XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Martedì 26 marzo 2019

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 93

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ... 93

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 96

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 97

XIV Commissione - Resoconto di martedì 26 marzo 2019

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 11.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Andrea CRIPPA, presidente, avverte che, per il gruppo M5S, è entrato a far parte della Commissione il deputato Francesco Berti, mentre ha cessato di farne parte la deputata Virginia Villani.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea CRIPPA, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate. Segnala che l'esame del provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani. Come convenuto dall'ufficio di presidenza, la Commissione dovrà pertanto trasmettere il suo parere alla Commissione di merito entro la seduta già prevista per le ore 13 di oggi, in modo da consentire alla II Commissione di concludere l'esame del provvedimento in tempo utile.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, illustrando i contenuti del provvedimento in oggetto, ricorda che il nuovo testo del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate si compone di 14 articoli, per la maggior parte volti a introdurre modifiche ai codici penale e di procedura penale. Evidenzia che le novelle introdotte nel codice di rito sono tese a velocizzare diverse fasi delle indagini preliminari quando si tratti di reati che statisticamente vedono le donne come vittime, specialmente in ambito domestico. In tal senso, sottolinea che l'articolo 1, apporta una modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale in punto di informativa della polizia giudiziaria, ampliando i casi in cui tale informativa deve essere resa al pubblico ministero in via immediata e orale, mentre l'articolo 2 prevede modifiche all'istituto dell'assunzione di notizie da persone informate dai fatti. Per quanto riguarda il codice penale, ricorda che il provvedimento in esame prevede inasprimenti di pena in relazione a diverse fattispecie di reato nonché l'introduzione del reato specifico dello sfigurare il volto di una persona. Ricorda, altresì, che vengono modificati l'ordinamento penitenziario e il decreto legislativo n. 159 del 2011 in punto di misure di prevenzione. A tal proposito, osserva che, come è noto, le misure di prevenzione sono provvedimenti irrogati in alcuni casi dalla polizia, in altri dall'autorità giurisdizionale, la cui adozione non necessita di un quadro indiziario grave come quello richiesto dallo strumentario penalistico in senso proprio e che quindi sono particolarmente indicate per proteggere le vittime vulnerabili, tanto che con la legge n. 161 del 2017 se n’è estesa l'applicabilità ai sospettati di stalking. Sottolinea quindi che il testo in esame le estende ai sospettati di maltrattamenti in famiglia. In argomento, rileva che – anche per le finalità della direttiva 2012/29/UE, il cui 38o Considerando reca: «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica» – sembrerebbe necessario che, oltre alla modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia apportata la conseguente modifica all'articolo 8, in coerenza con la finalità della direttiva 2012/29/UE di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento», in conformità al 52o Considerando della citata direttiva. Su quest'aspetto si riserva di formulare e proporre un'osservazione. Ritiene, peraltro, che il provvedimento in esame è coerente anche con il diritto primario dell'Unione europea. Evidenzia, in tal senso, che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cosiddetta Carta di Nizza, prescrive, all'articolo 2, che sia offerta piena tutela al diritto alla vita e, all'articolo 7, alla vita privata e familiare mentre l'articolo 23, a sua volta, prevede la piena ed effettiva parità tra uomini e donne. Ricorda, inoltre, che l'articolo 52 della Carta di Nizza prevede che – ove i diritti ivi previsti abbiano un corrispondente nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 – i relativi diritti devono essere interpretati secondo l'ampiezza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sin qui maturata. Osserva che di conseguenza, il diritto dell'Unione europea – in questo settore – mutua la copiosa elaborazione sui diritti delle vittime vulnerabili, che reclamano tutele speciali. Segnala, in particolare, che in materia è utile rinviare anche alla recente sentenza Talpis contro Italia del 2017, citata peraltro anche nella documentazione predisposta per la Commissione di merito dagli uffici. Rammenta, inoltre, che l'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) inserisce la tutela dei diritti delle vittime della criminalità tra gli oggetti della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri. Rinviando per maggiori dettagli alla menzionata documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito e degli interventi dei deputati commissari.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, osserva che la tematica riguardante la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è stata purtroppo spesso rimossa dal novero delle priorità parlamentari. Ricorda che, secondo dati statistici ufficiali, in questo primo periodo dell'anno – i dati sono stati resi noti dall'Istat con aggiornamento all'8 marzo – si sono verificati già tredici casi di femminicidio e che poco meno della metà di essi ha riguardato il partner dell'autore del reato. Sottolinea peraltro che il fenomeno riguarda tutti, quindi anche i cittadini italiani e non solo gli stranieri come spesso si rimarca strumentalizzando politicamente la questione. Rileva che il disegno di legge in esame accoglie in modo più netto i contenuti della direttiva dell'Unione europea introducendo peraltro strumenti procedimentali e giudiziari volti ad assicurare una maggiore e più celere tutela alle vittime. Ritiene tuttavia che sarebbe opportuno rafforzare anche la dimensione culturale ed educativa della problematica relativa alla violenza domestica e di genere – soprattutto nelle scuole, con una particolare attenzione alla formazione degli insegnanti –, funzionale alla prevenzione delle violenze in questione e alla valorizzazione della parità di genere, e annuncia che eventuali misure volte a raggiungere tale fine troverebbero il suo più completo sostegno.

