IV Commissione
Difesa
Difesa (IV)
Commissione IV (Difesa)
Comm. IV
Sulla pubblicità dei lavori ... 102
5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità ... 102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 109
5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom ... 102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 111
Sulla pubblicità dei lavori ... 103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 105
Sulla pubblicità dei lavori ... 107
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa. Atto n. 2 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 107
Sulla pubblicità dei lavori ... 108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 108
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 108
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ... 113
INTERROGAZIONI
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.
La seduta comincia alle 9.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.
Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Aggiunge che nella Brigata Folgore è operativo un reparto tecnico che si occupa dello sviluppo dei materiali, le cui capacità sono riconosciute a livello internazionale e che colloca all'avanguardia nel settore.
Davide GALANTINO (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
Sottolinea, quindi, l'importanza dell'atto di sindacato ispettivo che mette al centro due temi cui ha sempre dedicato particolare attenzione: la sicurezza dei nostri militari e la trasparenza nell’iter di acquisizione dei mezzi di equipaggiamento, che richiede scelte oculate in quanto le risorse spese non appartengono ai privati ma bensì alla collettività pubblica e ai cittadini.
Ciò premesso, ricorda che nel settembre 2018 il Comando Brigata Paracadutisti Folgore ha sospeso le attività di aviolanci con fune di vincolo per il ripetersi di problemi tecnici collegabili a possibili gravi malfunzionamenti.
Condivide, quindi, la scelta operata di salvaguardare le vite dei nostri militari fermando le attività, nonostante ciò abbia comunque costituito un danno per la Folgore, le cui capacità di combattimento e di prontezza operativa sono venute meno per un periodo di circa 5 mesi.
Infine, fa presente che la Brigata Folgore è l'unica grande unità aviotrasportata dell'Esercito italiano, impegnata, in modo particolare, al di fuori del territorio nazionale in missioni di soccorso umanitario e di mantenimento della pace in stretta collaborazione con le Nazioni Unite.
Conclude chiedendo al Governo di poter ricevere copia della relazione dell'indagine avviata dal Comando Brigata Paracadutisti Folgore sulle cause di malfunzionamento dei paracadute T10.
5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.
Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) sottolineando l'importanza della presenza militare italiana in Somalia.
In particolare, evidenzia come i nostri militari riescano in tale area ad esprimere al meglio le capacità di intervenire per supportare le istituzioni locali nei processi di transizione verso condizioni di pace, coniugando il tutto con la percezione di una presenza non invasiva.
Nicola CARÈ (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ritiene adeguata.
Precisa, quindi, che per il gruppo del Partito democratico è prioritario conoscere tutti gli strumenti che il Governo vorrà mettere in campo per preservare l'incolumità dei nostri militari impegnati nelle missioni di pace e, nel caso specifico, in Somalia.
Osserva che la Somalia, per la sua posizione strategica nel controllo dei traffici commerciali che passano per lo stretto di Bab el-Mandeb, è tornata ad essere meta di conquista per quelle nazioni che hanno la volontà di ergersi a potenze regionali e, in particolare, della Turchia che sembra avere ben compreso l'importanza del controllo dell'accesso nell'area del Mediterraneo allargato.
Conclude auspicando che il Governo voglia fare di tutto per tutelare la sicurezza dei nostri militari appartenenti al contingente impegnato in Somalia.
Gianluca RIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.
La seduta comincia alle 9.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marica FANTUZ (Lega), relatrice, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari esteri in merito al disegno di legge C. 1541 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
Evidenzia, quindi, che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
Ricorda che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.
Successivamente il Montenegro, dichiaratosi indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006, ha convenuto con l'Italia sulla necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione bilaterale in campo militare, firmato il 14 settembre 2011, ratificato ai sensi della legge 16 novembre 2015, n. 213, ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016.
Rileva, dunque, che con l'entrata in vigore dell'Accordo italo-serbo non sarà più in vigore neanche il precedente Accordo con il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro del 19 novembre 2003.
Passando al merito dell'Intesa, segnala che l'Accordo si compone di un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.
In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.
L'articolo 2 indica i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.
A tale riguardo, segnala che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo status di paese candidato.
Quanto all'articolo 3, tale disposizione disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, il paragrafo 4 prevede che i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
L'articolo 4 individua le aree di cooperazione in cui potrà svilupparsi la cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (peace-keeping); industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari; formazione e addestramento in campo militare; polizia militare; sanità militare; storia e cultura militare; sport militare nonché altri settori di comune interesse.
L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione, che consistono in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.
L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente.
Sottolinea, quindi, che la relazione illustrativa precisa che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 9 luglio 1990), in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea.
L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività in esso disciplinate e che l'esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.
Il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività previste dall'Accordo è disciplinato dall'articolo 8, mentre l'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo.
La risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo avverrà esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti, secondo quanto previsto dall'articolo 10.
Riferisce, inoltre, che l'articolo 11 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre le modalità di adozione di emendamenti all'Accordo sono disciplinate dall'articolo 12.
Infine, l'articolo 13 prevede che l'Accordo è concluso a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità dell'eventuale notifica della risoluzione di una Parte all'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
Segnala, da ultimo, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge governativo evidenzia che nel testo dell'Accordo non vi sono disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their Forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell'altra Parte.
Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 1.979 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 3, comma 4 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.
Il sottosegretario Raffaele VOLPI richiama l'attenzione sull'importanza dell'Accordo nell'ambito della politica italiana d'intervento a favore della stabilizzazione delle aree di crisi.
Osserva come l'Accordo in esame prosegua la cooperazione nel settore della difesa già operante tra le Parti e sottolinea come nell'area balcanica l'Italia abbia già ratificato analoghi accordi con gli altri Paesi presenti nella regione. Si tratta, dunque, di un'occasione utile per rafforzare il ruolo di mediazione che il nostro Paese può svolgere nel processo di stabilizzazione dell'area balcanica e che aiuta a riconoscere il ruolo finora svolto dall'Italia.
Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luca FRUSONE (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento rilevando che l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo italiano e quello del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
Prima di soffermarsi più diffusamente sui contenuti dell'Accordo, ricorda che il Niger, dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, ha iniziato un processo di stabilizzazione e democratizzazione.
Ricorda, inoltre, che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che ha come compiti quelli di favorire la stabilizzazione dell'area e rafforzare le capacità di controllo del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, infine, concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea della Repubblica del Niger e fornire attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative nigerine, in Italia e in Niger, al fine di incrementarne le capacità complessive.
Passando, quindi, ai contenuti di merito, segnala che l'articolo 1 enunzia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
L'articolo 2, relativo alla cooperazione che si intende istituire tra i due paesi, disciplina l'attuazione dell'Accordo.
In particolare, viene attribuita ai rispettivi Ministeri della Difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali e dell'organizzazione delle attività di cooperazione, anche attraverso eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti che si terranno, alternativamente, in Italia e in Niger. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti dagli Accordi di tale tipo.
L'articolo 3 stabilisce che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla parte ospitante di farsi carico, se necessario, delle cure d'urgenza della parte ospitata, possibilmente in strutture militari.
L'articolo 4 prevede che lo Stato ospitante eserciti la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale ospitato; viene comunque fatto salvo il diritto dello Stato inviante di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e del personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso.
Segnala, inoltre, che nei casi in cui la parte ospitata sia coinvolta in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte ospitata, tali sanzioni non saranno irrogate e se già irrogate non saranno eseguite.
L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse.
Particolare rilievo per le competenze della Commissione riveste l'articolo 6 che riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa. La norma enumera le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente.
Inoltre, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi stabiliti nella legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).
L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, mentre l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
L'articolo 9 riguarda le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo.
Infine, gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi e la possibilità di denunciare l'Accordo che non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti, se non diversamente concordato tra le Parti.
Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 5.140 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, ribadisce l'importanza dell'Accordo per gli effetti che questo riveste nella delicata area del Sahel, e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.
Il sottosegretario Raffaele VOLPI concorda con il relatore sull'importanza dell'Accordo e sottolinea come sia essenziale dotarsi di un quadro giuridico di riferimento affinché la nostra presenza militare in Niger possa svolgere al meglio i delicati compiti affidati.
Condivide anche le considerazioni sull'importanza della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed evidenzia come la nostra legislazione nazionale e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese costituiscano un'importante garanzia affinché lo scambio di armamenti non possa condurre a transiti verso paesi terzi in stato di belligeranza.
Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.
La seduta comincia alle 14.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa.
Atto n. 2.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, martedì 26 marzo, ha rinviato l'espressione del proprio parere in seguito alla richiesta del relatore di acquisire chiarimenti dal Governo sulla sostenibilità finanziaria del programma per ciascun anno, a partire dalla sua concreta attuazione.
Propone, pertanto, non essendovi obiezioni, di rinviare il seguito dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.
La seduta comincia alle 14.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.
Marica FANTUZ (Lega), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.
Luca FRUSONE (M5S), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.20.
ALLEGATO 1
5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alla richiesta manifestata nell'atto di «esplicitare l'intero iter procedurale che ha portato a nuove autorizzazioni di spesa a carico del Ministero della difesa», si rappresenta quanto segue.
La Direzione degli Armamenti Aeronautici e della Aeronavigabilità (ARMAEREO) ha assicurato, a partire dal 2000 fino al 2007, a seguito di specifica richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME), l'acquisizione di sistemi paracadute T10 C e del relativo supporto logistico, prodotti in esclusiva dalla Società Aero Sekur (ex Irvin Aerospace).
Nel mese di giugno del 2017, lo SME ha manifestato l'esigenza di ammodernamento/ricostituzione delle capacità aviolancistiche del comparto forze convenzionali.
In particolare, ha richiesto l'acquisizione di:
un sistema pallone frenato omologato per il lancio di paracadutisti mediante fune di vincolo, con le relative attrezzature;
n. 350 paracadute principale dorsale ad apertura automatica a velocità zero;
n. 150 paracadute ventrale di riserva a velocità zero.
L'acquisizione di tali forniture è avvenuta a seguito di gara a procedura ristretta con aggiudicazione a lotti separati indetta dalla citata Direzione ARMAEREO, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in combinato disposto con l'articolo 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
La gara è stata, quindi, aggiudicata alla Zodiac Aerosafety Systems la cui offerta è stata valutata economicamente più vantaggiosa, in ragione dei requisiti e dei parametri di valutazione prefissati nel Capitolato Tecnico, da parte di una Commissione all'uopo nominata.
Il contratto n. 860 del 28 dicembre 2017, di importo pari a 1.849.980,49 euro, è stato registrato dalla Corte dei conti con foglio n. 1/372 in data 27 febbraio 2018.
In data 12 ottobre 2018, lo SME ha incaricato ARMAEREO per l'approvvigionamento di ulteriori sistemi di paracadute dello stesso tipo di quelli oggetto della commessa di cui al citato contratto n. 860.
Successivamente, in data 29 ottobre 2018, lo stesso SME ha fornito ulteriori elementi a supporto dell'acquisizione di n. 350 paracadute principale (EPC P/N 304542) e n. 350 paracadute di riserva (P/N 304561) per l'Esercizio Finanziario 2018 evidenziando, in particolare, come la Brigata Folgore avesse recentemente disposto il blocco cautelativo dell'attività di lancio con il paracadute ad apertura comandata T10 C a seguito del ripetersi di una serie di inconvenienti tecnici: blocco che aveva causato la sospensione delle attività di aviolancio.
Lo SME chiariva, altresì, che l'ulteriore approvvigionamento aveva lo scopo di garantire una comunalità logistica con i paracadute già in acquisizione e di prossima introduzione in servizio e certificazione, garantendo una capacità omogenea e completa sia per quanto riguarda i materiali da approvvigionare, sia per quanto riguarda il supporto logistico, l'addestramento e le procedure di utilizzo.
Viste le predette esigenze dello Stato maggiore, la Direzione ARMAEREO, come motivato nella Determinazione a Contrarre del 7 novembre 2018, ha stipulato l'Ordinativo d'acquisto (Purchase Order) n. 2611FR con la ditta Safran Aerosafety Systems già Zodiac Aerosafety Systems per un valore di 2.374.155,00 euro.
Tale Ordinativo è stato poi registrato dalla Corte dei conti in data 1o febbraio 2019.
Con riferimento, invece, alle iniziative da avviare, «anche sulla base del contratto di fornitura siglato con il fornitore del T10-C che ha evidenziato i difetti sopra indicati», si rende noto che gli esiti di un'indagine interna hanno evidenziato come il malfunzionamento fosse da attribuirsi a cause di eccezionalità e casualità, eliminando ogni dubbio circa un ipotetico difetto di costruzione.
Pertanto, non sono state rilevate violazioni delle clausole contrattuali.
Per completezza d'informazione, infine, si rende noto che l'attività aviolancistica con paracadute T10 C è stata regolarmente autorizzata, in data 18 febbraio 2019, con la revoca della sospensione dall'impiego.
ALLEGATO 2
5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito all'episodio nel quale, lo scorso 1o ottobre, a Mogadiscio, l'equipaggio di un veicolo tattico multiruolo LINCE appartenente alla missione EUTM Somalia è stato coinvolto in un'esplosione, l'analisi dei fatti ha evidenziato che le misure di protezione delle Forze e le procedure adottate nella circostanza sono risultate pienamente efficaci, tanto da escludere, come ha ricordato lo stesso interrogante, conseguenze per il nostro personale.
Il contingente italiano in Somalia è, peraltro, dotato di mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione già impiegati in altri Teatri Operativi e che consentono di far fronte in maniera efficace ai rischi connessi alle diverse missioni, inclusa la minaccia rappresentata dagli Ordigni Esplosivi Improvvisati (IED).
Nel breve e medio termine, in relazione alla valutazione della minaccia, non si ritiene che l'episodio modifichi il livello di rischio; ad ogni buon fine, il Comandante della missione ha intrapreso ogni possibile iniziativa, anche nei confronti dell’African Union Mission Somalia (AMISOM), per mitigare il rischio di attacchi.
Va altresì sottolineato che l'Unione Europea già svolge, anche grazie al contributo italiano, un ruolo determinante nella stabilizzazione dell'area e nello sviluppo delle capacità delle Forze locali per il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione, sia nell'ambito delle tre missioni European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia), European Union Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP Somalia) ed European Naval Force Somalia (Op. ATALANTA), sia attraverso il finanziamento della citata AMISOM.
Quanto alla transizione delle responsabilità di sicurezza alle istituzioni somale, essa sarà parte di un processo graduale necessariamente condiviso dai diversi attori coinvolti – ONU in primis – anche in funzione di variabili fondamentali quali la situazione in loco e la consolidata capacità delle autorità di Mogadiscio di garantire il totale controllo del territorio.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (C. 1541 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione IV (Difesa),
esaminato il disegno di legge recante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, C. 1541 Governo;
rilevato che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale;
ricordato che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;
evidenziato che l'Accordo disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione e le modalità con cui si svolgerà la cooperazione stessa, analogamente a quanto previsto da altri accordi già ratificati in materia;
rilevato, infine, che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e precisando che i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente;
preso atto che la relazione illustrativa chiarisce che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea che faciliterà i trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione IV (Difesa),
esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo);
ricordato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa;
rilevato che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che si inserisce nell'ambito delle iniziative di capacity building volte a favorire la stabilizzazione dell'area e a rafforzare le capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso);
rilevato, altresì, che tra i compiti di tale missione rientra anche quello di concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio, nonché sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza;
evidenziato che l'articolo 6, nell'ambito della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, elenca le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.