II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Mercoledì 13 marzo 2019

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Seguito esame e rinvio) ... 57

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ... 63

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: Franca Mangano, presidente della Sezione persona, famiglia e per i minorenni presso la Corte d'Appello di Roma, e Gabriella Luccioli, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università «La Sapienza» di Roma; rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) ... 59

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 59

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 66

II Commissione - Resoconto di mercoledì 13 marzo 2019

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2019.Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo MORRONE.

  La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che il provvedimento in discussione avrebbe dovuto prevedere, tra i requisiti soggettivi per accedere al reddito di cittadinanza, l'assenza di condanne per i soggetti interessati al beneficio. A suo avviso, tale mancata previsione costituisce un punto di debolezza del decreto-legge in esame in quanto soggetti che si sono macchiati di reati gravi o infamanti non dovrebbero poter accedere a tale misura. Nell'auspicare che su tale problematica l'Esecutivo non rimanga inerte, precisa di aver presentato, nella Commissione di merito, emendamenti volti a modificare il testo in tal senso.

  Devis DORI (M5S), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1) e precisa che i rilievi testé esposti dal collega Zanettin sono già ricompresi in tale proposta. Nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere solo sugli aspetti di competenza, presenti agli articoli 7, 7-bis, 14, commi da 10-bis a 10-septies, e 18-bis, sottopone all'attenzione dei colleghi anche la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento. In tale comma si prevede che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, «anche se provenienti da attività irregolari», è punita con la reclusione da uno a tre anni. In proposito, ritiene che la dizione «anche se provenienti da attività irregolari» potrebbe essere superflua e si riserva di valutare tale questione.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel precisare che il suo gruppo valuterà attentamente la proposta di parere testé presentata dal relatore, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire chiarimenti in merito ad una eventuale scopertura di organico che si potrebbe determinare in seguito all'applicazione della cosiddetta «quota 10», prevista dal decreto- legge in discussione, ai dipendenti pubblici, e in particolare a quelli del comparto giustizia. Sottolinea, infatti, che, sebbene il decreto-legge in discussione preveda l'assunzione straordinaria di nuovo personale, è fortemente avvertita, anche nel distretto della Corte d'appello di Brescia, relativo al suo collegio elettorale, la preoccupazione in merito all'entità di tali vacanze di organico. Chiede, pertanto, se le disposizioni del provvedimento che prevedono nuove assunzioni siano in grado di coprire integralmente le carenze di organico che si determineranno evitando, quindi, un pregiudizio all'attività degli uffici giudiziari.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel precisare di aver preso visione delle osservazioni contenute nella proposta di parere testé avanzata dal relatore, ritiene che le stesse non recepiscano pienamente quanto da lui evidenziato nell'intervento precedente. Sottolineando, quindi, come sia necessaria la meritevolezza sul piano del comportamento etico del beneficiario del reddito di cittadinanza, ritiene che una persona che sia stata più volte condannata, a titolo esemplificativo, per furto non abbia diritto ad accedere a tale misura.

  Roberto CATALDI (M5S), nel replicare al collega Zanettin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla necessità di prevedere, tra i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, l'assenza di condanne. A suo avviso, infatti, i reati di natura economica si verificano spesso in presenza di una situazione di disagio sociale. Ritiene, pertanto, che combattendo la povertà sia più facile contrastare i fenomeni di microcriminalità. Sottolinea, infine, l'importanza di creare una società migliore nella speranza di potervi tutti vivere meglio.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), non condividendo la posizione del collega Cataldi, evidenzia come la maggioranza di coloro che vivono in condizioni di povertà non delinqua.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE chiede all'onorevole Bazoli se la richiesta in merito all'entità di eventuali vacanze di organico sia riferita al distretto della Corte d'appello di Brescia o si riferisca all'intero territorio nazionale.

  Alfredo BAZOLI (PD) precisa di voler conoscere la situazione relativa all'intero territorio nazionale.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE, nel riservarsi di fornire dati precisi nel corso della seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, anticipa che comunque le nuove assunzioni straordinarie dovranno superare di gran lunga le carenze di organico determinate dall'applicazione della cosiddetta «quota 100».

  Francesca BUSINAROLO (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita i colleghi a far pervenire eventuali rilievi alla proposta di parere testé presentata dal relatore entro le ore 13 della giornata odierna, in modo che il relatore possa valutarli in vista della seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per le deliberazioni di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: Franca Mangano, presidente della Sezione persona, famiglia e per i minorenni presso la Corte d'Appello di Roma, e Gabriella Luccioli, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università «La Sapienza» di Roma; rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF).

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.20 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2019.

  Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo MORRONE.

  La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna.

  Devis DORI (M5S), relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) predisposta tenendo conto dei rilievi pervenuti.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Zanettin nella seduta antimeridiana, precisa che il comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento collega la revoca del reddito di cittadinanza a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla condanna per i reati di falso nella richiesta, previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 e per una serie di reati gravi. Fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato dai relatori l'emendamento 7-bis 0.1 volto ad introdurre l'articolo aggiuntivo 7-ter che collega all'intervenuta privazione della libertà personale per misura cautelare del richiedente, a prescindere dalla fattispecie di reato, la sospensione dell'erogazione. Precisa quindi che il reddito di cittadinanza sarà oggetto di revoca in caso di condanna per uno dei reati richiamati al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge, e cioè per falso, truffa, associazione terroristica, sequestro a scopo di terrorismo, associazione mafiosa, scambio politico mafioso e strage. Il reddito di cittadinanza sarà poi oggetto di sospensione in caso di applicazione della misura cautelare, di condanna non definitiva per i medesimi reati, nonché nei confronti del richiedente dichiarato latitante. Sottolinea che la sospensione è disposta dal giudice e il provvedimento sarà comunicato all'Istituto nazionale di previdenza sociale. Rammenta, quindi, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge, alla revoca del beneficio si perviene anche per iniziativa dell'amministrazione erogante che a prescindere dall'accertamento penale rilevi la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni collegate alla richiesta di reddito di cittadinanza. Fa presente che le condanne sono iscritte nel casellario i cui certificati possono essere rilasciati alla pubblica amministrazione e anche all'Istituto nazionale di previdenza sociale e che quindi sono verificabili. Ciò premesso, ribadisce l'intento del Governo di garantire l'erogazione di tale sussidio esclusivamente a coloro che ne siano davvero meritevoli.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, evidenzia che la Commissione è chiamata a pronunciarsi con il prescritto parere sul testo del decreto-legge come trasmesso dal Senato, essendo ancora in corso presso le Commissioni di merito l'esame degli emendamenti.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE, con riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Bazoli nel corso della seduta antimeridiana, in merito all'entità della scopertura di organico che verrebbe a determinarsi a seguito dell'applicazione della cosiddetta «quota 100» al comparto Giustizia, fa presente che nel testo del disegno di legge in esame è stato introdotto in Senato il comma 10-sexies dell'articolo 14, il quale, al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico, stabilisce che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di 1300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019».
  Fa presente, inoltre, che è in procinto di essere adottato un decreto dei Ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione di attuazione dell'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio per l'anno 2019, che prevede una assunzione straordinaria di 2903 unità di personale dell'amministrazione giudiziaria, non dirigenziale e a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari in vigore, per far fronte alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. Evidenzia, quindi, come tali provvedimenti consentiranno un primo ricambio generazionale per gli uffici di giustizia come annunciato più volte dal Ministro per la funzione pubblica. Sottolinea, infine, come sia intenzione dell'Esecutivo assumere il cento per cento del turnover.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), pur prendendo atto della buona volontà del relatore, sottolinea come l'osservazione formulata nella nuova proposta di parere alla lettera b) sia, a suo avviso, troppo generica e non soddisfacente. Evidenzia che l'emendamento da lui presentato nelle Commissioni di merito sulla questione prevede l'esclusione del reddito di cittadinanza per i reati per i quali vengono esclusi i benefici della cosiddetta «legge Gozzini» in quanto reati infamanti. Precisando di non voler fare demagogia, richiama l'attenzione in particolare dei colleghi della Lega sul rischio di approvare un provvedimento che comporterà la possibilità di attribuire il reddito di cittadinanza anche a ladri seriali e a pedofili. Ribadendo l'eccessiva genericità della nuova proposta di parere formulata dal relatore e sottolineando che le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo sono troppo parziali in quanto il beneficio verrebbe attribuito anche in presenza di gravi reati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

  Carmelo MICELI (PD) chiede al sottosegretario Morrone i tempi entro i quali saranno assunti gli idonei al concorso da assistente giudiziario presenti nella graduatoria in vigore e l'entità del personale che sarà assunto da tale graduatoria.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel prendere atto delle informazioni fornite dal sottosegretario Morrone, che dimostrano la buona volontà del Governo di risolvere la questione relativa alla carenza di organico del settore Giustizia, evidenzia come tuttavia tali informazioni non fughino le perplessità già espresse in ordine al significativo lasso temporale durante il quale gli uffici giudiziari dovranno fronteggiare, con un pesante aggravio di lavoro, la scopertura di organico. Ritiene, infatti, che il reclutamento sarà effettuato attraverso nuovi concorsi che comporteranno dei congrui tempi di espletamento.

  Ciro MASCHIO (FdI), tralasciando le considerazioni generali sul reddito di cittadinanza che esulano dalle competenze della Commissione giustizia e sulle quali fa presente di avere una posizione critica, ritiene che tra le cause di revoca e di decadenza nonché tra i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza non siano tuttora incluse numerose fattispecie non accettabili. Auspica, pertanto, che nel corso dei lavori in Assemblea sia possibile intervenire per emendare il testo in esame al fine di evitare che chi delinque sia posto nelle condizioni di poter usufruire di tale sussidio. Ritenendo che tale circostanza comporterebbe una doppia offesa per gli italiani onesti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

  Cosimo FERRI (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi del suo gruppo, sottolinea la necessità che si effettui un intervento serio sulla cosiddetta «quota 100». Sottolinea come gli uffici giudiziari vivano con preoccupazione gli effetti che potrebbero derivare dall'applicazione di tale disposizione, in quanto a fronte di numerosi pensionamenti non è stato predisposto un reale piano di assunzione. Osserva, quindi, che, nella giornata odierna, il Ministro della giustizia ha preannunciato una riforma epocale del processo civile e penale. A suo avviso sarebbe più proficuo che l'Esecutivo si applicasse nella predisposizione di una riforma epocale per riempire gli organici. Rammenta che nella passata legislatura il Governo ha bandito un concorso in base al quale sono stati assunti quasi 2000 assistenti giudiziari e auspica che gli ulteriori circa 1500 idonei siano assunti esaurendo la graduatoria in vigore. Nel ritenere che per garantire il funzionamento del servizio della giustizia sia necessario risolvere il problema legato agli organici, sottolinea come il pensionamento tramite la cosiddetta «quota 100» debba andare di pari passo con l'assunzione di soggetti ben selezionati che hanno superato un concorso particolarmente serio e rigoroso e con l'indizione di un nuovo concorso.

  Alessia MORANI (PD) ritiene che il provvedimento in esame risponda più a una finalità elettorale della maggioranza che non alla necessità di garantire la giustizia ai cittadini. Rammenta che la Commissione sta proprio in questi giorni esaminando il cosiddetto «codice rosso», volto a garantire celerità ai procedimenti nei confronti di reati violenti e sottolinea come sia necessaria una adeguata copertura degli organici giudiziari. A suo avviso, invece, introdurre la cosiddetta «quota 100» senza calcolare le scoperture di organico che l'attuazione di tale disposizione determinerà, significa che l'Esecutivo è incapace di programmare interventi che vadano oltre la prossima scadenza elettorale europea. Rimarca che, anche qualora l'Esecutivo dovesse approvare lo scorrimento totale della graduatoria in vigore per assistenti giudiziari, ciò non basterebbe a coprire la scopertura che si determinerà a seguito dell'applicazione della «quota 100» ed evidenzia che non è stato ancora bandito alcun nuovo concorso per tali Aree. Ribadisce quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.

  Federico CONTE (LeU) rammenta che all'inizio della legislatura il Governo, per il tramite del sottosegretario Ferraresi, ad una sua precisa domanda, aveva dato ampie rassicurazioni in ordine allo scorrimento delle graduatorie in discussione, creando tra l'altro legittime aspettative nei confronti degli idonei. Fa presente di aver presentato in tal senso un emendamento nelle Commissioni di merito. Ritiene che l'Esecutivo non dovrebbe avere problemi a garantire lo scorrimento di tale graduatoria anche in presenza di blocco del turn over, anche impegnandosi a reperire le adeguate coperture finanziarie necessarie all'approvazione della proposta emendativa. Auspicando che tale emendamento possa essere accolto nelle Commissioni merito, preannuncia la propria astensione sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore.

  Enrico COSTA (FI) chiede al relatore di riformulare la proposta di parere prevedendo condizioni e non osservazioni, ritenendo queste ultime poco incisive, con particolare riferimento a quella recata dalla lettera b). Sottolinea, quindi, come solo la scorsa settimana il Parlamento abbia approvato in via definitiva la legge in materia di «legittima difesa» nella quale si prevede che chi si difende da un'aggressione all'interno del proprio domicilio, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dalla sua condotta, e contemporaneamente si stia approvando un provvedimento che garantirebbe anche a chi commette ripetutamente furti all'interno delle abitazioni il Reddito di cittadinanza. Nel rammentare, inoltre, di aver ripetutamente dichiarato in fase di approvazione della legge in materia di anticorruzione di essere contrario alle disposizioni in essa contenute che determinano effetti civili derivanti dalla condanna penale per tale tipo di reati, osserva come paradossalmente i soggetti che saranno condannati per reati contro la pubblica amministrazione non potranno ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali in quanto il reato da loro commesso è considerato infamante, ma potranno comunque beneficiare del reddito di cittadinanza. Confermando il suo voto contrario sulla nuova proposta di parere del relatore, ritiene, comunque, che la trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera a) in condizione eviterebbe di dover affermarne che il modo di legiferare dettato dalla maggioranza costituisce una sorta di «schizofrenia giuridica».

  Devis DORI (M5S), relatore, nel replicare all'onorevole Costa, fa presente di non poter trasformare l'osservazione di cui alla lettera b) in condizione anche considerato che essa incide sull'articolo 2 del decreto-legge che non è di stretta competenza della Commissione Giustizia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.30.

II Commissione - mercoledì 13 marzo 2019

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C 1637);
   rilevato che:
    l'articolo 7 stabilisce le cause di revoca e decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni;
    in particolare, il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;
    la disposizione non chiarisce se nella fattispecie delittuosa rientri anche il caso in cui la condotta sia posta in essere allo scopo di conseguire una misura differente da quella effettivamente spettante del beneficio. Tale finalità dovrebbe, invece, essere opportunamente oggetto di una specifica previsione;
    appare, inoltre, opportuno valutare l'entità della pena prevista per tale ipotesi di reato, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
   rilevato altresì che:
    il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, in conseguenza della condanna in via definitiva, o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le fattispecie delittuose introdotte dai commi precedenti, nonché per una serie di reati fatti oggetto di puntuale elencazione (si tratta delle medesime fattispecie che comportano, ai sensi dell'articolo 2, comma 58 , della legge n. 92 del 2012, la sanzione della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali in favore del condannato). Il beneficio non può essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna;
    la disposizione andrebbe coordinata con quella di cui all'articolo 2 del provvedimento, che disciplina i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. In particolare, dovrebbe essere specificato che la sentenza definitiva di condanna (o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti) per i suddetti reati non comporta solo la revoca, ma anche la preclusione all'accesso al beneficio in questione;
    dovrebbe, inoltre, essere chiarito se il predetto termine di dieci anni, in conformità con quanto previsto dal successivo
comma 11, riguardi la nuova richiesta di accesso al beneficio da parte anche di altri componenti del nucleo familiare;
   osservato che:
    il comma 4 dello stesso articolo 7 stabilisce, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite;
    il successivo comma 5, nello stabilire i casi di decadenza dal Reddito di cittadinanza (di carattere non retroattivo), prevede che tale sanzione si applichi nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico in misura maggiore (lettera f);
    la medesima sanzione (decadenza) si applica anche, ai sensi del comma 6, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10. In tale ultimo caso, si dispone anche il recupero delle somme corrisposte in eccesso;
    le disposizioni di cui ai commi 5, lettera f) (nella parte in cui si riferisce all'effettuazioni di comunicazioni mendaci) e 6 dell'articolo 7 appaiono, in realtà, già sostanzialmente ricomprese entro le fattispecie delittuose introdotte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dalle quali consegue non la decadenza, bensì la revoca del beneficio, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire, con effetti retroattivi, quanto indebitamente percepito;
   ritenuto, infine, che:
    l'articolo 18-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);
    la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato in quanto il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti» dall'articolo 14, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122 e poi in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4;
    dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere la riassegnazione delle risorse al «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, nel prevedere i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, si valuti l'opportunità di specificare che la sentenza definitiva di condanna – così come l'applicazione della sentenza su richiesta delle parti – per i reati elencati al comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento, comporta la preclusione all'accesso al beneficio, oltre che la revoca dello stesso con effetti retroattivi, già prevista all'articolo 7;
   b) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se nella fattispecie delittuosa ivi prevista rientri anche l'ipotesi in cui la finalità consista nel conseguimento di una misura differente da quella effettivamente spettante del Reddito di cittadinanza. Si valuti, inoltre, l'opportunità di riconsiderare la sanzione prevista per tale fattispecie delittuosa, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter;
   c) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se il termine di dieci anni ivi previsto necessario per accedere nuovamente al beneficio riguardi o meno tutti i componenti il nucleo familiare;
   d) all'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di espungere il riferimento, tra le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza, a quella relativa all'effettuazione di comunicazioni mendaci dirette ad ottenere un beneficio economico maggiore, essendo tale fattispecie già ricompresa nella previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. Per le stesse ragioni, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 6 del medesimo articolo;
   e) all'articolo 18-bis, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere la riassegnazione delle risorse al «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C 1637);
   rilevato che:
    l'articolo 7 stabilisce le cause di revoca e decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni;
    in particolare, il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;
    la disposizione non chiarisce se nella fattispecie delittuosa rientri anche il caso in cui la condotta sia posta in essere allo scopo di conseguire una misura differente da quella effettivamente spettante del beneficio. Tale finalità potrebbe, invece, essere opportunamente oggetto di una specifica previsione;
    appare, inoltre, opportuno valutare l'entità della pena prevista per tale ipotesi di reato, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
   rilevato altresì che:
    il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, in conseguenza della condanna in via definitiva, o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le fattispecie delittuose introdotte dai commi precedenti, nonché per una serie di reati fatti oggetto di puntuale elencazione (si tratta delle medesime fattispecie che comportano, ai sensi dell'articolo 2, comma 58 , della legge n. 92 del 2012, la sanzione della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali in favore del condannato). Il beneficio non può essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna;
    dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la disposizione, ampliando il catalogo di reati da cui consegue, in presenza di una condanna definitiva o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la revoca del beneficio con effetti retroattivi. La norma andrebbe, inoltre, coordinata con quella di cui all'articolo 2 del provvedimento, che disciplina i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. In particolare, dovrebbe essere specificato che la sentenza definitiva di condanna per tali reati (o quella di applicazione della
pena su richiesta delle parti) comporta la preclusione all'accesso al beneficio in questione. In altri termini, dovrebbe essere ampliato, all'articolo 2 del provvedimento, il novero dei requisiti che cumulativamente concorrono per l'accesso al beneficio, includendovi espressamente anche l'assenza di condanne definitive o di pronunce ex articolo 444 del codice di procedura penale per i reati specificamente indicati;
    sempre in riferimento al comma 3 dell'articolo 7, dovrebbe essere altresì chiarito se il predetto termine di dieci anni, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 11, riguardi la nuova richiesta di accesso al beneficio da parte anche di altri componenti del nucleo familiare;
   osservato che:
    il comma 4 dello stesso articolo 7 stabilisce, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite;
    il successivo comma 5, nello stabilire i casi di decadenza dal Reddito di cittadinanza (di carattere non retroattivo), prevede che tale sanzione si applichi nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico in misura maggiore (lettera f);
    la medesima sanzione (decadenza) si applica anche, ai sensi del comma 6, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10. In tale ultimo caso, si dispone anche il recupero delle somme corrisposte in eccesso;
    le disposizioni di cui ai commi 5, lettera f) (nella parte in cui si riferisce all'effettuazione di comunicazioni mendaci) e 6 dell'articolo 7 sembrerebbero già ricomprese entro le fattispecie delittuose introdotte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dalle quali consegue non la decadenza, bensì la revoca del beneficio, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire, con effetti retroattivi, quanto indebitamente percepito;
   ritenuto, infine, che:
    l'articolo 18-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);
    la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato, in quanto il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali
violenti» dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122 e poi in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
    dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di modificare la disposizione, facendo riferimento alla corretta denominazione del predetto Fondo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se nella fattispecie delittuosa ivi prevista rientri anche l'ipotesi in cui la finalità consista nel conseguimento di una misura differente da quella effettivamente spettante del Reddito di cittadinanza. Si valuti, inoltre, l'opportunità di riconsiderare la sanzione prevista per tale fattispecie delittuosa, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter;
   b) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di ampliare il catalogo di reati da cui consegue, in presenza di una condanna definitiva o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la revoca del beneficio con effetti retroattivi. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 2 del provvedimento, tra i requisiti necessari per l'accesso al beneficio, l'assenza di condanne definitive o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per tali reati. Sempre in riferimento al comma 3 del medesimo articolo 7, si valuti, infine, l'opportunità di chiarire se il termine di dieci anni necessario per accedere nuovamente al beneficio riguardi o meno tutti i componenti il nucleo familiare;
   c) all'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di espungere il riferimento, tra le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza, all'effettuazione di comunicazioni mendaci dirette ad ottenere un beneficio economico maggiore, considerato che tale fattispecie sembrerebbe già ricompresa nelle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo. Per analoghe ragioni, si valuti altresì l'opportunità di sopprimere il comma 6;
   d) all'articolo 18-bis, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225» con le seguenti: «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».