Commissioni Riunite (V e VI)
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)
Commissioni Riunite (V e VI)
Comm. riunite 0506
SEDE REFERENTE
Giovedì 13 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 8.10.
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2019.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il deputato Bellachioma ritira l'emendamento a sua prima firma 38.1, la deputata Fogliani ritira l'emendamento a sua prima firma 18.22, il deputato Gusmeroli ritira gli emendamenti a sua prima firma 18.2 e 23.4, la deputata Comaroli ritira l'emendamento 23.1 a sua prima firma, il deputato Iezzi ritira l'emendamento a propria firma 33.4. Comunica altresì che la deputata Polidori sottoscrive la proposta emendativa Paolo Russo 0.13.022.8; la deputata Lorenzin sottoscrive il subemendamento Prestigiacomo 0.38.39.7.
Constatato l'unanime assenso da parte dei gruppi, comunica inoltre che, data la valenza sociale degli stessi, sono riammessi i seguenti subemendamenti: Prestigiacomo 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8, limitatamente alla lettera b), in quanto introducono disposizioni relative al finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.
Avverte, inoltre che, all'esito di un approfondito esame, si è addivenuti alla decisione di riammettere i subemendamenti Occhiuto 0.38.39.9, 0.38.39.10 e 0.38.39.11, Fassina 0.38.39.12, Pastorino 0.38.39.13 e 0.38.39.14, che prevedono la facoltà di rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali degli enti locali.
Comunica, altresì, che è stato riammesso l'emendamento 26.29 dei relatori, rispetto al quale fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 della giornata odierna.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, propone una riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05 (vedi allegato).
Passando poi all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3, propone di mantenere accantonato l'emendamento Iovino 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 2.6, avvertendo che, qualora fosse approvato il predetto emendamento, risulterebbe assorbito l'emendamento Marattin 2.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 3.10. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 3.06. Propone, infine, di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Iovino 1.8 e l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012 rimangono accantonati.
Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 2.6 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Comaroli 2.6, l'emendamento Marattin 2.5 risulta assorbito.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Comaroli 3.10 (vedi allegato) e respingono l'articolo aggiuntivo Fragomeli 3.06.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lucaselli 5.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cavandoli 5.2 e sull'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.01, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Ylenja LUCASELLI (FdI), illustrando l'emendamento 5.13 a sua prima firma, in materia di rientro dei lavoratori italiani dall'estero, chiede che esso sia posto in votazione poiché è volto a sanare la posizione dei soggetti non iscritti all'AIRE e, quindi, a sanare una differenza di trattamento dovuta solamente al momento in cui è entrata in vigore la normativa.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lucaselli 5.13 e approvano l'emendamento Cavandoli 5.2 (vedi allegato).
Laura CAVANDOLI (Lega) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo 5.01 a sua prima firma.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.01, nel testo riformulato (vedi allegato).
Silvia FREGOLENT (PD), constatando che i gruppi hanno preso visione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, chiede che esso sia posto immediatamente in votazione.
Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Fregolent, fa presente che, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori, si proseguirà esaminando le proposte emendative in base all'ordine del fascicolo.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3, purché siano riformulati entrambi nei termini riportati in allegato (vedi allegato), avvertendo che, qualora fossero approvati gli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3 nel testo riformulato, risulterebbe assorbito l'emendamento Cavandoli 7.10. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Marattin 7.20.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3 nel testo riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3, l'emendamento Cavandoli 7.10 risulta assorbito.
Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 7.20.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonate le proposte emendative presentate all'articolo 10.
Con riferimento invece alle proposte emendative presentate all'articolo 13, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 13.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020, in modo da esaminarlo congiuntamente all'emendamento Faro 38.5.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che le proposte emendative all'articolo 10 e l'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020 rimangono accantonati.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.1 proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 13.1, così come riformulato (vedi allegato).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 17, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone che l'articolo aggiuntivo Carabetta 17.03 rimanga per il momento accantonato.
Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Mandelli 18.19, Emanuela Rossini 18.12, Toccafondi 18.15 e Zucconi 18.7, altrimenti il parere è contrario.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Carabetta 17.03 si intende quindi ancora accantonato.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mandelli 18.19, Emanuela Rossini 18.12, Toccafondi 18.15 e Zucconi 18.7.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Raduzzi, sempre con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone che rimangano accantonati gli emendamenti Comaroli 18.1 e Gusmeroli 18.2, esprime parere favorevole sull'emendamento De Toma 18.9, propone che rimangano accantonati l'emendamento Fogliani 18.22 e gli articoli aggiuntivi Vallascas 18.09 e 18.011, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 18.01, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vallascas 18.010.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Comaroli 18.1, Gusmeroli 18.2 e Fogliani 18.22 e gli articoli aggiuntivi Vallascas 18.09 e 18.011 si intendono pertanto ancora accantonati.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede le ragioni per le quali non si sia ancora proceduto alla votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.05, che era stato accantonato.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che tale articolo aggiuntivo risulta già respinto. Si riserva tuttavia di effettuare le opportune verifiche.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento De Toma 18.9 (vedi allegato), respingono l'articolo aggiuntivo Lorenzin 18.01 e approvano l'articolo aggiuntivo Vallascas 18.010 (vedi allegato).
