I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Martedì 16 aprile 2019

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (Seguito dell'esame e rinvio) ... 10

ALLEGATO 1 (Proposte emendative) ... 37

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) ... 52

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. Emendamenti C. 1718-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 29

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 30

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 55

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord. C. 1660 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 34

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 56

I Commissione - Resoconto di martedì 16 aprile 2019

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che sono pervenute 50 proposte emendative (vedi allegato 1) alla proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge costituzionale C. 1172 D'Uva.
  Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti – legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nella circolare sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Nel caso specifico, nel richiamare quanto già chiarito nel corso dell'esame del provvedimento, ribadisce che il perimetro dell'intervento legislativo è definito dal contenuto della proposta di legge C. 1585, la quale ha contenuto limitato nelle dimensioni e molto puntuale e specifico nel suo ambito materiale, riguardando esclusivamente la modifica di norme costituzionali (gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione) recanti il numero dei componenti di Camera e Senato. In merito ricordo che in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione a fronte di richieste, avanzate da alcuni gruppi di opposizione, di procedere all'abbinamento di altre proposte di legge su altre materie, i gruppi di maggioranza avevano espresso la loro contrarietà al riguardo. Tali richieste di abbinamento sono state quindi riproposte anche durante l'esame in sede referente; la Commissione non ha peraltro deliberato abbinamenti, né ampliamenti del perimetro dell'intervento legislativo, in ragione del ritiro delle predette richieste.
  Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
  Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
  Migliore 1.6, limitatamente alle parti consequenziali di cui ai numeri 2) e 3), nelle quali: si prevede la partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome ai lavori del Senato per l'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma, della Costituzione (competenze regionali, poteri sostitutivi statali, sistemi elettorali regionali, distacco di province e comuni); si sostituisce l'articolo 58 della Costituzione relativamente all'elettorato attivo per l'elezione del Senato e ai poteri del Senato stesso; si sostituisce l'articolo 70 della Costituzione relativamente all'esercizio della funzione legislativa, introducendo il bicameralismo differenziato; si modifica l'articolo 72 della Costituzione relativamente al procedimento legislativo; si modifica gli articoli 81 e 94 della Costituzione, attribuendo alla sola Camera l'approvazione del bilancio e limitando il rapporto fiduciario col Governo alla sola Camera; si modifica l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, inserendo i Presidenti delle regioni e delle Province autonome tra i componenti di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Migliore 1.14 e Migliore 2.5, limitatamente alla parte consequenziale, laddove si sostituisce l'articolo 58 della Costituzione, relativo all'elettorato attivo e passivo del Senato;
  Migliore 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25, i quali prevedono la partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome ai lavori del Senato per l'esame di una serie di tipologie di disegni di legge afferenti a questioni di interesse delle regioni e province autonome;
  Inoltre gli emendamenti modificano l'articolo 72 della Costituzione relativamente al procedimento legislativo, prevedendo che le predette tipologie di progetti di legge sono presentati al Senato e che la Camera delibera sul testo approvato dal Senato; modificano l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, inserendo i Presidenti delle regioni e delle Province autonome tra i componenti di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Migliore 2.01 e Speranza 3.01, i quali sostituiscono l'articolo 58 della Costituzione, relativo all'elettorato attivo e passivo del Senato;
  Prisco 2.02, il quale interviene sulla disciplina costituzionale dell'elettorato passivo della Camera e del Senato;
  Prisco 3.02, il quale apporta una serie articolata di modifiche alla Parte seconda, Titolo II, Titolo III e Titolo IV della Costituzione; in particolare, l'emendamento: sostituisce l'articolo 83, indicando le funzioni del Capo dello Stato; sostituisce l'articolo 84, relativamente all'elezione diretta del Capo dello Stato, ai requisiti per l'elezione, ai casi di ineleggibilità e incompatibilità, nonché all'assegno e alla dotazione; sostituisce l'articolo 85, relativamente alla durata della carica, nonché alla disciplina relativa alle candidature e al procedimento elettorale; modifica l'articolo 86, relativamente ai casi di impedimento, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica; modifica l'articolo 87, relativamente ai poteri del Capo dello Stato; sostituisce l'articolo 88, relativo al potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica; sostituisce l'articolo 89, relativo agli atti presidenziali; sostituisce l'articolo 92, relativo alla composizione del Governo; modifica l'articolo 93, relativamente al giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri; sostituisce l'articolo 94, relativo al rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento; modifica l'articolo 95, attribuendo al Presidente della Repubblica la direzione e responsabilità della politica generale del Governo; modifica l'articolo 96, relativo ai reati ministeriali; modifica l'articolo 104, relativamente alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
  Speranza 3.07, il quale modifica l'articolo 84 della Costituzione, abbassando da 50 a 40 anni l'età minima per l'elezione alla Presidenza della Repubblica.

  Gennaro MIGLIORE (PD), svolgendo una premessa di natura metodologica, chiede anzitutto alla Presidenza un congruo termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati, che ritiene siano eccessivamente restrittivi e contraddittori. Ritiene infatti illogico, nonché svilente per la qualità della discussione in corso, incidere sulla Costituzione senza una visione di sistema, facendo notare che gli stessi padri costituenti, nell'elaborare gli articoli della Carta costituzionale relativi al Parlamento, configurando, peraltro, per il Senato, una eleggibilità a base regionale, nonché una composizione più ridotta, avevano in mente una rappresentazione complessiva e organica della funzione legislativa e del bicameralismo. Si interroga quindi sui motivi dell'inammissibilità delle proposte emendative in materia di elettorato attivo e passivo e di rappresentanza delle istanze territoriali nell'ambito della sede legislativa, nonché di quelle volte ad incidere su talune disfunzioni e aporie del sistema del bicameralismo perfetto, rilevando come l'assenza di un approccio sistematico al tema testimoni dell'intento propagandistico e strumentale della riforma, più volto a rappresentare problematiche connesse ai costi delle attività dei parlamentari che a realizzare un effettivo miglioramento delle funzioni.
  Preannuncia inoltre che il suo gruppo, nel caso in cui fossero confermati tali rigidi giudizi di inammissibilità, si impegnerà a fondo per la tutela delle sue prerogative, riservandosi di assumere iniziative anche presso altre sedi. Chiede dunque alla Presidenza di non procedere immediatamente nell'esame del provvedimento, per consentire un confronto interno al suo gruppo, in vista della definizione di una posizione al riguardo.

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come il procedimento di revisione costituzionale rivesta un'importanza gerarchica superiore rispetto ad ogni altro procedimento, compreso quello di approvazione della legge di bilancio, e come pertanto, alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 1 del 2019, le decisioni della Presidenza in merito all'ammissibilità delle proposte emendative risultino incomprensibili. Dichiara il proprio stupore a fronte di tali decisioni, che a suo avviso appaiono confacenti a contesti politici e istituzionali ben lontani dal nostro, quali ad esempio quelli dell'Ungheria o della Polonia, e che non esita a definire eversive, in quanto lesive del potere di emendamento che, oltre ad essere riconosciuto dal Regolamento della Camera, costituisce, secondo quanto affermato dalla citata ordinanza della Corte costituzione n. 1 del 2019, una prerogativa costituzionale spettante a ciascun parlamentare.
  Rileva quindi come la delimitazione dell'ambito della riforma a modifiche puntuali e «chirurgiche» del testo della Costituzione non possa tradursi in un intervento normativo che non tenga conto delle conseguenze di sistema di tali modifiche.
  Precisa inoltre, con riferimento a quanto affermato dal Presidente circa la mancata deliberazione della Commissione in merito ad abbinamenti o eventuali ampliamenti del perimetro, come la decisione del proprio gruppo di non insistere nella richiesta di abbinamento di altre proposte di legge non sia certo derivata dalla condivisione del perimetro definito dalle proposte di legge costituzionale in esame, bensì dalla volontà di non pregiudicare con una votazione tale possibilità e di lasciare impregiudicate le valutazioni della Presidenza sull'ammissibilità delle proposte emendative.
  Rileva quindi come l'inopportunità di interventi di riforma eccessivamente circoscritti sia stata rilevata da più parti nel corso delle audizioni e chiede la fissazione di un congruo termine per la presentazione dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative, nonché di poter disporre di tempi adeguati per valutare le iniziative da assumere a fronte di una decisione che ribadisce di ritenere anticostituzionale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene fastidioso, anche sul piano personale, il riferimento del deputato Ceccanti all'Ungheria e alla Polonia, rilevando come le decisioni in materia di ammissibilità delle proposte emendative si fondino su parametri puramente tecnici. Ribadisce come la valutazione di ammissibilità degli emendamenti avrebbe evidentemente condotto ad esiti diversi qualora la Commissione avesse deliberato l'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo e come, in assenza di deliberazioni di ampliamento, la valutazione di ammissibilità non potesse che essere condotta avendo riguardo al perimetro come definito dal contenuto delle proposte di legge costituzionale in esame.

  Federico FORNARO (LeU) ricorda di aver già posto in altre sedi, in precedenza, la problematica relativa al giudizio di ammissibilità troppo restrittivo svolto al Senato sulle proposte emendative riferite a tale provvedimento e ai rischi derivanti da una possibile mancanza di uniformità tra i due rami del Parlamento nell'ambito di tali valutazioni, pur nell'esigenza di rispettare la rispettiva autonomia regolamentare. Chiede quindi al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Camera l'opportunità di convocare una seduta della Giunta per il Regolamento al fine di fare chiarezza su talune importanti questioni. Fa infatti presente che si è in presenza di un precedente unico, rappresentato da un intervento puntuale, chirurgico e circoscritto sulla Costituzione, slegato da qualsiasi logica di sistema, che rischia di escludere dall'esame temi connessi di assoluto rilievo. Ritiene dunque doverosa una pronuncia della Giunta per il Regolamento al riguardo, anche in vista degli eventuali futuri interventi di riforma costituzionale – peraltro già preannunciati dalla maggioranza – che potrebbero essere caratterizzati dai medesimi elementi di puntualità.
  Giudica altresì irragionevole dichiarare inammissibili proposte emendative in tema di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato, argomento che giudica intrinsecamente collegato a quello della riduzione del numero dei parlamentari, non comprendendo tali rigidità nella valutazione da parte della Presidenza, tenuto conto, peraltro, che non si è di fronte ad un atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione.
  Ricorda che nella passata legislatura il dibattito sulle riforme costituzionali si svolse con altre modalità, in uno spirito di confronto costruttivo, pur a fronte di un cospicuo numero di proposte emendative. Ritiene dunque insensato non affrontare la questione delle funzioni delle due Camere, facendo notare che le proposte emendative dell'opposizione volte ad incidere sul bicameralismo perfetto appaiono di sostanza e di assoluto buon senso. Invita pertanto la maggioranza a non compiere alcuna forzatura, auspicando che il Presidente, a garanzia delle prerogative di tutti i membri della Commissione, si attenga a criteri meno rigidi nello svolgimento del suo giudizio di ammissibilità e – dando seguito alla sua richiesta di intervenire presso la Presidenza della Camera, al fine di convocare la Giunta per il Regolamento – sospenda i lavori della Commissione, nella prospettiva di far luce sulle questioni testé poste.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato Fornaro, assicura che sarà sua cura riferire alla Presidenza della Camere circa le preoccupazioni testé manifestate, al fine di far luce sulle questioni poste.
  Avverte, dunque, che il termine per la presentazione dei ricorsi rispetto alle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata di domani.
  Fa notare altresì che non vi è alcuna preclusione da parte sua nel concedere un lasso di tempo ragionevole – come già previsto peraltro in sede di convocazione – per consentire ai gruppi di svolgere al proprio interno le opportune considerazioni politiche.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) dichiara preliminarmente di condividere l'esigenza di interventi di revisione costituzionale non tanto «chirurgici», quanto omogenei, anche in vista dell'opportunità di sottoporre al corpo elettorale, nel caso di referendum, un quesito univoco. Rileva, tuttavia, come tale esigenza non possa tradursi nella compressione delle prerogative parlamentari e si associa pertanto alla richiesta di investire della questione il Presidente della Camera.

  Barbara POLLASTRINI (PD) si dichiara sconcertata dalla valutazione svolta sull'ammissibilità delle proposte emendative, giudicando opportuno che i gruppi di maggioranza, piuttosto che nascondersi dietro al rigido tecnicismo di certe scelte, si assumano la responsabilità politica di confrontarsi su alcuni temi di riforma costituzionale, la cui rilevante delicatezza imporrebbe l'assunzione da parte loro di un atteggiamento più lungimirante e prudente. Fa notare che l'opposizione, lungi dal voler intraprendere percorsi ostruzionistici, intende confrontarsi nel merito – come avvenuto peraltro nell'ambito dell'esame della proposta di riforma costituzionale sul referendum propositivo, di recente approvata dalla Camera – nel reciproco rispetto dei ruoli che caratterizzano maggioranza e minoranza nella dialettica parlamentare, perseguendo come unico fine il miglioramento del provvedimento o quantomeno la riduzione dei suoi effetti più deleteri.
  Ritiene quindi incomprensibile che si realizzi un intervento «chirurgico» sulla Costituzione, posto al di fuori di qualsiasi ragionamento di sistema che escluda la discussione di temi strettamente collegati, come quello dell'elettorato attivo e passivo, facendo notare che il suo gruppo, come testimoniato dalla riforma costituzionale elaborata nella scorsa legislatura, non è certamente favorevole al mantenimento dello status quo. Si chiede quindi se i gruppi di maggioranza, che si rappresentano come interpreti della volontà popolare e difensori della democrazia, non abbiano in realtà il timore di confrontarsi su certe tematiche.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ed accogliendo la richiesta avanzata dal gruppo del PD, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 11 di oggi.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che sono stati presentati 21 proposte emendative (vedi allegato 2) alla proposta di legge C. 1616, le quali risultano ammissibili.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo SIBILIA.

  La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, considerata la pendenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su taluni emendamenti, propone di iniziare dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, sul quale ritiene di non riscontrare particolari problemi inerenti alle questioni di ammissibilità, e passare poi a quelle riferite all'articolo 1, limitatamente alle prime cinque proposte emendative, le quali risultano ammissibili.

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica opportuno passare immediatamente all'esame della proposta di legge C. 1616, rinviando invece ad altra seduta l'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585, in considerazione della pendenza del termine per la presentazione dei ricorsi rispetto ai giudizi di inammissibilità pronunciati dalla Presidenza sulle proposte emendative riferite a tale ultima proposta di legge.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Iezzi, dichiara di condividere la proposta della presidenza relativa alle modalità di prosecuzione dell'esame.

  Alberto STEFANI (Lega) concorda con le modalità di prosecuzione dell’iter testé prospettate dal Presidente e dai relatori.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede che sia posta ai voti la sua proposta di inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, anzitutto, nell'esame della proposta di legge C. 1616 e dei successivi punti previsti all'ordine del giorno, rinviando l'esame della proposta di legge C. 1585 alla giornata di domani, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi rispetto alla valutazione di ammissibilità svolta dalla Presidenza.

  La Commissione respinge la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal deputato Ceccanti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative ammissibili riferite all'articolo 3.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Iezzi, esprime parere contrario sull'emendamento Magi 3.1 e sugli articoli aggiuntivi Magi 3.03, Migliore 3.04, Speranza 3.05 e Prisco 3.06.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA dichiara che, trattandosi di una proposta di legge costituzionale, il Governo, anche per una scelta di stile, non intende esprimere il parere sulle proposte emendative e si rimette pertanto alla Commissione.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) stigmatizza anzitutto la forzatura procedurale testé imposta, a suo avviso, ai lavori della Commissione, facendo notare che appare paradossale avviare l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 3, considerato che la valutazione di ammissibilità ha riguardato anche alcune di tali proposte, in relazione alle quali, dunque, potrebbero essere presentati ricorsi.
  Dichiara di essere favorevole ad una riduzione del numero dei parlamentari, ma non nei termini proposti, che appaiono slegati da qualsiasi criterio della rappresentanza, dalla valutazione di un qualsivoglia indice di proporzionalità nel rapporto tra popolazione ed eletti, nonché da una opportuna considerazione dell'esigenza di una diversificazione nelle funzioni delle Camere. Manifesta dunque la contrarietà a tale intervento di riforma costituzionale, che definisce «microchirurgica» e demagogica, facendo notare che una riduzione netta e lineare del numero dei parlamentari prevista rischia di incidere negativamente sulla rappresentatività delle forze politiche, con gravi ripercussioni sulla dinamica parlamentare e sull'intero impianto ordinamentale. Si chiede peraltro come la maggioranza possa perseguire le finalità di autonomia differenziata, a più riprese sbandierate, senza contemplare alcuna ipotesi di differenziazione delle funzioni delle Camere e senza prendere in considerazione il coinvolgimento nell'attività legislativa delle istanze territoriali.
  Illustra, quindi, il suo emendamento 3.1, facendo notare come esso sia volto a ridurre il numero dei senatori a vita, i quali, altrimenti, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, a suo avviso, rischierebbero di assumere un peso eccessivo, che potrebbe risultare anche decisivo in vista del mantenimento del rapporto fiduciario con i Governi in carica, come rilevato in più occasioni dagli stessi membri della maggioranza.

  Marco DI MAIO (PD), ritiene singolare la scelta di procedere all'esame di una proposta emendativa che interviene sul numero dei senatori a vita senza che sia stato preventivamente definito il numero dei senatori elettivi e chiede che siano assicurate modalità più ordinate di svolgimento dei lavori. Sottolinea come gli articoli del provvedimento siano legati da un evidente nesso di consequenzialità e dichiara di non comprendere le ragioni della forzatura compiuta dalla Presidenza e dalla maggioranza passando direttamente all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 senza aver prima esaminato gli articoli 1 e 2.
  Rileva quindi come da parte dell'opposizione non vi sia stato alcun atteggiamento ostruzionistico e come la decisione assunta sia particolarmente grave, in considerazione della delicatezza della materia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare che non si è di fronte ad alcuna forzatura da parte della maggioranza, rilevando che quest'ultima, a seguito di un confronto tra i gruppi svolto sia nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia nel corso della sede referente, si è assunta la responsabilità di una scelta, relativa alle modalità di prosecuzione dell'esame, compatibile con la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Nel ricordare, infatti, che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per il 29 aprile, rileva come, pur non riscontrandosi atteggiamenti ostruzionistici da parte delle minoranze, sia la particolare ristrettezza dei tempi a disposizione ad imporre una certa speditezza dell’iter di esame.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che procedere all'esame delle norme sul numero dei senatori a vita senza aver definito il numero dei senatori elettivi contrasti innanzitutto con elementari esigenze di buon senso e rileva come in tal modo la discussione parlamentare si traduca in una vera e propria presa in giro. Ritiene quindi necessario rinviare l'esame del provvedimento in attesa della decisione sui ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità e assicura che in tal caso il proprio gruppo non assumerà alcuna condotta volta ad ostacolare la conclusione dell'esame in tempo utile per l'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, dopo aver evidenziato come non vi sia alcuna intenzione da parte della maggioranza di «raggirare» i gruppi di opposizione, ritiene che non vi sia stata alcuna volontà dei padri costituenti di prevedere, in sede di elaborazione della Costituzione, una qualche forma di correlazione tra il numero dei senatori a vita e quello dei parlamentari. Ritiene, dunque, non sia rinvenibile in Costituzione alcun nesso automatico tra questi due elementi.

  Stefano CECCANTI (PD) stigmatizza la gravità della condotta della maggioranza e preannuncia l'intenzione del gruppo del Partito democratico di abbandonare i lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, giudica esagerata la reazione del deputato Ceccanti, invitandolo a riflettere se sia davvero opportuno abbandonare i lavori in tale delicata fase di esame. Pur rispettando le legittime rivendicazioni dell'opposizione, ritiene opportuno che ciascuna parte svolga il proprio ruolo rispettando l'altra, nell'ambito di una corretta dialettica tra maggioranza e minoranza. Fa altresì notare che non è certo infrequente nella prassi dei lavori parlamentari invertire l'ordine delle votazioni delle proposte emendative riferite ai diversi articoli dei provvedimenti, ordine che potrebbe anche non coincidere necessariamente con la progressiva sequenza del testo.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti circa la sussistenza di un evidente nesso di consequenzialità tra l'articolo 2 e l'articolo 3, rilevando, peraltro, come in sede di Assemblea costituente il numero dei senatori a vita non sia stato certo definito senza tener conto del numero dei senatori elettivi. Osserva come in linea di principio la Commissione possa certamente accantonare alcuni articoli e passare all'esame di quelli successivi, ma come ciò non sia possibile in questo caso, atteso l'evidenziato nesso di consequenzialità tra gli articoli del provvedimento. Invita, dunque, il Presidente a riconsiderare l'organizzazione dei lavori prospettata.

  Marco DI MAIO (PD), fa notare come la questione del numero dei senatori a vita, affrontata dall'articolo 3, appaia strettamente collegata al tema della riduzione del numero dei parlamentari, preso in considerazione dagli articoli 1 e 2. Evidenzia, infatti, che i senatori a vita costituiscono membri effettivi e parte integrante del Senato, partecipando a pieno titolo a tutte le sue funzioni e spesso risultando anche decisivi nella votazione della fiducia ai Governi.
  Dopo aver Ritenuto che l'articolo 3 non possa essere esaminato disgiuntamente dai primi due articoli – soprattutto dall'articolo 2, relativo alla riduzione dei senatori – auspica che sia assicurato un ordine delle votazioni corretto, che corrisponda alla progressiva sequenza dell'articolato del testo. Giudica dunque opportuno iniziare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, proseguendo in tal senso, facendo notare che la prassi di esaminare proposte emendative senza rispettare un preciso ordine testuale, anche passando da un articolo all'altro, può aver un senso solo con riferimento a parti di testo che incidono su materie non strettamente collegate, non certo nel caso di specie.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ferma restando la legittimità della modalità di organizzazione dei lavori poc'anzi definita, propone, al fine di venire incontro alle esigenze che sono state prospettate dai gruppi di opposizione, di accantonare l'emendamento Magi 3.1 e di passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Magi 3.03.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, concorda con la proposta del Presidente.

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come il problema, appena evidenziato, circa il collegamento con l'articolo 2 si ponga anche con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.03, relativo al numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, atteso che anche in tal caso sussiste il tema del rapporto rispetto al numero dei parlamentari che partecipano a tale elezione.
  Fa del resto notare che è stata la maggioranza stessa ad aver percepito uno stretto collegamento tra il tema della riduzione dei parlamentari e quello del numero dei senatori a vita, dal momento che, presumibilmente con il fine di scongiurare un incremento del peso di questi ultimi all'interno dell'Assemblea legislativa, ha deciso di intervenire su tale secondo aspetto, inserendolo nel testo, nel corso dell'esame in sede referente al Senato.
  Giudica pertanto irrazionale procedere in questo modo, facendo notare come ciò testimoni una mancanza di visione e il carattere eminentemente propagandistico dell'intervento.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica incomprensibile l'atteggiamento della maggioranza che, pur in presenza di un numero esiguo di proposte emendative, non comprende l'evidente nesso tra le norme del provvedimento, e non intende accedere alla soluzione più ragionevole, vale a dire quella di attendere le decisioni sui ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ribadito che la sua proposta relativa alle modalità di esame delle proposte emendative risponde esclusivamente alla necessità di rispettare la tempistica imposta dalla programmazione dell'Assemblea, dichiara di essere disponibile, al fine di non alimentare inutili tensioni e mantenere sereno il clima tra i gruppi, a formulare una nuova proposta, che prevede di iniziare a votare le prime cinque proposte emendative riferite all'articolo 1 sulle quali non sussistono dubbi relativi alla loro ammissibilità. Fa presente che si tratterebbe dunque di votare fino all'emendamento Speranza 1.5.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) ritiene inaccettabile l'ipotesi di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, molte delle quali sono state dichiarate inammissibili, prima della scadenza del termine di presentazione dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, e osserva come ciò denoti scarsa considerazione per i lavori del Parlamento, in quanto si dà evidentemente per scontato l'esito finale dell'esame degli emendamenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come tale ultima considerazione sia frutto di un'interpretazione, non condivisibile, del deputato Magi.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) dichiara di assumersi la responsabilità delle proprie affermazioni, così come ritiene che il Presidente debba assumersi la responsabilità delle proposte formulate sull'organizzazione dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come le proposte da ultimo formulate dalla Presidenza sull'organizzazione dei lavori siano volte a venire incontro alle richieste avanzate dall'opposizione, procedendo all'esame delle prime cinque proposte emendative riferite all'articolo 1, che non sono state oggetto di declaratorie di inammissibilità.

  Stefano CECCANTI (PD) ribadisce di non comprendere la condotta della maggioranza che, a fronte di un atteggiamento costruttivo da parte dell'opposizione, sembra interessata esclusivamente ad approvare in modo frammentario le riforme costituzionali da essa proposte senza considerarne le implicazioni sul sistema istituzionale nel suo complesso. Rileva nuovamente come le proposte emendative riferite all'articolo 1 incidano nelle materie trattate dagli articoli successivi e come pertanto debbano essere esaminate prioritariamente. Ribadisce la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento fino alla decisione sui ricorsi in materia di inammissibilità delle proposte emendative, annunciando che nel caso contrario il gruppo del Partito democratico abbandonerà i lavori.

  (I deputati del gruppo del PD, nonché i deputati Fornaro e Magi, abbandonano l'aula).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, fino all'emendamento Speranza 1.5.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Iezzi, esprime parere contrario sugli emendamenti Magi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e sull'emendamento Speranza 1.5.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA si rimette alla Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Magi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e Speranza 1.5: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, sulle quali i relatori e il Governo hanno precedentemente espresso i rispettivi pareri.
  Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Magi 3.1 e degli articoli aggiuntivi Magi 3.03, Migliore 3.04, Speranza 3.05 e Prisco 3.06: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo SIBILIA.

  La seduta comincia alle 11.35.

Documento di economia e finanza 2019.
Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco FORCINITI (M5S) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e allegati).
  Ricorda preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo.
  Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di stabilità e il programma nazionale di riforma devono essere inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.
  Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (legge di contabilità), il Documento, che s'inquadra al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il Semestre europeo – deve essere infatti presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR).
  Quanto alla struttura del DEF, questa è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati.
  In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.
  La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle pubbliche amministrazioni, articolati per i sottosettori della pubblica amministrazione, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dare conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.
  La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica» contiene, principalmente: l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche e al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
  La terza sezione reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale. In tale ambito sono indicati:
   lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
   gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
   le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;
   i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

  Sulla base di quanto previsto sia da alcune norme della legge di contabilità, sia da ulteriori disposizioni, al DEF 2019 sono allegati sei documenti:
   il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, previsto dall'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) (Doc. LVII, n. 2 – Allegato I);
   la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato II);
   la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cosiddetto allegato Kyoto), di cui al comma 9 dell'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) (Doc. LVII, n. 2 – Allegato III);
   il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, previsto dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) (Doc. LVII, n. 2 – Allegato IV);
   la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, previsto dall'articolo 2, comma 576, della legge n. 244 del 2007 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato V);
   la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 (cosiddetta spending review ministeriale), previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VI).

  Per ciò che concerne il contenuto del DEF 2019, quanto al quadro macroeconomico, in relazione alla congiuntura internazionale e all'area dell'euro, rileva come il Documento, nella prima parte, relativa al Programma di stabilità, evidenzi che l'andamento dell'economia mondiale nel 2018 sia stato caratterizzato da un rallentamento della crescita, dovuto principalmente ad un minore dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell'anno precedente.
  Secondo le più recenti stime diffuse dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) ad aprile (WEO) – riportate nel DEF – la crescita del PIL globale si sarebbe fermata al 3,6 per cento nel 2018, in decelerazione rispetto al risultato raggiunto nel 2017 (3,8 per cento), frutto di un forte rallentamento della crescita del commercio mondiale, stimata nel 2018 al 3,4 per cento rispetto al 5,4 per cento del 2017.
  Nel complesso, il FMI prevede che la crescita media dell'economia mondiale nel 2019 sarà anche inferiore a quella del 2018, intorno al 3,3 per cento nel 2019, con una revisione al ribasso, rispetto alle previsioni di ottobre scorso, di 0,4 punti percentuali, legata principalmente all'indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati. La crescita tornerà a stabilizzarsi al 3,6 per cento a partire dal 2020, principalmente
per il venir meno delle battute d'arresto della crescita nell'area dell'euro, che si considerano temporanee, e per una graduale stabilizzazione delle condizioni nelle economie di mercati emergenti.
  Per quel che concerne l'area euro, il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo economico, con la crescita del PIL che si è fermata all'1,8 per cento nel 2018 rispetto al 2,3 per cento del 2017, innescato inizialmente dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero e trasferitosi nel corso dei mesi sulla domanda interna, soprattutto di investimenti privati. Poiché la moderazione ha riguardato principalmente il settore manifatturiero, a fronte di una maggiore resilienza dei servizi, ne sono risultati più interessati Paesi, quali la Germania e l'Italia, le cui economie sono a trazione industriale. Il clima di fiducia degli operatori economici europei e le relative scelte di investimento sono stati poi fortemente condizionati dall'incertezza che ha accompagnato gli sviluppi dell'uscita del Regno Unito dall'UE, ancora in corso di definizione.
  Le recenti previsioni del FMI, pubblicate ad aprile 2019 nel WEO – riportate nel DEF – pongono la crescita dell'area dell'euro all'1,3 per cento nel 2019 e all'1,5 per cento nel 2020, sostanzialmente in linea con le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE nel marzo 2019. Leggermente più caute risultano le previsioni formulate dall'OCSE, a marzo 2019, che pongono la crescita dell'area euro all'1,0 per cento nel 2019 e all'1,2 per cento nel 2020.
  Quanto allo scenario macroeconomico nazionale, il DEF 2019 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2018 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso e per il periodo 2020-2022, che riflettono i segnali di rallentamento della ripresa dell'economia italiana, in un contesto di debolezza economica internazionale.
  Con riferimento al 2018, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,9 per cento nel 2018, in discesa rispetto all'1,6 per cento registrato del 2017. Alla modesta crescita congiunturale registrata nei primi due trimestri del 2018 (+0,2 per cento nel I trimestre e +0,1 nel II) sono seguite, infatti, contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre (-0,1 per cento in entrambi i trimestri).
  Per quanto concerne, poi, il quadro di finanza pubblica, il Documento di Economia e Finanza riporta l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, per il periodo 2019-2022, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2018.
  Per quanto riguarda i dati riferiti al consuntivo 2018, le informazioni riportate nel Documento tengono conto degli aggiornamenti dei dati diffusi dall'ISTAT con i seguenti comunicati: il comunicato «Pil e indebitamento AP», del 1o marzo 2019; il comunicato «IV trimestre 2018 – Conto trimestrale delle AP», del 3 aprile 2019; il comunicato di aggiornamento «PIL e indebitamento delle amministrazioni pubbliche: aggiornamento», del 9 aprile 2019.
  Con riferimento agli aspetti di competenza della I Commissione, in relazione alla terza parte del DEF 2019, per quanto concerne la pubblica amministrazione, ricorda che nella Relazione relativa all'Italia del 27 febbraio 2019 (Country Report), la Commissione europea, pur riconoscendo che dal 2011 ad oggi sono stati compiuti alcuni progressi, che la modernizzazione della pubblica amministrazione continua a restare una delle questioni strutturali cruciali del nostro Paese. Infatti, «il livello medio delle prestazioni è tra i più bassi dell'UE, con ripercussioni negative sia sulle imprese sia sui cittadini. A questo esito concorrono la complessità delle procedure, la sovrapposizione delle responsabilità e la gestione carente del pubblico impiego».
  Nel Report 2019, la Commissione europea richiama in particolare il valore strategico delle seguenti azioni per il Paese:
   orientare le istituzioni pubbliche ad una maggiore efficienza ed efficacia, specie
in favore delle attività imprenditoriali: sul punto la Commissione europea rileva che l'impatto delle riforme di semplificazione delle autorizzazioni adottate nel 2017-2018, è ancora limitato;
   digitalizzare processi e servizi pubblici, che comporterebbe notevoli risparmi e il miglioramento della qualità dei servizi: secondo gli indicatori di e-Government, infatti, l'Italia ha prestazioni inferiori alla media UE; in merito la Commissione sottolinea come la pianificazione incoerente, le scarse risorse finanziarie e l'insufficiente coordinamento stanno ritardando iniziative fondamentali quali l'anagrafe digitale, il sistema di pagamento online, la razionalizzazione delle banche dati delle amministrazioni pubbliche o ancora l'autenticazione unica basata sull'identificazione elettronica (SPID); l'elevata età media dei dipendenti pubblici e il basso livello medio di competenze digitali rallentano ulteriormente il processo;
   accelerare le procedure amministrative: in questo caso, secondo la Commissione, le misure adottate in attuazione della riforma del 2015 attraverso le nuove disposizioni in materia di Conferenza dei servizi e SCIA, sono state completate e devono essere rese operative, soprattutto sostenendo gli enti locali.

  Per quanto riguarda il miglioramento nella gestione del pubblico impiego la Commissione europea evidenzia che gli effetti della riforma del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017 potrebbero necessitare di tempi lunghi di verifica, in quanto «la modifica di prassi amministrative di lunga data, in particolare a fronte di uno scarso ricambio generazionale e un elevato numero di persone con contratti a tempo determinato, potrebbe rivelarsi difficoltosa».
  Pertanto, la Commissione europea auspica che alle riforme avviate possa essere affiancato lo sblocco del turn over e la riforma della dirigenza pubblica, ritenuta fondamentale per l'efficienza della pubblica amministrazione.
  Rispetto a tali politiche, nel DEF 2019 il Governo, alla sezione del PNR 2019 (paragrafo III.4) dichiara che, a fronte dei recenti ed ampi tentativi di riforme della PA che non hanno avuto risultati apprezzabili, intende procedere in maniera mirata, con singoli interventi tesi all'efficientamento e alla modernizzazione della PA.
  In tale contesto, il Governo conferma due provvedimenti già annunciati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, successivamente tradotti in disegni di legge che sono attualmente all'esame del Parlamento: il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (A.S. 920-B, già approvato in prima lettura dal Senato, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI, che la Camera ha ritrasmesso al Senato con modifiche) e il disegno di legge recante deleghe in materia di lavoro dei dipendenti pubblici, ai fini del miglioramento della pubblica amministrazione (A.S. 1122, attualmente all'esame del Senato).
  In particolare, attraverso il cosiddetto «disegno di legge concretezza» il Governo individua singole misure con la finalità di migliorare l'azione della PA in termini di maggiore efficienza e di eliminare altresì i disequilibri regionali: creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni; ulteriori strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo; misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni. La tavola del cronoprogramma stima che tale riforma sarà realizzata entro il 2020 (azione 37).
  Tra le novità recate dal provvedimento si prevede, in particolare, la creazione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un nuovo ufficio, chiamato Nucleo della concretezza, composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete da determinarsi in un apposito piano triennale per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. L'attività del Nucleo si esplica, in particolare, attraverso sopralluoghi e visite, e ricomprende la possibilità di proporre misure correttive.
Al Nucleo deve inoltre essere comunicata l'avvenuta attuazione delle misure correttive richieste. L'inosservanza del termine, oltre a rilevare ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, comporta l'inserimento in un elenco delle PA inadempienti.
  Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, il citato disegno di legge prevede anche l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.
  Si interviene, inoltre, in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, nonché in ambito di concorsi pubblici, di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette, di mobilità tra pubblico e privato.
  Con il secondo provvedimento sopra richiamato (il disegno di legge A.S. 1122), qualificato dal Documento in esame come «collegato alla manovra di finanza pubblica», il Governo intende impostare la riforma della dirigenza pubblica, non realizzata nel ciclo delle recenti riforme del pubblico impiego e volta ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, valorizzando il merito, favorendo la formazione continua e definendo con maggiore chiarezza i criteri per la valutazione della performance.
  La tavola del cronoprogramma stima che tale riforma sarà realizzata entro il 2020 (azione 40).
  In particolare, il provvedimento contiene sei deleghe per:
   la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi inclusa la dirigenza ed anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali. La delega sulla dirigenza riguarda in particolare il riordino della disciplina del reclutamento, degli incarichi e della responsabilità;
   la ridefinizione della vigente disciplina in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, anche con riflessi differenziati ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento della retribuzione accessoria, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, l'oggettività e la trasparenza dei procedimenti di valutazione, il coinvolgimento dell'utenza, laddove esistente, e di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche;
   la razionalizzazione e semplificazione della disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili; ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale;
   il riordino dei procedimenti disciplinari.

  Ancora in materia di pubblico impiego, segnala come l'Esecutivo dichiari l'intenzione di puntare a un progressivo e urgente ricambio generazionale nella PA, che favorisca anche le competenze digitali e le professionalità con competenze strategiche alle esigenze della PA. Ricorda che in tale ambito sono in fase di attuazione una serie di misure previste dalla legge di bilancio per il 2019.

  Per il Governo alle politiche di ricambio generazionale è coessenziale lo snellimento delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle PA, mediante l'utilizzo del sistema del concorso unico nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici non economici e nelle agenzie nazionali. Sull'espletamento delle relative procedure è in corso di definizione un DM che stabilisce modalità semplificate.
  Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza della PA, il Governo ricorda anche le misure contenute nel decreto-legge n. 135 del 2018, in materia di sostegno e semplificazione dei costi e degli adempimenti per le imprese (cosiddetto «decreto semplificazioni»).

  Accanto alle azioni già intraprese, il Governo richiama altresì le ulteriori misure deliberate dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 28 febbraio ha approvato dieci disegni di legge contenenti deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazioni.
  Dei provvedimenti annunciati, allo stato quattro di essi sono stati presentati al Parlamento. Si tratta dei seguenti provvedimenti:
   il disegno di legge S.1162, recante delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici;
   il disegno di legge C.1698, recante delega al Governo in materia di turismo;
   il disegno di legge S.1151, recante delega al Governo per la revisione del codice civile;
   il disegno di legge S.1152, recante delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare.

  La tavola del cronoprogramma stima che tali riforme saranno realizzate entro il 2020 (azione 36).
  Per quanto concerne la tematica della sicurezza pubblica, rileva come nel PNR si evidenzi che le azioni che il Governo intende perseguire in tale ambito riguardano:
   il contrasto dei flussi migratori irregolari, in una logica di condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell'Unione Europea;
   la revisione dell'ordinamento degli enti locali, per contrastare il condizionamento dei poteri criminali e la corruzione;
   la lotta contro tutte le mafie e le organizzazioni criminali, anche attraverso nuovi strumenti, per colpirne le ricchezze illecitamente accumulate;
   il potenziamento dell'innovazione tecnologica e l'introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa.

  Per quanto riguarda l'immigrazione, il PNR segnala preliminarmente il trend decrescente degli sbarchi di migranti sul nostro territorio a partire dal 2017, tendenza consolidata a partire da giugno 2018, con una riduzione percentuale pari all'80 per cento.
  In tale ambito viene preannunciato un «nuovo approccio» da parte del Governo nelle politiche di contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, «che vanno intercettati nei Paesi di partenza e transito», tema che deve essere altresì gestito in una dimensione europea.
  Il Governo intende inoltre rivedere il canale della protezione umanitaria «cui accedono anche persone che in base alla normativa europea sull'asilo non avevano i requisiti per la protezione internazionale al momento dell'ingresso nel nostro Paese e che, ora, permangono sul territorio con difficoltà di inserimento».
  Il Governo ricorda inoltre che è stata avviata la riforma del sistema di accoglienza, ferme restando le particolari misure da assicurare alle categorie vulnerabili e gli interventi di accoglienza integrata (SPRAR).
  La gestione dei flussi migratori richiede la piena operatività dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), che attualmente hanno una disponibilità complessiva di 880 posti. Nuovi centri sono in corso di realizzazione. Altrettanto importanti – come si evidenzia nel PNR – sono le misure, e le relative risorse, per i rimpatri volontari assistiti (RVA), con il finanziamento anche di fondi europei (FAMI).
  Con riferimento all'area di policy Immigrazione e sicurezza, appartenente all'ambito Competitività, il PNR individua l'azione n. 48: Contrasto all'immigrazione irregolare e tutela della sicurezza cittadino, che nel cronoprogramma si dà per realizzata nel 2018 (Tavola I.1).

  In proposito ricorda che il Governo ha approvato a settembre 2018 il decreto-legge 113 del 2018, il quale ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno «speciali» che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione.
  Il provvedimento, inoltre, reca diverse misure finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina.
  Alcune di queste incidono sul trattenimento dello straniero, quali:
   il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi e l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) della funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti;
   la previsione di forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri;
   l'introduzione di due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale: la prima negli hotspot per determinare l'identità o la cittadinanza; la seconda nei Centri di permanenza e rimpatrio in caso non sia stato possibile determinare l'identità o la cittadinanza;
   la possibilità di trattenere temporaneamente lo straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio, in mancanza di disponibilità di posti.

  È inoltre disposto il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
  Ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina riguardano l'estensione dell'efficacia del divieto di reingresso dello straniero espulso nell'intero spazio Schengen, l'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già previste per il provvedimento di espulsione, anche al provvedimento di respingimento. Si prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni.
  Inoltre, vengono assegnate al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito, che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio.
  Si stabilisce poi che i familiari stranieri conviventi di diplomatici possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici.
  In tale contesto ricorda che la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato il 6 aprile 2018 un'indagine conoscitiva in materia di immigrazione, diritto di asilo e gestione dei flussi.
  Passando ad altra tematica, il PNR ricorda che è giunta a completamento la progettazione della piattaforma informatica e dell'infrastruttura tecnologica per la carta d'identità elettronica (CIE). La conseguente implementazione e realizzazione è in fase di ultimazione. Al 31 agosto 2018 sono state installate postazioni di lavoro presso 7.395 Comuni. Le CIE emesse alla stessa data risultano in totale 4.934.152.
  Segnala altresì come nel marzo 2019 sia stato approvato dal Governo il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, documento di indirizzo strategico ed economico destinato alle amministrazioni che accompagna la trasformazione digitale del Paese.
  Nel proseguire gli indirizzi contenuti nella versione 2017-2019, il Piano:
   sostiene il percorso inclusivo di crescita digitale delle PA centrali e locali con un maggiore coinvolgimento della figura del responsabile per la transizione al digitale;
   definisce i principi architetturali fondamentali, le regole di interoperabilità
delle infrastrutture nazionali e il modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme;
   facilita il rapporto tra le PA e il mercato, coinvolgendo anche i soggetti privati nello sviluppo di servizi integrati ed interoperabili;
   introduce una nuova chiave di lettura delle iniziative di trasformazione digitale che individua le aree di intervento e l'impatto sugli interlocutori e gli attori principali del percorso: i cittadini, le imprese e le PA.

  Nel PNR si fa quindi presente che assume particolare rilievo la modernizzazione degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia, i cui ruoli sono stati ridisegnati dal decreto legislativo n. 95 del 2017 ma il cui processo di attuazione è tuttora in corso.
  Ricorda, in proposito, che, in attuazione della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione, si è proceduto alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia ed alla riorganizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, inclusa l'istituzione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Il riordino dei ruoli ha fatto seguito al provvedimento di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con cui è stato disposto, tra l'altro, l'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle altre Forze di Polizia con particolare riguardo all'Arma dei Carabinieri.
  In tale ambito la legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 ha delegato il Governo all'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia sulla base delle risorse presenti nel fondo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto-legge n. 113, di cui la legge di bilancio 2019 ha disposto ulteriori rifinanziamenti.
  Ricorda, inoltre, che sono in esame presso la I Commissione della Camera una serie di proposte di legge relative allo sviluppo di politiche integrate della sicurezza e al riordino della disciplina della polizia locale (proposte di legge C. 242 e abbinate).
  Il PNR preannuncia inoltre l'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge di delega legislativa per una revisione sistematica dell'ordinamento degli enti locali, che ridefinisca il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie sia con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, sia con gli interventi di settore succedutisi negli anni.
  Ricorda, in proposito, che il decreto- legge «proroga termini» n. 91 del 2018 (all'articolo 1, comma 2-ter) ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
  Il 10 gennaio 2019 il tavolo tecnico si è riunito per la prima volta sotto la presidenza del Sottosegretario all'Interno Stefano Candiani. Nelle sedute del 14 febbraio e del 13 marzo 2019 il tavolo tecnico ha affrontato la questione del riordino delle province e della ridefinizione delle città metropolitane.
  Nel PNR si preannuncia altresì l'intenzione di procedere alla reingegnerizzazione del Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL) per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche al nuovo sistema di assegnazione dei seggi, introdotto con la legge n. 165 del 2017 che ha riformato il sistema per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato. Il riferimento nel DEF è anche alle prossime elezioni europee, previste nella giornata di domenica 26 maggio 2019.
  Al riguardo ricorda che nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche svolta il 25 luglio 2018 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera
e del Senato il Ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha evidenziato che con l'intervento di reingegnerizzazione in questione il SIEL verrà adeguato sia in termini di flessibilità operativo-gestionale sia di interoperabilità, garantendo un funzionale sistema a supporto tecnico-operativo delle prefetture e dei comuni.
  Per quanto riguarda le riforme costituzionali, nel PNR si evidenzia come l'obiettivo di fondo delle riforme costituzionali attualmente in corso di esame parlamentare sia rappresentato dal «miglioramento della qualità delle decisioni attraverso una più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica» e da una «maggiore efficacia delle attività delle Camere».
  Gli interventi di riforma costituzionale all'esame del Parlamento riguardano in particolare:
   la riduzione del numero dei parlamentari (previsto dalla proposta di legge C. 1585, già approvata dal Senato);
   il rafforzamento delle iniziative legislative popolari, il cui iter può sfociare in un referendum popolare, e la modifica del quorum del referendum abrogativo (proposta di legge S. 1089, già approvata dalla Camera).

  La tavola del cronoprogramma stima che tali riforme saranno realizzate tra il 2019 e il 2022 (azione 48).
  Quanto alla riforma riguardante la riduzione del numero dei parlamentari, ricorda che il testo approvato dal Senato ed attualmente all'esame della I Commissione della Camera (C. 1585) dispone, in particolare, una riduzione pari al 36,5 per cento del numero dei parlamentari, passando dagli attuali 945 a 600. Più precisamente, il numero dei deputati passa da 630 a 400, compresi i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che sono ridotti da dodici a otto. Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da sei a quattro.
  Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.
  La riduzione del numero dei parlamentari trova applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
  Rammenta altresì che parallelamente, la Commissione Affari costituzionali della Camera sta esaminando una proposta di legge (C. 1616), anch'essa già approvata dal Senato, di modifica della normativa elettorale al fine – come evidenziato nel corso del dibattito parlamentare – di «rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere. In base allo schema proposto, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema».
  Nel corso dell'esame parlamentare delle predette proposte di legge è stata svolta un'indagine conoscitiva sul provvedimento con audizioni di esperti della materia.
  Per quanto riguarda la riforma riguardante le disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, il testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, ed attualmente all'esame del Senato (S. 1089), introduce per l'iniziativa legislativa popolare una procedura «rinforzata», ossia tale da concludersi – al verificarsi di alcune condizioni – con lo svolgimento di una consultazione referendaria. Questo, qualora l'iniziativa
legislativa popolare sia sorretta da un numero di sottoscrizioni di almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione.
  In tema di autonomia differenziata, segnala come il Programma nazionale di riforma richiami l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di forme e condizioni di autonomia ulteriori alle regioni ordinarie rispetto a quanto previsto nel riparto di competenze legislative fra Stato e regioni, sancito all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
  Il riferimento all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione opera in continuità rispetto a quanto previsto nel Programma di Governo e nella Nota di aggiornamento al DEF 2018.
  Si tratta di una disposizione, quella del 116, terzo comma, che, introdotta nel 2001 in sede di riforma del titolo V della Costituzione, non ha avuto sino ad oggi piena attuazione.
  Tuttavia, come evidenziato nel Documento in esame, nella parte conclusiva della XVII legislatura sono stati avviati i negoziati con il Governo su iniziativa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il 28 febbraio 2018 si è giunti alla sottoscrizione di tre distinti accordi «preliminari», con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali, metodologia e un preliminare elenco di materie (Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Tutela della salute; Istruzione; Tutela del lavoro; Rapporti internazionali e con l'Unione europea) in vista della definizione dell'intesa per l'attribuzione dell'autonomia differenziata.
  Con l'avvio della XVIII legislatura le trattative sono proseguite e si sono arricchite con la richiesta delle regioni interessate di estendere la discussione ad ulteriori materie.
  Come specificato nel DEF, il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame di nuove bozze di intesa (invero nel testo del DEF si fa riferimento, evidentemente per un mero refuso, ad «intese [già] siglate») in vista della definitiva sottoscrizione.
  Sul sito internet del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio si dà conto di tre bozze di intesa sulle quali si è registrata la convergenza di Governo e regioni interessate, il cui articolato è, al momento, limitato alle sole Disposizioni generali.
  Una volta definite (e siglate) le intese, la disposizione costituzionale prevede l'esame in Parlamento del disegno di legge diretto all'attribuzione dell'autonomia differenziata.
  Il tema dell'autonomia differenziata è tuttavia già oggetto di taluni approfondimenti conoscitivi da parte di Commissioni bicamerali: nello specifico, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha avviato l'indagine conoscitiva «sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» e la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sta svolgendo audizioni «in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul Documento in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si procederà all'espressione del parere sul Documento.

  La seduta termina alle 11.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
Emendamenti C. 1718-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Francesco FORCINITI (M5S) relatore, rileva come il Comitato sia chiamato ad esprimere il parere all'Assemblea sul fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1718-A, di conversione del decreto – legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
  Evidenzia come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati.
C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1648, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
  Osserva innanzitutto come l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 rinnovata una prima volta nel 2012 e nuovamente nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. Tale strategia, che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli Paesi dell'area (oltre al Kazakhstan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), in una prospettiva di partenariato che coinvolga le rispettive società civili.
  In tale ambito segnala come il Kazakhstan abbia perseguito negli anni un percorso di sostanziale avvicinamento all'Unione europea, incardinato dal programma presidenziale del 2008 Path to Europe e realizzato sia con la firma di alcuni memorandum d'intesa in materia di energia e trasporti, sia con l'intensificazione di contatti ad alto livello con l'Unione europea e con i suoi Stati membri.
  Su questo sfondo, il Kazakhstan da tempo auspicava che il quadro delle relazioni con l'Unione europea fosse adeguato con un accordo di maggiore respiro e conforme alle istanze attuali, superando il vecchio Accordo, che non rispecchia più né lo stato attuale dei rapporti bilaterali né la crescente rilevanza politico-economica del Paese, ora annoverato fra i principali attori nello scenario dell'Asia centrale. Nel 2009 le Parti hanno quindi concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un esercizio che avrebbe trovato la sua espressione ottimale in un «accordo rafforzato» (enhanced agreement), secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella Politica europea di vicinato, ricoprono comunque ruoli chiave.
  L'Accordo in esame costituisce un accordo di seconda generazione – il primo del genere con un Paese dell'Asia centrale – che rilancia le basi della cooperazione allargando i settori di collaborazione con particolare riguardo alla cooperazione economica.
  Rammenta quindi che l'Accordo rafforzato di partenariato è entrato in applicazione provvisoria da maggio 2016 e che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo.
  Segnala altresì che il Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan, nella quale esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, invitando altresì le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.
  Il Titolo I, recante i princìpi generali e obiettivi dell'Accordo, comprende gli articoli da 1 a 3 e stabilisce che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo.
  Le Parti si impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei princìpi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.
  In tale ambito è previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti «entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione». Tale cooperazione rappresenta un processo con cui le Parti «contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale»
  Con il Titolo II, concernente il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, che comprende gli articoli da 4 a 13, le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
  Le Parti si impegnano inoltre a intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale.
  Le Parti intendono contribuire altresì alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e intendono collaborare, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

  Il Titolo III, rubricato «commercio e imprese», comprende gli articoli da 14 a 198 ed è suddiviso in 14 capi.
  Esso rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di merci e lo stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie. Al riguardo rileva come a tutt'oggi il Kazakhstan non sia riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione; pertanto la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'Unione europea nell'instaurazione di un'economia di mercato. In questo processo di transizione, il 2015 ha segnato una tappa importante per l'apertura del Paese al commercio internazionale, in quanto il 27 luglio 2015, il Kazakhstan ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Con tale adesione, il Kazakhstan si è impegnato a rispettare i princìpi di liberalizzazione commerciale dell'OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali a ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri, essendo tenuto a estendere i vantaggi concessi a uno Stato a tutti gli altri membri dell'Organizzazione e accordare ai beni e ai servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale.
  L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione.
  Il Titolo IV, concernente la cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile, comprende gli articoli da 199 a 234, ed è suddiviso in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.
  In tale contesto assume particolare rilievo la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (di cui al Capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante partner commerciale per l'Unione europea e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo la promozione dello sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (ai sensi dell'articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione, nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (in base all'articolo 229).
  L'Accordo è altresì volto a favorire lo scambio di esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo, nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli ed è inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori.
  Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202, inserito nel Capo 3, prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del
gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali.
  Il Titolo V, in materia di cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, comprende gli articoli da 235 a 243 e riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica.
  In tale ambito l'Accordo all'articolo 236 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.
  Viene inoltre rafforzata la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria.
  In tema di lotta alla criminalità, l'Accordo, all'articolo 242, prevede che la collaborazione si estenda alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato).
  Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e ai suoi tre Protocolli, utilizzando tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.
  In materia migratoria, ai sensi dell'articolo 238 le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con particolare riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.
  Il Titolo VI, in materia di altre politiche di cooperazione, comprende gli articoli da 244 a 260 e verte sulla cosiddetta «cooperazione settoriale».
  Il Titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica.
  In tale ambito l'apparato dispositivo dell'Accordo si limita sostanzialmente a porre le premesse per ulteriori approfondimenti, nonché a recare dichiarazioni d'impegno per sviluppare la collaborazione nei settori considerati.
  Il Titolo VII, in materia di cooperazione finanziaria e tecnica, che comprende gli articoli da 261 a 267, specifica che per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.
  Il Titolo VIII, rubricato «Quadro istituzionale», comprende gli articoli da 268 a 270 e istituisce un Consiglio di cooperazione, con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Il Consiglio, che si riunisce una volta all'anno ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati ad hoc.
  La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il
Comitato parlamentare di cooperazione, con il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan.
  Il Titolo IX, recante disposizioni generali e finali, comprende gli articoli da 271 a 287; e regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. La validità dell'Accordo è illimitata, prevedendosi possibilità di denuncia da parte di ciascuna delle Parti previa notifica per iscritto all'altra, sempre per via diplomatica.
  Si specifica inoltre che dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.
  Fanno altresì parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 284, 7 allegati e un Protocollo.
  L'Allegato I riguarda le riserve, in conformità all'articolo 46;
  l'Allegato II riguarda le limitazioni applicate dalla Repubblica del Kazakhstan in conformità all'articolo 48, paragrafo 2;
  l'Allegato III riguarda l'ambito di applicazione del Capo 8 (Appalti pubblici) del Titolo III (Commercio ed imprese);
  l'Allegato IV riguarda i mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi sugli appalti pubblici di cui al Titolo III (Commercio e imprese), Capo 8 (Appalti pubblici);
  l'Allegato V riguarda le regole di procedura per l'arbitrato ai sensi del Titolo III (Commercio ed imprese), Capo 14 (Risoluzione delle controversie);
  l'Allegato VI riguarda il Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori ai sensi del Titolo III (Commercio e imprese), Capo 14 (Risoluzione delle controversie);
  l'Allegato VII riguarda il meccanismo di mediazione ai sensi del Titolo III (Commercio e imprese), Capo 14 (Risoluzione delle controversie).
  Il Protocollo riguarda l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione.
  Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord.
C. 1660 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S) relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1660, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.
  Osserva in via preliminare come tale Protocollo costituisca la prima importante conseguenza dell'Accordo raggiunto tra il Governo di Atene e quello di Skopje sulla denominazione ufficiale della Repubblica ex jugoslava di Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia, o FYROM, secondo l'acronimo inglese) che ha fatto venire meno il veto posto dalla Grecia all'ingresso del paese balcanico nella NATO e nell'Unione Europea.
  Nella Dichiarazione adottata al termine del vertice di Bruxelles dai rappresentanti dei 29 Paesi NATO si legge, infatti, che lo storico Accordo tra Atene e Skopje sulla soluzione del problema della denominazione ufficiale dello Stato macedone consente all'Alleanza atlantica di invitare il governo di Skopje ad avviare colloqui di adesione per entrare a far parte del Patto atlantico, di cui potrà diventare il trentesimo Stato membro.
  In proposito ricorda che la disputa tra Atene e Skopje sul nome Macedonia si è composta con l'Accordo di Prespa, firmato il 17 giugno 2018 dopo quasi 25 anni di trattative, in virtù del quale la Repubblica ex jugoslava ha assunto la denominazione ufficiale di Macedonia del Nord (Republic of North Macedonia).
  Tale Accordo ha previsto l'incorporazione del nuovo nome nella Costituzione macedone con un apposito emendamento, accogliendo così la richiesta greca di una validità erga omnes, a uso interno ed esterno della nuova denominazione ufficiale dello Stato. La nazionalità sarà «macedone/cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord».
  Il testo dell'Accordo ha previsto anche precise indicazioni sulle procedure per l'entrata in vigore delle disposizioni concordate, che è collegata alla ratifica da parte ellenica, oltre che dell'Accordo stesso, del Protocollo di adesione della Macedonia del Nord alla NATO. Il testo, dunque, prevede che lo Stato balcanico completi l’iter di ratifica e quello relativo alle modifiche costituzionali inerenti la nuova denominazione del Paese e quindi notifichi l'avvenuta conclusione del procedimento alla Grecia, affinché anche Atene proceda alla ratifica dell'Accordo.
  Quanto all'ingresso della Macedonia del Nord nell'Unione europea, segnala come il 26 giugno 2018 la Presidenza di turno bulgara dell'Unione europea abbia annunciato che i negoziati di adesione con la Macedonia (e con l'Albania) avrebbero preso avvio nel giugno 2019.
  Allo stato attuale, la ratifica del Protocollo di adesione di cui si propone la ratifica è già stata autorizzata dalla Grecia, dalla Slovenia, dall'Albania, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dal Montenegro e dalla Romania.
  Passando a sintetizzare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, esso regola tempi e modalità dell'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord alla Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO). Il Protocollo è composto da un breve preambolo, nel quale le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord al Trattato stesso accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica, e da tre articoli.
  L'articolo 1 prevede che, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, il Segretario generale della NATO, a nome di tutti i Paesi membri, inviti il governo della Macedonia del Nord ad accedere al Trattato del Nord Atlantico. Successivamente, come precisato ai sensi dell'articolo 10 del Trattato istitutivo, la Macedonia del Nord diverrà parte della NATO una volta depositato lo strumento di adesione al Trattato stesso presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
  L'articolo 2 concerne l'entrata in vigore del Protocollo, che è subordinata al momento in cui tutti i Paesi membri avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo depositario è inoltre tenuto ad informare
tutti i Paesi NATO della data di ricevimento di ciascuna notifica e dell'entrata in vigore del Protocollo.
  L'articolo 3 stabilisce che il Protocollo, redatto in lingua francese e in lingua inglese – entrambe facenti ugualmente fede –, sarà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione, esso si compone di tre articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione del Protocollo di accesso della Macedonia del Nord, firmato a Bruxelles il 6 febbraio 2019, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, in base alla quale l'attuazione del provvedimento non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendo il Protocollo di adesione della Macedonia del Nord alla NATO nuove attività per le competenti Amministrazioni dello Stato.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.55.

I Commissione - martedì 16 aprile 2019

TESTO AGGIORNATO AL 17 APRILE 2019

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento.»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. 2. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila, cui si aggiungono otto deputati eletti nella circoscrizione Estero»;
   b) il quarto comma è soppresso.
1. 3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila»;
   b) il quarto comma è soppresso.
1. 4. Magi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «cinquecentotrenta» e la parola: «otto» con la seguente: «dieci»;

   b) alla lettera b), sostituire la parola: «trecentonovantadue» con la seguente: «cinquecentoventi».
1. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.
   2) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I presidenti delle Giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma»;
   3) dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.
  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Art. 2-ter.
(Introduzione del bicameralismo differenziato)

  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
  Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati«.

Art. 2-quater.
(Procedimento legislativo)

  1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70».

Art. 2-quinquies.
(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)

  1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
   b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

  2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
   d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 2-sexies.
(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «, integrata ai sensi del comma 1,» sono soppresse».
1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alle parti conseguenziali di cui ai numeri 2) e 3)

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: quattrocentonovantadue.
1. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecentoquindici.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere la lettera a) e dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
1. 14. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro».
*1. 8. Carè, Migliore, La Marca, Schirò, Marco Di Maio, Giachetti, Marattin, Frailis, Carla Cantone, Portas, Pellicani, Di Giorgi, Del Basso De Caro, De Filippo, Vazio, De Menech, Viscomi, Franceschini, Mor, Ungaro, Del Barba, Navarra, Lacarra, Buratti, Rossi, Cantini, Morassut, Topo, Critelli, Pini.
*1. 9. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze».
1. 10. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
1. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 12. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila, cui si aggiungono quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero.
  Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 4. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 2. Magi.

  All'articolo 2, lettera a), sostituire le parole duecento con le seguenti: quattrocento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
2. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
2. 6. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
2. 7. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
2. 8. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta e sopprimere le parole da: e la parola fino alla fine della lettera.
2. 9. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta.
2. 10. Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze».
2. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
2. 12. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 14. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche.».
2. 15. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 16. Ungaro, Migliore, Schirò, Carè, La Marca, Topo, Critelli, Pini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma», la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «tre» e dopo le parole: «Valle d'Aosta uno» sono inserite le seguenti: «Nella provincia autonoma di Bolzano deve essere garantito il collegio a maggioranza italiana delimitato alle città di Bolzano e Laives».
2. 17. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dopo le parole «la Valle d'Aosta uno» sono aggiunte le seguenti «, il Friuli Venezia Giulia ne ha sette di cui uno destinato al territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente, individuato con le modalità previste dalla legge per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati della minoranza linguistica stessa».
2. 26. Serracchiani, Ceccanti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in materia di governo del territorio».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 18. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e in materia di governo del territorio».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 19. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e
nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 20. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 21. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di
Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 22. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 23. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera «b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 24. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge che incidono sui diritti delle minoranze linguistiche».
2. 25. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
  Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

   Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
2. 01. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Magi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eleggibilità alla carica di membro del Parlamento)

  1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».
  2. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».
2. 02. Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire la parola cinque con la seguente: tre.
3. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 58 e 59 e della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica.
3. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
  Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
  Vigila sul rispetto della Costituzione.
  Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».

  2. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
  L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi
ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

  3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
  Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
  Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
  È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
  Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
  Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
  5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
   b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;
   c) il decimo comma è abrogato.

  6. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
  Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
  La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

  7. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
  Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

  8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
  Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro.
  Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

  9. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  10. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo.
  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.
  Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».

  11. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».
  12. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  13. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
  Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
3. 02. Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
  «All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno un solo delegato».
3. 03. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».
3. 04. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Numero dei delegati delle Regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 83 della Costituzione, al secondo comma, la parola: tre è sostituita dalla seguente: due.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dei delegati delle Regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.
3. 05. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delegati delle Regioni al Parlamento in seduta comune)

  1. Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione le parole: «tre delegati» sono sostituite dalle seguenti: «due delegati».
3. 06. Prisco, Donzelli, Meloni.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 84 della Costituzione sull'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant'anni».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 84 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dell'elezione del Presidente della Repubblica.
3. 07. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (C. 1616, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*1. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
1. 3. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in sei collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo il numero 1 inserire il seguente:
  «1-bis) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti sei collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente».
1. 4. Maturi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per reiezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».
1. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: con arrotondamento all'unità pari superiore inserire le seguenti:, fatto salvo il collegio della Provincia autonoma di Bolzano i cui seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale.
1. 6. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale;
1. 7. Testamento.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

  e dopo il numero 2 inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1, lettera g) primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
1. 8. Serracchiani, Ceccanti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*2. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
2. 3. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti: prevedendo per la Provincia autonoma di Bolzano la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale,
2. 4. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ove superiore a sei.
2. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 16-bis comma 1:
    1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
    2) alla lettera e), numero 1, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale
si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
    3) alla lettera e), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno 1’ 1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
2. 6. Serracchiani, Ceccanti.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 7. Serracchiani, Ceccanti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)

  1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».
2. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*3. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere in fine, le seguenti parole: e comunque in modo tale da garantire che ciascuna provincia corrisponda un collegio;
3. 3. Trancassini, Prisco.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente.
3. 4. Maturi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella regione Friuli Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord (C. 1660 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il di legge C. 1660, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019»;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE