dichiara personalmente di sottoscriverlo.

  Federico MOLLICONE (FdI) concorda con il deputato Casciello.

  Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) chiede che nell'emendamento venga specificato che i libri di testo scolastici non sono esclusi dal novero di quelli acquistabili con la carta.

  Luigi GALLO, presidente, evidenzia che la formulazione dell'emendamento non esclude la possibilità di acquistare con la carta anche i libri di testo scolastici, che, pertanto, devono ritenersi compresi tra quelli acquistabili.

  La Commissione approva l'emendamento Gallo 7.1.

  Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sull'emendamento 9.1 della relatrice, evidenzia che, in sede di comitato ristretto, egli aveva avanzato la proposta, che era stata condivisa, di chiarire espressamente nell'articolo 9 che restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, ovvero quelle che escludono varie categorie di libri – a partire dai libri usati – dall'ambito di applicazione delle norme sullo sconto massimo per la vendita di libri. Ritiene che ciò sia necessario in quanto, diversamente, c’è il rischio che le predette disposizioni siano considerate superate. È invece necessario tutelare i mercatini dei libri di strada e le piccole rivendite di libri usati, ai quali la chiarezza normativa non può che giovare.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) precisa, esponendo un ragionamento svolto in sintonia con la relatrice, che la richiesta del deputato Mollicone, senz'altro degna di attenzione, non è stata inserita nel testo della proposta di legge in esame per non attenuare la forza della legge n. 128 del 2011, che il provvedimento in esame – finalizzato principalmente alla promozione della lettura – non intende sostituire, ma solo novellare in alcuni punti. Sottolinea che, in altre parole, la materia del prezzo di vendita dei libri resta disciplinata dalla legge Levi, le cui disposizioni, quando non modificate dal provvedimento in esame, sono vigenti a tutti gli effetti.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, concorda con la deputata Piccoli Nardelli.

  Federico MOLLICONE (FdI) insiste sulla necessità di chiarire con la proposta di legge in esame quali sono esattamente i soggetti esclusi dall'applicazione delle norme che vietano di praticare uno sconto sul prezzo di vendita superiore ad una determinata soglia. Sottolinea che la sua richiesta va incontro alle esigenze delle piccole librerie dell'usato, che non hanno la possibilità di farsi tutelare legalmente in caso di controversie e che rischiano di vedersi sanzionare per aver applicato sconti che hanno il diritto di applicare.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, ritiene che una riflessione supplementare sulla materia sia possibile in vista della discussione in Assemblea.

  La Commissione approva l'emendamento 9.1 della relatrice.

  Luigi CASCIELLO (FI), intervenendo sull'emendamento 9.2, a sua prima firma, nel sottolineare come per i libri scolastici sia già prevista la possibilità di praticare sconti oltre il 15 per cento, osserva che consentire su tali libri anche il cosiddetto cross merchandising rischia, a suo avviso, di favorire eccessivamente i centri commerciali, a danno delle librerie e delle cartolibrerie.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver sottolineato che il tema dei libri scolastici è particolarmente complesso, e non per caso è stato a lungo dibattuto in sede di comitato ristretto, si dice convinta che esso andrebbe affrontato con un provvedimento a sé, dopo un'accurata valutazione di tutte le implicazioni e con particolare attenzione alla tutela delle famiglie.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Casciello 9.2 e approva gli emendamenti 10.1 e 10.2 della relatrice.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che l'emendamento Casciello 10.3 deve intendersi precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.2 della relatrice. Avverte poi che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

VII Commissione - martedì 25 giugno 2019

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).

EMENDAMENTI AL TESTO BASE

ART. 1.

   Al comma 1, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti:, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.
1. 1. Fratoianni.

ART. 2.

  Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) diffondere l'abitudine alla lettura, soprattutto tra i più giovani, mediante iniziative che promuovano l'acquisto del libro cartaceo includendone nel costo anche la sua versione eBook.
2. 1. Emanuela Rossini.

  Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) diffondere l'abitudine alla lettura, soprattutto tra i più giovani, mediante iniziative che promuovano l'acquisto del libro cartaceo includendone nel costo la sua versione digitale.
2. 2. Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) promuovere la lettura presso i teatri pubblici, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e festival al fine di far conoscere al grande pubblico le opere e le novità letterarie di ogni ambito della conoscenza.
2. 3. Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d.bis) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival.
2. 4. La relatrice.
(Approvato)

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. I patti locali per la lettura riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.
3. 1. Fratoianni.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: studenti inserire le seguenti: e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.
6. 1. Fratoianni.
(Approvato)

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

  1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati al consumo personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. La contribuzione di cui al comma 1 si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, intestata al titolare utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo.
  3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di conferimento di somme al Fondo da parte di privati ai sensi del presente comma.
  4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
  5. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 3 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo.
  6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 12,
   a) al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 5.150.000 euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: Salvo quanto previsto, con riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 11, dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle altre disposizioni della presente legge, pari a 4.150.000 euro annui a decorrere dal 2020.

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 1. Gallo, Lattanzio, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Casciello, Mollicone.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 2, capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: nei soli mesi dell'anno, aggiungere le seguenti:, con esclusione del mese di dicembre,.
9. 1. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 2. Casciello, Aprea, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Palmieri, Sorte.

ART. 10.

  Al comma 4, dopo le parole: adesione ai patti, inserire la seguente: locali.
10. 1. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 3, aggiungere le seguenti:, ove attivati,.
10. 2. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 3 inserire le seguenti: ove attivati nella propria zona.
10. 3. Casciello, Aprea, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Palmieri, Sorte.