Commissioni Riunite (I e XI)

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Commissioni Riunite (I e XI)

Comm. riunite 0111

Commissioni Riunite (I e XI)
SOMMARIO
Lunedì 1 aprile 2019

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Seguito dell'esame e rinvio) ... 2

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 12

Commissioni Riunite (I e XI) - Resoconto di lunedì 1 aprile 2019

SEDE REFERENTE

  Lunedì 1o aprile 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA, indi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.

  La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che, alla luce di quanto convenuto in seno agli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, precedentemente previsto per oggi, è stato posticipato alla giornata di mercoledì, al termine delle votazioni.
  Fa presente inoltre che, nella seduta del 28 marzo scorso, la Presidenza, su richiesta del deputato Cecconi, si era riservata di approfondire ulteriormente le ragioni alla base della pronuncia di inammissibilità del suo subemendamento 0.4.101.1, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo aggiuntivo Cecconi 2.01, già dichiarato inammissibile.
  Al riguardo, precisa innanzitutto che l'emendamento 4.101 dei Relatori, cui il citato subemendamento è riferito, stabilisce, al capoverso comma 6-bis, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni sono effettuate, nel triennio 2019-2021, senza il previo espletamento delle procedure di passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni, di cui all'articolo 30 del Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale proposta emendativa, chiaramente volta ad accelerare l'espletamento delle procedure concorsuali, appare strettamente connessa all'ambito materiale dell'articolo 4 del disegno di legge in esame ed è stata, pertanto, considerata ammissibile.
  Il subemendamento Cecconi 0.4.101.1, invece, al pari dell'articolo aggiuntivo Cecconi 2.01, è volto a sopprimere la previsione del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ai fini del passaggio diretto dei dipendenti tra amministrazioni, di cui al citato articolo 30, in modo generalizzato e, dunque, a prescindere da ogni legame con l'espletamento di procedure concorsuali.
  Tuttavia, è indubbio che la presentazione dell'emendamento 4.101 dei Relatori, chiaramente ammissibile, abbia stabilito un collegamento tra la materia delle procedure concorsuali, ricompresa fin dall'inizio nell'ambito del provvedimento in esame, e quella del passaggio diretto dei dipendenti tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico del pubblico impiego. Alla luce di tali considerazioni, le Presidenze si dichiarano disponibili a rivedere il giudizio di inammissibilità precedentemente espresso sul subemendamento Cecconi 0.4.101.1, che deve pertanto considerarsi ammissibile.
  In merito alla richiesta, avanzata dai relatori, di rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'articolo aggiuntivo Mura 4.07, il quale era stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ricordo che tale proposta emendativa novella l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di consentire il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, anche ai dipendenti pubblici di livello non dirigenziale.
  Al riguardo le Presidenze rilevano come la tematica oggetto della proposta emendativa, sebbene non immediatamente e direttamente riconducibile al contenuto del provvedimento, possa, in base ad un'ulteriore valutazione, essere considerata ad essa attigua, considerandone, in particolare, l'impatto sulla programmazione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e sul ricambio generazionale e di professionalità all'interno delle medesime, che (come anche riportato dallo stesso Governo nella relazione introduttiva del disegno di legge) costituiscono il presupposto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, recante misure ispirate appunto alla finalità di assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro.
  Le Presidenze si dichiarano pertanto disponibili a rivalutare la questione e a rivedere conseguentemente il predetto giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Mura 4.07, anche in considerazione dell'accordo unanime dei gruppi circa l'opportunità di discutere in questa sede della tematica affrontata dalla proposta emendativa.
  Avverte quindi che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Cecconi 4.5.
  Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cecconi 4.5: si intende che vi abbia rinunciato.

  Carmela BUCALO (FdI) illustra l'emendamento Frassinetti 4.6, di cui è cofirmataria, facendo notare che esso mira a prevenire l'abuso del ricorso al contratto a termine in talune amministrazioni pubbliche.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Frassinetti 4.6 e Aprea 4.20.

  Carmela BUCALO (FdI) illustra l'emendamento Prisco 4.7, di cui è cofirmataria, facendo notare come esso intenda favorire le immissioni in ruolo di personale per quanto riguarda, in particolare, il comparto della scuola e delle forze dell'ordine.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prisco 4.7, Frassinetti 4.11, Lacarra 4.8, Polverini 4.17, Ferro 4.22, Zangrillo 4.25 e Polverini 4.26. Approvano, quindi, l'emendamento Alaimo 4.28 (vedi allegato).

  Carmela BUCALO (FdI) illustra l'emendamento Prisco 4.29, di cui è cofirmataria, il quale è volto a colmare le lacune organizzative di talune amministrazioni pubbliche. Rileva come tale proposta emendativa, che recepisce talune osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sia volta ad assicurare priorità nelle assunzioni per talune figure professionali.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 4.29.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, passando ad esaminare i subemendamenti all'emendamento 4.100 dei Relatori, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, esprime parere contrario sui subemendamenti Polverini 0.4.100.1, Zangrillo 0.4.100.2 e 0.4.100.4, Fatuzzo 0.4.100.5, Viscomi 0.4.100.6, Polverini 0.4.100.7 e Viscomi 0.4.100.8. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 4.100 dei Relatori.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Polverini 0.4.100.1, Zangrillo 0.4.100.2 e 0.4.100.4, nonché Fatuzzo 0.4.100.5.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo emendamento 0.4.100.6, rilevando come esso miri a sopprimere le parole «nei casi di assunzioni per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami», al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi circa disposizione. Osserva, infatti, che la regola della valutazione dei titoli dopo le prove orali, dall'ambito di applicazione generale, non dovrebbe valere solo per determinati profili.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Viscomi 0.4.100.6.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Carlo FATUZZO (FI) illustra il subemendamento Polverini 0.4.100.7, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a tenere in considerazione anche le esperienze lavorative dei candidati alle procedure concorsuali.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Polverini 0.4.100.7.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.100.8, che è volto a sopprimere il riferimento al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Viscomi 0.4.100.8 e approvano l'emendamento 4.100 dei Relatori (vedi allegato).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.100 dei Relatori, si intendono preclusi gli emendamenti Sisto 4.43, nonché gli identici emendamenti Aprea 4.45 e Bucalo 4.46.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra l'emendamento Lacarra 4.31, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso è volto a favorire la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Fa notare che si tratta di non tradire le aspettative di stabilizzazione maturate da tale personale, a fronte delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 4.31.

  Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sugli identici emendamenti 4.32, a sua firma, e Sisto 4.33, rileva come essi siano volti a porre rimedio al fenomeno del precariato storico nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso sia riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi.

  Carlo FATUZZO (FI), associandosi alle considerazioni della deputata Bucalo, rileva come la soluzione del problema del precariato costituirebbe un fatto storico e come, in tal modo, assicurando la stabilità occupazionale, si andrebbe incontro alle esigenze di numerose famiglie.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bucalo 4.32 e Sisto 4.33.

  Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Paolo Russo 4.35, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a consentire a coloro che rientrano nelle graduatorie per il reclutamento del personale docente di chiedere l'inserimento anche in ulteriori graduatorie di altre province.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 4.35.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sul suo emendamento 4.40, rileva come esso sia volto a prorogare al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, anche al fine di rendere più agevole la sostituzione dei dipendenti collocati a riposo per effetto delle misure in materia previdenziale sulla cosiddetta «quota 100».

  Antonio VISCOMI (PD) osserva come si stia, a suo avviso, affrontando in modo frammentario il tema del reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni e come ciò rischi, peraltro, di produrre ulteriore contenzioso e di introdurre ulteriori elementi di disordine in un contesto già disordinato. Rileva inoltre come il provvedimento in esame preveda interventi di aggiustamento micro-normativi senza rispondere al problema di fondo, rappresentato dalla necessità di individuare le migliori modalità possibili per reclutare il personale della pubblica amministrazione.

  Carmela BUCALO (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Polverini 4.40.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 4.40.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, esprime parere contrario sul subemendamento Cecconi 0.4.101.1, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Viscomi 0.4.101.2 e Bucalo 0.4.101.3 ed esprime parere contrario sui subemendamenti Viscomi 0.4.101.4 e 0.4.101.5, nonché sul subemendamento Carnevali 0.4.101.6. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.101 dei relatori.
  Esprime parere contrario sui subemendamenti Cannatelli 0.4.102.1, Viscomi 0.4.102.2, Polverini 0.4.102.3, Cannatelli 0.4.102.4 e Viscomi 0.4.102.5 e 0.4.102.6. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 4.102 dei relatori.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 4.101 e 4.102 dei relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cecconi 0.4.101.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Viscomi 0.4.101.2 e Bucalo 0.4.101.3 (vedi allegato).

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.4.101.4, rileva come esso sia volto a sopprimere le previsioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente in mobilità, in quanto le predette previsioni sono già contenute nella normativa vigente. Ribadisce come, anche in questo caso, le disposizioni del provvedimento in esame rispondano ad una logica micro-normativa e non siano state precedute da un adeguato approfondimento.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Viscomi 0.4.101.4.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.4.101.5, rileva come esso intervenga in materia di programmi di assunzione di persone con disabilità, prevedendo che abbia comunque luogo il previo espletamento di procedure selettive pubbliche e imparziali. Ritiene, infatti, che la modalità di assunzione mediante la richiesta nominativa, prevista dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, contrasti con i princìpi generali in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e possa prestarsi, soprattutto in determinate realtà, a usi impropri dei predetti programmi di assunzione.

  Renata POLVERINI (FI) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Viscomi 0.4.101.5 e rileva, richiamando anche la propria esperienza istituzionale quale Presidente della Regione Lazio, l'importanza di consentire anche alle persone con disabilità di poter accedere ai concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Chiede, pertanto, che il subemendamento in esame sia accantonato al fine di compiere ulteriori approfondimenti.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il subemendamento Viscomi 0.4.101.5 si intende accantonato.
  Avverte, inoltre, che i deputati Bucalo, Fatuzzo e Cannatelli sottoscrivono il subemendamento Viscomi 0.4.101.5.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul subemendamento Carnevali 0.4.101.6, osserva come esso sia volto a porre rimedio alla carenza di personale nel servizio sanitario nazionale, prevedendo che le limitazioni nell'utilizzo delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applichino alle procedure concorsuali relative al personale medico tecnico-professionale e infermieristico del predetto servizio sanitario nazionale.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Carnevali 0.4.101.6, rilevando le gravi conseguenze determinate dalla crescente carenza di personale medico nel servizio sanitario nazionale.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Carnevali 0.4.101.6.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, conferma il parere contrario sul subemendamento Viscomi 0.4.101.5, precedentemente accantonato, in quanto esso reca previsioni già contenute nell'emendamento 4.101 dei relatori, che rinvia all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Viscomi 0.4.101.5 e approvano l'emendamento 4.101 dei relatori (vedi allegato).

  Carlo FATUZZO (FI), sottolineando la ragionevolezza del subemendamento Cannatelli 0.4.102.1, volto a prevedere che la partecipazione e la presidenza di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici sia consentita al personale in quiescenza da non meno di due anni e da non più di quattro, ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Cannatelli 0.4.102.1.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.102.2, il quale è volto a stabilire, a differenza del subemendamento Cannatelli 0.4.102.1 testé respinto, che i dipendenti in quiescenza da più di due anni non possano partecipare o presiedere le commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.
  Osserva inoltre che sarebbe opportuno, nell'ambito dell'emendamento dei relatori 4.102, coordinare le disposizioni recate dal capoverso comma 7-bis, relativo al periodo di quiescenza entro il quale il dipendente pubblico può essere chiamato a comporre o presiedere commissioni esaminatrici, e dal capoverso comma 7-sexies, che prevede l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, l'iscrizione al quale può avere una durata massima complessiva di sei anni. Ritiene infatti che ciò consentirebbe a soggetti che sono in quiescenza da molti anni, e pertanto non più aggiornati, di far parte delle commissioni esaminatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Viscomi 0.4.102.2 e Polverini 0.4.102.3.

  Carlo FATUZZO (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Cannatelli 0.4.102.4, il quale vieta ai soggetti che hanno aderito alla misura sperimentale «quota 100» di presiedere o essere componenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Cannatelli 0.4.102.4.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.102.5, diretto a riconoscere l'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dei compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Viscomi 0.4.102.5.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.4.102.6, volto a sopprimere il capoverso comma 7-quinquies dell'emendamento 4.102 dei relatori, il quale apre un varco nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici. Osserva che l'apertura di un simile varco potrebbe, infatti, comportare in futuro ulteriori eccezioni a tale principio e si chiede se valga la pena di creare un simile vulnus per una questione che non appare, a suo parere, di eccessiva rilevanza.

  Carlo FATUZZO (FI) chiede di sottoscrivere il subemendamento Viscomi 0.4.102.6 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Viscomi 0.4.102.6.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI propone di riformulare l'emendamento 4.102 dei relatori, nel senso di premettere, al capoverso comma 7-bis, le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, accetta la riformulazione, proposta dal rappresentante del Governo, dell'emendamento 4.102 dei relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire gli opportuni approfondimenti sulla riformulazione dell'emendamento 4.102 dei relatori.

  La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

  Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4.102 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.48, che prevede una proroga, sino al 31 dicembre 2019, delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 4.48.

  Carmela BUCALO (FdI) illustra il suo emendamento 4.52, il quale è volto alla stabilizzazione del precariato, attraverso il superamento del divieto recato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, relativo agli enti territoriali che non hanno rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bucalo 4.52 e gli identici emendamenti Rizzetto 4.53 ed Epifani 4.54.

  Carlo FATUZZO (FI) sottolinea come ben tre gruppi parlamentari, Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Forza Italia, abbiano proposto gli emendamenti di identico contenuto Viscomi 4.55, Prisco 4.56 e Pella 4.57, che si prefiggono di superare i vincoli imposti a comuni, unioni di comuni e città metropolitane in materia di programmazione e pianificazione del personale, in considerazione delle sempre maggiori funzioni che vengono attribuite a detti enti e della conseguente esigenza di incremento del relativo personale.

  Antonio VISCOMI (PD), illustrando il suo emendamento 4.55 e il successivo emendamento Serracchiani 4.59, di cui è cofirmatario, segnala come il blocco del turn-over sia solo uno dei vincoli che impediscono le assunzioni da parte di comuni, unioni di comuni e città metropolitane e come sia necessario eliminare anche ulteriori vincoli, quale, ad esempio, quello che impone di attenersi alla spesa storica per il personale.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Viscomi 4.55, Prisco 4.56 e Pella 4.57.

  Carlo FATUZZO (FI), dopo aver segnalato un refuso nel testo degli identici emendamenti Prisco 4.58, Serracchiani 4.59, Epifani 4.60 e Pella 4.61, raccomanda l'approvazione di detti emendamenti, che dimostrano una volontà comune ai maggiori gruppi di opposizione.

  Carmela BUCALO (FdI), in relazione all'emendamento Prisco 4.58, del quale è cofirmataria, sottolinea le difficoltà in cui si verranno a trovare, in particolare, i comuni di piccole dimensioni al momento della cessazione dal servizio di alcune figure apicali, quando non sarà possibile la loro immediata sostituzione. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento, evidenziando come la presenza di personale in misura adeguata sia fondamentale per l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) ritiene non giustificato il parere contrario dei relatori e del Governo sul suo emendamento 4.60, identico agli emendamenti Prisco 4.58, Serracchiani 4.59 e Pella 4.61, essendo lo stesso volto a evitare la paralisi delle attività dei piccoli comuni, messi in difficoltà dall'accesso al pensionamento dei propri dipendenti, senza che esso determini effetti finanziari negativi.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, rileva come il parere contrario sui predetti emendamenti sia motivato dal fatto che la materia è già stata regolata da una disposizione inserita, attraverso un emendamento, nel decreto-legge n. 4 del 2019.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Prisco 4.58, Serracchiani 4.59, Epifani 4.60 e Pella 4.61.

  Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 4.62, ne raccomanda l'approvazione, in quanto esso prevede la proroga delle graduatorie concorsuali ancora vigenti.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rizzetto 4.62 e gli identici emendamenti Polverini 4.63 e Rizzetto 4.64, nonché l'emendamento Rizzetto 4.65.

  Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull'emendamento Ferro 4.66, di cui è cofirmataria, e sul successivo emendamento Prisco 4.69, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione e specifica che essi riguardano lo scorrimento della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferro 4.66, Prisco 4.67, Silvestroni 4.68, Prisco 4.69 e Ferro 4.70.

  Roberta ALAIMO (M5S), accogliendo l'invito formulato dai relatori, ritira il suo emendamento 4.74.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Polverini 4.02, Sisto 4.03, Ciaburro 4.04 e Carla Cantone 4.05.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mura 4.07, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mura 4.07, di cui è cofirmatario, ritiene opportuno che i commissari abbiano il tempo di approfondire la riformulazione proposta dai relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta per permettere ai componenti le Commissioni gli opportuni approfondimenti.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

  Antonio VISCOMI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mura 4.07, di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Mura 4.07 (Nuova formulazione) (vedi allegato) e respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Epifani 4.09 e Aprea 4.010.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, riformula l'emendamento 5.6 dei relatori nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e, rivedendo il precedente parere contrario, esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 5.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6 dei relatori (Nuova formulazione) e parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Brunetta 5.9 (Nuova formulazione).

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 5.3 e 5.4, approvano l'emendamento dei relatori 5.6 (Nuova formulazione) (vedi allegato) e respingono gli emendamenti Brunetta 5.7 e 5.8.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone una breve sospensione della seduta per permettere ai commissari di approfondire i termini della riformulazione dell'emendamento Brunetta 5.9 proposta dai relatori.

  La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 16.

  Renata POLVERINI (FI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento Brunetta 5.9, di cui è cofirmataria.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 5.9 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

  Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che le Commissioni passeranno ora ad esaminare l'emendamento 2.100, presentato dai relatori al fine di apportare alcune correzioni di carattere meramente tecnico rispetto ai profili di copertura dell'articolo 2.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, facendo notare come esso affronti una questione di natura meramente tecnica.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 dei relatori (vedi allegato).

  Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che le Commissioni passeranno ora ad esaminare gli emendamenti Gribaudo 1.17 e Rampelli 2.02, accantonati nel corso delle precedenti sedute.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, esprime parere contrario sull'emendamento Gribaudo 1.17.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Antonio VISCOMI (PD) manifesta insoddisfazione per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Gribaudo 1.17, non comprendendo il motivo per il quale si esprima ostilità rispetto all'opportunità di prevede una consultazione, senza alcun obbligo di contrattazione, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, peraltro già prevista dai contratti collettivi.
  Osserva che il Governo, con il provvedimento in esame, intende portare avanti un processo di legificazione della disciplina del rapporto di pubblico impiego, irrigidendo tale regolamentazione e alterando il sistema delle fonti. Fa notare, dunque, che non viene messo in atto alcun processo di semplificazione del sistema, non apportando, peraltro, alcun elemento di reale concretezza.

  Renata POLVERINI (FI), nel sottoscrivere l'emendamento Gribaudo 1.17, si chiede quali siano i motivi dei pareri contrari espressi da relatori e dal Governo su di esso, dal momento che si prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Rilevato che la rappresentanza sindacale è già disciplinata dalla legge sulla base di criteri ben definiti, ritiene che non vi sia alcun rischio nel prevedere tale forma di consultazione, non comprendendo l'atteggiamento autoreferente della maggioranza su tale punto.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gribaudo 1.17, di cui condivide le finalità.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) si chiede le ragioni dei pareri contrari espressi sull'emendamento Gribaudo 1.17, considerato che tale proposta emendativa si limita a prevedere la mera consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei processi decisionali in tali delicate materie e assicurando, dunque, una maggiore democraticità delle decisioni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 1.17.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, passando all'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, esprime su di esso parere contrario.

  Il sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Carmela BUCALO (FdI) non condivide la scelta dei relatori e del Governo di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, di cui è cofirmataria, che ritiene sia una proposta emendativa di assoluto buon senso.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, non comprendendo la ritrosia dalla maggioranza – manifestata di recente anche in altre recenti occasioni – nell'affrontare i temi connessi all'utilizzo dei social network. Auspica su tali questioni una riflessione seria.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale avverte che sarà posto in votazione il conferimento del mandato al relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

Commissioni Riunite (I e XI) - lunedì 1 aprile 2019

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 6, sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) Contabilità pubblica e gestione finanziaria.
4. 28. Alaimo, Macina, Dieni, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.
(Approvato)

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: «del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile»;
   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato».
4. 100. I Relatori.
(Approvato)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Approvato)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 3. Bucalo, Prisco, Rizzetto, Donzelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  6-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento
di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
4. 101. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-ter. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in
ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7-quinquies. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-sexies. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-septies. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 7-sexies può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 102. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

  1. All'articolo 23–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».

  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».
4. 07. (Nuova formulazione) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
   d) sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.
  4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122. Con il medesimo decreto, sentiti anche le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. 9. (Nuova formulazione) Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Approvato)