Commissioni Riunite (XI e XII)

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

Commissioni Riunite (XI e XII)

Comm. riunite 1112

Commissioni Riunite (XI e XII)
SOMMARIO
Giovedì 14 marzo 2019

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 5

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 1.100, 14.100, 14-bis.100, 14-ter.100 e 26-sexies.100 del Governo e relativi subemendamenti ed emendamento 23.100 del Governo) ... 36

ALLEGATO 2 (Proposte emendative 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 9.100, 10.100, 11.100, 12.100, 13.100 e 25-bis.100 delle Relatrici) ... 49

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) ... 59

Commissioni Riunite (XI e XII) - Resoconto di giovedì 14 marzo 2019

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE, indi della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Simone Valente, e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa e Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono state esaminate le proposte emendative segnalate riferite agli articoli 19, 24, 26, 27 e all'articolo 1, alcune delle quali risultano accantonate. Le relatrici, deputata Murelli, per la XI Commissione, e deputata Nesci, per la XII Commissione, e il rappresentante del Governo hanno, poi, espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.
  Avverte che l'esame riprenderà, quindi, dall'emendamento Carnevali 2.29.
  Avverte, inoltre, che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica, infine, che taluni gruppi hanno comunicato alla Presidenza alcune sostituzioni, che sono a disposizione di tutti i deputati presso la segreteria delle Commissioni.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'emendamento 2.29 di cui è prima firmataria, evidenzia che tale proposta emendativa mira a sopprimere, al comma 1, alinea, dell'articolo 2, la parola «cumulativamente», che è stata inserita al Senato e a modificare i requisiti richiesti per poter beneficiare del Reddito di cittadinanza che attengono alla cittadinanza, residenza e diritto di soggiorno.
  Sottolinea quindi che il suo emendamento mira a porre rimedio a due gravi storture dell'articolo in esame. Ritiene, in primo luogo, che il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due continuativi, funzionale all'obiettivo – perseguito in particolare dalla Lega e al quale il MoVimento 5 Stelle ha dovuto sottostare – di restringere la platea dei beneficiari del Rdc con riferimento agli stranieri, finisca, al contempo, per penalizzare anche quegli italiani che, trasferitisi all'estero per motivi di lavoro, rientrano in Italia e non possiedono tale requisito. Rileva, inoltre, che tale requisito, comportando un elevato tasso di iniquità nell'applicazione del beneficio del Rdc, potrà essere oggetto di contestazioni, e dunque, per tale via, bocciato.
  Evidenzia, poi, in secondo luogo, il paradosso legato al fatto che il decreto-legge che mira a contrastare la povertà esclude dall'applicazione del Rdc proprio le fasce che si trovano in condizione di maggiore difficoltà, se non di povertà assoluta, come le persone senza fissa dimora, che sono oltre 50 mila, non avendo il Governo declinato il requisito della residenza tenendo conto anche di tale categoria di soggetti.
  Auspica, quindi, che l'emendamento in oggetto, sostenuto da tutto il gruppo Partito Democratico, sia approvato.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) osserva che l'emendamento Carnevali 2.29, proponendo la soppressione della parola «cumulativamente», incide profondamente sulla ratio dell'articolo 2 del decreto-legge. Rileva infatti che, nell'individuare i destinatari del Rdc sono stati opportunamente fissati dei requisiti che non devono essere considerati singolarmente, ma cumulativamente. Sottolinea, inoltre, che i requisiti della cittadinanza e della residenza sono prodromici a garantire certezza nell'individuazione dei destinatari della misura.
  Ritiene quindi che sia un paradosso pensare che le forze politiche che hanno promosso una riforma sostanziale del welfare volta a contrastare la povertà e a favorire l'integrazione sociale possano – come sostenuto dalla collega Carnevali – intimamente avere la volontà di escludere dal beneficio le persone in condizioni di povertà assoluta o di grave precarietà. Reputa pertanto che vada sgombrato il campo da ogni dubbio sui reali obiettivi del provvedimento in esame.
  Rileva, inoltre, che in sede di attuazione del decreto-legge si potranno individuare soluzioni appropriate su aspetti che attengono all'applicazione concreta della normativa, anche con riferimento alla questione che attiene alle persone senza fissa dimora. A suo avviso, per tale categoria di persone si potrebbe pensare alla residenza fittizia o, in alternativa, ad un'attestazione dei servizi ad esse resi per periodi continuativi dai servizi sociali.
  Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Carnevali 2.29, rileva inoltre come tale proposta emendativa comporterebbe uno squilibrio nella copertura finanziaria derivante dall'intero assetto dell'esame.

  Stefano LEPRI (PD), nell'invitare i colleghi a svolgere una discussione non slegata dalla realtà, ritiene che le osservazioni svolte dall'onorevole Cubeddu siano semplicemente una brillante rappresentazione della buona volontà della maggioranza che, tuttavia, non è sufficiente se non accompagnata dalla necessaria competenza per approvare una buona riforma.
  Osserva che il decreto-legge in esame esclude dal Rdc anche persone residenti in Italia per periodi superiori a due anni, ma non in modo cumulativo, come ad esempio nel caso degli stranieri, ben integrati nel tessuto sociale e che prestano servizi di cura agli anziani non autosufficienti, i quali, in base ai requisiti richiesti dall'articolo 2, non avranno alcun tipo di protezione.
  Evidenzia che, allo stesso modo, anche gli italiani, che dopo essersi trasferiti all'estero sono ritornati in Italia e che hanno difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro, non avendo il requisito della residenza in Italia in via continuativa da almeno due anni, resteranno privi di tutela.
  Rileva infine che il decreto-legge in esame, che dovrebbe avere l'obiettivo di contrastare la povertà, esclude dal Rdc proprio coloro che si trovano in condizioni di povertà estrema come le persone senza fissa dimora.

  Elisa SIRAGUSA (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Cubeddu, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Carnevali 2.29 comporterebbe un ampliamento indeterminato della platea dei beneficiari del Rdc. Osserva, peraltro, che il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia, criticato dal gruppo Partito Democratico, è stato individuato nella precedente legislatura con riferimento al sostegno all'inclusione attiva e al Reddito d'inclusione.
  Sottolinea infatti come tale criterio, a differenza di quanto affermato dall'onorevole Carnevali, sia di buon senso e funzionale a determinare in maniera certa la platea dei beneficiari.
  Rileva inoltre che, con riferimento agli italiani residenti all'estero, non si dispone di dati ufficiali certi relativi al loro numero, né si conosce la loro situazione reddituale.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) fa presente che già oggi le organizzazioni di stranieri si stanno equipaggiando per spiegare ai loro connazionali, anche attraverso il web, le modalità per la corretta redazione della domanda ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, come dimostrano i numerosi video in lingua araba presenti sulla rete. Ricorda che l'incidenza degli stranieri sul territorio italiano è del 9 per cento mentre l'incidenza degli stranieri che percepiranno il reddito di cittadinanza si attesta sul 20 per cento. Ritiene che un allargamento delle maglie definite dal decreto-legge possa aumentare ancora di più il disequilibrio già presente e pertanto preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara il proprio imbarazzo rispetto all'emendamento in esame, di cui condivide alcune parti ma non altre. Ribadendo quanto già espresso nel corso del dibattito, ritiene condivisibile l'allargamento della platea dei beneficiari ai senza fissa dimora, demandando ai sindaci una verifica riguardo al loro numero. Ritiene ultronea l'introduzione fatta al Senato dell'avverbio «cumulativamente» anche alla lettera a) del comma 1.
  Quanto all'obbligo di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale, di cui due continuativi, osserva che, come già avvenuto per la pensione sociale introdotta nel 1969 e poi divenuta assegno sociale, un requisito di tal genere escluderebbe coloro che, pur residenti sul territorio nazionale da almeno 10 anni, fossero costretti a rientrare nei loro Paesi di origine per assistere i loro familiari rimasti lì.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI sottolinea che la misura introdotta sconta la difficoltà di una quantificazione, non essendo chiaro quanti siano i potenziali beneficiari, anche in ragione della difficoltà di valutare le loro situazioni patrimoniali. I criteri legati alla residenza e alla continuità della presenza sul territorio per due anni si applicano a tutti, anche ai cittadini italiani all'estero, che oggi ammontano a circa 1 milione. Quanto ai senza fissa dimora, rispetto ai quali c’è una evidente difficoltà nell'individuare il requisito della residenza, richiama un'indagine Istat che li quantifica in un numero superiore a 50.000, evidenziando tuttavia che i due terzi sono già iscritti nelle anagrafi e il 97,2 per cento sono italiani. Sottolinea, in ogni caso, la costante sensibilità del Governo verso chi si trova in una situazione di bisogno.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE), pur comprendendo le motivazioni sottostanti all'individuazione dei criteri introdotti nel decreto-legge e all'introduzione dell'avverbio «cumulativamente» alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, conoscendo bene le intenzioni del gruppo della Lega di individuare una platea che contenga il maggior numero possibile di cittadini italiani, teme che tali misure configurino elementi di incostituzionalità, che potrebbero essere evidenziati al primo ricorso, determinandone la decadenza. Osserva, ad esempio, che in questo momento un gran numero di connazionali residenti in Venezuela si trovano in condizioni di oggettiva difficoltà economica e potrebbero quindi decidere di tornare in Italia e chiedere di poter usufruire di tale misura, mettendo a rischio la tenuta economica del provvedimento. Ricorda che la cittadinanza italiana si trasmette in base allo ius sanguinis e che pertanto saranno cittadini italiani la moglie e i figli, seppur stranieri, dei cittadini emigrati all'estero, nonché i loro nipoti, che, in caso di difficoltà economica, dovrebbero aspettare 10 anni per avere il reddito di cittadinanza, pur essendo italiani a tutti gli effetti. Pur comprendendo la necessità di verificare la tenuta finanziaria delle misure introdotte, giudica fondamentale fare un ragionamento quanto meno sui cittadini italiani, anche coerentemente con le affermazioni della Lega che si possono sintetizzare con lo slogan «prima gli italiani».

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 2.29.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 2.32, fa presente che l'introduzione dell'avverbio «cumulativamente» anche alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, oltre che nell'alinea del comma 1, fa sì che ci sia una doppia selezione sulla platea dei beneficiari. Ritiene che l'introduzione di tale avverbio sia motivata da considerazioni squisitamente politiche e non finanziarie, avendo certamente il Consiglio dei Ministri disposto di una relazione tecnica che certificava la sostenibilità finanziaria del provvedimento al momento della sua approvazione.
  Nel condividere le considerazioni del collega Cecconi riguardo alla possibilità di eventuali ricorsi che determinino la decadenza delle misure introdotte, nonché l'obbligo di restituzione agli aventi diritto, ritiene che la selezione della platea debba avvenire sulla base di requisiti che non generino iniquità. Quanto al merito dell'emendamento, richiama le forti preoccupazioni che emergono anche dalle associazioni del terzo settore e dagli enti locali rispetto ai requisiti individuati e, pertanto, sottolinea la necessità che vengano riconosciuti come titolari della misura anche coloro che sono iscritti all'anagrafe con una residenza fittizia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 2.32.

  Andrea GIACCONE, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Magi 2.6 e 2.7: si intende che vi abbia rinunciato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) illustra l'emendamento Fornaro 2.65 di cui è cofirmatario, volto a ridurre a cinque anni il periodo di residenza necessario per usufruire del reddito di cittadinanza.
  Si tratta di un tema importante, in quanto il passaggio dai due anni previsti dal Reddito di inclusione ai dieci anni del provvedimento in esame rappresenta un salto logico, politico e umano incomprensibile.
  Portare tale termine a cinque anni consente inoltre di allineare la norma ad analoghe misure di welfare istituite a livello locale. Osserva, inoltre, che è facilmente prevedibile che chi farà ricorso si vedrà dare ragione dai giudici ordinari ed è anche altrettanto immaginabile un intervento della Corte costituzionale, in quanto la norma appare illegittima, oltre ad essere contraria al diritto europeo. Il parere contrario all'emendamento 2.65 può essere attribuito solo a motivi ideologici che minimizzano la finalità di lotta alla povertà che una misura come il Reddito di cittadinanza si propone.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fornaro 2.65.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra il proprio emendamento 2.129, volto a sopprimere il requisito, per poter usufruire del reddito di cittadinanza della residenza continuativa per gli ultimi due anni. La ratio dell'emendamento si fonda sulla preoccupazione per l'aumento della questione migratoria dall'Italia: nell'ultimo anno infatti si sono registrate 285 mila partenze, un dato preoccupante e analogo a quello degli anni ’50. È una situazione dovuta non solo alla ricerca di una carriera migliore, ma anche semplicemente alla ricerca di un lavoro, anche umile, che consenta di sostenere sé stessi e la propria famiglia. Con il requisito della residenza degli ultimi due anni, si escludono tanti giovani italiani non solo dal reddito di cittadinanza, ma anche dai percorsi di formazione al lavoro previsti dal provvedimento.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bellucci 2.129 e Cecconi 2.3.

