XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ... 178
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 179
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 183
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio: Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE. COM(2018)647 (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 179
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e rinvio) ... 179
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 181
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 185
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.
Sergio BATTELLI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, e pertanto la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 74.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.
Sergio BATTELLI, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade oggi. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se sia in grado di formulare una proposta di parere.
Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.20.
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio: Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE.
COM(2018)647.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2019.
Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, segnala che, data la complessità dell'argomento, risultano necessari ulteriori approfondimenti, riservandosi di formulare in altra seduta.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.25.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marco MAGGIONI (Lega), relatore, illustra il disegno di legge del Governo, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, recante interventi per concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla manovra di finanza pubblica, e ricorda che esso si compone di 6 articoli e che ha subìto alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato. Evidenzia che l'articolo 1 novella il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendovi tre nuovi articoli (60-bis, 60-ter e 60-quater) e istituendo, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Relativamente al del nuovo articolo 60-bis, segnala che il comma 1 – nel disporre l'istituzione del Nucleo della concretezza – fa salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mentre il comma 2 prevede l'elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno; per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, segnala che è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Osserva che il Piano contiene azioni volte a garantire la «corretta applicazione» delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; esso prevede altresì le «azioni concrete» per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di «azioni correttive» indicandone le modalità. In tal senso, ricorda che il comma 3 del nuovo articolo 60-bis disciplina l'attività del Nucleo, che si esplica in sopralluoghi e visite – svolti in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica –, volta a rilevare: lo stato di attuazione «delle disposizioni» da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della «efficienza, efficacia ed economicità». Rinvia al testo di legge e alla relativa documentazione predisposta per le Commissioni di merito dagli uffici e sottolinea che il disegno di legge ha la finalità di offrire un ulteriore strumento di conoscenza delle realtà amministrative italiane (da sempre caratterizzate da grande varietà in termini sia di struttura organizzativa, sia di modulo operativo sia ancora di livello di efficienza) e di sollecitazione ad attingere a maggiori gradi di rispondenza alle esigenze dei cittadini che fruiscono dei loro servizi e funzioni. Segnala che il testo all'esame reca anche disposizioni in ordine al personale da dedicare all'attività del Nucleo della concretezza e alle relative procedure di assunzione e impiego e che, inoltre, all'articolo 4, prevede misure di sblocco del turn over nella pubblica amministrazione, tese ad accelerare il ricambio generazionale. Osserva che si tratta di una misura estremamente opportuna, dato il progressivo impoverimento del tessuto amministrativo italiano registrato negli ultimi anni, dovuto a drastiche misure di contenimento della spesa relativa al personale pubblico. Ricorda che le nuove facoltà assunzionali sono volte in via prioritaria al reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva. Illustrando più specificamente i profili di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 prevede misure di contrasto dell'assenteismo, tra cui in particolare la videosorveglianza agli accessi e la rilevazione di dati biometrici. Osserva che si tratta, all'evidenza, di sistemi tanto efficaci quanto invasivi della sfera personale dei lavoratori pubblici, sicché sottolinea che la disposizione in esame si preoccupa di far salvi tutti i criteri e principi di tutela dei dati personali contenuti nel regolamento 2016/679/UE, integrativo delle norme contenute nel noto codice sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Ricorda, infine, che necessità e proporzionalità del trattamento e delle sue modalità sono capisaldi acquisiti nell'ordinamento comunitario e nazionale ai fini della legittimità del trattamento dei dati personali. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.
Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su un provvedimento che, a suo avviso, contiene luci ed ombre perché se talune sue parti sono convincenti altre destano perplessità. In particolare ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'XI Commissione del Senato del 27 novembre 2018, non solo ha espresso una serie di rilievi critici in merito ad alcuni profili della disposizione dell'articolo 2 richiamate dal relatore, ma ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito, esprimendo quindi perplessità circa il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Per tali motivi ritiene utile un approfondimento su tale questione.
Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ringrazia per il contributo alla discussione e annuncia l'intenzione di elaborare una proposta di parere che contemperi le esigenze emerse dal dibattito salvaguardando, al contempo, il diritto alla privacy con la necessità che le amministrazioni pubbliche siano messe in condizione di contrastare efficacemente quei comportamenti assai poco edificanti di qualche pubblico dipendente che, peraltro, costituiscono fatti di cronaca anche recente.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.
La seduta comincia alle 15.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta.
Marco MAGGIONI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).
Marina BERLINGHIERI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo che valuta negativamente il provvedimento in oggetto. Pur osservando che in esso, all'articolo 4, sono contenute norme condivisibili in materia di reclutamento di personale, sottolinea che il disegno di legge all'esame è connotato da una chiara intenzione punitiva nei confronti del pubblico impiego e che considera i dipendenti pubblici come colpevoli fino a prova contraria. Ritiene che, in questo modo, si sviliscano quelle realtà positive che sono invece presenti nel settore pubblico e che si finisca per assecondare la diffidenza nei confronti di un comparto che non solo è differente da come rappresentato ma che è, in realtà, l'apparato dello Stato che ha il difficile compito di dare esecuzione alle leggi e di assicurare il funzionamento dell'amministrazione del Paese.
Simona VIETINA (FI) pur valutando positivamente quanto stabilito dall'articolo 4 in materia di reclutamento e l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, che recepisce i rilevi del Garante per la protezione dei dati personali, richiamati dal deputato Battilocchio nella seduta precedente, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo in ragione del carattere, a suo avviso, punitivo del provvedimento all'esame nei confronti del pubblico impiego.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.10
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Governo in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che dispone il recepimento della direttiva (UE) n. 2016/798, inserendola nel relativo allegato A, senza determinare criteri e principi direttivi specifici, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 16 giugno 2019 e che occorre dare pronta attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva in esame, anche al fine di evitare di incorrere in una procedura di infrazione;
considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera h), che nel riportare la definizione delle «norme nazionali», in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) n. 2016/798, limita il riferimento alle «norme tecniche» e, analogamente, la rubrica dell'articolo 7, che in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, si riferisce alle sole norme nazionali «tecniche» in materia di sicurezza, rischiano di ingenerare incertezza rispetto al corretto recepimento delle richiamate disposizioni della direttiva;
considerato che l'articolo 7, comma 8, dello schema prevede che norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate all'Agenzia europea per le ferrovie, ma devono, in tal caso essere riportate nei registri dell'infrastruttura e nel prospetto informativo della rete, mentre tale obbligo è configurato come alternativo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) n. 2016/798;
rilevato che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 prevede che gli Stati membri riesaminano le norme nazionali applicabili e abrogano quelle che non sono state notificate o che non soddisfano i criteri specificati al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le norme nazionali rese superflue dal diritto dell'Unione;
considerato che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in recepimento dispone che, tra gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza vi sia una politica di sicurezza approvata dall'amministratore delegato dell'organizzazione e comunicata a tutto il personale, mentre l'articolo 8, comma 3, lettera a), dello schema di decreto legislativo in esame non precisa da quale organo dell'organizzazione il sistema debba essere approvato;
rilevato che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva in recepimento prevede che l'autorizzazione di sicurezza comprende un'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura, mentre l'articolo 11, comma 2, utilizza il termine approvazione, rischiando di ingenerare incertezze rispetto al corretto recepimento della norma europea;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera h), la parola: tecniche;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, comma 8, che le norme e le restrizioni di natura strettamente locale che non vengono notificate possano essere alternativamente – e non già cumulativamente – riportate nei registri dell'infrastruttura oppure pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo;
c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, alla rubrica dell'articolo 7, la parola: tecniche;
d) valuti il Governo l'opportunità di provvedere, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 al necessario coordinamento delle norme nazionali vigenti, disponendone, ove necessario, l'abrogazione;
e) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'approvazione della politica di sicurezza sia nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo di vertice dell'organizzazione;
f) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 11, comma 2, la parola: approvazione con la seguente: accettazione.
ALLEGATO 2
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», per quanto di competenza;
rilevato, in particolare, che l'articolo 2, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
considerato che il medesimo articolo richiama espressamente, con riferimento alla procedura di adozione dei nuovi sistemi, i princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati;
tenuto conto che la richiamata disposizione europea prevede che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in omaggio al principio della «minimizzazione dei dati»;
rilevato che, con riferimento all'adozione del decreto attuativo relativo alle rilevazioni relative al personale docente ed educativo si prevede espressamente il rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679;
considerato che, al fine di garantire il rispetto delle citate disposizioni europee, con particolare riferimento al richiamato principio di proporzionalità, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui dall'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, in attuazione del principio di proporzionalità di cui al regolamento (UE) 2016/679, come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui all'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo.