Commissioni Riunite (XI e XII)

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

Commissioni Riunite (XI e XII)

Comm. riunite 1112

Commissioni Riunite (XI e XII)
SOMMARIO
Venerdì 15 marzo 2019

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 10.100, 11.100 e 13.100 delle Relatrici, emendamento 23.100 del Governo e relativi subemendamenti) ... 47

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 66

ALLEGATO 3 (Proposte emendative 6.200, 7.200 e 25.100 delle Relatrici e relativi subemendamenti) ... 84

Commissioni Riunite (XI e XII) - Resoconto di venerdì 15 marzo 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Venerdì 15 marzo 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.15; dalle 21.55 alle 22.10 e dalle 5.05 alle 5.10 di sabato 16 marzo 2019.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 15 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE, indi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE, indi della vicepresidente della XII Commissione, Rossana BOLDI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, per l'economia e le finanze, Laura Castelli, per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Simone Valente.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte, inoltre, che taluni gruppi hanno comunicato alla Presidenza alcune sostituzioni, che sono a disposizione di tutti i deputati presso la segreteria delle Commissioni.
  Avverte altresì sono stati presentati subemendamenti presentati subemendamenti alle proposte emendative delle relatrici, presentate nella giornata di ieri, e all'emendamento del Governo 23.100 (vedi allegato 1).
  Comunica, quindi, che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Bucalo 14.41.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 14.41.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Viscomi 14.7 di cui è cofirmataria, sottolineando che esso si ispira alla stessa logica dell'emendamento 14.100 del Governo, che prevede assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali per far fronte alle carenze di organico determinate dall'introduzione della cosiddetta «Quota 100». Precisa, quindi, che l'emendamento 14.7 estende questa facoltà a tutte le Pubbliche amministrazioni.

  Carlo FATUZZO (FI), associandosi alle considerazioni della collega Serracchiani, chiede di sottoscrivere l'emendamento Viscomi 14.7.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viscomi 14.7 ed Epifani 14.17.

  Stefano LEPRI (PD), illustrando l'emendamento Gribaudo 14.8, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a introdurre una nuova clausola di salvaguardia, volta a tutelare la posizione di circa 6 mila lavoratori esodati a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero.

  Renata POLVERINI (FI) ricorda che nel corso di una riunione informale svoltasi nei giorni scorsi, Governo e relatrici avevano espresso l'intenzione di intervenire con misure a favore degli esodati e in tema di lavori gravosi. Chiede, quindi, se e quando tali proposte emendative verranno presentate.

  Walter RIZZETTO (FdI), associandosi alle considerazioni della collega Polverini, sottolinea che a suo avviso Governo e relatrici non presenteranno alcuna proposta emendativa in materia di esodati e di lavori gravosi, nonostante i ripetuti impegni manifestati da autorevoli esponenti del Governo, non da ultimo il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio.

  Marialucia LOREFICE, presidente, precisa di non aver ricevuto alcuna indicazione da parte del Governo.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI fa presente che il tema non verrà affrontato in maniera strutturale all'interno di questo provvedimento.

  Renata POLVERINI (FI) chiede al sottosegretario di chiarire a cosa si riferisse quando, nel corso della citata riunione informale, ha evocato l'istituzione di un fondo di 60 milioni per i lavori gravosi.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI precisa che in quella sede si stava valutando la possibilità di predisporre un intervento in favore degli esodati e in tema di lavori gravosi, senza dare per scontato che ciò sarebbe accaduto nell'ambito del provvedimento in oggetto.

  Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alle osservazioni dei colleghi Polverini e Rizzetto, prende atto che sono stati disattesi gli impegni indicati dal Governo in sede di incontro informale. Ricorda altresì che il Movimento 5 Stelle ha più volte richiamato l'urgenza di risolvere il problema degli esodati e, in questo contesto, il Vicepresidente del Consiglio Di Maio ha ripetutamente incontrato i loro comitati di rappresentanza. Riferendosi all'emendamento 14.8, di cui è cofirmataria, e anticipando l'illustrazione dell'articolo aggiuntivo 14.01 di cui è altresì cofirmataria, sottolinea che tali proposte emendative sono volte a garantire una clausola di salvaguardia per dare risposta ai circa 6 mila esodati rimasti fuori dagli interventi normativi precedenti, prevedendo un'adeguata copertura finanziaria.

  Walter RIZZETTO (FdI), ricordando come la propria forza politica abbia combattuto nelle piazze insieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle per garantire la necessaria tutela per gli esodati, precisa che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo prevedono un'adeguata copertura finanziaria, di circa 350 milioni di euro, che dovrebbe consentire di assicurare ai lavoratori esodati un assegno pensionistico dignitoso, pari a circa 1.200 euro al mese.

  Paolo ZANGRILLO (FI) sottolinea che risulta difficile accogliere l'invito espresso dai presidenti, ad assumere un atteggiamento di dialogo costruttivo nel corso dell'esame del provvedimento, dal momento che Governo e maggioranza disattendono gli impegni assunti durante l'incontro informale dei giorni scorsi.

  Rossana BOLDI (Lega), evidenziando che il proprio gruppo politico è stato tra i pochi a non approvare la citata legge Fornero, ricorda come l'allora Ministra del lavoro definì gli esodati come «danno collaterale sopportabile della riforma previdenziale». Si dichiara indisponibile, dunque, a ricevere lezioni da chi all'epoca approvò la riforma e ribadisce l'impegno dell'attuale maggioranza ad intervenire per tutelare i circa 6 mila lavoratori esodati.

  Carlo FATUZZO (FI) sottolinea che il problema degli esodati non si sarebbe posto se durante l’iter di approvazione della legge Fornero fosse stata aggiunta una clausola di esclusione per i lavoratori disoccupati.

  Romina MURA (M5S), replicando alla collega Boldi, rileva che non è accettabile addurre degli alibi e occorre, al contrario, adoperarsi per introdurre la cosiddetta nona salvaguardia a tutela degli esodati. Ricorda, inoltre, come nella scorsa legislatura ne siano state approvate ben quattro, a beneficio di oltre 30 mila lavoratori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 14.8.

  Romina MURA (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Serracchiani 14.11, del quale è cofirmataria, volto a ridurre l'età anagrafica da 66 a 64 anni per consentire alle donne di accedere alla pensione.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 14.11.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 14.11.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gribaudo 14.12, di cui è cofirmataria, il quale, intervenendo sulle pensioni di vecchiaia, è volto a risolvere una distorsione dell'applicazione di «Quota 100», che penalizzerebbe le donne.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 14.12.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 14.12.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lacarra 14.01, del quale è cofirmataria, volto a introdurre in via sperimentale per il triennio 2019-2021 il diritto alla pensione «Quota 93» per gli esodati.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lacarra 14.01.

  Marialucia LOREFICE, presidente, chiede alle relatrici se intendano esprimere il parere sulle proposte emendative Vanessa Cattoi 14.32 e Ciprini 14.45, il cui esame era stato precedentemente accantonato.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della collega Murelli, relatrice per la XI Commissione, chiede che permanga l'accantonamento delle proposte emendative Vanessa Cattoi 14.32 e Ciprini 14.45.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 precedentemente accantonate, chiede alle relatrici di esprimere il parere sull'emendamento Fornaro 2.67.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della collega Murelli, relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Fornaro 2.67.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fornaro 2.67.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della collega Murelli, chiede che permanga l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 2.74, al fine di poterlo esaminare congiuntamente all'articolo aggiuntivo 7-bis.01, presentato dalle relatrici stesse. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Rizzetto 2.73, precedentemente accantonato.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Walter RIZZETTO (FdI), nel dichiarare di non comprendere le ragioni che hanno portato le relatrici ad esprimere parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 2.73, ne illustra il contenuto, evidenziando come tale proposta emendativa sia volta ad aiutare le persone con disabilità grave o non autosufficienti.

  Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 2.73, evidenzia come l'importo di 15 mila euro in esso citato non dovrebbe riferirsi al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, bensì all'importo minimo presente su un conto corrente bancario intestato direttamente alla persona con disabilità grave o non autosufficiente.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 2.73.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della collega Murelli, relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Ubaldo Pagano 0.2.200.1, Dall'Osso 0.2.200.3 e Polverini 0.2.200.2. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Bignami 0.2.200.4 e Polverini 0.2.200.5, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Ubaldo Pagano 0.2.200.1.

  Renata POLVERINI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Dall'Osso 0.2.200.3, volto a incrementare a 18 mila euro il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente per i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente. Ritiene che, accogliendo tale proposta emendativa, il Governo potrebbe intervenire a favore delle famiglie in cui ci siano componenti con disabilità grave o non autosufficienti, nei confronti dei quali fino ad ora non ha dimostrato la dovuta sensibilità. Si domanda, quindi, come sia possibile che i rappresentanti del Governo si siano dichiarati molto soddisfatti per quanto è stato realizzato nei confronti di tali famiglie a seguito dell'approvazione, nella giornata di ieri, di un emendamento del Governo che a suo avviso ha invece un intento caritatevole. Nel dichiarare che il suo gruppo parlamentare non intende fermarsi nella battaglia che ha intrapreso in favore di tali categorie di persone, sollecita il Governo a tenere fede agli impegni presi.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Dall'Osso 0.2.200.3.

  Renata POLVERINI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.2, che ha la medesima finalità del precedente subemendamento, appena votato dalle Commissioni, differendo esclusivamente nella parte relativa alla cifra prevista.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Polverini 0.2.200.2.

  Paolo ZANGRILLO (FI) non accetta l'invito al ritiro del subemendamento Bignami 0.2.200.4, del quale è cofirmatario, con il quale si prevede che ai fini del calcolo della situazione economica equivalente non si tenga conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento. Ritiene che l'approvazione di tale subemendamento potrebbe rappresentare un segnale importante della sensibilità che il legislatore dovrebbe avere nei confronti di tali categorie di persone.

  Walter RIZZETTO (FdI) sottoscrive il subemendamento Bignami 0.2.200.4.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Bignami 0.2.200.4.

  Renata POLVERINI (FI) ritira la proposta subemendativa a sua prima firma 0.2.200.5.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nel ritenere che l'impianto del decreto-legge in esame sia ottimo seppure non perfetto, evidenzia come, tuttavia, sarà necessario attendere un tempo sufficiente di applicazione della norma per poter comprendere le eventuali criticità ed intervenire con eventuali correttivi. Osserva quindi che, a suo avviso, il provvedimento non interviene in misura adeguata nei confronti delle famiglie numerose e dichiara di non comprendere i criteri con i quali sono stati previsti i parametri di equivalenza per i figli maggiorenni e minorenni, sottolineando in particolare gli ingenti costi che le famiglie numerose devono sostenere per il mantenimento dei figli minorenni.
  Ubaldo PAGANO (PD) osserva che sul reddito di cittadinanza il Governo ha fatto inizialmente un investimento sul capitale umano certamente non contestabile. Con l'emendamento 2.200 delle relatrici, si mette in atto una sorta di assurdo pregiudizio, oltre tutto fondato su elementi poco chiari che daranno sicuramente vita a numerosi contenziosi, per la gioia degli avvocati.

  Elena CARNEVALI (PD), nel dichiarare la posizione di astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.200 delle relatrici, osserva che rimangono irrisolte le criticità dell'articolo 2, che presenta un carattere ambiguo e discriminatorio, che solo in parte è stato attenuato attraverso gli interventi emendativi. In particolare, non è stato modificato l'utilizzo della soglia di equivalenza, che risulta punitivo per le famiglie, in particolare quelle con soggetti disabili. In proposito, sottolinea come il ricorso delle associazioni delle persone disabili sul mancato inserimento delle pensioni di invalidità nel calcolo avrà senz'altro un riscontro in sede giudiziaria. Sempre sull'articolo 2, sottolinea il carattere discriminatorio dei commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato. Osserva, infine, che si creerà un ulteriore problema, per l'oggettiva mancanza di compatibilità tra NASpI e reddito di cittadinanza per chi perderà il lavoro nei prossimi due anni.

  Le Commissioni approvano l'emendamento delle relatrici 2.200 (vedi allegato 2).

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, deputata Murelli, esprime parere contrario sugli emendamenti Polverini 2.154, Lupi 2.28 e sugli identici emendamenti Palmieri 2.77 e Bellucci 2.131, precedentemente accantonati. Propone, altresì, che l'emendamento Bignami 2.99 rimanga accantonato.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Renata POLVERINI (FI) illustra l'emendamento 2.154 di cui è prima firmataria, che va nella stessa direzione di precedenti emendamenti del suo gruppo, volti, attraverso l'incremento dell'ISEE, a favorire le famiglie con soggetti non autosufficienti, e sottolinea la gravità dei problemi cui queste persone vanno incontro.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 2.154, Lupi 2.128 e gli identici emendamenti Palmieri 2.77 e Bellucci 2.131.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte quindi che l'emendamento Bignami 2.99 rimane accantonato.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palmieri 2.78 e Bellucci 2.133.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Palmieri 2.78, di cui è cofirmatario, che affronta il tema del requisito del patrimonio immobiliare per l'accesso al reddito di cittadinanza. A suo avviso, andrebbe fatta una seria riflessione su tale parametro, che include un ampio novero di fattispecie.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palmieri 2.78 e Bellucci 2.133.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che gli emendamenti Zangrillo 2.155, Fatuzzo 2.152, Versace 2.83, Carnevali 2.33, Pallini 2.159, Troiano 2.160 e Bellucci 2.134 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Noja 2.35, precedentemente accantonato.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Lisa NOJA (PD) illustra l'emendamento 2.35 di cui è prima firmataria, volto a includere nella soglia dei 7.500 euro anche i nuclei familiari con persone con disabilità grave o non autosufficienti, e altresì, a prescindere, per tali nuclei, dal requisito dell'età pensionabile di 67 anni. Chiede infine al Governo le ragioni di un trattamento non favorevole per le persone disabili all'interno del provvedimento.

  Carlo FATUZZO (FI) condivide pienamente quanto affermato dalla deputata Noja e le finalità del suo emendamento 2.35. Chiede chiarimenti al Governo sulla presunta incongruenza tra le somme stanziate per il reddito e la pensione di cittadinanza. Infatti, si prevede un rimborso per il pagamento dell'affitto di 150 euro per gli anziani e di 280 euro per coloro che sono al di sotto di 67 anni, mentre invece è prevista una quota base di 500 euro per i più giovani e di 630 euro per coloro che sono al di sopra della soglia di 67 anni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Noja 2.35.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita le relatrici a esprimere il parere sull'emendamento Musella 2.156, precedentemente accantonato.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Musella 2.156.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento Musella 2.156, di cui è cofirmatario, rileva come esso, al pari delle precedenti proposte emendative, sia volto ad ampliare l'accesso al reddito di cittadinanza in favore delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Musella 2.156.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita le relatrici ad esprimere il parere sugli emendamenti Bond 2.51 e Polverini 2.122, precedentemente accantonati.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Bond 2.51 e Polverini 2.122.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Bond 2.51, rileva come il parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo sia un'ulteriore dimostrazione della mancanza di volontà di andare incontro alle persone che versano nelle situazioni di maggiore disagio. Nel caso di specie, l'emendamento è volto ad ampliare la platea dei beneficiari alle persone senza fissa dimora, anche tenendo conto di quanto rappresentato nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle organizzazioni che prestano assistenza a tali persone. Rileva come in molti casi le persone senza fissa dimora si trovino in tali condizioni non per una scelta volontaria, ma a seguito di situazioni di grave difficoltà nell'ambito familiare o lavorativo. Rileva come la proposta emendativa in esame individui una soluzione tecnica a fronte dell'impossibilità per tali persone di soddisfare il requisito della residenza. Ritiene che il provvedimento in esame non sia in realtà rivolto alle situazioni di maggiore svantaggio, bensì a una specifica platea preventivamente individuata e invita le relatrici e il Governo a un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che i deputati Rizzetto e Bucalo hanno sottoscritto l'emendamento Bond 2.51.

  Elena CARNEVALI (PD) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito democratico sull'emendamento Bond 2.51, in quanto ritiene che le esigenze ad esso sottese si sarebbero dovute soddisfare intervenendo in via generale sui requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza e, in particolare, su quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bond 2.51.

  Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Polverini 2.122, di cui è cofirmatario, rileva come esso risponda alla stessa ratio dell'emendamento Bond 2.51, vale a dire a quella di non escludere dal reddito di cittadinanza proprio coloro che versano in situazioni di maggiore difficoltà a seguito delle quali non sono in grado di soddisfare il requisito della residenza. Ritiene oltremodo singolari le motivazioni addotte dalla deputata Carnevali a sostegno del voto contrario del gruppo del Partito democratico, che sostanzialmente si fondano sull'asserita erronea collocazione della proposta emendativa.

  Carlo FATUZZO (FI) rivolge un appello al Governo affinché riconsideri la posizione assunta. Ritiene infatti doveroso farsi carico delle esigenze delle persone senza fissa dimora, che vengono quotidianamente assistite e soccorse da nostri connazionali la cui opera di volontariato rende onore al nostro Paese, e ritiene che il mancato accoglimento delle proposte rivolte a tal fine costituirebbe una macchia per tutti i parlamentari.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 2.122.

  Andrea GIACCONE, presidente, invita le relatrici ad esprimere il parere sugli emendamenti Fornaro 2.52 e Pini 2.36, precedentemente accantonati.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Fornaro 2.52 e chiede che sia mantenuto l'accantonamento dell'emendamento Pini 2.36.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fornaro 2.52.

  Andrea GIACCONE, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.30.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni procederanno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3 esprime parere contrario sugli emendamenti Siani 3.18 e Rizzetto 3.30. Esprime quindi parere contrario sugli identici subemendamenti Ubaldo Pagano 0.3.100.1 e Serracchiani 0.3.100.2, nonché sui subemendamenti Serracchiani 0.3.100.3, Zangrillo 0.3.100.5, Cannatelli 0.3.100.4, Polverini 0.3.100.6, Zangrillo 0.3.100.8 e Fatuzzo 0.3.100.7 e 0.3.100.9. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.100 proposto dalle relatrici. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Bellucci 3.37 e Lupi 3.15, nonché sulle identiche proposte emendative Lorenzin 3.17 e Cannatelli 3.42. Esprime parere contrario sull'emendamento Lupi 3.14, sugli identici emendamenti Rizzetto 3.45 e Fatuzzo 3.47, sulle identiche proposte emendative Lorenzin 3.16 e De Filippo 3.22, nonché sugli emendamenti Versace 3.50, Epifani 3.25 e Polverini 3.52.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 delle relatrici e parere conforme a quello delle relatrici sulle restanti proposte emendative.

  Ubaldo PAGANO (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Siani 3.18 del quale è cofirmatario, volto a modulare la componente del beneficio economico del reddito di cittadinanza del canone annuo previsto nel contratto di locazione a seconda dell'ISEE utilizzando un parametro più basso per i nuclei famigliari composti da una sola persona. Evidenzia come a suo avviso non sia possibile utilizzare le medesime scale di equivalenza tra soggetti che si trovano in condizioni di partenza differenti e ritiene che l'approvazione della proposta emendativa in esame costituirebbe una grande operazione equitativa.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Siani 3.18 e Rizzetto 3.30.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.3.100.2, identico al subemendamento Ubaldo Pagano 0.3.100.1, volto a sopprimere la lettera d) dell'emendamento 3.100 delle relatrici con la quale si prevede che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto. Evidenzia come tale caso costituirebbe l'unica ipotesi nella quale il lavoratore, e non il datore di lavoro, sia tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente. Nel ritenere che ciò costituirebbe una stortura a discapito dei lavoratori, invita il rappresentante del Governo e i relatori ad accantonare l'esame della proposta subemendativa in discussione.

  Elena CARNEVALI (PD) invita il rappresentante del Governo e le relatrici a prestare particolare attenzione alle identiche proposte subemendative Ubaldo Pagano 0.3.100.1 e Serracchiani 0.3.100.2, evidenziando come la disposizione che essi intendono sopprimere vada ad incidere sui meccanismi di decadenza dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza oltre ad avere un grave impatto sull'attività dell'INPS. Invita quindi la maggioranza a non compiere una sovversione degli attuali meccanismi.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, nel ritenere che la lettera b) dell'emendamento 3.100 delle relatrici sia volta a introdurre una semplificazione, in quanto specifica che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è «comunque» comunicato dal lavoratore all'INPS, respinge la richiesta di accantonamento dei subemendamenti Ubaldo Pagano 0.3.100.1 e Serracchiani 0.3.100.2.

  Debora SERRACCHIANI (PD) non condivide l'osservazione della collega Nesci e chiede se la sanzione per omessa comunicazione sia diversa a seconda che sia il datore di lavoro o il lavoratore a non effettuare la comunicazione stessa.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Ubaldo Pagano 0.3.100.1 e Serracchiani 0.3.100.2, nonché i subemendamenti Serracchiani 0.3.100.3, Zangrillo 0.3.100.5, Cannatelli 0.3.100.4, Polverini 0.3.100.6, Zangrillo 0.3.100.8 e Fatuzzo 0.3.100.7 e 0.3.100.9. Approvano, quindi, l'emendamento 3.100 dalle relatrici (vedi allegato 2). Respingono, infine, l'emendamento Bellucci 3.37.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 3.15 e Lorenzin 3.17: avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Cannatelli 3.42.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 3.14: avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  Carlo FATUZZO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.47, identico all'emendamento Rizzetto 3.45 volto a sopprimere la previsione in base alla quale il parametro della scala di equivalenza non deve tener conto dei soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o altra amministrazione pubblica.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rizzetto 3.45 e Fatuzzo 3.47, e le identiche proposte emendative Lorenzin 3.16 e De Filippo 3.22.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Versace 3.50 di cui è cofirmatario. Ricorda che il comma 15 dell'articolo 3 disciplina la fruizione del reddito di cittadinanza e stabilisce che nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso nel mese in cui è elargito, nel mese successivo è applicata una sottrazione del 20 per cento del beneficio erogato. Con l'emendamento 3.50 si vuole inserire, tra le eccezioni a tale regola, il ricovero per motivi sanitari o per riabilitazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Versace 3.50.

  Michela ROSTAN (LeU) illustra l'emendamento Epifani 3.25, con il quale si chiede lo spostamento alla terza mensilità utile della decurtazione del 20 per cento prevista dal comma 15 dell'articolo 3. L'emendamento va incontro a esigenze poste in audizione dalla Comunità di Sant'Egidio e dai sindacati e permette al beneficiario del reddito di programmare eventuali spese straordinarie per i mesi successivi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 3.25.

  Renata POLVERINI (FI) illustra l'emendamento 3.52, di cui è prima firmataria. Ricorda come il suo gruppo abbia più volte stigmatizzato l'intromissione nella vita privata dei cittadini, conseguenza delle disposizioni del provvedimento in esame. Infatti, questa violazione della privacy si manifesta, ad esempio, con la richiesta di dati e con il divieto di utilizzare il reddito per alcune tipologie di spesa. Ciò ha scoraggiato in alcuni casi i cittadini dal chiedere l'accesso al reddito. Per questi motivi, il suo emendamento inserisce, oltre alla valutazione del Garante per la protezione dei dati personali, anche il richiamo al regolamento dell'Unione europea del 2016 che tutela la privacy dei cittadini degli Stati membri.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 3.52.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che le relatrici hanno presentato gli emendamenti 6.200 e 25.100 (vedi allegato 3) e che il termine per eventuali subemendamenti è fissato alle ore 16 della giornata odierna. Avverte, altresì, che gli uffici di presidenza, sia della XI Commissione che della XII Commissione, sono convocati nelle rispettive aule alle ore 14. Sospende, quindi, la seduta delle Commissioni riunite, che riprenderà alle ore 14.15.

  La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.50.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede se sia stata valutata l'ammissibilità per materia dell'emendamento 26-sexies.100 del Governo, relativo alla governance dell'ANPAL. Chiede, quindi, di conoscere le motivazioni sulla base delle quali l'emendamento è stato ritenuto ammissibile, avvertendo che, nel caso in cui queste non dovessero essere ritenute fondate, il gruppo Partito Democratico si riserva di rivolgersi al Presidente della Camera.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative delle relatrici e del Governo presentate nella giornata di ieri – tra cui l'emendamento 26-sexies.100 del Governo – è stata effettuata all'atto della loro presentazione e prima dell'invio ai gruppi per consentire loro di presentare subemendamenti.
  Comunica, quindi, che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, avendo le relatrici medesime richiesto di accantonare momentaneamente gli emendamenti riferiti all'articolo 4.
  Invita, quindi, le relatrici e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, deputata Murelli, esprime parere contrario sui subemendamenti Pentangelo 0.5.100.1 e Polverini 0.5.100.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento delle relatrici 5.100.
  Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Rostan 5.14 e Pentangelo 5.12, sugli emendamenti Zangrillo 5.17 e Fatuzzo 5.19, nonché sui subemendamenti Pella 0.5.101.1, Polverini 0.5.101.2 e Pentangelo 0.5.101.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.101 delle relatrici. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Cecconi 5.1, Lupi 5.4 e Fornaro 5.26, sugli identici emendamenti Carnevali 5.7 e Epifani 5.27, sugli emendamenti Polverini 5.30 e Baldelli 5.31 e sull'articolo aggiuntivo Carnevali 5.01.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sugli emendamenti 5.100 delle relatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Pentangelo 0.5.100.1 e Polverini 0.5.100.2.

  Carlo FATUZZO (FI) esprime il proprio apprezzamento per l'introduzione della possibilità che le richieste di reddito di cittadinanza possano essere inviate anche tramite gli istituti di patronato, che da decenni svolgono pratiche amministrative per i lavoratori. Chiede però il motivo per il quale non sia previsto alcun ristoro per l'attività svolta, a differenza di quanto stabilito per i CAF. Ricorda inoltre come l'attività dei patronati sia già notevolmente aumentata per effetto degli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari.

  Renata POLVERINI (FI), ricollegandosi alle osservazioni svolte dal collega Fatuzzo, chiede se sia previsto che venga riconosciuto un punteggio agli istituti di patronato per ogni domanda inoltrata e se ciò darà luogo a un aumento degli stanziamenti previsti dal bilancio dello Stato per i patronati.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 5.100 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra le finalità dell'emendamento 5.12, di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rostan 5.14 e Pentangelo 5.12.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra il contenuto del suo emendamento 5.17.

  Carlo FATUZZO (FI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Zangrillo 5.17, sottolinea l'opportunità di attribuire all'INPS l'obbligo di rispondere ai richiedenti entro l'ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Auspica che il Governo provveda ad abbreviare anche la tempistica relativa ai procedimenti burocratici relativi alla richiesta di pensionamento o di aumento dell'assegno pensionistico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zangrillo 5.17.

  Carlo FATUZZO (FI) illustra il suo emendamento 5.19.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fatuzzo 5.19.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che l'emendamento 5.101 delle relatrici viene accantonato su richiesta di queste ultime.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 5.1, ne illustra il contenuto, sottolineando che esso non reca oneri ed è volto ad alleggerire l'onere burocratico a carico dei cittadini, oltre ad agevolare l'attività di controllo degli uffici preposti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Cecconi 5.1.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 5.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fornaro 5.26 e gli identici emendamenti Carnevali 5.7 ed Epifani 5.27.

  Renata POLVERINI (FI) illustra l'emendamento 5.30, di cui è prima firmataria.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 5.30 e Baldelli 5.31.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 5.01, ne chiede l'accantonamento, auspicando che le relatrici ne propongano una riformulazione, in considerazione dell'esigenza incomprimibile di tutelare la sicurezza degli assistenti sociali.

  Stefano LEPRI (PD) si associa alle considerazioni della collega Carnevali.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta di accantonamento, previa verifica della copertura finanziaria.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si proceda riprendendo l'esame delle proposte emendative nell'ordine, a partire da quelle accantonate all'articolo 2.

  Walter RIZZETTO (FdI) si associa alla richiesta della collega Polverini.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone una breve sospensione della seduta, in modo da dare alle relatrici la possibilità di valutare come intendano procedere nel prosieguo dei lavori.

  La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.55.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento 7.200 delle relatrici (vedi allegato 3) e fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17.30 della giornata odierna. Dispone, quindi, una sospensione della seduta, per dare modo alle relatrici di valutare come intendano procedere nel prosieguo dei lavori.