Roberto GIACHETTI (PD), accettando in qualità di cofirmatario la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, fa presente alla Presidenza che vi sono tutte le condizioni per passare alla votazione di tale articolo aggiuntivo, così come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Giachetti, fa presente che riterrebbe più opportuno rispettare l'ordine di votazione previsto nel fascicolo. Tuttavia, dal momento che tutti i gruppi sono concordi, accoglie la richiesta di procedere alla votazione del predetto articolo aggiuntivo.
Andrea MANDELLI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Brunetta 43.05, di cui è cofirmatario, identico all'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, precisando che esso è sottoscritto dai componenti del gruppo di Forza Italia delle Commissioni Bilancio e Finanze.
Stefano FASSINA (LeU) avverte che anche il gruppo di Liberi e Uguali chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, nella nuova formulazione.
Silvia FREGOLENT (PD) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, nella nuova formulazione, a nome dei deputati del Partito Democratico.
Leonardo DONNO (M5S) ricorda la proposta del MoVimento 5 Stelle, ossia quella che prevedeva che il Ministero dello sviluppo economico stipulasse una convenzione con Centro Produzioni Spa editrice di Radio Radicale per un periodo di tre anni, finalizzata alla definizione del processo di conversione in digitale e conservazione degli archivi multimediali di Radio Radicale, per un importo che coprisse i costi effettivi documentati necessari allo svolgimento di detta attività e comunque non superiori a un milione di euro annui, prevedendo quale condizione per la stipula di detta convenzione che l'archivio digitale restasse formalmente vincolato all'uso pubblico.
Rammenta inoltre che Radio Radicale ha maturato il diritto per il 2019 a percepire dallo stato 9 milioni di euro (5 milioni dal Ministero per lo sviluppo economico e 4 milioni dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio). Pertanto l'editore dovrebbe essere rassicurato dal fatto che quest'anno la radio riceverà 9 milioni di euro.
Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, così come riformulato dal relatore della Lega.
Salvatore CAIATA (FdI), a nome dei colleghi di Fratelli d'Italia delle Commissioni Bilancio e Finanze, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, come riformulato.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), a nome dei colleghi della Lega delle Commissioni Bilancio e Finanze, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sensi 43.08, come riformulato.
Raffaele TRANO (M5S) preannuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.
Raffaele BARATTO (FI) preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime il parere contrario del Governo sugli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, come riformulati.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, così come riformulati (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, risultano assorbite le seguenti proposte emendative: Capitanio 29.012, gli identici Benedetti 30.04, Schullian 30.020, Cecconi 30.010 e Mollicone 30.035, gli identici Benedetti 30.05, Cecconi 30.09, Schullian 30.011 e Mollicone 30.034, Lorenzin 33.08 e 33.09, Magi 35.02, gli identici Brunetta 43.06 e Sensi 43.09, Sensi 43.010, Fassina 49.013 e 49.012.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Raduzzi, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 20, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 22, formula un invito al ritiro dell'emendamento Epifani 22.6, altrimenti il parere è contrario.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5 (vedi allegato) e respingono l'emendamento Epifani 22.6.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Raduzzi, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 29, esprime parere favorevole sull'emendamento Vallascas 29.4, purché riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato), la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti Liuzzi 29.2 e Masi 29.5; formula quindi un invito al ritiro dell'emendamento Mandelli 29.10, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bellachioma 29.1, purché riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Propone infine che l'emendamento De Toma 29.6 e l'articolo aggiuntivo Liuzzi 29.010 rimangano accantonati.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 30, propone che gli emendamenti Bellachioma 30.1 e Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025 rimangano accantonati.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, propone che l'emendamento Molinari 31.1 rimanga accantonato, mentre invece con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 32, propone che rimangano accantonati gli emendamenti Incerti 32.30, Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 33, formula un invito al ritiro dell'emendamento Epifani 33.29, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Murelli 33.23, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40. Propone quindi di mantenere accantonato l'emendamento Iezzi 33.4, in vista di una successiva riformulazione, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cestari 33.056.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che pertanto gli emendamenti De Toma 29.6, Bellachioma 30.1, Molinari 31.1, Comaroli 30.2, Incerti 32.30, Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36, Lupi 32.35 e Iezzi 33.4, nonché l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025, rimangono accantonati. Prende atto che i presentatori degli emendamenti Vallascas 29.4 e Bellachioma 29.1 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni quindi, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Vallascas 29.4, nel testo riformulato (vedi allegato), risultando quindi assorbiti gli emendamenti Liuzzi 29.2 e Masi 29.5, respingono l'emendamento Mandelli 29.10, approvano l'emendamento Bellachioma 29.1, nel testo riformulato (vedi allegato), respingono l'emendamento Epifani 33.29 e approvano l'emendamento Murelli 33.23 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Pella 33.40 e Pastorino 33.34 rinunciano alla votazione dei predetti emendamenti, in quanto risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Murelli 33.23.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cestari 33.056 (vedi allegato).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020 resta accantonato.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Marattin 36.5, Zanettin 36.11 e 36.13, D'Ettore 36.17, Marattin 36.6, sul quale peraltro il parere potrebbe essere favorevole, Zanettin 36.14 e Marattin 36.7, in attesa dell'esame dell'emendamento 36.20 dei relatori. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 36.3, a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato). Propone infine di mantenere accantonati l'emendamento Zanettin 36.15 e gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 36.02 e Rizzetto 36.06.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere formulato dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Marattin 36.5, Zanettin 36.11 e 36.13, D'Ettore 36.17, Marattin 36.6, Zanettin 36.14 e Marattin 36.7 e gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 36.02 e Rizzetto 36.06 restano accantonati.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 36.3 avanzata dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Gusmeroli 36.3, come riformulato (vedi allegato).
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 38 in attesa dell'esame dell'emendamento 38.39 dei relatori.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 38 restano accantonate.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonato l'emendamento Bellachioma 39.3.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Bellachioma 39.3 resta accantonato.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonato l'emendamento Marchetti 40.1.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Marchetti 40.1 resta accantonato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Sensi 43.011 risulta precluso dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, nel testo riformulato.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonato l'emendamento Cestari 44.2, in attesa di una possibile riformulazione. Avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento Cestari 44.2, come riformulato, comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Scagliusi 44.4 e Cavandoli 44.6, proponendo quindi di mantenere accantonati anche i predetti emendamenti. Propone quindi di mantenere accantonato l'emendamento Comaroli 44.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Paolo Russo 44.7 e Prestigiacomo 44.8.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Cestari 44.2, gli identici emendamenti Scagliusi 44.4 e Cavandoli 44.6 nonché l'emendamento Comaroli 44.3 restano accantonati.
Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 44.7.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) segnala che l'emendamento a sua prima firma 44.8 è volto a eliminare la cancellazione del vincolo di destinazione territoriale per le risorse del Fondo sviluppo e coesione. Ritiene tale cancellazione un'ingiustizia nei confronti del Meridione e chiede quali risorse restino destinate a questa parte d'Italia. Ricorda infine che il sottosegretario Villarosa, nella seduta del 4 giugno 2019, si era dimostrato sensibile alla questione.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonato l'emendamento Prestigiacomo 44.8.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Prestigiacomo 44.8 rimane accantonato.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonato l'emendamento Vallascas 48.3.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Vallascas 48.3 resta accantonato.
Indi, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.15.
ALLEGATO
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;
b) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 4 punti;
c) sostituire le parole: per i due con le seguenti: per i tre;
d) dopo le parole: 3 punti percentuali inserire le seguenti:, di 3,5 punti percentuali.
Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 503,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 287,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. 6. Comaroli, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 nella misura del 50 per cento, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 435,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. 10. Comaroli.
ART. 5.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.».
5. 2. Cavandoli, Murelli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
b) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «nove»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo».
5. 01. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi.
ART. 7.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche in caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dopo le parole: provvedano alla aggiungere le seguenti: ristrutturazione edilizia, ivi compresa la;
c) dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.
*7. 9. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
*7. 3. (Nuova formulazione) Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: secondo modalità stabilite con le seguenti: secondo termini e modalità stabiliti;
b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 4 sostituire le parole: nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con le seguenti: secondo termini e modalità determinati;
13. 1. (Ulteriore nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.
ART. 18.
Al comma 4, lettera a), dopo la parola: finanziatori, aggiungere le seguenti: compresi investitori istituzionali,.
18. 9. De Toma, Trano, Faro.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».
18. 010. Vallascas, Faro, Trano.
ART. 20.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 1. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Osnato.
*20. 2. Pastorino.
*20. 3. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.
*20. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.
*20. 5. Faro, Trano.
ART. 29.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: piccola e media dimensione, inserire le seguenti: anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,;
b) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: cybersecuruty, big data e analytics)» con le seguenti: cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
c) al comma 7, lettera b), dopo la parola: manifatturiere inserire le seguenti: nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili,
d) dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
29. 4. (Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.
9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.
9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».
9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio.
9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma 9-bis. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio, specificandone la natura e il costo.
9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.
9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni: a) gestione di servizi pubblici; b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti; c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.
29. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
ART. 30.
Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:
Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
*43. 08. (Nuova formulazione) Sensi, Giachetti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fassina, Pastorino, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
*43. 05. (Nuova formulazione) Brunetta, Polverini, Gelmini, Mulè, Occhiuto, Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.
ART. 33.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
33. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. 056. Cestari, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.
ART. 36.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e è caratterizzato da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operatività.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) i perimetri di operatività;
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l’iter successivo al termine della sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, L'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».
36. 3. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.