VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Seguito dell'esame e rinvio) ... 43
ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione) ... 56
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 62
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Seguito dell'esame e rinvio) ... 48
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) ... 71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 52
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 54
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 10.15.
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile scorso.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dà conto delle sostituzioni e informa la Commissione di aver ritirato il suo emendamento 30.1.
Avverte quindi che i lavori della Commissione inizieranno dall'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta del giorno precedente. Si tratta in particolare dell'articolo aggiuntivo Currò 1.02, degli emendamenti riferiti all'articolo 2, dell'articolo aggiuntivo 3.01 della Relatrice e del relativo subemendamento Brunetta 0.03.01.1, dell'articolo aggiuntivo a sua firma 7.03 (Nuova formulazione), dell'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, dell'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11, e dell'emendamento Ungaro 13.5.
Passando all'esame dell'articolo aggiuntivo Currò 1.02, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Giovanni CURRÒ (M5S) accoglie la riformulazione proposta dalla Relatrice.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Currò 1.02 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverte di aver ritirato il suo emendamento 2.6, e che deve pertanto considerarsi precluso il subemendamento Cattaneo 0.2.6.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Giacomoni 2.2 e parere contrario sull'emendamento Fregolent 2.3.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
La Commissione approva l'emendamento Giacomoni 2.2 (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Fregolent 2.3 è da considerarsi precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento Giacomoni 2.2, soppressivo dell'articolo.
Invita quindi i presentatori al ritiro del subemendamento Brunetta 0.3.01.1 ai fini di una sua ripresentazione nel corso del successivo esame in Assemblea e raccomanda invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3.01.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01 da questa presentato.
Antonio MARTINO (FI) accoglie l'invito della Presidente e ritira il subemendamento Brunetta 0.3.01.1, del quale è firmatario.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.01 della Relatrice (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando all'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (Nuova formulazione), esprime parere favorevole.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (Nuova formulazione), a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (Nuova formulazione), come da ultimo ulteriormente riformulato.
Raffaele TRANO (M5S) accoglie la ulteriore nuova formulazione proposta dal Governo.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (Ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato 1).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando all'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole.
Giulio CENTEMERO (Lega) accoglie la formulazione della Relatrice.
Claudia PORCHIETTO (FI) chiede chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, così come riformulato.
Giulio CENTEMERO (Lega) rileva come attraverso il Patent box si sia cercato di prevedere un regime opzionale, all'interno del quale i contribuenti che vogliono beneficiare dell'agevolazione devono mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate idonea documentazione.
Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che tale disposizione finisce per far ricadere l'onere della prova in capo al contribuente, per il quale la possibilità di contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, non avendo limiti temporali, determina una sorta di perenne «spada di Damocle». Ciò costituisce un ulteriore aggravio per i cittadini, mentre sarebbe stato meglio prevedere date certe entro le quali l'Agenzia delle entrate debba svolgere le verifiche di sua competenza.
Silvia FREGOLENT (PD) si associa alle considerazioni espresse dalla collega Porchietto circa l'opportunità di prevedere date certe per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, altrimenti la norma proposta finirebbe per complicare, anziché semplificare, la vita del contribuente.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI osserva come una modifica dell'emendamento dovrebbe in ogni caso essere oggetto di una ulteriore valutazione da parte all'Agenzia delle entrate. Propone quindi di approvare l'articolo aggiuntivo nella sua attuale stesura, per pervenire successivamente, anche mediante la presentazione di emendamenti in Assemblea, ad una migliore formulazione della disposizione.
Antonio MARTINO (FI) ritiene condivisibile la proposta avanzata dal Sottosegretario.
Mauro DEL BARBA (PD) giudica apprezzabile la proposta emendativa presentata e la disponibilità manifestata dal Governo ad un suo miglioramento. Riterrebbe tuttavia preferibile, anche in considerazione dell'atteggiamento collaborativo sinora dimostrato dal Partito Democratico, un ritiro dell'articolo aggiuntivo in discussione, al fine di una sua ripresentazione in Assemblea in una forma definitiva e maggiormente condivisa, alla luce delle criticità rilevate di colleghi.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI suggerisce di approvare in ogni caso, sin d'ora, l'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, così come riformulato, onde acquisire gli elementi migliorativi della normativa vigente che tale disposizione reca e porre le basi per una sua modifica da parte dell'Assemblea. Ciò anche al fine di evitare che la diversa dinamica dei lavori di Aula rispetto ai lavori di Commissione possa rendere più difficile l'introduzione ex novo della disposizione.
Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, nella sua attuale formulazione, non possa essere considerato migliorativo dell'attuale disciplina, ma semmai peggiorativo, viste le condizioni di incertezza che impone ai contribuenti. Rassicura circa il fatto che il Partito Democratico manterrà, anche nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea, l'atteggiamento collaborativo sinora dimostrato, e propone pertanto un ulteriore accantonamento della proposta emendativa, affinché il Governo possa svolgere una ulteriore riflessione.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI, viste le obiezioni manifestate, invita il presentatore Centemero al ritiro del suo articolo aggiuntivo 8.07, ai fini della ripresentazione in Assemblea di una nuova proposta emendativa, auspicabilmente sottoscritta da tutti i gruppi.
Giulio CENTEMERO (Lega) ritira il suo articolo aggiuntivo 8.07.
Luca PASTORINO (LeU) condivide l'opportunità di pervenire ad una riformulazione della proposta emendativa, sottoscritta dalla Commissione, da presentare in Assemblea.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, con riferimento all'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme alla proposta di riformulazione, volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo.
Luca PASTORINO (LeU) accoglie la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 9.035.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sui subemendamenti Cattaneo 0.11.6.1, Giacomoni 0.11.6.2, 0.11.6.3 e 0.11.6.4. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Lucaselli 0.11.6.5 e Fregolent 0.11.6.6. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marco Di Maio 0.11.6.7, Giacomoni 0.11.6.8, Centemero 0.11.6.9 e sugli identici Fragomeli 0.11.6.10, Pastorino 0.11.6.11 e Martinciglio 0.11.6.12. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 11.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Giacomoni 11.1, sugli identici Mandelli 11.3 e Marco Di Maio 11.4, nonché sull'emendamento Fregolent 11.5. Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento Martino 0.11.01.1 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 11.01.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 11.6 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), e sull'articolo aggiuntivo 11.01 della Relatrice.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, accoglie la riformulazione del suo emendamento 11.6.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cattaneo 0.11.6.1 e Giacomoni 0.11.6.2, 0.11.6.3 e 0.11.6.4.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Lucaselli 0.11.6.5 e Fregolent 0.11.6.6.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Marco Di Maio 0.11.6.7, Giacomoni 0.11.6.8, Centemero 0.11.6.9 e gli identici subemendamenti Fragomeli 0.11.6.10, Pastorino 0.11.6.11 e Martinciglio 0.11.6.12.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva che la riformulazione dell'emendamento 11.6 della relatrice comporta, a suo parere, un aggravamento procedurale a carico degli enti locali, che il suo subemendamento 0.11.6.10 avrebbe consentito di evitare.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritiene che compito del Governo e della maggioranza sia quello di ridurre gli aggravi procedurali a carico dei cittadini.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente che la riformulazione, concordata peraltro con l'Agenzia delle entrate, prevede limiti ed esclusioni specifici, volti proprio a limitare gli aggravi a carico dei contribuenti.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene necessario non appesantire le procedure di accertamento a carico degli enti locali, i cui tributi non sono comparabili agli altri tributi erariali. Per tale ragione, preannuncia la presentazione in Assemblea da parte del gruppo del Partito Democratico di uno specifico emendamento, sul quale auspica una riflessione da parte del Governo.
Silvia FREGOLENT (PD) si unisce al collega nell'auspicare un'ulteriore riflessione sul tema da parte del Governo, a tutela delle amministrazioni comunali.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rileva che la previsione del contraddittorio non sempre costituisce un appesantimento a carico delle parti.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva che il sistema fiscale a livello locale è molto diversificato dopo la recente entrata a regime della riforma della tassazione comunale. Pertanto, è opportuno non appesantire i comuni, che sono ancora in una fase delicata di assestamento, con ulteriori aggravi di natura procedurale.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritiene che le modifiche proposte nella nuova formulazione dell'emendamento 11.6 della Relatrice sono coerenti con quanto previsto dallo Statuto del contribuente. L'eventuale appesantimento burocratico per i comuni è bilanciato dalla possibilità per gli stessi di evitare un contenzioso a seguito del quale possono risultare soccombenti.
Raffaele TRANO (M5S) sottolinea che la riformulazione non introduce un obbligo ma una facoltà per i comuni.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice ritenendo opportuno rinviare la discussione sul punto alla successiva fase di esame in Assemblea, nel corso della quale le questioni sollevate dai colleghi potranno essere oggetto di adeguata valutazione, pone in votazione il suo emendamento 11.6 nella nuova formulazione.
La Commissione approva l'emendamento 11.6 della Relatrice (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 11.6 (Nuova formulazione), sono da ritenersi preclusi l'emendamento Giacomoni 11.1, gli identici Mandelli 11.3 e Marco Di Maio 11.4, nonché l'emendamento Fregolent 11.5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Martino 0.11.01.1 e approva l'articolo aggiuntivo 11.01 della Relatrice (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 13.5, in precedenza accantonato, in quanto non conforme alla normativa europea.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Massimo UNGARO (PD) chiede che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere contrario al suo emendamento 13.5, che, a suo giudizio, potrebbe avere effetti positivi per i bilanci dei piccoli comuni.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI evidenzia come sia stata recentemente chiusa, negativamente, una procedura di pre-contenzioso (caso EU-Pilot 8638/16/TAXU) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, relativa ai regimi preferenziali IMU, TSI e TARI già accordati a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.
La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 13.5.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, essendo concluso l'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, la Commissione può ora riprendere l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 22 e seguenti. Resta per ora invece accantonato l'articolo aggiuntivo 18.017 a sua firma ed il relativo subemendamento Gusmeroli 0.18.017.1.
Con riferimento all'articolo 22, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caon 22.01.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caon 22.01.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 23, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Osnato 0.23.5.1 e Fregolent 0.23.5.2, sui subemendamenti Bignami 0.23.5.3, Schullian 0.23.5.4, sugli identici Bignami 0.23.5.5, Fregolent 0.23.5.6 e Osnato 0.23.5.7, nonché sul subemendamento Fregolent 0.23.5.8. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Fregolent 0.23.5.9 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.5.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole all'emendamento 23.5 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, accoglie la riformulazione del proprio emendamento 23.5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Osnato 0.23.5.1 e Fregolent 0.23.5.2, i subemendamenti Bignami 0.23.5.3, Schullian 0.23.5.4, gli identici Bignami 0.23.5.5, Fregolent 0.23.5.6 e Osnato 0.23.5.7, nonché il subemendamento Fregolent 0.23.5.8. Approva, quindi, il subemendamento Fregolent 0.23.5.9 (vedi allegato 2).
Claudia PORCHIETTO (FI) chiede chiarimenti sul tenore della riformulazione dell'emendamento 23.5 della Relatrice.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, sottolinea che la riformulazione è volta a limitare la proposta normativa ai nuovi contratti.
Il Sottosegretario Massimo BITONCI interviene per fornire ulteriori chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento 23.5 della Relatrice.
La Commissione approva l'emendamento 23.5 della Relatrice (Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastorino 23.1, Schullian 23.2 e Fregolent 23.4.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rammenta che la Commissione, nella seduta antimeridiana, ha esaminato le proposte emendative sino all'articolo 24 del provvedimento, dal quale si riprende ora l'esame.
Esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 24.1 e sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.1 e Ungaro 0.24.4.2 e 0.24.4.3. Invita al ritiro del subemendamento Ungaro 0.24.4.4, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.5, Ungaro 0.24.4.6, 0.24.4.7 e 0.24.4.10. Invita al ritiro del subemendamento Ungaro 0.24.4.11 ed esprime parere contrario sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.12 e 0.24.4.13. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 24.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 24.2 e sul subemendamento Lucaselli 0.24.09.1. Raccomanda infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 24.09.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4 della Relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 24.09 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 24.09.
La Commissione respinge l'emendamento Fregolent 24.1.
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Gebhard 0.24.4.1, del quale è firmatario.
Massimo UNGARO (PD) riconosce il valore positivo dell'emendamento 24.4 della Relatrice, che interviene con misure di sostegno volte a favorire il rientro in patria di lavoratori italiani residenti all'estero. Ritiene tuttavia che le disposizioni potrebbero essere ulteriormente migliorate, e in tal senso ha presentato diverse proposte emendative. Soffermandosi in primo luogo sul suo subemendamento 0.24.4.2, evidenzia come questo sia volto ad eliminare le disparità tra coloro che già risiedono in Italia e coloro che sono in procinto di rientrarvi nel corso del 2019. Si tratta di una misura importante poiché, a causa della Brexit, nel corso del 2019 saranno numerosi i rientri in Italia di professionisti residenti nel Regno Unito, mentre la misura proposta dalla Relatrice trova applicazione solamente a partire dal 2020.
La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.2.
Massimo UNGARO (PD) illustra il suo subemendamento 0.24.4.3, raccomandandone l'approvazione. Rileva che l'emendamento 24.4 della Relatrice prevede che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE possano accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Il suo subemendamento è invece volto a stabilire che, in assenza di una convenzione di tal specie con il paese di provenienza del lavoratore e ai fini dell'accesso ai benefici previsti, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.
La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.3.
Massimo UNGARO (PD) chiede di conoscere le ragioni dell'invito al ritiro del suo subemendamento 0.24.4.4.
Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che la stima degli effetti finanziari valutata dal Governo è pari a 74,9 milioni di euro per il 2020 e 106,8 milioni di euro per il 2021, pertanto l'invito al ritiro è dovuto all'onerosità della proposta emendativa.
Massimo UNGARO (PD) ritiene eccessiva la stima fornita dal Governo, che ritiene possa essere frutto di un errore di valutazione, ed invita ad un nuovo calcolo.
Il sottosegretario Massimo BITONCI propone al presentatore, onde consentire gli opportuni approfondimenti, di ritirare il subemendamento 0.24.4.4, ai fini di una sua ripresentazione nel corso del successivo esame in Assemblea.
Massimo UNGARO (PD) accoglie la proposta del Sottosegretario e ritira il suo subemendamento 0.24.4.4.
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Gebhard 0.24.4.5, di cui è firmatario.
La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.6.
Massimo UNGARO (PD) illustra il suo subemendamento 0.24.4.7, volto a migliorare il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio italiano, di cui all'emendamento 24.4 della Relatrice. Il subemendamento prevede che il Portale assista i soggetti che intendono trasferirsi in Italia anche in relazione al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e al reclutamento per il personale medico-sanitario.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ungaro 0.24.4.7 e 0.24.4.10.
Massimo UNGARO (PD) ritira il suo subemendamento 0.24.4.11.
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira i subemendamenti Gebhard 0.24.4.12 e 0.24.4.13 di cui è firmatario.
La Commissione approva l'emendamento 24.4 della Relatrice (vedi allegato 2) mentre respinge l'emendamento Ungaro 24.2 e il subemendamento Lucaselli 0.24.09.1. Approva altresì l'articolo aggiuntivo 24.09 della Relatrice (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 25, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 25.1 e Marco Di Maio 25.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici Mandelli 25.3, Marco Di Maio 25.4, Pastorino 25.5 e Gusmeroli 25.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 25.7 e sul subemendamento Lucaselli 0.25.8.4. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 25.8.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'emendamento 25.8 della Relatrice medesima.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mandelli 25.1 e Marco Di Maio 25.2 e approva gli identici Mandelli 25.3, Marco Di Maio 25.4, Pastorino 25.5 e Gusmeroli 25.6 (vedi allegato 2). Respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Ungaro 25.7 e il subemendamento Lucaselli 0.25.8.4. Approva infine l'emendamento 25.8 della Relatrice (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 26, esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 26.1, a condizione che venga riformulato come nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), e esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 26.2.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 26.1.
Raffaele TRANO (M5S) avverte che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione intendono sottoscrivere l'emendamento Gusmeroli 26.1.
La Commissione approva l'emendamento Gusmeroli 26.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 26.2 di cui è firmatario.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Martino 27.1.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Martino 27.1.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Giacomoni 28.1.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Giacomoni 28.1.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 31, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 31.01, Mandelli 31.04 e 31.03 e Donno 31.06. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 31.07 come riformulato (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.07 della Relatrice medesima, come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 31.01, Mandelli 31.04 e 31.03, Donno 31.06, mentre approva l'articolo aggiuntivo 31.07 della Relatrice (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Martino 35.01.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Martino 35.01.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Brunetta 36.02, Giacomoni 36.03 e 36.04, Gebhard 36.05. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Trano 36.06 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 36.07.
Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 36.07 della Relatrice medesima.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Brunetta 36.02 e Giacomoni 36.03 e 36.04.
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo Gebhard 36.05 di cui è firmatario.
Raffaele TRANO (M5S) ritira il suo articolo aggiuntivo 36.06.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 36.07 della Relatrice (vedi allegato 2).
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritira il proprio subemendamento 0.18.017.1, precedentemente accantonato.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che anche l'articolo aggiuntivo 18.017 deve intendersi ritirato. Propone, infine, una correzione di forma riferita al suo emendamento 4.3 (Nuova formulazione), approvato nella seduta svoltasi il 9 aprile, volta a coordinare il comma 2 con il comma 5 dell'articolo 4 (vedi allegato 3).
La Commissione approva la correzione di forma proposta dalla Relatrice (vedi allegato 3).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.
La seduta termina alle 15.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 15.10.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Raffaele TRANO (M5S), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1648, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
L'Accordo in esame contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan e consta di un breve preambolo, 9 titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.
Il Titolo I (articoli da 1 a 3) reca i princìpi generali e gli obiettivi dell'Accordo. In esso è stabilito che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. Le Parti si impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei princìpi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.
Nel Titolo II – Dialogo politico; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli da 4 a 13) le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.
Il Titolo III – Commercio e imprese (articoli da 14 a 198) regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di servizi e stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie.
Con riferimento agli aspetti fiscali del Titolo III, il capo 5, dedicato allo scambio di servizi e stabilimento, consente alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale, purché il regime differenziato «sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte», e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. È altresì precisato – nella nota in calce all'articolo – che le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.
Il Titolo IV – Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (articoli da 199 a 234) copre un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.
Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202 prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali. Queste disposizioni tendono ad un'efficace attuazione dei princìpi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le Parti, infine, si impegnano a intensificare il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.
Il Titolo V – Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (articoli da 235 a 243) riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica.
Nel Titolo VI – Altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260) viene trattata la cosiddetta «cooperazione settoriale»: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica.
Nel Titolo VII – Cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 261 a 267) si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali.
Il Titolo VIII – Quadro istituzionale (articoli da 268 a 270) istituisce un Consiglio di cooperazione con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo.
Il Titolo IX contiene le disposizioni generali e finali (articoli da 271 a 287) relative a entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia.
L'articolo 276 (Fiscalità) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.
Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì, 15 aprile.
Paolo GIULIODORI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
C. 1680, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carla RUOCCO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gusmeroli, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1680, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
La revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992, deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.
L'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di diciotto articoli.
L'articolo I è dedicato alle definizioni delle Parti, degli organi dell'IDLO, del suo personale e pertinenze.
L'articolo II riguarda l'idoneità e la fruibilità della sede centrale dell'Organizzazione.
L'articolo III stabilisce l'inviolabilità della medesima.
L'articolo IV prevede che alla protezione della sede centrale provveda la competente Autorità italiana.
L'articolo V è relativo alla fruizione dei servizi pubblici e stabilisce che il Governo adotterà le misure necessarie per renderli fruibili e, in caso di interruzione di detti servizi, l'IDLO riceverà il medesimo trattamento delle maggiori amministrazioni dello Stato.
L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e stabilisce che l'IDLO godrà della piena immunità giurisdizionale, i suoi beni saranno esenti da sequestro, confisca esproprio e qualsiasi altra forma di intervento. L'articolo impegna altresì l'IDLO a prevedere disposizioni per istituire sistemi di soluzione delle controversie.
L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'IDLO e la sua capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni.
L'articolo VIII stabilisce il regime delle comunicazioni e dei trasporti, prevedendo che ogni forma di comunicazione diretta all'Organizzazione o al suo personale non sarà soggetta a censura o ad altre forme di intercettazione o ingerenze.
Di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo IX, che riguarda il regime di esenzione delle imposte dirette o indirette. In particolare, l'Organizzazione, le sue proprietà, redditi e beni saranno esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane. Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, l'Organizzazione godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. L'Organizzazione sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. L'Organizzazione sarà anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonché dai diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attività istituzionali.
L'articolo X prevede le agevolazioni finanziarie per l'Organizzazione finalizzate al raggiungimento dei propri fini.
L'articolo XI è relativo alle assicurazioni sociali e sanitarie.
L'articolo XII prevede che il Governo assicuri le misure necessarie per facilitare il transito, il soggiorno e la partenza del personale IDLO e loro famiglie e dei partecipanti ai programmi o delle persone in visita alla sede ufficiale.
L'articolo XIII contiene le disposizioni relative ai privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio consultivo IDLO.
L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione ma dispiegati per compiti istituzionali della medesima.
L'articolo XV stabilisce il regime di immunità per il personale IDLO.
L'articolo XVI, definisce lo scopo del regime di privilegi e immunità e la cooperazione con le autorità italiane.
L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie.
L'articolo XVIII reca le disposizioni finali.
La proposta di legge, d'iniziativa del sen. Ferrara ed altri, già approvata dal Senato, si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.
La seduta termina alle 15.15.
ALLEGATO 1
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
1. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)
1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».
7. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. 07. (Nuova formulazione) Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
9. 035. (Nuova formulazione) Pastorino.
ART. 11.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inserito il seguente articolo:
Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)
1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».
2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (Abrogati)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».
3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
11. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ART. 23.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
23. 5. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ART. 24.
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)
1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
24. 09. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ART. 26.
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023» e aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
26. 1. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 31.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso).
1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.
31. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ALLEGATO 2
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
1. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.
(Approvato)
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Approvato)
ART. 3.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere)
1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis.»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
3. 01. La Relatrice.
(Approvato)
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)
1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
“4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».
7. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)
ART. 9
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
9. 035. (Nuova formulazione) Pastorino.
(Approvato)
ART. 11
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)
1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».
Art. 11-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
11. 01. La Relatrice.
(Approvato)
ART. 23
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.
0. 23. 5. 9. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
23. 5. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)
ART. 24
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»;
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'anno 2020.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'agricoltura.».
4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.
5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:
«a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;
b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;
c) offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);
d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;
e) i concorsi pubblicati dalla PA».
6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.
7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
c) è aggiunto il seguente comma:
«4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)
1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
24. 09. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)
ART. 25.
Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
*25. 3. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Approvato)
*25. 4. Marco Di Maio, Fregolent.
(Approvato)
*25. 5. Pastorino.
(Approvato)
*25. 6. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)
Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
25. 8. La Relatrice.
(Approvato)
ART. 26.
Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
26. 1. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)
ART. 31.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)
1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.
31. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)
ART. 36
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)
1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali).
1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b) mediante bonifico bancario;
c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.
2. Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.».
36. 07. La Relatrice.
(Approvato)
ALLEGATO 3
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 4:
in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.3 (Nuova formulazione) della Relatrice, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020».