Commissioni Riunite (I e XI)

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Commissioni Riunite (I e XI)

Comm. riunite 0111

Commissioni Riunite (I e XI)
SOMMARIO
Giovedì 28 marzo 2019

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Seguito dell'esame e rinvio) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 12

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Seguito dell'esame e rinvio) ... 8

ALLEGATO 2 (Emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102 dei Relatori e relativi subemendamenti) ... 13

Commissioni Riunite (I e XI) - Resoconto di giovedì 28 marzo 2019

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

  La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2019.

  Andrea GIACCONE, presidente, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che sono stati presentati gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102 dei relatori e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 2.18.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Epifani 2.19 e Carla Cantone 2.20, ne chiede l'accantonamento, in quanto essi, essendo volti a prevedere il previo accordo con le associazioni sindacali, rispondono alla stessa ratio dell'emendamento Gribaudo 1.7, precedentemente accantonato.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, si dichiara contrario alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Viscomi.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Carla Cantone 2.20.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Epifani 2.19 e Carla Cantone 2.20 e l'emendamento Carla Cantone 2.21.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Zan 2.22, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «e nel principio» con le seguenti «e del principio».

  Il Sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alessandro ZAN (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.22 formulata dal relatore.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Zan 2.22, come riformulato (vedi allegato 1).

  Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.23, rileva come esso risponda all'esigenza di rivedere l'intero impianto normativo dell'articolo 2 del provvedimento. Sottolinea, infatti, come tale articolo rechi in sé una contraddizione, in quanto, da un lato, prevede l'introduzione di sistemi di controllo indiscriminati e invasivi e, dall'altro, stabilisce che ciò deve avvenire nel rispetto dei princìpi, fra cui quello di proporzionalità, sanciti dall'ordinamento dell'Unione europea. Ricorda come il contrasto con tali princìpi della previsione di un controllo generalizzato sia stato rilevato, tra gli altri, dal Garante per la privacy in sede di audizione. Osserva, inoltre, come un tale controllo generalizzato denoti un ingiustificato atteggiamento di pregiudiziale sfiducia nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Invita conclusivamente il Governo e la maggioranza a riconsiderare la propria posizione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zan 2.23.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Zan 2.24, osserva come le disposizioni del provvedimento in esame debbano tenere conto non soltanto del quadro normativo dell'Unione europea, ma anche di quello nazionale, e, in particolare, dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 300, che prevede il previo accordo con le rappresentanze sindacali per l'installazione di strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Rileva quindi come l'emendamento 2.24 risponda a tale esigenza, anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso in sede giurisdizionale.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zan 2.24 e 2.26.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Zan 2.27, in considerazione del fatto che il suo contenuto è analogo a quello dell'emendamento Zan 2.22, su cui il parere è stato modificato da contrario a favorevole.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Zan 2.27.

  Andrea GIACCONE, presidente, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Zan 2.27.
  Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Cecconi 2.28; si intende vi abbia rinunciato.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Sisto 2.29, rilevando come esso sia volto a sopprimere la previsione, a suo avviso inopportuna, per cui la verifica biometrica dell'identità e la videosorveglianza si applicano anche ai dirigenti. Ritiene, infatti, che le caratteristiche essenzialmente fiduciarie del rapporto di lavoro del dirigente e i compiti assegnati a tale figura, relativi alla direzione e all'organizzazione dell'ufficio e delle risorse umane e alla motivazione, alla valorizzazione e alla valutazione dei dipendenti, mal si concilino con un sistema di verifica della prestazione professionale basato sulla mera rilevazione della presenza fisica.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento Sisto 2.29, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Zangrillo. Rileva, peraltro, come il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 1, già preveda, con un rinvio all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una serie di esclusioni, relative ad esempio ai magistrati e ai professori universitari, dall'applicazione della verifica biometrica e della videosorveglianza.

  Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull'emendamento Sisto 2.29, dichiara di comprenderne lo spirito, ovvero il rafforzamento del rapporto fiduciario tra la pubblica amministrazione e i suoi dirigenti, ma ritiene che la loro esclusione dall'applicazione dei sistemi di videosorveglianza rischi di creare un privilegio ingiustificato. Nel caso dei dirigenti, infatti, l'applicazione dei sistemi di videosorveglianza e di rilevamento biometrico è finalizzata esclusivamente, non già al controllo dell'orario di lavoro effettuato, quanto piuttosto all'attestazione della presenza in servizio, proprio nel rispetto della peculiarità della funzione a loro affidata.

  Antonio VISCOMI (PD) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Sisto 2.29, in quanto, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 2, fa venire meno le contraddizioni da questo recate. In primo luogo, osserva che tale comma, da un lato, sottolinea la specificità della prestazione dirigenziale, mentre dall'altro pone sullo stesso piano tutte le figure professionali dei pubblici dipendenti. Inoltre, con l'esplicita esclusione dall'applicazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce un'ulteriore distinzione tra i dipendenti pubblici. A suo avviso, proprio l'estrema varietà di funzioni all'interno del pubblico impiego avrebbe dovuto suggerire al Governo un approccio diverso, senza l'adozione di una disciplina unica, soggetta a deroghe ed eccezioni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 2.29.

  Alessandro ZAN (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.31 e riallacciandosi alle osservazioni del deputato Viscomi, ritiene irrazionale introdurre disparità di trattamento tra le figure apicali del settore pubblico. Pertanto, auspica che sia soppressa l'esclusione dall'applicazione dei sistemi di accertamento della presenza in servizio degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di evitare che, per ragioni del tutto incomprensibili, si crei uno status privilegiato a favore di pochi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zan 2.31.

  Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 2.34, di cui è cofirmatario, ritiene necessario consentire anche ai comuni, obbligati dal disegno di legge in esame a dotarsi di sistemi di rilevamento della presenza in servizio, l'accesso al fondo di 35 milioni di euro istituito dal comma 5 dell'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 2.34.

  Alessandro ZAN (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.35, dopo aver preso atto della reiezione da parte delle Commissioni riunite del suo emendamento 2.31, auspica almeno un'applicazione coerente delle disposizioni riguardanti le categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, escludendole anche dall'applicazione dei nuovi sistemi di pagamento degli stipendi, previsti dal comma 3 dell'articolo 2.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zan 2.35.

  Carmela BUCALO (FdI) ritira il suo emendamento 2.38, identico all'emendamento Sisto 2.37.

  Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Sisto 2.37, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, ritenendo irrazionale assoggettare al sistema di rilevamento della presenza in servizio anche la categoria dei ricercatori, le cui modalità di lavoro non possono essere assimilate a quelle di altre categorie di pubblici dipendenti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 2.37.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) illustra il suo emendamento 2.40, identico all'emendamento Gribaudo 2.39, facendo notare come esso miri a garantire coinvolgimento dell'intera comunità scolastica. Considera infatti incongruo escludere dall'ambito di applicazione del comma 4 dell'articolo 2 i lavoratori ATA.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gribaudo 2.39 ed Epifani 2.40.

  Antonio VISCOMI (PD), illustrando l'emendamento Carla Cantone 2.41, di cui è cofirmatario, rileva la necessità di demandare le modalità attuative dell'articolo 2 alla contrattazione collettiva o di prevederne quantomeno un coinvolgimento, al fine di garantire un'applicazione del dettato normativo differenziata tra le varie categorie di lavoratori, in armonia con l'articolo 3 della Costituzione. Fa notare, ad esempio, che appare iniquo escludere, così come previsto dal provvedimento, dall'ambito di applicazione il personale della Polizia di Stato e non anche quello della polizia locale.

  Emanuele PRISCO (FdI) giudica fondate le osservazioni testé espresse dal deputato Viscomi, ritenendo necessario introdurre nel testo in esame un rinvio agli ordinamenti speciali di talune categorie di dipendenti, al fine di garantire un'applicazione delle norme che ne salvaguardi la specificità.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carla Cantone 2.41.

  Stefano LEPRI (PD) illustra il suo emendamento 2.42, volto a garantire un coinvolgimento delle regioni nella regolamentazione della materia oggetto del comma 4 dell'articolo 2.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lepri 2.42.

  Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento Polverini 2.43, di cui è cofirmatario, rileva che esso mira ad una riduzione delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 2, presupponendosi che sia necessario configurare il sistema dei controlli in termini di alternatività tra videosorveglianza e verifica biometrica.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 2.43.

  Stefano LEPRI (PD) illustra il suo emendamento 2.44, che risulta analogo al suo emendamento 2.42.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lepri 2.44.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, illustrando anche a nome del relatore per la I Commissione l'emendamento 2.45 dei relatori, fa notare che tale proposta emendativa è volta ad aggiornare la decorrenza temporale dello stanziamento, modificando gli anni di riferimento ai fini del bilancio triennale.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.45 dei relatori (vedi allegato 1).

  Carlo FATUZZO (FI), illustrando l'emendamento Polverini 2.46, di cui è cofirmatario, osserva che esso mira a garantire la piena operatività dei medici di medicina fiscale, al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo.

  Paolo ZANGRILLO (FI), pur precisando che alla base del fenomeno dell'assenteismo sussistono diverse ragioni, tra cui quelle connesse a difficoltà di motivazione del personale, osserva come l'emendamento Polverini 2.46 intenda incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti. Rileva che tale intervento comporterà anche benefici sul piano del risparmio economico.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 2.46 e 2.47.

  Andrea GIACCONE, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte che le Commissioni dovranno a breve concludere la seduta, in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

  Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che nella seduta in corso sia comunque possibile concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

  Andrea GIACCONE, presidente, prende positivamente atto della disponibilità espressa dal gruppo del PD.

  Debora SERRACCHIANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Moretto 2.48, osserva che esso prevede stanziamenti per l'assunzione dei medici legali, al fine di consentire uno svolgimento adeguato delle attività mediche di controllo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 2.48.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, in vista di un suo approfondimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02 si intende accantonato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) esprime perplessità sull'eventualità di introdurre per legge, a carico dei dipendenti, divieti e prescrizioni, come quelli contemplati dall'articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, che dovrebbero a suo avviso essere invece oggetto di contrattazione collettiva.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, chiede alle Presidenze di rivedere il giudizio di inammissibilità dichiarato sull'articolo aggiuntivo Mura 4.07, rilevando come, qualora la proposta emendativa fosse riammessa, i relatori intenderebbero formulare su di essa una proposta di riformulazione.

  Andrea GIACCONE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dai relatori, ricorda che l'articolo aggiuntivo Mura 4.07 era stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia; peraltro le Presidenze si dichiarano disponibili a rivalutare la questione, anche alla luce dell'eventuale accordo unanime dei gruppi circa l'opportunità di discutere in questa sede della tematica affrontata dalla proposta emendativa.

  Debora SERRACCHIANI (PD) apprezza l'iniziativa dei relatori, che costituisce uno dei pochissimi segnali positivi finora espressi dalla maggioranza rispetto alle proposte avanzate dai gruppi di opposizione, dichiarando quindi il consenso del gruppo del PD a discutere in questa sede dell'articolo aggiuntivo 4.07.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE, indi del Presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

  La seduta comincia alle 14.40.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Andrea GIACCONE, presidente, informa che sono stati presentati 21 subemendamenti agli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102 dei relatori (vedi allegato 2), i quali sono contenuti in un fascicolo a parte, in distribuzione.
  A seguito del vaglio di ammissibilità effettuato dalla Presidenza, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti:
   Cecconi 0.4.101.1, in quanto riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Cecconi 2.01, già dichiarato inammissibile;
   Carnevali 0.4.101.7, in quanto riproduce il contenuto dell'emendamento Carnevali 3.26, già dichiarato inammissibile.

  Avverte altresì che è inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Cannatelli 0.4.100.3, in quanto, nel prevedere la registrazione video a circuito chiuso delle prove pratiche per talune procedure concorsuali pubbliche, introduce un nuovo adempimento, non previsto a legislazione vigente, di carattere obbligatorio e di portata onerosa senza quantificare i relativi oneri né provvedere alla copertura.
  Informa che i deputati Sisto, Milanato e Tartaglione hanno sottoscritto tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia.
  Avverte quindi che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento 3.1 dei relatori. Al riguardo fa presente che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3, la sua approvazione comporterebbe la preclusione dei restanti emendamenti ammissibili riferiti al medesimo articolo 3.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE) non condivide il giudizio di inammissibilità dichiarato dalle Presidenze sul suo subemendamento 0.4.101.1, facendo notare come esso intervenga sulla medesima materia della mobilità del personale affrontata anche dall'emendamento 4.101 dei relatori. Chiede dunque alle Presidenze di rivalutare tale giudizio.

  Andrea GIACCONE, presidente, si riserva di approfondire, d'intesa con il Presidente della I Commissione, la questione testé posta in relazione al subemendamento Cecconi 0.4.101.1.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, osserva che l'emendamento 3.1 dei relatori mira a sopprimere l'articolo 3, dal momento che tale articolo reca disposizioni che sono confluite nel decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 3.1 dei relatori (vedi allegato 1).

  Andrea GIACCONE, presidente, informa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 dei relatori, soppressivo dell'articolo 3, si intendono preclusi tutti i restanti emendamenti ammissibili riferiti al medesimo articolo 3.
  Avverte dunque che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Sisto 4.1, di cui è cofirmatario, rilevando come esso preveda che le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni contemplate dal provvedimento siano procedute da un'analisi seria dei processi aziendali organizzativi, al fine di individuare a priori, sul presupposto di un completamento della digitalizzazione, il reale fabbisogno di personale.

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza in via preliminare il comportamento della maggioranza, che, sopprimendo un intero articolo del proprio testo, per presunte esigenze di coordinamento con altri provvedimenti già approvati, dimostra la propria incapacità di realizzare in modo ordinato e razionale i propri interventi normativi.
  Illustrando poi il suo emendamento 4.1, rileva come esso – a fronte della mancanza di programmazione che caratterizza, a suo avviso, il provvedimento in questione – miri a favorire una ricognizione dello stato esistente dei fabbisogni e delle competenze di personale all'interno della pubblica amministrazione, al fine di disporre dei parametri necessari all'organizzazione delle procedure di assunzione, anche tenuto conto del completamento dei processi di digitalizzazione. Rilevata la necessità di avviare una sana competizione tra pubblico e privato, raccomanda dunque l'approvazione del suo emendamento 4.1, augurandosi che anche il Governo possa prestare attenzione a tale tematica.

  Carlo FATUZZO (FI), nel condividere le finalità dell'emendamento Sisto 4.1, auspica che i processi di digitalizzazione da esso evocati possano realmente condurre ad una riduzione del costo del personale e ad una semplificazione della vita dei cittadini.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 4.1 e approvano l'emendamento 4.2 dei relatori (vedi allegato 1).

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4, rileva come essi siano volti ad estendere alle regioni e agli enti locali la facoltà di procedere ad assunzioni in misura corrispondente al 100 per cento del personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Chiede al Governo e alla maggioranza di riconsiderare il parere espresso su di essi, al fine di consentire anche alle amministrazioni regionali e locali, che peraltro sono quelle più vicine ai cittadini, di sostituire il personale cessato, anche in considerazione degli effetti dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia previdenziale sulla cosiddetta «quota 100» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che l'esclusione delle regioni e degli enti locali dall'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 4, cui gli emendamenti in esame intendono porre rimedio, sia incomprensibile ed illogica, e chiede al Governo e ai relatori di chiarirne le ragioni.

  Marco DI MAIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lepri 4.3 e chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso, ritenendo incomprensibile l'esclusione dalle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali. Rileva come la proposta emendativa in questione sia volta a consentire anche a tali enti di sostituire il personale cessato dal servizio, al fine di assicurare la continuità dei servizi ai cittadini.

  Carlo FATUZZO (FI) esprime stupore per la disattenzione manifestata dalla maggioranza, e in particolare dalla Lega, nei confronti delle esigenze delle regioni e degli enti locali.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore, per quel che concerne il precedente emendamento Sisto 4.1, chiarisce come l'attività di ricognizione da esso prevista si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano il provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che lo stesso articolo 4 prevede comunque, al comma 2, la predisposizione da parte delle amministrazioni del piano dei fabbisogni.
  Quanto agli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4, il parere contrario espresso su di essi è motivato dal fatto che la facoltà di procedere ad assunzioni nella misura del 100 per cento del personale cessato nell'anno precedente è già prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014. Ricorda, inoltre, come in sede di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tale facoltà sia stata estesa anche in relazione al personale cessato nell'anno in corso.

  Paolo ZANGRILLO (FI) esprime stupore per le affermazioni del relatore, che giudica gravi e superficiali, secondo le quali la ricognizione dei fabbisogni costituirebbe un elemento di farraginosità, ritenendo al contrario che si tratti di un presupposto indispensabile per procedere all'assunzione del personale effettivamente necessario. Ritiene debbano essere applicati anche alla pubblica amministrazione i princìpi che si dovrebbero osservare in qualsiasi organizzazione, pubblica e privata, per cui le assunzioni non sono fini a se stesse, ma vanno effettuate in relazione alle effettive esigenze di funzionalità dell'organizzazione.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore, dissente dalle affermazioni del deputato Zangrillo, ritenendo, in particolare, che sia impropria la meccanica trasposizione alla pubblica amministrazione dei criteri seguiti dalle aziende private. Ribadisce peraltro come le esigenze prospettate siano comunque soddisfatte dalla previsione del piano dei fabbisogni di cui al comma 2 dell'articolo 4.

  Antonio VISCOMI (PD) ritiene improprio e paradossale giustificare la posizione contraria all'effettuazione di una previa ricognizione dei fabbisogni adducendo esigenze di celerità. Rileva, infatti, come sarebbe opportuno disporre di elementi ulteriori rispetto a quelli che possono emergere dal piano triennale dei fabbisogni, il quale rischia di tradursi in un adempimento meramente formale.
  Contesta, inoltre, l'affermazione del relatore secondo la quale agli enti locali sarebbe già consentito di effettuare assunzioni nella misura del 100 per cento del personale cessato, in quanto tale possibilità non è assicurata a tutti gli enti locali (sono, ad esempio, esclusi i comuni con meno di 5 mila abitanti), mentre le proposte emendative in esame ne prevedono l'estensione generalizzata. Rileva conclusivamente come non si sia profittato dell'occasione per affrontare la questione, dibattuta peraltro con la stessa Ministra Bongiorno, del superamento delle attuali modalità di reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Polverini 4.4, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Lepri 4.3, considera la concezione dell'efficienza della pubblica amministrazione sottesa al provvedimento in esame come un passo indietro rispetto alla visione moderna del tema, insita nella stessa Costituzione, la quale impone che l'azione amministrativa sia improntata ai principi di imparzialità ed efficienza. Rileva inoltre come la preventiva conoscenza del meccanismo su cui si vuole intervenire, al fine aumentarne l'efficienza, sia fondamentale e rappresenti un ineludibile presupposto di qualsiasi riforma. Sarebbe, quindi, auspicabile che il Governo chiarisse se condivide l'impostazione dei relatori. Tornando al merito dell'emendamento, non ritiene inutile la precisazione che le disposizioni per l'accelerazione delle procedure di assunzione si applicano anche alle regioni e agli enti locali.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite saranno convocati al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per decidere in merito alle modalità da adottare per il prosieguo dell'esame del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

Commissioni Riunite (I e XI) - giovedì 28 marzo 2019

ALLEGATO 1

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01).
2. 22. (Nuova formulazione) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.
(Approvato)

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
2. 45. I Relatori.
(Approvato)

ART. 3

  Sopprimerlo.
3. 1. I Relatori.
(Approvato)
ART. 4

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: Le amministrazioni dello Stato con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato;
   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 4, alinea, dopo le parole: Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sostituire le parole: articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: articolo 4, commi 3 e 3-bis.
4. 2. I Relatori.
(Approvato)

ALLEGATO 2

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

EMENDAMENTI 4.100, 4.101 E 4.102 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 4.100 dei Relatori

  All'emendamento 4.100, alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la possibilità di svolgere le prove scritte concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1).
0. 4. 100. 1. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero 4) sopprimere le parole: o in sostituzione delle medesime.
0. 4. 100. 2. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), numero 4) sostituire le parole: o in sostituzione delle medesime con le seguenti:, al fine di garantire la piena trasparenza e verificabilità delle prove pratiche e delle relative risultanze, è prevista la registrazione video a circuito chiuso delle stesse.
0. 4. 100. 3. Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.
(Inammissibile)

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero 5) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «anche»;
   b) sostituire la parola: «telematici» con la seguente: «digitali».
0. 4. 100. 4. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).
0. 4. 100. 5. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, lettera b), capoverso comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: nei casi di assunzioni per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami.
0. 4. 100. 6. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero 7) dopo le parole: di titoli, aggiungere le seguenti: ovvero di esperienze lavorative,.
0. 4. 100. 7. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, lettera c), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e.
0. 4. 100. 8. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: «del medesimo decreto-legge n.  101 del 2013» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile»;
   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la
gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione di fascicolo elettronico del candidato».
4. 100. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4.101 dei Relatori

  All'emendamento dei relatori 4.101, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
  6-bis. Al fine di redistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego, al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 4. 101. 1. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 3. Bucalo, Prisco, Rizzetto, Donzelli.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-ter, sopprimere le lettere a) e b).
0. 4. 101. 4. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-ter, lettera c), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: e in ogni caso, previo espletamento di procedure selettive pubbliche e imparziali.
0. 4. 101. 5. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il capoverso comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, le previsioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
0. 4. 101. 6. Carnevali.

  Dopo il capoverso comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.  12 prima delle parole «si applicano» inserire la parola «non».
0. 4. 101. 7. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e le
conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001.

  6-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente:  “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata” ;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:  “dodici mesi,”  sono inserite le seguenti:  “ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502”  e dopo le parole:  “iscritto nell'apposito elenco”  sono aggiunte le seguenti  “e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti” ;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità” ;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68,”  sono sostituite dalle seguenti:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n.  68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,” ;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente:  “Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette”».
4. 101. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4.102 dei Relatori

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: da almeno due anni e.
0. 4. 102. 1. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
0. 4. 102. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli incarichi di cui al precedente periodo si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.
0. 4. 102. 3. Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge n.  4 del 2019.
0. 4. 102. 4. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-quater, dopo le parole: legge 30 luglio 2010, n.  122, aggiungere le seguenti: sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.
0. 4. 102. 5. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.102, sopprimere il capoverso comma 7-quinquies.
0. 4. 102. 6. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-ter. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  165 del 2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7-quinquies. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-sexies. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-septies. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 7-sexies può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
4. 102. I Relatori.