VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Mercoledì 8 maggio 2019

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ... 124

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ... 125

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ... 126

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 126

ALLEGATO (Parere approvato) ... 127

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 8 maggio 2019

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.
Atto n. 77.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

  Luigi GALLO, presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento sull'atto, chiede alla relatrice se sia pronta a presentare una proposta di parere.

  Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), relatrice, tenuto conto della complessità del provvedimento e del fatto che numerose osservazioni sul testo sono pervenute informalmente a lei e ad altri commissari da parte di associazioni professionali interessate dalle norme, ritiene necessario disporre di altro tempo per preparare la sua proposta di parere.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che il provvedimento in esame, nel disegnare i profili delle figure professionali del settore dei beni culturali, presenta diverse inesattezze, ritiene necessario apportarvi le correzioni suggerite dalle parti interessate. Auspica che la relatrice ne voglia quindi tenere conto nella sua proposta di parere. Esprime inoltre l'avviso che dovrebbe essere introdotta nel testo una disposizione transitoria per disciplinare il delicato passaggio alla nuova disciplina.

  Valentina APREA (FI) trova che il testo dello schema di decreto sia inadeguato e non rispondente alle finalità perseguite e illustrate nelle premesse dell'atto. A suo avviso, il provvedimento ingenera confusione e non contiene soluzioni a problemi concreti. Sarebbe necessaria, a suo parere, una drastica riformulazione del testo che si basi su scelte di fondo diverse, in quanto, nella sua versione attuale, il decreto è del tutto inutile se non dannoso. Conclude auspicando che il Governo, a dimostrazione della serietà delle sue intenzioni, ritiri l'atto e lo ripresenti dopo una più adeguata istruttoria.

  Il sottosegretario Gianluca VACCA, dopo aver sottolineato che la serietà delle intenzioni del Governo è fuori questione, riferisce che la genesi del provvedimento, previsto da una legge del 2014, è stata lunga e complessa. Assicura poi la piena disponibilità del Governo a tenere conto delle indicazioni che la Commissione vorrà inserire nel parere che sarà preso in considerazione, come accade normalmente.

  Antonio PALMIERI (FI) considera le parole del sottosegretario come un impegno formale del Governo e invita i colleghi della maggioranza a farsi carico dell'onere di presentare una proposta di parere che contenga tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a definire un provvedimento efficace.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 maggio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 maggio 2019.

Audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.
Atto n. 77.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Anna ASCANI (PD), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla relatrice che ha raccolto tutte le istanze formulate nel corso dell'esame del decreto, esprime perplessità di carattere formale in merito al livello di dettaglio delle osservazioni, tenuto conto che il parere viene espresso su un atto del Governo. Chiede pertanto di conoscere l'avviso del Governo circa il recepimento delle singole osservazioni nonché precise rassicurazioni relativamente al fatto che il testo sarà modificato nel senso richiesto dalla relatrice. Solo in tal caso il voto del suo gruppo potrà essere favorevole.

  Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver espresso i propri complimenti alla relatrice per lo sforzo compiuto nell'elaborazione di un parere tanto articolato, osserva che le numerose e dettagliate osservazioni sollevano non poche perplessità in merito al decreto nel suo complesso. Concorda in particolare con l'invito al Governo ad estendere ad altre professioni la nuova disciplina recata dal provvedimento. Conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo.

  Paola FRASSINETTI (FdI) si associa alle congratulazioni dei colleghi rivolte alla relatrice per il meticoloso lavoro svolto. È anche lei dell'avviso che occorra una conferma da parte del rappresentante del Governo circa il recepimento delle osservazioni contenute nel parere, al fine di poter esprimere un voto favorevole.

  Il sottosegretario Gianluca VACCA conferma l'impegno del Governo ad un'attenta valutazione dei suggerimenti contenuti nel parere formulato dalla relatrice, pur non potendo garantire fin d'ora il recepimento di tutte le osservazioni in esso contenute, anche in considerazione del fatto che alcune investono la competenza anche di dicasteri diversi dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Riconosce ad ogni modo il valore del complesso lavoro portato avanti dalla relatrice ed assicura tutto l'impegno possibile per venire incontro alle diverse istanze puntualizzate nel parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 20.30.

VII Commissione - mercoledì 8 maggio 2019

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (Atto n. 77).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
   esaminato l'atto del Governo n. 77, recante lo schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte,
   premesso che:
    l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;
    la legge n. 110 non ha elencato tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse, ad esempio, le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;
   rilevato che:
    l'articolo 1 dello schema di decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali, nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi;
    l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, la Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblichi sul sito istituzionale del dicastero i «bandi permanenti» per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili;
    l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;
   considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relative a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;
   osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;
   tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;
   considerato altresì che:
    in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;
    secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;
    in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;
    l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
    l'articolo 12 individua il responsabile del procedimento;
   esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione della cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7 e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o post lauream di livello inferiore a quelli richiesti;
   2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
   3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal MIUR, è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;
   4. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;
   5. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;
   6. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;
   7. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo
si rileva che: in ordine alla III fascia, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali – non esiste, infatti, una facoltà di archeologia – non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire «sotto coordinamento» (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) deve essere ribadito quale principio imprescindibile;
   8. occorre un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, né quella della normativa sulla privacy, né di «linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione»;
   9. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico;
   10. con riguardo invece all'Allegato 6, sulla professione di esperto di diagnostica applicata ai beni culturali, al fine di garantire l'indispensabile conoscenza dei materiali e delle tecniche artistiche impiegate rispetto a ciascun bene culturale si propone:
    a) per quanto concerne la I e la II fascia di valutare la possibilità di prevedere nel computo dei 96 CFU previsti almeno 24 CFU nei settori L-ART e L-ANT (discipline storico – artistiche);
    b) per quanto riguarda la III fascia, di valutare altresì la possibilità di prevedere, per le classi di laurea elencate diverse dalla LM-11 (Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) e dalla L-43 (Laurea Triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro) nel computo totale dei 30 CFU previsti almeno 24 CFU negli stessi settori L-ART e L-ANT;
   11. infine, appare necessario che il Governo sostenga le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (tra cui, paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo).