Commissioni Riunite (II e VIII)

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Commissioni Riunite (II e VIII)

Comm. riunite 0208

Commissioni Riunite (II e VIII)
SOMMARIO
Martedì 7 maggio 2019

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 3

ALLEGATO (Parere approvato) ... 5

Commissioni Riunite (II e VIII) - Resoconto di martedì 7 maggio 2019

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
Atto n. 76.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi espressi dalla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Rammenta, inoltre, che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna.

  Sergio VALLOTTO (Lega), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della collega per la II Commissione, onorevole Barbuto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  Nicola PELLICANI (PD), valutando positivamente l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi in materia di emissioni inquinanti, osserva che sarebbe opportuno prevedere un principio di progressività in relazione al tonnellaggio delle navi, irrogando sanzioni maggiori per navi di maggiore tonnellaggio. Ritiene improprio che alle navi di 5000 tonnellate vengano irrogate sanzioni identiche a quelle irrogate alle navi da 15000 tonnellate, i cui livelli di inquinamento sono oggettivamente molto più alti. Riporta al riguardo l'esperienza della laguna di Venezia, nella quale sono presenti per lo più navi di grosso tonnellaggio, ossia navi cargo e petroliere, per le quali l'effetto dissuasivo della sanzione sarebbe limitato.
  Chiede pertanto ai relatori di introdurre un'apposita osservazione nel parere.

  Sergio VALLOTTO (Lega), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della collega Barbuto, non ritiene necessaria l'introduzione di tale principio nella proposta di parere.

  Chiara BRAGA (PD) ribadisce la richiesta formulata dal collega Pellicani, rilevando come l'introduzione del criterio di progressività sottolineerebbe la volontà delle Commissioni di dare un segnale di maggiore efficacia al contenuto della disciplina sanzionatoria, al pari di quanto fatto dai relatori con l'osservazione introdotta nella proposta di parere presentata. Osserva che l'entità delle sanzioni rischia di essere irrisoria per navi di grande tonnellaggio e invita pertanto i relatori a fare un'ulteriore riflessione volta all'introduzione del criterio di progressività nella proposta di parere, eventualmente motivando le ragioni della contrarietà.

  Sergio VALLOTTO (Lega), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della collega Barbuto, ribadisce la posizione precedentemente espressa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dai relatori (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.50.

Commissioni Riunite (II e VIII) - martedì 7 maggio 2019

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione dal regolamento UE 2017/757;
    in particolare, il regolamento prevede, al fine di ridurre le emissioni di gas serra nel settore del trasporto marittimo, un articolato sistema di comunicazione, monitoraggio e verifica di tali emissioni a carico delle navi di grandi dimensioni, vale a dire superiori a 5.000 tonnellate di stazza lorda, che transitano nei porti dell'Unione europea, imponendo agli Stati membri (articolo 20) di introdurre sanzioni a carico delle imprese di navigazione inadempienti;
    lo stesso regolamento prevede che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
    lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base dell'articolo 2 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che delega il Governo ad adottare, «fatte salve le norme penali vigenti», disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che:
    in base all'articolo 2, la mera violazione dell'obbligo di predisporre il piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 6 del Regolamento) e di aggiornarlo con cadenza almeno annuale (previsto dall'articolo 7 del Regolamento), non è sanzionata in via autonoma poiché l'illecito si configura solo quando a tali omissioni si accompagna la successiva violazione degli obblighi di monitoraggio, con la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella da applicare a chi – avendo adempiuto agli obblighi iniziali – ometta il successivo monitoraggio,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo, prevedendo una sanzionabilità in via diretta delle violazioni per la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui ai richiamati articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2015/757.