II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti (Seguito esame e rinvio) ... 3
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi approvati) ... 9
SEDE REFERENTE
Lunedì 25 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2019.
Francesca BUSINAROLO, presidente rammenta che nella precedente seduta sono state esaminate le proposte emendative fino all'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.013.
Nel ricordare che l'onorevole Bartolozzi ha già dichiarato di accogliere le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice sulle proposte emendative presentate dal gruppo Forza Italia, e quindi anche sull'articolo aggiuntivo 3.014, dal quale oggi la Commissione riprende l'esame, chiede ai firmatari dell'articolo aggiuntivo 3.015 se intendano accogliere l'invito al ritiro della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI) invita il Governo ad un supplemento di riflessione ai fini dell'esame in Assemblea sul contenuto dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.014, di cui comunque conferma l'accoglimento della proposta di riformulazione. Ritiene che andrebbe in ogni caso valutata l'opportunità di prevedere nelle circostanze aggravanti di cui all'articolo 577 il riferimento anche alle persone legate da rapporti di filiazione o adozione. Aggiunge poi di non comprendere le ragioni dell'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 3.0.15, finalizzato ad aggiungere la violenza di genere tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere.
Laura BOLDRINI (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.015, sottolineando la mancanza nell'ordinamento della fattispecie dell'istigazione alla violenza di genere. Evidenzia che si tratta di un genere di reato la cui preoccupante diffusione è attualmente oggetto di una raccomandazione del Consiglio d'Europa, volta a sostenerne l'introduzione negli ordinamenti nazionali.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.15.
Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Cirielli 3.0.16: si intende vi abbia rinunciato. Ricorda che l'onorevole Bartolozzi aveva già accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.017, che ha assunto la numerazione 4.027 e che sarà pertanto posta in votazione insieme all'identico articolo aggiuntivo 4.04 della relatrice (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (FI), raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Zanella 3.018, di cui è cofirmataria.
Laura BOLDRINI (LeU), dopo aver ricordato l'approfondita discussione svoltasi in Commissione la scorsa settimana sul tema del «revenge porn», ovvero la diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, sottolinea l'urgenza di un intervento volto a punire tali condotte.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 3.018.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 3.019.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 3.019.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.020 a sua prima firma, ne illustra il contenuto e ne raccomanda l'approvazione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.020.
Lucia ANNIBALI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.021 e ne raccomanda l'approvazione, insistendo sulla necessità di introdurre misure finalizzate ad una rapida messa in sicurezza delle vittime.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Annibali 3.021.
Lucia ANNIBALI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.022, volto ad aumentare la durata della fase cautelare, raccomandandone l'approvazione.
Alfredo BAZOLI (PD) invita la relatrice ed il Governo a riconsiderare il contenuto dell'articolo aggiuntivo Annibali 3.022 che incide sui termini della durata massima della custodia cautelare.
Giusi BARTOLOZZI (FI) fa notare come l'articolo aggiuntivo Annibali 3.022 incida sulla stessa tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06, già esaminato dalla Commissione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Annibali 3.022.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI propone di riformulare ulteriormente l'articolo aggiuntivo 4.0.5 della relatrice, al fine di meglio precisare che la trasmissione di provvedimenti di natura penale al giudice civile è effettuata «ai fini» della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale (vedi allegato).
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, accetta l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.05 e propone conseguentemente di riformulare negli stessi termini gli articoli aggiuntivi Annibali 3.023 e 3.024.
Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la proposta di riformulazione migliori il testo che però, a suo avviso, desta ancora alcune perplessità con riferimento all'aumento delle pene di cui all'articolo 190-bis del codice di procedura penale, come modificato dal comma 3 della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.05 della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, a suo avviso, sia più appropriata la collocazione prevista dall'articolo aggiuntivo Annibali 3.023 piuttosto che quella contenuta nell'articolo aggiuntivo 4.05 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice.
Lucia ANNIBALI (PD) condivide quanto rilevato dalla collega Bartolozzi, trattandosi di modalità di trasmissione di atti.
Laura BOLDRINI (LeU) fa notare come l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.05 della relatrice incida su quanto già previsto dall'articolo aggiuntivo Conte 01.019, di cui era cofirmataria.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI precisa che la modifica di cui all'articolo 190-bis del codice di procedura penale recata dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo 4.05 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice non incide affatto sulle pene, ma solo sull'età del testimone minore.
Lucia ANNIBALI (PD) accoglie le proposte di ulteriore nuova formulazione degli articoli aggiuntivi a sua prima firma Annibali 3.023 e 3.024.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi a prima firma Annibali 3.023 e 3.024 hanno assunto la numerazione 4.028 e che tale proposta emendativa sarà pertanto posta in votazione insieme all'identico articolo aggiuntivo 4.05 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato).
Lucia ANNIBALI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 3.025 di cui è prima firmataria, volto a inserire la violenza sessuale tra i reati previsti dal codice antimafia.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Annibali 3.025.
Giusi BARTOLOZZI (FI) non ritira l'articolo aggiuntivo 3.026 di cui è prima firmataria, volto a mettere un termine per l'emanazione dei decreti attuativi per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani da femminicidio, in quanto è riprovevole che gli stessi non siano stati ancora emanati.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI informa che è stato istituito un tavolo apposito incaricato di sciogliere alcuni dubbi sulla norma. Informa, altresì, di aver sollecitato una rapida soluzione in quanto ritiene che non si possa tollerare alcun ulteriore ritardo. Reputa pertanto erroneo prevedere qualsiasi termine per l'emanazione dei decreti attuativi.
Laura BOLDRINI (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.026, in quanto si tratta di una proposta emendativa doverosa per porre rimedio all'abbandono in cui lo Stato ha lasciato gli orfani per crimini domestici. Richiama in proposito la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha tolto ai figli di Marianna Manduca il risarcimento concesso dal tribunale di primo grado per il fatto che non era stato dato seguito alle denunce della donna. La Corte d'Appello ha invece discutibilmente stabilito che l'omicidio sarebbe avvenuto in tutti i casi e che i figli della Manduca debbano, quindi, restituire il risarcimento. È dunque perlomeno doveroso attribuire delle borse di studio agli orfani per femminicidio.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.026.
Giusi BARTOLOZZI (FI), in qualità di cofirmataria, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 3.027.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 3.027.
Matilde SIRACUSANO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 3.028, di cui è prima firmataria, volto a promuovere l'attivazione di corsi di difesa personale con la finalità della prevenzione della violenza contro le donne e in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione di Istanbul in materia di aumento del livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Siracusano 3.028.
Giusi BARTOLOZZI (FI) non accoglie l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Santelli 3.029 di cui è cofirmataria. Si tratta infatti di una proposta emendativa rilevante, in quanto propone l'istituzione di aree separate negli ospedali per l'accoglienza delle donne vittime di violenza.
Lucia ANNIBALI (PD) fa presente alla deputata Bartolozzi che tali spazi già esistono.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che in realtà non esiste, allo stato attuale, un obbligo per la loro istituzione.
Lucia ANNIBALI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Santelli 3.029 e ritiene più opportuno invitare il Governo a monitorare e ad emanare linee guida per potenziare quanto già esistente, in particolare anche attraverso un intervento della Ministra della salute.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 3.029.
Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 3.030; s'intende vi abbiano rinunciato.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive, anche a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della II Commissione, l'emendamento Vitiello 4.1.
Silvia BENEDETTI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vitiello 4.1.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 4.1.
Lucia ANNIBALI (PD) illustra l'emendamento 4.2, di cui è prima firmataria, volto a inserire anche il Dipartimento delle pari opportunità nell'individuazione dei contenuti del decreto di formazione degli operatori di polizia previsto dal comma 2 dell'articolo 4, in quanto già svolge un ruolo di coordinamento della suddetta formazione.
La Commissione respinge l'emendamento Annibali 4.2.
Laura BOLDRINI (LeU) illustra l'emendamento Conte 4.3, di cui è cofirmataria, volto a inserire i centri antiviolenza e le associazioni di sostegno delle donne vittime di violenza nell'attività di formazione delle Forze di polizia. Osserva, infatti, che attualmente sono le stesse Forze di polizia a chiedere ai centri antiviolenza e alle associazioni di collaborare alla formazione del proprio personale. Ritiene quindi incongruo che ciò non si preveda a livello normativo. Chiede spiegazioni in merito al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI fa presente di non accogliere quanto proposto dall'emendamento Conte 4.3, come anche dall'emendamento Annibali 4.2, in quanto è sottinteso il ruolo sia dei centri antiviolenza che del Dipartimento della pari opportunità il quale, lo ricorda, fa parte della Presidenza del Consiglio.
La Commissione respinge l'emendamento Conte 4.3.
Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 della relatrice, in quanto, pur concordando con il suo contenuto, non condivide la collocazione prescelta. A suo avviso, sarebbe più idoneo collocare la norma all'interno dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 4.01 (nuova formulazione) della relatrice, nonché gli identici articoli aggiuntivi 4.02 (nuova formulazione) della relatrice, Conte 4.014 (nuova formulazione), Verini 4.015 (nuova formulazione) e Bartolozzi 4.026 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con il contenuto dell'articolo aggiuntivo 4.03 della relatrice. Esprime solo alcune perplessità sul trattamento identico delle fattispecie delle lesioni personali dalle quali derivi la deformazione del viso e dello sfregio permanente, il quale potrebbe essere anche in forma ridotta e non deformante. Infatti, in questo modo si andrebbero a punire con pene rilevanti anche reati di non estrema gravità.
Lucia ANNIBALI (PD) non condivide la scelta normativa di creare una fattispecie di reato autonomo per lesioni personali o sfregio permanente del viso, in quanto, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno intervenire sulla modifica delle circostanze aggravanti. Osserva, inoltre, che così viene data minore importanza a lesioni altrettanto gravi, quali ad esempio quelle che portano alla riduzione su una sedia a rotelle. Preannuncia quindi l'astensione del gruppo del Partito Democratico sull'articolo aggiuntivo 4.03 della relatrice.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi 4.03 della relatrice e Conte 4.016 (nuova formulazione) (vedi allegato), gli identici articoli aggiuntivi 4.04 della relatrice e Conte 4.017 (nuova formulazione), Morani 4.018 (nuova formulazione) e Bartolozzi 4.027 (nuova formulazione) (vedi allegato), nonché gli identici articoli aggiuntivi 4.05 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice e Annibali 4.028 (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato). Approva quindi gli identici articoli aggiuntivi 4.06 della relatrice, Bartolozzi 4.020 (nuova formulazione), Ferri 4.021 (nuova formulazione), Annibali 4.022 (nuova formulazione) e Bordo 4.024 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Silvia BENEDETTI (Misto) sottoscrive la proposta emendativa Vitiello 4.025 (nuova formulazione).
La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Conte 4.07 (nuova formulazione), 4.08 (nuova formulazione) della relatrice e Vitiello 4.025 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Conte 4.09 di cui è cofirmataria, volto a prevedere che i compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati a danno delle vittime di violenza domestica e di genere siano destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice. Nel sottolineare come la norma recata dall'articolo aggiuntivo in esame non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica bensì risponda ad una finalità educativa nei confronti del soggetto che ha messo in atto la violenza, chiede al rappresentante del Governo e alla relatrice le ragioni del parere contrario espresso.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel precisare di condividere le finalità sottese all'articolo aggiuntivo in esame, fa notare che nell'ordinamento è già prevista la possibilità di destinare, al fine di compensare le vittime, una parte dei compensi da lavoro svolto dai detenuti o dagli internati. A suo avviso, la previsione di cui all'articolo aggiuntivo Conte 4.09 rischierebbe di vincolare il richiedente il quale attualmente è libero di rivalersi sui compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati o su altri beni di proprietà del reo di maggiore esigibilità.
Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea come la proposta emendativa Conte 4.09, che ripresenta una disposizione già contenuta nella proposta di legge Ascari C. 1408, non sia volta a prevedere la possibilità per la vittima di ricorrere alternativamente ad uno strumento di rivalsa o ad un altro, bensì a far concorrere un terzo dei compensi percepiti dalla persona che ha commesso il reato con agli altri beni al risarcimento delle vittime dei medesimi reati.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Conte 4.09 ed approva l'articolo aggiuntivo 4.010 della relatrice (vedi allegato).
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Vitiello 4.011 risulta assorbito nell'articolo aggiuntivo 4.01 (nuova formulazione) della relatrice, già approvato.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede chiarimenti in ordine all'articolo aggiuntivo 4.012 della relatrice.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la proposta emendativa 4.012 incide su procedimento per l'indennizzo per le vittime di reato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.012 della relatrice (vedi allegato).
Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Conte 4.013 di cui è cofirmataria, volto a prevedere l'obbligo in capo a società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociale di costituire nel territorio dello Stato un domicilio legale presso il quale possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate. Nel ribadire l'opportunità di introdurre la fattispecie di reato «revenge porn», fa notare come sarebbe comunque necessario prevedere quanto disposto dall'articolo aggiuntivo Conte 4.013.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Conte 4.013.
Alfredo BAZOLI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Annibali 5.1, del quale è cofirmatario, che a suo avviso è volto a dotare il provvedimento in discussione della strumentazione economica necessaria a renderlo efficace. Precisa che se la polizia penitenziaria non venisse dotata delle necessarie risorse economiche, il trattamento penitenziale dei detenuti per reati di violenza di genere sarebbe destinato a rimanere lettera morta e sottolinea come tale trattamento di fatto costituisca l'unico strumento valido per evitare il reiterarsi di tali tipi di reati.
Laura BOLDRINI (LeU) ritiene che un tema delicato come quello della violenza alle donne non possa essere affrontato esclusivamente tramite l'innalzamento delle pene e non comprende le ragioni per le quali il provvedimento in discussione debba essere un provvedimento «a costo zero». Si domanda quindi come sia possibile che la maggioranza intenda tutelare le donne senza destinare alcuna risorsa per tale finalità, sottolineando come a suo avviso un provvedimento ad invarianza di spesa non potrà rieducare il reo. Nel ritenere che il provvedimento in discussione, così come impostato, non abbia la capacità di incidere sulla problematica della violenza di genere e che costituisca soltanto un «provvedimento bandiera», esprime il proprio rammarico nell'osservare che con il parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Annibali 5.1 la maggioranza abbia dimostrato di non voler risolvere il problema affrontato.
La Commissione respinge l'emendamento Annibali 5.1.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
ALLEGATO
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).
ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI
ART. 4.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.».
1-bis. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,»;
2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e sei mesi.».
3. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 01. (Nuova formulazione) La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 577 del codice penale).
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 02. (Nuova formulazione) La relatrice.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio).
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 014. (ex 01.05) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 015. (ex 01.06) (Nuova formulazione) Verini, Bazoli, Annibali, Morani, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 577 del codice penale).
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 026. (ex 3.014) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
«583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
**4. 03. La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
«583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
**4. 016 (ex 01.07) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni «sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 04. La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 017. (ex 01.09, ex 01.010, ex 01.011) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 018. (ex 01.012) (Nuova formulazione) Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni «sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 027. (ex 3.017) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 64-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 05. (Ulteriore nuova formulazione) La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 64-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 028. (ex 3.023, ex 3.0243) (Ulteriore nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.»
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 06. La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.»
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 020. (ex 01.020, ex 01.025, ex 01.027, ex 01.030, ex 3.010) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.»
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 021. (ex 01.026, ex 1.10) (Nuova formulazione) Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.»
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 022. (ex 1.6) (Nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.»
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 024. (ex 1.02) (Nuova formulazione) Bordo, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 07. (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, –609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 08. (Nuova formulazione) La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 025. (ex 3.02) (Nuova formulazione) Vitiello.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119). – All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da «riservando un terzo», fino alla fine della lettera, sono soppresse.
4. 010. La relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato). – 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all'articolo 7, le parole: «procure generali della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: « procure della Repubblica presso il tribunale».
4. 012. La relatrice.