XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 112
ALLEGATO 1 (Ulteriore articolo aggiuntivo presentato dal Governo) ... 117
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.02 del Relatore) ... 118
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) ... 119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 114
SEDE REFERENTE
Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.
La seduta comincia alle 13.15.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 febbraio 2019.
Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 0.16.01, recante «Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021», sul quale non sono stati presentati subemendamenti e che è stato trasmesso all'VIII Commissione per il parere di competenza (vedi allegato 1).
Comunica che le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri sulle proposte emendative presentate e che saranno pertanto posti in votazione i soli emendamenti sui quali le Commissioni hanno espresso un parere favorevole e che, successivamente, si procederà alla votazione del mandato al relatore.
In qualità di relatore, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative da porre in votazione. Comunica quindi di avere presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 4.02, volta a recepire il parere della X Commissione Attività produttive, di cui raccomanda altresì l'approvazione (vedi allegato 2).
Invita quindi il rappresentante del Governo a esprime il parere sugli emendamenti da porre in votazione.
Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO esprime pareri conformi a quelli del relatore.
Sergio BATTELLI, presidente e relatore, chiede di segnalare eventuali richieste di intervento sugli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che si procederà alla votazione delle proposte emendative e, successivamente, del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Scerra 1.4, gli articoli aggiuntivi del Governo 2.01 e 4.02 del relatore (nuova formulazione), l'emendamento De Luca 13.1, l'articolo aggiuntivo del Governo 0.16.01, nonché gli emendamenti Maggioni 17.1 e 19.1 del relatore (vedi allegato 3).
Guido Germano PETTARIN (FI), preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore, sottolineando che ciò non è legato al contenuto del provvedimento, ma al metodo seguito che ha determinato il mancato accesso alla possibilità di apportare le modifiche al testo segnalate dai deputati di Forza Italia.
Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), preannuncia il suo voto contrario sul conferimento del mandato al relatore connesso, in particolare, all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo con il quale si proroga ulteriormente, di fatto, la chiusura di una lunghissima vertenza che riguarda i lettori di lingua straniera che lavorano nel nostro Paese e che, a suo avviso, sono stati enormemente danneggiati. Conclude auspicando che questa proroga non impedisca che la situazione possa essere sanata entro un anno e che non si prolunghi ulteriormente.
Piero DE LUCA (PD) nell'esprimere una valutazione favorevole rispetto allo strumento finalizzato ad evitare procedure di infrazione, sottolinea tuttavia che da quando questo Governo è in carica il numero delle infrazioni risulta aumentato. Stigmatizza che la maggioranza di Governo continui ad accusare l'Unione europea di aprire procedure di infrazione per meri motivi politici mentre, a suo avviso, esse appaiono tecnicamente dovute, essendo la conseguenza della politica del Governo. Ritiene che sia quindi opportuno aprire un dibattito politico quanto meno sul predetto aumento di procedure di infrazione e, in tal senso, esprime una posizione di netto dissenso sulle politiche del Governo nel quadro delle relazioni e delle politiche relative all'Unione europea, rimarcando che esse sono inidonee a perseguire gli interessi dell'Italia come prova, ad esempio, il caso dei negoziati per la PAC che vede il nostro Paese, di fatto, assente e ove il Governo non è riuscito ad impedire la riduzione del 4 per cento dei finanziamenti a favore dell'Italia. Critica inoltre la maggioranza anche per le continue dichiarazioni dei suoi esponenti volte a provocare contrasti con l'Unione europea, ultima delle quali quella sulla Brexit da parte del presidente della V Commissione, deputato Borghi, ovvero le dichiarazioni di esponenti della maggioranza che ritengono frutto di pura e semplice polemica politica le osservazioni critiche che provengono dalle istituzioni dell'Unione europea su «quota 100» e reddito di cittadinanza. Crede inoltre che questa possa essere l'occasione e la sede adatta per chiedere al rappresentante del Governo quali siano le intenzioni dell'Esecutivo circa le competenze attribuite sulle politiche dell'Unione europea al suo interno. Rimarca infatti che attualmente il Parlamento non è in grado di sapere chi sia il suo reale interlocutore nel Governo in questo ambito.
Conclude quindi preannunciando l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, con distinte votazioni, di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato), come modificato dalla XIV Commissione, nonché di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Sergio BATTELLI, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente. Avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 13.30.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 21 febbraio 2019. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 13.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
Atto n. 71.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame, per il parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (atto n. 71) e segnala che il termine per l'espressione del parere scade il 20 marzo prossimo.
Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), intende recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights Directive o «SHRD») in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Ricorda che la legge di delegazione europea 2016-2017 ha previsto, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva, l'applicazione del regime di carattere generale disposto dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Segnala altresì che non sono invece previsti principi e criteri specifici. Comunica che il termine di recepimento della direttiva 2017/828/UE è fissato al 10 giugno 2019 dall'articolo 2 della medesima direttiva e dall'Allegato A della legge delegazione europea 2017. Rammenta che, per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 31, il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Sottolinea che qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: trovando tale disposizione applicazione anche allo schema in esame, precisa che il termine per l'esercizio della delega risulta quindi prorogato al 10 maggio 2019.
Ricorda che l'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea 2018, prevede una nuova delega al Governo con specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828. Osserva quindi che l'adozione del presente schema di decreto, in attuazione della legge di delegazione precedente appare funzionale ad evitare che vi sia l'apertura di una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva.
Evidenzia che la direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di rendere trasparente la propria politica di impegno nelle società partecipate e la politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate. Illustra in sintesi il contenuto dello schema di decreto legislativo, rinviando per il dettaglio alle informazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici e resa disponibile.
Ricorda quindi che l'articolo 1 dello schema, modificando l'articolo 2391-bis del codice civile, affida alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) l'individuazione di alcuni aspetti di dettaglio in materia di operazioni con parti correlate, quali le soglie di rilevanza; le regole procedurali e di trasparenza; i casi di esenzione dalla disciplina; l'obbligo di astensione dalla deliberazione sulle operazioni. Osserva che l'articolo 2, intervenendo sulla disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) delega la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ad adottare un regolamento che reca le disposizioni attuative della richiamata direttiva; disciplina i compiti degli intermediari in relazione all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti e all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci, nonché i costi connessi a tali servizi; limita l'identificazione degli azionisti ai titolari di una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale sociale, con diritto di voto. Sottolinea che l'articolo 3 modifica la Parte IV (Titolo III, Capo II) del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introduce la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. Evidenzia che l'articolo 4 novella la disciplina sanzionatoria del TUF, in ottemperanza alle norme della direttiva che richiedono agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva. Ricorda che gli articoli 5 e 6, rispettivamente, adeguano la disciplina dei fondi pensione e delle imprese assicurative alle previsioni della novellata direttiva SHRD. Rammenta che l'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali e che, salve alcune specifiche deroghe, lo schema entra in vigore il 10 giugno 2019. Segnala, infine, che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il tema oggetto del provvedimento all'esame sia di rilevante importanza anche in considerazione delle modifiche che esso reca al codice civile. Crede quindi che sia opportuno procedere ad approfondimenti istruttori mediante audizioni.
Piero DE LUCA (PD) si associa alla richiesta del deputato Pettarin e sostiene la necessità di procedere ad approfondimenti istruttori.
Sergio BATTELLI, presidente, avverte che richieste di eventuali audizioni ed altri approfondimenti potranno essere avanzate in sede di ufficio di presidenza, tenendo conto dei profili di competenza della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
ALLEGATO 1
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).
ULTERIORE ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL GOVERNO
ART. 16.
All'articolo 16, premettere il seguente:
Art. 0.16
(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021)
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
«ART. 1-bis. – (Princìpi generali) – 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.
5. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
0. 16. 01. Il Governo.
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).
NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.02 DEL RELATORE
ART. 4.
Art. 4-bis
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302 volto a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
«b-quater) regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE.»;
b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/302. In relazione al regolamento (UE) n. 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n. 2018/302 si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
9-ter. In caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
4. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ALLEGATO 3
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento nei casi di cui al comma 1 al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e).»;
1-bis) il comma 4-bis è abrogato;.
1. 4. Scerra, Ianaro, Galizia, Bruno, Olgiati.
(Approvato)
ART. 2.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera – Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)
1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».
2. 01. Il Governo.
(Approvato)
ART. 4.
Art. 4-bis.
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302 volto a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno).
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
«b-quater) regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE.»;
d) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/302. In relazione al regolamento (UE) n. 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n. 2018/302 si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
9-ter. In caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
4. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)
ART. 13.
Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.
13. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.
(Approvato)
ART. 16.
All'articolo 16, premettere il seguente:
Art. 0.16
(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021)
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Princìpi generali).
1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.
5. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
0. 16. 01. Il Governo.
(Approvato)
ART. 17.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU Pilot 9180/17/ENVI)
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.».
17. 1. Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Giglio Vigna, Iezzi, Murelli.
(Approvato)
ART. 19.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:, ad eccezione dell'articolo 3,
19. 1. Il Relatore.
(Approvato)