Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
SOMMARIO
Martedì 2 aprile 2019

Sulla pubblicità dei lavori ... 73

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 ... 73

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019) ... 79

ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti presentati allo schema di delibera) ... 88

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019 ... 77

ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019) ... 90

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019 ... 77

ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019) ... 99

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto di martedì 2 aprile 2019

  Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

  La seduta comincia alle 21.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, verrà attivata la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della presente seduta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019.

  Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 marzo scorso è iniziato, con la relazione e la discussione generale, l'esame dello schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissate per il giorno 26 maggio 2019.
  Comunica che alla scadenza del termine, fissato per venerdì alle ore 12, sono stati presentati 4 emendamenti al testo della delibera. (Pubblicato in allegato).
  Informa altresì che, nella giornata odierna, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 9.100 pubblicato in allegato, con un duplice obiettivo: da una parte, si conferma la proposta iniziale di prevedere, con modalità innovative, veri e propri confronti elettorali tra più rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati in modo da garantire un contraddittorio autentico tra le forze politiche in campo; dall'altra, anche per rassicurare coloro che in questa sede hanno paventato che con la delibera in esame la Commissione possa intromettersi ed interferire nella gestione di scelte editoriali che devono essere lasciate nella titolarità dei giornalisti, ha ritenuto di recepire l'indicazione secondo la quale le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuati dalla Rai, lasciando così la più ampia libertà organizzativa al servizio pubblico e alle testate e mantenendo nel contempo la filosofia del confronto e del contraddittorio che è il fulcro della proposta.
  Informa, infine, che sono stati presentati all'emendamento 9.100 i subemendamenti 9.100/1, 9.100/2 e 9.100/3. (Pubblicato in allegato).

  Interviene per illustrare gli emendamenti a propria firma il deputato Federico MOLLICONE (FDI).
  La proposta 2.1 intende definire e ampliare l'elenco di tipologie di invitati alle trasmissioni televisive da sottoporre, in campagna elettorale, alle norme sulla par condicio: spesso, infatti, accade che ospiti pur non qualificabili formalmente come politici utilizzino il palcoscenico televisivo per inserirsi nella competizione elettorale. Preannuncia anche la presentazione di un quesito alla Rai in materia.
  L'emendamento 7.1 ha natura tecnica e intende favorire l'ordinata presentazione di richieste di trasmissione di messaggi autogestiti da parte delle forze politiche.
  Con il subemendamento 9.100/3, il proprio Gruppo intende, invece, rendere più efficaci, se non altro sul piano simbolico, le sanzioni per la violazione delle norme sulla parità di accesso, attraverso la previsione di una sospensione della trasmissione.

  Poiché nessun altro chiede di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase ed esprime, in qualità di relatore, i pareri sulle proposte presentate.
  Sull'emendamento 2.1 si rimette alla Commissione.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1.
  Formula un parere favorevole sul subemendamento 9.100/1, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «quattro» con la parola «tre», ed esprime contestualmente parere favorevole sul subemendamento 9.100/2.
  Sul subemendamento 9.100/3 formula un invito al ritiro.
  Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1 e 9.2, atteso che l'emendamento 9.100 del relatore ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

  Si apre un dibattito.

  Il senatore Primo DI NICOLA (M5S), precisando che il proprio Gruppo non è contrario allo svolgimento di confronti, come riportato infondatamente in questi giorni da alcuni organi di stampa, ribadisce la necessità di lasciare libertà alla Rai circa la definizione del formato e si dichiara perciò contrario al ritiro dell'emendamento 9.2.

  Il senatore Davide FARAONE (PD), ricordando come il Movimento 5 Stelle si sia ripetutamente sottratto al confronto televisivo, dissente circa l'asserita infondatezza delle notizie di stampa citate dal senatore Di Nicola e si associa alla richiesta del relatore di ritiro dell'emendamento 9.2.

  Il deputato Giorgio MULÈ (FI) ricorda come la regolamentazione degli spazi nella campagna elettorale sia assolutamente necessaria per porre un argine una situazione di forte squilibrio, da lui già denunciata sulla base di dati dell'osservatorio di Pavia e ora confermata anche dall'Eurispes a proprio avviso, una vera e propria dittatura informativa della maggioranza, in danno soprattutto di Forza Italia. Conclude evidenziando la necessità di svolgere i confronti.

  Il deputato Michele ANZALDI (PD) respinge ogni ipotesi di mistificazione, dal momento che le notizie riportate dalla stampa si basano sugli atti pubblicati e sulle dichiarazioni rese dalle parti politiche. Dà merito al Presidente nel tentativo di rendere più attraenti le tribune elettorali, anche se teme che non sarà coronato da successo. Quanto al rischio di ledere l'autonomia dei direttori di testata, ricorda che la par condicio si applica a un periodo di tempo molto limitato.

  Il deputato Federico FORNARO (LEU) esprime apprezzamento per lo sforzo svolto dal Presidente, in qualità di relatore, con l'emendamento 9.100, di cui condivide la finalità di rivitalizzazione di un formato in crisi, così come condivide la fissazione a tre del numero minimo di partecipanti al confronto, proposta oggetto del proprio subemendamento 9.100/2. Non comprende le ragioni della contrarietà del Movimento 5 Stelle al ritiro dell'emendamento 9.2, il cui contenuto è ricompreso nel citato emendamento del relatore.

  Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-BP) ammette di non comprendere i termini della questione, dal momento che, con la delibera in esame, non si sta limitando la libertà di nessuno ma semplicemente ponendo delle regole nel rispetto della legge. Peraltro, denuncia una situazione complessiva, come dimostrato dai dati riportati dal deputato Mulè, in cui il pluralismo è sotto forte attacco e molti conduttori si vedono imporre dall'esterno la scaletta da seguire, cedendo anche in alcuni casi a queste indebite pressioni. Posto che quanto si sta stabilendo per la campagna elettorale dovrebbe essere la norma, ribadisce sia la necessità di una regolamentazione, sia la bontà della logica del confronto.

  Il senatore Gianluigi PARAGONE (M5S) lamenta la mancata convocazione di un Ufficio di Presidenza preliminarmente alla presentazione dello schema di delibera – anche per evitare che possano svolgersi trattative informali tra alcune forze politiche – e auspica che tale modalità operativa non si ripeta. Precisa che, a proprio avviso, regolamentare non significa definire nuovi format, la cui scrittura avrebbe preferito fosse lasciata alla Rai.

  Il deputato Massimiliano CAPITANIO (Lega), notando incidentalmente come in passato la televisione pubblica sia stato oggetto di forme di occupazione ben più gravi di quelle che vengono lamentate oggi, acconsente alla riformulazione proposta dal relatore e presenta il subemendamento 9.100/2 (testo 2).

  Il senatore Alberto AIROLA (M5S) nota come il riequilibrio delle presenze televisive andrebbe sì effettuato, ma in favore della propria parte politica: mentre Matteo Salvini totalizza infatti un 20 per cento e Silvio Berlusconi addirittura supera tale soglia sulle reti Mediaset, il Presidente del Consiglio e Luigi Di Maio raggiungono rispettivamente il 9 e il 6 per cento. Più che altro il problema è che le procedure per il ripristino della par condicio di cui all'articolo 4 del testo in esame si sono rivelate spesso inefficaci e intempestive rispetto al termine della campagna elettorale.
  Chiede infine incidentalmente chiarimenti sulla posizione rispetto agli obblighi di par condicio di Bruno Vespa, che pur svolgendo un programma di informazione è inquadrato come consulente in ambito artistico, al fine di non applicare il limite alle retribuzioni. Estende analoghe considerazioni a Fabio Fazio.

  Il PRESIDENTE ricorda che «Porta a Porta» rientra nella lista di trasmissioni che, come comunicato dalla Rai, nel corso della campagna elettorale sono poste sotto la responsabilità di testate giornalistiche, in questo caso il TG1.

  Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) ricorda il dovere di adottare una regolamentazione per la comunicazione politica, notando tra l'altro come lo squilibrio a sfavore delle opposizioni abbia ormai superato la soglia di guardia: una circostanza rilevata dalla stessa Agcom. Auspica un voto unanime sul testo, in particolare per quanto riguarda il tema dei confronti, in un contesto in cui purtroppo alcune forze politiche impediscono agli stessi conduttori di promuovere il contraddittorio.

  La senatrice Daniela GARNERO SANTANCHÈ (FdI) ritiene sia stato un errore non tenere preliminarmente un Ufficio di Presidenza, favorendo così un dibattito non particolarmente costruttivo in sede plenaria, e chiede perciò, per il futuro, di seguire tale modalità. Nel merito, la propria parte politica continuerà a enfatizzare il tema del rispetto del pluralismo.

  Il PRESIDENTE, pur acconsentendo alla richiesta, per il futuro, di fare precedere l'adozione di provvedimenti in materia di par condicio da un Ufficio di Presidenza, si dichiara tuttavia stupito del fatto che, sebbene i membri della Commissione avessero ricevuto con ampio anticipo la bozza del testo, in sede di discussione generale, la scorsa settimana, non siano emersi i rilievi effettuati oggi.
  Non comprende perciò le ragioni per le quali il Movimento 5 Stelle non intenda votare a favore dell'emendamento 9.100, che contiene quanto proposto dall'emendamento 9.2.

  Il senatore Davide FARAONE (PD) interviene per notare incidentalmente come il comportamento del Presidente sia stato assolutamente corretto e come il suo emendamento raccolga le modifiche proposte dalla maggioranza: ritiene perciò che il testo possa essere oggetto di un voto unanime. Non comprende, invece, l'atteggiamento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che invita ad esprimersi favorevolmente.

  Anche il deputato Federico FORNARO (LEU) non comprende i rilievi mossi nei riguardi del Presidente, non risultandogli peraltro precedenti recenti di adozione di delibere sulla comunicazione politica preceduti da Uffici di Presidenza, ritenendo la plenaria la sede corretta, anche per rispetto ai colleghi che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda anche che l'unica modifica sostanziale rispetto al passato concerne l'articolo 9 sui confronti elettorali: il testo, trasmesso con il dovuto anticipo, non stravolge perciò l'impostazione consolidata.

  Il senatore Gianluigi PARAGONE (M5S), pur dichiarandosi disponibile a votare la proposta sul confronto a tre, ribadisce di non voler sottrarre la definizione del formato all'autonomia delle testate.

  Il senatore Renato SCHIFANI (FI-BP), auspicando un voto unanime, ritiene che l'emendamento 9.2 preso da solo sia una delega in bianco alla Rai che sottrae competenze alla Commissione, con il rischio, peraltro, che le singole testate si regolino in maniera non omogenea tra di loro.

  Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) ribadisce che il proprio emendamento, fatta salva la potestà di indirizzo della Commissione, riafferma il diritto della Rai di scegliere il formato delle proprie trasmissioni: in caso contrario, intravede rischi per la stessa democrazia e si stupisce di come il deputato Mulè, già direttore di giornale, possa sostenere una tale tesi.

  La senatrice Maria Alessandra GALLONE (FI-BP) ricorda che le disposizioni che ci si appresta ad approvare valgono solo per la campagna elettorale: in tempi normali vigono i principi ricordati dal senatore Di Nicola e da lei condivisi.

  Il deputato Andrea RUGGIERI (FI) evidenzia come il presidente e relatore abbia messo tutti nella condizione di votare a favore del provvedimento, che istituisce una modalità per recuperare gli spazi di confronto perduti altrove: con l'emendamento 9.100, peraltro, ha fatto proprio quanto proposto dal Movimento 5 Stelle con l'emendamento 9.2.

  Su richiesta del senatore Primo DI NICOLA (M5S), il PRESIDENTE acconsente a concedere una breve sospensione, al termine della quale avverte che si procederà immediatamente con le votazioni.

  La seduta, sospesa alle 22.15, riprende alle 22.20.

  Si passa al voto degli emendamenti.

  Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 2.1, che è respinto dalla Commissione.

  La Commissione approva l'emendamento 7.1.

  Posti ai voti, i subemendamenti identici 9.100/1 (testo 2) e 9.100/2 sono approvati.

  La Commissione respinge il subemendamento 9.100/3.

  Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 9.100, come subemendato dagli identici 9.100/1 (testo 2) e 9.100/2, che è approvato.

  Il deputato Massimiliano CAPITANIO ritira l'emendamento 9.1.

  L'emendamento 9.2 è dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento del relatore 9.100.
  Si passa alla votazione finale del provvedimento.

  Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019.

  Il PRESIDENTE dà conto dello schema di delibera predisposto in vista dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, indette per il giorno 26 maggio 2019, già stato trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.
  Il testo è stato predisposto, considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.
  Fa presente che, per quanto riguarda la Sardegna, regione a statuto speciale, non è ancora stato adottato il provvedimento di indizione delle elezioni comunali: il testo della delibera sarà integrato d'ufficio con i relativi estremi, non appena disponibili, e pubblicato completo sulla Gazzetta ufficiale.
  Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, né di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione finale del provvedimento.
  Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019.

  Il PRESIDENTE dà conto dello schema di delibera predisposto in vista delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Piemonte, indette per il giorno 26 maggio 2019, già trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.
  Il testo è stato predisposto considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.
  Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, né di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione finale del provvedimento.

  Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE passa ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

  La seduta termina alle 22.25.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - martedì 2 aprile 2019

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Documento n. 5).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito Commissione):
   premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

  visto
   a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito RAI), e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;
   c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
   d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
   e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;
   f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi»
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI quanto segue:

Articolo 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.
(Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.
  2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:
   a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;
   b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
   c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
   d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

  3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
  4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
  7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.
  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

  1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
  2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.
  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali)

  1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.
  3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma.
  4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3;
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

   c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

  1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).
  3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
  6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
  7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.
(Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
  2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.
  3. Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla RAI, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
  4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.
  5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Articolo 10.
(Programmi per l'accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.
(Trasmissioni televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.
(Trasmissioni televideo per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto.
  2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalità
tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):
   a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;
   b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;
   c) l'ascolto di ciascun programma.

  3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:
   a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva;
   b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

  4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1.La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Documento n. 5).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALLO SCHEMA DI DELIBERA

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista, di un opinionista, di uno scrittore, di un autore televisivo, di un tecnico economico a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio ai principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche».
2. 1. Mollicone.

ART. 7.

  Al comma 4, lettera a) sostituire la parola «due» con la seguente: «sette»
7. 1. Mollicone.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole «almeno due» con le seguenti: «almeno quattro».
9. 100/1. Capitanio, Bergesio, Coin, Iezzi, Fusco, Pergreffi, Tiramani.

  Al primo capoverso, sostituire le parole «almeno due» con le seguenti: «almeno tre».
9. 100/1. (Testo 2) Capitanio, Bergesio, Coin, Iezzi, Fusco, Pergreffi, Tiramani.

  Al primo capoverso, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre».
9. 100/2. Fornaro.

  Al secondo capoverso, sostituire le parole «nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 e, nel caso di inosservanza delle indicazioni della delibera e del rispetto dei vincoli di par condicio, si procede con la sospensione della messa in onda del programma per una puntata qualora non fosse recuperata nelle due successive».
9. 100/3. Mollicone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole «a più rappresentanti nazionali di lista» con le seguenti: «ad almeno due rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati»;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  «Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla Rai, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2».
9. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole «a più rappresentanti nazionali di lista» con le seguenti: «ad un rappresentante di lista deciso da ogni singolo partito»;
   al secondo periodo, sostituire la parola «crescente» con la seguente: «decrescente».
9. 1. Capitanio, Bergesio, Fusco, Pergreffi, Coin, Iezzi, Tiramani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali, di cui al comma 1, dovranno essere individuate dalla Rai e/o dalle sue testate giornalistiche.».
9. 2. Di Nicola, Gaudiano, Paragone, Ricciardi, Mantovani, L'Abbate, Paxia, Airola, De Giorgi, Giordano, Flati, Di Lauro.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019 (Documento n. 6).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
   premesso che con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;
   con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 20 del 22 marzo 2019, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in cinque comuni della provincia di Trento e in due comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;
   con decreto n. 842/AAL del 26 marzo 2019 l'assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;
   con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. ...del..., si è provveduto a fissare per il giorno ..., con eventuale turno di ballottaggio al ..., la data delle elezioni comunali della regione autonoma della Sardegna;

  visti
   a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
   c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
   d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
   e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
   f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;
   g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
   h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
   i) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;
   j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
   k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;
   l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
   m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
   n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
   o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;
   p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
   q) lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;
   r) la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;
   b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
  7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori
responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

  1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 9.
(Trasmissioni televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.
(Trasmissioni per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su
base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019 (Documento n. 7).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
   Premesso che con decreti del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 25 e n. 26 del 30 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Piemonte;

  visti
   a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
   c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;
   d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»
   e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
   f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
   g) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;
   h) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante «Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1»;
   i) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante «Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali»;
   vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni
in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
   vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;
   vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
   visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;
   visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte, indetta per il giorno 26 maggio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a
operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

  1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
  5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture
tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Piemonte.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.
(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.
(Trasmissione televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.
(Trasmissione per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale
della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.