X Commissione

Attività produttive, commercio e turismo

Attività produttive, commercio e turismo (X)

Commissione X (Attività produttive)

Comm. X

Attività produttive, commercio e turismo (X)
SOMMARIO
Mercoledì 3 aprile 2019

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio ... 133

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 141

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio ... 133

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 142

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana ... 133

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 144

5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon ... 134

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 146

5-01821 Vallascas: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna ... 134

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 148

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo ... 134

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 149

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 135

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) ... 150

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».
Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca ... 135

Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli outlet ... 135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) ... 135

X Commissione - Resoconto di mercoledì 3 aprile 2019

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 10.

  Barbara SALTAMARTINI (Lega), presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di chiarire se il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio, disposto con l'ultima legge di bilancio, sia cumulabile con analoghi incentivi di carattere provinciale o regionale.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si deduce la cumulabilità di contributi provinciali o regionali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio con quello nazionale.

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio.

  Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a sottolineare la gravità del danno arrecato all'industria italiana dell'acciaio, in particolare con riferimento alle acciaierie di Terni, la sua città, dall'aumento di importazioni a basso costo di acciaio dall'Indonesia, le cui aziende sono peraltro in gran parte a capitale cinese. Si è passati infatti dallo zero per cento del 2017 al 18,2 per cento del 2018. Nel ricordare la lettera sulla questione scritta dal presidente del Parlamento europeo al presidente della Commissione europea, si chiede quindi di conoscere dal Ministro dello sviluppo economico quali iniziative il Governo intende intraprendere a difesa dell'industria italiana dell'acciaio.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva però che non basta tenere sotto attenzione la questione, ma vanno attivate forme di pressione sulla Commissione europea. Si tratta, infatti, di un tema che va affrontato con assoluta urgenza, al quale dare anche la rilevanza mediatica che non ha avuto sinora.

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana.

  Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon.

  Diego ZARDINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la posizione del Governo sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon. Ricorda, infatti, che entro la fine di marzo 2019 era prevista la firma per la realizzazione del terminal ad Otranto, che sembrerebbe tornata in discussione. Sottolinea l'importanza strategica del gas metano e la prioritaria rilevanza del progetto per la diversificazione delle fonti energetiche del nostro Paese, come evidenziato anche nelle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Auspica, quindi, che non ci siano stati passi indietro da parte del Governo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Diego ZARDINI (PD), replicando, osserva che, nel seguire la risposta del rappresentante del Governo, la sua soddisfazione è stata altalenante, in quanto continua a non essere chiara la posizione del Governo. Ricorda quanto affermato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno nel corso della sua visita in Israele sulla rilevanza del progetto. Ricorda anche quanto sottolineato dai rappresentanti di Edison nel corso della loro audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Sottolinea la rilevanza dei giacimenti dell'est del Mediterraneo e osserva come far arrivare da lì 15-20 miliardi di metri cubi di gas naturale contribuirebbe a differenziare l'approvvigionamento energetico, ad abbassare i prezzi e anche a rafforzare la posizione dell'Unione europea. Osserva, infine, come per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione non si possa fare a meno del metano.

5-01821 Vallascas: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo.

  Andrea DARA (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, nata a seguito della crisi del distretto della calzetteria femminile di Castel Goffredo, compreso nel territorio delle province di Mantova e di Brescia. Crisi dovuta all'avvento sul mercato di imprese orientali e all'immissione sul mercato medesimo di prodotti contraffatti. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico di valutare l'utilità di aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore e del distretto di Castel Goffredo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Andrea DARA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.
Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 aprile 2019.

  Lucia SCANU (M5S) relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 7).

  Gavino MANCA (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice. Esprime anche una posizione favorevole sul merito del provvedimento, con il quale si pone rimedio ad alcuni punti non chiari della legge n. 128 del 2017 e alle conseguenti difficoltà delle società che gestiscono linee turistiche isolate, come quelle del trenino verde della Sardegna. Auspica, quindi, un iter accelerato del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».
Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli outlet.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tullio PATASSINI (Lega), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento della Camera, alla VI Commissione sulla proposta di legge C. 1074.
  La proposta di legge contiene misure di semplificazione fiscale, a favore di cittadini e imprese, e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e consta di 36 articoli, divisi in cinque Capi.
  Le competenze primarie della X Commissione sono investite direttamente dal Capo III della proposta di legge, che reca agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio e che comprende gli articoli da 25 a 30.
  Nel dettaglio l'articolo 25 delimita il perimetro applicativo delle attività che possono usufruire delle suddette agevolazioni, concesse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti ove procedano all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. In questo modo, in particolare, la proposta di legge si pone in linea con le misure messe in atto sin qui dal Governo a tutela dei piccoli Comuni. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti attività: attività di compro oro; attività di vendita di articoli sessuali; sale scommesse, o che detengono al loro interno apparecchi idonei per il gioco. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni: i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.
  L'articolo 26 precisa che le misure agevolative consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28. Nell'ambito del bilancio comunale è prevista l'istituzione di un apposito Fondo da destinare alla concessione dei suddetti contributi, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al cui riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio.
  L'articolo 27 individua, come soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori elencati al comma 2 dell'articolo 25, i quali procedono all'ampliamento degli esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Si precisa che per gli esercizi, il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  L'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici. Si dispone che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune di residenza, a partire dal 1o gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo
spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi nell'ordine delle richieste presentate, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.
  L'articolo 29, con riferimento ai suddetti benefici, richiama la disciplina sugli aiuti di Stato de minimis, di cui al Regolamento (UE) n.  1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. Si stabilisce che i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal provvedimento di legge in esame o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 30 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del Capo III.
  Passando al contenuto delle restanti parti della proposta di legge, il Capo I comprende gli articoli da 1 a 18 e reca misure di semplificazione fiscale.
  D'interesse per le competenze della X Commissione sono gli articoli da 1 a 3.
  In particolare, l'articolo 1 abroga l'obbligo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dalla data di avvio a regime della fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ovvero dal 1o gennaio 2019.
  L'articolo 2, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, prevede, con una modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che l'adempimento comunicativo dell'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ivi previsto, abbia cadenza annuale, in luogo dell'attuale cadenza trimestrale. Si dispone che i soggetti passivi trasmetteranno telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  L'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212, reca una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
  L'articolo 4 amplia l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, vale a dire il modulo fiscale con il quale è possibile effettuare il pagamento di molte imposte e tributi previsti dal nostro sistema economico.
  L'articolo 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato.
  L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di modelli dichiarativi volte principalmente a evitare duplicazioni di dati e informazioni.
  L'articolo 7 consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.
  L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  746, in materia di imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 9 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  L'articolo 10 impone all'amministrazione finanziaria di diffondere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo.
  L'articolo 11 stabilisce che prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi di accertamento parziale e in caso di pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate,
a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
  D'interesse per la X Commissione è l'articolo 12, che abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il comma 2-septies dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, al fine di prevedere che, anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni del medesimo articolo 8. Tale articolo stabilisce, infatti, che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
  L'articolo 13 dispone che l'efficacia di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali decorra dalla loro pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Sono d'interesse della X Commissione gli articoli 14 e 15.
  In particolare, l'articolo 14 prevede che l'obbligo di stampa cartacea, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.
  L'articolo 15 riduce, a specifiche condizioni, l'importo delle sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di fatturazione elettronica e disciplina le ipotesi in cui è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni inerenti il reverse charge. Modifica inoltre la clausola di non punibilità per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non siano sanzionate ove non incidano sul quantum dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito.
  L'articolo 16 reca alcune norme in tema di obsolescenza e archiviazione dei dati presenti in anagrafe tributaria.
  Anche gli articoli 17 e 18 rivestono interesse per le competenze della X Commissione.
  L'articolo 17 interviene sul regime della scissione dei pagamenti a fini IVA (split payment), per consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un plafond IVA, analogo a quello già previsto dalla legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e di servizi, a specifiche condizioni ed entro limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso.
  L'articolo 18 consente ai soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri di effettuare l'annotazione nel registro dei corrispettivi con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Capo II reca interventi per il sostegno delle famiglie e delle attività economiche e comprende gli articoli da 19 a 24.
  L'articolo 19 modifica il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio in materia di assegni.
  Sono d'interesse per la X Commissione gli articoli 20 e 21.
  L'articolo 20 estende la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti, attualmente prevista per i compensi derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, anche ai proventi derivanti dall'esercizio di impresa, arte o professione delle persone fisiche. Sono di conseguenza modificate sia le norme tributarie, sia la disciplina generale sui limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile.
  L'articolo 21 introduce una specifica forma di tassazione del reddito di lavoro autonomo, denominata imposta sul reddito professionale, sul modello dell'IRI-Imposta sul reddito d'impresa, valevole per le imprese individuali e le piccole società. L'opzione per l'applicazione dell'imposta si effettua in sede di dichiarazione
dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera una tassazione separata, con aliquota unica pari a quella IRES – Imposta sul reddito delle società, ossia il 24 per cento.
  L'articolo 22 modifica la disciplina relativa all'assegno di natalità. Il beneficio viene esteso per un ulteriore triennio, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, e rimodulato con l'introduzione di due nuove soglie ISEE a cui corrispondono due nuove misure, con la finalità di introdurre maggiore gradualità nell'ammontare dell'assegno.
  L'articolo 23 modifica l'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, al fine di sancirne la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore.
  L'articolo 24 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in tema di agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, al fine di ampliarne l'ambito applicativo, per ricomprendere nel regime di favore anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono semplificate le condizioni richieste per l'accesso all'agevolazione.
  Il Capo IV reca riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per i bambini, le persone disabili o non autosufficienti e comprende gli articoli da 31 a 34.
  L'articolo 31 modifica il regime IVA applicabile ai prodotti per l'infanzia e la disabilità, che vengono assoggettati ad aliquota agevolata al 5 per cento.
  L'articolo 32 impegna le strutture socio sanitarie, erogatrici di trattamenti di lungoassistenza alle persone non autosufficienti, ad applicare una riduzione della retta a carico degli utenti.
  L'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal Capo IV.
  L'articolo 34 stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni del Capo IV è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  Il Capo V reca disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e comprende gli articoli 35 e 36.
  È d'interesse per la X Commissione l'articolo 35, il quale, mediante una modifica dell'articolo 29 del Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. Tale adempimento era stato eliminato dalla legge n. 124 del 2017, la legge annuale per il mercato e la concorrenza.
  L'articolo 36 inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di utilizzo indebito di compensazioni fiscali o di crediti inesistenti.

  Sara MORETTO (PD) sottolinea come il relatore abbia illustrato il testo di un provvedimento sul quale sono state presentate numerose proposte emendative, tra le quali un cospicuo numero dalla relatrice, proposte ancora non esaminate dalla Commissione di merito e sulle quali manca ancora il parere del Governo. Ricorda che la X Commissione è convocata domani per esprimere il proprio parere su un testo che sarà sicuramente modificato o del quale potrebbe addirittura essere abbandonato l'esame. Auspica invece che la Commissione sia messa in condizione di esprimere il proprio parere sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che in numerose occasioni, anche nella passata legislatura, le Commissioni, specialmente nel caso di decreti – legge, hanno espresso il proprio parere sul testo originario e non su quello modificato dalla Commissione di merito. Nel caso specifico, da contatti informali con la VI Commissione, sembrerebbe che la medesima Commissione potrebbe chiedere al presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 8 aprile. Se così fosse e se il rinvio fosse accordato, la X Commissione potrebbe esprimere il proprio parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, trasmesso dalla VI Commissione, probabilmente nella seduta di martedì 9 aprile, previa un'illustrazione integrativa da parte del relatore. In quanto alla seduta convocata per domani, nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà deciso se sconvocarla o meno.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

X Commissione - mercoledì 3 aprile 2019

ALLEGATO 1

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello sviluppo economico nella consapevolezza della complessità e delle difficoltà che si stanno affrontando per accelerare un modello di mobilità eco- sostenibile, ha ritenuto di introdurre, come noto, la misura di un bonus per l'acquisto di veicoli elettrici in legge di bilancio e il sostegno a investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica.
  Sul tema della mobilità sostenibile è stato raggiunto un pieno accordo fra le parti riguardo alla nuova proposta, frutto dell'intenso lavoro svolto in questi mesi nella sede istituzionale del relativo tavolo interministeriale (MEF, MIT, MiSE, MATTM, MS), che ha raccolto esperienze, analisi e suggerimenti sia degli interlocutori istituzionali sia dei principali stakeholder.
  Il nuovo Piano per la mobilità sostenibile, prevede un impegno statale complessivo al 2033 di 3,7 miliardi di euro per nuovi mezzi e relative infrastrutture di supporto, nonché quasi 2 milioni di euro per studi e ricerche e 100 milioni di euro per il sostegno alla filiera produttiva.
  Sinteticamente voglio ricordare che i commi da 1031 a 1047 della legge di Bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2019, n. 145), in particolare, disciplinano le misure incentivanti sia a carattere fiscale che extra-fiscale, destinati all'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2, prevedendo il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all'acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto ai sensi del comma 1036).
  Per rispondere allo specifico quesito, vorrei inoltre evidenziare che la citata norma primaria, stabilisce esclusivamente che il riferito contributo, non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, ed è compreso tra gli 1.500 e i 6.000 euro, differenziato sulla base di fasce stabilite in base alle emissioni.
  Infine, si informa che è stato firmato dai Ministri competenti ed è in fase di registrazione presso la Corte dei conti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e del MEF che stabilirà le procedure applicative della misura.

ALLEGATO 2

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.
  Occorre premettere che in data 1o febbraio scorso, la Commissione europea ha pubblicato un Regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di prodotti di acciaio. Tali misure sostituiranno quelle provvisorie che l'Unione europea aveva adottato nel luglio 2018 in risposta alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti di acciaio, misura che aveva causato una diversione dei flussi commerciali verso l'UE.
  Dall'inchiesta della Commissione è emerso un forte incremento delle importazioni di prodotti di acciaio nell'UE, che rappresenta una grave minaccia per i produttori siderurgici dell'UE. Tali misure sono state attentamente calibrate in modo da mantenere un flusso continuo di importazioni che garantisca sia una concorrenza effettiva sul mercato siderurgico europeo, sia una possibilità di scelta sufficiente per i numerosi utilizzatori europei di acciaio.
  Ad oggi sono in vigore misure di salvaguardia erga omnes su 26 prodotti siderurgici. Come previsto dall'Accordo OMC sulle salvaguardie, sono esclusi dalle misure dell'UE quei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che costituiscono una quota di import nella UE inferiore al 3 per cento del totale delle importazioni.
  L'Indonesia, cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, ha beneficiato della esenzione sulla quasi totalità dei prodotti, in base ai volumi di export verso la UE nel periodo di indagine 2017. Grazie a tale esclusione, il paese asiatico ha guadagnato significative quote di mercato superando la soglia del 3 per cento, prevista per l'esenzione dei PVS.
  Nella Riunione del Comitato di Salvaguardia degli Stati membri – tenutasi il 16 gennaio 2019 – nel corso della quale sono state votate ed approvate le citate misure di salvaguardia definitive, il problema relativo al trend in crescita delle esportazioni di prodotti in acciaio provenienti dall'Indonesia è stato sollevato dalla delegazione italiana e da molte altre delegazioni presenti in riunione.
  A tale eccezione, la Commissione ha risposto assicurando uno stretto e costante monitoraggio della situazione focalizzato, in particolare, sulle importazioni dall'Indonesia, rassicurando gli Stati membri sulla possibilità di intervenire prontamente, anche in virtù dell'ampia clausola di revisione del Regolamento (considerando 161). che consente alla Commissione di effettuare una revisione di qualsiasi aspetto del Regolamento approvato, incluso l'elenco dei Paesi esentati in quanto PVS, con cadenza, al più tardi, annuale.
  Nello specifico, relativamente alla anomalia evidenziata, tenuto conto della rilevanza che la medesima può avere per il settore siderurgico nazionale, che va assolutamente salvaguardato, il Ministero dello sviluppo economico si è fatto parte diligente di un'iniziativa finalizzata alla trasmissione di una nota a firma congiunta con Francia e Belgio alla Commissaria Malmstroem, con l'obiettivo di attivare
immediatamente la revisione della salvaguardia per quei prodotti per i quali il limite del 3 per cento è stato ampiamente superato nel 2018.
  Si precisa, comunque, che ogni eventuale modifica delle misure di Salvaguardia dovrà essere votata e approvata dalla maggioranza degli Stati Membri.

ALLEGATO 3

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.
  Occorre premettere che il settore della distribuzione carburanti è stato da vari anni oggetto di norme di riforma, aventi come obiettivi la razionalizzazione della rete e l'efficienza del servizio. Anche di recente, il medesimo settore è stato oggetto di nuove norme contenute nella legge n. 124 del 4 agosto 2017, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.
  Nello specifico, i titolari dell'autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe degli impianti di distribuzione relativi alla rete stradale e autostradale, istituita dalla legge n. 124/2017.
  Ad oggi, sono più di 22.000 gli impianti iscritti alla citata anagrafe; in questa fase sono in corso i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni, per identificare gli impianti mancanti ed operare, di conseguenza. In questi giorni sono partiti i primi 5 verbali di accertamento e contestazione emessi dal MiSE per erogare la sanzione dovuta alla mancata iscrizione nell'anagrafe. Da una prima ricognizione dei dati sembrerebbero ricadenti nella categoria degli impianti incompatibili non adeguabili (in quanto insicuri sotto il profilo della sicurezza stradale) circa 140 punti vendita.
  Preme evidenziare che in tal modo è possibile fotografare nitidamente la situazione che verrà aggiornata in connessione all'altro strumento del Ministero dello sviluppo economico, l'Osservatorio dei prezzi.
  La conoscenza e il monitoraggio in evoluzione del settore sono requisiti fondamentali per assumere misure anche regolatorie specifiche.
  Sarà possibile, pertanto, intervenire su tutti gli impianti così detti «insicuri», per i quali la legge concorrenza ha chiaramente indicato delle incompatibilità valide in tutto il territorio nazionale e rese operative anche dall'accordo raggiunto in Conferenza Unificata.
  Gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sugli impianti inefficienti da un punto di vista economico.
  Tale aspetto appare di più difficile definizione in termini assoluti, ma deve tener presente la «situazione economica relativa» della gestione di un impianto di distribuzione dei carburanti e, comunque, i principi di tutela della concorrenza e della libera iniziativa privata.
  A tal proposito, il MiSE ha da tempo introdotto alcuni strumenti di «ammortizzatori sociali» finalizzati ad accompagnare la chiusura di impianti non più efficienti dal punto di vista dei volumi di attività.
  Come noto, ulteriore criticità del settore è il progressivo abbandono del mercato italiano da parte delle compagnie internazionali del petrolio, fenomeno che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni e che in alcuni casi ha avuto conseguenze negative nei rapporti tra i gestori degli impianti e le società che hanno acquisito i rami aziendali.
  Al riguardo, già dal 2017 le Federazioni dei gestori hanno attivato, nei confronti dei soggetti subentranti, lo strumento della
«mediazione delle vertenze collettive», introdotto dal decreto legislativo n. 32 del 1998. In tale ambito, il MiSE ha convocato diversi tavoli con l'intento di mettere a confronto le Federazioni dei gestori con ciascun titolare acquirente anche al fine di una valutazione condivisa.
  Con riferimento, poi, alle forme di contrattualistica irrituale richiamate dagli interroganti, si evidenzia che recentemente sono stati introdotti elementi di flessibilità attraverso nuove tipologie contrattuali di regolazione dei rapporti tra i gestori ed i titolari.
  Infatti, a fine 2018, è stato anche siglato tra l'Unione Petrolifera e le Federazioni dei gestori, una bozza di contratto di commissione, che prevede alcuni nuovi istituti a tutela di questi ultimi.
  In merito al tema della illegalità, il settore della distribuzione dei carburanti in Italia registra, già dal 2010, una forte diffusione dell'offerta di prodotto (principalmente gasolio) da parte di operatori petroliferi non abituali che praticano prezzi non in linea con le policy di mercato. Ciò determina ingenti fenomeni di dumping sia nel canale rete sia in quello extra rete.
  Queste gravi distorsioni del mercato sono potenzialmente riconducibili a una serie di sistemi di frode mirati al non assolvimento delle imposte (accise, ma soprattutto IVA) che altera la corretta concorrenza sul mercato, ma soprattutto ha ricadute negative sui consumatori (dubbia qualità dei carburanti, possibili implicazioni penali connesse all'acquisto di carburanti derivanti da cessioni fraudolente), sulle casse dello Stato (danno erariale), nonché sulla tutela della legalità.
  Tra le criticità che si registrano ad oggi si segnalano in particolare:
   l'utilizzo fraudolento delle lettere d'intento per realizzare il salto d'imposta;
   la frequente neutralizzazione dell'obbligo di versamento anticipato dell'IVA a carico dei depositanti, perché spesso sono direttamente i gestori dei depositi fiscali a procedere all'immissione in consumo del prodotto.

  Sul tema, si richiama l'impegno del Governo, che il 12 marzo 2019 ha riconvocato al Ministero dello sviluppo economico il «tavolo della legalità», che nella precedente legislatura si riuniva sotto la guida del MEF, con il coinvolgimento del MEF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Guardia di Finanza, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle associazioni di categoria del settore.
  Tale incontro è stato proficuo e, in accordo anche con le preoccupazioni rappresentate dagli Interroganti, si ritiene indispensabile che le Istituzioni coinvolte e tutti gli attori della filiera continuino a presidiare e a lavorare di concerto con la massima sollecitudine su questo dossier che coinvolge un comparto chiave per i consumatori, per l'Erario e, non da ultimo, per la sicurezza energetica del Paese.

ALLEGATO 4

5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il progetto IGI-Poseidon è relativo alla costruzione di un gasdotto di interconnessione Italia-Grecia attraverso il canale d'Otranto, giungendo sulla costa pugliese in località poco a nord di Otranto. Fu ideato dalla Società IGI-Poseidon S.A. e autorizzato, per il tratto italiano, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Regione Puglia, con decreto ministeriale 2 maggio 2011.
  Il progetto complessivo, che era finalizzato all'importazione del gas azero che poi ha preso la strada del TAP, prevedeva l'installazione di un metanodotto di 32” di diametro nominale, con un tratto sottomarino di lunghezza complessiva di circa 205 chilometri, di cui circa 41 chilometri nel mare territoriale italiano e un tratto in terraferma, della lunghezza di circa 2 chilometri, dal punto di approdo nel comune di Otranto fino alla stazione di riduzione e misura, anch'essa in Comune di Otranto, da collegare poi alla Rete Nazionale dei Gasdotti esistente.
  Oggi il progetto del gasdotto Poseidon potrebbe essere utilizzato, a seguito delle scoperte nel bacino del Mediterraneo Est, per importare gas di provenienza israeliana e cipriota attraverso il progetto EastMed, che collegherebbe, ove la sua fattibilità tecnico-economica fosse provata, l’offshore israeliano al territorio greco.
  Su richiesta della Società, con decreto del 24 maggio 2016 sono stati prorogati, per il tratto in territorio italiano, il termine di inizio lavori al 6 giugno 2019 ed il termine di fine lavori al 6 giugno 2021.
  Con successiva nota dell'11 febbraio 2019 la Società ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di disporre un'ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori di almeno 12 mesi, su cui è attualmente in corso l'istruttoria presso la competente Direzione generale del Ministero.
  Sullo specifico quesito posto, vorrei evidenziare che il Governo segue con attenzione, insieme alle autorità degli altri Paesi, l'iniziativa East Med, per il contributo che potrà dare alla diversificazione delle fonti, all'aumento della liquidità del sistema gas europeo e alla riduzione dei costi di approvvigionamento.
  Al riguardo, sarà importante conoscere gli esiti degli studi di fattibilità, cofinanziati dall'UE, i cui risultati sono attesi tra circa un anno.
  Sarà comunque necessario verificare, nel caso in cui risultasse economicamente attuabile, la sostenibilità territoriale e tecnica della realizzazione di un ulteriore gasdotto con arrivo in Puglia, anche in considerazione dei previsti sviluppi del gasdotto TAP che possono aumentare la portata del gas fino a 20 miliardi di metri cubi all'anno senza altre opere in Italia e come già indicato nella proposta di Piano energia clima recentemente inviato alla Commissione europea e di cui attualmente è in corso la consultazione.
  Nella citata proposta peraltro si legge che: «Il progetto EastMed, pur potendo consentire dal 2025 un'ulteriore diversificazione delle rotte attuali, potrebbe non rappresentare una priorità poiché gli scenari di decarbonizzazione possono essere attuati (...omissis) tramite le infrastrutture esistenti e il menzionato TAP».
  Infine, informo che il Ministero dell'ambiente per quanto di competenza rappresenta che il «Metanodotto di interconnessione
Grecia-Italia (IGI) (progetto Poseidon – tratto Italia)» ha ottenuto, a seguito dell'istanza di VIA presentata dalla Società Edison S.p.A. in data 4 dicembre 2006, un pronunciamento favorevole di compatibilità ambientale del 2 agosto 2018. Il medesimo Ministero ha tenuto ha precisare che non è stata richiesta una nuova valutazione di impatto ambientale.

ALLEGATO 5

5-01821 Vallascas: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, lo scorso 23 marzo il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio ha firmato con la Repubblica Popolare Cinese un Memorandum d'Intesa sulla Belt and Road Initiative, E-Commerce e Startup.
  In particolare, la Belt and road initiative, il progetto per la creazione delle «Nuove vie della seta», trova nel Memorandum d'Intesa – che non ha valore di accordo internazionale e non dà pertanto luogo ad impegni giuridicamente vincolanti – un'importante sponda: l'Italia, infatti, è il primo Paese del G7 ad appoggiare tale iniziativa promuovendo la realizzazione di opere infrastrutturali per includere anche i porti italiani nelle nuove rotte del commercio internazionale, rafforzando in tal senso la posizione strategica che il nostro Paese ha nel bacino del Mediterraneo.
  La collaborazione tra Italia e Cina sarà ad ampio raggio, in raccordo con i principi dell'Agenda 2020 e dell'Agenda 2030 di cooperazione Unione Europea-Cina e in linea con le politiche adottate dalla UE verso il Paese asiatico. Lo sviluppo di tali progetti permetterà alle nostre imprese di esprimere il massimo livello della loro tecnologia, traendo benefici concreti dall'opportunità di esplorare altre possibilità di investimenti e di crescita nei mercati asiatici.
  In particolare, i due paesi lavoreranno per promuovere sinergie e condivisioni, attraverso il consolidamento della collaborazione economico-commerciale basata su una forte complementarietà dei punti di forza, al fine di realizzare una piattaforma internazionale per l'apertura e la cooperazione globale.
  Riguardo al quesito posto dall'Onorevole Interrogante, sulle iniziative che si intende intraprendere, nel quadro degli accordi sopra descritti della Belt and Road Initiative, per valorizzare i rappresentati progetti di ricerca e innovazione già operativi nel territorio sardo, evidenzio che il Ministero dello sviluppo economico ha scelto proprio Cagliari come sesta città italiana coinvolta nella sperimentazione del 5G, e Is Molas (Pula), per la sperimentazione legata al citato progetto del Joint Innovation Center sviluppato da CRS4, Huawei e Regione Sardegna.
  Sottolineo che uno degli obiettivi della rete 5G è sicuramente migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, mettendo a disposizione strumenti all'avanguardia per l'intero sistema economico, industriale e produttivo del nostro Paese, come ad esempio, la telemedicina e l’eHealth, la trasformazione digitale nel suo complesso con l'intelligenza artificiale, le machine learning e la robotica.
  Infine, relativamente al rilancio industriale del Porto canale di Cagliari, rilevo che oltre all'impegno assunto dalla società specializzata nella realizzazione di infrastrutture per il settore trasporti (la China communication construction company) saranno prese – nei limiti della propria competenza relativamente alle intese di cui si discute – iniziative utili e tecnicamente percorribili volte al potenziamento dei porti di Genova e Trieste.

ALLEGATO 6

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il settore moda, e nello specifico il settore della calzetteria, ha conosciuto negli ultimi anni la nascita di numerosi brand di nicchia che si sono imposti a livello internazionale grazie soprattutto ad una proposta innovativa e di qualità.
  A differenza dei grandi marchi e della grande distribuzione, infatti, i brand di nicchia si caratterizzano per una maggiore dinamicità e un maggiore coraggio nelle scelte stilistiche, nelle scelte commerciali e in quelle comunicative, dettando a volte dei veri e propri trend di mercato. In Italia che, comunque, resta uno dei più grandi produttori del mondo del collant, pur tuttavia, così come espresso con l'atto in questione, il settore sta incontrando diverse difficoltà.
  Preliminarmente, vorrei informare su quanto il Ministero dello sviluppo economico ha posto in essere sul alcune delle tematiche che sono esplicitate con l'atto di cui si discute.
  Relativamente alle questioni concernenti le etichette non veritiere e la contraffazione, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, ha rafforzato l'attuazione alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura tessile prevedendo anche uno specifico quadro sanzionatorio, che costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle citate norme europee.
  Il settore del tessile, inoltre, è stato coinvolto nella prima sperimentazione della tecnologia Blockchain che consentirà alle imprese del distretto di cogliere i vantaggi dell'applicazione di tale tecnologia per la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera in termini di controllo di qualità, certificazione al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy.
  La problematica del distretto della calzetteria, pertanto, potrà essere inquadrata nel contesto più generale delle misure che consentono da un lato di combattere la falsificazione e dall'altro di valorizzare il prodotto italiano in termini di qualità e sostenibilità sociale ed ambientale dei prodotti e dei processi produttivi.
  Il Mise, inoltre, sta lavorando con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane per potenziare gli strumenti per rilevare preventivamente sia ai confini doganali e sia sul mercato interno i prodotti non sicuri impedendone la distribuzione.
  Gli uffici competenti continuamente promuovono confronti con gli stakeholder, al fine di rilevare le criticità precipue di ciascun settore produttivo ed individuare le misure più idonee per il contrasto alla contraffazione.
  In tale contesto, proprio recentemente, al Mise in data 27 marzo scorso, è stato indetto un incontro con i rappresentanti del settore tessile-moda.
  In questo quadro ritengo di poter dare la disponibilità alla apertura, su richiesta, di uno specifico Tavolo che affronti le problematiche del comparto della calzetteria e del noto distretto della calza di Castel Goffredo (Mn).