Commissioni Riunite (V e VI)
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)
Commissioni Riunite (V e VI)
Comm. riunite 0506
TESTO AGGIORNATO AL 20 GIUGNO 2019
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 9
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 27
SEDE REFERENTE
Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Intervengono la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.
La seduta comincia alle 10.40.
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2019.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che, come preannunciato informalmente nella serata di ieri, le Presidenze ritengono inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative dei relatori:
I Relatori 2.06, che esenta da imposte le somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo o conseguenti a forme di definizione stragiudiziale delle controversie previste dal Regolamento della Corte. Tali somme non sono pertanto considerate indennità tassabili ai sensi del Tuir;
I Relatori 17.09, che prevede modifiche all'articolo 93 del Codice della strada al fine di superare alcune problematiche applicative derivanti dal nuovo testo dell'articolo 93, come modificato dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), n. 1) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. In particolare la disposizione è volta ad estendere ai veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, nella Confederazione elvetica e nel Principato di Monaco le disposizioni di cui al comma 1-ter in materia di circolazione di veicoli immatricolati nell'Unione europea o nello spazio economico europeo concessi in leasing o in locazione senza conducente. È inoltre diretta ad escludere dall'ambito applicativo delle nuove disposizioni, concernenti il divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni e dalle altre disposizioni introdotte in tema di esterovestizione ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 93, alcune specifiche fattispecie che, in ragione della loro natura, giustificano una deroga all'applicazione del nuovo e più restrittivo regime giuridico;
I Relatori 25.5, in quanto estende alle aziende per l'edilizia residenziale (IACP) gli obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze (previsti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), già previsti per gli enti inseriti nel conto economico della P.A. che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà di soggetti pubblici, dell'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato;
I Relatori 26.29, in quanto interviene sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 che regola le modalità di erogazione di contributi da parte dello Stato a società a partecipazione pubblica, fino a 50 milioni di euro recanti la dicitura «comprensivo di IVA», sopprimendo la norma che ne prevede l'applicazione subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva n. 112/2006/CE che detta norme relative alla disciplina comune dell'IVA;
I Relatori 36.013, in quanto reca norme in materia di assicurazione RC auto, estendendo l'operatività di alcune misure premiali in favore dei conducenti virtuosi;
I Relatori 49.045, che interviene sulle funzioni di ENIT disciplinate dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che ENIT stesso affidi in concessione, a soggetti qualificati, le attività di realizzazione, distribuzione di una carta di pagamento denominata «carta del turista»;
I Relatori 49.046, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi inerenti al campionato europeo di calcio UEFA Euro 2020 e ne disciplina funzioni e facoltà.
Le Presidenze sottopongono, infine, all'attenzione delle Commissioni l'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori, che, pur non essendo strettamente riconducibile alle finalità del provvedimento, appare meritevole di esame, in quanto interviene in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto, estendendo il diritto alla pensione di inabilità (conseguibile con un requisito contributivo di almeno 5 anni) anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta a norma di legge, compresi: i lavoratori e gli ex lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione previdenziale diversa dall'INPS, compresi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva non possano far valere contribuzione nell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria); i titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione che entro il 2020 optano per la pensione di inabilità.
Ove i gruppi concordino, si potrebbe procedere all'esame della predetta proposta emendativa.
Silvia FREGOLENT (PD) concorda sul fatto che l'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori tratti di un tema molto sensibile. Rileva che finora i criteri di ammissibilità adottati per il decreto-legge in esame sono stati estremamente ampi, come è accaduto ad esempio per gli articoli della proposta di legge sulle semplificazioni fiscali C. 1074 confluiti nel provvedimento. Auspica quindi che anche per le proposte emendative riguardanti Radio Radicale possano essere adottati criteri altrettanto ampi.
Andrea MANDELLI (FI) dichiara il parere favorevole del gruppo di Forza Italia sulla possibilità di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori ed auspica che anche per le altre proposte emendative vengano utilizzati analoghi criteri di giudizio. Ci sono infatti temi che toccano la sensibilità di qualcuno e temi che toccano la sensibilità di altri. Ritiene che al riguardo le opposizioni siano state poco ascoltate.
Claudio BORGHI, presidente, assicura che i criteri di giudizio relativi all'ammissibilità delle proposte emendative sono sempre stati ragionevolmente ampi e sono stati sempre gli stessi. In particolare, quando ci si è trovati di fronte a temi sensibili, si è fatto ricorso al giudizio dei gruppi parlamentari componenti la Commissione e, nel caso degli emendamenti riguardanti Radio Radicale, come è noto, l'unanimità richiesta non è stata raggiunta.
Roberto GIACHETTI (PD) sottolinea che le osservazioni fatte dai colleghi non si riferivano al sistema di valutazione dell'ammissibilità messo in atto dalle Presidenze, quanto piuttosto al concorso delle forze politiche. Auspica quindi che si possa tener conto anche di altre esigenze, reali e drammatiche quanto quelle dei lavoratori esposti all'amianto.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che, non essendovi obiezioni, si procederà all'esame dell'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori. Comunica altresì che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 14.04 e Ruocco 14.05 sono stati ritirati.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, chiede di conoscere il termine di presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità avente ad oggetto le proposte emendative dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il termine per i ricorsi è fissato per le ore 18 della giornata odierna.
Luigi MARATTIN (PD) chiede di sapere se il Governo e i relatori abbiano intenzione di presentare ulteriori proposte emendative.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, avverte che con ogni probabilità i relatori presenteranno una ulteriore proposta emendativa.
Stefano FASSINA (LeU) invita i relatori ed anche il Governo a fornire la relazione tecnica e quella illustrativa dell'emendamento 38.39 dei Relatori, emendamento molto complesso, nel quale vi sono, a suo avviso, alcuni punti poco chiari.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, si riserva di fornire quanto prima le relazioni richieste dal collega Fassina.
Giulio CENTEMERO
(Lega), relatore per la VI Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 14, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Boldi 14.4 e Trano 14.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 15, anche a nome del relatore per la V Commissione, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 15.04, 15.05 e 15.01, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 15.034 e Ruocco 15.033 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 15.035 e Gusmeroli 15.036.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda i pareri espressi dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020 è accantonato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 15.04, 15.05 e 15.01 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 15.034 e Ruocco 15.033 nonché gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 15.035 e Gusmeroli 15.036 (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Molinari 16.01. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Trano 16.045 è stato ritirato dai presentatori. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060, nonché sugli articoli aggiuntivi Ungaro 16.015, Pastorino 16.017, Schullian 16.021, Zucconi 16.047 e Boschi 16.033. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 16.045, a condizione che lo stesso sia riformulato nel medesimo testo dell'articolo aggiuntivo Molinari 16.01 (vedi allegato 1), ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 16.053.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Molinari 16.01 e Trano 16.054, come riformulato (vedi allegato 1).
Luca PASTORINO (LeU) esprime rammarico per il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.030, osservando come il corollario naturale della introduzione della fatturazione elettronica dovrebbe essere rappresentato da un intervento di reale semplificazione degli adempimenti comunicativi previsti a carico degli operatori.
La Viceministra Laura CASTELLI segnala che la contrarietà del Governo sugli identici articolo aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060, aventi ad oggetto l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, si basa su prevalenti ragioni di merito, fermo restando che dalla attuazione delle stesse proposte emendative potrebbero anche determinare potenziali effetti in termini di minor gettito per l'erario.
Luigi MARATTIN (PD) chiede alla rappresentante del Governo elementi di maggior dettaglio in merito alla presunta perdita di gettito riconducibile alle proposte emendative in commento, fermo restando che l'introduzione della fatturazione elettronica dovrebbe naturalmente comportare la soppressione dei vari obblighi di comunicazione attualmente previsti a carico degli operatori.
La Viceministra Laura CASTELLI precisa che, allo stato, la contrarietà del Governo sulle citate proposte emendative costituisce il frutto di una scelta politica ponderata, ricordando come il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato già ampiamente dibattuto presso la competente VI Commissione finanze della Camera in occasione dell'esame della proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale, laddove a suo avviso è stato raggiunto il più avanzato punto di compromesso in materia. Fa peraltro presente che intenzione del Governo è quella di mantenere costante la sua attenzione sul predetto tema, nell'ottica di pervenire in un prossimo futuro alla individuazione delle soluzioni auspicate.
Luca PASTORINO (LeU), nel prendere atto delle posizioni testé espresse dalla rappresentante del Governo, confida che sul tema in argomento possa giungersi in tempi rapidi ad una soluzione positiva.
Silvia FREGOLENT (PD) ricorda che il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato oggetto di specifiche richieste formulate, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, in particolare dalle piccole e medie categorie, tanto più in considerazione del fatto che la fatturazione elettronica, oltre ad essere uno strumento assai utile di contrasto all'evasione fiscale, dovrebbe altresì implicare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare una effettiva semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei contribuenti. Auspicando un supplemento di istruttoria da parte del Governo, preannunzia quindi sulla materia la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.
Andrea MANDELLI (FI) si dichiara non soddisfatto dalle dichiarazioni rese dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna, tenuto conto che le istanze al riguardo formulate dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame appaiono difficilmente non condivisibili, giacché il tema in oggetto riveste una indubbia rilevanza e, come tale, richiederebbe l'individuazione di soluzioni efficaci e concrete. In tale contesto, considera la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea un utile punto di avvio, fermo restando che, a suo giudizio, rimane imprescindibile sul tema un impegno diretto da parte del Governo.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come, già a partire dagli interventi contemplati dalla delega fiscale avviati sul finire del 2014, la realizzazione di un'efficace politica di tax compliance richiederebbe la contestuale adozione di misure di semplificazione in materia di comunicazione dei dati attualmente richiesti agli operatori del settore. In tale quadro, ritiene indispensabile, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, procedere nella direzione auspicata, in modo tale da ridurre il più possibile gli adempimenti gravanti sui contribuenti, ciò anche in ragione del fatto che oramai l'Agenzia delle entrate esercita un monitoraggio pressoché totale sui dati relativi alle operazioni IVA.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) si limita a rammentare che, in occasione dell'esame della proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale, si era comunque condivisa l'opportunità di considerare il 2019 come un anno ancora di sperimentazione, prima di valutare concretamente l'eventuale superamento dell'attuale regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto. In tale contesto, ritiene comunque condivisibile la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea in materia.
Giovanni CURRÒ (M5S) fa presente che obiettivo condiviso dalle forze politiche è quello di pervenire alla progressiva eliminazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, fermo restando che già esistono dichiarazioni precompilate che in qualche modo possono rappresentare un sussidio per le imprese tenute agli adempimenti.
Gianluca BENAMATI (PD) ritiene essenziale ridurre quanto più possibile gli aggravi a carico delle aziende, giacché anche gli obblighi di comunicazione si traducono di fatto in una sorta di tassa occulta. Segnala infatti che, a seguito della introduzione della fatturazione elettronica, era lecito attendersi una riduzione degli obblighi accessori a carico delle aziende. Pur considerando condivisibile la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno, ritiene tuttavia indispensabile che sul tema in esame venga formalmente acquisito l'impegno diretto da parte del Governo, laddove invece la posizione espressa oggi dalla Viceministra Castelli lascia piuttosto trasparire una mancanza di volontà reale a procedere in tempi brevi nella direzione di una effettiva semplificazione fiscale a beneficio dei contribuenti.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060.
Massimo UNGARO (PD), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 16.015 a sua prima firma, in materia di riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili, ricorda che tale tema era già stato affrontato recentemente dalla Commissione finanze e dall'Assemblea in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074, in materia di semplificazione fiscale. Ricorda che in quella occasione il Governo ha bocciato tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni, ribadendo che il tema restava comunque una priorità politica dell'Esecutivo. Segnala che, relativamente alla riduzione dei costi dei prodotti igienici femminili, altri Paesi europei hanno fatto notevoli passi in avanti, alcuni anche azzerando l'IVA su tali prodotti. Fa presente, inoltre, che il tema della riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili si inserisce in quello più ampio della cosiddetta «tassazione rosa». Rileva, infatti, che le donne sono costrette in molti casi a sostenere spese maggiori rispetto agli uomini, nonostante ricevano mediamente stipendi più bassi rispetto ai colleghi di sesso maschile. Chiede, pertanto, quale sia la ragione che impedisce al Governo di affrontare seriamente questo tema.
Silvia FREGOLENT (PD) ricorda che in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074 l'Assemblea aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo a ridurre l'IVA sui prodotti igienici femminili. Auspica, pertanto, che il Governo voglia dare seguito a tale ordine del giorno. Segnala, inoltre, che è dimostrato che una maggiore attenzione al mondo femminile, che è lo scopo dell'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, può avere effetti anche in termini di incremento del prodotto interno lordo. Pertanto, auspica che la proposta emendativa in esame trovi il consenso di tutti i gruppi parlamentari.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire come l'Esecutivo intenda affrontare il tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, anche alla luce del fatto che in occasione della discussione della proposta di legge n. 1074 la Presidente della Commissione finanze, onorevole Ruocco, aveva assicurato che l'argomento sarebbe stato affrontato in occasione dell'esame del decreto-legge sulla crescita.
La Viceministra Laura CASTELLI, nell'assicurare che la contrarietà del Governo non riguarda il merito della proposta emendativa, segnala che al momento non vi è una disponibilità di risorse finanziarie tale da permettere di ridurre l'IVA sui prodotti igienici femminili.
Luca PASTORINO (LeU), preso atto della mancanza di risorse evidenziata dalla Viceministra Castelli, chiede che la rappresentante del Governo assicuri che il tema della riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili sarà affrontato con la prossima legge di bilancio.
Massimo UNGARO (PD) ritiene che l'intervento della Viceministra Castelli evidenzi che la parità tra i sessi e le misure a favore dei giovani non rappresentano una priorità per questo Governo. Fa presente, infatti, che le proposte emendative delle opposizioni recanti misure a favore delle donne e dei giovani sono state bocciate con la giustificazione che non vi sono risorse finanziarie disponibili, mentre per altri interventi nell'interesse delle categorie meno disagiate le risorse finanziarie sono state trovate.
La Viceministra Laura CASTELLI, nell'osservare che neanche i Governi precedenti avevano trovato risorse per la riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili, fa presente che non si può impostare una programmazione economica, che comporta oneri elevati, nel mese di giugno. In proposito, evidenzia che la sede più opportuna per una misura come quella proposta dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015 è la legge di bilancio. Nel ricordare che il provvedimento in esame è stato impostato dal Governo con la collaborazione delle associazioni di categoria, riconosce che il tema posto dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015 è importante, ma non si dice sicura che una riduzione dell'IVA comporterà automaticamente una riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili. In proposito, fa presente che il tema della famiglia è fondamentale per il Governo, ma occorre affrontarlo con l'obiettivo di una reale riduzione dei prezzi.
Andrea MANDELLI (FI), associandosi alla richiesta formulata precedentemente dall'onorevole Prestigiacomo, chiede alla Viceministra Castelli di chiarire come il Governo intenda affrontare il tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, anche alla luce delle rassicurazioni date dalla Presidente della Commissione finanze, onorevole Ruocco, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074.
Silvia FREGOLENT (PD) innanzitutto segnala che, a differenza di quanto affermato dalla Viceministra Castelli, secondo cui si possono prevedere spese solo in occasione della legge di bilancio, il decreto-legge in esame comporta già degli oneri che il Governo ha provveduto a coprire. Inoltre, considerato che secondo la Viceministra la riduzione dell'IVA non comporterà necessariamente una riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili, ritiene che il Governo non dovrebbe avere alcuna remora a consentire l'incremento dell'IVA come previsto dalle vigenti clausole di salvaguardia, poiché, in base alle parole della Viceministra, la riduzione o l'aumento dell'IVA non comporterebbe riflessi sul prezzo dei prodotti. Osserva, infine, che il Governo ha trovato le necessarie risorse finanziarie per nominare un Ministro della famiglia, ma non trova risorse adeguate per dare attuazione alle misure proposte dalle opposizioni in favore della famiglia.
Gianluca BENAMATI (PD), considerando che l'intervento della Viceministra Castelli esprime la posizione del Governo sul tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, ritiene che dalle parole della Viceministra si possa ricavare la vera lettura del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che dall'intervento della Viceministra emerge che nel provvedimento non sono previste le risorse finanziarie necessarie a consentire una reale crescita del Paese, che si trova attualmente in una fase di stagnazione a causa delle scelte dell'attuale Governo. Ricorda che il provvedimento in esame era atteso dalle imprese del nostro Paese, che auspicavano una notevole iniezione di risorse finanziarie nel sistema. Tuttavia, ritiene che il decreto-legge in esame contenga solo piccoli interventi (peraltro copiati dalle iniziative dei Governi precedenti), rispetto ai quali sono previste scarse risorse finanziarie, non in grado di far ripartire la crescita economica del nostro Paese.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), contestando quanto affermato dalla Viceministra Castelli, ritiene che se il provvedimento in esame non riguarda misure che comportano oneri rilevanti, allora non dovrebbe contenere neanche il cosiddetto «superammortamento». Ritiene, inoltre, che, se il Governo avesse valutato meritevole il tema sollevato con l'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, avrebbe potuto sostenerlo fissando al 2020 l'entrata in vigore dello stesso e rinviando alla legge di bilancio il compito di trovare le necessarie risorse finanziarie.
Francesca Anna RUGGIERO (M5S), associandosi all'intervento della Viceministra Castelli, ritiene che la riduzione dell'IVA potrebbe non comportare automaticamente la riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili. In proposito, ritiene più opportuno trovare un modo per garantire che tutte le donne abbiano accesso a tali prodotti, che rappresentano beni di prima necessità. Pertanto, ritiene sia necessaria una compartecipazione dello Stato alla spesa relativa a tali beni in favore delle donne con difficoltà finanziarie, prevedendo al contempo un migliore smaltimento di questi prodotti che consenta di abbattere i costi relativi allo stesso smaltimento.
Luca PASTORINO (LeU) ricorda che la proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale prevedeva, nel suo testo iniziale, agevolazioni fiscali per i prodotti destinati alle donne e all'infanzia, che, nel testo definitivo, sono state espunte. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di assumere un impegno per l'inserimento di dette agevolazioni nella prossima legge di bilancio.
Massimo UNGARO (PD), rispondendo all'onorevole Ruggiero, che ha sottolineato come i prodotti per l'igiene femminile siano beni di prima necessità, segnala la mancanza di coerenza dell'attuale maggioranza, la quale non fa discendere alcuna conseguenza, in termini di trattamento fiscale, dal riconoscimento di tale carattere di bene di prima necessità. In ordine poi all'asserita mancanza di copertura dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.015, osserva come la maggioranza riesca a trovare risorse finanziarie per gli interventi che giudica prioritari, come i condoni e i prepensionamenti. Ritiene infine che una riduzione dell'aliquota IVA avrà necessariamente una conseguenza in termini di riduzione del prezzo finale del prodotto, anche se non esattamente corrispondente alla riduzione dell'imposta dovuta.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), in relazione a quanto emerso nel dibattito relativo all'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, ritiene che il presente provvedimento abbia lo scopo di preparare gli italiani all'aumento dell'IVA, sostenendo che detto aumento avrà un impatto quasi nullo sul livello dei prezzi.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ungaro 16.015 e Pastorino 16.017.
Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.30.
La seduta termina alle 12.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 15.40.
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il deputato Erik Umberto Pretto sottoscrive l'emendamento 43.2 Comaroli. Avverte inoltre che la deputata Faro ritira l'emendamento a propria firma 22.2; il deputato Zolezzi ritira l'emendamento a propria firma 26.5; il deputato Invidia ritira l'emendamento a propria firma 32.12; la deputata Andreuzza ritira l'emendamento a propria firma 34.4; il deputato Bellachioma ritira l'emendamento a sua prima firma 23.7; la deputata Bordonali ritira la proposta emendativa a sua prima firma 30.037; la deputata Lucchini ritira l'emendamento a sua prima firma 47.4; il deputato D'Uva ritira la proposta emendativa a sua prima firma 34.08.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Schullian 16.021, Zucconi 16.047 e Boschi 16.033.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione – proposta dai relatori nella odierna seduta antimeridiana e condivisa dalla rappresentante del Governo – degli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042, nel testo riformulato (vedi allegato 1), nonché l'articolo aggiuntivo Trano 16.053 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione – proposta dai relatori nella odierna seduta antimeridiana e condivisa dalla rappresentante del Governo – dell'emendamento Trano 14.2, che risulta quindi riformulato in un testo identico all'emendamento Boldi 14.4.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Boldi 14.4 e Trano 14.2, così come riformulato (vedi allegato 1).
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19 ed ancora oggetto di accantonamento, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Foti 19.05, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 19.011 e Ruocco 19.010.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Foti 19.05 ed approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 19.011 e Ruocco 19.010 (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite gli articoli 20 e 22 ed ancora oggetto di accantonamento, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5, nonché l'emendamento Faro 22.3. Formula invece un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Lupi 20.01 e Fregolent 20.05 e sull'emendamento Epifani 22.6.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5 e l'emendamento Faro 22.3 sono pertanto da intendersi ancora accantonati.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lupi 20.01.
Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, di cui è cofirmatario, volto ad estendere l'ambito temporale di applicazione del credito d'imposta in formazione 4.0, che rappresenta un tassello di fondamentale importanza, complementare alle misure di adeguamento dello stock di capitale delle imprese contenute nel piano meglio noto come Industria 4.0.
Massimo UNGARO (PD) chiede delucidazioni circa le ragioni sottostanti il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, che appare invece ispirato da finalità di assoluto buon senso, posto che nell'ambito del presente provvedimento risultano del tutto carenti misure volte a favorire un reale investimento nella formazione professionale degli addetti al sistema industriale italiano.
Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il credito d'imposta in formazione 4.0 costituisce l'esempio di una lungimirante politica industriale messa in campo dai Governi della scorsa legislatura, che ha prodotto risultati assai incoraggianti, consentendo al contempo di ridurre significativamente il gap dell'Italia rispetto a Paesi quali la Germania e la Francia, valorizzando in particolare uno dei principali pilastri dell'economia italiana, vale a dire l'industria manifatturiera. Ricorda che l'adozione nella scorsa legislatura del piano Industria 4.0 è stato il frutto di un lavoro molto intenso svolto dal Parlamento, anche all'esito di un'ampia indagine conoscitiva orientata a predisporre le condizioni ottimali per l'ulteriore sviluppo della manifattura italiana, in particolare concentrando l'attenzione sul nesso tra processi, da un lato, di automazione industriale e, dall'altro, di digitalizzazione delle attività lavorative. Evidenzia come, in tale contesto complessivo, appare quindi del tutto centrale l'investimento realizzato dalle imprese nella formazione professionale degli addetti ai comparti più innovativi, mentre il Governo con le sue scelte dimostra ancora una volta di non essere realmente interessato all'adozione di misure utili alla complessiva crescita economica del nostro Paese.
Pietro Carlo PADOAN
(PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, in relazione al quale i suoi colleghi hanno già illustrato le importanti misure per la crescita in esso contenute, invita il Governo a non lasciarsi sfuggire, almeno per una volta, l'occasione per essere coerente.
Richiamando quanto dichiarato dal Ministro Tria, nel corso dell'informativa urgente appena svoltasi in Assemblea, e cioè che l'Italia rispetterà gli obblighi imposti dall'Unione europea essenzialmente riducendo le risorse e restringendo ulteriormente lo spazio fiscale del Paese – senza voler entrare nel merito delle affermazioni rese – ritiene che, per rendere compatibile tale impostazione con la ricerca di una maggiore crescita, il Governo debba decidere quali misure finanziare. Rammenta, a tale proposito, che nella precedente legislatura il presidente Borghi sollecitava l'Esecutivo a insistere sulle voci di spesa che hanno un alto moltiplicatore, soprattutto nel medio termine.
Ribadisce quindi che le misure contenute nell'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05 porterebbero alla crescita del sistema produttivo nazionale.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia che la formazione è un elemento fondamentale per accrescere la produttività di un sistema economico, e in particolare di quello italiano che è basato su piccole e medie imprese. Rilevato che l'Italia ha un gap rispetto agli altri Paesi europei sia in termini di PIL che in termini di produttività, sottolinea la necessità di investire non solo sull'efficientamento dei macchinari a disposizione delle imprese, ma anche sulla formazione del personale. Rileva, infatti, che in assenza di tale investimenti non si potrà colmare il gap principale dell'Italia rispetto agli altri Stati europei sul piano della produttività. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05.
Pietro NAVARRA (PD) sottolinea che l'Italia tradizionalmente investe poche risorse sul principale fattore di sviluppo economico rappresentato dal capitale umano. Ritiene che l'introduzione del credito d'imposta nella formazione 4.0, alla quale mira l'articolo aggiuntivo in esame, sia necessaria per evitare che, in assenza di un adeguato investimento nella formazione del personale, le risorse spese per incrementare la capacità tecnologica delle aziende siano sostanzialmente vanificate.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05.
