II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Martedì 30 aprile 2019

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 21

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 27

II Commissione - Resoconto di martedì 30 aprile 2019

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 506 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 1) e che sono ritirati gli emendamenti 1.36 e 1.38 della relatrice.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, si rimette alla Commissione in merito all'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bartolozzi 01.02, Montaruli 1.1, 1.2, 1.3. e 1.4, Schullian 1.5, Bartolozzi 1.6 e Turri 1.7. Invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.8, esprimendo, altrimenti, parere contrario e esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.9 e 1.10. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.11, esprimendo, altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bartolozzi 1.12 e Montaruli 1.13 e 1.14. Propone, quindi, una nuova formulazione del suo emendamento 1.15 (vedi allegato 2), del quale raccomanda l'approvazione, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.16, 1.17 e 1.18. Invita al ritiro dell'emendamento Bartolozzi 1.19, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.20. Invita al ritiro dell'emendamento Salafia 1.21, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sulle proposte emendative Zanettin 1.22 e 1.23. Invita al ritiro dell'emendamento Salafia 1.24 e delle identiche proposte emendative Turri 1.25 e Bartolozzi 1.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rossello 1.27, Bartolozzi 1.28, Montaruli 1.29, Zanettin 1.30 e Bartolozzi 1.31, ed invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.32, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.33 e Rossello 1.34, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Turri 1.35 e parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.37.

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice fatta eccezione per l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, sul quale esprime parere contrario, e per l'emendamento Turri 1.7, sul quale esprime invece parere favorevole.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira gli emendamenti a sua firma 1.8 e 1.11.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, precisa di essersi rimessa alla valutazione della Commissione sull'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, sul quale la rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, in quanto lo stesso è volto ad introdurre nel codice civile una materia, quella degli accordi prematrimoniali, oggetto della proposta di legge C. 244 a sua firma.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia come l'onorevole Garavaglia, nella XVI legislatura, avesse presentato una proposta di legge in materia di patti prematrimoniali, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nell'articolo premissivo a sua firma. Sottolinea che la sua proposta emendativa ha il pregio, rispetto al testo della proposta di legge della relatrice, di essere più snello, in quanto prevede che gli accordi prematrimoniali debbano essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'Ufficio del registro territorialmente competente, eliminando il ricorso alla negoziazione assistita. Ritiene, pertanto, che la relatrice dovrebbe effettuare uno «sforzo aggiuntivo» ed esprimere parere favorevole su tale proposta emendativa, che esplicita nelle linee essenziali i contenuti dei patti prematrimoniali.

  Anna Rita TATEO (Lega) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, evidenziando che il contenuto di tale proposta emendativa esula dall'oggetto specifico del provvedimento in discussione, che dispone in materia di assegno divorzile. Ritiene, pertanto, che il tema dovrà essere approfondito in altra sede.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del Movimento Cinque Stelle sulla proposta emendativa in discussione, evidenzia come con l'approvazione della stessa si amplierebbe la portata dell'intervento normativo del provvedimento in esame. A suo avviso, inoltre, l'esame della materia relativa agli accordi prematrimoniali necessita di tempi congrui per una approfondita valutazione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) stigmatizza la volontà dei colleghi della maggioranza, ed in particolare di quelli del gruppo della Lega, di non voler accedere ad un ampliamento del perimetro dell'oggetto della proposta di legge in titolo, rammentando che per altri provvedimenti, come ad esempio quelli in materia di anticorruzione o di violenza di genere, gli stessi colleghi non abbiano avuto le medesime remore. Ritiene, inoltre, che la materia dei patti prematrimoniali non esuli dal contenuto del provvedimento in discussione in quanto l'introduzione di tali patti ridurrebbe anche il ricorso al giudice in caso di separazione. Chiede, infine, per quali ragioni la presidenza abbia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti se poi i commissari debbono assistere ad una chiusura da parte della maggioranza e dell'Esecutivo sul contenuto della proposta di legge.

  Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che, nel corso delle audizioni che si sono svolte in Commissione, molti dei soggetti intervenuti hanno sottolineato come l'argomento degli accordi prematrimoniali sia contiguo a quello dell'assegno divorzile. Ritiene, quindi, che i colleghi della maggioranza, dichiarando che non si possa ampliare l'oggetto del provvedimento, siano ricorsi ad una motivazione poco valida ed evidenzia come, in altri casi, tale ampliamento è stato invece consentito. Ritiene che l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01 possa costituire l'occasione utile per introdurre tale argomento nel codice civile e, pur condividendo la scelta della relatrice di rimettersi alla valutazione della Commissione sulla questione, non comprende le motivazioni addotte dai colleghi della maggioranza per non affrontare la problematica.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede per quali ragioni la relatrice ed il Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo premissivo a sua firma 01.02. Precisa che tale proposta emendativa recepisce i recenti orientamenti della Cassazione in materia di pronuncia parziale. Nel sottolineare come la richiesta di una pronuncia sullo status rappresenti una delle questioni più importanti che attengono alla vita delle persone, precisa che la proposta emendativa è volta ad anticipare alla fase dell'udienza presidenziale la possibilità, per il presidente, di rimettere immediatamente la decisione al collegio affinché quest'ultimo valuti la possibilità di pronunciare solo in merito allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Bartolozzi 01.02.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dei presentatori degli emendamenti Montaruli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4: si intende vi abbiano rinunciato.

  Catello VITIELLO (Misto) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 1.5.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprende le motivazioni che hanno indotto la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere contrario sulla proposta emendativa a sua firma 1.6, sottolineando come la stessa recepisca osservazioni evidenziate da magistrati ed esperti della materia nel corso delle audizioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.6.

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni sottese all'emendamento Turri 1.7, la cui approvazione, a suo avviso, rischierebbe di rendere meno comprensibile il testo del provvedimento. Fa notare come con tale proposta emendativa si sopprima dalla disposizione in esame la previsione della funzione stessa dell'assegno divorzile, destinato a equilibrare la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi. Sottolinea, quindi, la necessità, affinché il giudice possa determinare il quantum dell'assegno, che siano chiarite le finalità della corresponsione dell'assegno stesso.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, nel sottolineare il metodo di lavoro costruttivo utilizzato dalla maggioranza e dall'opposizione per esaminare il provvedimento in discussione, ritiene che sia necessario motivare le ragioni che la hanno indotta ad esprimere sull'emendamento Turri 1.7 un parere contrario, difforme da quello del Governo. Nel richiamarsi a quanto testé affermato dal collega Bazoli, ritiene che tale proposta emendativa sopprima il «fulcro» della proposta di legge in esame, con la quale si forniscono al giudice le opportune indicazioni per la determinazione dell'assegno. Con riferimento, inoltre, a quanto osservato dalla collega Bartolozzi, fa notare come le Sezioni unite della Cassazione, nel luglio 2018, abbiano ripreso i criteri già esplicitati nella proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Ferranti, C. 4605, esaminata dalla Commissione giustizia nel corso della XVII legislatura, da cui il provvedimento in discussione trae origine. Rammenta altresì che Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università la Sapienza di Roma, nel corso dell'audizione svolta, ha sottolineato l'importanza di mantenere il richiamo alla funzione di riequilibrio dell'assegno divorzile.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel dare atto alla relatrice del clima di dialogo che si è instaurato durante l'esame della proposta di legge, desidera tuttavia precisare che l'emendamento Turri 1.7 è più aderente, rispetto al testo del provvedimento in esame, all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione del luglio 2018, che hanno sancito il definitivo superamento della distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile. A suo avviso, pertanto, la proposta della maggioranza rappresenta una formulazione più rispettosa della natura e della funzione composita dell'assegno divorzile, che ha una finalità tanto assistenziale quanto compensativa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare alla relatrice, rammenta che la proposta di legge della scorsa legislatura Ferranti C. 4605 fu presentata a seguito sentenza della Corte di Cassazione n. 15481 del 2017, che vedeva il matrimonio come vincolo non più indissolubile, ma risolubile, e che fondava il proprio convincimento sul principio di autosufficienza dei coniugi. Sottolinea, quindi, che le Sezioni unite della Cassazione, nel luglio del 2018, hanno chiarito quali siano i presupposti e i criteri di determinazione dell'assegno divorzile, che ha una funzione sia assistenziale sia compensativa.
  Ciò premesso, ritiene che sopprimere totalmente il richiamo al principio di riequilibrio non sia corretto, in quanto lo stesso deve costituire il criterio che guida il giudice nella sua valutazione.

  Roberto CATALDI (M5S) ritiene che mantenere il richiamo al criterio del riequilibrio dell'assegno divorzile, nei termini in cui è previsto nella proposta di legge, possa indurre ad una interpretazione della norma che faccia reintrodurre il concetto di «tenore di vita», non più attuale. A suo avviso, il provvedimento deve essere esaminato nel suo complesso e fa notare come il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge introduca numerosi criteri di valutazione ai quali il giudice deve riferirsi nel disporre l'attribuzione dell'assegno.

  Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce le perplessità già evidenziate in ordine all'emendamento Turri 1.7 e sottolinea che il provvedimento in esame si riferisce alle condizioni di vita e non al tenore di vita dei coniugi. Ritiene che la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame renda «monca» la norma e attribuisca una eccessiva discrezionalità al giudice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, con l'approvazione dell'emendamento Turri 1.7, l'assegno divorzile avrà esclusivamente natura assistenziale e non più compensativa. Ritiene, inoltre, che il testo del provvedimento come risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento in discussione, non chiarirebbe a carico di chi dovrebbe essere posto l'assegno divorzile, ipotizzando che potrebbe essere posto anche a carico di un terzo.

  Roberto CATALDI (M5S), nel replicare alla collega Bartolozzi, osserva che nel corso di un procedimento per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti sono soltanto due e che, pertanto, il giudice non potrebbe porre a carico di un terzo soggetto estraneo al processo l'assegno divorzile.

  La Commissione approva l'emendamento Turri 1.7 (vedi allegato 2).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Schullian 1.9 e 1.10 e l'emendamento Bartolozzi 1.12 non verranno posti in votazione, poiché preclusi dall'approvazione dell'emendamento Turri 1.7.
  Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Montaruli 1.13 e 1.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva, quindi, l'emendamento della relatrice 1.15 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva preliminarmente come il provvedimento preveda che l'attribuzione dell'assegno a favore del coniuge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia disposta dal tribunale sulla base di una valutazione che deve tenere conto della durata del matrimonio.
  Sottolinea, quindi, che la durata del matrimonio potrebbe protrarsi in misura rilevante a causa dei tempi necessari per arrivare alla pronuncia della sentenza di scioglimento. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.16, che più propriamente lega le valutazioni del tribunale alla durata della convivenza matrimoniale.
  Ricorda, inoltre, che tale emendamento recepisce un suggerimento emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e si domanda, dunque, quali siano le ragioni del parere contrario della relatrice e del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.16.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Bartolozzi 1.17, 1.18 e 1.19, nonché l'emendamento Zanettin 1.20, non verranno posti in votazione, poiché preclusi dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.15, come riformulato.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritira l'emendamento Salafia 1.21, di cui è cofirmataria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 1.22 e 1.23.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritira l'emendamento Salafia 1.24, di cui è cofirmataria.

  Anna Rita TATEO (Lega) ritira l'emendamento Turri 1.25, di cui è cofirmataria.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritira l'emendamento 1.26, a sua prima firma.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Rossello 1.27 e Bartolozzi 1.28 non verranno posti in votazione, poiché preclusi dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.15, come riformulato.
  Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Montaruli 1.29: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.30.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.31 che, raccogliendo gli spunti di riflessione emersi nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione, prevede che l'assegno non sia soggetto a revisione.
  Poiché ritiene che la proposta emendativa sia di buon senso, si domanda quali siano le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.31.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 1.32 evidenziando, tuttavia, che questa nasce dall'esigenza di prevedere, qualora sussistesse ancora l'incolpevole incapacità reddituale, una proroga del termine della durata dell'assegno.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.33, evidenziando come lo stesso sia finalizzato ad evitare la corresponsione dell'assegno al coniuge che abbia rassegnato le dimissioni nel periodo immediatamente precedente la separazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.33.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come l'emendamento Rossello 1.34, di cui è cofirmataria, preveda opportunamente che l'assegno al coniuge non sia più attribuito nel caso di una convivenza continuativa e non semplicemente stabile.
  Nel rilevare che il termine «continuativa» appare più congruo, raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento.

  Alessia MORANI, relatrice, osserva che l'emendamento Turri 1.35, su cui ha espresso un parere favorevole, prevede una nozione più specifica di convivenza, facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016.

  La Commissione respinge l'emendamento Rossello 1.34 ed approva l'emendamento Turri 1.35 (vedi allegato 2).
  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zanettin 1.37.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

II Commissione - martedì 30 aprile 2019

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.
(Disciplina degli accordi o convenzioni prematrimoniali)

  I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, e le parti dell'unione civile, prima della sua costituzione, possono stipulare accordi o convenzioni prematrimoniali diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'unione civile. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali, sotto pena di nullità, devono essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'ufficio del registro territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali possono anche escludere il coniuge o la parte dell'unione civile dalla successione necessaria. La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente.
  Gli accordi o convenzioni prematrimoniali possono anche escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898».

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis, curandone l'esecuzione;»;
   b) al quarto comma dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

  2. All'articolo 162 del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui al medesimo articolo ed alle parti dell'unione civile, la stipula di accordi o convenzioni prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio ovvero prima della costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'articolo 162-bis».

  3. All'articolo 5, comma 6, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il giudice deve tenere conto degli accordi o convenzioni prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis del codice civile e darne esecuzione».
  4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile, ».
01. 01. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 4, comma 8, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su richiesta di parte il Presidente riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10».
  2. Il comma 12 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
01. 02. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: quando l'ex coniuge non può provvedere in alcun altro modo al proprio sostentamento ed è impedito al lavoro per gravi motivi di salute propria o della prole.
1. 1. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: in caso di necessità,
1. 2. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: in caso di bisogno,
1. 3. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'attribuzione di un assegno fino alla fine del comma con le seguenti: l'obbligo per un coniuge di somministrare a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo versa in stato di bisogno a lui non imputabile. L'obbligo deve avere un limite temporale e il coniuge obbligato può chiedere in ogni momento la verifica della sussistenza dei requisiti.
1.4. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge con le seguenti: l'obbligo per un coniuge di corrispondere a favore dell'altro un assegno.
1. 5. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge con le seguenti: a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno.
1. 6. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: destinato a equilibrare fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Carla Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: compensare.
1. 8. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: ridurre.
1. 9. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: moderare.
1. 10. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: equilibrare inserire la seguente: equamente.
1. 11. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: per quanto possibile,.
1. 12. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di mantenimento non è mai dovuto in caso di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge.
1. 13. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Sopprimere il comma 2.
1. 14. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: Al fine di cui al sesto comma il tribunale, comparate le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, valuta: la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
1. 15. La Relatrice.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: in rapporto alla durata del matrimonio con le seguenti: «in rapporto alla durata della convivenza matrimoniale e dunque sino alla emissione dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile»
1. 16. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: la durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: l'età e le condizioni di salute dei coniugi.
1. 17. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: la durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: l'età e le condizioni di salute del richiedente.
1. 18. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: ed alla età del coniuge richiedente.
1. 19. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: e all'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
1. 20. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: , in rapporto alla durata del matrimonio con le seguenti: la durata del matrimonio; 
1. 21. Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà, Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune aggiungere le seguenti:, sulla base dell'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
1. 22. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune aggiungere le seguenti: l'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile;.
1. 23. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: anche in considerazione aggiungere le seguenti: dell'età, delle condizioni di salute ovvero.
1. 24. Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà, Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
*1. 25. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
*1. 26. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale con le seguenti: il comportamento molesto, violento e o maltrattante tenuto da uno dei coniugi in danno dell'altro.
1. 27. Rossello, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale con le seguenti: le condotte di maltrattamento verso un componente del nucleo familiare.
1. 28. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il patimento derivante dal sacrificio del tempo subito dal coniuge che si è dedicato al lavoro mantenendo o contribuendo in maniera maggiore al sostentamento della famiglia.
1. 29. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, anche mediante versamenti rateali, ove questa e le modalità concordate siano ritenute eque dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
1. 30. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno non è soggetto a revisione.
1. 31. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: su istanza del richiedente il termine può essere prorogato ove sia ancora sussistente l'incolpevole incapacità reddituale.
1. 32. Bazoli.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: l'assegno non è dovuto aggiungere le seguenti: nel caso di dimissioni del coniuge richiedente nei novanta giorni antecedenti la data del deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
1. 33. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: stabile con la seguente: continuativa.
1. 34. Rossello, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di una stabile convivenza, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata.
1. 35. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 2, terzo capoverso, dopo le parole: stabile convivenza aggiungere le seguenti: , registrata e non.
1. 36. La Relatrice.

  Al comma 2, terzo capoverso, dopo le parole: cessazione dei rapporti di convivenza inserire le seguenti: che ne hanno determinato la cessazione.
1. 37. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:
  3-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di documentazione relativa alla situazione patrimoniale delle parti nei procedimenti di separazione e divorzio e relativi al mantenimento dei figli)

  Ai fini dell'emissione di provvedimenti che riguardino i coniugi e i figli conseguenti alla separazione o al divorzio, le parti hanno l'obbligo di produrre un dettagliato nonché attuale quadro della loro posizione economica e reddituale. L'inadempimento di tale obbligo ove accertato comporta una responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile».
1. 38. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: destinato a equilibrare fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Carla Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: Al fine di cui al sesto comma il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
1. 15. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di una stabile convivenza, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata.
1. 35. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.