Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Comm. bicam. Vigilanza RAI
Comm. bicam. Vigilanza RAI
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Relatore Barachini) ... 196
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta) ... 199
Sulla pubblicità dei lavori ... 198
Audizione del Presidente dell'Auditel ... 198
Sulla pubblicazione dei quesiti ... 198
ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 65/360 al n. 66/361)) ... 208
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.
La seduta comincia alle 19.35.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Relatore Barachini).
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra lo schema di delibera da lui predisposto in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissate per il 26 maggio 2019, già trasmesso informalmente ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione (pubblicato in allegato).
Il testo è stato redatto secondo la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.
Nell'articolato si prevedono anche formule rinnovate di trasmissioni elettorali, incentrate sulla possibilità per i cittadini di formare la loro opinione attraverso il confronto e il contraddittorio tra i candidati: in particolare, oltre alle tradizionali tribune elettorali (disciplinate dall'articolo 6), la comunicazione politica viene potenziata, nella seconda fase della campagna elettorale, con confronti elettorali (disciplinati all'articolo 9) riservati ai rappresentanti di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni, trasmessi nella fascia serale di maggiore ascolto e con una durata di trenta minuti.
Rispetto ai confronti elettorali, ritiene poi che la partecipazione di più rappresentanti nazionali di lista possa rendere maggiormente dinamica ed efficace tale modalità di comunicazione politica, nella logica di un contraddittorio autentico, superando la formula dell’«uno contro uno» o dell’«uno contro tutti» che rischia di non essere più adeguata.
Infine, fa presente che da parte dell'Amministratore delegato della RAI è stato inviato l'elenco delle trasmissioni televisive e radiofoniche che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, verranno temporaneamente ricondotte dalla RAI alla responsabilità delle testate giornalistiche.
Si apre la discussione generale.
Il senatore Gianluigi PARAGONE (M5S) si pone criticamente sui confronti elettorali nei termini illustrati dal relatore, poiché in tale modo, a suo avviso, si entrerebbe all'interno di scelte editoriali che devono rimanere nella disponibilità della RAI, il cui operato è comunque sottoposto ai rigidi vincoli della normativa sulla par condicio.
Al deputato Andrea RUGGIERI (FI), che chiede se la modalità innovativa dei confronti costituisca una risposta implicita ai moniti dell'Autorità garante per le comunicazioni sulla necessità di ripristinare il contraddittorio, il PRESIDENTE conferma che la propria proposta tiene senz'altro conto di tale circostanza, rispetto alla quale potrebbe apportare un contributo positivo.
Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) chiede maggiori delucidazioni sul formato previgente che i confronti elettorali vengono a sostituire.
Il PRESIDENTE precisa che, delle tre tipologie di trasmissioni previste in passato, ovvero le tribune elettorali, le interviste e le conferenze stampa, la propria proposta innova con riguardo all'ultima di loro, che si era dimostrata poco efficace e aveva registrato ascolti deludenti.
Prosegue il proprio intervento il senatore Primo DI NICOLA (M5S), associandosi a quanto affermato dal senatore Paragone. Pur apprezzando le intenzioni da cui muove la proposta, ritiene tuttavia che la Commissione debba limitarsi ad esercitare una funzione di indirizzo e non intromettersi nella gestione di spazi che devono essere lasciati nella titolarità dei giornalisti.
Il Presidente Alberto BARACHINI precisa che le funzioni di indirizzo della Commissione devono essere esercitate a favore del pluralismo e del contraddittorio.
Il deputato Federico FORNARO (LEU) osserva che se fosse sufficiente, per garantire un'informazione imparziale in campagna elettorale, la normativa sulla par condicio, allora non sarebbe necessario che la Commissione dettasse le proprie direttive, le quali, per loro natura, richiedono di entrare nel merito delle scelte editoriali.
Quanto ai confronti elettorali, pur condividendone la formula, avverte tuttavia che non si può lasciare all'Azienda la scelta degli abbinamenti tra le forze politiche, né seguire un criterio di consistenza crescente, poiché in entrambi i casi si avrebbe l'effetto di associare tra loro, da un lato solo le formazioni più piccole e, dall'altro, solo quelle che godono di maggiori consensi.
Si domanda allora se non si possa introdurre la previsione di un sorteggio.
Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a valutare la proposta del deputato Fornaro.
Il senatore Davide FARAONE (PD), premettendo che ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana l'adozione della delibera, previa procedura emendativa, si esprime favorevolmente sulla proposta dei confronti elettorali, notando come anche in precedenza la Commissione sia entrata nel merito del formato delle trasmissioni, e invita tutte le forze politiche a valutare il provvedimento in questione senza pregiudizi. Nota anche incidentalmente come la formula delle interviste disciplinata dall'articolo 8 preveda già la possibilità per i leader politici di apparire in video singolarmente.
La senatrice Simona PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) domanda se non sia possibile lasciare alla RAI la possibilità di scegliere se effettuare il confronto con uno solo ovvero con più esponenti politici.
Il PRESIDENTE, richiamando i precedenti, osserva che in questo modo si vanificherebbe il potere di indirizzo della Commissione.
Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) interviene incidentalmente per precisare che fornire indirizzi, a suo avviso, implica che la Commissione si attivi ogni qualvolta vengano rilevati problemi nell'attuazione della normativa sulla comunicazione elettorale, mentre è improprio che il Parlamento stabilisca un format editoriale.
Il deputato Federico FORNARO (LEU) rileva incidentalmente che tale impostazione rischia di privare di efficacia l'azione della Commissione, che si troverebbe a intervenire a cose avvenute o addirittura a campagna elettorale terminata.
Il PRESIDENTE, rilevando come il servizio pubblico tenda, comprensibilmente, a conservare formule esistenti, precisa che la propria proposta vuole essere un contributo teso ad ammodernare e a rendere più efficace la comunicazione in campagna elettorale, nel rispetto delle norme vigenti.
Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 29 marzo il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di delibera in esame, preannunciando contestualmente che la votazione si svolgerà nella seduta che sarà convocata martedì 2 aprile.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Sulla pubblicità dei lavori.
Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Avverte che dell'audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.
Audizione del Presidente dell'Auditel.
Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Andrea Imperatori per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.
Comunica che il dottore Imperatori è accompagnato dal dottor Attilio Lombardi, responsabile della Comunicazione esterna Auditel e dal consigliere Massimo Donelli.
Il presidente IMPERIALI svolge una relazione introduttiva.
Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i deputati Maria Laura PAXIA (M5S) e Federico FORNARO (LEU), i senatori Davide FARAONE (PD) e Renato SCHIFANI (FI-BP), i deputati Massimiliano CAPITANIO (Lega), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ed Michele ANZALDI (PD), nonché il PRESIDENTE.
Il presidente IMPERIALI replica ai quesiti.
Il PRESIDENTE ringrazia e dichiara conclusa la procedura informativa.
Sulla pubblicazione dei quesiti.
Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 65/360 al numero 66/361 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).
La seduta termina alle 21.
ALLEGATO 1
Schema di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019.
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito Commissione):
premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
visto:
a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito Rai), e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;
f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi»
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DISPONE
nei confronti della Rai quanto segue:
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2.
(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;
c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.
Art. 3.
(Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica)
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.
2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 4.
(Informazione)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.
6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)
1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.
6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.
Art. 6.
(Tribune elettorali)
1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.
3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della Rai di Roma.
4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.
9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.
Art. 7.
(Messaggi autogestiti)
1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 8.
(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)
1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.
Art. 9.
(Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista)
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati a più rappresentanti nazionali di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.
3. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. A ciascuno di essi prende parte un numero uguale di giornalisti, di norma se possibile pari a tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.
5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
Art. 10.
(Programmi per l'accesso)
1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.
Art. 11.
(Trasmissioni televideo per i non udenti)
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
Art. 12.
(Trasmissioni televideo per i non vedenti)
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
Art. 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto
2. La Rai pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):
a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;
b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;
c) l'ascolto di ciascun programma
3. La Rai pubblica sul proprio sito web il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:
a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva;
b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Art. 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)
1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 2
QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 65/360 AL N. 66/361)
MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
accogliendo la denuncia del Consigliere Rai Giampaolo Rossi in un articolo di Adnkronos;
è verificabile che alcuni programmi attuano un condizionamento culturale e politico permettendo a intellettuali schierati ideologicamente dei monologhi senza possibilità di contraddittorio, come ad esempio è successo con le numerose ospitate di Roberto Saviano al programma «che tempo che fa»;
è chiaro che sotto l'etichetta dell'intrattenimento si nasconde la forte visione politica della persona invitata in trasmissione;
è chiaro altresì che a nessun altro è concesso tutto questo spazio;
l'Autorità sta già vigilando sul rispetto del pluralismo ma è importante che il tema del pluralismo vada allargato a tutti i contenuti informativi e di intrattenimento;
non basta difatti vigilare sulla parità di trattamento fra soggetti politici, se poi a molti intellettuali, giornalisti e influencer che pur non facendo parte di un partito politico, rappresentano chiaramente uno schieramento politico, viene dato tutto questo spazio;
è indubbio che la trasmissione di Fabio Fazio è quella che presenta la maggiore criticità sul tema del pluralismo per il palese squilibrio nella scelta degli ospiti che appartengono ad un'unica area culturale e politica;
è considerabile che sotto l'etichetta dell'intrattenimento abbiamo molte volte una tribuna di propaganda politica e ideologica;
si interroga il presidente e l'amministratore delegato su quali iniziative intendano intraprendere per fare in modo che l'AGCOM si occupi di vigilare non solo i telegiornali ma anche i programmi di informazione e intrattenimento, e per fare sì che venga garantita la parità di trattamento fra soggetti politici nella televisione statale. (65/360)
RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
Il programma «Che tempo che fa» ha sviluppato dalla prima edizione del 2003 una propria linea editoriale incentrata sulla trattazione di argomenti di interesse pubblico, che spaziano dalla cultura, alla musica, allo spettacolo, allo sport, all'attualità, ecc.; in tale quadro il gruppo autorale seleziona – nell'ambito dell'autonomia editoriale riconosciuta contrattualmente – gli ospiti ritenuti più rappresentativi dei singoli temi. Tale impostazione, sotto il profilo quantitativo, si traduce in un numero elevato di ospiti per puntata (in media circa 15).
In tale quadro nel corso dell'attuale stagione del programma la presenza di Saviano si registra in 4 puntate:
il 2 dicembre in collegamento da New York sul tema della carovana di migranti partiti da San Pedro Sulas in Honduras con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti;
il 10 febbraio (insieme al regista Claudio Giovannesi) per la presentazione del film «La paranza dei bambini» in concorso al festival di Berlino e il 17 febbraio (sempre insieme a Claudio Giovannesi) per festeggiare l'orso d'argento vinto per la migliore sceneggiatura;
il 24 febbraio con un monologo su temi di attualità.
In linea prospettica si evidenzia che è attualmente in fase di valutazione l'ipotesi di procedere – ai sensi della legge 28 febbraio – alla riconduzione della responsabilità del programma a specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) in relazione al periodo di par condicio collegato alle consultazioni europee del 26 maggio; in tale ipotesi il programma potrebbe – pur nel quadro delle disposizioni che ai sensi della legge 28/2000 saranno approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza – ospitare anche esponenti politici.
PAXIA – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
in data 24 gennaio 2019 il prefetto di Cosenza ha inoltrato una lettera per la valorizzazione delle minoranze linguistiche in Calabria;
la legge 482/99 in materia della tutela delle minoranze linguistiche storiche all'articolo 2 specifica che: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.». All'articolo 12 della medesima legge al comma 1 specifica che: «nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza»;
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 si specifica inoltre che: «nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge (482/99), la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1»;
la legge regionale 15/2003 in materia di tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria all'articolo 18 chiarifica che: «in base a convenzioni da stipularsi tra la regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca e occitanica;
tenuto conto:
del rispetto per le minoranze linguistiche tutelate per Costituzione e leggi ordinarie;
considerato:
l'importanza del servizio pubblico radio televisivo anche per fini linguistici;
che la RAI, in quanto servizio pubblico, deve garantire lo stesso servizio a tutti i cittadini utenti;
la normativa vigente in materia di minoranze linguistiche;
si chiede di sapere:
quali iniziative la RAI intenda adottare per adeguarsi alla normativa vigente e al rispetto per le minoranze linguistiche in Calabria che richiedono l'adeguamento del servizio pubblico
si richiede sapere, inoltre, le possibili tempistiche per l'attuazione di tali iniziative. (66/361)
RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
Il tema della tutela delle minoranze linguistiche costituisce un elemento essenziale nello svolgimento della missione di servizio pubblico affidata alla Rai.
In tale quadro il Contratto di servizio 2018-2022 stabilisce che la Rai debba «presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo .... per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:
i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;
ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.».
Il progetto di cui sopra è stato trasmesso al Ministero in data 7 marzo.