VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Giovedì 13 giugno 2019

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 40

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 40

ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) ... 52

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati dalla Commissione) ... 56

VII Commissione - Resoconto di giovedì 13 giugno 2019

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

  La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 giugno 2019.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che l'11 giugno il relatore e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti presentati (per i quali vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 giugno 2019). Comunica che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 1) agli emendamenti depositati dal relatore nella precedente seduta. Avverte che i subemendamenti Marin 0.1.61.1, 0.4.50.1, 0.5.51.1, 0.13.50.1 e 0.14.50.1 – che prevedono il doppio parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi – sono inammissibili nella parte consequenziale, in quanto non sono riferibili agli emendamenti del relatore, ma sono di fatto emendamenti al testo presentati fuori termine.
  Avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul testo del disegno di legge del Governo. Inoltre, considerato che il relatore, nell'esprimere i pareri, ha invitato al ritiro di diversi emendamenti, avverte, per la chiarezza di tutti, che gli emendamenti che saranno ritirati in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea, essendo la discussione in Assemblea degli emendamenti ai disegni di legge collegati disciplinata da regole speciali, identiche a quelle che valgono per gli emendamenti riferiti alla legge di bilancio.
  Preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si passa alla votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toccafondi 1.6 e 1.1, Mollicone 1.19, Rossi 1.9 e Mollicone 1.20.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Butti 1.24, in quanto sta lavorando ad una proposta di riformulazione.

  Luigi GALLO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Butti 1.24.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marin 1.27, 1.26 e 1.25, Boldrini 1.8 e Marin 1.28.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma che sugli emendamenti Mollicone 1.44 e Marin 1.29 il parere è favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE (FdI) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.44.

  Marco MARIN (FI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.29.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mollicone 1.44 (nuova formulazione)(vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Marin 1.29.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, rivedendo la valutazione resa nella precedente seduta, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toccafondi 1.2 e Marin 1.30 e sugli emendamenti Mollicone 1.45, Rossi 1.12 e Marin 1.31 e 1.32, a condizione che siano riformulati negli stessi termini del suo emendamento 1.65 (vedi allegato 1). Chiarisce che, ove i colleghi acconsentano alla riformulazione dei loro emendamenti, ritirerà il proprio. Fa presente che il suo emendamento intendeva raccogliere in un'unica formulazione gli spunti contenuti nei diversi emendamenti citati.

  Marco MARIN (FI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore per i suoi emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32.

  Federico MOLLICONE (FdI) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.45.

  Andrea ROSSI (PD) non accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.12.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Toccafondi 1.2 e Marin 1.30 e approva l'emendamento Mollicone 1.45 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che è pertanto precluso l'emendamento Rossi 1.12. Avverte inoltre che l'emendamento 1.65 del relatore si intende ritirato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marin 1.31 e 1.32 e l'emendamento Lotti 1.13.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Mollicone 0.1.64.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in armonia con l'ordinamento sportivo».

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Federico MOLLICONE (FdI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo subemendamento.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, chiede l'accantonamento del subemendamento Mollicone 0.1.64.1.

  Luigi GALLO, presidente, dispone l'accantonamento del subemendamento Mollicone 0.1.64.1 e dell'emendamento 1.64 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossi 1.14, Marin 1.33, Cristina 1.34, Marin 1.35 e Rossi 1.10.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, rivedendo la valutazione resa nella precedente seduta, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 1.22, Toccafondi 1.3 e Marin 1.40, a condizione che siano riformulati negli stessi termini del suo emendamento 1.63 (vedi allegato 1). Chiarisce che, ove i colleghi acconsentano alla riformulazione dei loro emendamenti, ritirerà il proprio. Fa presente che, anche in questo caso, il suo emendamento intendeva raccogliere in un'unica formulazione gli spunti contenuti nei diversi emendamenti citati.

  Marco MARIN (FI) chiede l'accantonamento dei tre emendamenti, per avere più tempo per valutare la proposta di riformulazione.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, si dichiara non contrario all'accantonamento.

  Il sottosegretario Simone VALENTE chiarisce che la disposizione proposta dal relatore è tesa a tutelare l'autonomia dell'ordinamento sportivo e i poteri commissariali del CONI.

  Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver sottolinea che il principio della tutela dell'autonomia del mondo dello sport è alla base della maggior parte degli emendamenti presentati all'articolo 1, osserva che, nondimeno, il parere è sempre contrario.

  Luigi GALLO, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Mollicone 1.22, Toccafondi 1.3, Marin 1.40. e 1.63 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristina 1.36 e 1.37, nonché gli emendamenti Marin 1.38 e 1.39.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Marin 1.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco MARIN (FI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 1.41.

  Luigi GALLO, presidente, concorde il relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marin 1.41.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Felice MARIANI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.18.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Marin 0.1.62.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.62.

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mariani 1.18 (nuova formulazione) (vedi allegato 2); respinge il subemendamento Marin 0.1.62.1; approva l'emendamento 1.62 del relatore (vedi allegato 1); respinge gli emendamenti Marin 1.42, gli identici emendamenti Mollicone 1.23, Toccafondi 1.4 e Rossi 1.15 e gli emendamenti Fratoianni 1.7 e Marin 1.43.

  Luigi GALLO, presidente, su richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lotti 1.16.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossi 1.17 e Toccafondi 1.5.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.60.

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 1.60 del relatore (vedi allegato 2).

  Andrea ROSSI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, chiarisce di non poter accogliere l'invito al ritiro del relatore, in quanto, pur apprezzando la previsione di ulteriori quindici giorni per il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi, ritiene però che la sua concessione non dovrebbe essere subordinata ad una valutazione dei Presidenti delle Camere.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, non ravvisando motivi ostativi ad accogliere la richiesta del deputato Rossi, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1.61, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), e ritira gli emendamenti 4.50, 5.51, 12.50, 13.50 e 14.50.

  Andrea ROSSI (PD), condividendo la nuova versione dell'emendamento 1.61 del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.11, nonché gli analoghi emendamenti 4.7, 5.7, 12.2, 13.1 e 14.1.

  Marco MARIN (FI) ritira i suoi subemendamenti 0.1.61.1, 0.4.50.1, 0.5.51.1, 0.12.50.1, 0.13.50.1 e 0.14.50.1, per le parti non dichiarate inammissibili.

  La Commissione approva l'emendamento 1.61 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Marin 2.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marin 2.11 (nuova formulazione) e Gallo 2.7 (vedi allegato 2).

  Andrea ROSSI (PD) ritira l'emendamento Prestipino 2.6 di cui è cofirmatario.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestipino 2.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea ROSSI (PD), in qualità di cofirmatario, chiede l'accantonamento dell'emendamento Prestipino 2.14, per avere il tempo di valutare la proposta di riformulazione.

  Luigi GALLO, presidente, concorde il relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Prestipino 2.14.

  La Commissione respinge l'emendamento Fratoianni 2.17.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che l'emendamento Marin 2.12 risulta precluso dalla approvazione dell'emendamento Gallo 2.7.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Fratoianni 2.2, Rossi 2.5 e Mollicone 2.10.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Prestipino 2.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea ROSSI (PD), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Prestipino 2.15.

  La Commissione approva l'emendamento Prestipino 2.15 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Tuzi 2.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Manuel TUZI (M5S) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tuzi 2.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Rossi 2.3 e 2.4.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.9, chiarendo che sta lavorando ad una proposta di riformulazione.

  Luigi GALLO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Butti 2.9.

  La Commissione respinge l'emendamento Marin 2.13.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Toccafondi 3.1, Boldrini 3.3 e Lotti 3.4.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Butti 3.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE (FdI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 3.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Butti 3.7 (nuova formulazione) e Marin 3.9 (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sugli identici emendamenti Rossi 3.5 e Mollicone 3.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea ROSSI (PD) e Federico MOLLICONE (FdI) accettano la riformulazione proposta per i loro emendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rossi 3.5 (nuova formulazione) e Mollicone 3.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Toccafondi 3.2.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Marin 3.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco MARIN (FI) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento Marin 3.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Chiarisce che la riformulazione trasforma la disposizione proposta dal deputato Furgiuele in un principio direttivo per la delega legislativa e inserisce quest'ultimo tra i principi e criteri direttivi elencati nell'articolo 1.

  Domenico FURGIUELE (Lega) accetta la riformulazione proposta per il suo articolo aggiuntivo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.01 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, illustra il suo articolo aggiuntivo 3.052 (vedi allegato 1).

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 3.052 del relatore.

  Antonio PALMIERI (FI) rileva che non è chiaro il ruolo che l'organo consultivo svolgerebbe nell'ambito delle società sportive.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, fa presente che si tratta di un tema molto delicato e che la proposta emendativa nasce dall'esperienza dei numerosi fallimenti di società sportive imputabili a disastrose gestioni dei loro presidenti e tende a realizzare un controllo dal basso sulle gestioni societarie. Specifica che si è ritenuto in tal senso utile attribuire un ruolo di controllo ai tifosi, il cui parere resta comunque non vincolante per la società.

  Paola FRASSINETTI (FdI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, approvando il coinvolgimento dei tifosi nella gestione delle società sportive.

  Paolo LATTANZIO (M5S) dichiara che anche il Movimento 5 Stelle è favorevole ad un coinvolgimento delle tifoserie nel controllo sulle società sportive. A suo avviso, tale coinvolgimento non può che avere ricadute positive anche in termini sociali.

  Luigi CASCIELLO (FI) preannuncia il voto contrario di Forza Italia, ritenendo che la disposizione proposta non tenga in debito conto tanti fatti gravi verificatisi nell'ambito soprattutto calcistico italiano. Si riferisce, in particolare, a fenomeni come il sequestro dei giocatori o la sospensione di partite per ricatto delle tifoserie: tifoserie che in molti casi hanno addirittura dettato ordini ai giocatori in campo. Sottolinea, inoltre, che è nota l'infiltrazione della criminalità organizzata tra le file dei tifosi, ai quali potrebbe quindi essere rischioso aprire la gestione delle società.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) comprende le finalità dell'emendamento, tuttavia ritiene doverosa una riflessione più approfondita sugli effetti della disposizione. Ricorda che si sta parlando di società sportive, e quindi di entità di natura privatistica, che, come tali, sono soggette alle norme generali di diritto societario, rispetto alle quali la previsione in esame rappresenterebbe una anomalia vistosa. Sottolinea che la partecipazione del presidente di un organo consultivo alle assemblee dei soci potrebbe non essere consentita nella disciplina generale. Ritiene quindi che l'emendamento del relatore dovrebbe essere ritirato.

  Federico MOLLICONE (FdI) si dichiara favorevole al principio sotteso all'emendamento del relatore. Ritiene che un coinvolgimento formale dei tifosi sia utile in vista di una loro responsabilizzazione, tenuto conto, peraltro, che essi possono essere assimilati agli azionisti di una società, visto che con i loro abbonamenti sostengono finanziariamente le società e le squadre. Sottolinea, inoltre, che sarebbero coinvolti in un organo meramente consultivo, senza poteri decisionali. Conclude evidenziando che l'istituzionalizzazione delle tifoserie potrebbe costituire proprio un argine alle infiltrazioni criminali evocate dal deputato Casciello.

  Andrea ROSSI (PD), pur convinto che la disposizione troverebbe un ampio consenso tra i tifosi, osserva che la proposta del relatore non è mai emersa nel corso delle audizioni e che sarebbe stato utile invece conoscere l'avviso delle parti interessate. Sottolinea poi che prevedere una partecipazione dei soli abbonati, escludendo le altre categorie di spettatori degli eventi sportivi, creerebbe una disparità di trattamento non giustificata; un'altra disparità si verrebbe a creare rispetto agli spettacoli diversi dalle gare sportive e nei confronti, quindi, degli appassionati di questi spettacoli.

  Il sottosegretario Simone VALENTE evidenzia che l'intento dell'emendamento del relatore, che il Governo condivide, è quello di promuovere un cambiamento di mentalità nell'ambito calcistico, proprio in considerazione della difficile realtà italiana. Il coinvolgimento dal basso delle comunità locali che seguono da vicino gli eventi sportivi costituirebbe un primo passo in direzione proprio di quel cambiamento che vuole tenere la criminalità organizzata lontana dal mondo dello sport. Osserva, peraltro, che le stesse società avrebbero probabilmente una gestione più attenta se i bilanci venissero controllati anche dai fruitori degli spettacoli sportivi. Evidenzia che nello stesso senso è orientato anche l'emendamento del relatore 1.60, già approvato, che ha delegato al Governo di individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche.

  Paolo LATTANZIO (M5S) comprende i timori del deputato Casciello, il quale afferma che alcuni settori di alcune tifoserie perseguono finalità ben diverse da quella del godimento della gara o della partita. Tuttavia è certo che il coinvolgimento delle tifoserie in generale, a livello istituzionale, costituisca un passo fondamentale per assicurare un controllo dal basso sulle società, proprio per contrastare i fenomeni di infiltrazione paventati dal deputato Casciello. Ritiene che la platea degli spettatori costituisca un interlocutore privilegiato e che le tifoserie non debbano essere considerate solo come un problema di ordine pubblico.

  Luigi GALLO, presidente, essendo imminenti le votazioni in Assemblea sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 13.30.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che, al momento della sospensione, erano stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 ed era in discussione l'emendamento 3.052 del relatore.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, chiede che la Commissioni ritorni sugli emendamenti precedentemente accantonati.

  Marco MARIN (FI) riterrebbe più corretto che gli emendamenti accantonati venissero discussi al termine delle altre votazioni.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, riferendo che è stato trovato un accordo sulle possibili riformulazioni degli emendamenti accantonati, insiste per ritornare su di essi.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che si ritorna sugli emendamenti accantonati in mattinata.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Butti 1.24, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE (FdI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Butti 1.24.

  La Commissione approva l'emendamento Butti 1.24 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Mollicone 0.1.64.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE (FdI) accetta di riformulare il suo subemendamento nei termini suggeriti dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mollicone 0.1.64.1 (nuova formulazione) e l'emendamento 1.64 del relatore (vedi allegato 2).

  Marco MARIN (FI), Federico MOLLICONE (FdI) e Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) accettano la riformulazione per i loro rispettivi emendamenti Marin 1.40, Mollicone 1.22 e Toccafondi 1.3.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Marin 1.40 (nuova formulazione), Mollicone 1.22 (nuova formulazione) e Toccafondi 1.3 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, ritira il suo emendamento 1.63.

  Marco MARIN (FI) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.41, avanzata dal relatore nella seduta antimeridiana.

  La Commissione approva l'emendamento Marin 1.41 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Lotti 1.16, avvertendo che il parere deve intendersi altrimenti contrario; suggerisce ai presentatori di valutare la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

  Andrea ROSSI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento Lotti 1.16.

  La Commissione respinge l'emendamento Lotti 1.16.

  Patrizia PRESTIPINO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 2.14.

  La Commissione approva l'emendamento Prestipino 2.14 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, premesso di condividere le finalità dell'emendamento Butti 2.9, che è quella di qualificare il personale che si occuperà delle attività sportive nei centri sportivi scolastici, esprime parere contrario sulla sua attuale formulazione, chiarendo di essere al lavoro per individuare una diversa scrittura, che sia più adatta allo scopo e meno problematica. Poiché occorrerà qualche tempo per trovare la soluzione migliore, invita la Commissione a respingere per il momento l'emendamento, al solo scopo di consentire ai firmatari di ripresentarlo in Assemblea, così da poter riprendere la questione nella fase di discussione in Aula.

  La Commissione respinge l'emendamento Butti 2.9.

  Luigi GALLO, presidente, accogliendo una richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 3.052 del relatore. Avverte, quindi, che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boldrini 4.2; approva l'emendamento Tuzi 4.13 (vedi allegato 2); respinge l'emendamento Marin 41.9 e il subememendamento Marin 0.4.51.1 e approva l'emendamento 4.51 del relatore (vedi allegato 2).

  Marco MARIN (FI), dopo avere illustrato il contenuto del suo emendamento 4.20, chiede le ragioni del parere contrario del relatore.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, fa presente che la salvaguardia del principio delle pari opportunità è contenuta nel suo emendamento 4.51.

  Marco MARIN (FI) specifica che il suo emendamento 4.20 fa salve le pari opportunità anche per chi opera e lavora nello sport, mentre l'emendamento del relatore è riferito solo agli atleti e alle atlete. Invita quindi il relatore a rivedere il suo giudizio.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, accogliendo la richiesta del deputato Marin, esprime parere favorevole sull'emendamento Marin 4.20.

  Il sottosegretario Simone VALENTE, dopo aver sottolineato che gli aspetti relativi ai lavoratori del settore dello sport sono disciplinati in una disposizione specifica, assicura che il Governo e la maggioranza hanno la massima attenzione per la questione delle pari opportunità, senza distinzione tra professionismo e dilettantismo, prevedendo identiche tutele per lavoratori e lavoratrici. Il parere sull'emendamento è contrario in quanto l'emendamento del relatore contiene le necessarie indicazioni in tal senso. Sottolinea, in proposito, che la questione rientra in un tema più ampio e più complesso, legata alla necessità di riconoscere, anche appostando le opportune risorse finanziarie, il professionismo sportivo delle atlete donne. In ogni caso, fa presente che nel provvedimento si compie già un importante passo avanti in questo campo e, pertanto, non ritiene opportuno strumentalizzare il tema. Conclude, rimettendosi, sull'emendamento Marin 4.20, alla Commissione e al parere del relatore.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Marin 4.20.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marin 4.20 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Rossi 4.6.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma l'invita al ritiro dell'emendamento Lotti 4.8, suggerendo ai presentatori di trasformarlo in ordine del giorno per l'Assemblea, stante la complessità tematica.

  Andrea ROSSI (PD), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Lotti 4.8.

  Luigi GALLO, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 19.15.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che, prima dell'ultima sospensione, erano in discussione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Boldi 4.1 (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Rossi 4.10 e Marin 4.21.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Pettarin 4.22 e alla sua trasformazione in ordine del giorno per l'Assemblea.

  Marco MARIN (FI) insiste per la votazione dell'emendamento Pettarin 4.22, che sottoscrive.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pettarin 4.22, Marin 4.23, Boldrini 4.3 e Occhionero 4.4.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento 4.12 Tuzi, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Manuel TUZI (M5S) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tuzi 4.12 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Butti 4.15.

  Andrea ROSSI (PD), intervenendo sull'emendamento Ascani 4.9, in qualità di cofirmatario, precisa che la disposizione proposta intende estendere allo sport femminile le norme applicabili al professionismo sportivo, sottolineando che si tratta di un'esigenza largamente condivisa e sostenuta dalle diverse parti politiche.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascani 4.9, Occhionero 4.5, Butti 4.17 e 4.18, Lucaselli 4.14 e Butti 4.16; e approva l'emendamento 4.53 del relatore (vedi allegato 2).
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascani 4.01 e Butti 4.03.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

  La Commissione respinge l'emendamento Rossi 5.6.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Toccafondi 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Toccafondi 5.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 2); respinge l'emendamento Boldrini 5.3; approva l'emendamento 5.50 del relatore (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Boldrini 5.4.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), intervenendo sul suo emendamento 5.2, chiede di rivedere il parere contrario in considerazione della sensibilità comune sul tema del sostegno dell'impegno scolastico dei minori, emersa anche nel corso dell'audizione del sottosegretario Giorgetti.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, chiarisce che, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, il parere rimane contrario in considerazione del fatto che nell'emendamento Toccafondi la responsabilità di curare l'impegno scolastico del minore viene posto in carico all'agente sportivo.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) afferma di non comprendere, allora, perché al comma 1, lett. g), si invochi una tutela dei minori nella rappresentanza da parte di agenti sportivi.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, ribadisce che, pur trovando condivisibili le finalità dell'emendamento 5.2, non ritiene che esso possa essere accolto, per come è formulato. Invita il presentatore a ritirarlo a trasformarlo in ordine del giorno per l'Assemblea.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) ritira il suo emendamento 5.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boldrini 5.5 e Lotti 5.8.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 12.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rossi 12.1 e approva gli emendamenti Gallo 12.3 e 12.4.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, conferma il parere favorevole sugli emendamenti Ilaria Fontana 12.5 e 12.8, a condizione che siano riformulati nei termini previsti in allegato (vedi allegato 2).

  Manuel TUZI (M5S), in qualità di cofirmatario, accetta le riformulazioni proposte per gli emendamenti Ilaria Fontana.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ilaria Fontana 12.5 (nuova formulazione) e 12.8 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Tuzi 12.6, a condizione che sia riformulato nei termini proposti in allegato (vedi allegato 2).

  Manuel TUZI (M5S) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tuzi 12.6 (nuova formulazione) e Mollicone 12.7 (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Commissione passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Marin 0.13.51.1; approva gli emendamenti 13.51 del relatore e Mariani 13.3 (vedi allegato 2); e respinge l'emendamento Lucaselli 13.4.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Commissione passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

  La Commissione respinge l'emendamento Rossi 14.7.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Carbonaro 14.2, a condizione che sia riformulato nei termini proposti in allegato (vedi allegato 2).

  Alessandra CARBONARO (M5S) accetta la nuova formulazione proposta per il suo emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento Carbonaro 14.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Frassinetti 14.5, a condizione che sia riformulato nei termini proposti in allegato (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE (FdI), in qualità di cofirmatario, accetta la nuova formulazione proposta per l'emendamento Frassinetti.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Frassinetti 14.5 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), e respinge l'emendamento Ciaburro 14.3.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Schullian 14.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 14.01.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Marin 14.02 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Schullian. Avverte quindi che si passa alla discussione dell'articolo 3.052 del relatore, precedentemente accantonato.

  Marco MARIN (FI), intervenendo sull'emendamento 3.052 del relatore, esprime l'avviso che esso comporti, in primo luogo, un appesantimento delle procedure per le società sportive. Teme, inoltre, che l'apertura partecipativa, anche se limitata a funzioni consultive, alle tifoserie possa essere rischiosa, se si considera l'estremismo di alcune frange. Esprime quindi la preoccupazione che gli effetti di una tale previsione possano andare ben oltre le intenzioni del relatore che l'ha proposta e dei commissari che la voteranno.

  Luigi CASCIELLO (FI), leggendo il testo dell'emendamento con le modifiche apportate dal relatore, sottolinea che il suo stupore non può che aumentare. Si chiede, in particolare, quali siano gli specifici interessi dei tifosi che si vuole tutelare. La partecipazione del presidente dell'organo consultivo alle assemblee dei soci può comportare, a suo avviso, una pericolosa deriva difficilmente controllabile. Teme, inoltre, che determinati comportamenti impositivi da parte dei capi delle tifoserie potrebbero essere ulteriormente esasperati dalla legittimazione del loro ruolo.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) non ravvisa alcun miglioramento nella nuova formulazione dell'emendamento del relatore. Peraltro, poiché la disposizione non sembra limitata alle sole società calcistiche, si domanda come si possa prevedere la costituzione di un tale organo all'interno delle oltre 60.000 società sportive affiliate al CONI. Aggiunge, infine, che gli appare assai complicato per i consigli di amministrazione verificare le cause di ineleggibilità che dovranno includere, tra l'altro, l'emissione nei confronti dei tifosi dei cosiddetti DASPO.

  Federico MOLLICONE (FdI) si sorprende della posizione dei colleghi di Forza Italia, normalmente su posizioni di garantismo. Pur concordando sull'evidente deriva di alcune tifoserie, ritiene che non si debba generalizzare, criminalizzando le tifoserie per intero. Inoltre, ritiene che un coinvolgimento dei tifosi possa costituire un incentivo ad un'evoluzione verso un tifo caratterizzato da impegno e partecipazione sociale. Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

  Marco MARIN (FI), rispondendo al collega Mollicone, precisa che il garantismo non entra in gioco quando si stanno favorendo gli interessi dei cosiddetti ultras delle tifoserie. Ricorda, quindi, che nelle società dilettantistiche esiste già una forma di partecipazione popolare. Propone di riconsiderare l'emendamento per affrontare la questione in un momento diverso, approfondendone i diversi aspetti e, soprattutto, valutando attentamente gli effetti della misura, che non sono così facilmente prevedibili.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto contrario del Partito democratico.

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento 3.052 (nuova formulazione) del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 3.052 (nuova formulazione) del relatore.

  Luigi GALLO (M5S), presidente, avverte che il testo del disegno di legge, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

VII Commissione - giovedì 13 giugno 2019

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva fino alla fine della lettera, con le seguenti: di governo dell'attività olimpica.
1. 65. Il Relatore.

  Aggiungere infine le seguenti parole: con riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo internazionale.
0. 1. 64. 1. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del Coni di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo;
1. 64. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il Coni eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del Coni, deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
1. 63. Il Relatore.

  Aggiungere infine le seguenti parole: facendo salva la presenza di almeno un rappresentante espresso dal CONI.
0. 1. 62. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tener conto di quanto previsto dal comma 4-quater, dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2012, n. 178;
1. 62. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;
1. 60. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 1. 61. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
1. 61. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni di loro esclusivo interesse. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  6-ter. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. 052. Il Relatore.

ART. 4.

  Dopo le parole: pratica sportiva inserire le seguenti: riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini a tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
0. 4. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
4. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono
l'impiego di animali avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
4. 53. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 4. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
4. 50. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei rapporti tra gli atleti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
5. 50. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 5. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
5. 51. Il Relatore.

ART. 12.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 12. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
12. 50. Il Relatore.

ART. 13.

  Aggiungere in fine le seguenti parole: Anche al fine di definire criteri di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle FSN e alle DSA, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante.
0. 13. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
   a-bis) Riordinare anche al fine di semplificare la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;
13. 51. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 13. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 14. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
14. 50. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole linguaggio normativo aggiungere le seguenti: anche con la possibilità di adottare un testo unico recante disposizioni in materia di sport;
1. 24. Butti (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
*1. 44. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
*1. 29. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva fino alla fine della lettera, con le seguenti: di governo dell'attività olimpica;
1. 45. Mollicone (nuova formulazione).

  Aggiungere infine le seguenti parole: in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale
0. 1. 64. 1. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo;
1. 64. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 40. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 22. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 3. Toccafondi (nuova formulazione).

  Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) Sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
1. 41. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: e contabile fino alla fine della lettera con le seguenti: amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di governo sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici, previsto al comma 4-quater, dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
1. 18. Mariani (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
1. 62. Il relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;
1. 60. Il Relatore.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, secondo periodo; all'articolo 5, comma 2, secondo periodo; all'articolo 12, comma 3, secondo periodo; all'articolo 13, comma 3, secondo periodo; all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.
1. 61. Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 2.

  Al comma 1, premettere alle parole: Le scuole le seguenti: Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche.
2. 11. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.
2. 7. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto che può sentire, laddove presenti, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
2. 14. Prestipino (nuova formulazione).

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 2. Fratoianni, Occhionero.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 5. Rossi, Lotti, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 10. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore dei propri studenti, di norma, a titolo gratuito.
2. 15. Prestipino (nuova formulazione).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici, avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. 8. Tuzi (nuova formulazione).

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: professionistica.
3. 7. Butti (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati.
*3. 5. Rossi (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati.
*3. 6. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: o discipline sportive associate; e al secondo periodo, dopo le parole: federazione sportiva nazionale aggiungere le seguenti: o disciplina sportiva associata.
3. 8. Marin, Aprea Casciello Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte Costa (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo le parole: federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: o discipline sportive associate.
3. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;.
3. 01. Furgiuele (nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché indicare le cause di ineleggibilità e decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di un provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  6-ter. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. 052. Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.
4. 13. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
4. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: lavoratore sportivo aggiungere le seguenti: senza alcuna distinzione di genere.
4. 20. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività.
4. 1. Boldi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lavoratore sportivo, inserire le seguenti: ivi compresa la figura del direttore di gara.
4. 12. Tuzi (nuova formulazione).

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
4. 53. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei rapporti tra gli atleti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
5. 50. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere la seguente:
   h) definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
5. 1. Toccafondi (nuova formulazione).

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi quelli scolastici.
12. 3. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
12. 4. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui al comma 305 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di strutture pubbliche inutilizzate.
12. 5. Fontana (nuova formulazione).

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
12. 8. Fontana (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
12. 6. Tuzi (nuova formulazione).

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere con le seguenti: acquisita l'intesa.
12. 7. Mollicone, Frassinetti.

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) riordinare, anche al fine di semplificare, la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;
13. 51. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica.
13. 3. Mariani, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili includendo i fuori pista;
14. 2. Carbonaro (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
   2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata.
14. 5. Frassinetti (nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Toccafondi.