IV Commissione
Difesa
Difesa (IV)
Commissione IV (Difesa)
Comm. IV
Sulla pubblicità dei lavori ... 81
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago (Seguito dell'esame e rinvio) ... 81
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore) ... 84
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 85
Sulla pubblicità dei lavori ... 83
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 83
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 87
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 83
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 88
SEDE REFERENTE
Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo.
La seduta comincia alle 19.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
C. 1012 Perego di Cremnago.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.
Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 marzo si è dato atto che, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, sono state presentate 20 proposte emendative, ritenute tutte ammissibili. Ricorda altresì che, su richiesta della deputata Corda, si è ritenuto di rinviare l'esame delle proposte emendative per svolgere una riflessione ulteriore su alcune parti del provvedimento.
Comunica, quindi, che il relatore ha presentato nella giornata odierna ulteriori 3 proposte emendative (vedi allegato 1) e che, allo scadere del termine fissato, non sono stati presentati subemendamenti.
Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.
Roberto Paolo FERRARI (Lega) formula parere contrario sugli emendamenti De Menech 1.1 e Palazzotto 1.2, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.50.
Formula, altresì, parere favorevole sull'emendamento Toccalini 2.1, avvertendo che si rende necessario modificare anche il titolo della proposta di legge nel senso di sostituire il termine «istituzione» con le parole «avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione»; parere contrario sugli emendamenti De Menech 2.2 e 2.3 e parere favorevole sull'emendamento Toccalini 2.4.
Si rimette, quindi, alla Commissione sugli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6.
Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento De Menech 3.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 3.50.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Toccalini 3.2 e parere contrario sugli emendamenti De Menech 3.3, Palazzotto 4.1 e 4.2, sugli identici De Menech 4.3 e Palazzotto 4.4, nonché sugli emendamenti Palazzotto 5.1 e 5.2 e De Menech 5.3 e 5.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5.050.
Infine, formula parere contrario sull'emendamento De Menech 6.1.
Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO formula parere contrario sugli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6, condividendo il parere del relatore sulle restanti proposte emendative.
Luca TOCCALINI (Lega) accetta la riformulazione proposta dal relatore.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Menech 1.1 e Palazzotto 1.2 ed approva l'emendamento del relatore 1.50 (vedi allegato 2).
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.
La Commissione approva l'emendamento Toccalini 2.1 nuova formulazione (vedi allegato 2).
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Toccalini 2.1, l'emendamento De Menech 2.2 si intende precluso.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Menech 2.3 ed approva l'emendamento Toccalini 2.4 (vedi allegato 2). La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3. Avverte, inoltre, che non essendo stato approvato l'emendamento De Menech 2.3 gli emendamenti De Menech 3.1 e 3.3 sono preclusi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento del relatore 3.50 e l'emendamento Toccalini 3.2 (vedi allegato 2).
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palazzotto 4.1 e 4.2 e gli identici Palazzotto 4.3 e De Menech 4.4.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5. Avverte, inoltre, che non essendo stato approvato l'emendamento De Menech 2.3, gli emendamenti De Menech 5.3 e 5.4 sono preclusi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palazzotto 5.1 e 5.2 ed approva l'emendamento 5.05 del relatore (vedi allegato 2).
Gianluca RIZZO, presidente, avverte essendo stato approvato l'emendamento Toccalini 3.2, l'emendamento De Menech 6.1 è precluso.
Essendosi così concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.
Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.55.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo.
La seduta comincia alle 20.
Sulla pubblicità dei lavori.
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.
Michele GUBITOSA (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
C. 1469 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.
Giovanni RUSSO (M5), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 20.05.
ALLEGATO 1
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago.
EMENDAMENTI DEL RELATORE
Art. 1.
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.
1. 50. Il Relatore.
Art. 3.
Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.
3. 50. Il Relatore.
Art. 5.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Relazione al Parlamento)
1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.
5. 050. Il Relatore.
ALLEGATO 2
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago.
EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 1.
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.
1. 50. Il Relatore.
Art. 2.
Al comma 1, sostituire le parole da: organizzare percorsi formativi fino alla fine del comma con le seguenti: avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare.
Al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: che consentano con le seguenti: Per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s'intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall'articolo 5, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:
a) in corsi di studio in modalità e-learning;
b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;
c) in forme di apprendimento pratico,
che consenta, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6:
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: percorsi formativi con le seguenti: progetto sperimentale di formazione;
al titolo della proposta di legge sostituire la parola Istituzione con le seguenti: Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione.
2. 1. Toccalini. (Nuova formulazione).
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 4. Toccalini.
Art. 3.
Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.
3. 50. Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole da: i diversi fino alla fine del comma con le seguenti: un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020. Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della Difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire l'articolo 6 con il seguente:
1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 2. Toccalini.
Art. 5.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Relazione al Parlamento)
1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.
5. 050. Il Relatore.
ALLEGATO 3
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La Commissione IV (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato);
evidenziato che il provvedimento contiene disposizioni che danno attuazione alle due più importanti misure di politica economica annunciate dal Governo e finanziate nella legge di bilancio 2019, ovvero l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc) e l'accesso al trattamento di pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);
rilevato che il comma 10 dell'articolo 14 esclude dall'ambito del diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, il personale militare delle Forze armate soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, oltre che il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 4
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione IV (Difesa),
esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (C. 1469 Governo);
ricordato che l'Accordo italo-libanese del 2004 si compone di 11 articoli, preceduti da un Preambolo, e, come le altre Intese di analogo tenore, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate;
rilevato che l'Intesa ha lo scopo di prorogare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato dall'Italia con la legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, successivamente rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;
considerato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale e che l'Italia continua a partecipare alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018, con un contingente di circa 1.100 militari, il cui operato è apprezzato da tutti gli attori regionali;
preso atto che lo Scambio diplomatico in esame non modifica alcune delle previsioni inserite nell'Accordo di cooperazione del 21 giugno 2004, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni e, quindi, fino al 16 settembre 2021,
esprime
PARERE FAVOREVOLE