Luca PASTORINO (LeU), intervenendo sull'emendamento Epifani 22.6 di cui è cofirmatario, ne richiama la finalità di provvedere, sulla base dell'articolo 20 della cosiddetta legge Madia, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale degli enti locali che abbia prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nelle zone del cratere. Chiede pertanto per quali motivi i relatori e il Governo abbiano formulato un invito al ritiro.
La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che su tale emendamento vi è la contrarietà del Dipartimento della funzione pubblica.
Luigi MARATTIN (PD) lamenta il fatto che la rappresentante del Governo, in questa, come in altre occasioni, non abbia fornito in realtà alcuna spiegazione sui motivi di merito posti alla base del parere contrario espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame.
La Viceministra Laura CASTELLI propone di accantonare l'emendamento Epifani 22.6 al fine di poter acquisire ulteriori elementi istruttori dal Dipartimento della funzione pubblica.
Luca PASTORINO (LeU) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dalla Viceministra Castelli.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Epifani 22.6.
Giulio CENTEMERO
(Lega), relatore per la VI Commissione, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, gli identici emendamenti Lucaselli 23.2 e Giacomoni 23.6, nonché gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 24, propone di mantenere accantonato l'emendamento Daga 24.3 e formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, gli identici emendamenti Lucaselli 23.2 e Giacomoni 23.6, gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4, nonché l'emendamento Daga 24.3 sono pertanto da intendersi ancora accantonati.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 26, avverte che l'emendamento Zolezzi 26.5 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 26.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Labriola 26.14 e 26.6; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone di mantenere temporaneamente accantonati gli identici emendamenti Comaroli 26.2 e Gusmeroli 26.16. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Gusmeroli 26.1 ne accettano la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Gusmeroli 26.1, nel testo riformulato (vedi allegato 1) e respingono gli emendamenti Labriola 26.14 e 26.6.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18 accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, nonché degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025 accettano le riformulazioni proposte dai relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, nel testo riformulato (vedi allegato 1) e gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 27, esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 27.3 nonché sull'emendamento Vallascas 27.2, purché riformulato nell'identico testo dell'emendamento Gusmeroli 27.3.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Vallascas 27.2 ne accettano la riformulazione.
Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive l'emendamento Vallascas 27.2, come riformulato.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gusmeroli 27.3 e Vallascas 27.2, come riformulato (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Raduzzi, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Boccia 28.3.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Boccia 28.3.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del collega Centemero, esprime parere favorevole sull'emendamento Vallascas 29.4, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte che dall'approvazione dell'emendamento Vallascas 29.4 nel testo riformulato risulterebbero assorbiti gli emendamenti Liuzzi 29.2 e Masi 29.5. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Mandelli 29.10, De Toma 29.6 e Bellachioma 29.1. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Capitanio 29.011 è stato ritirato. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Liuzzi 29.010.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Mandelli 29.10, De Toma 29.6 e Bellachioma 29.1 e l'articolo aggiuntivo Liuzzi 29.010 rimangono accantonati.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alle presidenze di farsi carico di richiedere la presenza della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi, quando sarà discusso l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori affinché possa chiarire la posizione del Governo rispetto a tale proposta emendativa, anche alla luce dell'accordo recentemente siglato dall'Esecutivo con la Regione siciliana.
Claudio BORGHI, presidente, anche a nome della presidente della VI Commissione, assicura che si farà carico di veicolare la richiesta dell'onorevole Prestigiacomo al Governo.
Maria Elena BOSCHI (PD) chiede ai relatori di chiarire come l'emendamento Masi 29.5 possa considerarsi assorbito dall'approvazione del testo riformulato dell'emendamento Vallascas 29.4. Chiede, pertanto, di sottoscrivere l'emendamento Masi 29.5 e che questo sia posto in votazione in modo autonomo.
Claudio BORGHI, presidente, rispondendo alla richiesta dell'onorevole Boschi, chiarisce che l'emendamento Masi 29.5 sarebbe da considerarsi precluso dall'approvazione del testo riformulato dell'emendamento Vallascas 29.4, poiché questo sopprime la lettera b) del comma 7 dell'articolo 29, su cui l'emendamento Masi 29.5 interviene.
Maria Elena BOSCHI (PD), prendendo atto dei chiarimenti del presidente, chiede ai relatori di valutare un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Vallascas 29.4 che tenga conto del contenuto dell'emendamento Masi 29.5, il quale è volto a garantire maggiore accessibilità ai beni culturali in favore dei soggetti portatori di handicap.
La Viceministra Laura CASTELLI, condividendo la finalità dell'emendamento Masi 29.5, chiede che esso sia accantonato insieme agli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato e Liuzzi 29.2. In proposito, ricorda che il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile operato dal comma 8 dell'articolo 29 non aveva la finalità prevista dall'emendamento Masi 29.5. Pertanto, rinnova la richiesta di accantonamento per svolgere un'ulteriore riflessione.
Giulio CENTEMERO (Lega), alla luce della richiesta della rappresentante del Governo, propone di accantonare gli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato, Liuzzi 29.2 e Masi 29.5.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato, Liuzzi 29.2 e Masi 29.5 sono da intendersi accantonati.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, anche a nome del collega Centemero, propone di mantenere accantonato l'emendamento Bellachioma 30.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Muroni 30.12. Propone di mantenere accantonato l'emendamento Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025, specificando che quest'ultimo sarà votato unitamente all'emendamento Vallascas 48.3. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pella 30.026. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, purché siano riformulati nella parte relativa alla copertura finanziaria, prevedendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Bellachioma 30.1 e Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025 rimangono accantonati.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Muroni 30.12 e l'articolo aggiuntivo Pella 30.026.
Roberto GIACHETTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, in materia di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, evidenzia che la riformulazione proposta dai relatori non incide sul comma 3 dell'articolo 30-bis che si intende inserire nel provvedimento, il quale esclude dalle agevolazioni introdotte le attività di compro oro, le sale per scommesse e i sex shop. Chiede, pertanto, ai proponenti il motivo dell'esclusione dall'agevolazione delle attività di vendita di articoli sessuali.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), replicando all'onorevole Giachetti, fa presente che il testo proposto dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e 30.039 a sua prima firma ricalcano un articolo già approvato all'unanimità dall'Assemblea della Camera e contenuto nella proposta di legge n. 1074 in materia di semplificazione fiscale. Inoltre, evidenzia che la disposizione ha la finalità di escludere dalle agevolazioni quelle attività commerciali che a livello locale sono percepite come divisive.
Roberto GIACHETTI (PD) conferma che il gruppo del Partito Democratico ha votato in modo favorevole l'articolo della proposta di legge n. 1074 riproposto con gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 poiché ritiene condivisibili molte delle disposizioni contenute in quell'articolo. Ricorda, tuttavia, che durante l'esame in Commissione finanze della proposta di legge n. 1074 l'onorevole Ungaro aveva presentato un emendamento volto a sopprimere il comma 3, che è stato respinto. Non comprendendo cosa ci sia di divisivo in attività commerciali legittime, come i sex shop, ritiene che la ragione per la quale si vogliono escludere i sex shop dalle agevolazioni previste dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 sia meramente di tipo moralistico.
Massimo UNGARO (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Giachetti, ritiene che la disposizione che esclude i sex shop dalle agevolazioni previste dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 rappresenti una visione retrograda che il suo gruppo ha intenzione di contrastare.
Luigi MARATTIN (PD) chiede quale sia l'opinione del Governo sulla questione sollevata dall'onorevole Giachetti.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ricordando che gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e 30.039 a sua prima firma recano disposizioni applicabili ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, ribadisce che in questi territori la questione è più sentita rispetto alle grandi città. Ciò premesso, fa presente di essere disposto ad accettare una riformulazione che non escluda le attività di vendita di articoli sessuali dalle agevolazioni previste dalla sua proposta emendativa.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del collega Raduzzi, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 sono da intendersi accantonati.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, evidenzia l'esigenza di operare una diversificazione in ordine agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 21 marzo 1998 n. 114, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali più piccoli, impedendone la scomparsa. Ritiene infatti che in relazione agli esercizi di vicinato si pongano esigenze di tutela diverse da quelle inerenti alle medie strutture di vendita. Infine, si chiede se una eventuale riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 possa recare problematiche sotto il profilo finanziario.
Claudio BORGHI, presidente, rileva che una eventuale ulteriore riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 – sui quali è in corso un approfondimento da parte dei relatori – non dovrebbe presentare criticità sotto il profilo delle coperture finanziarie. Fa presente, in ogni caso, che occorre passare all'esame degli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, precedentemente accantonati.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2 accettano la riformulazione proposta.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che si tornerà ora ad esaminare gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 precedentemente accantonati.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 a condizione che siano ulteriormente riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Fa presente che l'ulteriore riformulazione proposta mira a includere nelle agevolazioni fiscali gli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di articoli sessuali.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 accettano la riformulazione proposta.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, come riformulati (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 31, propone di mantenere accantonato l'emendamento Molinari 31.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Paxia 31.6.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Molinari 31.1 rimane accantonato.
Le Commissioni approvano l'emendamento Paxia 31.6 (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 32, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 32.11 e Martina 32.21. Propone quindi di mantenere accantonati gli emendamenti Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 nonché l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, gli emendamenti Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 nonché l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010 rimangono accantonati.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Gallinella 32.11 e Martina 32.21 (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Epifani 33.29, Murelli 33.23, Iezzi 33.4, gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, nonché gli articoli aggiuntivi Lorenzin 33.08 e 33.09.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Epifani 33.29, Murelli 33.23, Iezzi 33.4, gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, nonché gli articoli aggiuntivi Lorenzin 33.08 e 33.09 rimangono accantonati.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 34, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 34.06, auspicando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 34.06 lo ritirano e avverte che l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020 rimane accantonato.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 35, esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 35.8. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Magi 35.02, per la parte ammissibile.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Perantoni 35.8 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Magi 35.02, per la parte ammissibile, rimane accantonato.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonate le proposte emendative riferite agli articoli 36, 38, 39, 40 e 41.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli 36, 38, 39, 40 e 41 rimangono accantonate.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 43 propone di mantenere accantonati gli emendamenti Iezzi 43.15, Piccoli Nardelli 43.30, Macina 43.5, 43.10 e 43.9, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Comaroli 43.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone quindi di mantenere accantonati gli emendamenti Macina 43.13 e 43.14, nonché l'articolo aggiuntivo Sensi 43.011. Propone altresì di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Brunetta 43.06 e Sensi 43.09.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Iezzi 43.15, Piccoli Nardelli 43.30, Macina 43.5, 43.10 e 43.9 rimangono accantonati.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega) nell'accettare la riformulazione sul suo emendamento 43.2 ne raccomanda l'approvazione. Fa notare che la proposta emendativa, come riformulata, estende la proroga dei termini dell'adeguamento degli statuti anche ai soggetti del terzo settore.
Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 43.2, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Macina 43.13 e 43.14, gli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Brunetta 43.06 e Sensi 43.09, così come l'articolo aggiuntivo Sensi 43.011 rimangono accantonati.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonate le proposte emendative riferite agli articoli 44 e 46.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli 44 e 46 rimangono accantonate.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 47, esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 47.1.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Gallinella 47.1 (vedi allegato 1).
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 48 propone di mantenere accantonato l'emendamento Vallascas 48.3.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Vallascas 48.3 rimane accantonato.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 49, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lupi 49.5, e propone di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Fassina 49.013 e 49.012.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Fassina 49.013 e 49.012 rimangono accantonati.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lupi 49.5.
Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 50 esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 50.01.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Schullian 50.01 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, ritiene opportuno sospendere i lavori, rinviando il prosieguo dell'esame alla giornata di domani.
Luigi MARATTIN (PD) chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori per la giornata di domani, tenuto conto che, in caso di posizione della questione di fiducia, il suo gruppo sarebbe contrario rispetto all'ipotesi di lavorare in deroga.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente che la Commissione è già convocata per la giornata di domani alle ore 14 e che comunque le modalità di organizzazione dei lavori in Commissione saranno meglio definite una volta presa contezza dell'andamento dei lavori in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.15.
ALLEGATO 1
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Sostituire l'articolo 14 con il seguente:
Art. 14.
(Enti associativi assistenziali)
1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”».
*14. 4. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.
*14. 2.
(Nuova formulazione) Trano, Faro.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15. 034. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
*15. 033. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
**15. 035. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
**15. 036. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
*16. 01. Molinari, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*16. 054.
(Nuova formulazione) Trano, Faro.
Al capo I è aggiunto il seguente articolo:
Art. 16-bis.
(Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)
1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*16. 022.
(Nuova formulazione) Fornaro, Fassina, Pastorino.
*16. 025.
(Nuova formulazione) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
*16. 042.
(Nuova formulazione) Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.
Al capo I, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».
16. 053. Trano, Faro.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)
1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
*19. 011. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
*19. 010. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
ART. 26.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti con le seguenti: previa indicazione del soggetto capofila
26. 1.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.
Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
*26. 7.
(Nuova formulazione) Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
*26. 18.
(Nuova formulazione) Pettarin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
c) al comma 4, le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti,» e le parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
*26. 16.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*26. 2.
(Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.
Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)
1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
*26. 022.
(Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
*26. 024.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)
1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
**26. 023.
(Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
**26. 025.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
ART. 27.
Al comma 1, capoverso i-quater), sopprimere le parole:, riservato a investitori professionali,.
*27. 3. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*27. 2.
(Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano.
ART. 30.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica aggiungere le seguenti: e di edilizia residenziale pubblica.
30. 12. Muroni, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di edilizia scolastica)
1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
30. 026. Pella, Mandelli.
Al capo II, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)
1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
*30. 038.
(Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.
*30. 039.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.
ART. 31.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis aggiungere le seguenti: o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,.
31. 6. Paxia, Faro, Trano.
ART. 32.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero con le seguenti: del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri;
2) aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;
b) al comma 2, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
32. 11. Gallinella, Bella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Trano.
Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
32. 21. Martina.
ART. 35.
Al comma 1, capoverso 125-ter, secondo periodo, dopo la parola: pubblicazione aggiungere le seguenti: e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
35. 8. Perantoni, Faro, Trano.
ART. 43.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020.
43. 2.
(Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Belotti, Pretto.
ART. 47.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: architetti aggiungere le seguenti:, dottori agronomi, dottori forestali.
47. 1. Gallinella, Faro, Trano.
ART. 50.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Articolo 50-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
50. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger.
ALLEGATO 2
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFORMULATA NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON POSTA IN VOTAZIONE
ART. 29.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: piccola e media dimensione, inserire le seguenti: anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,;
b) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle seguenti ulteriori tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione (supply chain) e della gestione delle relazioni con i diversi attori, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (EDI, electronic data interchange), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
c) al comma 7, sopprimere la lettera b);
d) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al piano Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato».
29. 4.
(Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano.