II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-01728 Varchi: Sulla sicurezza e sulla carenza di organico del personale di Polizia penitenziaria ... 14
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 29
5-01724 Bazoli: Sui dati relativi ai crimini di odio e sull'inasprimento del sistema sanzionatorio ... 15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 30
5-01725 Salafia: Sulle criticità connesse al pagamento dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'amministrazione giudiziaria ... 15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 31
5-01727 Turri: Sull'incremento delle piante organiche del tribunale dei minorenni di Ancona ... 15
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 32
5-01726 Costa: Sulle intercettazioni abusive di studi legali piemontesi ... 15
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 33
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti (Seguito esame e rinvio) ... 16
ALLEGATO 6 (Nuove proposte di riformulazione) ... 34
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 16.45.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata mediante l'attivazione del circuito chiuso.
5-01728 Varchi: Sulla sicurezza e sulla carenza di organico del personale di Polizia penitenziaria.
Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Emanuele PRISCO (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva, innanzitutto, che i dati forniti dal sottosegretario in relazione alle aggressioni commesse nelle carceri dai detenuti con gravi profili psicologici-psichiatrici non coincidono con quelli in suo possesso che sono riportati nella interrogazione di cui è cofirmatario.
Ritiene necessario che l'Esecutivo intraprenda tempestivamente iniziative non soltanto per sopperire alle carenze di organico della Polizia penitenziaria, ma anche per dotare gli agenti di idonei dispositivi antiaggressione, nonché per realizzare strutture protette, quali i REMS, dedicate ai detenuti con problemi psichiatrici, che altrimenti, rischiano di essere utilizzati dagli altri detenuti come elementi per innescare veri e propri conflitti con gli agenti.
5-01724 Bazoli: Sui dati relativi ai crimini di odio e sull'inasprimento del sistema sanzionatorio.
Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Alfredo BAZOLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Osserva infatti che i dati forniti dal sottosegretario sono riferiti al 2017, in quanto quelli del 2018 non sono disponibili. Ciò testimonia una mancanza di monitoraggio sui crimini di odio che rende non adeguata e non tempestiva la risposta della politica. Rilevato, peraltro, che stando alle cronache giornalistiche, i dati concernenti tali reati sarebbero in aumento, reputa necessario che il Governo attivi una apposita banca dati, come accade in altre democrazie occidentali.
5-01725 Salafia: Sulle criticità connesse al pagamento dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'amministrazione giudiziaria.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Valentina D'ORSO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta fornita dal sottosegretario dalla quale emerge che l'Esecutivo si è fatto carico tempestivamente della problematica oggetto della sua interrogazione.
5-01727 Turri: Sull'incremento delle piante organiche del tribunale dei minorenni di Ancona.
Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della esauriente risposta fornita dal Governo, dalla quale emerge che l'Esecutivo si sta attivando per provvedere ad una rideterminazione delle piante organiche del tribunale dei minorenni di Ancona.
5-01726 Costa: Sulle intercettazioni abusive di studi legali piemontesi.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Giusi BARTOLOZZI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ritiene infatti che la risposta fornita dal sottosegretario sia stata troppo generica. Dichiara poi di non aver compreso le cause del presunto «disguido», che, stando alla risposta del sottosegretario, sarebbe all'origine delle intercettazioni abusive degli studi legali piemontesi.
Francesca BUSINAROLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 17.05.
SEDE REFERENTE
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 17.10.
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 marzo 2019.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la relatrice ha ritirato l'emendamento 1.2 e che ha riformulato, a mero fine di coordinamento, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.08 (vedi allegato 6).
Avverte inoltre che la Commissione riprende i lavori dalla proposta emendativa Conte 01.03, sulla quale la relatrice aveva formulato un invito al ritiro.
Laura BOLDRINI (LeU), in qualità di cofirmataria dell'articolo premissivo Conte 01.03, dopo aver ricordato che essa è volta a prevedere che il minore che assiste ai maltrattamenti si consideri sempre persona offesa dal reato, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere su di essa espresso.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, conferma l'invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo premissivo Conte 01.03.
Laura BOLDRINI (LeU) si dichiara stupita della posizione assunta dalla relatrice, considerato che anche tale proposta emendativa riproduce il contenuto di una disposizione della proposta di legge Ascari C. 1403.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, precisa che l'invito al ritiro denota comunque una sensibilità politica riservata a talune proposte emendative.
La Commissione respinge l'articolo premissivo Conte 01.03.
Lucia ANNIBALI (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo premissivo Morani 01.04 e di non accedere all'invito al ritiro formulato dalla relatrice.
La Commissione respinge l'articolo premissivo Morani 01.04.
Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione della proposta emendativa Conte 01.05, di cui è cofirmataria.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Conte 01.05, come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Conte 4.014 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.02 della relatrice.
Lucia ANNIBALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Verini 01.06, di cui è cofirmataria.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Verini 01.06, come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Verini 4.015(vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.02 della relatrice.
Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Conte 01.07, di cui è cofirmataria.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Conte 01.07, come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Conte 4.016 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.03 della relatrice.
Laura BOLDRINI (LeU) chiede le motivazioni alla base del parere contrario espresso dalla relatrice sulla proposta emendativa Conte 01.08, tenuto conto, tra l'altro, che essa riprende il contenuto di una disposizione della proposta di legge presentata dalla stessa relatrice.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.08.
Laura BOLDRINI (LeU) non accede all'invito al ritiro dell'articolo premissivo Conte 01.09, di cui è cofirmataria, e osserva come sia a suo avviso difficile comprendere la ratio del parere espresso.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ritiene che il Governo possa riconsiderare il parere espresso sulla proposta emendativa Conte 01.09, al fine di proporne una riformulazione che la renda identica alla proposta emendativa 4.04 della relatrice.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, concorda con il nuovo parere formulato dal sottosegretario sulla proposta emendativa Conte 01.09.
Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Conte 01.09 testé avanzata dal sottosegretario, nonché le proposte di riformulazione degli articoli premissivi Conte 01.010 e 01.011.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte quindi che le proposte emendative Conte 01.010 e Conte 01.011, come riformulate, hanno assunto la nuova numerazione Conte 4.017 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) che sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.04 della relatrice. Avverte quindi che la proposta emendativa Conte 4.017 è da intendersi comprensiva anche della nuova formulazione della proposta emendativa Conte 01.09, testé formulata dal sottosegretario e accolta dalla deputata Boldrini.
Lucia ANNIBALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Morani 01.012, di cui è cofirmataria.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte quindi che la proposta emendativa Morani 01.012, come riformulata, assume la nuova numerazione Morani 4.018 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.04 della relatrice.
Laura BOLDRINI (LeU) dichiara di non accedere all'invito al ritiro della proposta emendativa Conte 01.013, di cui è cofirmataria. Ricorda che tale proposta emendativa è volta ad allungare i termini di proponibilità della querela per i reati di maltrattamento e di violenza sessuale, tenuto conto che, come rilevato dai soggetti auditi e dagli stessi centri antiviolenza, i termini di legge sono attualmente molto stringenti e in taluni casi non danno alle donne vittime di tali reati un tempo congruo a superare lo shock psicologico, che è un passaggio necessario per determinarsi nella volontà di intraprendere un procedimento penale.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.013.
Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo sulla proposta emendativa Conte 01.014, di cui è cofirmataria, volta a introdurre nel codice penale il reato di molestie sessuali, chiede alla relatrice di spiegare i motivi dell'invito al ritiro su di essa formulato.
Ricorda come anche tale proposta emendativa riproduca il contenuto di una disposizione della proposta di legge Ascari C. 1403. Invita quindi la relatrice ad avere una interlocuzione con i deputati che hanno presentato emendamenti, ritenendo altrimenti frustrante il dibattito in corso.
Alfredo BAZOLI (PD), con riferimento alla richiesta testé avanzata dall'onorevole Boldrini, sollecita la relatrice a fornire – almeno per una ragione di cortesia – i chiarimenti che le vengono richiesti, quanto meno in relazione al parere dato su proposte emendative che riproducono disposizioni della proposta di legge da lei presentata C. 1403.
Ricorda come la fase dell'esame referente sia proprio quella deputata allo svolgimento dell'istruttoria e dell'interlocuzione politica, nel confronto civile tra forze di maggioranza e di opposizione. Osserva, invece, che finora il procedimento legislativo si è svolto in modo schizofrenico, se si considera, dapprima, la scelta, quale testo base, del disegno di legge del Governo C. 1455, che non contiene molte delle disposizioni recate dalla proposta di legge della relatrice, e, successivamente, la presentazione da parte della stessa relatrice di emendamenti volti a modificare in maniera significativa il testo base inserendovi diverse disposizioni della sua proposta di legge.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, richiamato quanto da lei affermato nella seduta dello scorso 19 marzo, fa presente che sono stati espressi pareri favorevoli su proposte emendative che riproducono aspetti della disciplina sui quali i soggetti auditi avevano manifestato condivisione. Con specifico riferimento alla proposta emendativa Conte 01.014, osserva che molti esperti sentiti in audizione hanno dichiarato di non ritenere opportuna l'introduzione del reato di molestie sessuali.
Lucia ANNIBALI (PD) ritiene che le considerazioni testé espresse dalla relatrice siano un'offesa all'intelligenza e non rendano giustizia a coloro che hanno seguito con estrema attenzione sin dall'inizio l’iter del provvedimento. Evidenzia, infatti, che, se fosse vero che il parere favorevole è stato espresso su emendamenti che incidono su questioni condivise dai soggetti auditi, risulterebbe inspiegabile la stessa scelta di introdurre il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni, sulla quale la maggioranza degli auditi si è espressa in senso contrario.
Laura BOLDRINI (LeU), associandosi alle osservazioni della collega Annibali, rileva come, applicando il criterio esposto dalla relatrice, non si sarebbe dovuto scegliere come testo base il disegno di legge del Governo, il cui nucleo centrale è rappresentato proprio dalla limitazione temporale dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni, che è stata ampiamente criticata nel corso delle audizioni. Osserva, peraltro, come in sede di audizione non sia emerso che l'introduzione del reato di molestie sessuali potrebbe risultare superflua.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, tiene a precisare che non è sua intenzione strumentalizzare le valutazioni espresse dai diversi soggetti auditi. Ribadisce che il parere formulato sulle proposte emendative è frutto di una valutazione complessa e di una scelta ponderata fatta non solo, ma anche sulla base delle valutazioni espressa dagli auditi. Conferma, pertanto, il parere contrario sulla proposta emendativa Conte 01.014.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che nel corso delle audizioni svolte in Commissione nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo i soggetti auditi hanno manifestato la loro contrarietà all'introduzione nel codice penale della disposizione prevista dall'emendamento Conte 01.014, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo su tale proposta emendativa, ritenendo che l'approvazione della stessa vanificherebbe i progressi fatti dal legislatore negli ultimi dieci anni sulla materia.
Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea di aver chiesto alla relatrice e non alla collega Bartolozzi, che comunque ringrazia per la spiegazione testé fornita, valutazioni di merito sulla proposta emendativa Conte 01.014.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.014.
Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive la proposta emendativa Morani 01.015, della quale non accoglie l'invito al ritiro.
La Commissione respinge la proposta emendativa Morani 01.015.
Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Conte 01.016, della quale è cofirmataria. Fa presente che tale proposta emendativa introduce il concetto di flagranza differita per gli atti persecutori, riproducendo il contenuto della proposta di legge Ascari C. 1403.
Lucia ANNIBALI (PD), facendo notare come il tema oggetto della proposta emendativa Conte 01.016 fosse contenuto nella proposta di legge Ascari C. 1403, sottolinea che il suo gruppo parlamentare ha presentato, recependo delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, un emendamento volto a prevedere la medesima disposizione all'interno del codice di procedura penale. Nell'evidenziare l'assenza di intento ostruzionistico da parte del suo gruppo parlamentare, auspica tuttavia che la relatrice chiarisca il merito della decisione assunta in ordine all'espressione del parere sulla proposta emendativa in discussione.
Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo parlamentare sulla proposta emendativa Conte 01.016, che a suo avviso contrasta con il dettato dell'articolo 13 della Costituzione.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.016.
Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Conte 01.017, di cui è cofirmataria, in materia di «revenge porn». Nel rammentare che nell'ordinamento non è prevista una simile fattispecie di reato, della quale ricorda che proprio negli ultimi giorni si sono purtroppo dovute occupare le cronache, sottolinea la necessità di introdurre rapidamente una disposizione che contrasti tale nuova frontiera di violenza sulla donna. Nel non comprendere le motivazioni che hanno indotto la relatrice e il rappresentante del Governo ad invitare i proponenti a ritirare tale proposta emendativa e nel fare presente che è ben consapevole dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento di un provvedimento su tale materia, sottolinea come l'approvazione di tale proposta emendativa in discussione costituirebbe un segnale importante per l'opinione pubblica che è particolarmente sensibile alla questione. In proposito, rammenta che è stata sottoscritta da oltre 100 mila persone una petizione che chiede al legislatore di occuparsi della materia.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel far presente che anche il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta emendativa di analogo tenore a quella in discussione, auspica che la maggioranza consideri attentamente l'opportunità di intervenire in tale sede su questa questione. Auspica pertanto che la maggioranza accolga, anche attraverso una riformulazione, una disposizione la cui approvazione sarebbe un segnale di coesione parlamentare per i cittadini.
Lucia ANNIBALI (PD) condivide la necessità che il tema oggetto della proposta emendativa in discussione sia affrontato immediatamente.
Catello VITIELLO (Misto) evidenzia come la proposta emendativa in discussione, così come le altre di analogo tenore, siano state presentate dai gruppi di opposizione e che una loro eventuale approvazione non sarebbe da ascrivere a una forma di strumentalizzazione dei recenti accadimenti, bensì consentirebbe alle forze della maggioranza di cogliere l'occasione di introdurre una disposizione a salvaguardia delle donne e degli uomini. Nel sottolineare l'urgenza di approvare immediatamente una disposizione sul tema del «revenge porn», fa presente come la stessa non debba essere riferita esclusivamente a una parte del genere umano, in quanto potrebbero esserne vittima sia uomini che donne.
Laura BOLDRINI (LeU) precisa che la proposta emendativa Conte 01.017 si limita soltanto ad introdurre la fattispecie di reato ascrivibile al cosiddetto revenge porn, non intervenendo pertanto su altri aspetti della questione che sono comunque connessi, quali gli obblighi dei gestori delle piattaforme informatiche e le forme di assistenza psicologica da fornire alle vittime di tale reato. Nel rammentare le numerose ragazze che, come la giovane Carolina Picchio e Tiziana Cantone, non riuscendo a superare il trauma dell'essere state vittime di tali condotte, si sono tolte la vita, sottolinea la necessità di intervenire immediatamente sulla materia. Si domanda quindi come sia possibile che il MoVimento 5 Stelle, a cui sta particolarmente a cuore la democrazia diretta, non tenga in considerazione una petizione sottoscritta in materia da oltre 100 mila cittadini.
Matilde SIRACUSANO (FI) ribadisce la necessità di accelerare i tempi per approvare immediatamente una disposizione in tema di revenge porn per tutelare, soprattutto, le vittime minorenni.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ringraziare i colleghi per gli interventi testé svolti, sottolinea come l'Esecutivo condivida l'assoluta necessità di discutere celermente della materia, ma evidenzia come non sia corretto strumentalizzare una petizione o affermare che si stia perdendo del tempo sull'argomento. Evidenzia infatti come, soltanto ora, con l'attuale maggioranza, il tema sia stato oggetto di attenzione, nonostante le numerose vicende accadute negli anni passati. A suo avviso, quando si interviene su una fattispecie così delicata, è necessario farlo con particolare attenzione al fine di renderla efficace. Rammenta che presso l'altro ramo del Parlamento si svolgeranno audizioni sulla materia, con le quali si intendono valutare anche i connessi temi della privacy e del trattamento dei dati, e che pertanto sarà possibile intervenire sul provvedimento che il Senato trasmetterà.
Cosimo Maria FERRI (PD), nel non accettare il richiamo alla petizione e ad eventuali strumentalizzazioni da parte del sottosegretario Ferraresi, del quale rammenta, nella scorsa legislatura, i toni e la demagogia utilizzata, lo invita a non dare lezioni di correttezza istituzionale. Ricorda altresì che proprio oggi il Parlamento è stato chiamato a votare per la decima volta la fiducia al Governo Conte, sebbene nella scorsa legislatura proprio il Vicepresidente del Consiglio Di Maio lamentasse il ricorso a tale strumento da parte dell'allora Esecutivo. Rammenta inoltre al rappresentante del Governo che l'articolo 612-bis del codice penale, che prevede che la pena per gli atti persecutori sia aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, è stato introdotto dal precedente Governo. Richiama poi i precedenti interventi recati dai decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 93 del 2013. Sottolinea inoltre come l'Esecutivo precedente abbia recepito numerose direttive comunitarie in tema di vittime e di vulnerabilità. Ritiene pertanto che non sia corretto affermare che il precedente Governo non sia intervenuto sulla materia.
Laura BOLDRINI (LeU), nel dichiarare di non poter accettare che per il rappresentante del Governo sia necessario effettuare degli approfondimenti sulla materia, fa notare come la proposta emendativa Conte 01.017 sia il frutto di un accurato lavoro svolto da penalisti, polizia postale e psicologi.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare ai deputati Boldrini e Ferri, sottolinea di non aver mai affermato che la proposta emendativa Conte 01.017 sia imprecisa, né tantomeno che l'Esecutivo precedente non abbia «inciso» sulla materia.
Giusi BARTOLOZZI (FI) fa notare al collega Ferri che l'articolo 612-bis del codice penale è stato introdotto nel 2009 dal Governo Berlusconi.
Cosimo Maria FERRI (PD), nel replicare alla collega Bartolozzi, rammenta che il secondo comma di tale articolo da lui citato è stato sostituito dal decreto-legge n. 93 del 2013.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.017.
Catello VITIELLO (Misto) non accede all'invito al ritiro della sua proposta emendativa 01.018.
La Commissione respinge la proposta emendativa Vitiello 01.018.
Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea come la riformulazione proposta dalla relatrice della proposta emendativa Conte 01.019, della quale è cofirmataria, non preveda l'immediata trasmissione al giudice civile procedente delle ordinanze. A suo avviso, andrebbe comunque utilizzata una formula che preveda l'urgenza di tale trasmissione.
Lucia ANNIBALI (PD), nel rammentare di aver presentato due articoli aggiuntivi, rispettivamente il 3.023 e il 3.024, che introducendo dei nuovi commi all'articolo 64 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, incidono sul medesimo tema di cui alla proposta emendativa Conte 01.019, fa notare come la proposta di riformulazione della relatrice faccia venire meno la previsione in base alla quale il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, debba dare conto delle ordinanze trasmesse, precisandone la rilevanza ai fini della decisione. A suo avviso, tale disposizione è invece fondamentale e ritiene che la relatrice dovrebbe rivalutare gli articoli aggiuntivi a sua firma 3.023 e 3.024, che incidono anche su tale aspetto.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con la collega Boldrini sulla necessità di prevedere l'immediatezza della trasmissione delle ordinanze, ritiene invece non corretto obbligare il giudice civile procedente a precisare la rilevanza ai fini della decisione.
Laura BOLDRINI (LeU) osserva come sia fondamentale nei casi di separazione personale dei coniugi che il giudice civile procedente sia celermente informato delle ordinanze penali a carico dell'altro coniuge per poter assumere la propria decisione.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, alla luce di quanto osservato dalle colleghe Boldrini e Annibali, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 4.05 della relatrice, prevedendo che copia delle ordinanze sia «trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente» (vedi allegato 6).
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, accoglie la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.05 testé formulata dal sottosegretario. Propone quindi una ulteriore riformulazione delle proposte emendative Conte 01.019 e Annibali 3.023 e 3.024 finalizzata a renderle identiche al suo articolo aggiuntivo 4.05 (nuova formulazione) (vedi allegato 6).
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la relatrice sulle ulteriori nuove formulazioni delle proposte emendative Conte 01.019 e Annibali 3.023 e 3.024.
Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con le osservazioni della collega Boldrini, ma ritiene che prevedere un obbligo motivazionale del giudice civile soltanto relativamente agli aspetti penali sbilancerebbe la decisione.
Lucia ANNIBALI (PD), nell'evidenziare come le proposte emendative a sua firma 3.023 e 3.024 richiamino la Convenzione di Istanbul, precisa di essere disponibile anche ad accogliere eventuali riformulazioni, purché rimanga stringente l'obbligo di motivare la rilevanza delle ordinanze ai fini della decisione.
Alfredo BAZOLI (PD) osserva come la proposta emendativa Conte 01.019, che introduce la trasmissione obbligatoria delle ordinanze, rimarrebbe una norma sterile qualora non si prevedesse anche l'obbligo per il giudice civile procedente di valutare la rilevanza delle ordinanze trasmesse.
Laura BOLDRINI (LeU) richiama all'attenzione dei colleghi la vicenda di Antonella Penati, che ha visto il proprio figlio morire pugnalato dal padre in uno degli incontri in una struttura sorvegliata, imposti in sede di separazione Nel sottolineare come un giudice, a conoscenza di provvedimenti penali adottati nei confronti del padre per violenza, non avrebbe mai autorizzato gli incontri con il minore, ritiene che tale vicenda possa costituire il triste esempio di come, in assenza di coordinamento tra l'azione civile e quella penale, possano accadere delle immani tragedie. Invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad accantonare la proposta emendativa Conte 01.019, al fine di effettuare sulla stessa una più approfondita valutazione.
Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive la proposta emendativa Conte 01.019 che ritiene essere di buon senso. A suo avviso, prevedere il coordinamento tra il giudice civile e il giudice penale equivale a garantire gli interessi dei figli minori e del coniuge e a fornire un aiuto al giudice civile procedente per effettuare una migliore decisione.
Laura BOLDRINI (LeU) non accede alla ulteriore riformulazione proposta dalla relatrice dell'articolo premissivo Conte 01.019.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.019.
Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che è stata accolta nella seduta del 19 marzo la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020, che ha assunto la nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.06 della relatrice.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021, dichiara che la stessa è volta a recepire le richieste avanzate in sede di audizione dalle associazioni che sostengono gratuitamente le vittime di violenza di genere. Ricorda a tale proposito quanto sia difficile e doloroso per le parti offese denunciare i maltrattamenti subiti, considerato che le denunce effettivamente sporte ammontano al 17 per cento dei casi totali. Nel ritenere pertanto assolutamente imprescindibile fornire sostegno a chi, senza avere alcuno scopo di lucro, assiste quotidianamente le donne vulnerabili, precisa che la proposta emendativa Varchi 01.021 è volta in particolare ad ammettere le citate associazioni al patrocinio a spese dello Stato. Nell'invitare il Governo e la maggioranza ad un supplemento di riflessione sul tema, invita tutti i colleghi ad esprimersi in senso favorevole alla proposta emendativa Varchi 01.021, di cui quindi non accoglie l'invito al ritiro.
Lucia ANNIBALI (PD) chiede di sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021.
Laura BOLDRINI (LeU), nel chiedere di sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021, ringrazia la collega Bellucci per la opportuna riflessione svolta.
La Commissione respinge la proposta emendativa Varchi 01.021.
Laura BOLDRINI (LeU) illustra la proposta emendativa Conte 01.022, di cui è cofirmataria, che, riprendendo una disposizione contenuta nella proposta di legge della relatrice C. 1403, impone per i reati di violenza di genere la custodia cautelare in carcere, al fine di garantire una maggiore tutela della donna che abbia sporto denuncia. Chiede chiarimenti alla relatrice in merito all'invito al ritiro, che non accoglie, considerato che la proposta emendativa Conte 01.022 risponde ad una esigenza delle donne.
La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.022.
Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 01.023.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Ferri 01.023 e 01.024.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.025, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019).
Cosimo Maria FERRI (PD), pur non ritenendosi completamente soddisfatto, accetta la riformulazione della proposta emendativa a sua firma 01.026, avanzata dalla relatrice.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la proposta emendativa Ferri 01.026, come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Ferri 4.021 e che pertanto sarà posta in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019 ). Fa presente poi che la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.027, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019).
Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 01.028, formulato dalla relatrice.
La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.028.
Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 01.029, formulato dalla relatrice.
La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.029.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.030, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019).
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra la proposta emendativa a sua firma 01.031, volta a prevedere che anche l'iscrizione della notizia di reato sia comunicata immediatamente alla persona offesa e al difensore, ricordando come, a detta di molti dei soggetti auditi, la vittima di atti di violenza corra i rischi maggiori proprio nell'immediatezza della denuncia. Nel rilevare, pertanto, che avere notizia dell'iscrizione della notizia di reato consentirebbe alla donna di mettersi al riparo, ritenendo che tale disposizione non leda comunque i diritti del soggetto indagato, chiede al Governo e alla relatrice un supplemento di riflessione, eventualmente accantonando la proposta emendativa a sua firma 01.031.
La Commissione respinge la proposta emendativa Bartolozzi 01.031.
Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 01.032 che, in linea con analoghi interventi in tema di contrasto alla corruzione, subordina l'ammissibilità della richiesta di accesso ai riti premiali al risarcimento del danno.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce l'invito al ritiro della proposta emendativa Ferri 01.032, riservandosi un supplemento di istruttoria in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
Cosimo Maria FERRI (PD) ribadisce l'intenzione di sottoporre a votazione la proposta emendativa 01.032.
La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.032.
Catello VITIELLO (Misto) non accede all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 1.1, formulato dalla relatrice.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitiello 1.1 e Versace 1.3.
Lucia ANNIBALI (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.4, chiede chiarimenti sul parere contrario espresso, considerato che la proposta emendativa riprende una disposizione contenuta nel testo C. 1403 della relatrice.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Annibali 1.4 e Bartolozzi 1.5.
Lucia ANNIBALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.6, avanzata dalla relatrice, rilevando tuttavia che non si è tenuto conto di una parte rilevante della proposta del Partito Democratico.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che l'emendamento Annibali 1.6, come riformulato, ha assunto la nuova numerazione Annibali 4.022 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posto in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Conte 1.7.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento Conte 1.8 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso.
Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.9 volto ad introdurre l'obbligo del pubblico ministero di motivare il diniego alla richiesta della persona offesa di misura cautelare a carattere protettivo. Ritiene che tale misura sia opportuna, considerato che il disegno di legge del Governo C. 1455 impone al medesimo pubblico ministero di audire la persona offesa entro tre giorni dalla notizia di reato.
La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.9.
Cosimo Maria FERRI (PD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.10, esprime comunque il suo rammarico per il fatto che Governo e maggioranza non abbiano consentito una maggiore collaborazione delle opposizioni su un tema tanto delicato.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che l'emendamento Ferri 1.10, come riformulato, ha assunto la nuova numerazione Ferri 4.021 e che pertanto sarà posto in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019). Constata quindi l'assenza del presentatore della proposta emendativa Bordo 1.01: s'intende che vi abbia rinunciato.
Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare che tutti i componenti del gruppo del Partito democratico sottoscrivono la proposta emendativa Bordo 1.02, accetta la riformulazione avanzata dalla relatrice.
Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la proposta emendativa Bordo 1.02 come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Bordo 4.024 e che pertanto sarà posta in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Annibali 2.1 e 2.2.
Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bordo 2.3: s'intende che vi abbia rinunciato.
Alfredo BAZOLI (PD) dichiara che tutti i componenti del gruppo del Partito democratico sottoscrivono gli emendamenti Bordo 2.4, 2.5 e 2.6.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bordo 2.4, 2.5 e 2.6.
Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che l'emendamento Conte 2.7, di cui è cofirmataria, recepisce le considerazioni svolte in audizione da molti soggetti che hanno evidenziato come il limite imperativo dei tre giorni imposto al pubblico ministero per audire la persona offesa sia velleitario oltre che deleterio. Nel rilevare, in particolare, che tale disposizione, in assenza di una previsione di spesa, rischia di essere unicamente un'operazione di «bandiera», ritiene più opportuno e più coerente che l'audizione della persona offesa venga disposta con massima urgenza. Si rammarica per il fatto che il provvedimento in esame sia «blindato», come dichiarato irritualmente dal Ministro Bonafede in conferenza stampa.
La Commissione respinge l'emendamento Conte 2.7.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento Conte 2.8 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 2.9.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 2.9 e Annibali 2.10.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 2.11.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.11.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel manifestare il proprio apprezzamento per l'obbligo dei tre giorni imposto al pubblico ministero per l'audizione della persona offesa dal disegno di legge C. 1455, ricorda che molti dei soggetti auditi hanno rilevato l'esigenza di prevedere una sanzione nel caso in cui tale obbligo non venga osservato. Nel rammentare ai colleghi che il pubblico ministero può comunque decidere di rinviare l'audizione nel caso in cui la persona offesa non si senta pronta, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Versace 2.01, di cui è cofirmataria, ampliando la casistica dell'articolo 372 del codice di procedura penale, è volto a prevedere la avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale in caso di omesso rispetto dell'obbligo sopracitato. Invita pertanto Governo e relatrice ad un supplemento di riflessione sul tema.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Versace 2.01, Bartolozzi 2.02, nonché gli emendamenti Versace 3.1, Annibali 3.2 e Conte 3.3.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento Conte 3.4 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.5 volto ad impedire che il pubblico ministero deleghi alla polizia giudiziaria il compimento degli atti di indagine che riguardino minorenni. Sollecita anche su questo tema un supplemento di riflessione da parte di Governo e relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 3.5.
Lucia ANNIBALI (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento del condannato, rappresenti il cuore della proposta di legge C. 1457 da lei stessa presentata. Considerato che una analoga misura è contenuta anche nel testo C. 1403 della relatrice, chiede chiarimenti in merito al parere contrario.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI fa presente che sull'argomento interviene l'articolo aggiuntivo 4.08 della relatrice.
Lucia ANNIBALI (PD) precisa che, rispetto all'articolo aggiuntivo 4.08 della relatrice, la proposta emendativa a sua prima firma 3.01, oltre ad essere espressa in forma più stringente, interviene anche sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Annibali 3.01.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, propone di riformulare nuovamente l'articolo aggiuntivo Vitiello 3.02 in modo da renderlo identico al suo articolo aggiuntivo 4.08, come riformulato all'inizio della seduta per mero coordinamento formale.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con quanto proposto dalla relatrice.
Catello VITIELLO (Misto) accoglie la proposta di nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 3.02 testé formulata dalla relatrice.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Vitiello 3.02 ha assunto la numerazione Vitiello 4.025 (ulteriore nuova formulazione) e pertanto sarà posta in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.08 della relatrice (vedi allegato 6).
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.03, Foti 3.04 e Varchi 3.05.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.03, Foti 3.04 e Varchi 3.05.
Giusi BARTOLOZZI (FI), rileva che molti degli inasprimenti di pena previsti dal disegno di legge del Governo C. 1455, essendo relativamente blandi, sono volti piuttosto ad intervenire sui termini della custodia cautelare portandoli da tre a sei mesi. Esprimendo la convinzione che non sia corretto intervenire sulla pena per ottenere risultati di altra natura, ritiene che più opportunamente l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06 intervenga direttamente sull'articolo 303 del codice di procedura penale. Ribadisce pertanto di condividere l'esigenza sottesa al disegno di legge del Governo ma non il metodo utilizzato.
Lucia ANNIBALI (PD),nell'associarsi alle considerazioni della collega Bartolozzi, evidenzia che anche il Partito democratico ha presentato proposte emendative volte ad ottenere il medesimo risultato dell'allungamento dei termini di custodia cautelare con una tecnica normativa migliore.
Laura BOLDRINI (LeU), nel dichiararsi d'accordo con le colleghe circa l'opportunità di intervenire direttamente sui tempi di custodia cautelare, sottolinea come l'incremento delle pene non abbia alcuna utilità ai fini dello sradicamento del fenomeno della violenza di genere, che è il frutto di una cultura retrograda. Sollecita invece interventi volti piuttosto a valorizzare il ruolo della donna nella società nonché a promuovere una maggiore consapevolezza già a partire dall'ambito scolastico.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.06.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Varchi 3.07 e 3.08, nonché Zucconi 3.09.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Varchi 3.07 e 3.08, nonché Zucconi 3.09.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 3.010, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019).
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.011 volto a subordinare la sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere alla partecipazione del condannato ad un percorso di recupero con esito positivo. Sollecita sull'argomento un supplemento di istruttoria da parte di Governo e relatrice.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ritenere condivisibile la disposizione in linea generale, non ravvisando la necessità che la stessa sia limitata ai soli reati di violenza di genere, invita la deputata Bartolozzi a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.011, riservandosi di valutare ulteriormente il suo contenuto in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.011 e del successivo 3.012 di analogo contenuto. Illustra inoltre l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.013, volto a considerare sempre persona offesa dal reato il minore di anni quattordici che assista ai maltrattamenti. Sollecitando un'ulteriore riflessione da parte di Governo e relatrice, sottolinea la necessità di una simile disposizione, considerato che, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale, è considerata persona offesa soltanto chi subisce direttamente la violenza.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel manifestare la sensibilità propria e del Governo sul tema in questione, ricorda che l'individuazione della persona offesa dal reato spetta all'autorità giudiziaria nel caso concreto, come confermato anche dalle sentenze della Cassazione del 2016 e del 2017. Si riserva tuttavia un supplemento di istruttoria in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, al fine di evitare difformità di giudizio e di rimettere i singoli casi alla discrezionalità del magistrato, il legislatore sia tenuto ad esprimersi in maniera certa sull'argomento. Accede comunque all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima 3.013.
Francesca BUSINAROLO, presidente, come da accordi intercorsi tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019:
a pagina 71, prima colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola «ex» sono inserite le seguenti «1.10, ex»;
a pagina 72, prima colonna, prima riga, le parole da «Dopo l'articolo» fino a «Ferri» sono soppresse;
a pag. 75, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole «4.029. (ex 4.07)» sono sostituite dal numero: «4.07».
ALLEGATO 1
5-01728 Varchi: Sulla sicurezza e la carenza di organico del personale di Polizia penitenziaria.
TESTO DELLA RISPOSTA
Le varie criticità del circuito penitenziario sono all'attenzione costante e quotidiana del Ministero della giustizia che, tra i suoi obiettivi prioritari, persegue senz'altro quello dell'innalzamento degli standard di sicurezza delle carceri.
Tale obiettivo può essere raggiunto innanzitutto potenziando la dotazione organica del personale penitenziario.
È preciso intendimento di questo Dicastero percorrere un'incisiva politica di risanamento del diffuso tasso di scopertura degli organici del corpo di Polizia penitenziaria.
In questa direzione assume particolare rilievo la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con la quale, proprio al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche tenuto conto delle indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è stata pianificata l'assunzione di n. 1.300 unità di Polizia penitenziaria nell'anno 2019 e di n. 577 unità nel periodo 2020/2023, con uno stanziamento di maggiori risorse pari a 71,5 milioni di euro per il triennio 2019/2021.
Vanno altresì debitamente ricordati gli imminenti correttivi che verranno apportati nell'immediato futuro per effetto dell'immissione in ruolo di n. 976 allievi vice-ispettori, che nel corrente mese di marzo stanno ultimando il corso di formazione, e degli ulteriori incrementi che avranno luogo grazie al concorso interno a complessivi n. 2.851 posti di vice sovrintendente ed all'esito del corso di formazione che consentirà l'immissione nel ruolo di agenti/assistenti di ulteriori n. 1.474 unità, entrambi in atto.
Particolarmente incisiva si è rivelata anche la politica dei trasferimenti dei detenuti resisi responsabili di aggressione al personale in servizio, a cui ha fatto da stimolo, di recente, una lettera circolare adottata dal D.A.P. lo scorso 9 ottobre.
Al 7 marzo 2019, infatti, il numero di trasferimenti per ragioni di sicurezza è sensibilmente aumentato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (ottobre 2017-marzo 2018), lievitando da 1.143 a 1.550.
Con riferimento, infine, alla dotazione strumentale, occorre ricordare che la sicurezza negli istituti penitenziari è già garantita, tra l'altro, attraverso gli impianti di videosorveglianza e, allorquando necessario, mediante l'impiego di unità cinefile, mentre ci si riserva di valutare possibili proiezioni future dell'impiego della pistola cd. taser anche in ambito carcerario, in esito ad una mirata analisi dei dati di esperienza che verranno restituiti dall'uso tuttora sperimentale di tale dispositivo da parte di altre forze di polizia.
ALLEGATO 2
5-01724 Bazoli: Sui dati relativi ai crimini di odio e sull'inasprimento del sistema sanzionatorio.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti chiedono, quali siano i dati riguardanti le denunce e i procedimenti relativi ai crimini d'odio, se esista una banca dati aggiornata sui crimini d'odio e in caso contrario se intenda attivarla e, di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione dei crimini e delle campagne d'odio.
Nel ringraziare per la sollecitazione, appare opportuno preliminarmente fornire qualche dato: nel 2017 le Procure della Repubblica in Italia hanno istruito circa 300 procedimenti in materia reati di odio o atti discriminatori, per la metà dei quali è stata esercitata azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.
Sempre nello stesso anno, sono 46 i processi già definiti con condanna in primo grado e 47 le persone condannate sentenza irrevocabile.
Questi dati, rilevati dal Ministero e formalmente forniti alla delegazione dell'Alto Commissariato dell'ONU, in occasione dell'incontro svoltosi in data 29 gennaio di questo anno al Ministero della giustizia, risultano dal monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale Statistica, che raccoglie i dati forniti dagli uffici giudiziari italiani.
I dati del 2018 non sono ancora disponibili, ma lo saranno a breve, essendo costante l'opera della competente direzione ministeriale di rilevazione dei dati dei procedimenti penali pendenti e definiti, sia allo scopo di monitorare il fenomeno sia allo scopo di valutare l'impatto delle modifiche introdotte con la legge del 2018, che come noto sono andate a implementare l'apparato di norme – introdotte dalla legge Mancino – che sanzionano penalmente non solo la partecipazione ad associazioni razziste, sessiste o comunque discriminatorie, ma ogni attività di propaganda e di istigazione all'odio.
L'attività di contrasto alle condotte illecite di tal fatta è stata anche condivisa dal Ministero della giustizia nel coordinamento di un tavolo interistituzionale, di cui fanno parte Ministero dell'interno, con OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori e Polizia postale e l'UNAR, con il fine di far confluire le diverse esperienze creando un sistema che possa rispondere alle esigenze di monitoraggio, conoscenza e prevenzione dei reati d'odio.
ALLEGATO 3
5-01725 Salafia: Sulle criticità connesse al pagamento dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'amministrazione giudiziaria.
TESTO DELLA RISPOSTA
Sono ben note al Ministero le problematiche connesse al procedimento di gestione delle fatture elettroniche per i consulenti tecnici d'ufficio, che secondo la circolare del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle entrate, devono essere emesse nei confronti dell'amministrazione della giustizia.
Accade in tal modo che la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.
Secondo il sistema contabile SICOGE per le fatture così emesse non è possibile disporne la chiusura automatica dovendo invece essere oggetto di una «operazione manuale» perché il credito possa risultare estinto sulla relativa piattaforma di certificazione.
Nella consapevolezza dell'aggravio che tale procedimento determina rispetto alle incombenze del funzionario delegato alle spese di giustizia e considerate le connesse segnalazioni pervenute da diversi uffici giudiziari, il Ministero ha avviato una interlocuzione con la Agenzia delle entrate per affrontare la questione.
Non più tardi di ieri il Ministero ha partecipato ad un incontro, unitamente alla Ragioneria generale dello Stato presente per il MEF, nel corso del quale l'Agenzia delle entrate ha preso atto delle criticità evidenziate rispetto al procedimento di gestione delle fatture elettroniche unilateralmente mutato e si è riservata di proporre in tempi brevi una soluzione condivisa.
ALLEGATO 4
5-01727 Turri: Sull'incremento delle piante organiche del tribunale dei minorenni di Ancona.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con atto di sindacato ispettivo degli onorevoli Turri e Paolini si richiama l'attenzione di questo Ministero sulla situazione della pianta organica e del personale amministrativo e della magistratura della Procura del Tribunale per i minorenni di Ancona.
Non possiamo non sottolineare che profonda è la convinzione che sia necessario assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, tanto e vero che, l'azione politico-amministrativa di questo Ministero è fortemente incentrata sulla implementazione degli organici.
Prova ne sia che, su iniziativa legislativa del Dicastero con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 il Ministero della giustizia è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019-2021, per un contingente di circa 3.000 unità.
Nella stessa legge all'articolo 1 comma 379 è stato previsto anche l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, stabilendo altresì che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
Pertanto v’è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate dagli uffici giudiziari, tant’è che trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo speditamente.
Di conseguenza nel rideterminare le piante organiche della magistratura, e nel dare corso alle ulteriori procedure di assunzione del personale amministrativo, si terranno conto delle esigenze di servizio degli uffici giudiziari con rilevanti carenze, non ultime quelle della Procura del Tribunale per i minori di Ancona.
ALLEGATO 5
5-01726 Costa: Sulle intercettazioni abusive di studi legali piemontesi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Questo Ministero si è prontamente attivato al fine di verificare quanto esposto dall'Onorevole interrogante acquisendo elementi informativi dalla competente Procura della Repubblica di Asti.
Sulla scorta degli atti trasmessi, risulta che la vicenda denunciata dall'avvocato Caranzano ha dato origine ad un fascicolo rispetto a cui l'autorità requirente ha già formulato richiesta di archiviazione.
In particolare, l'ipotesi di possibili intercettazioni illecite non avrebbe trovato alcun riscontro investigativo all'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.
Al contrario, il compendio istruttorio avrebbe rivelato che l'associazione dei nominativi in questione alle spese per intercettazioni sarebbe frutto di un disguido informatico relativo al foglio notizie del programma SIAMM.
Tale anomalia risulta peraltro essere già stata segnalata al gestore.
La Procura si è fatta inoltre carico di informare il locale consiglio dell'ordine di tali esiti investigativi.
In ogni caso, la questione permane all'attenzione del Ministero che, oltre a vigilare sugli sviluppi della richiesta di archiviazione, ha attivato le proprie articolazioni ispettive per gli approfondimenti ed accertamenti di competenza.
ALLEGATO 6
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).
NUOVE PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.».
1-bis. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,».
2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e sei mesi.».
3. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 01. (nuova formulazione). La Relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
*4. 08. (nuova formulazione). La Relatrice.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
*4. 025. (ex 3.02) (ulteriore nuova formulazione). Vitiello.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 028. (ex 3.023, ex 3.024) (nuova formulazione). Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 05. (nuova formulazione). La Relatrice.