Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Comm. bicam. per le questioni regionali

Comm. bicam. Questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali
SOMMARIO
Mercoledì 29 maggio 2019

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. S. 992 (Parere alla 7a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 109

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 114

Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico. S. 1100 (Parere alla 7a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 115

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 29 maggio 2019

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.
S. 992.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Enrica SEGNERI (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.
  Il disegno di legge si compone di due articoli, ciascuno suddiviso in tre commi. In particolare, in base all'articolo 1, comma 1, i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, alla lettera a), la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative – o nella classe LM 68 – Scienze e tecniche dello sport – ovvero titoli di studio ad esse equiparati ai sensi del decreto del MIUR 9 luglio 2009 o infine di laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-bis – Scienze della formazione primaria – unitamente a laurea conseguita nella classe L 22 – Scienze delle attività motorie e sportive. L'insegnamento sarà consentito anche ai possessori di diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi equiparati ai sensi del decreto del MIUR 11 novembre 2011. Il comma 1, lettera a) prevede anche l'obbligo di superare, ai fini dell'accesso all'insegnamento, specifiche procedure concorsuali abilitanti.
  Il comma 1, lettera b), prevede l'equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria.
  La successiva lettera c) prevede la determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe.
  La lettera d) prevede, per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del Profilo di funzionamento.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, il decreto legislativo deve essere adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa espressione del parere da parte della Conferenza unificata.
  Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere apportate disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con lo stesso procedimento.
  In base al precedente comma 1, la nuova disciplina si applica a partire dal primo anno scolastico «utile» rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, gli interventi previsti dal testo unificato attengono alle materie norme generali sull'istruzione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. g) ed n), della Costituzione. Il testo, peraltro, fa salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva, inoltre, la materia professioni, rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Sottolinea che in questo quadro, il testo prevede, come si è visto, all'articolo 1, comma 2, il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha delegato ai comuni, in relazione alla scuola primaria (nonché alla scuola secondaria di I grado), i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole. I medesimi ambiti sono ora ricompresi, ai sensi dell'articolo 14, comma 37, del decreto-legge n. 78 del 2010, anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 14, comma 37, del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, fra le funzioni fondamentali dei comuni rientra «l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province». Si ricorda, inoltre che, in base all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – ai quali il provvedimento fa riferimento – o in situazione di svantaggio, nonché le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono state attribuite, dal 1o gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni fossero state già attribuite, alla medesima data, a province, città metropolitane o comuni. Nel far salva tale previsione, da ultimo, l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017 ha specificato che fra i servizi che gli enti locali devono assicurare per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, vi sono quelli relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali. Inoltre, in base al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017
(articoli da 6 a 11), gli enti locali partecipano alla progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole.
  Rileva quindi come alla luce di questo intreccio di competenze potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, per l'adozione dei decreti legislativi, un'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del semplice parere della medesima Conferenza e ricorda che in tal senso si è espressa anche la I Commissione Affari costituzionali della Camera, con un'osservazione inserita nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2018.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.
S. 1100.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica è definito un piano triennale 2019-2021 di interventi per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, utilizzando le risorse destinate ai settori di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.
  In proposito, ricorda che la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 – con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Da ultimo, la programmazione unica triennale 2018-2020 è stata adottata con il decreto ministeriale n. 615 del 2018. Il 7 gennaio 2019 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la BEI, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione di un nuovo piano di interventi nel contesto del Piano di edilizia scolastica 2018-2020.
  Le risorse necessarie per il piano triennale di interventi 2019-2021 introdotto dal provvedimento sono attinte dalla quota parte spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ripartito tra i seguenti settori di spesa: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del suddetto Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  L'articolo 1, comma 2, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano triennale di interventi 2019-2021, vengono differiti alcuni termini previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 244/2016: in particolare, si differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.
  L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali (i comuni per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado, le province per le scuole secondarie di II grado; richiama al riguardo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'articolo 14, comma 27 del decreto-legge n. 78 del 2010). Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica «si intersecano più materie, quali il governo del territorio, l'energia e la protezione civile, tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018). L'aspetto della prevenzione antincendio appare altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.
  Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione del piano per la prevenzione antincendio 2019-2021, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata.
  Rileva, pertanto, che potrebbe risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura prevista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) rileva come l'adeguamento delle strutture antincendio sia un punto fondamentale per la sicurezza delle scuole. Al tempo stesso, sottolinea la necessità di trovare una soluzione normativa che imponga agli enti locali, una volta ricevuti i finanziamenti di effettuare concretamente gli interventi perché non avrebbe senso procedere di proroga in proroga senza che gli enti locali inadempienti vengano penalizzati.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) nel concordare con la collega Fregolent, ricorda come il 70 per cento delle scuole italiane sia priva del certificato antincendio

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, concorda con quanto dichiarato dalle colleghe e aggiunge che l'85 per cento delle scuole non risulta adeguato alla normativa antisismica. Segnala al tempo stesso come recentemente siano stati però agevolati gli studi di vulnerabilità al rischio sismico degli edifici scolastici.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) nel condividere il provvedimento, esprime la preoccupazione che la sottrazione, per gli interventi previsti, di risorse destinate in via generale al settore dell'istruzione scolastica e universitaria possa risolversi in ulteriori difficoltà per un settore già sottofinanziato. Chiede pertanto una quantificazione delle risorse previste per gli interventi, esprimendo l'avviso che sarebbe meglio procedere con l'istituzione di un apposito fondo per l'istruzione scolastica.

  Emanuela CORDA, presidente, rileva che il provvedimento rimette alla programmazione la definizione del quantum delle risorse.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), nel ribadire quanto segnalato dalla presidente, concorda con l'osservazione della collega Rossini ed auspica che le risorse sottratte al settore dell'istruzione scolastica ed universitaria possano essere residuali rispetto all'ammontare complessivo, poiché, a suo giudizio, il finanziamento complessivo del settore dovrebbe essere invece aumentato in maniera consistente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 9.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - mercoledì 29 maggio 2019

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (S. 992).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 992, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria;
   rilevato che:
    gli interventi previsti dal provvedimento attengono alle materie norme generali sull'istruzione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;
    rileva, inoltre, la materia professioni, rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    la legislazione vigente delega altresì ai comuni, in relazione alla scuola primaria, nonché alla scuola secondaria di I grado, i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole; i medesimi ambiti sono inoltre ricompresi anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione; in particolare, fra tali funzioni fondamentali dei comuni rientra «l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province»;
    alla luce di questo intreccio di competenze, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, per l'adozione dei decreti legislativi, un'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del semplice parere della medesima Conferenza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 1, comma 2, le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

ALLEGATO 2

S. 1100 – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 1100 recante Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico;
   rilevato che:
    la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali; inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica «si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018);
    l'aspetto della «prevenzione antincendio» appare altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
    ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione di un piano per la prevenzione antincendio, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata;
    potrebbe quindi risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura prevista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di aggiungere, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «è definito» le seguenti: «con le medesime modalità previste per l'adozione della programmazione triennale nazionale dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.»