  Elena MURELLI (Lega) osserva che le norme recate dal provvedimento all'esame costituiscono un atto dovuto importante e attuale, in un contesto caratterizzato non solo dalle numerose violenze accadute in questo primo scorcio del 2019, e ricordate dalla deputata Occhionero, ma anche da fenomeni giudiziari a volte sconcertanti come, ad esempio, quelli rappresentati dalla recente sentenza della Corte di assise di appello di Bologna, ovvero dalla sentenza di Genova, dove tra le attenuanti è annoverata la «profonda delusione» dell'uomo tradito o, in ultimo, dalla sentenza della Corte d'appello di Messina che, rovesciando l'esito del processo di primo grado, ha stabilito che i figli di una donna uccisa a coltellate dal marito dovranno restituire il risarcimento per danni ricevuto dallo Stato. In relazione all'intervento della deputata Occhionero, rileva come il Governo e la maggioranza non abbiano mai strumentalizzato femminicidi commessi da stranieri. Osserva in proposito come vi sia piuttosto una tendenza mediatica ad enfatizzare reati commessi da stranieri per motivi editoriali. Osserva, inoltre, che i fenomeni oggetto del provvedimento all'esame riguardano indistintamente tutti, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti che commettono tali reati, e che anche gli uomini ne possono essere vittime. Conclude valutando positivamente le misure recate dal provvedimento che, a suo avviso, costituiscono un'effettiva tutela per le vittime di violenza domestica e di genere.

  Marina BERLINGHIERI (PD) ritiene che le disposizioni in oggetto volte a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere sono ormai necessarie. Stigmatizza ogni strumentalizzazione legata alla nazionalità di chi commette simili reati e sottolinea che la statistica ufficiale evidenzia come queste violenze riguardino tutti, indistintamente, e vengano consumate in quantità significativa tra le mura domestiche. Si associa alle valutazioni della deputata Occhionero circa la necessità che le condivisibili misura recate dal provvedimento siano accompagnate, in parallelo, da una significativa operazione di tipo culturale perché le sanzioni e la repressione dei reati non sono sufficienti. L'operazione culturale deve iniziare dalla scuola e mirare a consolidare la consapevolezza che nel contesto sociale in materia di tutela delle donne e di parità di genere, in questo momento, gli orientamenti culturali stanno, in un certo senso, arretrando. È dell'avviso che, solo agendo in modo trasversale, ciascuno secondo la propria posizione e il proprio ruolo, si possa riaffermare la validità della parità di genere e della tutela delle donne e dei più deboli. Conclude invitando ad agire in velocemente per contrastare ed arrestare tale declino culturale.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  Andrea CRIPPA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13 di oggi.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana, la relatrice, Angela Ianaro, ha illustrato i contenuti del provvedimento e formulato una proposta di parere favorevole con osservazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta precedente (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

XIV Commissione - martedì 26 marzo 2019

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo C. 1455 Governo e abb. recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
   tenuto conto dell'esigenza di dare ulteriore protezione alle vittime dei reati oggetto dell'intervento normativo, anche in coerenza con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
   considerato che l'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 347 del codice di procedura penale, vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale;
   rilevato che tale scelta appare quindi conforme alle indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, con l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento»;
   considerato che l'articolo 5, comma 3, modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel senso di inserire gli indiziati per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale tra i soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali;
   tenuto conto che il considerando 52 della richiamata direttiva 2012/29/UE evidenzia che dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento;
   rilevato che l'articolo 9 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mira ad ampliare gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa, in conformità con la citata direttiva 2012/29/UE;
   considerato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
   considerate le disposizioni europee in materia di contrasto alla violenza contro le donne, oltre alla già richiamata direttiva 2012/29/UE ed in particolare la direttiva 2011/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, nonché il regolamento (UE) n. 606/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
   richiamato il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza previsto dal Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, che finanzia, tra l'altro, progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine alla violenza contro le donne, ai sensi del regolamento (UE) n. 1381/2013;
   tenuto conto della proposta della Commissione europea di istituire, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un programma Diritti e valori, che mira, tra l'altro, a prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità, in attuazione del richiamato considerando n. 52 della direttiva 29/2012/UE, in caso di adozione di una misura di prevenzione, di estendere l'applicabilità della prescrizione del divieto di avvicinamento anche alle fattispecie di tutela previste dalla citata direttiva.