  La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 19.20.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, poiché le relatrici, alla luce di una valutazione complessiva degli emendamenti che restano da votare, hanno riscontrato il permanere di alcune criticità, la presidenza riterrebbe opportuno proseguire i lavori delle Commissioni riunite fino alle ore 24, per poi riprendere nella giornata di domani, a partire dalle ore 9.

  Walter RIZZETTO (FdI) chiede chiarimenti in merito alle criticità riscontrate dalle relatrici.

  Renata POLVERINI (FI) osserva che, ove nella giornata di oggi i lavori delle Commissioni fossero proseguiti con regolarità e con un certo ritmo, avrebbe senza dubbio accettato quanto proposto dalla presidente. Considera, tuttavia, che la giornata odierna è stata completamente infruttuosa e che la proposta di proseguire i lavori fino alla mezzanotte di oggi per poi riconvocarsi domani mattina è la dimostrazione della cattiva organizzazione e gestione dei lavori. Ritiene che la maggioranza abbia il dovere di comportarsi come tale, sottolineando peraltro che le opposizioni sono state assai responsabili.

  Debora SERRACCHIANI (PD) si associa ai rilievi sollevati dai colleghi intervenuti e, pur esprimendo apprezzamento per la conduzione delle sedute da parte della presidenza, ritiene che parlare di generiche «criticità», da parte delle relatrici, sia eccessivamente vago. Chiede quindi che esse siano esplicitate, specificando altresì con quale tempistica si ritenga di affrontarle. Ritiene, quindi, che sia meglio proseguire i lavori delle Commissioni nella giornata odierna, anche a costo di fare molto tardi questa notte, piuttosto che rinviare a domani.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, segnala, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, che le ore in cui è stata sospesa la seduta sono state impiegate per individuare un percorso completo dei lavori, al fine di consentire la conclusione dell'esame del decreto.
  Pertanto, alla luce di tale valutazione, dà conto delle proposte emendative accantonate o non ancora esaminate.

  Walter RIZZETTO (FdI) osserva che globalmente resterebbero accantonate una ventina di proposte emendative e ritiene, quindi, che non sussistano particolari problemi. Ritiene quindi che sia ipotizzabile prevedere una conclusione dei lavori entro le prime ore della notte. Ribadisce che, a suo avviso, è completamente inutile rinviare a domani.

  Marialucia LOREFICE, presidente, propone, anche a nome del presidente della XI Commissione, di andare senz'altro avanti in considerazione del fatto che il numero delle proposte emendative che resterebbero accantonate è piuttosto contenuto. Osserva che a un certo punto sarà verificato lo stato di avanzamento dei lavori per decidere se concludere i lavori entro la nottata ovvero riconvocarsi nella mattinata di domani. Avverte, quindi, che si partirà dalle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 2.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, propone innanzitutto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7-bis.01 delle relatrici, riferendola all'articolo 2 e introducendo nella parte consequenziale il nuovo articolo 7-ter. In tal modo, tale proposta emendativa sarebbe esaminata insieme agli emendamenti Rizzetto 2.74 e 2.137 e Bignami 2.103, che risulterebbero assorbiti. Pertanto, invita i presentatori al ritiro di tali proposte emendative.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 7-bis.01 delle relatrici, a seguito della riformulazione testé proposta, assume la nuova numerazione 2.500.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500 delle relatrici (ex articolo aggiuntivo 7-bis.01) e parere conforme alle relatrici sugli emendamenti Rizzetto 2.74 e 2.137 e Bignami 2.103.

  Walter RIZZETTO (FdI) chiede delucidazioni sul contenuto dell'emendamento 2.500 delle relatrici, non comprendendo quali siano i soggetti esclusi dal beneficio.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, illustra brevemente il contenuto dell'emendamento 2.500.

  Angela SALAFIA (M5S) fa notare che l'emendamento 2.500 delle relatrici, nella nuova formulazione, mira a escludere dal beneficio i condannati per i reati più gravi, come quelli connessi al terrorismo e alla mafia.

  Walter RIZZETTO (FdI) insiste sulla votazione del suo emendamento 2.74, non ritenendosi convinto dalle delucidazioni fornite dalla relatrice Nesci e dalla deputata Salafia.

  Paolo ZANGRILLO (FI) chiede che sia posto in votazione l'emendamento Bignami 2.103, di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 2.500 delle relatrici (ex articolo 7-bis.01) (Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respingono gli emendamenti Rizzetto 2.74 e Bignami 2.103.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Rizzetto 2.137 s'intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.500 delle relatrici (ex articolo aggiuntivo 7-bis.01).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bignami 2.99.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Bignami 2.99 (vedi allegato 2) e procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che restano accantonati gli emendamenti Pini 2.36 e Polverini 2.81.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Fatuzzo 4.54 e Fornaro 4.40. Esprime parere contrario sui subemendamenti Zangrillo 0.4.100.4, Polverini 0.4.100.5, Cannatelli 0.4.100.6, Ubaldo Pagano 0.4.100.1, 0.4.100.2 e 0.4.100.3 e Polverini 0.4.100.7, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 4.100 delle relatrici. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Noja 4.14. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Carnevali 4.15 e Cecconi 4.5 e 4.6. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Noja 4.16 e Dall'Osso 4.50, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Musella 4.55, sugli identici emendamenti Gribaudo 4.24, Siracusano 4.57 e Rizzetto 4.46, nonché sugli emendamenti Cannatelli 4.59, Carnevali 4.18, Zangrillo 4.61 e Carnevali 4.31.
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Bologna 4.91 e parere contrario sugli emendamenti Lorenzin 4.13, Lollobrigida 4.84, Gelmini 4.69 e Zangrillo 4.68. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Eva Lorenzoni 4.79, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Lupi 4.11, Zangrillo 4.70, Versace 4.51, Epifani 4.41, De Filippo 4.20 e Zangrillo 4.71. Esprime parere favorevole sull'emendamento Invidia 4.92 e parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 4.78, Versace 4.52, Siani 4.21, Polverini 4.72, Bellucci 4.87, Carnevali 4.22 e Cecconi 4.7. Invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Cannatelli 4.73 e Eva Lorenzoni 4.47, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Noja 4.23, Musella 4.75, Carnevali 4.26, Lepri 4.30, Fassina 4.45, Rostan 4.43, Rizzo Nervo 4.35, Lupi 4.12, nonché sugli identici emendamenti Pentangelo 4.48 e De Filippo 4.33. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Brescia 4.34, esprimendo altrimenti parere contrario. Nel rendere quindi i pareri sull'emendamento 4.102 delle relatrici e sui relativi subemendamenti, esprime parere contrario sui subemendamenti Polverini 0.4.102.2 e Eva Lorenzoni 0.4.102.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 4.102 delle relatrici, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Rostan 4.44.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.102 delle relatrici.

  Paolo ZANGRILLO (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Fatuzzo 4.54, che ha la finalità di evitare che il reddito di cittadinanza sia accreditato senza una preventiva verifica delle condizioni necessarie all'ottenimento.

  Carlo FATUZZO (FI) ritiene che l'emendamento a sua prima firma 4.54 rappresenti una forma di tutela nei confronti di quei cittadini che, per distrazione o perché ignari delle leggi, possano incorrere in reati anche gravi in maniera involontaria.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fatuzzo 4.54.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Fornaro 4.40 e chiede che venga posto in votazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fornaro 4.40.

  Carlo FATUZZO (FI), dopo aver illustrato il subemendamento 0.4.100.4 di cui cofirmatario, ritiene inaccettabili le modalità con cui si svolge l'esame dei subemendamenti, il cui significato a suo avviso è impossibile da comprendere.

  Stefano LEPRI (PD) chiede che le relatrici illustrino il contenuto dell'emendamento 4.100.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, illustra brevemente il contenuto dell'emendamento 4.100.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alle relatrici di precisare se l'emendamento a loro firma 4.100 sia finalizzato a rendere più chiara la procedura per chi, recandosi ai centri dell'impiego e verificando che non può accedere alla misura, debba essere incluso in un programma di reinserimento a carico dei servizi sociali del comune.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, fa presente che l'emendamento è volto a riscrivere la procedura relativa alla presa in carico da parte dei servizi sociali, anche a seguito delle considerazioni critiche emerse nel corso delle audizioni sul punto in oggetto.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Zangrillo 0.4.100.4.

  Carlo FATUZZO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra il subemendamento Polverini 0.4.100.5, sottolineando che la proposta emendativa è volta a prevedere modalità che rendano più semplice accelerare la procedura finalizzata al reinserimento nel mercato del lavoro.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Polverini 0.4.100.5.

  Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra il subemendamento Cannatelli 0.4.100.6.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Cannatelli 0.4.100.6, Ubaldo Pagano 0.4.100.1, 0.4.100.2 e 0.4.100.3, nonché il subemendamento Polverini 0.4.100.7.

  Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'emendamento 4.100 delle relatrici, chiede precisazioni riguardo all'eventualità che la modifica introdotta ampli la platea dei beneficiari. In particolare, chiede chiarimenti in ordine al limite di reddito dei lavoratori di cui al comma 15-bis.

  Stefano LEPRI (PD) esprime preoccupazione per la modifica apportata attraverso l'emendamento 4.100 al comma 3 dell'articolo 4, che fa riferimento anche a «frequentanti corsi di formazione», ritenendo che sia troppo generica e che possa dare luogo ad un ampliamento eccessivo della platea di beneficiari.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), in relazione alla considerazioni della collega Serracchiani, fa presente che il comma 15-bis, introdotto dall'emendamento 4.100, delle relatrici fa un rinvio al Testo unico delle imposte sui redditi che, all'articolo 13, prevede scaglioni ben precisi.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 4.100 delle relatrici e Noja 4.14 (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Carnevali 4.15 del quale è cofirmataria, volto a escludere dall'obbligo di sottoscrizione del Patto per il lavoro anche coloro che abbiano una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, in coerenza con quanto previsto dal provvedimento per gli iscritti al collocamento mirato.

  Carlo FATUZZO (FI) si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento Carnevali 4.15, che consentirebbe a chi si trova in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, di essere esonerato da tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 4. Osserva infatti che la ricerca di un lavoro per tali soggetti è particolarmente complessa, in considerazione della scarsa propensione dei datori di lavoro alla loro assunzione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 4.15.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cecconi 4.5 e 4.6: si intende che vi abbia rinunciato.

  Debora SERRACCHIANI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Noja 4.16 diretto a tutelare le persone che svolgono attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari.
  Non ritiene, infatti, sufficiente la promessa della maggioranza di regolare la posizione di questi soggetti con un successivo provvedimento normativo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Noja 4.16, Dall'Osso 4.50 e Musella 4.55 e gli identici emendamenti Gribaudo 4.24, Siracusano 4.57 e Rizzetto 4.56.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara gli emendamenti Cannatelli 4.59, Carnevali 4.18, Zangrillo 4.61, Carnevali 4.31, Bologna 4.91 e Lorenzin 4.13 assorbiti dall'emendamento delle relatrici 4.100, approvato dalle Commissioni.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lollobrigida 4.84 e Gelmini 4.69.

  Paolo ZANGRILLO (FI) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dalle relatrici e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 4.68, il quale non comporta alcuna spesa, ma rafforza la credibilità di tutto il meccanismo di ricerca dell'occupazione disciplinato dall'articolo 4.

  Walter RIZZETTO (FdI) sottoscrive l'emendamento Zangrillo 4.68, che prevede l'obbligo, per il soggetto richiedente il reddito di cittadinanza, di accettare di svolgere stage formativi, secondo modalità individuate nel Patto per il lavoro, presso aziende che si dichiarano disponibili.
  Ritiene tale proposta emendativa dettata da buon senso, osservando come oggi sia opportuno svolgere stage formativi per farsi conoscere e apprezzare dalle aziende, in vista di un'assunzione.
  Le aziende infatti preferiscono testare i propri dipendenti prima di assumerli a tempo indeterminato e ciò spiega anche il grande numero di contratti a termine che si registrano in Italia.
  Ritiene che un'eventuale assunzione che si dovesse concludere grazie a questi stage consentirebbe di risparmiare ai centri per l'impiego ulteriori attività di ricerca realizzando rapidamente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
  Osserva, inoltre, che in questa ipotesi si potrebbe più facilmente evitare il trasferimento del lavoratore lontano dalla propria residenza.
  Invita i colleghi, le relatrici e il Governo a riflettere anche su quanto proposto dall'emendamento Eva Lorenzoni 4.79 e dall'emendamento Lupi 4.11, al quale aggiunge la propria firma.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), intervenendo sull'emendamento Zangrillo 4.68 coglie l'occasione per rilevare che la maggioranza sembra avere del mondo delle imprese private italiane una concezione assai negativa. In tal senso, infatti, osserva che le finalità che il Governo e la maggioranza assegnano al reddito di cittadinanza, considerato il contesto e lo stato di salute dei centri per l'impiego del nostro Paese, declinano una precisa visione del mondo e dell'economia, ove la lotta all'esclusione sociale e alla povertà viene intrapresa attraverso strumenti assistenzialistici e, in qualche modo, antitetici all'attività imprenditoriale e con poco rispetto di essa.
  Sottolinea che il supporto che il provvedimento all'esame fornisce ai beneficiari del reddito di cittadinanza non è virtuoso e non genera un impulso partecipativo, ma deresponsabilizza chi si trova senza occupazione. Osserva che ulteriore prova di ciò è costituita dal fatto che sono ritenute non congrue le offerte di lavoro retribuite meno di 850 euro, disincentivando quindi i disoccupati a partecipare ad esperienze di formazione e stage.
  Ritiene che una tale visione del mondo possa avere come conseguenza la perdita di motivazione per quei soggetti che si trovano già ai margini del mondo economico e che, invece, debbono essere riavvicinati al mondo delle aziende che per loro natura sono connotate dal voler fare e che sono luoghi attivi. In tal senso evidenzia che fare formazione in questi luoghi permetterebbe di rendere virtuosa e propulsiva anche una proposta che, al momento, è meramente assistenziale.
  Sottolinea che il sistema privato produttivo non deve essere considerato un nemico dello Stato, composto da padroni «cattivi» che perseguitano i dipendenti. Stigmatizza, inoltre, uno Stato che sembra essere diventato un «grande fratello», che mette il naso nei conti e nei risparmi degli italiani, come se non fossero il frutto del loro lavoro. Ribadisce che tale visione non solo non le appartiene ma che è convinta che l'Italia sia altro rispetto a ciò che crede l'attuale maggioranza e che sia comunque necessario costruire e agire nell'interesse degli italiani, interesse che può essere tutelato anche da emendamenti proposti dalle forze di opposizione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zangrillo 4.68.

  Marialucia LOREFICE, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, in considerazione del fatto che il suo approdo in Assemblea, previsto per la mattina di lunedì 18 marzo, potrebbe essere messo a repentaglio dal numero di proposte emendative che restano da votare e dal prolungarsi degli interventi che si stanno susseguendo su ciascun emendamento.

  La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 22.10.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è appena conclusa, la presidenza delle Commissioni riunite, avendo acquisito l'orientamento prevalente dei gruppi, ha stabilito che, al fine di consentire alle Commissioni di concludere l'esame degli emendamenti in tempo utile per poter avviare la discussione del provvedimento in Assemblea il prossimo lunedì 18 marzo, contestualmente assicurando a tutti i deputati la possibilità vedere posti in votazione i propri emendamenti, d'ora innanzi per gli interventi in dichiarazione di voto su ciascuna proposta emendativa sarà attribuito un tempo pari a due minuti per gruppo. Ove si tratti di subemendamenti, il tempo sarà ridotto a un minuto.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo emendamento 4.79.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lupi 4.11, fatto proprio dal deputato Rizzetto, Zangrillo 4.70 e Versace 4.51.

  Romina MURA (PD) sottoscrive l'emendamento Epifani 4.41.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Epifani 4.41, De Filippo 4.20 e Zangrillo 4.71. Approvano, quindi, l'emendamento Invidia 4.92 (vedi allegato 2). Respingono, inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Rizzetto 4.78 e Versace 4.52.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Siani 4.21, che interviene sui requisiti della cosiddetta «offerta congrua», e, in particolare, sulla distanza dalla residenza del beneficiario.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Siani 4.21, Polverini 4.72 e Bellucci 4.87.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Carnevali 4.22, che interviene sulla soglia di retribuzione di 858 euro lordi, ritenuta congrua.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 4.22.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cecconi 4.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo emendamento 4.47.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Cannatelli 4.73.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento Noja 4.23, che interviene sui requisiti dell'offerta congrua.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Noja 4.23 e Musella 4.75.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Carnevali 4.26 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.100 delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Lepri 4.30, che prevede l'inserimento degli enti del terzo settore nel sistema del reddito di cittadinanza, considerato che essi erano precedentemente inclusi nel sistema reddito di inclusione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lepri 4.30.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Fassina 4.45 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.100 delle relatrici.

  Romina MURA (PD) sottoscrive l'emendamento Rostan 4.43.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 4.43.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Rizzo Nervo 4.35, anch'esso volto a coinvolgere gli enti del Terzo settore, la cui esclusione dal sistema del reddito di cittadinanza rappresenta, a suo giudizio, un errore grave.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzo Nervo 4.35.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 4.12: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che gli identici emendamenti Pentangelo 4.48 e De Filippo 4.33 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 4.100 delle relatrici.

  Doriana SARLI (M5S), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Brescia 4.34.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Polverini 0.4.102.2.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo subemendamento 0.4.102.1.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, illustra la riformulazione dell'emendamento 4.102 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD), pur riconoscendo che la nuova formulazione dell'emendamento 4.102 delle relatrici rappresenta un passo avanti rispetto ai contratti di collaborazione precedentemente previsti, osserva, tuttavia, come una stabilizzazione effettuata mediante la stipula di un contratto a tempo determinato sia una contraddizione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 4.102 delle relatrici (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Stefano LEPRI (PD) sottoscrive l'emendamento Rostan 4.44 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 4.44.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 precedentemente accantonate, iniziando dall'emendamento 5.101 delle relatrici.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento 5.101 delle relatrici, attuata mediante la soppressione della lettera c). Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Pella 0.5.101.1, Polverini 0.5.101.2 e Pentangelo 0.5.101.3. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 5.101 delle relatrici.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 5.101 delle relatrici (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carnevali 5.01, ritiene che la proposta emendativa, volta a tutelare la sicurezza degli operatori sociali, debba più opportunamente essere riferita all'articolo 11.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carnevali 5.01 secondo quanto suggerito dal rappresentante del Governo (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carnevali 5.01 e ne accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, la proposta emendativa Carnevali 5.01, come riformulata, assume la nuova numerazione 11.9 e che, pertanto, sarà posta in votazione nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
  Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Musella 6.7. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Fatuzzo 0.6.100.1 e Cannatelli 0.6.100.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100 delle relatrici. Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Epifani 6.8 e Pella 6.9 e sugli emendamenti De Filippo 6.4 e Zangrillo 6.13. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento delle relatrici 6.200. Propone, poi, l'accantonamento dell'emendamento Segneri 6.15. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Amitrano 6.18 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Epifani 6.08 e De Filippo 6.01, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Carnevali 6.02 e Rizzetto 6.03.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Musella 6.7 e i subemendamenti Fatuzzo 0.6.100.1 e Cannatelli 0.6.100.2; approvano, quindi, l'emendamento delle relatrici 6.100 (vedi allegato 2).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che gli identici emendamenti Epifani 6.8 e Pella 6.9 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 6.100 delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD), in relazione all'emendamento De Filippo 6.4, evidenzia l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata in relazione alle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Filippo 6.4 e Zangrillo 6.13 e approvano l'emendamento 6.200 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Segneri 6.15.

  Alessandro AMITRANO (M5S) ritira l'emendamento 6.18, a sua prima firma.

  Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04 ed Epifani 6.08.

  Debora SERRACCHIANI (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo De Filippo 6.01, evidenzia la necessità, segnalata anche dai sindacati intervenuti in audizione, di ampliare l'organico dei servizi dei comuni, il cui carico lavorativo sarà aumentato dall'introduzione del reddito di cittadinanza.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo De Filippo 6.01.

  Romina MURA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carnevali 6.02 e ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto a prevedere che le spese per il personale dei servizi degli enti locali, il cui carico lavorativo aumenterà a seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza, non si computino ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale.

  Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Carnevali 6.02 e Rizzetto 6.03.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 7.1 ed Epifani 7.5 e sugli emendamenti Zanettin 7.11, 7.12 e 7.13. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Tucci 7.20. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Zanettin 0.7.100.2, 0.7.100.3 e 0.7.100.4, Ubaldo Pagano 0.7.100.1, Pentangelo 0.7.100.5 e Musella 0.7.100.6. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 7.100 delle relatrici. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento De Filippo 7.3, sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 7.4, Pentangelo 7.10 e Rizzetto 7.19 e sull'emendamento Musella 7.14. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 7.200 delle relatrici.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.1, con il quale si propone di trasformare le sanzioni, previste dall'articolo 7 del provvedimento, da penali ad amministrative.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 7.1 ed Epifani 7.5, sottoscritto e fatto proprio dalla deputata Serracchiani, e gli emendamenti Zanettin 7.11, 7.12 e 7.13.

  Riccardo TUCCI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.20.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zanettin 0.7.100.2 e 0.7.100.3.

  Carlo FATUZZO (FI), illustrando il subemendamento Zanettin 0.7.100.4, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a rendere possibile una misura ragionevole, consentendo all'Istituto di previdenza nazionale di sospendere il pagamento dell'assegno in via cautelativa in caso di pendenza di procedimento penale per i reati previsti al comma 3 dell'articolo in esame.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Zanettin 0.7.100.4.

  Stefano LEPRI (PD), illustrando il subemendamento Ubaldo Pagano 0.7.100.1, sottolinea che esso è volto a dare un aiuto ai comuni chiamati dalla normativa in esame a eseguire attività complicate connesse ai controlli. In particolare, si precisa che debbono svolgere attività istituzionalmente previste eliminando il riferimento a materie di loro competenza, che sembra essere troppo vago.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ubaldo Pagano 0.7.100.1, Pentangelo 0.7.100.5 e Musella 0.7.100.6. Approvano, quindi, l'emendamento 7.100 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull'emendamento De Filippo 7.3, stigmatizza quello che ritiene essere un eccessivo accanimento, da parte della normativa in esame, verso soggetti che già subiscono privazioni materiali e sono a rischio di esclusione sociale e che, con ogni probabilità, potrebbero trovarsi facilmente nella condizione di non adempiere perfettamente a tutti i comportamenti richiesti dal provvedimento. Ricorda, peraltro, che il decreto reca sanzioni assai cospicue nei confronti di chi dovesse commettere errori, a volte forse anche non in malafede, e che le sanzioni penali, di fatto, sono più drastiche di quelle applicate nei confronti degli evasori fiscali. È per questo motivo che ritiene giusto dare almeno la possibilità di presentare ricorso, non prevista attualmente dalla norma.

  Carlo FATUZZO (FI), sottoscrivendo l'emendamento De Filippo 7.3, si dichiara sorpreso del fatto che un decreto di questa portata, che si rivolge a una platea di cinque o sei milioni di persone, non preveda il rimedio del ricorso. Invita, quindi, il Governo e la maggioranza a cambiare idea e a valutare favorevolmente l'emendamento in questione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Filippo 7.3.

  Stefano LEPRI (PD) illustrando l'emendamento Rizzo Nervo 7.4, identico agli emendamenti Pentangelo 7.10 e Rizzetto 7.19, sottolinea che esso è volto a tutelare i comuni gravati da molti compiti connessi al controllo dei requisiti da parte dei beneficiari, senza che ad essi siano destinate risorse aggiuntive come sono invece assegnate ad altri soggetti, come ad esempio i patronati.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rizzo Nervo 7.4, Pentangelo 7.10 e Rizzetto 7.19 e l'emendamento Musella 7.14.
  Le Commissioni approvano l'emendamento 7.200 delle relatrici (vedi allegato 2) e procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice della XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Lupi 8.2, parere favorevole sull'emendamento Perconti 8.61. Propone l'accantonamento dell'emendamento Epifani 8.19, esprime parere contrario sugli emendamenti Polverini 8.29 e Zangrillo 8.22, mentre invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Cannatelli 8.23 ed Eva Lorenzoni 8.42, nonché degli emendamenti Lorenzin 8.4 e Polverini 8.28, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Davide Aiello 8.60 e Carnevali 8.8. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bellucci 8.50 e Polverini 8.30, nonché sugli emendamenti Lorenzin 8.5, Lollobrigida 8.47 e 8.51.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 8.32, Carnevali 8.11, Epifani 8.20, Bellucci 8.53, Serracchiani 8.10, Lorenzin 8.6, Cannatelli 8.24, Pedrazzini 8.41 e 8.40, nonché sugli identici emendamenti Carnevali 8.15, Epifani 8.21 e Bellucci 8.58. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Provenza 8.62, degli identici emendamenti Cannatelli 8.35 ed Eva Lorenzoni 8.43, nonché dell'emendamento Costanzo 8.63, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti De Filippo 8.17, Polverini 8.27 e Bellucci 8.59. Invita, infine, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Eva Lorenzoni 8.010 e Cannatelli 8.014.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI chiede una breve sospesa la seduta.

  Marialucia LOREFICE, presidente, acconsente alla richiesta e dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 23.15, è ripresa alle 23.25.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici salvo che per gli emendamenti Provenza 8.62 e Costanzo 8.63, dei quali propone l'accantonamento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 8.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Perconti 8.61 (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che l'emendamento Epifani 8.19 è accantonato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 8.29 e Zangrillo 8.22.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che gli identici emendamenti Cannatelli 8.23 ed Eva Lorenzoni 8.42 sono stati ritirati dai presentatori. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lorenzin 8.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte che l'emendamento Polverini 8.28 è stato ritirato dai presentatori e ricorda che gli emendamenti Davide Aiello 8.60 e Carnevali 8.8 sono accantonati.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bellucci 8.50 e Polverini 8.30.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lorenzin 8.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Lollobrigida 8.47.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lollobrigida 8.47 e 8.51.
  Le Commissioni respingono l'emendamento Zangrillo 8.32.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Carnevali 8.11 di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 8.11.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Epifani 8.20 e Bellucci 8.53: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 8.10.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lorenzin 8.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cannatelli 8.24, Pedrazzini 8.41 e 8.40 e gli identici emendamenti Carnevali 8.15, Epifani 8.21 e Bellucci 8.58.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Provenza 8.62 s'intende accantonato. Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Cannatelli 8.35 ed Eva Lorenzoni 8.43 ritirano i loro emendamenti. Avverte altresì che l'emendamento Costanzo 8.63 si intende accantonato.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento De Filippo 8.17, di cui è cofirmataria, osservando che esso, con riferimento al lavoro domestico, introduce disposizioni che potrebbero rappresentare un volano per l'economia, favorendo maggiori entrate fiscali.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Filippo 8.17, Polverini 8.27 e Bellucci 8.59.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Eva Lorenzoni 8.010 e Cannatelli 8.014 ritirano i loro emendamenti. Avverte altresì che si passerà alle proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Vizzini 9.11 ed Eva Lorenzoni 9.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Lorenzin 9.1, Eva Lorenzoni 9.8 e Carnevali 9.3.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.100 delle relatrici, esprime parere contrario sull'emendamento Carnevali 9.4, sugli identici emendamenti Lorenzin 9.2 e Polverini 9.14, nonché sugli emendamenti Epifani 9.7 e De Filippo 9.6.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, fatta eccezione per l'emendamento Vizzini 9.11, del quale propone l'accantonamento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Vizzini 9.11 s'intende accantonato.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo emendamento 9.9.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lorenzin 9.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo emendamento 9.8.

  Lisa NOJA (PD), illustrando l'emendamento Carnevali 9.3, auspica un ripensamento da parte delle relatrici, chiedendo che sia quanto meno accantonato, dal momento che esso tratta il tema dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 9.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento 9.100 delle relatrici s'intende accantonato.

  Stefano LEPRI (PD) illustra l'emendamento Carnevali 9.4.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Carnevali 9.4 e gli identici emendamenti Lorenzin 9.2 e Polverini 9.14.

  Romina MURA (PD) sottoscrive l'emendamento Epifani 9.7.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 9.7.

  Stefano LEPRI (PD) illustra l'emendamento De Filippo 9.6, facendo notare che esso mira a mantenere l'assegno di ricollocazione quantomeno ai beneficiari di NASpI che lo abbiano già ricevuto.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Filippo 9.6.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che l'emendamento Rizzetto 9-bis.3 è stato accantonato in una seduta precedente.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome della relatrice della XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 9-bis.3.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 9-bis.3.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome della relatrice della XI Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gribaudo 10.6 e Carnevali 10.5, sugli emendamenti Polverini 10.12, Lorenzin 10.2, nonché sui subemendamenti Ubaldo Pagano 0.10.100.1, Serracchiani 0.10.100.2 e Versace 0.10.100.3. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 10.100 delle relatrici.
  Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Versace 10.13, Lorenzin 10.3, Lupi 10.1, Rostan 10.11 e Carnevali 10.9.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici e, per quanto riguarda l'emendamento 10.100 delle relatrici, propone di riformularlo inserendo, alla lettera b), la clausola di invarianza degli oneri relativa ai progetti di ricerca autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice della XI Commissione, recepiscono la proposta avanzata dal sottosegretario Cominardi e riformulano l'emendamento 1.100 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Romina MURA (PD), intervenendo sugli identici emendamento Gribaudo 10.6 e Carnevali 10.5, fa notare che il Governo e le relatrici riprendono nelle proprie proposte emendative temi già contenuti in emendamenti delle opposizioni sui quali sono stati espressi pareri contrari.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gribaudo 10.6 e Carnevali 10.5 e l'emendamento Polverini 10.12.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lorenzin 10.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ubaldo Pagano 0.10.100.1 e Serracchiani 0.10.100.2.

  Carlo FATUZZO (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Versace 0.10.100.3, facendo notare che esso non reca nuovi oneri finanziari.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Versace 0.10.100.3, approvano l'emendamento 10.100 delle relatrici (Nuova formulazione)(vedi allegato 2). Respingono, quindi, l'emendamento Versace 10.13.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lorenzin 10.3 e Lupi 10.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Rostan 10.11, a nome dell'intero gruppo del Partito democratico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 10.11.

  Carla CANTONE (PD) illustra l'emendamento Carnevali 10.9 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 10.9.

  Andrea GIACCONE, presidente, essendo passata la mezzanotte, chiede ai gruppi come intendano procedere nell'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alle relatrici se siano in grado di esprimere il parere su tutte le proposte emendative rimaste accantonate. Fa presente che, in tal caso, il gruppo Partito democratico sarebbe disponibile ad andare avanti senza interruzioni fino a concludere l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI (FI), dissentendo dall'opinione espressa dalla rappresentante del gruppo Partito democratico, ricorda che i gruppi si erano accordati per interrompere i lavori delle Commissioni a mezzanotte della giornata odierna, per chiudere l'esame del provvedimento nella giornata di domani.

  Andrea GIACCONE, presidente, fa notare alla deputata Polverini che si era convenuto di andare avanti fino a mezzanotte per poi fare il punto e verificare la reale possibilità di terminare l'esame del provvedimento durante la notte, senza la possibilità di prevedere un'ulteriore seduta nella giornata di sabato. Dispone, comunque, una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 00.05 di sabato 16 marzo 2019, è ripresa alle 00.15.

  Elena MURELLI (Lega) relatrice per la XI Commissione, fa presente, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, che, alla luce degli approfondimenti fatti nelle ultime ore, le relatrici sono in grado di esaurire la quasi totalità delle questioni rimaste in sospeso, ad eccezione di alcune di esse, rispetto alle quali non esclude affatto che la soluzione sia trovata nel giro di poche ore.

  Renata POLVERINI (FI) rinnova alla presidenza la richiesta di precisare come si intenda proseguire, invitandola ad indicare un orario preciso di conclusione della seduta o, qualora ciò non sia possibile, a convocare una riunione dell'ufficio di presidenza.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendo nelle condizioni di fornire un orario preciso per la chiusura dei lavori delle Commissioni, sia perché vi sono alcune questioni ancora in sospeso sia a causa dell'impossibilità di prevedere quanti interventi i deputati svolgeranno sulle proposte emendative da porre in votazione, convoca una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dell'andamento dei lavori.

  La seduta, sospesa alle ore 00.20, è ripresa alle 00.25.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, in base all'orientamento prevalente emerso nella riunione dell'ufficio di presidenza appena svoltasi, i lavori delle Commissioni proseguiranno fino alla conclusione dell'esame del provvedimento. Pertanto, si passerà adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Carnevali 11.1 e parere favorevole sull'emendamento Carnevali 11.9 (ex 5.01).
  Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Carla Cantone 0.11.100.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.100 delle relatrici. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti De Filippo 11.4, Epifani 11.6, Pella 11.7 e Rizzetto 11.8, nonché sull'articolo aggiuntivo Rostan 11.03.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Per quanto concerne l'emendamento 11.100 delle relatrici, propone di riformularlo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Carnevali 11.1 e approvano l'emendamento Carnevali 11.9 (ex 5.01) (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Carlo FATUZZO (FI) illustra il subemendamento Carla Cantone 0.11.100.1 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Carla Cantone 0.11.100.1 e approvano l'emendamento 11.100 delle relatrici, come riformulato (vedi allegato 2).

  Paolo ZANGRILLO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pella 11.7 del quale è cofirmatario.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti De Filippo 11.4, Epifani 11.6, Pella 11.7 e Rizzetto 11.8.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rostan 11.03.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rostan 11.03.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12. Al riguardo, avverte che gli emendamenti Polverini 12.39, Rizzetto 12.24 e 12.22 e De Filippo 12.2 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.100 del Governo e 4.102 delle relatrici. Avverte che sarà messo in votazione anche l'emendamento Musella 12.40, riammesso a seguito del ricorso presentato al Presidente della Camera.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti De Filippo 12.5, Epifani 12.12, Fassina 12.14, Musella 12.40. Invita al ritiro la presentatrice dell'emendamento Eva Lorenzoni 12.23 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.100 delle relatrici. Esprime parere contrario sugli emendamenti Viscomi 12.9 e Polverini 12.42 e parere favorevole sull'emendamento Rizzetto 12.27, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 12.26 e 12.25, Ubaldo Pagano 12.10 e Carnevali 12.11.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sull'emendamento 12.100 delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Filippo 12.5, che prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato di ANPAL Servizi S.p.A., evidenziando che il Governo aveva assicurato che il personale precario, che in questi giorni ha manifestato davanti alla Camera, sarebbe stato assunto.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive, anche a nome del gruppo Forza Italia, l'emendamento De Filippo 12.5 e segnala l'esistenza di un vero e proprio accanimento contro i precari dell'ANPAL e i medici fiscali.

  Carmela BUCALO (FdI) sottoscrive l'emendamento De Filippo 12.5, a nome del gruppo Fratelli d'Italia.

  Carlo FATUZZO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Filippo 12.5, dichiarandosi stupito del fatto che i precari dell'ANPAL debbano trovare lavoro ai richiedenti il reddito di cittadinanza.

  Le Commissioni respingono l'emendamento De Filippo 12.5.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Epifani 12.12, analogo all'emendamento De Filippo 12.5, preannunciando il voto favorevole del gruppo Forza Italia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 12.12.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Fassina 12.14.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fassina 12.14 e Musella 12.40.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.23.

  Carlo FATUZZO (FI) ritiene che l'emendamento 12.100 delle relatrici, che attribuisce all'INAIL un ulteriore milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per assunzione di personale, sia insufficiente. Evidenzia come l'INAIL sia un istituto con una solida gestione, che non riceve contributi dallo Stato, ma piuttosto viene da questo utilizzato per prelevare risorse in caso di necessità.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 12.100 delle Relatrici (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento Viscomi 12.9, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni per coprire le carenze di organico derivanti dall'introduzione della cosiddetta «Quota 100».

  Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 12.9.

  Carlo FATUZZO (FI) illustra l'emendamento Polverini 12.42, di cui è cofirmatario, relativo all'intervento delle regioni nell'ambito del rafforzamento dei servizi per l'impiego.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 12.42.

  Walter RIZZETTO (FdI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 12.27, lamentando tuttavia il comportamento della maggioranza e del Governo, che non hanno lasciato alcuno spazio alle proposte delle opposizioni. Ritiene, in particolare, che il fatto di aver riformulato il suo emendamento, rendendolo di scarsa efficacia, sia la dimostrazione evidente della totale chiusura della maggioranza ai contributi dell'opposizione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Rizzetto 12.27 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respingono gli emendamenti Rizzetto 12.26 e 12.25

  Stefano LEPRI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 12.10.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 12.10.

  Debora SERRACCHIANI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Carnevali 12.11, concernente le assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo determinato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 12.11.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Zangrillo 0.13.100.3, Vanessa Cattoi 0.13.100.1 e Gebhard 0.13.100.2, raccomandando altresì l'approvazione dell'emendamento 13.100 delle relatrici. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Gebhard 13.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gebhard 13.5 e sugli identici emendamenti Vanessa Cattoi 13.11 e D'Arrando 13.12, a condizione che siano riformulati nei termini riportato in allegato (vedi allegato 2). Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 13.08 e 13.09.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici su tutte le proposte emendative e favorevole all'emendamento 13.100 delle relatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zangrillo 0.13.100.3, Vanessa Cattoi 0.13.100.1 e Gebhard 0.13.100.2. e approvano l'emendamento 13.100 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Gebhard 13.4.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Gebhard 13.5 (vedi allegato 2).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, chiede di accantonare gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 13.11 e D'Arrando 13.12, per svolgere un approfondimento sulla portata normativa a seguito di richieste ricevute in tal senso, per le vie brevi, da parte di alcuni deputati.

  Marialucia LOREFICE, presidente, peso atto che non vi sono obiezioni, accantona gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 13.11 e D'Arrando 13.12, e avverte che la deputata Polverini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rizzetto 13.08.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 13.08.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive convintamente anche l'emendamento Rizzetto 13.09, che indica con precisione come dovrebbero essere attribuite le attività previste dal decreto per i centri per l'impiego e quale tipologia di personale se ne dovrebbe occupare. È dell'avviso che tale emendamento possa aiutare a superare la confusione che il provvedimento crea in materia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 13.09 e procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14 rimaste accantonate.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro degli identici emendamenti Vanessa Cattoi 14.32 e Ciprini 14.45, precedentemente accantonati.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 14.32 e Ciprini 14.45 e che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14-bis.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Serracchiani 14-bis.2, Viscomi 14-bis.3 e 14-bis.4, Lepri 14-bis.5, Viscomi 14-bis.6, sugli identici emendamenti Gribaudo 14-bis.7 ed Epifani 14-bis.26, nonché sugli emendamenti Lepri 14-bis.8 e 14-bis.9. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Polverini 0.14-bis.100.4, Gribaudo 0.14-bis.100.2, Carla Cantone 0.14-bis.100.3, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Comaroli 0.14-bis.100.6 e parere favorevole sull'emendamento 14-bis.100 del Governo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il subemendamento Carnevali 0.14-bis.100.1 è inammissibile.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD), illustrando l'emendamento a sua prima firma 14-bis.2, sottolinea che esso è volto ad ampliare le capacità assunzionali per le diverse figure professionali impiegate dagli enti locali, che vedono aumentati i propri compiti dal provvedimento all'esame.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Serracchiani 14-bis.2, Viscomi 14-bis.3 e 14-bis.4, Lepri 14-bis.5, Viscomi 14-bis.6, gli identici emendamenti Gribaudo 14-bis.7 ed Epifani 14-bis.26, nonché gli emendamenti Lepri 14-bis.8 e 14-bis.9.

  Renata POLVERINI (FI), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.14-bis.100.4, osserva che già in passato ha avuto modo sottolineare la vaghezza di talune norme che a suo avviso dovrebbero essere precisate. Rileva che il provvedimento all'esame potrebbe comportare l'uscita dalla pubblica amministrazione, per via di «Quota 100», di numerose unità di personale, compromettendo soprattutto la funzionalità del settore del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea, in particolare, che potrebbe esserci anche un impatto molto negativo per via della fumosità delle norme per le regioni sottoposte a un piano di rientro per la sanità, che sono le prime ad avere necessità di chiarezza.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Polverini 0.14-bis.100.4.

  Romina MURA (PD) sottolinea che il subemendamento Gribaudo 0.14-bis.100.2, ma anche il successivo emendamento Carla Cantone 0.14-bis.100.3, sono diretti ad affrontare gli effetti provocati dalla cosiddetta «Quota 100». Osserva, in particolare, che il Governo e la maggioranza non sembrano dare sufficiente attenzione alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ritiene assolutamente prioritario che le assunzioni nella pubblica amministrazione riguardino le professionalità mediche ed infermieristiche e che nel far ciò si tenga conto del personale già dipendente del Servizio sanitario nazionale, ma non stabilizzato o precario.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Gribaudo 0.14-bis.100.2 e Carla Cantone 0.14-bis.100.3.

  Rossana BOLDI (Lega) ritira il subemendamento Comaroli 0.14-bis.100.6 di cui è cofirmataria, evidenziando tuttavia che la carenza di personale nel settore sanitario è una delle priorità che dovrebbero essere affrontate.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI (M5S) segnala, al riguarda, che la Ministra della salute, Giulia Grillo, sta concretamente operando per cercare una soluzione alle problematiche sollevate.

  Carlo FATUZZO (FI) ritiene che i conti fatti dal Governo, concernenti le conseguenze che «Quota 100» avrebbe comportato, debbano considerarsi imprecisi se non erronei, in quanto basati sulla convinzione che molti dipendenti degli enti pubblici sarebbero ricorsi al pensionamento anticipato.
  Osserva, invece, che molti dipendenti che hanno maturato il diritto di accedere al pensionamento sulla base dei requisiti di «Quota 100» potrebbero decidere di restare in servizio per il timore di subire riduzioni sul trattamento pensionistico, timore fondato, considerato come i diritti quesiti siano oramai sistematicamente violati nel nostro Paese.

  Debora SERRACCHIANI (PD) dichiara l'astensione del gruppo Partito democratico sull'emendamento 14-bis.100 del Governo, osservando che esso espone semplicemente delle buone intenzioni, non specificando in alcun modo le modalità con cui le regioni debbano procedere alle assunzioni.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 14-bis.100 del Governo (vedi allegato 2) e respingono gli emendamenti Lacarra 14-bis.18, Viscomi 14-bis.10 e 14-bis.11.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 14-ter, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Brescia 14-ter.1, esprime parere contrario sul subemendamento Bucalo 0.14-ter.100.4, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 14-ter.100 del Governo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Epifani 14-ter.7, Serracchiani 14-ter.2 e sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 14-ter.01 e invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Brescia 14-ter.02.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che i presentatori ritirano l'emendamento Brescia 14-ter.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Bucalo 0.14-ter.100.4 e approvano l'emendamento 14-ter.100 del Governo, limitatamente alla lettera a) (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le deputate Serracchiani e Polverini sottoscrivono l'emendamento Epifani 14-ter.7.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 14-ter.7.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra il suo emendamento 14-ter.2, non comprendendo i motivi del parere contrario espresso su una proposta emendativa che riguarda il tema della proroga delle graduatorie.

  Marialucia LOREFICE, presidente, prende atto che le deputate Bucalo e Polverini sottoscrivono l'emendamento Serracchiani 14-ter.2.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 14-ter.2.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 14-ter.01 osservando che la maggioranza non intende fornire una risposta ai numerosi lavoratori cosiddetti esodati che potrebbero beneficiare di un nuovo provvedimento di salvaguardia.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le deputate Bucalo e Polverini sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 14-ter.01.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 14-ter.01.

  Marialucia LOREFICE, presidente, averte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Brescia 14-ter.02 e che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15. Al riguardo, avverte che è stato ritirato l'emendamento Gebhard 15.8.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Serracchiani 15.3 e 15.4, Epifani 15.5, sugli identici emendamenti Pentangelo 15.7 e Bucalo 15.9. Invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Eva Lorenzoni 15.02. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04 a condizione che sia riformulato aggiungendo, dopo il comma 1, che rimarrebbe inalterato, i seguenti commi:
  «2. A decorrere dal 1o settembre 2019, il reddito derivante da rapporti di lavoro domestico, erogato da persone fisiche che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del 15 per cento. Sono altresì assoggettate alla ritenuta, con la medesima aliquota, le somme e i valori comunque percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro domestico anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, comprese le somme e i valori percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
  3. La ritenuta è trattenuta dal datore di lavoro sulla parte delle retribuzioni al netto della quota di contributi di competenza del lavoratore domestico al momento dell'erogazione ed è versata dal giorno 1 al giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare con riferimento alle ritenute operate nel trimestre precedente.
  4. L'importo delle ritenute da versare da parte del datore di lavoro per ciascun trimestre solare è pubblicato sul sito internet dell'INPS contestualmente alla pubblicazione dell'ammontare dei contributi dovuti. Nei casi in cui sono erogate somme non soggette a contribuzione la ritenuta d'acconto è applicata dal datore di lavoro al momento dell'erogazione delle somme medesime ed è versata nei termini indicati al comma 3 con le modalità individuate dal provvedimento di cui al comma 8. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore copia delle ricevute dei versamenti delle ritenute.
  5. Entro il 16 marzo di ciascun anno, l'INPS comunica all'Agenzia delle entrate, per ciascun rapporto in essere nell'anno precedente, i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, del lavoratore domestico. Gli stessi dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per attività di accertamento e controllo, compreso il controllo previsto dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
  7. In caso di tardivo o omesso versamento delle ritenute il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo versato in ritardo o non versato. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'INPS sono definiti i dati e le modalità di comunicazione di cui al comma 5, nonché le modalità del versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro.
  9. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 è ridotto di 0,4 mln per l'anno 2019».

  Invita, quindi, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Eva Lorenzoni 15.03.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento Serracchiani 15.3, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 15.3, di cui condivide le finalità.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Serracchiani 15.3 e 15.4.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Epifani 15.5.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Epifani 15.5, gli identici emendamenti Pentangelo 15.7 e Bucalo 15.9.

  Eva LORENZONI (Lega) ritira il suo articolo aggiuntivo 15.02.

  Debora SERRACCHIANI (PD) fa notare che la riformulazione proposta dalle relatrici dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04 è del tutto inaccettabile in quanto si configura come una nuova proposta emendativa, ben lontana dal contenuto del testo originario dell'articolo aggiuntivo.

  Andrea GIACCONE, presidente, non ritiene condivisibile l'opinione della deputata Serracchiani.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, ribadisce che le relatrici hanno proposto una semplice riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.04.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa notare che la riformulazione proposta dalle relatrici riprende il primo comma dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04, nel testo originario, prevedendo, dal comma 2 al comma 9, la copertura finanziaria, consistente nell'assoggettamento ad un'aliquota del 15 per cento del reddito derivante da rapporti di lavoro domestico. Pertanto, la modifica proposta dalle relatrici non può considerarsi tale da stravolgere la portata dell'emendamento nel testo originario.

  Debora SERRACCHIANI (PD) fa notare che i relatori e il Governo hanno espresso un parere contrario sull'emendamento De Filippo 8.17, che riguardava lo stesso argomento, motivandolo con la mancanza di copertura.

  Renata POLVERINI (FI) ritiene inaccettabile una proposta di riformulazione di tale portata, che contempli una simile copertura.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che è nella facoltà del legislatore introdurre una nuova tassazione, al fine di determinare nuovo gettito, ove necessario per la copertura di un intervento suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

  Debora SERRACCHIANI (PD) prende atto che la maggioranza e il Governo intendono introdurre una nuova tassa a carico del lavoro domestico al fine di trarre le risorse necessarie per tutelare i lavoratori gravosi.

  Carlo FATUZZO (FI) ritiene che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04 proposta dalle relatrici sia del tutto inaccettabile.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alla presidenza di approfondire ulteriormente la questione dell'ammissibilità della riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04 dal momento che a suo avviso si è sostanzialmente dinnanzi alla presentazione di un nuovo emendamento.
  Nel merito, fa notare che, con la riformulazione proposta, per tutelare i lavoratori impegnati in attività particolarmente gravose, si aumenta il carico fiscale a carico delle famiglie.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) fa notare che non si è di fronte a una nuova tassa sulle famiglie, trattandosi piuttosto di un intervento classificabile come ritenuta a titolo di acconto e trattenuta alla fonte.

  Lisa NOJA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04, osservando che, se si tratta di una copertura, come affermato dalla sottosegretaria Castelli, necessariamente deve prevedere l'introduzione di un'imposta. Sottolinea che, con tale riformulazione, si introduce un altro gravoso onere sulle spalle delle famiglie, in particolare di quelle con un componente disabile.

  Renata POLVERINI (FI) condivide le considerazioni della collega Noja, sottolineando l'aggravio economico che potrebbe derivare alle famiglie, che dovranno anche rivolgersi a un commercialista.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, propone di accantonare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04.

  Stefano LEPRI (PD) giudica inusuale che la relatrice proponga l'accantonamento di una propria riformulazione.

  Renata POLVERINI (FI) ricorda alla Presidenza che la decisione dei gruppi di proseguire nell'esame del provvedimento malgrado l'ora tarda era stata motivata da rassicurazioni, da parte delle relatrici, sul fatto di essere pronte su tutti gli emendamenti.

  Carmela BUCALO (FdI) sottolinea che i sostituti di imposta possono andare incontro a sanzioni e stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, soprattutto in considerazione del fatto che si colpiscono maggiormente le persone anziane, che hanno maggiormente bisogno di un aiuto domestico.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, precisa che la richiesta di accantonamento è motivata dalle perplessità emerse nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI (FI) invita la maggioranza a sciogliere la questione legata alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04, non ritenendo altrimenti possibile proseguire nell'esame del provvedimento.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, chiede una breve sospensione della seduta per poter procedere ad un approfondimento sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea che la maggioranza e il Governo stanno introducendo nuove disposizioni nonostante l'accordo precedentemente preso con i gruppi di opposizione.

  Andrea GIACCONE, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 2.05, è ripresa alle 2.10.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, fa presente che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo 15.04, precedentemente avanzata, è da ritenersi superata. Invita, pertanto, i presentatori a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi De Lorenzo 15.04 ed Eva Lorenzoni 15.03 sono stati ritirati e che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 16.1, Mura 16.2, Rizzetto 16.10, 16.9 e 16.11, Polverini 16.6, Boldrini 16.4, sugli identici emendamenti Gebhard 16.12 e Rizzetto 16.13, sull'emendamento Mura 16.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Mura 16.01 e Rizzetto 16.03. Invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Tripiedi 16.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Carla CANTONE (PD) illustra l'emendamento 16.1 e ne raccomanda l'approvazione.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 16.1.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 16.1 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 16.1.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento a propria prima firma 16.2, volto ad ampliare la platea delle donne che possono usufruire della cosiddetta «Opzione donna». Sottoscrive, inoltre, l'emendamento Boldrini 16.4.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Mura 16.2. Ricorda che la misura «Opzione donna» è stata introdotta con molta fatica dal Governo Berlusconi e ne ritiene riduttivo l'ampliamento per un solo anno.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Mura 16.2.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mura 16.2, Rizzetto 16.10. 16.9 e 16.11. Respingono, quindi, gli emendamenti Polverini 16.6, Boldrini 16.4, nonché gli identici emendamenti Gebhard 16.12 e Rizzetto 16.13.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento a propria prima firma 16.3.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 16.3.

  Carla CANTONE (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Mura 16.01, avente ad oggetto le donne esodate, e ne raccomanda l'approvazione.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mura 16.01.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Mura 16.01 e Rizzetto 16.03.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Tripiedi 16.02 è stato ritirato. Ricorda, poi, che era stato accantonato l'emendamento Mura 17.1.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Mura 17.1.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 17.1 e procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, a seguito dei ricorsi presentati, sono stati riammessi gli emendamenti Serracchiani 18.1, Lacarra 18.6, Pastorino 18.11, gli identici emendamenti Polverini 18.14 e Bellucci 18.16, nonché l'emendamento Polverini 18.15.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Serracchiani 18.2 e 18.1, nonché sull'emendamento Epifani 18.12. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Tripiedi 18.17, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 18.3, Mura 18.4, Lacarra 18.6, Mura 18.7, Epifani 18.9, Pastorino 18.11, sugli identici emendamenti Polverini 18.14 e Bellucci 18.16, nonché sull'emendamento Polverini 18.15.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici sulle proposte emendative riferite all'articolo 18.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento 18.2 a sua prima firma, che prevede una più ampia proroga dell'APE sociale, importante istituto introdotto dal precedente Governo. In proposito ritiene opportuno sottolineare la differente platea alla quale si rivolge questo istituto, costituita da lavoratori con una storia contributiva frammentata, rispetto a quella alla quale si rivolge «Quota 100».

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 18.2.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 18.2.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Serracchiani 18.2 e 18.1.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Epifani 18.12.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 18.12.

  Davide TRIPIEDI (M5S) ritira l'emendamento 18.17 a sua prima firma.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 18.3.

  Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia che l'emendamento Gribaudo 18.3 è diretto a prorogare sino al 31 dicembre 2021 l'APE sociale, analogamente a quanto previsto per «Quota 100».

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 18.3.

  Romina MURA (PD) illustra l'emendamento 18.4 a sua prima firma, volto a consentire, in caso di disocupazione involontaria, il cumulo tra ammortizzatori sociali e APE sociale.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Mura 18.4.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 18.4.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Lacarra 18.6.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lacarra 18.6 e Mura 18.7.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Epifani 18.9.

  Debora SERRACCHIANI (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, sottoscrive l'emendamento Epifani 18.9.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 18.9.

  Romina MURA (PD) sottoscrive l'emendamento Pastorino 18.11.

  Carlo FATUZZO (FI) sottoscrive l'emendamento Pastorino 18.11.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pastorino 18.11 e gli identici emendamenti Polverini 18.14 e Bellucci 18.16.

  Renata POLVERINI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 18.15, che recepisce un'esigenza, emersa nel corso delle audizioni, relativa al riconoscimento di lavoro gravoso per gli imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto, i cosiddetti «padroncini».

  Debora SERRACCHIANI (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, sottoscrive l'emendamento Polverini 18.15.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 18.15.

  Elena MURELLI, relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 20 e di passare all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 22. Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Polverini 22.2 e Bellucci 22.6 e sull'emendamento Lacarra 22.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fatuzzo 22.4, a condizione che sia riformulato nei riportati in allegato (vedi allegato 2), e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Comaroli 22.5.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrice sulle proposte emendative riferite all'articolo 22.

  Renata POLVERINI (FI) segnala che l'emendamento a sua prima firma 22.2 è volto a contrastare l'ennesimo tentativo di mettere sotto controllo pubblico i fondi interprofessionali di natura privatistica, per i quali il provvedimento in esame prevede la possibilità di finanziamento di prestazioni previdenziali integrative.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polverini 22.2 e Bellucci 22.6 e l'emendamento Lacarra 22.1.

  Carlo FATUZZO (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 22.4 a sua prima firma.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Fatuzzo 22.4 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Comaroli 22.5 è stato ritirato e che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

  Elena MURELLI, relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Novelli 23.9 e Polverini 23.8. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Eva Lorenzoni 23.12. Esprime parere contrario sui subemendamenti Serracchiani 0.23.100.1 e 0.23.100.2 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 23.100, che, ove approvato, assorbirebbe gli emendamenti Carla Cantone 23.1 e Bucalo 23.13. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Lepri 23.2 e Polverini 23.10. Infine, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Eva Lorenzoni 23.11.

  Claudio COMINARDI (M5S) esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Novelli 23.9 e Polverini 23.8.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Eva Lorenzoni 23.12 è stato ritirato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Serracchiani 0.23.100.1 e 0.23.100.2 e approvano l'emendamento 23.100 del Governo (vedi allegato 2).

  Andrea GIACCONE, presidente, segnala che gli emendamenti Carla Cantone 23.1 e Bucalo 23.13 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento del Governo 23.100.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Lepri 23.2, che estende la possibilità di finanziamento dell'anticipo del trattamento di fine servizio alle cessazioni avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lepri 23.2 e Polverini 23.10.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Eva Lorenzoni 23.11 è stato ritirato.

  Elena MURELLI, relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, esprime parere contrario sui subemendamenti Fatuzzo 0.25.100.2 e Serracchiani 0.25.100.1 e invita all'approvazione dell'emendamento delle relatrici 25.100. Esprime parere contrario sugli emendamenti Carla Cantone 25.1 e Polverini 25.3.

  Carlo FATUZZO (FI), in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.25.100.2, segnala che lo stesso prevede un incremento dei membri del consiglio di amministrazione dell'INPS, riservando l'individuazione di due membri alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei pensionati.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Fatuzzo 0.25.100.2.

  Carla CANTONE (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento Serracchiani 0.25.100.1, che ha lo scopo di garantire il pluralismo anche all'interno del consiglio di amministrazione dell'INPS, ampliandone il numero dei membri.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive il subemendamento Serracchiani 0.25.100.1, manifestando il proprio sconcerto dinanzi alla volontà di piegare le istituzioni alle esigenze politiche di spartizione del potere, dimostrata dalla maggioranza.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Serracchiani 0.25.100.1 ed approvano l'emendamento 25.100 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Carla CANTONE (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 25.1 è volto a introdurre la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità del presidente dell'INPS.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Carla Cantone 25.1 e Polverini 25.3. Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25-bis.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento 25-bis.100 a loro firma, nel senso di modificare la data precedentemente indicata, del 31 luglio 2019, in 31 ottobre 2019. Invita, quindi, al ritiro il presentatore dell'emendamento Capitanio 25-bis.1.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici sull'emendamento Capitanio 25-bis.1 e parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 25-bis.100 delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD) non comprende le ragioni per cui una problematica comune a gran parte delle regioni, e non solo a quelle a statuto speciale, concernente il contratto del pubblico impiego applicato al personale dei loro uffici stampa, anche in coerenza con un recente orientamento giurisprudenziale, si debba affrontare in questa sede limitatamente alle regioni a statuto speciale.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, fa presente che l'articolo 25-bis è stato introdotto nel testo del provvedimento nel corso dell'iter al Senato e che l'emendamento delle relatrici e la successiva proposta di riformulazione sono volti esclusivamente ad agevolare l'applicabilità di tale disposizione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 25-bis.100 delle relatrici (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Eva LORENZONI (Lega) sottoscrive l'emendamento Capitanio 25-bis.1 e lo ritira.

  Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25-ter.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che con lettera in data di ieri il Presidente della Camera ha richiesto alla presidenza delle Commissioni riunite le motivazioni che hanno fondato la valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Capitanio 25-ter.03.
  Fa presente che, con lettera in data odierna, ha fornito al Presidente Fico, anche a nome della presidente Lorefice, gli elementi richiesti.
  A giudizio del Presidente Fico, tuttavia, tali elementi non sono apparsi sufficienti a giustificare il giudizio di ammissibilità. Pertanto, sempre con lettera in data odierna, il Presidente Fico ha stabilito che la proposta emendativa Capitanio 25-ter.03 deve essere considerata inammissibile.

  Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia come il gruppo del Partito democratico sia sostanzialmente favorevole alla soluzione adottata dall'articolo aggiuntivo Capitanio 25-ter.03.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario all'emendamento Della Frera 25-ter.1 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Eva Lorenzoni 25-ter.05.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Della Frera 25-ter.1, si chiede quale sia il senso dell'emendamento in questione visto che i pensionati sanno bene a favore di chi effettuano i versamenti.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Eva Lorenzoni 25-ter.05 è stato ritirato dai presentatori e che le Commissioni procederanno all'esame delle proposte emendative riferite agli articolo 26-ter e 25-quinquies. Avverte che l'emendamento delle relatrici 26-ter.2 non sarà posto in votazione in quanto di contenuto identico all’errata corrige riguardante il messaggio trasmesso dal Senato.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Pallini 26-ter.1 e sull'emendamento Zicchieri 26-quinquies.1 e invita al ritiro dell'emendamento Zicchieri 26-quinquies.2.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pallini 26-ter.1 (vedi allegato 2).

  Edoardo ZIELLO (Lega) sottoscrive l'emendamento Zicchieri 26-quinquies.1.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Zicchieri 26-quinquies.1 (vedi allegato 2).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'emendamento Zicchieri 26-quinquies.2 è stato ritirato dai presentatori.

  Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 26-sexies.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Serracchiani 26-sexies.03 e Epifani 26-sexies.021. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Polverini 0.26-sexies.0100.2, Fatuzzo 0.26-sexies.0100.1, Zangrillo 0.26-sexies.0100.3, Rizzetto 0.26-sexies.0100.5 e 0.26-sexies.0100.4 e parere favorevole sull'emendamento 26-sexies.0100 del Governo.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra il contenuto della proposta emendativa a sua prima firma 26-sexies.03.

  Carmela BUCALO (FdI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Serracchiani 26-sexies.03.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 26-sexies.03.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Epifani 26-sexies.021.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Epifani 26-sexies.021, nonché i subemendamenti Polverini 0.26-sexies.0100.2, Fatuzzo 0.26-sexies.0100.1 Zangrillo 0.26-sexies.0100.3, Rizzetto 0.26-sexies.0100.5 e 0.26-sexies.0100.4.
  Le Commissioni approvano l'emendamento 26-sexies.0100 del Governo (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, essendosi esaurito l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo, saranno esaminate le proposte emendative che risultano ancora accantonate, fino al loro esaurimento.

  Debora SERRACCHIANI (PD) ritira l'emendamento Pini 2.36, dopo aver verificato per le vie brevi che la proposta di riformulazione delle relatrici sarebbe stata del tutto insoddisfacente.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, anche a nome della relatrice della XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Polverini 2.81.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Polverini 2.81 (vedi allegato 2).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Segneri 6.15.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Segneri 6.15 (vedi allegato 2).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Epifani 8.19, Davide Aiello 8.60 e Carnevali 8.8. Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Provenza 8.62 e Costanzo 8.63.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Epifani 8.19.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 8.19.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Davide Aiello 8.60 è ritirato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 8.8.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che gli emendamenti Provenza 8.62, Costanzo 8.63 e Vizzini 9.11 sono stati ritirati dai presentatori.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.100 delle relatrici.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.100 delle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 9.100 delle relatrici (vedi allegato 2).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vanessa Cattoi 13.11 e D'Arrando 13.12, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che i deputati Lazzarini, Locatelli e Ziello sottoscrive l'emendamento Vanessa Cattoi 13.11.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 13.11 (Nuova formulazione) e D'Arrando 13.12 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Elena MURELLI (Lega), relatrice della XI Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 20, esprime parere contrario sugli emendamenti Polverini 20.6 e Gebhard 20.12, parere favorevole sull'emendamento Claudio Borghi 20.18 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Eva Lorenzoni 20.14. Esprime parere contrario sull'emendamento Gribaudo 20.1 e parere favorevole sull'emendamento Eva Lorenzoni 20.15. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Lacarra 20.2, Polverini 20.11, Frassinetti 20.21, sugli identici emendamenti Lepri 20.5, Epifani 20.13, Eva Lorenzoni 20.16 e sull'articolo aggiuntivo Deidda 20.03.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Debora SERRACCHIANI (PD) si dichiara esterrefatta dal parere contrario espresso dalle relatrici e dal rappresentante del Governo sugli identici emendamenti Lepri 20.5, Epifani 20.13, e Eva Lorenzoni 20.16, facendo notare che fino a pochi istanti prima il Governo e rappresentanti della maggioranza avevano assicurato che su tali proposte emendative il parere sarebbe stato favorevole.
  Prende atto che, per l'ennesima volta, non è stata mantenuta la parola data.

  Carla CANTONE (PD) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sugli identici emendamenti richiamati dalla deputata Serracchiani, anche perché tali emendamenti non recano oneri.
  Sottolinea, quindi, che risulteranno deluse le aspettative di tanti lavoratori, compresi gli edili, che nella giornata odierna hanno manifestato nel centro di Roma.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI osserva che, nonostante su tali proposte emendative vi fosse inizialmente un orientamento favorevole comune a diversi gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, purtroppo da una più approfondita analisi, condotta anche attraverso un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è emersa la necessità di prevedere una copertura finanziaria.

  Debora SERRACCHIANI (PD), dopo aver fatto notare che spetta alla maggioranza e al Governo il compito di individuare le risorse necessarie per la copertura degli interventi che intende realizzare, preannuncia che, qualora il parere su tali proposte emendative rimanesse contrario, tutti i deputati del gruppo Partito Democratico presenti in seduta interverranno su tutti gli emendamenti rimasti da esaminare, nonché sul conferimento del mandato al relatore, senza rispettare alcun limite temporale. Precisa che, dal punto di vista del Partito Democratico, gli accordi concernenti lo svolgimento dei lavori sono venuti meno nel momento in cui il Governo ha mentito, non accogliendo una proposta emendativa dello stesso gruppo dopo essersi impegnato in tal senso, a seguito di contatti assunti per le vie brevi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 3.45, è ripresa alle 4.10.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che, a fronte dell'intenzione dichiarata dai deputati del gruppo Partito Democratico, di intervenire in tutti i modi possibili e in maniera illimitata, ciò che potrebbe concretamente mettere a rischio la possibilità di concludere il provvedimento in tempo utile al fine di consentirne l'avvio dell'esame in Assemblea il prossimo lunedì 18 marzo, rileva come sia compito della presidenza della Commissione organizzare i lavori in modo da garantire il buon andamento della seduta. Questa è la ratio per cui, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha avuto luogo nella serata odierna, i presidenti delle Commissioni riunite XI e XII hanno stabilito, sulla base di un orientamento prevalente tra i gruppi, di limitare la discussione fino alla conclusione del provvedimento. È intenzione della presidenza, infatti, garantire che tutte le proposte emendative siano poste in votazione e, al tempo stesso, rispettare la data prevista dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio della discussione in Assemblea.
  Ribadisce, pertanto, che l'esame del provvedimento proseguirà secondo le deliberazioni assunte nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, nella quale si è stabilito di consentire un intervento per gruppo, della durata di due minuti, su ogni proposta emendativa.

  Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che, al di là dell'organizzazione dei lavori, che deve sicuramente tener conto dell'esigenza di tutelare le prerogative delle opposizioni, nella dialettica parlamentare è necessario che siano rispettati gli accordi tra maggioranza e opposizione. Osserva che non è la prima volta che il Governo in carica tiene comportamenti del tutto inadeguati.
  Alla luce di tali premesse, ritiene che il gruppo Partito Democratico non debba ritenersi legato da alcun accordo con la maggioranza e, quindi, i deputati del medesimo gruppo presenti in seduta interverranno con le modalità e i tempi che riterranno opportuni.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente all'onorevole Serracchiani che una cosa sono gli accordi politici che possono intercorrere tra vari i gruppi parlamentari e il Governo, altra cosa sono i rapporti con la presidenza delle Commissioni, che è del tutto estranea alla vicenda dei contatti tenuti informalmente con il Governo, con riferimento alla possibilità di approvare determinati emendamenti. La presidenza, pertanto, per le ragioni già illustrate, continuerà ad applicare le regole stabilite a seguito della predetta riunione dell'ufficio di presidenza.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alla presidenza se sia sua intenzione togliere la parola ai deputati del gruppo Partito Democratico.

  Marialucia LOREFICE, presidente, afferma che non è affatto sua intenzione togliere la parola ad alcun deputato, purché gli interventi si svolgano nel rispetto delle richiamate regole, stabilite in sede di Ufficio di presidenza. Chiede, pertanto, la collaborazione ai deputati di tutti i gruppi e il rispetto reciproco, in modo da non essere costretta ad interrompere nessun intervento.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i colleghi dell'opposizione a mantenere la condotta corretta tenuta fino ad ora. Sottolinea la totale assenza di malafede da parte del Governo riguardo alla valutazione dell'emendamento Lepri 20.5, in quanto è emersa la questione dell'onerosità, che non era possibile accertare preventivamente.

  Debora SERRACCHIANI (PD) fa presente di non avere mai sostenuto che l'emendamento Lepri 20.5 non fosse oneroso, avendo al contrario ricevuto dal Governo rassicurazioni riguardo alla non onerosità della misura che esso è volto a introdurre.
  Avverte, quindi, che i deputati delle Commissioni riunite appartenenti al gruppo Partito Democratico sottoscrivono l'emendamento Polverini 20.6.

  Stefano LEPRI (PD), chiedendo di intervenire sull'emendamento Polverini 20.6, ritiene di dover preliminarmente sottolineare che gli accordi presi con le opposizioni non sono stati onorati dalla maggioranza. Tornando sul tema del suo emendamento 20.5, chiede al Governo di quantificare le misure in esso contenute, che potrebbero a suo giudizio essere coperte attraverso le ingenti risorse stanziate nel provvedimento.
  Stigmatizza, quindi, l'atteggiamento di totale chiusura tenuto dal Governo e dalla maggioranza nei confronti dei gruppi di opposizione, nonostante questi ultimi abbiano tenuto fino ad ora un atteggiamento responsabile e collaborativo. Sicuramente, il comportamento tenuto dal Governo con riferimento al suo emendamento 20.5 ha fatto venire meno ogni fiducia nella serietà dell'attuale maggioranza.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 20.6.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Gebhard 20.12 è stato ritirato.

  Lisa NOJA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia la norma del regolamento che impedisce ai deputati di intervenire a titolo personale nella discussione odierna.
  Richiama, in particolare, i contenuti dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, che a sua volta fa riferimento all'articolo 24, comma 7, nel quale si prevedono gli interventi a titolo personale.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che la disposizione richiamata dalla deputata Noja si riferisce alle sole sedi legislativa e redigente, non alla sede referente. Precisa inoltre che, come ha avuto occasione di ricordare più volte nel corso della seduta odierna, esiste il principio dell'economia procedurale, sancito dall'articolo 79 del citato Regolamento, al quale si ispirano i lavori delle Commissioni in sede referente.

  Lisa NOJA (PD) dichiara di non ritenere soddisfacente la risposta fornita, in quanto non è stata citata la norma del regolamento che impedisce di svolgere interventi a titolo personale nel corso dell'esame in sede referente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, evidenzia che la stessa disposizione richiamata dalla deputata Noja consente di estrapolare quello che si definisce un argomento a contrario.

  Rossana BOLDI (Lega) segnala che un intervento a titolo personale è quello che consente a un deputato di esprimere il proprio dissenso rispetto al gruppo di appartenenza.

  Stefano LEPRI (PD), chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento Borghi 20.18, ribadisce le ragioni della polemica con il Governo sulla questione della mancata approvazione dell'emendamento a sua prima firma 20.5.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Borghi 20.18 (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Eva Lorenzoni 20.14 è stato ritirato dai presentatori.

  Romina MURA (PD), chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento Gribaudo 20.1, rinnova gli argomenti a sostegno dell'emendamento 20.5, del quale è cofirmataria, esprimendo la propria indignazione per il comportamento tenuto dal Governo e dalla sua maggioranza.

  Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se si procederà alla votazione dei singoli articoli.

  Marialucia LOREFICE, presidente, chiarisce che in Commissione non si procede alla votazione dei singoli articoli, come invece avviene in Assemblea, e, comunque, trattandosi nel caso di specie di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, esso si compone di un unico articolo.

  Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se saranno previsti, una volta conclusa la fase dell'esame delle proposte emendative, interventi per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato del relatore.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che sicuramente potranno avere luogo interventi per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato del relatore, precisando che ne saranno eventualmente determinate le modalità e i tempi, per le ragioni più volte ribadite nel corso della seduta odierna.

  Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alla presidenza un parere scritto e motivato sull'impossibilità di intervenire a titolo personale nel corso della discussione in sede referente in Commissione.
  Chiede, poi, se siano stati stimati gli oneri finanziari derivanti dall'emendamento Lepri 20.5.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che la richiesta relativa all'onerosità dall'emendamento Lepri 20.5 non può essere rivolta alla presidenza. Ricorda peraltro che, nel corso della discussione del provvedimento svoltasi fino alla tarda serata di venerdì 15 marzo, non è stata applicata alcuna forma di contingentamento e sono stati consentiti interventi da parte di più deputati di uno stesso gruppo, come attestano i resoconti della seduta.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive, a nome del gruppo Partito Democratico, l'emendamento Eva Lorenzoni 20.15, relativo al riscatto della laurea ai fini pensionistici.
  Segnala inoltre all'attenzione dei colleghi e dei rappresentanti del Governo che con «Quota 100» si introduce uno scalone di ben cinque anni per l'accesso al pensionamento, a seconda che si rientri o meno nel periodo di applicazione della norma.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Eva Lorenzoni 20.15 (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Eva Lorenzoni 20.15, risultano preclusi gli emendamenti Lacarra 20.2, Polverini 20.11 e Frassinetti 20.21. Segnala, inoltre, che l'emendamento Eva Lorenzoni 20.16 è stato ritirato dai presentatori.

  Carla CANTONE (PD), intervenendo in relazione all'emendamento Lepri 20.5 del quale è cofirmataria, sottolinea che la soluzione prevista da tale emendamento serve a fornire una soluzione per il pensionamento anticipato dei soggetti esclusi dall'applicazione di «Quota 100».
  Ritiene assurdo che il Governo non abbia espresso parere favorevole su un emendamento la cui approvazione, oltre a soddisfare le aspettative di tanti lavoratori, non avrebbe comportato oneri.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lepri 20.5 e Epifani 20.13.

  Marialucia LOREFICE, presidente, procede, su richiesta dei deputati del gruppo Partito Democratico, alla verifica del computo dei voti sugli identici emendamenti Lepri 20.5 e Epifani 20.13, confermando il risultato della votazione.

  Stefano LEPRI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Deidda 20.03 e, sottolineandone l'importanza, ne dà lettura.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Deidda 20.03.

  Marialucia LOREFICE, presidente, sospende la seduta per lo svolgimento di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 5.05, è ripresa alle 5.10.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, III, IV, VI, VII, VIII, IX e XIV, favorevoli con osservazioni delle Commissioni II, X e per le questioni regionali. Avverte che è altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.
  Comunica, inoltre, che, prima di abbandonare i lavori della Commissione, i deputati del gruppo Partito Democratico hanno indicato, in qualità di relatrici di minoranza, le deputate Debora Serracchiani, per la XI Commissione, ed Elena Carnevali, per la XII Commissione.
  Fa presente che le relatrici hanno proposto alle Commissioni le seguenti correzioni di forma, il cui testo è in distribuzione, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:
   alla rubrica dell'articolo 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni sui centri di assistenza fiscale»;
   all'articolo 8, comma 2, al terzo periodo, sostituire le parole da: «per un periodo pari alla differenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità», e, al sesto periodo, sostituire le parole: «e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc» con le seguenti: «e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;
   all'articolo 18-bis: al comma 3, sostituire le parole: «al soggetto latitante» con le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1»; al comma 5, sostituire le parole «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2011, n. 10» con le seguenti: «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici»;
   all'articolo 26: al comma 1 sopprimere le parole: «come modificato dal comma 48 del presente articolo,»; al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole: «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» con le seguenti: «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 26 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sistema aeroportuale».

  Le Commissioni approvano la proposta di correzioni formali delle relatrici.

  Andrea GIACCONE, presidente, prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato alle relatrici a riferire all'Assemblea, avverte che la presidenza si riserva di apportare al testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, le correzioni di forma che si renderanno necessarie ai fini di un corretto coordinamento normativo.

  Le Commissioni prendono atto. Deliberano, quindi, di conferire alle relatrici il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 5.20 di sabato 16 marzo 2019.

Commissioni Riunite (XI e XII) - venerdì 15 marzo 2019

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 10.100, 11.100 E 13.100 DELLE RELATRICI, EMENDAMENTO 23.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 2. 200 delle Relatrici

  All'emendamento 2.200, sopprimere le parole da: Al comma 7 fino a: nel 2013.
0. 2. 200. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 2.200, dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 18.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 3. Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, alla lettera a), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 2. Polverini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le se seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 4. Bignami, Dall'Osso, Versace, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1,» con le seguenti: «e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.»
0. 2. 200. 5. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Versace.

   Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;.
2. 200. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 3. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 3. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 3. 100. 2. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire le parole da: L'avvio dell'attività fino a: comma 1, con le seguenti: L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.
0. 3. 100. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Viscomi, Mura.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera a) dopo le parole: modalità definite dall'Istituto aggiungere le seguenti: con provvedimento del Presidente da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0. 3. 100. 5. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi
competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
0. 3. 100. 4. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
0. 3. 100. 6. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequeziale, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 9 sostituire il terzo periodo con i seguenti:
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
0. 3. 100. 8. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 3. 100. 7. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) al comma 13 sopprimere le parole da:, ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica,.
0. 3. 100. 9. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 4. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 4.100, alla parte coneguenziale, lettera a) premettere la seguente:
   
0a) al primo periodo, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
0. 4. 100. 4. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera c), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
0. 4. 100. 5. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera c) capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.
0. 4. 100. 6. Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  All'emendamento 4.100, alla parte coneguenziale, lettera c) sostituire il capoverso comma 5-quater con il seguente:
  5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.
0. 4. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera d) dopo le parole: ai compiti di cura aggiungere le seguenti: effettuato a cura del servizio sociale professionale competente.
0. 4. 100. 2. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera g) dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.
0. 4. 100. 3. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera l), capoverso comma 15-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
0. 4. 100. 7. Polverini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
   5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
   5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato all'esito degli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i
princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e con le seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. Le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, possono avvenire anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 4. 102 delle Relatrici

  All'emendamento 4.102, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso comma 3, penultimo periodo dopo le parole: per consentire aggiungere le seguenti: l'avvio di procedure di stabilizzazione del personale già impiegato in forza di contratti di lavoro di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 1o giugno 2018.
0. 4. 102. 2. Polverini, Zangrillo, Versace, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 4.102, alla parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: inclusa la stabilizzazione delle con le seguenti: incluse le.
0. 4. 102. 1. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL
Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»;

   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo
nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.;

   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 5. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 5.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente al sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI.
0. 5. 100. 1. Pentangelo, Pella, Polverini, Versace, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, dopo l'ottavo periodo, aggiungere i seguenti: Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
0. 5. 100. 2. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 5. 101 delle Relatrici

  All'emendamento 5.101, sostituire le parole da: al comma 4 fino a: autonomie locali con le seguenti:
  al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
0. 5. 101. 1. Pella, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.101, alla parte consequenziale, alla lettera a), premettere la seguente:
  0a) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   
1) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo
di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la carta acquisiti sono a carico della misura Rdc.;
   2) al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
0. 5. 101. 2. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.101, alla parte consequenziale, lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc. 
0. 5. 101. 3. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
   b) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
5. 101. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 6. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 6.100, dopo le parole: n. 281 aggiungere il seguente periodo: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
0. 6. 100. 1. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 6.100, alla parte consequenziale, alla lettera e) sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
0. 6. 100. 2. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 7. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole:
  al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:
e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti:  e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e Pag. 96 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0. 7. 100. 2. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole: al comma 3, dopo le parole:  289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».
0. 7. 100. 3. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole:
  al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
0. 7. 100. 4. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, lettera a) sostituire le parole: di loro competenza con le seguenti: istituzionalmente previste.
0. 7. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) sopprimere il comma 15.
0. 7. 100. 5. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) al medesimo comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
   e) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 7. 100. 6. Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;
   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 10. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 10.100, sopprimere il capoverso comma 1-bis.
0. 10. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 10.100, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  Il soggetto valutatore sarà individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.
0. 10. 100. 2. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 10.100, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari.
0. 10. 100. 3. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

   Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del RdC possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del RdC, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC.
10. 100. Le Relatrici.

Subemendamento all'emendamento 11. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 11.100, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: e ad un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS con le seguenti: ad un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS e da rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. e sopprimere le parole: e consulta periodicamente le parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.
0. 11. 100. 1. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Serracchiani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, lettera
b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sono soppresse le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 13. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
0. 13. 100. 3. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche in relazione alla facoltà di attivare misure finanziarie di contrasto alla povertà alternative e/o integrative al reddito di cittadinanza. A tal fine, ai fini del possesso dei requisiti per l'accesso, la quantificazione e il mantenimento del Rdc, non rilevano eventuali misure di contrasto alla povertà concesse dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa».
0. 13. 100. 1. Vanessa Cattoi, D'Arrando, Binelli, Pallini, Caffaratto, Vizzini, Caparvi, Invidia, Legnaioli, Tripiedi, Eva Lorenzoni, Siragusa, Moschioni, Cubeddu, Piccolo, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, aggiungere, le seguenti parole:
  
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini del possesso dei requisiti per l'accesso, la quantificazione e il mantenimento dei reddito di cittadinanza, non rilevano eventuali misure di contrasto alla povertà, alternative o integrative al reddito di cittadinanza, concesse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa».
0. 13. 100. 2. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 23. 100 del Governo

  All'emendamento 23.100, capoverso 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di autorizzazione del finanziamento,.
0. 23. 100. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  All'emendamento 23.100, capoverso 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
0. 23. 100. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  All'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione dei trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dai trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;.
2. 200. Le Relatrici.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: un valore del patrimonio immobiliare, aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero,.
2. 99. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per il richiedente del beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.;
   dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

  1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la
misura, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
  4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. 500. (ex 7-bis.01) (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.
2. 81. Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

ART. 3.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3. 100. Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
  5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato
delle motivazioni che l'hanno determinato all'esito degli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e con le seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si
considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Le Relatrici.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
4. 14. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, Lepri.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: in cento con le seguenti: nel limite temporale massimo di cento.
4. 92. Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del
Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2917, n. 295, sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.;
   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
5. 101. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;

   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità».
6. 200. Le Relatrici.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi
sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6. 15. Segneri, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 7.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;
   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

  All'articolo 7 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019,
a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
7. 200. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al datore di lavoro aggiungere la seguente: privato.
8. 61. Perconti, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 9.

  Al comma 6-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione del dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
9. 100. Le Relatrici.

ART. 10.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto nessun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc.
10. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;
   a) al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sono soppresse le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche
misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».
11. 9. (ex 5.01.) (Nuova formulazione). Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, Lepri.

ART. 12.

  Al comma 7-bis sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 100. Le Relatrici.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale.».
12. 27. (Nuova formulazione). Rizzetto.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13. 5. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian, Binelli, Vanessa Cattoi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: di 7.150 milioni di euro nel 2020, di 7.374 milioni di euro nel 2021 e di 7.229 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*13. 11. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.
*13. 12. (Nuova formulazione) D'Arrando, Pallini, Vizzini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 14-bis.

  All'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-bis. 100. Il Governo.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: candidati dichiarati vincitori aggiungere il seguente periodo: Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;.
14-ter. 100. Il Governo.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra la data del primo e quella, con le seguenti: tra l'anno del primo e quello e aggiungere, in fine, le parole:, parificandoli a periodi di lavoro.

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
20. 18. Claudio Borghi, Boldi, Ziello, Lazzarini.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. 
20. 15. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

ART. 22.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 4. (Nuova formulazione). Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 23.

  All'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione dei trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dai trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
   «a-bis) il vice presidente;
   a-ter) il consiglio di amministrazione;».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.»;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.;
   c) al comma 2, dopo le parole: del nuovo Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente;
   d) al comma 2, dopo le parole: possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente.
25. 100. Le Relatrici.

ART. 25-bis.

  Dopo le parole: in sede di contrattazione collettiva aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.
25-bis. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 26-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-ter. 1. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Vizzini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 26-quinquies.

  Sopprimere il comma 3.
26-quinquies. 1. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Ziello.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Governance dell'ANPAL)

  1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:

   a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
26-sexies. 0100. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 6.200, 7.200 E 25.100 DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità » sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità ».
6. 200. Le Relatrici.

  All'articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.235.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
7. 200. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 25.100 delle Relatrici.

  All'emendamento 25.100, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: cinque membri, e dopo le parole: n. 39 aggiungere il seguente periodo: Dei suddetti cinque membri, uno è individuato tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'altro membro tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pensionati.
0. 25. 100. 2. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo.

  All'emendamento 25.100, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: quattro membri.
0. 25. 100. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
   «a-bis) il vice presidente;
   a-ter) il consiglio di amministrazione;»;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate;»
   b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.;
   c) al comma 2, dopo le parole: del nuovo Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente;
   d) al comma 2, dopo le parole: possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente.
25. 100. Le Relatrici.