  Romina MURA (PD) interviene sull'emendamento Schirò 2.30. Preliminarmente osserva che dagli interventi succedutisi nel corso del dibattito e anche dalle audizioni svolte, è emersa la criticità della legittimità costituzionale del requisito della residenza. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha già rilevato l'uso distorto e irragionevole di tale requisito. L'emendamento 2.30 affronta la questione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, che verrebbero esclusi dall'attuale formulazione della disposizione. Rileva che non regge il paragone con la misura del Reddito di inclusione, dove non venivano posti in combinazione i termini di dieci e due anni, e che inoltre rappresentava una misura di sola lotta alla povertà, mentre il reddito di cittadinanza si propone anche di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il testo attuale del decreto-legge lancia un messaggio negativo agli italiani all'estero, per i quali appaiono chiuse le porte per rientrare e non possono beneficiare di una misura che si dichiara di politica attiva del lavoro. Si tratta quindi di una palese discriminazione che porta a un paradosso: la maggioranza ha fatto di tutto per tagliare i cittadini stranieri dall'applicazione della misura e poi invece esclude anche gli italiani. Si chiede ironicamente dove sia finito lo slogan «prima gli italiani».

  Le Commissioni respingono l'emendamento Schirò 2.30.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che l'emendamento Fornaro 2.67 è stato accantonato.

  Carlo FATUZZO (FI) illustra l'emendamento Fitzgerald Nissoli 2.124 di cui è cofirmatario. Concorda con la deputata Mura sulla criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale, del requisito della residenza.
  L'emendamento è volto a ridurre a sei mesi il periodo di residenza continuativa per i cittadini iscritti all'AIRE, al fine di evitare discriminazioni. Ribadisce come sarebbe anche necessario prevedere nel provvedimento misure per chi è senza fissa dimora.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fitzgerald Nissoli 2.124.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti Rizzetto 2.74 e 2.73, Polverini 2.154 e Lupi 2.28.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, propone di accantonare gli identici emendamenti Palmieri 2.77 e Bellucci 2.131.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, si intendono accantonati, oltre agli emendamenti richiamati da ultimo dalla relatrice, anche gli emendamenti Bignami 2.99, Zangrillo 2.76, nonché gli identici emendamenti Palmieri 2.78 e Bellucci 2.133, in quanto anch'essi riferiti alla lettera b) del comma 1. Ricorda che sono altresì accantonati gli emendamenti Zangrillo 2.155, Fatuzzo 2.152, Versace 2.83, Carnevali 2.33, Pallini 2.159, Troiano 2.160, Bellucci 2.134, Noja 2.35 e Musella 2.156.

  Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario, non accede all'invito delle relatrici a ritirare l'emendamento Palmieri 2.79.

  Carlo FATUZZO (FI) interviene sull'emendamento Palmieri 2.79. Non comprende perché, alla luce del testo vigente, una famiglia con quattro figli, per accedere al beneficio, non possa possedere una macchina ed essere costretta a usare i mezzi pubblici che, ad esempio, nella città di Roma sono estremamente affollati.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Palmieri 2.79.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tuzi 2.163.

  Luca RIZZO NERVO (PD) illustra l'emendamento De Filippo 2.164, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Magi 2.8 e Gribaudo 2.165, volto a sopprimere i commi 1-bis e 1-ter introdotti dal Senato. Si tratta, a suo avviso, di una modifica che ha ulteriormente peggiorato ancor di più il provvedimento. Vengono infatti usate in modo ipocrita misure legislative e regolamentari per limitare l'accesso al welfare degli stranieri extracomunitari. Sarebbe stato più chiaro e meno ipocrita usare una formula in cui tali soggetti venivano automaticamente esclusi. Si tratta di misure su cui è facile immaginare il pronunciamento contrario della giurisprudenza in caso di ricorso. La modifica apportata dal Senato è quindi di pura natura discriminatoria e l'emendamento soppressivo si pone in chiave appunto antidiscriminatoria.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Magi 2.8, Gribaudo 2.165 e De Filippo 2.164.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che gli emendamenti Bond 2.51 e Polverini 2.122 sono stati accantonati.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Musella 2.123.

  Michela ROSTAN (LeU) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.63, essenzialmente volto ad agevolare le modalità di acquisizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, evitando in tal modo inutili farraginosità di carattere amministrativo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 2.63.

  Luca RIZZO NERVO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.167 che, ispirato ad una ratio analoga a quella degli emendamenti precedentemente respinti, si pone comunque nell'ottica di una riduzione del danno.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Rizzo Nervo 2.167, richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui ai limitati e specifici fini di utilizzo dell'ISEE è consentita l'autocertificazione anche con riferimento alla proprietà e ai redditi situati all'estero, evidenziando inoltre la palese incoerenza tra le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del provvedimento in esame e l'impianto complessivo del nostro ordinamento giuridico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzo Nervo 2.167.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che l'emendamento Fornaro 2.52 è stato accantonato.

  Giuseppina VERSACE (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.84, volto a includere tra gli indicatori di cui tener conto per l'eventuale integrazione, nell'ipotesi di eccedenza delle risorse disponibili, dei casi di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, anche le situazioni caratterizzate dalla presenza del caregiver familiare. Non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso dalle relatrici e dal Governo, ne chiede l'accantonamento.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, osserva che il parere contrario espresso sull'emendamento Versace 2.84 non dipende dal merito della proposta emendativa bensì dalla considerazione che sulla tematica più generale del caregiver familiare è in corso presso il Senato l'esame di una specifica proposta di legge.

  Elena CARNEVALI (PD) ritiene non convincenti le motivazioni testé fornite dalla relatrice per la XII Commissione, posto che l'emendamento Versace 2.84 prefigura un intervento di carattere differente rispetto a quello oggetto della citata proposta di legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nel raccomandare pertanto l'accantonamento dell'emendamento ora in discussione, anche nell'ottica di attendere la presentazione degli emendamenti del Governo preannunciata per la giornata odierna, ritiene che la volontà sottesa al parere contrario su di esso espresso sia in realtà quella di escludere dal beneficio del reddito di cittadinanza le situazioni caratterizzate dalla presenza del caregiver familiare.

  Rossana BOLDI (Lega) rileva che nella proposta di legge attualmente all'esame del Senato sono già previste misure di sostegno del caregiver familiare, anche per quanto concerne i profili relativi al trattamento pensionistico. In proposito rammenta peraltro che in tale ambito è già intervenuto uno specifico finanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2018, poi successivamente incrementato. Nel rimettersi alla valutazione delle relatrici e del Governo sull'emendamento Versace 2.84, tiene tuttavia a precisare che sull'argomento vi è una piena disponibilità e sensibilità da parte dell'attuale maggioranza parlamentare, proprio in considerazione dei delicati compiti assolti dal caregiver familiare.

  Celeste D'ARRANDO (M5S) fa presente che la proposta di legge in corso di esame presso il Senato sembra già fornire risposte adeguate alla tematica del caregiver familiare.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) dissente dalla richiesta di accantonamento dell'emendamento Versace 2.84, posto che in merito alla figura del caregiver familiare, peraltro allo stato priva di una specifica disciplina nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, è ancora in corso presso l'altro ramo del Parlamento l'iter di un'apposita proposta di legge.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel condividere le finalità sottese all'emendamento Versace 2.84, invita le relatrici e il Governo ad una riconsiderazione del parere contrario espresso sullo stesso, tenuto anche conto del fatto che l'esito positivo della citata proposta di legge all'esame del Senato non può certo considerarsi scontato.

  Lisa NOJA (PD), nel ritenere incomprensibile un eventuale rifiuto di procedere all'accantonamento dell'emendamento Versace 2.84, ricorda che la misura del reddito di cittadinanza è indirizzata anche alle persone con disabilità. A tale ultimo proposito, evidenzia come il decreto-legge in esame rappresenti comunque uno strappo proprio nei confronti delle persone con disabilità, dal momento che esso disattende le promesse elettorali formulate dall'attuale maggioranza parlamentare circa l'adozione di misure volte a migliorare la condizione dei disabili, quali ad esempio il preannunciato incremento delle pensioni di invalidità. Nel chiedere l'accantonamento dell'emendamento Versace 2.84, ritiene che in tale quadro una sua eventuale approvazione rappresenterebbe un segnale importante di attenzione concreta nei confronti delle persone con disabilità, potendo così concorrere a ricucire, più in generale, un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

  Carlo FATUZZO (FI) concorda con le richieste di accantonamento dell'emendamento Versace 2.84 avanzate dai colleghi in precedenza intervenuti, rammentando come in tale materia l'ultima misura legislativa di rilievo volta ad alleviare i problemi dei nuclei familiari con componenti non autosufficienti sia di fatto rappresentata dalla legge n. 18 del 1980, che ha introdotto l'indennità di accompagnamento.

  Rosa MENGA (M5S), soffermandosi sul merito del comma 2 dell'articolo 2 nonché dell'emendamento Versace 2.84, ad esso riferito, ritiene superfluo l'inserimento nel citato comma 2 di un espresso richiamo alla figura del caregiver familiare, evidenziando come il reddito di cittadinanza rappresenti piuttosto una misura di contrasto alla povertà e di sostegno economico indirizzata al nucleo familiare complessivamente inteso.

  Antonio VISCOMI (PD), nel contestare le argomentazioni testé utilizzate dalla deputata Menga, fa presente che il successivo comma 3 dell'articolo 2 è stato modificato durante l'esame al Senato proprio al fine di porre in risalto la posizione del singolo componente del nucleo familiare, osservando come del resto il decreto-legge in discussione sia caratterizzato da una ricorrente contraddizione tra il carattere familiare della misura relativa al reddito di cittadinanza e la dimensione individuale dei suoi beneficiari. Rileva inoltre come il regolamento cui il comma 2 del medesimo articolo 2 rinvia per la disciplina della integrazione, in caso di eccedenza delle risorse disponibili, dei casi di accesso al reddito di cittadinanza, debba necessariamente trovare una base giuridica di riferimento in una norma di legge, con la conseguenza che l'esplicitazione al medesimo comma 2 della figura del caregiver familiare appare a suo avviso essenziale.

  Alessandro ZAN (PD), richiamate le affermazioni rese alla stampa dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio, in relazione all'elevato numero di famiglie che avrebbero diritto al Reddito di cittadinanza, ne evidenzia il carattere meramente propagandistico. Ne è prova la contrarietà della maggioranza sulla proposta emendativa in esame che, al pari di altre proposte provenienti dalle opposizioni che sono migliorative del testo, è finalizzata ad assicurare un effettivo sostegno alle famiglie con disabili, allargando le maglie – eccessivamente rigide – dei requisiti patrimoniali e reddituali concernenti i nuclei familiari con disabili. Fa presente, peraltro, che la stessa Federazione italiana per il superamento dell'handicap ha segnalato la necessità di rivedere tali requisiti.
  Ritiene, quindi, che, qualora la maggioranza non accogliesse neanche la proposta emendativa in esame, il decreto-legge denuncerebbe la sua natura di provvedimento meramente di tipo ideologico e non di giustizia sociale.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Versace 2.84 di cui è cofirmataria, ricorda che nella precedente legislatura era stata presentata una proposta di legge concernente la figura del caregiver che non ha ancora avuto un completo inquadramento normativo.
  Considerato il gran numero di emendamenti accantonati sulla questione della disabilità, ritiene che sarebbe di buon senso accantonare anche l'emendamento Versace 2.84 al fine di svolgere una riflessione complessiva su tali proposte emendative, se e quando il Governo presenterà una sua proposta modificativa del testo.
  Sottolinea come ciò, peraltro, eviterebbe il rischio che la denuncia, da parte delle opposizioni, di una mancanza di attenzione al tema della disabilità sia derubricata dalla maggioranza come tentativo delle forze di opposizione di strumentalizzare un tema così delicato, che tocca da vicino l'esperienza di tanti, come la sua esperienza personale dimostra.

  Ubaldo PAGANO (PD) si dichiara stupito dal tenore di talune osservazioni svolte dai colleghi del Movimento 5 Stelle in relazione all'emendamento Versace 2.84, dalle quali sembra che la questione ad esso sottesa possa essere inquadrata sul piano del drafting normativo, come se attenesse alla qualità della normazione e non all'estensione del Rdc a sostegno dei disabili.
  Invita, quindi, i colleghi ad uscire dalla retorica del cambiamento e a considerare che la proposta emendativa in esame, al pari di altre presentate sul medesimo argomento, non va considerata come una battaglia politica che un gruppo parlamentare ha interesse ad intestarsi, perché è, innanzitutto, una questione di buon senso.
  Sollecita pertanto la maggioranza a votare a favore dell'emendamento Versace 2.84, dimostrando così la volontà di ampliare l'ambito di applicazione del Rdc a favore dei nuclei familiari con disabili.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Versace 2.84.

  Paolo ZANGRILLO (FI) chiede alla presidenza di verificare l'esito della votazione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, a seguito della verifica, conferma l'esito della votazione effettuata.
  Ricorda, quindi, che l'emendamento Pili 2.36 è accantonato.

  Pasquale CANNATELLI (FI), rivolgendosi all'onorevole Menga, la invita a considerare con la dovuta attenzione la categoria dei disabili.

  Rosa MENGA (M5S) ritiene superfluo l'invito a lei rivolto dall'onorevole Cannatelli e stigmatizza il fatto che questi l'abbia apostrofata con termini da lei giudicati offensivi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita tutti i colleghi ad esprimersi con termini consoni ad un'aula parlamentare.

  Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere la tempistica con la quale il Governo presenterà gli emendamenti annunciati.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che le proposte emendative del Governo perverranno nel corso della mattinata e che quel punto le Commissioni sospenderanno i lavori per consentire alla presidenza di svolgere il vaglio di ammissibilità.

  Michela ROSTAN (LeU), intervenendo sull'emendamento 2.54, di cui è prima firmataria, evidenzia che tale proposta emendativa è finalizzata a specificare che, nell'ambito della fattispecie delineata dal comma 3 dell'articolo 2, l'esclusione dal Rdc limitata al componente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, si riferisce solo alla quota parte attribuibile a tale componente e non all'intero ammontare spettante al suo nucleo familiare.
  Evidenzia che, del resto, tale proposta emendativa è coerente con la stessa natura collettiva e non individuale del beneficio e che la stessa è volta ad evitare che le conseguenze di determinate scelte del singolo componente del nucleo familiare producano effetti negativi a carico dell'intera famiglia. Chiede quindi che il suo emendamento venga accantonato.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) ritiene che l'emendamento Rostan 2.54 non possa essere accolto in quanto la sua approvazione produrrebbe l'effetto di smontare l'impianto su cui si fonda il Rdc per il quale è già previsto che, in caso di dimissioni volontarie, il beneficio sia ridotto solo per la quota parte attribuibile al componente disoccupato, facendo salvi i casi di dimissioni per giusta causa.
  Sottolinea, inoltre, che correttamente il decreto-legge in esame distingue le dimissioni volontarie da quelle per giusta causa, facendo da esse discendere un diverso tipo di effetti sul piano dei requisiti per il conseguimento del diritto al Rdc.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che l'onorevole Cubeddu svolge interventi volti non tanto a rendere una dichiarazione di voto, come in questa fase è consentito a tutti i commissari, bensì per svolgere considerazioni che attengono al ruolo di relatore, che tuttavia non gli appartiene.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che ciascuno può esprimere le valutazioni che ritiene opportune sul merito delle proposte emendative in esame.

  Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Rostan 2.54, evidenzia le numerose contraddizioni insite nel Rdc.
  Osserva che la maggioranza denota di non avere contezza delle dinamiche dei rapporti all'interno dei nuclei familiari. Evidenzia poi che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2, che l'emendamento in esame intende modificare, rischia di scaricare su tutta la famiglia responsabilità che appartengono ai singoli componenti e non considera affatto la situazione delle donne, spesso costrette a rassegnare le proprie dimissioni senza giusta causa per poter assistere figli disabili o anziani non autosufficienti.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), intervenendo per svolgere una precisazione in merito alla critica a lui rivolta dall'onorevole Polverini, dichiara di ritenere di essersi espresso sempre correttamente e che rientri nelle sue facoltà auspicare anche voti contrari sulle proposte emendative a suo avviso non condivisibili.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Rostan 2.54, sottolinea che l'impianto sotteso al Rdc denota una mancanza di consapevolezza delle dinamiche delle relazioni tra i componenti il nucleo familiare, tanto che sugli organi di stampa si parla di una «fuga dalla famiglia» ingenerata, indirettamente, dal provvedimento in esame.
  Osserva che le dimissioni cosiddette volontarie nascondono spesso dimissioni pure e semplici, in relazione alle quali i sindacati e il gruppo del Partito Democratico hanno condotto lunghe battaglie. Ritiene che la disposizione in esame non tenga conto del fatto che le dimissioni per giusta causa avvengono in un numero di casi molto limitato.
  Evidenzia, quindi, la necessità di un chiarimento circa la misura in cui il provvedimento incide sul nucleo familiare ovvero sui suoi singoli componenti.

  Carlo FATUZZO (FI) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Rostan 2.54.

  Debora SERRACCHIANI (PD), concordando con quanto osservato dal collega Viscomi, osserva che anche la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 denota che la maggioranza non ha contezza delle modalità con cui si svolgono i rapporti di lavoro. Rileva poi che in assenza di numeri certi, la misura del Rdc appare costruita solo sulla carta e che anche i controlli che dovranno essere effettuati dall'INPS saranno limitati alla verifica della dichiarazione ISEE e del requisito patrimoniale.
  Segnala inoltre che l'ISTAT ha fatto presente che il 47,9 per cento dei beneficiari del Rdc sono persone singole; pertanto, la disposizione che l'emendamento Rostan intende modificare 2.54 troverà una limitata applicazione. Rileva, peraltro, che l'unica ipotesi in cui un lavoratore, di fatto, rassegna dimissioni volontarie, si verifica nel caso in cui questi abbia ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa, fattispecie nella quale è previsto che tale soggetto non abbia diritto al Rdc.
  Evidenzia inoltre che, incidendo sull'intero nucleo familiare, la norma creerà delle difficoltà in tutti i casi nei quali l'unico componente della famiglia lavoratore si sia dimesso volontariamente, sul piano formale, ma, nella sostanza, in quanto costretto a farlo dal datore di lavoro, come accade spesso nella realtà del mondo del lavoro.
  Preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sull'emendamento Rostan 2.54, si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Rostan.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) ritiene che la discussione che le Commissioni stanno svolgendo abbia un evidente effetto pratico, ma contenga anche uno straordinario dilemma etico. Tra la dimensione familiare della povertà e quella individuale della responsabilità c’è, infatti, un evidente conflitto. Osserva che anche nella dimensione familiare la responsabilità non può che essere individuale e pertanto il provvedimento pone un evidente dilemma. Ricordando la lezione di Norberto Bobbio, evidenzia come la libertà consista nel decidere in assenza di una costrizione, essendo evidente che laddove vi sia una costrizione la libertà sia messa in discussione. Pertanto il contenuto dell'emendamento, come anche di altre analoghe proposte emendative, risolve tale dilemma, riconducendo la responsabilità individuale alla consapevolezza degli esiti della scelta operata. Se così non fosse, si configurerebbe la dimensione di uno Stato etico, piuttosto che di uno Stato portatore di valori democratici.

  Elena CARNEVALI (PD) nel condividere le considerazioni del collega Epifani, osserva che le misure del provvedimento devono avere complessivamente una loro coerenza e, con riferimento all'emendamento in esame, richiama la disposizione del decreto-legge che prevede che, qualora una persona sia esonerata dal patto per il lavoro, debba individuare chi nel proprio nucleo familiare debba sottoscrivere quel patto. Ritiene che una misura di tal genere non tenga conto delle numerose problematicità che si possono incontrare all'interno dei nuclei familiari, scatenando dinamiche inaccettabili, soprattutto quando siano presenti casi di disagio sociale, legati per esempio al gioco d'azzardo o alla tossicodipendenza. Auspica, pertanto, che l'emendamento Rostan 2.54 sia preso seriamente in considerazione dai colleghi della maggioranza del Governo, non potendosi ignorare una tematica di tale rilievo.

  Michela ROSTAN (LeU) insiste sulla richiesta di accantonamento del proprio emendamento 2.54.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, non concorda con la richiesta di accantonamento formulata dalla presentatrice.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 2.54.

  Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte di aver ricevuto una lettera del presidente Fico in risposta ad una lettera a questi inviata dal proprio gruppo in ordine alla inammissibilità di alcune proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto. Poiché nella lettera del Presidente della Camera si fa riferimento alla richiesta, da questi formulata ai presidenti delle Commissioni, di far pervenire elementi utili al fine di motivare la loro scelta, chiede alla presidenza se si sia provveduto in tal senso.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rassicura il deputato Zangrillo che le presidenze hanno già inviato al Presidente Fico gli elementi da lui richiesti.

  Walter RIZZETTO (FdI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.75 di cui è primo firmatario. Fa presente che in Italia 4,2 milioni di persone guadagneranno, una volta approvato il reddito di cittadinanza, meno di euro 780 al mese. Si tratta degli stagionali, di coloro che svolgono un apprendistato, dei dipendenti a tempo determinato, e delle cosiddette «partite Iva», scomparse dai radar della politica italiana. Nel concordare con le considerazioni del collega Viscomi riguardo alle dimissioni volontarie, che nel 95 per cento dei casi sono a suo giudizio illegittime, evidenzia come l'emendamento in esame metta le donne e la maternità al primo posto nelle politiche attive del mondo del lavoro, come dovrebbe essere fatto da un Governo lungimirante. Il lavoro femminile in Italia è molto debole e una bocciatura dell'emendamento rappresenterebbe un ulteriore passo indietro. Osserva che non dovrebbero essere penalizzate quelle madri che sono costrette a dimettersi per stare accanto ai propri figli, non potendo affrontare il pagamento di una retta scolastica né di un'assistenza domestica. Come è noto, l'atteggiamento di un datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice incinta è spesso assai negativo, determinandone le dimissioni. Ritiene che l'emendamento vada nella direzione di contrastare la discriminazione che le donne subiscono nel mondo del lavoro. Insiste pertanto per il suo accantonamento, manifestando la disponibilità ad una eventuale modifica che si dovesse rendere necessaria per problemi di copertura finanziaria.

  Renata POLVERINI (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame. Rivendica il lavoro svolto in modo trasversale nel corso della scorsa legislatura sulle cosiddette «dimissioni in bianco» e ricorda, al riguardo, l'approvazione, da parte dei gruppi del Partito democratico, di Sel e di Forza Italia, della proposta di legge a firma Titti di Salvo nonché la promozione di politiche attive a tutela delle donne, anche grazie al lavoro dell'allora presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.
  Invita pertanto i colleghi della maggioranza a rivedere il parere espresso sull'emendamento Rizzetto 2.75.

  Carmela BUCALO (FdI) ritiene che la proposta emendativa in esame vada nella direzione di tutelare le donne single che si trovano ad assistere da sole i propri figli, spesso affetti da patologie anche molto gravi, che non consentono alle madri di svolgere alcuna attività lavorativa. Invita pertanto il Governo e la maggioranza, che si dicono portatori di istanze a garanzia delle donne, a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) giudica l'emendamento Rizzetto 2.73 uno strumento di aiuto al Governo rispetto a tematiche attualmente non presenti nel provvedimento, ma degne di attenzione, come la famiglia. L'Italia rappresenta il fanalino di coda in Europa sul tema della natalità, con un tasso di sostituzione drammatico, pari all'1,34. Il rapporto tra nascite e decessi è negativo e peggiora ogni anno, con un decremento preoccupante. Osserva che tali dati dipendono in larga parte dall'assenza di politiche per la famiglia e, come più volte richiesto dal proprio gruppo, invita il Governo all'emanazione di un piano straordinario volto ad incentivare la natalità, attraverso sostegni economici adeguati per le famiglie. Chiede pertanto che l'emendamento, che rappresenta un piccolo segnale in tale direzione, venga accantonato, al fine di svolgere una ulteriore riflessione che tenga conto di uno scenario di lungo periodo, dovendosi non solo governare l'oggi, ma farsi carico della responsabilità del futuro senza far pagare alle generazioni future il prezzo di decisioni affrettate.

  Chiara GRIBAUDO (PD) annuncia il voto favorevole del Partito democratico sull'emendamento Rizzetto 2.75, che è analogo ad altri emendamenti presentati dal suo gruppo. Ritiene ingiustificabile, infatti, l'esclusione dalla fruizione del reddito di chi presenta dimissioni volontarie, in quanto si vanno così a colpire i lavoratori più fragili, come appunto le donne. Questo nonostante le norme approvate nella scorsa legislatura contro le dimissioni in bianco, cui faceva riferimento giustamente la deputata Polverini, approvate alla Camera e non al Senato, ma poi inserite nel cosidetto jobs act.
  Negare a una giovane donna la possibilità di fruire di un reddito è profondamente ingiusto. Nel ricordare l'esperienza dell'intergruppo della passata legislatura, si rivolge alle giovani deputate affinché facciano tesoro dell'esperienza delle parlamentari più anziane. Si rivolge in particolare alle relatrici, perché in quanto donne acconsentano all'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 2.75.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, non acconsente all'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 2.75.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 2.75.

  Michela ROSTAN (LeU) illustra l'emendamento 2.72, di cui è prima firmataria, identico all'emendamento De Filippo 2.37. La ratio dell'emendamento è quella di non escludere dalla fruizione del reddito di cittadinanza anche chi ha presentato le dimissioni durante il periodo di maternità e in caso di risoluzione consensuale. Ricorda che si tratta di una proposta proveniente dai sindacati.
  Infatti in questo modo non verrebbe perso il trattamento NASPI, di tutela, di fronte a dati SVIMEZ estremamente preoccupanti sulla disoccupazione femminile, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.
  Invita quindi ad una riflessione e a non infierire sulle parti deboli del mondo del lavoro.

  Ubaldo PAGANO (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento De Filippo 2.37, che non presenta problemi di copertura e che fa seguito alle audizioni delle parti sociali svolte dalle Commissioni. Si cerca, con tale emendamento, di dare una definizione e un orientamento al sistema, in funzione di tutela anche delle famiglie. Ricorda in proposito le frasi del Ministro dell'interno, assolutamente non condivisibili, sul fatto che la crisi della famiglia naturale è dovuta al fatto che le donne accettano qualsiasi lavoro. Si tratta invece di scelte difficili dell'universo femminile, di proseguire nell'attività lavorativa o di conciliarla con la maternità. Va dato sostegno, analogamente a quanto accade nelle migliori democrazie europee, a politiche cicliche che invertano la tendenza del quadro macroeconomico.

  Antonio VISCOMI (PD) osserva che esiste una differenza tra le dimissioni, che sono un atto unilaterale, e la risoluzione, che è un atto negoziale. Anche se analoghe, non sono la stessa cosa, e vanno, pertanto, trattate come fattispecie diverse.

  Carla CANTONE (PD) osserva che la questione in discussione è di importanza capitale per chiunque fa politica. Sottolinea come tutti si dichiarino a favore della parità di diritti e delle pari opportunità, ma votare contro questo emendamento significa cancellare le pari opportunità, in quanto la donna va messa nelle condizioni di non essere ricattata e va tutelata nella sua dignità. Il problema è che tutti in politica si dichiarano favorevoli ai diritti delle donne, ma poi molti assumono atteggiamenti diversi da quelli promessi. Non si rivolge alle relatrici ma ai colleghi uomini che hanno a casa donne con vari ruoli, invitandole a pensare a loro nel votare su questo emendamento. Lo stesso invito lo rivolge alle donne deputate, in quanto su determinati temi non dovrebbero esistere «ordini di scuderia».

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Rostan 2.72 e De Filippo 2.37.

  Giuseppina VERSACE (FI) illustra l'emendamento 2.85, di cui è prima firmataria, volto a chiarire che sono escluse dalle previsione del comma 3 dell'articolo 2, i licenziamenti per necessità assistenziali dovute alla non autosufficienza personale o di un familiare convivente. Ricorda in proposito la propria esperienza personale seguita a un grave incidente, a causa del quale ha avuto bisogno della presenza costante della madre per un anno. Chiede una riflessione alle relatrici, ai fini di disporre un accantonamento dell'emendamento in esame.

  Paolo ZANGRILLO (FI) è sorpreso dall'atteggiamento di chiusura della maggioranza, anche alla luce dell'intervento nella seduta di ieri del deputato Tripiedi, che si lamentava per l'attacco frontale dell'opposizione e ribadiva la disponibilità a un confronto. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, rileva come tale disposizione vada contro lo stesso concetto di dignità, caro al Movimento 5 Stelle. Ricorda in proposito la propria attività trentennale come direttore del personale in aziende multinazionali. In questa veste, si è trovato ad affrontare numerose situazioni di dimissioni volontarie, determinate da cause estremamente diverse. Per questo, ritiene che l'esclusione di tali fattispecie dal reddito di cittadinanza sia dovuto ad un'analisi grezza, che non prende in considerazione le varie motivazioni che sottintendono le dimissioni volontarie. Spesso, infatti, queste sono dovute a problemi che implicano sacrifici personali e familiari. Invita, quindi, a una maggiore riflessione, sottolineando che la vera dignità proviene dal lavoro e non da un assegno pecuniario.

  Carlo FATUZZO (FI) osserva prima di tutto che il testo originario del comma 3 dell'articolo 2 coinvolgeva tutto il nucleo familiare, mentre al Senato, forse per un rimorso di coscienza, l'esclusione è stata limitata al singolo componente. Sottolinea la positività delle finalità dell'emendamento Versace 2.85, che tutela coloro che si licenziano anche per non autosufficienze personali, e rileva come, se non fosse approvato l'emendamento, sarebbero penalizzati i disabili. Infine, desidera complimentarsi con la deputata Carla Cantone per l'esauriente difesa da lei fatta del mondo femminile.

  Giuseppina VERSACE (FI) interviene per ribadire la richiesta di accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 2.85.

  Lisa NOJA (PD), nell'associarsi alla richiesta di accantonamento, non comprende le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Versace 2.85. Rileva infatti come la citata proposta emendativa è volta ad affrontare le problematiche quotidiane di famiglie che vivono in situazioni di particolare difficoltà, quale è ad esempio quella dei nuclei familiari con figli affetti da disabilità che necessitano della costante assistenza da parte dei genitori. A suo giudizio, in tali casi sarebbe del tutto inaccettabile imporre ai genitori medesimi di scegliere tra rinunciare al beneficio economico del reddito di cittadinanza o dedicarsi a tempo pieno alla cura della propria famiglia.

  Carla CANTONE (PD), intervenendo sull'emendamento Versace 2.85, denuncia il fatto che il reddito di cittadinanza, come configurato dal provvedimento in esame, non tiene adeguatamente conto del lavoro di cura dei bisogni familiari svolto in particolare dalle donne, caso che sempre più spesso si registra soprattutto con riferimento all'assistenza all'interno delle famiglie delle persone anziane non autosufficienti, tanto più nelle regioni meridionali, in cui particolarmente carente è il servizio di assistenza domiciliare.

  Renata POLVERINI (FI) si sarebbe attesa dal Governo un impegno maggiore in favore delle persone con disabilità e delle famiglie più bisognose, come peraltro promesso in campagna elettorale, laddove il decreto-legge in esame non sembra recare al suo interno misure adeguate. Osserva viceversa come nei provvedimenti sin qui adottati dal Governo è dato riscontrare un sensibile arretramento nella tutela dei diritti sociali, come ad esempio dimostrato dalle misure in materia di sostegno alla maternità. Ritiene pertanto incomprensibile un atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle esigenze poste dall'emendamento Versace 2.85, tanto più in considerazione della dichiarata volontà del Governo stesso di intervenire in favore delle categorie sociali più bisognose del nostro Paese.

  Paolo SIANI (PD), condividendo integralmente le considerazioni svolte dalla collega Noja, invita le relatrici e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Versace 2.85, eventualmente individuando quelle modifiche che, dal punto di vista tecnico, ostacolerebbero la sua approvazione.

  Debora SERRACCHIANI (PD) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento Versace 2.85.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'emendamento Versace 2.85.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI (M5S) assicura che da parte del Governo non vi è alcuna preclusione di merito nella discussione delle questioni riguardanti, in generale, il tema della disabilità, dichiarando viceversa il pieno interessamento dell'intero Esecutivo all'adozione di misure di sostegno ai nuclei familiari più bisognosi e che versano in situazioni di maggiore difficoltà, come dimostrato pure dalle risorse già stanziate in favore delle non autosufficienze e dalla proposta di legge, in corso di esame presso il Senato, per disciplinare la figura del caregiver familiare.
  Ferma naturalmente, restando la necessità di implementare tale linea di azione, fa comunque presente che il decreto-legge in esame è rivolto ad affrontare prioritariamente le situazioni di povertà assoluta e relativa, concentrandosi in particolare sui nuclei familiari complessivamente intesi.
  Ciononostante, rileva che il provvedimento in esame già contiene disposizioni di particolare favore nei confronti dei nuclei familiari con componenti affetti da disabilità, quali ad esempio quelle relative all'esonero dall'obbligo di adesione ai Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale nonché quelle relative alla disciplina in tema di accettazione delle offerte di lavoro, di cui all'articolo 4.
  Conferma altresì l'intenzione del Governo di presentare propri emendamenti al decreto-legge in esame, volti ad introdurre ulteriori misure di sostegno ai nuclei familiari con persone affette da disabilità, rilevando peraltro come numerose proposte emendative presentate dalle forze di opposizione sulla medesima materia siano state sin qui accantonate. A suo giudizio, anche questo deve essere considerato come un segnale della piena disponibilità del Governo ad affrontare con la dovuta attenzione le questioni attinenti alla tematica complessiva della disabilità, ferma restando comunque l'intenzione del Governo stesso di intervenire su questioni più specifiche attraverso un successivo provvedimento legislativo ad hoc.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) invita le relatrici e il rappresentante del Governo ad accantonare l'emendamento Versace 2.85, non potendo neppure lontanamente immaginare che qualcuno in un'aula parlamentare possa non condividerne le finalità, che si configurano a suo avviso come un doveroso atto di civiltà e di responsabilità politica. Ritiene che, qualora il problema sia solo quello della quantificazione di eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della citata proposta emendativa, si potrebbero anche ipotizzare misure compensative della spesa tra le diverse disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

  Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se siano già pervenuti gli emendamenti del Governo sul decreto-legge in esame, come preannunziato nella seduta di ieri.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che gli emendamenti del Governo al decreto-legge sono in fase di trasmissione e che saranno depositati presso le Commissioni alla ripresa dei lavori odierni, che dovrebbe presumibilmente avere luogo, dopo una breve sospensione, intorno alle ore 15 pomeridiane

  Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che nel corso della odierna seduta si sono svolti interventi di merito sulle singole proposte emendative che però hanno sempre incontrato un atteggiamento di chiusura da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare, come avvenuto anche con riferimento all'emendamento Versace 2.85, volto ad introdurre nel provvedimento in esame correttivi sui quali non si può che convenire. In un contesto contrassegnato da una totale assenza di atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni e dalla mancanza di particolari obiezioni ostative di carattere finanziario, si domanda quale senso abbia indugiare ancora nella discussione in corso.

  Elena CARNEVALI (PD) ricorda che sui temi della disabilità il Governo si è fortemente impegnato in promesse durante la campagna elettorale, creando così notevoli aspettative, nei fatti totalmente disattese. Invita pertanto il Governo e le relatrici ad accantonare l'emendamento Versace 2.85, diversamente, assumendosi, la responsabilità di respingere una proposta emendativa che contiene una misura del tutto condivisibile.

  Walter RIZZETTO (FdI) intervenendo sull'emendamento Versace 2.85, sottoscritto per il suo gruppo dalla collega Bellucci, sottolinea che si tratta di una proposta di assoluto buon senso su un tema delicato, quale quello del sostegno alla disabilità, che rileva innanzitutto sul piano squisitamente umano prima ancora che politico.
  Stigmatizza l'approccio seguito dal Governo nell'affrontare il tema della disabilità che, nel decreto-legge in esame, viene quasi considerato come una colpa sociale o comunque un affare esclusivamente di pertinenza della famiglia. Al contrario, ritiene che in un provvedimento il cui obiettivo dichiarato è l'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni volte a contrastare la povertà e a favorire l'integrazione sociale, al fattore della disabilità doveva essere riservato ben altro peso nell'ambito dell'individuazione dei requisiti che condizionano l'accesso al Rdc.
  Ritiene che l'emendamento in oggetto si inserisca nel solco di una battaglia di civiltà funzionale ad estendere l'ambito di applicazione del Rdc con riferimento ai disabili. Reputa pertanto che in tale battaglia non debbano entrare valutazioni legate alle coperture finanziarie degli strumenti da predisporre a tutela delle categorie svantaggiate: ciò a suo avviso significherebbe tradire il mandato parlamentare affidato dai cittadini a ciascun parlamentare.
  Chiede quindi di accantonare emendamento Versace 2.85, e ove ciò non fosse disposto, preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) giudica preoccupante l'approccio del Governo alla tematica della disabilità. Osserva che le politiche di sostegno alla disabilità dovrebbero avere un carattere trasversale; invece, la creazione ad opera dell'attuale Esecutivo di un Ministero ad hoc – come sostenuto da sempre dal suo gruppo – ha prodotto l'effetto di creare una «prigione» nella quale confinare tale tematica, invece di valorizzarla.
  Ritiene quindi che il Governo non possa non cogliere l'opportunità offerta dall'esame del decreto-legge in oggetto per garantire un maggiore sostegno alle famiglie con disabili, attraverso il riconoscimento del Rdc a coloro che devono assistere un familiare non autosufficiente, senza rinviare a futuri e ipotetici provvedimenti. Diversamente, osserva che l'Esecutivo, a dispetto degli annunci dati a mezzo stampa, lascerebbe in realtà privi di effettive tutele i cittadini, e – cosa ancor più grave – le categorie più deboli.

  Marco LACARRA (PD), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi dei gruppi di opposizione intervenuti, chiede le motivazioni del parere contrario formulato sull'emendamento Versace 2.85.
  Denuncia poi un senso di frustrazione dei gruppi di minoranza per il maturare della consapevolezza che la contrarietà espressa su tutte le proposte emendative dell'opposizione derivi dal fatto che il Governo ha annunciato la presentazione di una propria proposta emendativa sul tema della disabilità. Se così fosse, non reputa corretto tale modo di agire della maggioranza, che comprime l'attività parlamentare e sacrifica le legittime aspettative delle opposizioni di vedere accolte almeno parte delle proposte emendative presentate.

  Ubaldo PAGANO (PD) chiede di conoscere l'orientamento delle relatrici in merito alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Versace 2.85.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, dichiara innanzitutto di non voler raccogliere le provocazioni fatte da alcuni colleghi intervenuti.
  In merito alla richiesta di accantonamento, osserva che, con senso di realtà, sono state accantonate le proposte emendative che possono avere una copertura finanziaria adeguata al fine di rispondere alle legittime aspettative dei loro proponenti. Sottolinea altresì che il Governo ha preannunciato la presentazione di un suo emendamento sul tema in discussione.
  Non ritiene, pertanto, che il diniego di accantonamento possa essere considerato un accanimento contro le opposizioni né una delegittimazione del lavoro da esse svolto. Ritiene inoltre che nel corso della legislatura la discussione sul tema della disabilità proseguirà in maniera più ampia e che potrà essere oggetto di specifici provvedimenti. Conferma, quindi, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, il parere contrario sull'emendamento Versace 2.85, precedentemente espresso.

  Carmela BUCALO (FdI) tiene a precisare alla relatrice Nesci che i colleghi precedentemente intervenuti non hanno fatto alcuna provocazione, ma che hanno soltanto esposto la situazione reale in cui si trovano i disabili.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Versace 2.85.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita i colleghi a moderare i toni e a mantenere un clima collaborativo.

  Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come proseguiranno i lavori delle Commissioni, tenuto conto della calendarizzazione del decreto-legge in Assemblea per il prossimo lunedì 18 marzo. Sottolinea, inoltre, con riferimento a quanto affermata dalla relatrice Nesci, che da parte delle opposizioni non vi è stato alcun atteggiamento ostruzionistico, né alcuna provocazione.

  Paolo ZANGRILLO (FI) interviene per stigmatizzare l'accusa, del tutto infondata, mossa dalla relatrice Nesci ai gruppi di minoranza di svolgere interventi provocatori. Evidenzia quindi che anche l'opposizione, e non solo la maggioranza, ha il diritto di esprimere le proprie valutazioni e osserva che dalla dialettica politica possono nascere delle soluzioni migliorative del testo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita nuovamente i colleghi a moderare i toni e ad utilizzare termini improntati al rispetto reciproco.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osservato che le Commissioni si apprestano a sospendere i loro lavori in attesa della presentazione della proposta emendativa del Governo che inciderà sul parere che verrà espresso sugli emendamenti accantonati all'articolo 2, ritiene logico riprendere la seduta con l'esame di tali emendamenti. Non riterrebbe, infatti, accettabile che la discussione sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4, che rappresentano il nucleo fondamentale del Rdc, determinandone il suo ambito di applicazione, venisse rinviata.

  Marialucia LOREFICE, presidente, assicura che nel momento in cui il Governo presenterà le sue proposte emendative, tutti i gruppi potranno valutarle e che la presidenza garantirà un ordinato svolgimento dei lavori.

  Virginio CAPARVI (Lega) esprime il disappunto nei confronti dell'onorevole Versace che, in occasione della votazione sull'emendamento 2.85 da lei presentato, avendo egli espresso voto contrario, lo ha accusato di votare contro i disabili. Ritiene, infatti, che la sua moralità non dipende dal voto su una singola proposta emendativa, ma dalla sua storia personale, che è contrassegnata da una lunga esperienza a sostegno dei disabili.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone, come concordato con i gruppi, una sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.20.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.100, 14.100, 14-bis.100 e 26-sexies.0100 del Governo, nonché l'emendamento 14-ter.100 del Governo, che è stato giudicato ammissibile limitatamente alla lettera a) (vedi allegato 1). Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi. Fa presente che, in relazione al predetto emendamento 14-ter.100 del Governo, gli eventuali subemendamenti dovranno necessariamente fare riferimento alla sola lettera a) dello stesso, giudicata ammissibile.

  Elena CARNEVALI (PD) chiede se non sia opportuno disporre una sospensione della seduta, in modo da consentire ai membri delle Commissioni riunite di prendere adeguata visione delle proposte emendative presentate dal Governo, anche al fine della predisposizione di eventuali subemendamenti e della valutazione di possibili sovrapposizioni con le proposte emendative segnalate già accantonate ovvero non ancora oggetto di esame.

  Paolo ZANGRILLO (FI) concorda con le valutazioni testé svolte dalla collega Carnevali.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta fino alle ore 16.30.

  La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.40.

  Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di sapere quando arriveranno gli emendamenti del Governo annunciati nella seduta di ieri, per la gran parte diversi da quelli presentati oggi. Infatti, si attendevano emendamenti su tematiche di un certo spessore, mentre quelli presentati oggi sono riferiti ad aspetti o marginali o nuovi, come le assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

  Marialucia LOREFICE, presidente, informa che le relatrici stanno lavorando alla presentazione di un pacchetto di emendamenti, sui quali sarà data, ovviamente, ai deputati la possibilità di subemendare.

  Renata POLVERINI (FI) chiede se questo significhi che il Governo non presenterà ulteriori emendamenti.

  Walter RIZZETTO (FdI) prende atto che le relatrici presenteranno un pacchetto di emendamenti, ma si chiede se il Governo interverrà ulteriormente con altre proposte emendative. Osserva che va considerata, ai fini dei lavori delle Commissioni, la questione dei tempi. Infatti, una volta presentati gli emendamenti, presume che saranno date almeno due ore per subemendarli. È quindi importante sapere se ci saranno ulteriori «sorprese» da parte del Governo con interventi emendativi su temi nuovi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che, allo stato attuale, il Governo ha completato la presentazione di proposte emendative. Ribadisce che anche sugli emendamenti delle relatrici, che saranno presentati entro un'ora, sarà possibile far pervenire subemendamenti.

  Renata POLVERINI (FI) ricorda che dopo la seduta di ieri ci si aspettavano emendamenti del Governo su temi quali, ad esempio, i navigator, i centri per l'impiego, gli esodati e la governance di Anpal e INPS. Invece, gli emendamenti presentati oggi sono da considerarsi quasi tutti estranei rispetto ai temi indicati. Ricorda, altresì, che si è in attesa della decisione del Presidente della Camera sulla richiesta di riesame di alcune proposte emendative dichiarate inammissibili.

  Il sottosegretario Simone VALENTE informa le Commissioni che il Governo si è confrontato ieri con i gruppi di maggioranza, mettendo sul tavolo vari temi. Alla luce di questo confronto le proposte emendative del Governo sono per ora quelle presentate, mentre altre sono al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze. Spera che nella giornata odierna sarà possibile chiudere completamente la questione emendativa.

  Renata POLVERINI (FI) chiede, quindi, se l'unica proposta emendativa presentata in tema di disabilità sia l'emendamento 1.100 del Governo.

  Il sottosegretario Simone VALENTE conferma che, per quanto riguarda il Governo, l'emendamento 1.100 è l'unica proposta presentata, ma sul tema potranno intervenire altri emendamenti di parlamentari o delle relatrici.

  Walter RIZZETTO (FdI), riguardo all'emendamento del Governo 1.100 sul tema della disabilità, ritiene positivo ma non sufficiente portare il contributo per disabile da 5.000 a 7.500 euro. Sempre in relazione agli emendamenti del Governo, si chiede se questi siano da considerarsi tutti ammissibili. Non comprende, infatti, che relazione abbiano con il provvedimento gli emendamenti 14.100 e 14-bis.100 del Governo, che prevedono, rispettivamente assunzioni nel Ministero dei beni e delle attività culturali e nel Servizio sanitario nazionale, pur osservando con piacere che il Governo si è accorto dei problemi che si creeranno nella pubblica amministrazione in seguito all'applicazione di «quota 100». Con riferimento all'emendamento 14-bis.100, non comprende cosa significhi il riferimento alle professionalità occorrenti. Fa presente, inoltre, che l'emendamento è analogo all'emendamento Bucalo 14-ter.11 che è stato dichiarato inammissibile.

  Giuseppina VERSACE (FI) stigmatizza il fatto che i lavori delle Commissioni siano paralizzati dall'inerzia del Governo. Ricorda, infatti, come il testo del decreto sia noto da mesi, che sullo stesso sono state svolte numerose audizioni, in seguito alle quali il Governo – il quale tra l'altro ha istituito un apposito Ministero per le disabilità – ha creato illusioni alle persone affette da disabilità, che sono state ignobilmente disattese. L'emendamento presentato dal Governo cambia, infatti, poco o nulla, e l'incremento del parametro della scala di equivalenza è, ad esempio, del tutto irrisorio. Si chiede se dalle relatrici arriveranno ulteriori proposte emendative sul tema.

  Elena CARNEVALI (PD) fa presente che i gruppi di minoranza hanno dato la più ampia disponibilità al confronto e non hanno messo in atto nessun atteggiamento ostruzionistico. Nonostante questo, oggi è ancora impossibile avere a disposizione tutto il pacchetto di proposte emendative del Governo e delle relatrici. Osserva che l'ammissibilità dell'emendamento del Governo sul Servizio sanitario nazionale, alla luce dell'inammissibilità di analoghe proposte emendative parlamentari, sembra presumere l'esistenza di due differenti canali di esame. Si augura che non si arrivi al punto che, per mancanza di tempo, siano esaminati solo gli emendamenti del Governo e della maggioranza.

  Carlo FATUZZO (FI) si dichiara d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Versace in merito all'emendamento del Governo 1.100, che non apporta alcuna significativa modifica a quanto previsto dal decreto-legge. Evidenzia, infatti, che incrementare il parametro della scala di equivalenza da 2,1 a 2,2 non cambia sostanzialmente nulla.
  Sottolinea quindi come il Governo, anche con questo intervento, dimostri di non tenere in alcun conto la situazione complessiva dei pensionati italiani né tutte le penalizzazioni che questi hanno subito in passato, dalla riforma Fornero fino al recente blocco dell'adeguamento agli indici ISTAT, che comporterà una complessiva riduzione delle pensioni, pari a 2 miliardi e 300 milioni di euro, colpendo in particolare coloro che in passato hanno pagato «contributi d'oro», non i cosiddetti «pensionati d'oro».
  Osserva, infine, che a fronte del peggioramento della situazione dei pensionati, non si registra alcun miglioramento delle prospettive dei giovani in cerca di occupazione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, invita i colleghi a proseguire l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e a rinviare a un momento successivo la discussione delle proposte emendative presentate dal Governo.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.161, che ritiene assorbito dall'emendamento 1.100 del Governo.

  Michela ROSTAN (LeU) illustra l'emendamento 2.55 a sua prima firma, volto a disciplinare la possibilità di ricorso all'ANPAL in caso di respingimento della domanda di reddito o pensione di cittadinanza o di altre contestazioni relative all'applicazione delle misure contenute nel Capo I del provvedimento in esame.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) osserva che il contenuto della proposta emendativa Rostan 2.55 comporta uno stravolgimento del processo amministrativo, con particolare riferimento all'istituto del ricorso gerarchico. Segnala infatti che l'emendamento prevede che il ricorso venga proposto all'ANPAL e non all'INPS, soggetto che emana l'atto contro cui si ricorre.

  Carlo FATUZZO (FI) ringrazia l'onorevole Cubeddu, con il quale si dichiara perfettamente d'accordo, e segnala di aver presentato un emendamento simile all'emendamento Rostan 2.55, che stabilisce però che il ricorso sia presentato all'INPS e, pertanto, osserva che nulla dovrebbe ostacolare l'accoglimento della propria proposta emendativa. Sottolinea infine la necessità di prevedere modalità di ricorso alternative a quelle giudiziali, in quanto queste ultime non sono alla portata dei soggetti che presentano domanda per il reddito di cittadinanza.

  Carla CANTONE (PD) sottolinea due pregi della proposta emendativa Rostan 2.55: la previsione di comitati dell'ANPAL su base regionale, e pertanto prossimi a chi presenta il ricorso, senza costringerlo a spostamenti, e la partecipazione delle parti sociali.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) segnala la presenza di due problemi derivanti dall'attuale formulazione dell'articolo 2: dovrebbe infatti essere chiarito se chi ritiene di aver ricevuto un ingiustificato diniego del reddito di cittadinanza possa presentare ricorso e, in caso affermativo, a quale soggetto. Qualora non fosse possibile presentare ricorso, sarebbe necessario rivolgersi al giudice, ciò che comporterebbe un notevole incremento del contenzioso. Per evitare tale incremento è, quindi, necessario prevedere la possibilità di presentare ricorso.
  Conclude evidenziando come la soluzione prospettata dall'emendamento Rostan 2.55 sia una delle tante possibili, fermo restando che possono esserne proposte altre.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rostan 2.55.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che gli emendamenti Rizzetto 2.137, Bignami 2.103, Sportiello 2.162, Panizzut 2.126, 2.125 e 2.127, Versace 2.90, 2.89, 2.88 e 2.86, Fornaro 2.56, Versace 2.87, Carnevali 2.39 e Bellucci 2.141 risultano accantonati.
  Comunica quindi che, in assenza di obiezioni, sono accantonate anche le altre proposte emendative riferite al comma 4 dell'articolo 2: Palmieri 2.80, Gemmato 2.140, Cecconi 2.4, Fatuzzo 2.157, Cecconi 2.5 e Cannatelli 2.158.

  Luca RIZZO NERVO (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.40, volto a fissare un termine per l'accertamento, da parte della polizia locale, dell'effettivo cambio di residenza in caso di separazione dei coniugi avvenuta successivamente al 1o settembre 2018.

  Elena CARNEVALI (PD), invitando i colleghi della maggioranza a non avere pregiudizi contro le proposte emendative presentate dall'opposizione, segnala che il Servizio Studi della Camera dei deputati ha evidenziato l'opportunità di specificare il termine entro il quale i comuni devono comunicare all'INPS l'esito della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di residenza e di soggiorno. Osserva inoltre che anche i rappresentanti degli enti locali, nella loro audizione, hanno sollevato tale questione. Auspica quindi che si adotti una decisione dettata dal buon senso.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzo Nervo 2.40.

  Massimiliano PANIZZUT (Lega) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.128.

  Paolo ZANGRILLO (FI) chiede il motivo dell'invito al ritiro formulato dalle relatrici e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Dall'Osso 2.91, volto ad escludere dal calcolo del reddito familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, attinenti a condizioni di disabilità.

  Carlo FATUZZO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Dall'Osso 2.91, del quale è cofirmatario.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, motiva l'invito al ritiro con l'onerosità dell'emendamento Dall'Osso 2.91.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Dall'Osso 2.91.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) ritira l'emendamento Fornaro 2.62, di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Dall'Osso 2.119.

  Elena CARNEVALI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.41, diretto ad escludere dal calcolo del reddito familiare i trattamenti assistenziali. Osserva come, nonostante il Vicepresidente del Consiglio Di Maio affermi di aver risolto il problema delle pensioni di invalidità, questo Governo si caratterizzi per una mancata considerazione delle persone con disabilità, quasi si volesse manifestare una volontà punitiva contro questi soggetti e contro le famiglie con minori.
  Ricorda le sentenze del Consiglio di Stato e del Tar del Lazio che hanno bloccato in passato norme che prevedevano la valutazione dell'indennità infortuni ai fini dell'ISEE. Per evitare di approvare disposizioni destinate ad essere annullate dai giudici amministrativi, invita ad approvare la sua proposta emendativa 2.41.

  Lisa NOJA (PD) manifesta il convincimento che la maggioranza e il Governo non abbiano idea di quali siano le problematiche che le famiglie in cui sono presenti persone con disabilità devono affrontare.
  Evidenzia, in particolare, che per le persone disabili il costo della vita è assai maggiore e le famiglie nelle quali vivono sono, a parità di reddito, più povere di quelle in cui non ci sono disabili.
  Conclude ricordando la pensione percepita a causa dell'invalidità costituisce un trattamento personale e pertanto, come tale, non deve essere ricompreso nel reddito del nucleo familiare.

  Walter RIZZETTO (FdI) dà conto di un annuncio fatto sui social network dal sottosegretario Cominardi, che esprime soddisfazione per quanto il Governo ha fatto per le famiglie disabili attraverso un emendamento da poco presentato in Commissione.
  Osserva, quindi, come tale proposta emendativa non sia stata ancora messa in votazione ed esprime disappunto per il fatto che l'emendamento del Governo riproduca il contenuto di un emendamento accantonato del gruppo di Fratelli d'Italia. Fa presente che il proprio gruppo ha finora mantenuto nel dibattito un atteggiamento costruttivo ed invita il Governo e la maggioranza ad agire con maggiore cautela e con rispetto nei confronti del Parlamento, anche per non dover costringere le opposizioni a mutare il loro comportamento.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) fa presente che la Commissione non sta ancora esaminando né l'emendamento del Governo né quelli accantonati sui medesimi temi. Trova quindi fuori luogo le lamentele del collega Rizzetto.
  Invita quindi a tornare a discutere del merito e, in particolare, ad affrontare la questione del computo delle provvidenze nell'ambito del reddito ISEE.

  Debora SERRACCHIANI (PD), replicando all'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, fa presente che la regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Italia ad aver introdotto una misura attiva di sostegno al reddito simile al reddito di cittadinanza.
  Domanda quindi se con l'emendamento presentato il Governo abbia inteso fare propri emendamenti della maggioranza poi ritirati oppure ricomprendere anche il contenuto di alcune proposte emendative delle opposizioni. Conclude ribadendo che le pensioni riconosciute alle persone disabili non debbono concorrere ad incrementare il reddito familiare.

  Renata POLVERINI (FI) lamenta l'atteggiamento del Governo che, dopo la presentazione di un piccolo numero di emendamenti, sta proclamando il successo di quanto fatto senza tenere in nessun conto il lavoro che la Commissione sta svolgendo. Considera questo tipo di clima assolutamente inidoneo alla prosecuzione dei lavori e non intende continuare a farsi prendere in giro.
  Osserva, peraltro, che a breve dovrebbero essere presentati gli emendamenti delle relatrici e ritiene che sia necessario approfondire in maniera adeguata il loro contenuto. Pertanto si domanda se non sia il caso di sospendere i lavori.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) osserva come l'emendamento presentato dal Governo ricalchi una sua proposta emendativa e di questo non può che ritenersi contenta. Evidenzia, tuttavia, che nel fare ciò il Governo ha agito come se non ci fosse l'opposizione e ritiene inaccettabile che non si voglia riconoscere il contributo che proviene dal Parlamento.
  Sottolinea come sia un dovere delle opposizioni denunciare tali atteggiamenti, soprattutto quando sono coinvolte le persone e le famiglie in cui vivono disabili.

  Stefano LEPRI (PD) considera ipocrita l'atteggiamento del Governo che, a suo avviso, rasenta l'incompetenza e la malafede. Sottolinea come le pensioni di disabilità costituiscono una misura risarcitoria e in qualche modo compensativa di minori capacità; ritiene, pertanto, che sia profondamente ingiusto ricomprendere tale indennizzo nell'ambito del reddito familiare.
  Osserva, inoltre, che nonostante le promesse del Governo il provvedimento non reca nessun aumento delle pensioni di invalidità e che le risorse stanziate per le famiglie in cui sono presenti persone disabili appaiono ben poca cosa se rapportate alle somme degli assegni di invalidità e di accompagnamento erogati nel 2018.

  Ubaldo PAGANO (PD) interviene sull'emendamento Carnevali 2.41, sottolineando come esso sia volto ad apportare modifiche al testo in senso equitativo e ad evitare che situazioni differenti tra loro vengano trattate in modo uguale. Ricorda in proposito l'esistenza di numerose sentenze del Consiglio di Stato che si è pronunciato più volte al riguardo.

  Luca RIZZO NERVO (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi circa il fatto che si è di fronte alla pervicace volontà da parte del Governo di considerare uguali situazioni che non lo sono. Le associazioni che tutelano le persone disabili hanno sottolineato da lungo tempo l'esistenza di una profonda discriminazione in tal senso, su cui il Consiglio di Stato è più volte intervenuto.
  Evidenzia come l'emendamento Carnevali 2.41 abbia finalità equitative e sia volto a superare almeno in parte tali situazioni di iniquità.

  Walter RIZZETTO (FdI) stigmatizza il tweet del sottosegretario Cominardi il quale, a suo dire, si vanta del fatto che il Governo avrebbe ottenuto un successo nel favorire l'accesso al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza da parte di famiglie con disabili gravi e componenti non autosufficienti, rendendo così una dichiarazione non corrispondente al vero, sia per il contenuto dell'emendamento presentato sia per il fatto che quest'ultimo non è ancora stato approvato.

  Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Carnevali 2.41, ricorda l'articolo 3 della Costituzione sottolinea come la questione in discussione non sia affatto morale bensì giuridica.
  Ogni norma, infatti, deve essere in primo luogo ragionevole e, in secondo luogo, non può trattare in maniera uguale situazioni che uguali non sono.
  Ricorda che il Parlamento è il luogo del dibattito e del confronto mentre al momento è solo il luogo del monologo visto che alle opposizioni non viene fornita alcuna risposta. Stigmatizza i tweet del sottosegretario Zoccano, il quale scrive di stare lavorando «per la sua gente», quando invece, come è noto, ogni Esecutivo deve governare nell'interesse di tutti i cittadini.

  Carlo FATUZZO (FI) interviene sull'emendamento Carnevali 2.41 sottolineando che, quando lo Stato eroga una qualsiasi indennità ai cittadini portatori di disabilità, non si tratta di un obolo o di una forma di elemosina, bensì di una parziale compensazione delle necessità di assistenza che essi hanno o della inabilità al lavoro, per cercare di ricostituire una situazione di parità tra chi è disabile e chi non lo è. Di conseguenza, tale indennità non può essere considerata reddito.

  Paolo ZANGRILLO (FI) si rivolge al sottosegretario Cominardi per sottolineare come sia veramente poco credibile quello che la maggioranza e il Governo stanno perpetrando. Stanno infatti cercando di portare a termine l'approvazione del provvedimento in esame con troppa fretta per non pensare che ad essi interessi esclusivamente arrivare all'appuntamento elettorale del 26 maggio prossimo. Sottolinea il senso di responsabilità delle opposizioni, presenti ai lavori delle Commissioni, consapevoli che si sta trattando di due priorità per tutti i cittadini, il lavoro e la povertà. Ma ribadisce il sospetto che per la maggioranza si tratti soltanto di acquisire consenso elettorale, come provano i tweet che il sottosegretario ha pubblicato oggi, volti ad alimentare la propaganda, offensivi per i disabili ma anche per coloro che sono in quest'aula a lavorare.

  Carmela BUCALO (FdI) con riferimento al tweet del sottosegretario Zoccano, ricorda che la Commissione sta lavorando per la difesa e la tutela di tutti i cittadini italiani e non per la «vostra» o la «nostra» gente.

  Elena CARNEVALI (PD) stigmatizza l'utilizzo delle agenzie di stampa da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, in particolare della relatrice Nesci, che si appropria degli emendamenti delle opposizioni volti ad estendere la pensione di cittadinanza alle famiglie con persone disabili.

  Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene utile che il sottosegretario Cominardi intervenga per chiarire il significato della sua dichiarazione, contribuendo così a riportare la discussione sul giusto binario. Anche la Lega, a suo giudizio, dovrebbe pretendere tale chiarimento dal suo alleato di Governo. Infine, in considerazione del fatto che l'emendamento 1.100 risulta avere il medesimo contenuto di un emendamento a prima firma Bellucci, che è stato accantonato, desidera sapere dalle relatrici se il loro giudizio su tale proposta è da intendersi favorevole.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 2.41.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che le relatrici hanno presentato emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 25 (vedi allegato 2). Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 21 e, conseguentemente, di sospendere la seduta per dare modo ai commissari di approfondire i contenuti delle proposte delle relatrici e a queste ultima di esaminare i subemendamenti che nel frattempo sono pervenuti con riferimento agli emendamenti del Governo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 19.30.

  La seduta, sospesa alle 18.35, è ripresa alle 19.40.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del Governo e che i relativi fascicoli sono in distribuzione.
  Avverte, inoltre, che sono da ritenersi inammissibili i seguenti subemendamenti: Carnevali 0.14-bis.101, in quanto di analogo contenuto agli identici emendamenti Carnevali 14-ter.4 e 14-ter.11, già dichiarati inammissibili, nonché tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14-ter.100, ad eccezione del subemendamento Bucalo 0.14-ter.100.4, in quanto riferiti alle parti inammissibili dell'emendamento 14-ter del Governo.

  Elena CARNEVALI (PD) non comprende quale sia stato il criterio che ha orientato il giudizio di ammissibilità, poiché ritiene che il trattamento riservato alle proposte emendative delle opposizioni sia diverso da quello utilizzato per il Governo. Sottolinea come la misura sia colma e lamenta che la maggioranza e il Governo non intendono prendere in considerazione nulla di quanto provenga dall'opposizione.
  Evidenzia, infatti, che con gli emendamenti del Governo sono stati reintrodotti nel provvedimento argomenti che le opposizioni e, in particolare, il gruppo del Partito democratico avevano sostenuto e che, invece, non erano stati presi in considerazione.
  Infine, osserva come l'emendamento del Governo riguardante il personale sanitario sia un emendamento di facciata dal momento che non determina alcun cambiamento sostanziale rispetto alla situazione attuale.

  Andrea GIACCONE, presidente, rileva che l'articolo 14-bis del decreto-legge disciplina la capacità assunzionale di regioni ed enti locali. Osserva, quindi, che l'emendamento 14-bis.100 del Governo si colloca in tale ambito, estendendo l'ampliamento delle capacità assunzionali agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza, in coerenza con il rinvio alla programmazione del fabbisogno nonché finanziaria e contabile delle regioni e degli enti locali, richiamata al comma 1, lettera b), comma 5-sexies, del predetto articolo 14-bis.
  Per queste ragioni, la presidenza lo ha ritenuto ammissibile, a differenza di altri emendamenti in materia di assunzione e concorsi, dichiarati inammissibili al pari della lettera b) e della parte consequenziale dell'emendamento 14-ter.100 del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla deputata Polverini prima della sospensione della seduta, evidenzia come il tema della disabilità sia stato posto da tutti i gruppi. Fa presente, quindi, che il Governo considera assorbiti nelle proposte emendative presentate dal Governo stesso e dalle relatrici gli emendamenti presentati su tale materia, che sono stati accantonati proprio al fine di trovare delle soluzioni di sintesi.

  Renata POLVERINI (FI), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, chiede di conoscere quali emendamenti sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.100 del Governo.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che sarebbero da considerarsi assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo i seguenti emendamenti: identici Sapia 1.12 e Panizzut 1.16, Panizzut 1.17 e 1.18, Pallini 1.23, Zangrillo 2.76 e 2.155, Fatuzzo 2.152, Versace 2.83, Carnevali 2.33, Pallini 2.159, Troiano 2.160, Bellucci 2.134, Sportiello 2.162, Panizzut 2.126, 2.125 e 2.127, Palmieri 2.80, Gemmato 2.140, Cecconi 2.4, Fatuzzo 2.157, Versace 2.90, 2.89 e 2.88, Cecconi 2.5, Versace 2.86, Fornaro 2.56, Cannatelli 2.158, Versace 2.87, Carnevali 2.39, Bellucci 2.141, Polverini 12.39 e Rizzetto 12.24 e 12.22.

  Elena CARNEVALI (PD) chiede se l'emendamento Noja 1.5 rientri tra quelli assorbiti dall'emendamento 1.100 del Governo.

  Andrea GIACCONE, presidente, conferma che anche l'emendamento Noja 1.5 risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'emendamento 1.100 del Governo.
  Avverte inoltre che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti delle relatrici è differito alle ore 21.30, sulla base di una richiesta ricevuta informalmente, e che i lavori della Commissione procederanno fino alle ore 23.

  Carlo FATUZZO (FI) dichiara di non comprendere la rilevanza di conoscere gli emendamenti assorbiti dall'emendamento del Governo. Ritiene di dover ribadire l'importanza degli emendamenti presentati, con particolare riferimento all'emendamento Versace 2.87, di cui è cofirmatario, volto ad aggiungere al comma 4 dell'articolo 2 il principio secondo il quale il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media e fino ad un massimo di 2,5.

  Andrea GIACCONE, presidente, precisa che l'emendamento 1.100 del Governo sostituisce il comma 4 dell'articolo 2 e che, pertanto, gli emendamenti presentati al comma 4 non possono essere messi in votazione.
  Chiede, quindi, alle relatrici di esprimere il parere sui subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, esprime, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, parere contrario sui subemendamenti Siani 0.1.100.1, Ubaldo Pagano 0.1.100.2, Noja 0.1.100.5, Carnevali 0.1.100.3, Zangrillo 0.1.100.11, Versace 0.1.100.10, Carnevali 0.1.100.6, Rizzo Nervo 0.1.100.7, Noja 0.1.100.4, Versace 0.1.100.9 e 0.1.100.8 e Bellucci 0.1.100.12.
  Invita al ritiro i presentatori del subemendamento Panizzut 0.1.100.13.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Siani 0.1.100.1.

  Elena CARNEVALI (PD) stigmatizza in primo luogo le modalità attraverso i quali i subemendamenti presentati dalle opposizioni sono stati assorbiti dall'emendamento del Governo, modalità a suo avviso mai viste in anni di attività parlamentare. Interviene altresì sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.1.100.2, di cui è cofirmataria, volto ad ampliare la platea delle persone disabili che possono beneficiare del reddito e della pensione di cittadinanza.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Ubaldo Pagano 0.1.100.2.

  Lisa NOJA (PD), nell'illustrare il subemendamento 0.1.100.5 a sua prima firma, segnala che esso è volto a chiarire la portata della norma e ad evitare dubbi interpretativi. A tale proposito, richiamando le dichiarazioni a mezzo stampa della relatrice Nesci, secondo cui l'emendamento 1.100 del Governo punta ad estendere la pensione di cittadinanza alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità, fa presente che tali dichiarazioni sono fuorvianti poiché il numero di famiglie che potranno accedere a tale misura sarà estremamente limitato, anche alla luce della cifra irrisoria stanziata come copertura finanziaria, pari a 6 milioni di euro.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Noja 0.1.100.5.

  Elena CARNEVALI (PD), nell'illustrare il subemendamento 0.1.100.3 a sua prima firma, fa presente che esso è volto a riconoscere il diritto alla misura della pensione di cittadinanza anche a quelle famiglie in cui è presente un componente con disabilità media.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Carnevali 0.1.100.3, Zangrillo 0.1.100.11 e Versace 0.1.100.10.

  Lisa NOJA (PD), nell'illustrare il subemendamento Carnevali 0.1.100.6, di cui è cofirmataria, evidenzia che esso è volto a chiarire il significato di non autosufficienza, inserendo il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Elena CARNEVALI (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire come si pensa di evitare il caos all'interno dei patronati, che esamineranno le richieste, senza specificare chiaramente a quale disabilità si riferisce la norma che lo stesso Governo intende introdurre.

  Stefano LEPRI (PD), ricollegandosi all'intervento dell'onorevole Carnevali, ritiene che il rappresentante del Governo non sia in grado di fornire gli elementi richiesti. Sottolinea, infatti, che finora nella discussione è stata evidente la mancanza di presenza politica da parte dell'Esecutivo. Fa presente che la definizione di non autosufficienza richiede specifiche procedure e, pertanto, è necessario assicurare la dovuta chiarezza tecnica.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Carnevali 0.1.100.6.

  Massimiliano PANIZZUT (Lega) ritira il subemendamento 0.1.100.13 a sua prima firma, sul quale le relatrici avevano formulato un invito al ritiro.

  Lisa NOJA (PD), nell'illustrare il subemendamento Rizzo Nervo 0.1.100.7, di cui è cofirmataria, segnala che i casi in cui scatterà il coefficiente previsto dall'emendamento 1.100 del Governo saranno molto rari, ribadendo che tale limitazione nell'applicazione della norma è dovuta alla scarsità delle risorse stanziate a copertura. Segnala che il subemendamento Rizzo Nervo 0.1.100.7 è volto a prevedere un coefficiente maggiore, in modo da estendere la platea dei beneficiari della misura.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Rizzo Nervo 0.1.100.7.

  Elena CARNEVALI (PD), nell'illustrare il subemendamento Noja 0.1.100.4, di cui è cofirmataria, fa presente che esso è volto a riconoscere il parametro della scala di equivalenza anche alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità. A tale proposito, ritiene che un voto contrario su tale subemendamento dimostrerebbe l'assoluta indisponibilità a garantire alle persone con disabilità il riconoscimento al diritto introdotto con il provvedimento in esame.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Noja 0.1.100.4, Versace 0.1.100.9 e 0.1.100.8.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nell'illustrare il subemendamento 0.1.100.12 a sua prima firma, segnala che esso è volto a riconoscere una soglia di accesso più giusta alla misura. Ritiene, pertanto, che sia necessario uno sforzo maggiore da parte della maggioranza e del Governo per riconoscere un diritto a persone che si trovano in oggettive condizioni di difficoltà, garantendo loro una vita dignitosa.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Bellucci 0.1.100.12.

  Lisa NOJA (PD), intervenendo a nome del proprio gruppo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.100 del Governo, esprime delusione rispetto alle misure proposte in favore delle persone con disabilità, anche alla luce della scarsità delle risorse stanziate a copertura. Annuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo. Valuta, infatti, positivamente la prima parte dell'emendamento 1.100 del Governo, che, peraltro, accoglie alcune proposte emendative presentate dalle opposizioni. Non condivide, invece, la parte dell'emendamento relativa alle scale di equivalenza. Concludendo, ribadisce il voto di astensione del Partito Democratico, che non intende avallare una misura meramente propagandistica.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 del Governo (vedi allegato 3).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo, sono precluse le votazioni relativamente ai seguenti emendamenti: identici Sapia 1.12 e Panizzut 1.16, Panizzut 1.17 e 1.18, Pallini 1.23, Zangrillo 2.76 e 2.155, Fatuzzo 2.152, Versace 2.83, Carnevali 2.33, Pallini 2.159, Troiano 2.160, Bellucci 2.134, Sportiello 2.162, Panizzut 2.126, 2.125 e 2.127, Palmieri 2.80, Gemmato 2.140, Cecconi 2.4, Fatuzzo 2.157, Versace 2.90, 2.89 e 2.88, Cecconi 2.5, Versace 2.86, Fornaro 2.56, Cannatelli 2.158, Versace 2.87, Carnevali 2.39, Bellucci 2.141, Polverini 12.39 e Rizzetto 12.24 e 12.22.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni passeranno alle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, escluse quelle accantonate.

  Paolo ZANGRILLO (FI) chiede di conoscere le ragioni per le quali i relatori e il Governo hanno chiesto di ritirare l'emendamento Versace 2.92.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Versace 2.92.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento 2.146, di cui è prima firmataria, volto ad escludere dal reddito incluso nell'ISEE i trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità. Si tratta di somme che non possono essere considerate ricchezza e, pertanto, invita a votare a favore dell'emendamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 2.146.

  Renata POLVERINI (FI) chiede alle relatrici e al Governo di rivedere il parere sull'emendamento 2.81, a sua prima firma, che riconosce ai lavoratori precari la stessa indennità riconosciuta agli altri lavoratori.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI manifesta la disponibilità a riflettere ulteriormente sull'emendamento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Polverini 2.81 è stato accantonato.

  Lisa NOJA (PD) manifesta preoccupazione per il parere contrario espresso sull'emendamento Carnevali 2.43, di cui è cofirmataria, e chiede di motivare la decisione affinché rimanga agli atti la posizione del Governo e della maggioranza. In alternativa, chiede di accantonare l'emendamento per un ulteriore approfondimento.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Carnevali 2.43, Ciaburro 2.150 e Palmieri 2.82.

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, ad eccezione di quelle che restano accantonate, dispone una sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 21.15, è ripresa alle 21.45.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento 23.100 del Governo, che è in distribuzione. Avverte altresì che il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato fissato per le 9.30 di domani.
  Invita, quindi, le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, esprime, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Nesci, parere contrario sugli emendamenti Polverini 14.13, Rizzetto 14.31, Serracchiani 14.2, Rizzetto 14.30, sugli identici emendamenti Gribaudo 14.3 e Rizzetto 14.34, sugli emendamenti Epifani 14.14, Rizzetto 14.35 e 14.33, Zangrillo 14.21, Polverini 14.23 e 14.20, Bucalo 14.38, 14.39 e 14.41, Fassina 14.16, Viscomi 14.7, Epifani 14.17, Gribaudo 14.8 e 14.12, Serracchiani 14.11, nonché sull'articolo aggiuntivo Lacarra 14.01. Sono accantonati gli emendamenti Vanessa Cattoi 14.32 e Ciprini 14.45. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 14.100 del Governo e contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.100 del Governo.

  Renata POLVERINI (FI) interviene sull'emendamento 14.13, a sua prima firma, ricordando come durante la scorsa legislatura, la Commissione Lavoro – di cui facevano parte colleghi presenti anche oggi, quali Tripiedi, Rizzetto, Ciprini e Cominardi – abbia lavorato a lungo su una proposta di legge a prima firma Damiano, volta a modificare le rigidità della legge Fornero. L'emendamento in discussione è volto a riproporne i contenuti.
  Sottolinea come la relatrice Murelli, in un momento di estrema sincerità, abbia ammesso che il provvedimento cosiddetto «Quota 100» non abroga affatto la legge Fornero, ma si limita ad introdurre la possibilità per un numero selezionato di persone di accedere alla pensione con criteri molto rigidi, nonché con una decurtazione dell'assegno pensionistico.

  Walter RIZZETTO (FdI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Polverini 14.13.

  Carlo FATUZZO (FI) esprime, da una parte, apprezzamento per il contenuto dell'emendamento Polverini 14.13, che prevede, tra l'altro, di anticipare di cinque anni il pensionamento del lavoratore che assiste un familiare non autosufficiente, e, dall'altra, delusione per il fatto che gli esponenti della maggioranza, che nel corso della scorsa legislatura avevano sostenuto misure analoghe a quella proposta dall'emendamento in esame, oggi che sono al Governo non sono riusciti a trovare i mezzi economici per farvi fronte.

  Debora SERRACCHIANI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Polverini 14.13, che sottoscrive.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 14.13.

  Walter RIZZETTO (FdI), nell'illustrare l'emendamento 14.31 a sua prima firma, fa presente che esso riprende il contenuto della proposta di legge C. 857 della XVII legislatura, che era stata sostenuta in modo trasversale dai gruppi parlamentari e che prevedeva la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, mediante un sistema virtuoso di incentivi e disincentivi. In proposito, ricorda che la misura «Quota 100», introdotta con il provvedimento in esame, prevede quote di decurtazione elevate rispetto alla proposta emendativa in esame. Segnala, inoltre, il paradosso per il quale i lavoratori precoci, che sono poi quelli che solitamente svolgono i lavori più logoranti, non potranno accedere alla misura «Quota 100» a causa del requisito anagrafico.
  Concludendo, invita i colleghi a votare a favore dell'emendamento 14.31 a sua prima firma, che raccoglie le legittime richieste dei lavoratori, prevedendo al contempo un'adeguata copertura finanziaria.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 14.31.

  Carla CANTONE (PD), nell'illustrare l'emendamento Serracchiani 14.2, evidenzia che esso indica un percorso sostenibile che offre alle lavoratrici la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.
  Ritiene che si tratti di una proposta che consente un percorso dignitoso di uscita dal mondo del lavoro, venendo incontro alle richieste delle lavoratrici.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 14.2.

  Walter RIZZETTO (FdI), nell'illustrare l'emendamento 14.30 a sua prima firma, segnala che esso è volto a introdurre il regime pensionistico denominato «Quota 41». In proposito, ritiene legittima la richiesta di poter accedere al pensionamento da parte dei lavoratori che hanno versato contributi per quarantuno anni. Ricorda che durante la scorsa legislatura gli esponenti del MoVimento 5 Stelle e della Lega si sono battuti fortemente a favore di questa misura. Pertanto, non ritiene coerente un voto contrario sul proprio emendamento da parte della maggioranza.

  Carla CANTONE (PD), condividendo le parole dell'onorevole Rizzetto, suggerisce di denominare il regime che si intende introdurre con l'emendamento in esame «Regime pensionistico per i lavoratori precoci» poiché la misura è rivolta proprio a tali lavoratori. Al riguardo, apprezza la chiarezza dell'emendamento Rizzetto 14.30, sul quale annuncia il proprio voto favorevole, in quanto esclude il requisito anagrafico qualora si maturino quarantuno anni di contributi.

  Carlo FATUZZO (FI), condividendo il contenuto degli interventi precedenti, annuncia il voto favorevole sull'emendamento Rizzetto 14.30. Al riguardo, sottolinea come occorra superare il paradosso per cui chi ha versato più di quarant'anni di contributi sia impossibilitato, in mancanza del requisito anagrafico, ad accedere al pensionamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 14.30.

  Romina MURA (PD), interviene sull'emendamento Gribaudo 14.3 segnalando che le misure previste dalla cosiddetta quota 100 non superano la legge Fornero. Osserva che la riforma operata dal provvedimento è una riforma che non incide a livello strutturale ed è finanziata attraverso l'indebitamento. Inoltre i giovani lavoratori rischiano di vedere seriamente compromessa la possibilità di ottenere una pensione dignitosa, così come penalizzerà anche le donne lavoratrici.
  Si tratta quindi di un provvedimento che in va in direzione opposta a quanto fatto dal Partito Democratico nella scorsa legislatura. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento che riduce di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 24 mesi, il requisito contributivo per le donne.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gribaudo 14.3 e Rizzetto 14.34.

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Epifani 14.14, volto a ridurre il carico contributivo per le lavoratrici donne.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Epifani 14.14 e Rizzetto 14.35 e 14.33.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che l'emendamento Vanessa Cattoi 14.32 è stato accantonato.

  Paolo ZANGRILLO (FI) sottolinea come il divieto di cumulo della cosiddetta Quota 100 con il reddito da lavoro non persegua né l'interesse dei lavoratori né quello del Paese. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 14.21, soppressivo di tale disposizione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zangrillo 14.21 e Polverini 14.23 e 14.20.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che l'emendamento Ciprini 14.45 è stato accantonato.

  Carmela BUCALO (FdI) auspica l'approvazione dell'emendamento 14.38, a sua prima firma, che prevede il raggiungimento di quota 100 a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 14.38.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Fassina 14.16.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Fassina 14.16.

  Carmela BUCALO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.39 che istituisce un percorso accelerato per il precariato storico del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 14.39.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che le Commissioni passeranno all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 14.100 del Governo e dell'emendamento medesimo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rizzetto 0.14.100.5, 0.14.100.4, 0.14.100.6 e 0.14.100.3.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul subemendamento Serracchiani 0.14.100.1, di cui è cofirmataria, lamenta che nell'introdurre misure assunzionali per il Ministero per i beni culturali, l'emendamento del Governo non abbia tenuto in alcun conto la possibilità di introdurre anche procedure per la stabilizzazione dei precari.

  Walter RIZZETTO (FdI) ritiene assurdo che il Governo si sia accorto soltanto all'ultimo momento della vacanza di posti in organico provocata dalle misure della cosiddetta Quota 100. Si domanda, poi, per quale ragione non si riscontri un'analoga carenza negli altri dicasteri e si dichiara molto preoccupato per la situazione dei piccoli comuni, che vedranno andare in pensione i pochi lavoratori impiegati negli uffici.

  Carmela BUCALO (FdI) condivide le preoccupazioni del collega Rizzetto e si domanda per quale motivo il Governo si sia accorto così in ritardo della cospicua fuoriuscita di lavoratori del Ministero per i beni culturali. Si domanda inoltre perché il Governo non sia altrettanto preoccupato anche dei lavoratori del comparto della scuola.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Serracchiani 0.14.100.1.

  Romina MURA (PD) illustra il subemendamento Serracchiani 0.14.100.2, volto a stabilire che nelle procedure concorsuali, di tutti i comparti, si tengano in debito conto tirocinanti e stagisti.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Serracchiani 0.14.100.2 e approvano il subemendamento 14.100 del Governo (vedi allegato 3).

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che nella giornata di ieri i deputati Paolo Zangrillo e Claudio Pedrazzini, a nome del gruppo Forza Italia, hanno inviato una lettera al Presidente della Camera, con la quale hanno chiesto di rivedere il giudizio di ammissibilità espresso dalla Presidenza delle Commissioni riunite su talune proposte emendative presentati al disegno di legge in esame. Una lettera di contenuto analogo è stata inviata anche dal deputato Graziano Delrio, a nome del gruppo Partito Democratico.
  Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Fatuzzo 13.10 e 26-sexies.018, Zangrillo 8.012 e 8.013, Dall'Osso 11.04, Musella 12.40, Polverini 14-ter.9, 17.3, 18.14 e 18.15, Labriola 21.02 e Palmieri 26-sexies.012, 26-sexies.014 e 26-sexies.015, per quanto riguarda il gruppo Forza Italia, e Serracchiani 18.1, 20.01, e 20.02, Lacarra 18.5 e Boccia 26-sexies.07, per il gruppo del Partito Democratico.
  Il Presidente della Camera ha ritenuto condivisibili le valutazioni espresse nella lettera inviatagli dalla Presidenza, anche con riferimento a specifiche considerazioni integrative relative alla possibilità di riammettere gli emendamenti Serracchiani 18.1, Polverini 18.14 (identico all'emendamento Bellucci 18.16) e 18.15 e l'emendamento Musella 12.40, nonché gli emendamenti Lacarra 18.6 e Pastorino 18.11 pur non oggetto di richiesta di revisione del giudizio di ammissibilità.
  Nel condividere la valutazione di inammissibilità delle restanti proposte emendative oggetto di richiesta di riesame dei giudizi resi dalle presidenze, ha precisato che non assume rilievo il fatto che durante l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni in sede referente sia emersa l'esigenza di apportare modifiche a normative estranee all'oggetto in senso stretto del decreto-legge.
  Comunica altresì che le proposte emendative riammesse potranno essere oggetto di segnalazione da parte dei gruppi parlamentari che, per ragioni di economia procedurale, è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla ripartizione per gruppi comunicata nella seduta di lunedì 11 marzo.
  Comunica, infine, che in data odierna anche il presidente del gruppo Fratelli d'Italia, deputato Lollobrigida, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, chiedendo la revisione del giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo, a sua prima firma, 26.01, che il Presidente ha tuttavia ritenuto di non potere accogliere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, venerdì 15 marzo, che avrà luogo dalle ore 10.15 e sarà preceduta da una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII che avrà luogo alle ore 10.

  La seduta termina alle 23.05.

Commissioni Riunite (XI e XII) - giovedì 14 marzo 2019

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 1.100, 14.100, 14-BIS.100, 14-TER.100 E 26-SEXIES.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO 23.100 DEL GOVERNO

Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole da: adeguata a: n. 122.
0. 1. 100. 1. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Noja, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.
0. 1. 100. 2. Ubaldo Pagano, Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: di età inferiore al predetto requisito anagrafico con le seguenti: a prescindere dall'età anagrafica della persona disabile.
0. 1. 100. 5. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
0. 1. 100. 3. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), sostituire le cifre: 5.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 10.000 e: 30.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 11. Zangrillo, Versace, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), sostituire le cifre: 5.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 8.000 e: 10.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 10. Versace, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), dopo le parole: come definite aggiungere le seguenti: dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
0. 1. 100. 6. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nell'anno 2019
e di 2,3 a decorrere dall'anno 2020 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2021, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti.

  Conseguentemente:
   1) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906, 8 milioni di euro nel 2019, 7.156,1 milioni di euro nel 2020, 7.490,2 milioni di euro nel 2021 e 7.345,1 milioni di euro a decorrere dal 2022;
   2) al lettera b), numero 2), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   3) alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, 7.735,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.593,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.754,1 milioni di euro a decorrere dal 2022 e al numero 2), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per Vanno 2021 e 7.262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.619,1 milioni di euro per l'anno 2020, 7.670,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.398,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
0. 1. 100. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile;
   2) sostituire le parole: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE con le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
0. 1. 100. 7. Rizzo Nervo, Noja, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Carnevali, Mura, Gribaudo, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile.
0. 1. 100. 4. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte con sequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 3,0.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 9. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 2,6.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente
garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 8. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 2,5.
0. 1. 100. 12. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 100. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14.100 del Governo

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, sopprimere le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo.
0. 14. 100. 5. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, sostituire le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo con le seguenti: in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse a valere sulle graduatorie vigenti.
0. 14. 100. 4. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, aggiungere, in fine, le parole: attingendo in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse dalle graduatorie vigenti e attraverso procedure di stabilizzazione del personale precario già in servizio presso gli enti.
0. 14. 100. 6. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, sopprimere il capoverso comma 10-novies.
0. 14. 100. 3. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-novies, alinea, dopo le parole: essere svolti, aggiungere le seguenti: previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
0. 14. 100. 1. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14.100, comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.
0. 14. 100. 2. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali.

  Dopo il comma 10-septies aggiungere i seguenti:
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.
14. 100. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14-bis.100 del Governo

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, dopo le parole: aziende del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, anche delle regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro della spesa sanitaria,.
0. 14-bis. 100. 4. Polverini, Zangrillo, Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, dopo le parole: professionalità occorrenti, aggiungere le seguenti: con priorità per il personale medico e infermieristico.
0. 14-bis. 100. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.
0. 14-bis. 100. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14-bis. 100, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in relazione agli enti di cui al presente articolo, a decorrere dal 2019, nell'ambito del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale in ciascuna regione non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 siglata in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 o, se superiore, la spesa prevista dal comma 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la cui applicazione è stata prorogata dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dal 2020, per le regioni che risultano adempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che garantiscono l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, anche mediante razionalizzazione della spesa, il predetto limite può essere annualmente incrementato di un importo non superiore al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale registrato nell'ultimo esercizio consolidato rispetto all'esercizio precedente. Il predetto importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale il cui limite definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

  1-quater. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 1-ter di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  1-quinquies. Ai sensi del comma 1-ter, si considera la spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Nella predetta spesa non sono considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  1-sexies. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione di detti piani resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.
0. 14-bis. 100. 6. Comaroli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 14-bis.100, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020» è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale».
0. 14-bis. 100. 1. Carnevali, Siani, Ungaro, Rizzo Nervo, Noja, Pagano.
(Inammissibile)

  All'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-bis. 100. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14-ter.100 del Governo

  All'emendamento 14-ter.100, al comma 1, sostituire le parole: entro i limiti percentuali con le seguenti: oltre i limiti percentuali.
0. 14-ter. 100. 4. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14-ter.100, alla lettera a), sopprimere il comma 2-bis.
0. 14-ter. 100. 7. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine di ridurre fino alle parole: decreto legislativo n. 165 del 2001, con le seguenti: Al fine di ridistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego, al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 14-ter. 100. 1. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-bis, aggiunte, in fine, le seguenti parole: al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 14-ter. 100. 2. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Al fine di ridistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
   b) il terzo periodo è soppresso.
0. 14-ter. 100. 3. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-ter, lettera a), dopo le parole: legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere le seguenti:, fermo restando che vengano garantite procedure di selettive di evidenza pubblica trasparenti e che assicurino pari opportunità di accesso a tutti i soggetti interessati.
0. 14-ter. 100. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0. 14-ter. 100. 5. Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Ungaro, Carnevali.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: candidati dichiarati vincitori aggiungere il seguente periodo: Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2-ter. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette»;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Utilizzo delle graduatorie concorsuali e accesso al pubblico impiego.
14-ter. 100. Il Governo.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

Emendamento 23.100 del Governo

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla
cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100 del Governo

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, capoverso Art. 26-septies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cento giorni.
0. 26-sexies. 0100. 2. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novantacinque giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.
0. 26-sexies. 0100. 1. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire la parola: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.
0. 26-sexies. 0100. 3. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100, comma 1, lettera a), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
0. 26-sexies. 0100. 5. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100, comma 1, lettera b), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
0. 26-sexies. 0100. 4. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Governance dell'ANPAL)

  1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
   a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
26-sexies. 0100. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 9.100, 10.100, 11.100, 12.100, 13.100 E 25-bis.100 DELLE RELATRICI

ART. 2.

   Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
2.200. Le Relatrici.

ART. 3.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo;

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3.100. Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione;

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
   5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno:
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
   5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati
dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e sono sostituite dalle seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. Le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, possono avvenire anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.100. Le Relatrici.

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire
alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2917, n. 295, sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.

   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. Le Relatrici.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da
quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7;
   b) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
5. 101. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS sono sostituite dalle seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano sono sostituite dalle seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego sono sostituite dalle seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

ART. 7.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;

   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

ART. 9.

  Al comma 6-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione del dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
9. 100. Le Relatrici.

ART. 10.

   Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del RdC. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del RdC possono essere somministrati questionari
di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del RdC, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC.
10. 100. Le Relatrici.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;
   a) al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sostituire le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;

   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. Le Relatrici.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 7-bis sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 100. Le Relatrici.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

ART. 25-bis.

  Dopo le parole: in sede di contrattazione collettiva aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 luglio 2019.
25-bis. 100. Le Relatrici.

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 100. Il Governo.

ART. 14.

  Dopo il comma 10-septies aggiungere i seguenti:
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che
il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.
14. 100. Il Governo.