VIII Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

Commissione VIII (Ambiente)

Comm. VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
SOMMARIO
Mercoledì 20 febbraio 2019

TESTO AGGIORNATO AL 27 FEBBRAIO 2019

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (Deliberazione di una proroga del termine) ... 64

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) ... 65

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 77

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande. (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 65

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 78

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Testo base C. 696 De Maria ed abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 65

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Testo base C. 52 Daga e abb. (Seguito esame e rinvio) ... 67

ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 79

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 20 febbraio 2019

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che la Commissione, in data 21 novembre 2018 ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio. Il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato in tre mesi.
  Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 30 giugno 2019.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio scorso.

  Elena LUCCHINI (Lega), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 0.16.01 Governo e sull'emendamento Maggioni 17. 1, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti De Luca 16. 1, 16. 2 e 16. 4, sugli identici emendamenti De Luca 16. 3 e Vietina 16. 7, nonché sugli emendamenti De Luca 16. 5 e 16. 6 (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO, esprime parere conforme alla relatrice sull'articolo aggiuntivo 0.16.01 Governo e sugli emendamenti De Luca 16. 1, 16. 2 e 16. 4, sugli identici emendamenti De Luca 16. 3 e Vietina 16. 7, nonché sugli emendamenti De Luca 16. 5 e 16. 6. Si rimette invece alla Commissione con riguardo all'emendamento Maggioni 17. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice 6 (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332 Grande.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 febbraio scorso.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato 2).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
Testo base C. 696 De Maria ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che suddetta proposta di legge in esame è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea il 25 febbraio e che pertanto la Commissione di merito dovrebbe concluderne l'esame nella giornata di giovedì 21 febbraio. Pertanto il parere dovrà essere reso compatibilmente con tale tempistica. Tuttavia, la Commissione di merito non ha ancora proceduto ad esaminare gli emendamenti riferiti al testo.
  Ne consegue che, ove la Commissione concordi, nella seduta odierna non si procederà all'espressione del parere, al fine di poterlo rendere su testo risultante dall'esame degli emendamenti, compatibilmente con i tempi definiti in sede di organizzazione dei lavori della Commissione di merito e dell'Assemblea.

  Sergio VALLOTTO (Lega), relatore, riferisce alla Commissione in merito alla proposta di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città, ai fini dell'espressione del parere di competenza.
  Ricorda che, nella scorsa legislatura, analoghe funzioni sono state affidate ad un organismo monocamerale. Proprio sulla base dell'esperienza maturata, nella relazione finale sull'attività svolta, tale organismo formulava l'auspicio che nella successiva legislatura fosse istituita una omologa Commissione, avente però carattere bicamerale.
  In via preliminare, segnala altresì che l'esame del testo base C. 696 De Maria avviene con riguardo alla sua formulazione originaria, in quanto non sono ancora stati esaminati in sede referente gli emendamenti ad esso presentati. Pertanto, sarà sua cura integrare la presente relazione in relazione ai diversi contenuti che il provvedimento eventualmente assumerà per i profili di competenza della VIII Commissione.
  Venendo al contenuto del provvedimento, esso prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.
  Come di consueto, è previsto che la Commissione presenti alle Camere una relazione sullo stato dei lavori dopo il primo semestre di attività, nonché e una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta al termine dei suoi lavori, consentendo altresì la possibilità di presentare anche relazioni di minoranza.
  Il provvedimento reca inoltre le disposizioni che definiscono le prerogative della Commissione, con particolare riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziarie e le Amministrazioni pubbliche, nonché le forme di esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali.
  Per i profili di interesse della Commissione Ambiente, tra i principali compiti attribuiti all'istituendo organo parlamentare elencati dall'articolo 3, si segnalano i profili riferiti al degrado delle periferie, all'abusivismo edilizio e all'occupazione abusiva di immobili.
  Si tratta di tematiche di indagine che, indubbiamente, potranno costituire uno stimolo ad assumere iniziative per promuovere e gestire le politiche di rigenerazione urbana, sollecitate anche nella relazione finale approvata nel dicembre 2017 dalla omologa Commissione monocamerale (Doc. XXII-bis, n. 19).
  In conclusione, qualora dal dibattito non emergano criticità, preannuncia la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.
Testo base C. 52 Daga e abb.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2019.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che il Comitato per la legislazione ha reso il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-bis del Regolamento, in data 7 febbraio 2019.
  Comunica quindi che, alla scadenza del termine, da ultimo prorogata a venerdì 8 febbraio 2019, sono stati presentati 230 emendamenti (vedi allegato 3). Al riguardo, dichiara inammissibile, per estraneità di materia, l'emendamento Silvestroni 15.7, in quanto volto a ripristinare le elezioni a suffragio universale delle province e città metropolitane. Con riguardo all'ammissibilità, si riserva di pronunciarsi in una successiva seduta sull'emendamento Frusone 17.03, che incide sulla disciplina generale della riscossione mediante ruolo con riguardo ai crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica a ciò autorizzate, fattispecie che riguarda una tipologia vastissima di soggetti, non solo quelli interessati alla normativa in oggetto e che pertanto presenta profili di estraneità alla materia.
  Ricorda, infine, che nello scorso ufficio di presidenza si è convenuto di dedicare la seduta odierna alla discussione sul complesso degli emendamenti.

  Ilaria FONTANA (M5S), preliminarmente rivendica la scelta del Movimento 5 stelle, anche in questa legislatura, di assumersi l'onere e l'onore di portare in discussione la legge di iniziativa popolare che darebbe finalmente attuazione al referendum del 2011.
  Partendo dall'esperienza accumulata sui territori in questi anni e dagli importanti contributi raccolti nei quasi 3 mesi di audizioni, il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti frutto della necessità di aggiornare un testo nato dodici anni fa, mantenendo ovviamente fede ai principi alla base del voto referendario di 27 milioni di italiani, ma che allo stesso tempo arricchiscono e rendono più efficace la portata della riforma.
  L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di riconoscere il diritto universale all'acqua sottraendola al controllo dei privati e affidando la gestione esclusivamente al pubblico. Come previsto anche da alcuni degli emendamenti depositati, si intende attuare questo passaggio prevedendo sin da subito lo stop alla redistribuzione di dividendi e la destinazione di tutti gli utili al potenziamento del servizio, procedendo con la giusta gradualità alle trasformazioni societarie e mantenendo i livelli occupazionali.
  Altri emendamenti testimoniano l'intenzione della sua parte politica di aumentare gli investimenti e diminuire le tariffe, affidando al Ministero dell'Ambiente compiti di vigilanza, ritenendolo il soggetto più adatto a controllare l'intero settore che si configura come un monopolio naturale. Una ulteriore proposta emendativa delega il Governo ad istituire un nuovo soggetto di diritto pubblico funzionale alla gestione di un servizio pubblico essenziale come quello oggetto di questa riforma.
  In termini generali, il Movimento 5 Stelle si fa carico della necessità di operare un coordinamento normativo con il testo unico ambientale e con quanto previsto dalla direttiva «acque» (2000/60/CE).
  Vendo all'illustrazione delle singole proposte emendative, all'articolo 1 si chiede di aggiungere il riferimento alla lettera e) dell'articolo 117 della costituzione, per ribadire che la potestà esclusiva, rispetto ai temi trattati nella legge, spetta allo Stato, anche rispetto al tema della concorrenza. Trattandosi di servizio idrico integrato, l'esclusione della lettera e) potrebbe comportare l'implicito riconoscimento della competenza residuale delle regioni. Poiché nel testo si sostiene che il servizio idrico non è collocato sul mercato in regime di concorrenza, l'assunto è che lo Stato eserciti la competenza esclusiva in materia di concorrenza in forma negativa, ossia sottraendo il settore del servizio idrico alla concorrenza, pur riconoscendone il carattere economico.
  Un ulteriore esigenza consiste nel fare ordine in un sistema troppo frammentato, senza stravolgere ciò che di buono è stato fatto. Gli emendamenti proposti dalla sua forza politica relativi agli articoli 2, 3, 4 intervengono esattamente in questa direzione, in primo luogo, mantenendo l'abrogazione delle norme del decreto cosiddetto «Sblocca-Italia» che impongono aggregazioni e obblighi per gli enti locali di cedere le reti ai grandi gestori come le multiutility. Allo stesso tempo le proposte emendative puntano a non stravolge l'attuale governance, in linea con la direttiva quadro sulle acque che ha come scopo quello di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e migliorare lo stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante il riconoscimento a tutti i servizi idrici del giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale, attraverso l'applicazione del principio del Full Cost Recovery, secondo il principio «chi inquina paga» e «chi usa paga». In linea con i principi della proposta di legge presentata dalla collega Daga, si intende quindi precisare che il diritto di accesso all'acqua va contemperato con la necessità di rendere la gestione del servizio idrico sostenibile, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto ambientale e sociale. I richiamati emendamenti inseriscono i principi generali della proposta di legge direttamente all'interno del testo unico ambientale, all'articolo 144, proprio per operare quel coordinamento normativo richiesto anche dal servizio studi.
  Con l'emendamento Ricciardi 3.3 si propone di ancorare all'articolo 43 della Costituzione il servizio idrico integrato e sottolinearne l'utilità sociale. Inoltre la modifica che propone all'articolo 10 serve a garantire che l'eventuale indennizzo dovuto al privato in caso di trasformazione venga definito ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e quindi sempre tenendo conto dell'utilità sociale.
  Per quanto riguarda il quantitativo minimo vitale, gli emendamenti presentati lasciano aperta la possibilità di coprire il minimo vitale sia con la tariffa che con la fiscalità generale, in modo da poter rispettare i vincoli di bilancio e non gravare eccessivamente sul deficit. La modifica non comporterebbe ricadute sul quantitativo minimo vitale garantito, ma consentirebbe di spostare semplicemente i relativi costi sulle entrate derivanti dalla tariffa anziché sulla fiscalità generale, evitando, in tal modo, una serie di ostacoli applicativi connessi alla necessaria predeterminazione degli oneri economici necessari ad attuare tale misura.
  L'emendamento 4.2, a sua prima firma, risponde invece all'esigenza e all'opportunità di lasciare inalterata l'attuale forma di governance del servizio idrico integrato dato che, allo stato dell'arte, l'ente d'ambito è in molti casi di dimensione regionale e, dopo lungo tempo, si è riusciti ad avere un assetto definito del regolatore locale. Una diversa previsione normativa aumenterebbe la parcellizzazione della governance del servizio idrico integrato, riaprirebbe i tempi per la delimitazione degli ATO e le superate resistenze e conflittualità degli enti locali. Di contro, per le finalità della proposta di legge, nulla osta a prevedere l'organizzazione della gestione del servizio per territori sottodimensionati rispetto agli ATO già delimitati dando risalto ed importanza all'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, alla localizzazione delle risorse, ai loro vincoli di destinazione, all'interconnessione delle opere funzionali all'approvvigionamento idrico. In questo modo si potranno conseguire economie di scala e al contempo avere la possibilità di una gestione interconnessa in grado di soddisfare i fabbisogni e fronteggiare
le emergenze. In questo senso si muove anche l'emendamento 4.28, a sua prima firma. Ritiene che la percezione dei cittadini sia di lontananza rispetto ai gestori del servizio, cui vendono imputate «bollette pazze», richieste esorbitanti di conguagli, assenza di sportelli sul territorio, zero trasparenza in bolletta, scarse informazioni sulla qualità dell'acqua, reti colabrodo o erogazione limitata e nessuno che fornisce notizie certe. A suo avviso questa proposta di legge porrà fine a tutto questo e chi dice che attualmente va tutto bene mente ai cittadini, sapendo di mentire.
  Gli emendamenti del suo gruppo all'articolo 5 modificano direttamente la norma che si occupa delle concessioni, recata del T.U. 1775/1933, operando un coordinamento e riducendone quindi la durata. Per quanto riguarda nello specifico le concessioni di derivazione d'acqua, premesso che, in termini giuridici l'acqua è un bene demaniale (articolo 1 del T.U. 1775/1933, così come modificato dall'articolo 1 della legge 36/94), caratteristica dei beni demaniali è che hanno natura di res extra commercium ovvero sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi. L'istituto della concessione di derivazione d'acqua, a livello nazionale, è normato dal T.U. 1775/1933, dal regolamento di cui al regio decreto 1285/1920 nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 dicembre 1923. Il Testo unico fissa i principi generali e le condizioni necessarie per assentire la concessione di derivazione; il regolamento indica i contenuti necessari minimi della domanda di derivazione, le modalità di presentazione della stessa e l'iter procedimentale per il rilascio del provvedimento di concessione a derivare; il decreto ministeriale fissa i criteri e i contenuti per la presentazione dei progetti di massima da porre a corredo delle domande di derivazione. Tuttavia, a seguito del completamento del trasferimento dallo Stato alle regioni delle competenze in materia di demanio idrico, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 e conclusosi con il decreto legislativo 112 del 1998, la competenza è passata in capo alle Regioni che hanno adottato propri regolamenti. Il diritto a derivare è assentito dall'Amministrazione competente (Regioni o province, sentita l'autorità di distretto) attraverso l'istituto della concessione. Con il provvedimento di concessione viene ampliata la sfera giuridica del richiedente (soggetto pubblico o privato) che acquisisce un diritto all'utilizzo di quella risorsa subordinatamente al rispetto degli obblighi imposti nel disciplinare e previo pagamento del canone di concessione. Tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere per la derivazione sono generalmente a carico del concessionario. La condicio sine qua non per il rilascio della concessione è che essa non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità,secondo il disposto dell'articolo 12-bis del citato testo unico. Le concessioni di derivazione sono temporanee, sono assentite per portata derivata (moduli) e non per volumi (1 modulo = 100 l/s.), sono distinte in grandi e piccole derivazioni in ragione di una tassonomica indicazione dell'utilizzo con la relativa durata (es. industriale 15 anni, irriguo 40, altri usi 30 anni, tra cui quello potabile, ittiogenico ecc.).
  Poiché, a suo avviso, non tutte le opere hanno lo stesso grado di complessità e non di rado ci si riferisce a rifunzionalizzazioni e potenziamenti di impianti esistenti, si può ritenere che il recupero dell'investimento avvenga ragionevolmente in un orizzonte temporale di almeno 20 anni. Relativamente alle acque per uso umano, ritiene di dover ribadire che l'acqua riservata al consumo umano non può essere utilizzata per altri usi, qualora lo fosse il canone di utenza sarebbe decuplicato. L'acqua per uso umano deve essere usata solo per uso umano. Il fine è di incentivare il risparmio dell'acqua di buona qualità e di riutilizzare l'acqua o di usarne altri tipologie per gli altri usi.
  Con l'emendamento Zolezzi 5.20 si incentiva e favorisce il reinvestimento dei canoni in manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture di derivazione (dighe e altri
sistemi di derivazione dell'acqua). Per quanto riguarda le concessioni per l'uso idropotabile, con l'emendamento 5. 23 a sua prima firma, si prevede che tali concessioni possono essere rilasciate solo agli enti locali che abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata, anche in forma partecipata con gli altri enti locali appartenenti al medesimo ambito o ad ambiti con esso interferenti. Come ha già fatto Roma Capitale con l'acquedotto del Peschiera, si vuole infatti tutelare le fonti idriche dalle aziende private e fare in modo che non ci siano più casi come Acqua Campania e Sicilia Acque, veri e propri distributori dell'acqua a cui i gestori pagano l'acqua che gestiscono, che in questo modo costa molto di più, impedendo di fare business sull'acqua. In base ai principi della presente proposta di legge fonti ed acquedotti devono restare in mano pubblica.
  Viene quindi al tema del consumo dell'acqua e delle bevande in bottiglia, che ha un costo altissimo in termini ambientali ma anche come mancata entrata nelle casse dello Stato. Si tratta infatti di un giro di affari che vale 3 miliardi l'anno di cui appena 19 milioni arrivano nelle casse regionali. La proposta di legge in esame ha l'obiettivo di arginare questo enorme spreco, e gli emendamenti presentati propongono un limite minimo dei canoni di concessioni delle minerali che ad oggi le regioni decidono arbitrariamente e in maniera diversa fra loro, regalando praticamente la risorsa a chi la imbottiglia, allo scopo di aumentarne l'importo. Inoltre, si propone che una percentuale non inferiore all'80 per cento di questi canoni venga reinvestita dalle regioni nel servizio idrico integrato.
  Passando agli articoli 6 e 7, ricorda che le norme relative alla tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano si riferiscono, in gran parte, ad aspetti prettamente igienico-sanitari su cui è opportuna una attenta valutazione da parte del Ministero della salute. Attualmente è in discussione in ambito europeo una proposta di rifusione della direttiva europea 98/83/CE che prevede un profondo aggiornamento delle disposizioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Alla luce di ciò, considerato che non appena tale testo di rifusione sarà approvato e pubblicato sarà necessario dare avvio alle procedure per il recepimento dello stesso nell'ordinamento nazionale, il suo gruppo ha maturato la convinzione di non introdurre regolamentazioni che a breve potrebbero essere stravolte, con il rischio di aggravare o duplicare i costi di adeguamento alle nuove disposizioni normative. Per questo motivo si propone una riformulazione, mantenendo solo le norme degli articoli 6 e 7 che riguardano la trasparenza dei dati relativa alla qualità delle acque per il consumo umano.
  Passando all'articolo 8 la proposta emendativa 8.4, a sua prima firma, intende definire in modo sistematico la riattribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, ora esercitate da ARERA, compresa la definizione del metodo tariffario. A tal fine, con DPCM da adottarsi entro 6 mesi, si prevede l'istituzione della Direzione Generale Pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato all'interno della quale potrà essere trasferito il personale di ARERA che volontariamente decida di optare per tale soluzione, mantenendo il medesimo trattamento economico. Il restante personale è assunto tramite concorso. Nelle more della definizione della direzione generale, si prevede un periodo transitorio nel corso del quale il Ministero esercita tali funzioni anche avvalendosi di ARERA e continua ad applicare il metodo tariffario vigente. Viene inoltre mantenuto l'Osservatorio interno, che si avvale di ulteriori soggetti (ANCI, ISTAT) e la Banca dati, oltre alla competenza dell'ente di governo dell'ambito di stabilire il modello gestione del servizio idrico e l'affidamento ad aziende speciali o enti di diritto pubblico. Ribadisce quindi l'orientamento contrario del suo gruppo a conservare tale competenza in capo ad ARERA, essendo inconcepibile che un settore connotato da monopolio naturale sia
regolato da un'autorità che ha come scopo quello di tutelare la concorrenza sul mercato.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, l'emendamento proposto dalla sua parte politica mira ad integrare l'attuale formulazione con le norme comunitarie che attribuiscono agli Stati la libertà di definire il modello organizzativo relativo al servizio idrico integrato e di derogare alla regola della concorrenza in presenza di determinate condizioni, e dunque di ricorrere a soluzioni pubblicistiche di gestione, pur confermando che si tratta di un servizio avente rilevanza economica, da intendersi come gestione informata al metodo economico e al principio della copertura dei costi e «chi inquina paga». I «servizi d'interesse economico generale» sono servizi che, pur assolvendo ad una finalità d'interesse generale, hanno natura economica e vengono forniti a fronte di un corrispettivo. Questi ultimi, di norma, sono servizi a rete, ma il concetto può essere esteso fino a ricomprendere qualsiasi attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico. Per tali servizi gli utenti corrispondono direttamente o indirettamente al gestore un corrispettivo che però non si forma dall'incontro tra domanda di servizio e offerta della prestazione, pertanto per tali beni e servizi non può parlarsi di collocazione sul mercato in regime di libera concorrenza.
  Nell'illustrare gli emendamenti del Movimento 5 Stelle all'articolo 10, preliminarmente osserva la rilevanza della scelta in ordine alla forma giuridica del gestore: una cosa sono le società per azioni un conto sono gli enti di diritto pubblico, hanno mission e obiettivi e priorità differenti. Per le prime vengono prima gli profitti, per i secondi vengono prima i cittadini. Premette anche che l'idea di futuro che si intende promuovere non può certo realizzarsi in modo immediato, in quanto richiede di smontare le strutture e le logiche della privatizzazione che altri hanno imposto negli ultimi 20 anni, per cui le ideologie e i meccanismi neoliberisti sono penetrati nelle organizzazioni statali così profondamente che ricostruire i servizi pubblici richiederà molto di più del semplice cambio di proprietà, come è evidente dagli attacchi che sia l'opposizione che le lobbies stanno sferrando in questi giorni. Per questo motivo si ipotizza una transizione più lunga rispetto a quella ipotizzata 12 anni fa da chi scrisse la legge di iniziativa popolare. Con l'emendamento Federico 10.3 si propone che entro il 31 dicembre 2027 gli enti locali, riuniti nell'ente di governo dell'ambito, possono procedere con la trasformazione in azienda speciale, proseguendo quindi in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società oggetto di trasformazione, ivi inclusa la convenzione di gestione. Solo nel caso di soggetti privati coinvolti (società miste e multiutility) sarà necessario riacquisire le quote. Nel caso delle aziende in house (che sono il 73 per cento del settore) questo non sarà necessario. Qualora non abbiano effettuato la trasformazione entro il 31 dicembre 2027 non vi saranno possibilità di proroga, ma gli enti locali potranno affidare il servizio esclusivamente ad aziende speciali che dovranno costituirsi ex novo. Quindi in quel caso, anno per anno, ci saranno un tot di costi da sostenere per avviare queste aziende speciali. Inoltre, l'emendamento in commento pone sin da subito vincoli ai quali dovranno essere conformate le convenzioni di gestione in essere, quali l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture; l'obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; l'obbligo di garantire agli enti partecipanti all'ente di governo dell'ambito la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione del soggetto gestore; il divieto di cessione a privati di quote di capitale a qualsiasi titolo, nonché di proroga delle gestioni alla scadenza prevista in convenzione.
  L'emendamento Terzoni 12.5 prevede la ripartizione dei finanziamenti relativi al servizio idrico tra la fiscalità generale e specifica, per la ripubblicizzazione e gli
investimenti in nuove opere e «minimo vitale», mentre la tariffa dovrà coprire quanto previsto nell'articolo 14 compresi anche gli investimenti nella manutenzione delle infrastrutture già esistenti.
  Ricorda quindi che l'articolo 13, originato da un testo scritto 12 anni fa, istituiva un fondo investimenti nel settore idrico. Ora visto che è stato finanziato il piano nazionale interventi nel settore idrico, sezione invasi ed acquedotti, con l'emendamento Zolezzi 13.2, si opera un coordinamento e una proposta di ulteriore finanziamento al fine di realizzare interventi mirati alla bonifica delle tubazioni in amianto e piombo.
  Illustra quindi l'emendamento Terzoni 14.6, collegato alla proposta emendativa riferita all'articolo 12, già trattata, nonché l'emendamento a sua prima firma 14.8 che specifica come, nella determinazione della tariffa bisogna tenere in considerazione le utenze disagiate e quindi eventualmente prevedere sgravi (bonus idrico e simili), oltre a piccole modifiche tecniche.
  Per quanto riguarda l'articolo 15, richiama il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 15.4, in tema di gestione partecipativa del servizio, per aggiungere sub commissioni all'interno dell'ente di governo dell'ambito in cui i comuni appartenenti allo stesso bacino idrografico (es. Valle del Sacco, Valle dell'Aniene o simili) possano prendere delle decisioni relative al loro bacino e farle maggiormente pesare all'interno dell'ente di governo dell'ambito.
  Passando infine all'articolo 17 e riferendosi a quanto esposto anche in audizione da ABC Napoli, rileva che l'azienda speciale così come disciplinata dal TUEL ha bisogno di essere aggiornata e rivista e se si vuole che sia lo strumento con cui gestire il servizio idrico integrato in tutto il paese, va resa maggiormente funzionale ed operativa. Quindi nei tempi giusti per il processo di ripubblicizzazione, l'articolo aggiuntivo 17.01, a sua prima firma, prevede una delega annuale al Governo che reca, tra i principi, la definizione di criteri e modalità «per la trasformazione delle società di capitali che gestiscono il servizio idrico integrato in aziende speciali, anche in forma consortile, e negli enti di diritto pubblico oggetto della presente delega, prevedendo la conservazione di tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed il conseguente subentro in tutti i rapporti attivi e passivi». Inoltre si dovranno prevedere «semplificazioni procedimentali per l'approvazione degli atti fondamentali e per l'esercizio dei processi decisionali». La proposta emendativa prevede anche «criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente strumentale sia priva dello scopo di lucro e preveda l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio stesso e lo sviluppo delle infrastrutture, secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge». Inoltre il futuro decreto legislativo dovrà provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina delle aziende speciali e delle forme consortili «al fine di semplificare i processi decisionali e le modalità di approvazione degli atti fondamentali».
  Conclusivamente, si sofferma su emendamenti depositati dai componenti del suo gruppo su questioni specifiche. L'articolo aggiuntivo Licatini 3.01 propone una modifica alla disciplina edilizia vincolando il rilascio di nuovi permessi a costruire solo alla presenza di sistemi di depurazione delle acque reflue e alla reti fognarie, tema rilevante visto che in molti agglomerati urbani l'Italia è destinataria di procedura di infrazione proprio per la non conformità o assenza di tali impianti.
  L'articolo aggiuntivo Frusone 17.03, propone invece modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, per meglio definire la disciplina della riscossione mediante ruolo.
  Gli emendamenti Deiana 3.2 e 3.12 hanno l'obiettivo di promuovere il risparmio della risorsa e di ribadire che l'erogazione di acqua non si interrompe nemmeno in caso di morosità. Anche in quel caso il minimo vitale in quanto diritto umano deve essere garantito.

  L'emendamento Vianello 16.03 prevede di incrementare la dotazione del fondo istituito dalla legge di bilancio del 2013 per realizzare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Invece l'emendamento 10.19 risponde ad esigenze del tutto peculiari che riguardano la storia dell'Acquedotto Pugliese (AqP) che è il più grande acquedotto d'Europa e la sua forma giuridica di società per azioni di proprietà esclusiva della Regione Puglia. Ad Acquedotto Pugliese, in ragione di proroghe, è affidato il Servizio Idrico Integrato fino al 31 dicembre 2021. La proposta, nel rispetto della specificità di AqP, configura il futuro di Acquedotto Pugliese, in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), che dovrà trasformarsi in un'Azienda Speciale consortile, ente di diritto pubblico a cui avranno l'obbligo di associarsi i Comuni attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cooperazione, in ossequio al referendum del 2011. Per fare ciò è necessario quindi specificare il riferimento normativo alla legge nazionale con cui AQP è stato istituito.
  L'emendamento Caso 4.20 è relativo ai comuni sotto i 5000 abitanti che possono gestire il servizio in autonomia ma solo se dispongano autonomamente di fonti idriche e impianti di depurazione e siano in grado di garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa nazionale, regionale e d'ambito. L'emendamento inserisce una ulteriore formulazione e ipotesi relativa a questi comuni, onde evitare frammentazione del servizio o che il servizio poi non possa essere realmente garantito dall'ente o costare troppo al cittadino.
  L'emendamento Ricciardi 4.41, al fine di favorire una pianificazione più puntuale e meno impattante della manutenzione, propone che la georeferenziazione delle infrastrutture idriche dovrà essere integrata con sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) attraverso l'applicazione, in occasione di interventi di manutenzione, scavi occasionali o installazioni di nuove reti, delle tecnologie di marcatura elettronica delle reti sotterranee individuate secondo la più recente normativa tecnica di riferimento (UNI/PdR 38:2018) per la trasmissione di dati precisi e accurati, in modo tale da poter poi intervenire con tecnologie no dig meno costose e soprattutto meno complesse in termini di cantieri da aprire su strada. Un altro degli emendamenti a firma Ricciardi attribuisce la responsabilità del deflusso recupero e riutilizzo delle acque meteoriche ai gestori, acque che ad oggi spesso e con grandi danni vengono disperse. Ovviamente tale voce potrà essere inserita in tariffa.
  Infine segnala due proposte a sua prima firma, volte ad introdurre un credito di imposta per le tecnologie che permettano di riconvertire i processi produttivi, sia in agricoltura che nell'industria, rendendoli a bassa intensità idrica (articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 16.02) e la previsione di un'aliquota IVA agevolata (2 per cento) per i nuovi impianti in edilizia industriale per la separazione e il riutilizzo delle acque grigie e un'aliquota IVA agevolata (5 per cento) per gli impianti di stoccaggio e trattamento delle acque ad uso civile (articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 16.01).

  Tommaso FOTI (FdI) ricorda di aver sottoscritto solo due proposte emendative, la prima sulle previsioni di carattere finanziario e la seconda per correggere una evidente illegittimità costituzionale della normativa recata dal testo, con riguardo alla decadenza ex lege delle concessioni. Ritiene che il provvedimento nasca dall'equivoco secondo cui l'acqua, essendo innegabilmente un bene pubblico, non può avere un utilizzo anche privato. La conseguenza è la tentazione di demolire una disciplina sempre migliorabile ma che ha comunque funzionato bene in buona parte del Paese. In più coprendo le spese con risorse del Ministero della Difesa, certamente più utili in quel contesto.
  A suo avviso, nonostante le critiche espresse dalla totalità dei soggetti invitati in audizione, la scelta è quella di portare avanti un manifesto ideologico privo dei necessari correttivi di equilibrio per diventare una norma di legge, mentre non si comprende che il vero problema consiste nel pessimo stato delle infrastrutture e nella necessità di un alto tasso di investimenti che, storicamente, il soggetto pubblico ha sempre fatto fatica a realizzare, mentre i soggetti di natura privatistica si sono dimostrati più efficaci.
  Nel ricordare come la consultazione referendaria riguardava non solo il segmento della gestione del servizio idrico ma il più ampio settore dei servizi pubblici, esclude che sia possibile migliorare il testo con emendamenti, ritenendo necessaria una totale riscrittura del provvedimento e delle sue forme di finanziamento, auspicabilmente con una iniziativa legislativa proveniente dal Governo.

  Elena LUCCHINI (Lega), evidenzia come le proposte emendative della Lega siano essenzialmente legate ad alcuni temi estremamente significativi. Il primo aspetto concerne la necessità di assicurare che gli utili maturati nella gestione del servizio servano a tenere alto il tasso di investimenti nelle infrastrutture che, dopo le gravi carenze degli anni scorsi, si è finalmente assestato ad un livello accettabile, anche grazie all'opera stabilizzatrice di ARERA. In secondo luogo, si tende a prendere in considerazione il profilo della libertà di scelta degli enti locali nell'affidamento del servizio idrico, tema anch'esso oggetto della volontà popolare espressa con il referendum del 2011. Altro tema è quello della durata delle concessioni, che deve essere regolato tutelando l'affidamento dei terzi sulla stabilità dei rapporti giuridici e i tempi di ammortamento degli investimenti e, per questa via, tutelando anche gli attuali livelli occupazionali. Occorre quindi scongiurare instabilità, contenziosi e possibili oneri di carattere risarcitorio o indennitario. Un ulteriore aspetto, oggetto di proposte emendative, riguarda il ricorso alla fiscalità generale, da scongiurare privilegiando invece la copertura degli oneri in tariffa, anche con la previsione di scaglioni di consumo che incentiverebbero i risparmi. Ancora, ribadisce che il suo gruppo esprime apprezzamento per il lavoro svolto da ARERA e per la sua funzione essenziale di stabilizzazione del sistema. Infine, ritiene opportuno che la proposta di legge non modifichi l'attuale definizione della dimensione ottimale per l'erogazione del servizio, lasciando tali valutazioni all'ente regionale.

  Rossella MURONI (LeU) esprime rammarico per le modalità con cui una parte politica ha inteso appropriarsi di una battaglia politica che aveva visto convergere trasversalmente forze di diversa natura, anche al di fuori del ristretto ambito parlamentare. Avendo in prima persona partecipato all'organizzazione del referendum e alla raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare, si sarebbe aspettata che, anche in questa legislatura, la presentazione di una specifica proposta normativa fosse preceduta da un tentativo di condivisione anche con le forze di opposizione i movimenti di cittadini interessati, esattamente come avvenuto nella scorsa legislatura. Non aver seguito quella strada rischia di demolire questa istanza politica nella evidente contrapposizione tra le due forze di maggioranza, come risulta evidente leggendo i primi due emendamenti della Lega, in totale contrasto con lo spirito della legge.
  Dopo aver osservato come il dibattito in Assemblea di questi giorni sulla riforma dell'articolo 71 della costituzione mostra l'insensatezza di alcune posizioni della maggioranza proprio in occasione dell'esame di questo provvedimento, a suo tempo originato da una iniziativa popolare, si sofferma su alcuni punti, a suo avviso, meritevoli di particolare attenzione. Si riferisce, in primo luogo, alla difficoltà di conciliare il testo con la ipotetica riforma della cosiddetta autonomia differenziata delle regioni del Nord. In secondo luogo, evidenzia come il provvedimento non si faccia carico delle possibili conseguenze occupazionali della riforma del settore idrico, né definisca in modo chiaro il passaggio di consegne da ARERA al Ministero dell'Ambiente. Infine, ritiene che occorra aprire un serio dibattito sulla possibilità di ricorso alla fiscalità generale, in luogo invece della previsione di copertura degli oneri su attività che presentano rilevanti esternalità negative sul piano ambientale.
  Conclusivamente, pur ribadendo la sua condivisione dello spirito della proposta legislativa, deve con rammarico prendere atto che l'iter intrapreso non rende né migliorabile né modificabile in via emendativa il testo su temi fondamentali quali la lotta alla siccità e agli sprechi ovvero la qualità dei processi di depurazione.

  Andrea ORLANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come gli emendamenti proposti dal gruppo della Lega, siano interpretabili in modo univoco come una sconfessione dei pilastri su cui regge la proposta adottata come testo base. Si chiede quindi se l'esame del testo sarà preceduto o meno da un lavoro di sintesi delle posizioni della maggioranza.

  Elena LUCCHINI (Lega) ribadisce che il voto sul testo base ha visto l'unità di intenti della maggioranza, ferma restando la piena disponibilità ad accogliere ogni utile contributo che emerga dal dibattito.

  Alessio BUTTI (FdI), anch'egli intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver suggerito nella scorsa seduta, in pieno spirito costruttivo, di trovare una sede di conciliazione delle diverse visioni, dando vita ad un comitato ristretto che potesse riscrivere il testo. Reitera in questa sede la sua proposta.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, informa i colleghi che sono evidentemente in corso i necessari confronti tra i soggetti politici parlamentari e governativi, supportati dagli apparati amministrativi per dare soluzione alle questioni emerse. Non è quindi improbabile che le sintesi tra le proposte emendative, sia dei dei gruppi di maggioranza che di opposizione trovino espressione nella riformulazione o nella riscrittura di alcune parti del testo nei prossimi giorni.

  Andrea ORLANDO (PD) prende atto che il presidente ha preannunciato la presentazione di emendamenti del relatore e del Governo che stravolgeranno il testo attuale. Si chiede se quindi abbia senso continuarne l'esame o se convenga promuovere la costituzione di un comitato ristretto per consentire anche alle opposizioni di partecipare alla sua nuova stesura.

  Tommaso FOTI (FdI), condividendo la richiesta, invita a soprassedere all'ulteriore esame fino a quando non siano maturate le condizioni che rendano più serio e produttivo il lavoro della Commissione.

  Federica DAGA (M5S), relatrice, precisa di aver doverosamente svolto i necessari approfondimenti su tutte le proposte emendative, avendo maturato su di esse un orientamento che sta confrontando con le forze di maggioranza e il Governo, Tuttavia, assicura che è pronta ad accogliere diversi suggerimenti delle forze di minoranza che ringrazia per aver fornito un utile contributo al miglioramento del testo base. Non crede quindi che vi siano ragioni per modificare la programmazione dei lavori fin qui adottata.

  Stefania PEZZOPANE (PD), apprezzando la disponibilità della relatrice, ribadisce la richiesta di procedere nell'esame solo quando si sia fatta chiarezza, soprattutto tra le forze di maggioranza, sulla direzione da prendere.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, richiamando anche una richiesta in tal senso formulata per le vie brevi dai colleghi di Forza Italia, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, assicura che la discussione sul complesso degli emendamenti proseguirà anche la prossima settimana.

  Andrea ORLANDO (PD), ribadendo l'impressione che non vi sia alcuna condivisione tra i due gruppi di maggioranza sui contenuti del testo base, chiede se si stia ragionando su una seria analisi dei costi e dei benefici arrecati dalla riforma.

  Alessio BUTTI (FdI), nel prendere atto positivamente della disponibilità espressa dalla relatrice, evidenzia come il problema non sia tanto nei rapporti con l'opposizione quanto nelle divergenze della maggioranza su punti cruciali quali l'indirizzo e controllo, la forma di gestione, la durata delle concessione, non da ultimo, le fonti di finanziamento, che nella previsione attuale sono inaccettabili per la sua parte politica.

  Ilaria FONTANA (M5S) manifesta l'auspicio che il dibattito porterà miglioramenti ad un testo che, per parte sua, non deve considerarsi assolutamente blindato.

  Tommaso FOTI (FdI), intervenendo per un richiamo al Regolamento, invita il presidente a dare attuazione, nel corso dell'esame del provvedimento, alla previsione recata dall'articolo 79, commi 4 e 5, che consentono alla Commissione, anche su iniziativa di una minoranza qualificata, di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo. A tal fine, dichiara che i componenti del suo gruppo si attiveranno in tal senso.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 febbraio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40.

VIII Commissione - mercoledì 20 febbraio 2019

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Testo base C. 52 Daga e abb.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: lettere m) e s), con la seguente: lettera s).
1. 4. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la parola: lettere aggiungere le seguenti: e),.
1. 1. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: pubblico e.
1. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge non si applica al settore idroelettrico.
1. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Principi generali)

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dello Stato» sono inserite le seguenti: «e non sono mercificabili»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e fondamentale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari resta ferma indipendentemente dal regime giuridico prescelto per la gestione del servizio idrico.
  1-ter. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità.».
2. 1. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto
Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: A/64/L.63/Rev. 1 con le seguenti: A/RES/64/292.
2. 2. Ilaria Fontana.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e non mercificabili.
*2. 4. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.
*2. 5. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, efficienza, responsabilità e sostenibilità.
2. 6. Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino, Gagliardi, Mazzetti.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: responsabilità e sostenibilità.
2. 7. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di individuare modelli di gestione efficienti è istituito un tavolo di confronto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti locali e le associazioni maggiormente rappresentative di consumatori e tutela dell'ambiente.
2. 8. Butti, Trancassini.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: indirizzati al risparmio inserire le seguenti: alla valorizzazione del riciclo.
3. 2. Deiana.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per non fino a: idrogeologici.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle finalità di cui all'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. 1. La Relatrice.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. La gestione dei servizi idrici è riservata ad enti pubblici ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.
  1-ter. Il servizio idrico, gestito in situazione di monopolio, ha carattere di servizio pubblico essenziale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   all'articolo 9 comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 3 commi 1, 1-bis e 1-ter;
   all'articolo 10, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter.
   all'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: e definisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, le procedure e i criteri per la riserva e il
trasferimento, nonché l'indennizzo eventualmente conseguente ai processi di cui ai commi 5 e seguenti.
3. 3. Ricciardi, Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 2.
3. 4. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dal sottosuolo,» sono inserite le seguenti: «sono pubbliche e»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
  4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
3. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.
3. 6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso all'acqua deve essere garantito sia dal punto di vista tecnico e di allaccio di ogni cittadino che dal punto di vista economico. L'accesso alla risorsa deve essere sempre economicamente sostenibile e il più basso possibile. I gestori hanno l'obbligo di adempiere alle scelte tecniche alternative migliori ed al costo minore, in modo da non gravare sulle tariffe con costi non dovuti.
3. 7. Gagliardi, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 4 sostituire le parole da: e quantitativo fino alla fine del comma con le seguenti: e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2016.
3. 8. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 4, sostituire le parole: a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale con le seguenti: ad almeno 50 litri per persona. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal presente comma, definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: nonché i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 14, comma 1 lettera e).
3. 9. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 10. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il relativo costo può essere coperto anche dalla fiscalità generale, nel rispetto dei vincoli di bilancio dello Stato.
3. 11. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale erogazione non può essere negata neanche in caso di morosità.
3. 12. Deiana.

  Al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: e salvo concessioni per il doppio uso in agricoltura e per le piccole concessioni idroelettriche.
3. 13. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a tal fine prevedendo procedure autorizzatorie più rapide ed efficienti per l'impiantistica depurativa.
3. 14. Butti, Trancassini.

  Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo ai bacini con scarsa risorsa.
3. 15. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  6-bis. Il deflusso, il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche costituiscono oggetto di gestione strutturale integrata, ad opera dei gestori del servizio idrico integrato, i quali provvedono, in condivisione con le amministrazioni locali, alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio.
  6-ter. Per la sostenibilità degli interventi di cui al comma 6-bis sono previste specifiche voci di spesa da inserire nella tariffa per il servizio idrico integrato.
3. 16. Ricciardi.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:
   « e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».
3. 17. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 7.
3. 18. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Salvo i prelievi per l'uso agricolo, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.
3. 19. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati. Tutte le misure sia di processo che di utenza devono essere rilevate tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea. Non sono considerate misure rilevate i consumi stimati.
3. 20. Silvestroni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Tutti i prelievi di acqua inserire le seguenti:, ad esclusione di quelli inferiori a 2 l/s medi come da decreto di concessione e di quelli a scopo agricolo sotto i 100 l/s medi come da decreto di concessione,.
3. 21. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 7 sostituire le parole: dell'utilizzatore con le seguenti: del gestore.
3. 22. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'utilizzatore, aggiungere le seguenti: o del gestore del Servizio idrico integrato competente per territorio.
3. 23. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle norme in materia ambientale»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il permesso di costruire è, altresì, subordinato alla presenza e alla conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue e delle reti fognarie di ogni regione, nel rispetto delle norme in materia ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui i comuni italiani devono obbligatoriamente adeguarsi.
3. 01. Licatini.

ART. 4.

  Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
  1. I distretti idrografici, di cui agli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si
provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 147, comma 2-bis, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un decreto legislativo contenente una disciplina organica della materia dei contratti di concessione relativi al prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro. Con il decreto legislativo sono definiti: a) i criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma, nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto; c) i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui alla lettera b), nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
  5. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: a) i punti di prelievo dell'acqua; b) gli scarichi; c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 7.
4. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per ogni distretto idrografico, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, l'autorità di bacino distrettuale, di cui alla lettera z-bis del medesimo articolo provvede al coordinamento fra gli enti territoriali e locali che fanno parte del distretto.
   sopprimere i commi 3 e 5.
4. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Al fine di pervenire ad una gestione razionale, efficace ed economica del servizio idrico integrato gli enti di governo d'ambito, come definiti e identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidano il servizio idrico integrato nei rispettivi ambiti territoriali ottimali.
  2. L'affidamento può avvenire per unità di bacino idrografico o di sub-bacino o di bacini idrografici contigui tenendo conto dell'unitarietà della gestione, della localizzazione delle risorse, dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati, delle interconnessioni delle opere infrastrutturali funzionali all'approvvigionamento idrico della risorsa idrica.
  3. L'ente di governo dell'ambito provvede, in raccordo con l'Autorità di bacino distrettuale in base a quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a elaborare il bilancio idrico dell'ambito sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile, alla definizione e all'approvazione del piano d'ambito e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi, in funzione del bilancio idrico. L'ente di governo dell'ambito svolge le competenze in materia di servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 9, sostituire le parole: di distretto, con le seguenti: dell'ambito;
   all'articolo 8, comma 4 sostituire le parole: il consiglio di bacino, con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;
   all'articolo 14, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: Il consiglio di bacino con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;
   all'articolo 15, comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire le parole: del consiglio di bacino, con le seguenti: dell'ente di governo dell'ambito;
    b) sostituire le parole: dei consigli di bacino, con le seguenti: degli enti di governo dell'ambito.
4. 2. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'autorità di distretto è garante del corretto sfruttamento della risorsa e del corretto costo della stessa nei confronti del cittadino, avendo la responsabilità di definire il piano di gestione e approvando, per tramite del consiglio di Bacino, le variazioni tariffarie dovute alle necessità del distretto che andranno dalla stessa valutate in ottica di necessità e possibilità alternative economicamente più vantaggiose.
4. 4. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. 5. Silvestroni.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   al comma 6 lettera b) sostituire le parole: non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane con le seguenti: comune definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2;
   sopprimere il comma 7.
4. 6. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   all'articolo 8, comma 4, sopprimere le seguenti parole: , attraverso il consiglio di bacino;
   all'articolo 14, sopprimere i commi 2 e 3;
   all'articolo 15, sopprimere il comma 5.
4. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono con legge gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare, dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: consiglio di bacino con le seguenti: Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale e le parole: consigli di bacino, con le seguenti: Enti di Governo dell'ambito territoriale ottimale.
4. 8. Butti, Trancassini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'unitarietà con le seguenti: dell'unicità.
4. 9. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole:, ente di governo dell'ambito.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3 secondo periodo, sopprimere le parole: e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico;
   al medesimo comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;
   all'articolo 8, comma 4, sopprimere le parole: attraverso il consiglio di bacino;
   all'articolo 14, commi 2 e 3, sostituire le parole: Il consiglio di bacino procede con le seguenti: soggetti competenti procedono.
4. 10. Ruffino, Cortelazzo, Gagliardi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le comunità montane inserire le seguenti: e le Regioni.
4. 11. Ferro, Butti, Trancassini.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: modulazione con la seguente: quantificazione.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole:, in funzione del bilancio idrico con le seguenti: nel rispetto
dei criteri e dei principi stabiliti dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   all'articolo 8, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: altre specie viventi aggiungere le seguenti: nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente,;
    sostituire le parole: all'esclusiva competenza con le seguenti: alla competenza;
    sopprimere le parole: nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni;
    all'articolo 8, al comma 2 sopprimere le parole: e della determinazione del metodo tariffario;
    all'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare con le seguenti: dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;
    all'articolo 8, al comma 7, sostituire le parole: dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le seguenti: e non mantenute dalla presente legge in capo alla stessa;
  sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.
(Disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

  1. Il metodo e le competenze relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato rimangono disciplinati dalla normativa vigente.».
4. 12. Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il consiglio di Bacino è tenuto al rispetto della tutela della risorsa e a quello dell'accesso economico dell'acqua del cittadino, monitorando le tariffe ed il corretto comportamento dei gestori ed assicurando al cittadino il costo minore possibile della risorsa operando le scelte del piano d'ambito sul minor costo possibile tra diverse possibilità che devono sempre essere presentate per ogni intervento.
4. 13. Gagliardi, Casino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.
4. 14. Silvestroni.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 15. Silvestroni.
*4. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  «2-ter. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, previo consenso dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale competente da rilasciarsi anche sulla base di una valutazione di coerenza con la pianificazione di distretto, a condizione che gli stessi non siano interessati da procedure di infrazione comunitarie e gestiscano la totalità dei servizi che lo compongono.
  2-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 2-bis, lettere a) e b), e 2-ter, i comuni
provvedono a predisporre il piano e la tariffa base secondo quanto prescritto dagli articoli 149 e 154. In caso di mancata osservanza di quanto previsto dagli articoli 149 e 154, si applica quanto previsto dai commi 1 e 1-bis del presente articolo e dall'articolo 172 e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dispone l'immediata applicazione della tariffa approvata per l'ambito territoriale ottimale competente».
4. 17. Butti, Trancassini.

  Al comma 4, sopprimere le parole: In ogni caso.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 4 sostituire le parole: 5.000 con le seguenti: 1.000;
   al medesimo comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che acquisiscano il previo consenso dell'ente di governo dell'ambito da rilasciarsi anche in considerazione delle eventuali procedure di infrazione comunitaria pendenti. In tali casi i comuni provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti, a tutti gli adempimenti che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pone a carico degli enti di governo dell'ambito. La mancata osservanza degli obblighi di cui al secondo periodo, comporta l'immediata applicazione dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. 18. Cortelazzo, Casino, Labriola, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 4, sopprimere le parole: situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni;
4. 19. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ovvero nel caso in cui dispongano autonomamente di fonti idriche e impianti di depurazione e siano in grado di garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa nazionale, regionale e d'ambito.
4. 20. Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura, il funzionamento, il finanziamento dell'ente di governo dell'ambito di cui al comma 3 nonché le modalità di subentro in tutti gli obblighi attivi e passivi dei precedenti enti di governo di ambito territoriale ottimale e dei consorzi di bonifica.
4. 21. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere i commi 1 e 2.
4. 22. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: d).

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: le disposizioni introdotte fino alla fine del comma.
4. 23. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
4. 24. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 6.
4. 25. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
4. 26. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 2-bis, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Previa motivazione sulla maggiore efficienza gestionale e migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti definiti dalle Regioni».
4. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: non superiori agli con le seguenti: o in.
4. 28. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane con le seguenti: all'ambito territoriale regionale.
4. 29. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: corrispondenti alle province o alle città metropolitane con le seguenti: ottimali per aree omogenee.
4. 30. Silvestroni.

  Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
4. 31. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sopprimere il comma 7.
4. 32. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 7 con il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano al servizio idrico integrato.
4. 33. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 8.
4. 34. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sopprimere il comma 9.
4. 35. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 9, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
4. 36. Silvestroni.

  Al comma 9, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con.
4. 37. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 9, sostituire le parole da: Conferenza permanente fino a: Bolzano, sono sostituite con le seguenti: Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*4. 38. Ruffino, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti.
*4. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 10, le parole:, anche lieve, sono sostituite dalle seguenti: considerevole,.
4. 40. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel rispetto dei princìpi definiti a livello europeo dalla Direttiva 2007/2/CE, al fine di razionalizzare l'impiego del sottosuolo e agevolare il coordinamento degli interventi di realizzazione delle opere, nonché la pianificazione puntuale della manutenzione, la georeferenziazione delle infrastrutture idriche dovrà essere integrata con sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) attraverso l'applicazione, in occasione di interventi di manutenzione, scavi occasionali o installazioni di nuove reti, delle tecnologie di marcatura elettronica delle reti sotterranee individuate secondo la più recente normativa tecnica di riferimento (UNI/PdR 38:2018) per la trasmissione di dati precisi e accurati.
4. 41. Ricciardi.

ART. 5.

  Sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un decreto legislativo contenente una disciplina organica della materia dei contratti di concessione relativi al prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro con il decreto legislativo sono definiti: a) criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo
decreto; c) i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui alla lettera b), nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
5. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: è disposto dall'Autorità di distretto ed;

  Conseguentemente sostituire le parole: idrico di distretto con la seguente: idrografico.
5. 2. La Relatrice.

  Al comma 1 sostituire le parole: Autorità di distretto con le seguenti: autorità competente.
5. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale. con le seguenti: Le concessioni esistenti rimangono disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento della loro attribuzione.

  al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: acque non prelevate aggiungere le seguenti: e l'eventuale ulteriore indennizzo da quantificare secondo il principio generale stabilito dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. 4. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero
costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. 5. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La durata delle concessioni è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa, e comunque non inferiore a trenta anni. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. 6. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le parole: «non può eccedere i trenta anni», sono sostituite dalle seguenti: «non può eccedere i venti anni».
5. 7. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

  Conseguentemente:
   al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, il seguente: qualora il bacino di alimentazione fosse caratterizzato da potenziale carenza idrica.
   Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.
5. 8. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, sostituire le parole: dieci anni, con le seguenti: vent'anni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le acque destinate all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi.
   Al medesimo comma 5, sopprimere il terzo periodo.
   Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, anche prima della loro scadenza.
   Al medesimo comma 6, sopprimere il secondo periodo.
5. 9. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sopprimere il comma 4.
5. 10. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In assenza delle condizioni previste dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle regioni e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
5. 11. La Relatrice.

  Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: di norma.

  Conseguentemente
   al medesimo comma 5 sostituire le parole da:, soltanto se fino a: è decuplicato. con le seguenti: e dall'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 5-bis.
   dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 12-bis, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è decuplicato».
5. 12. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che siano disponibili in quantità sufficienti.
5. 13. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo le parole: non devono di norma essere utilizzate per usi diversi inserire le seguenti: salvo l'utilizzo in agricoltura.
5. 14. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: soltanto se non siano presenti altre risorse idriche, fino alla fine del comma.
5. 15. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il rilascio delle concessioni di prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile devono essere vincolate a previe valutazioni circa gli impatti cumulativi sul corpo idrico in termini qualitativi e quantitativi, coerentemente con gli obiettivi di qualità ed il bilancio idrico per il corpo idrico interessato. Nel caso di eventi straordinari che pregiudichino il buono stato del corpo idrico, le richiamate concessioni e autorizzazioni possono essere sospese dall'autorità competente fino al ripristino delle condizioni precedenti all'evento stesso. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, fatta salva la riduzione del canone di concessione delle acque non prelevate, o salvo il rimborso del canone di concessione, qualora già versato dal concessionario, relativamente alla quantità di acqua non prelevata.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere riesaminate dall'autorità competente prima della loro naturale scadenza qualora sia accertata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. Tale riesame deve essere volto alla definizione di misure autorizzative e dei relativi tempi di
attuazione, indirizzati al ripristino di condizioni del corpo idrico coerenti con gli obiettivi di qualità stabiliti.
5. 16. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o nel caso di mancato rispetto, da parte del concessionario delle vigenti norme in materia di sicurezza del manufatto.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi non sono dovuti indennizzi e risarcimenti di alcun genere fatta salva la riduzione del canone di concessione delle acque non prelevate, o salvo il rimborso del canone di concessione, qualora già versato dal concessionario, relativamente alla quantità di acqua non prelevata.
5. 17. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'eventuale ulteriore indennizzo da quantificare secondo il principio generale stabilito dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. 18. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. 19. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare, inserire le seguenti: da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 8, primo periodo sostituire le parole: per l'utilizzo del demanio idrico con le seguenti: di derivazione di acqua pubblica,.
   al medesimo comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del canone di concessione è reinvestita nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella messa in sicurezza dell'infrastruttura di derivazione, nel caso di derivazione da bacino artificiale conseguente a sbarramento, ovvero di trasporto della risorsa idrica.
5. 20. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare inserire le seguenti: e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

  Conseguentemente al secondo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: quinquennale.
5. 21. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le derivazioni e le captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo o ai gestori dell'ambito, di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiti da almeno uno dei comuni all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate.
5. 22. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: scopi idropotabili con le seguenti: agli enti locali che abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Tali concessioni possono essere rilasciate anche in forma partecipata con gli altri enti locali appartenenti al medesimo ambito o ad ambiti con esso interferenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 9 inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni prevedono clausole di revoca in caso di mancato rispetto delle norme in materia di manutenzione e sicurezza della diga o dell'opera di derivazione.
5. 23. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: agli enti di governo inserire le seguenti: o ai gestori.
5. 24. Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis. Il presente articolo non si applica alle concessioni del settore idroelettrico.
5. 25. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, le regioni definiscono in termini non inferiori a 20 euro al m3 il canone per le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita nel servizio idrico integrato.
5. 26. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.
6. 2. Ilaria Fontana.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre l'Autorità, per il tramite dell'Ente di Governo, è tenuto ad elaborare, utilizzando le più moderne tecnologie, la mappa dei coni di influenza delle zone sulle quali insistano punti di captazione, in modo da trasmettere ai Comuni la reale zona di tutela che non sarà più destinabile ad attività o utilizzi che possano determinare un pregiudizio della risorsa idrica sottostante;.
6. 3. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: utilizzando modelli che possano valutare l'impatto delle prese sul corpo idrico e valutando l'importanza di ogni punto di prelievo privilegiando quelli per l'uso idropotabile umano e riservandosi, per il tramite dell'ente di governo, di vietare in caso di emergenza il prelievo degli usi non destinati al consumo civile;.
6. 4. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
*6. 5. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*6. 6. Binelli, Vanessa Cattoi.

  Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi per l'adeguamento all'obbligo di accreditamento, nonché le modalità per lo svolgimento in contraddittorio delle analisi interne, nelle more dell'accreditamento di cui al comma 6.
6. 7. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Al comma 7, lettera a) sopprimere il quarto e quinto periodo.
6. 8. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: In mancanza di tale aggiornamento, con riferimento a situazioni particolari ed in attuazione del principio di precauzione, il Ministro della salute può temporaneamente definire diversi valori per l'allegato I, parte B.
6. 9. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le informazioni significative relative ai controlli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono pubblicati con apposito comunicato nei siti internet del gestore, per quanto attiene ai controlli interni, e dell'autorità sanitaria locale, per quanto attiene ai controlli esterni. Sono altresì pubblicati i piani di controllo interno ed esterno e le eventuali esenzioni, con le relative motivazioni, rispetto ai parametri dell'allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 31 del 2001, sulla base di quanto previsto dall'allegato II annesso al citato decreto legislativo n. 31 del 2001. Gli enti locali partecipanti all'ente di governo dell'ambito inseriscono nei propri siti internet istituzionali il collegamento al sito internet istituzionale dell'autorità sanitaria locale che riporta i comunicati di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
7. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro ore con le seguenti: quarantotto ore e entro il primo giorno non festivo.
7. 3. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

  2. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni in merito ai parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti terzi interessati nonché all'autorità sanitaria locale e all'ente di governo dell'ambito il verificarsi di condizioni riconducibili altresì alla propria condotta che, anche potenzialmente e temporaneamente, siano suscettibili di determinare il degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto. Il gestore, sotto il controllo e il monitoraggio dell'autorità sanitaria locale in collaborazione con l'ente di governo dell'ambito, è tenuto a rimuovere tempestivamente le cause che determinano l'esistenza di tali condizioni. L'ente di governo dell'ambito adotta i provvedimenti di competenza per ripristinare i valori di parametro ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  3. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il 31 dicembre 2019, devono essere in possesso dell'accreditamento per i diversi parametri da valutare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.
  4. Nelle more dell'attuazione del comma 3, almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dai laboratori privi di accreditamento deve avvenire in contraddittorio con laboratori già accreditati.
7. 1. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: e comunicati alla stampa fino alla fine del comma.
7. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 8.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.
8. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Butti, Trancassini.
*8. 3. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua)

  1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, nonché al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come individuate dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012, n. 231, sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le predette funzioni direttamente anche avvalendosi dell'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia, applica il metodo tariffario vigente alla data di pubblicazione della presente legge.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Direzione Generale Pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato cui compete l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Con il medesimo Decreto si provvede alla definizione della relativa pianta organica. La predetta Direzione Generale, articolata tenendo conto delle funzioni di controllo, vigilanza e regolazione del servizio idrico integrato, si avvale del personale di cui al comma 3. Il metodo tariffario è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare su proposta della Direzione Generale.
  3. Compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Direzione Generale di cui al presente articolo e previa stipula di apposita convenzione, sono stabilite le modalità per il trasferimento volontario del personale in servizio presso ARERA operante nella regolazione del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al presente comma è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri corrispondente a quella posseduta nell'ARERA, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conservando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente del contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile. Se all'esito del trasferimento disposto ai sensi del presente comma residuano posti vacanti, il restante personale amministrativo della struttura organizzativa è reclutato mediante concorso.
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'attività conoscitiva prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si avvale di un osservatorio sui settori di propria competenza. L'osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, costituendo una banca di dati sul servizio idrico integrato connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici, anche avvalendosi delle Agenzie ambientali, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia delle acque. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) contribuiscono allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma.
  5. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato, di cui al comma 4, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
  6. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni
di cui all'articolo 4, comma 1. Nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 4 è conferita all'ente di governo dell'ambito la competenza a stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato e il relativo affidamento mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.
  7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano su apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione su cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 21, comma 19-bis, della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: novanta giorni inserire le seguenti: dalla data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8 della presente legge,.
8. 4. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Tenuto conto del riparto delle funzioni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
  2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.
  3. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato dell'ARERA, di cui al comma 2, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
8. 5. Braga, Pezzopane, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il terzo periodo;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli enti territoriali e locali svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di quantificazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito da ARERA, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa.
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini di una gestione efficiente e trasparente, è affidata ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, la raccolta, l'elaborazione e la restituzione dei dati relativi al servizio idrico integrato nella disponibilità dei sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli enti territoriali, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modalità di trattamento e gestione dei flussi informativi da parte di Acquirente Unico sono stabilite da ARERA.
   sopprimere il comma 7.
8. 8. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: sulla base del metodo definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
   sopprimere commi 5, 6 e 7;
   all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1, con le seguenti: sulla base del metodo definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
    al comma 3, sostituire le parole: definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti: definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
8. 6. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: per quanto di competenza;
   sopprimere i commi 5, 6 e 7;
   all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1, con le seguenti: per quanto di competenza;
    al comma 3, sopprimere le parole: definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. 7. Butti, Trancassini.

  Al comma 1, sostituire, il primo periodo con il seguente: Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione della salvaguardia del ciclo naturale dell'acqua come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole: e della determinazione del metodo tariffario;
   al comma 4, sopprimere le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   al comma 5, sopprimere le parole: sull'operato dei gestori;
   sopprimere il comma 7.
  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1.
   al comma 2, sopprimere le parole: del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1 e;
   al comma 3, sopprimere le parole:, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.
8. 9. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: regolatoria.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1 sopprimere le seguenti parole: che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e;
   al comma 2 sopprimere il seguente periodo: e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 4:
    1) sostituire le parole: «il consiglio di bacino» con le seguenti: «l'ente di governo dell'ambito»;
    2) sostituire le parole: «piano di bacino» con le seguenti: «piano di ambito»;
    3) sostituire le parole: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente»;
   sopprimere i commi 5, 6 e 7.
8. 10. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le competenze in materia tariffaria sono esercitate previo parere non vincolante di Arera.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È conferita alle regioni, oltre alla competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato nell'ambito dei modelli previsti dalla presente legge.
8. 11. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ed energetici.
8. 12. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi emergenziali, per attività di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali di cui al precedente comma, può essere richiesto il contributo del Ministero della difesa attraverso i propri organi del genio militare e i relativi oneri sono ristorati secondo le modalità previste dal comma 1, articolo 44-ter, legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 13. Frusone.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: al fine di fino alla fine del comma.
8. 14. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere il comma 2;

   sostituire i commi da 5 a 10 con il seguente:
  5. L'erogazione del servizio avviene nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
   a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Lo statuto di tali società prevede meccanismi idonei a garantire il controllo pubblico;
   c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
   d) ad aziende speciali o altri enti di diritto pubblico.
8. 24. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Alla scadenza delle concessioni, l'affidamento del servizio idrico integrato è disposto in via prioritaria in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. In alternativa, è possibile affidare il servizio a soggetti individuati con gara ad evidenza pubblica ovvero a società a capitale misto nelle quali sia assicurato il controllo civilistico dei soci pubblici.
   al medesimo articolo 10, sopprimere i commi da 5 a 10;
   sopprimere l'articolo 11.
8. 25. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  All'articolo 8, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
*8. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*8. 16. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: È conferita alle regioni ordinarie la competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3.

  Conseguentemente;
   all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a:
   a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. In tali società i soci pubblici debbono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure debbono disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, oppure debbono esercitare un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;

   c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175.
   all'articolo 10, sopprimere i commi da 5 a 10;
   sopprimere l'articolo 11.
8. 18. Butti, Trancassini.

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 2.
8. 19. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: o comunque con le seguenti: o altri enti di diritto pubblico o nell'ambito dei modelli previsti dall'ordinamento vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere al comma 2, le parole: a enti di diritto pubblico;
   sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
8. 20. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: per gli enti di diritto pubblico con le seguenti: dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, sopprimere le parole: senza finalità lucrative e dopo le parole: mediante modelli di gestione pubblica aggiungere le seguenti: o mista.
    all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8 con le seguenti: nelle forme di cui all'articolo 9;
   al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;
   sopprimere i commi 6 e 7;
   al comma 10, sostituire le parole: regime pubblicistico con le seguenti: nuovo regime normativo e le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo;
   all'articolo 17, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).
8. 17. Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino.

  Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: o di diritto privato a controllo pubblico.
8. 21. Ferro, Butti, Trancassini.

  Al comma 4, sostituire le parole da: sulla base del metodo fino alla fine del comma, con le seguenti: Gli enti locali hanno il compito di valutare ed autorizzare il costo degli interventi locali che devono essere svolti secondo il criterio del minor costo economico ambientale su diverse possibilità, e devono sorvegliare il corretto svolgimento economico temporale del piano degli interventi intervenendo anche nella censura economica delle voci di costo difformi.
8. 22. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Sopprimere il comma 7.
8. 23. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 2. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 9.

  1. La gestione del servizio idrico integrato persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. È fatto obbligo al gestore di reinvestire eventuali utili di esercizio in infrastrutture nel settore idrico e nel servizio reso alla collettività.».
9. 1. Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».
9. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo
12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
  2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sentiti i soggetti competenti, verifica, entro i 60 giorni antecedenti ai termini di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, il raggiungimento, da parte del gestore, dei livelli di qualità del servizio e di realizzazione degli investimenti programmati, al fine di disciplinare l'eventuale destinazione di quota parte dei ricavi ad esso riconosciuti ad alimentare specifici fondi destinati a realizzare gli investimenti programmati ed a raggiungere i livelli di qualità del servizio prescritti.
9. 4. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
9. 5. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, in coerenza con gli articoli 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con il Protocollo 26 allegato al medesimo Trattato, e tenuto conto dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, lo Stato favorisce la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la sua gestione attraverso modelli organizzativi non destinati ad operare in regime di concorrenza sul mercato.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: del servizio, con le seguenti: mediante il reinvestimento degli utili per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture,;
   al comma 3, sopprimere le parole: di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in via accessoria, anche attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica, fermi restando i principi di cui alla direttiva 2000/60/CE in materia di copertura integrale dei costi connessi all'utilizzo della risorsa.
9. 6. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: la gestione del servizio idrico avviene, in conformità con la normativa europea, tramite:
   a) l'affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato con gara a doppio oggetto;
   b) affidamento in house, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;
   c) esternalizzazione a terzi attraverso procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi.
9. 7. Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: generale fino alla fine del comma con le seguenti: economico generale assicurato alla collettività.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: senza finalità lucrative, con le seguenti: in via prioritaria.
9. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole da: generale fino alla fine del comma con le seguenti: economico generale assicurato alla collettività.
9. 9. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 2, 6 e 7.
9. 10. Butti, Trancassini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata mediante modelli di gestione pubblica e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. Non è ammesso il riparto di dividendi tra i soci. In presenza di utili di gestione, essi devono essere reinvestiti nel servizio reso alla collettività.
9. 11. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: realizzata senza finalità fino a: gestione pubblica con le parole: a carattere industriale.
9. 12. Butti, Trancassini.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, la parità di trattamento.
9. 13. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Sopprimere il comma 3.
9. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e specifica.

  Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la tariffa secondo le disposizioni della presente legge e, ove necessario, attraverso la fiscalità generale secondo un principio di stretta indispensabilità per far fronte a spese di investimento eccezionali e indifferibili e alle esigenze di cui al comma 2.
9. 17. Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I comuni e gli abitanti facenti parte del cratere del sisma del centro Italia sono esonerati da tutte le spese relative al servizio idrico integrato per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 15. Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei territori più fragili quali i piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti e i comuni montani, agli oneri per la manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato provvedono su richiesta le risorse del consiglio di bacino di appartenenza.
9. 16. Silvestroni.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

*10. 2. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Gestione pubblica del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria)

  1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, di proprietà degli enti locali, costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico. I beni di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, che per loro caratteristiche siano funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, sono gravati da vincolo di destinazione ad uso pubblico. Il provvedimento con il quale l'ente di governo dell'ambito dispone l'apposizione del vincolo, prevede adeguate forme di indennizzo anche avvalendosi del Fondo Nazionale per la Ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 11 della presente legge.
  2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8.
  3. Le aziende speciali, anche in forma consortile, e gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né all'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo agli enti locali, né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Le società quotate in mercati regolamentati e le loro controllate che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono escluse dagli obblighi di dismissione delle partecipazioni sociali a qualsiasi titolo così come prescritti dagli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le società a capitale interamente pubblico che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La cessione a privati delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del servizio idrico integrato è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti gli affidamenti in concessione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti gli affidamenti a società a capitale misto pubblico e privato che gestiscono una pluralità di servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, previo recesso e scorporo del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società oggetto di trasformazione, ivi inclusa la convenzione di gestione, proseguono senza soluzione di continuità.
  5. Gli affidamenti per i quali non sia stata attuata la trasformazione di cui al comma 5 cessano al 31 dicembre 2027 e l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al nuovo gestore nelle forme previste dall'articolo 8.
  6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti di governo dell'ambito provvedono al riesame di tutte le gestioni in essere conformando le rispettive convenzioni di gestione ai seguenti principi vincolanti:
   a) obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture;
   b) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   c) obbligo di garantire agli enti partecipanti all'ente di governo dell'ambito la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione del soggetto gestore;
   d) divieto di cessione a privati di quote di capitale a qualsiasi titolo;
   e) divieto di proroga delle gestioni alla scadenza prevista in convenzione.

  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì la fase transitoria verso il regime pubblicistico, in coerenza con le disposizioni del comma 4.
  8. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo o qualora non venga garantita la continuità e la qualità del servizio idrico il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, fatta salva la cessazione anticipata del rapporto concessorio in essere.
10. 3. Federico, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare l'accesso a finanziamenti per la gestione del servizio, tali beni possono essere conferiti quale capitale sociale nei soggetti affidatari della gestione previsti dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
nelle forme di cui all'articolo 8 con le seguenti: o a società in house. La durata dell'affidamento è pari alla durata della società o dell'ente.
   sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:

  3. I gestori del servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
  4. Le società che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla scadenza naturale oggi prevista e i nuovi affidamenti devono essere coerenti con quanto previsto dalla presente legge.
  6. Le società di gestione del servizio idrico operano dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:
   a) divieto di cessione di quote di capitale a favore di soggetti non previsti quali gestori ordinari a regime dalla presente legge;
   b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
   c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   d) obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione.

  7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.
   All'articolo 11, comma 1 sopprimere le parole: di trasformazione societaria e aziendale.
10. 4. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 2, dopo le parole: servizio idrico integrato, inserire le seguenti: ad eccezione delle reti irrigue.
10. 6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, sostituire le parole: e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, con le seguenti:. La gestione del servizio idrico avviene, in conformità con la normativa europea, e comunque tramite:
   a) affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato con gara a doppio oggetto;
   b) affidamento in house, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;
   c) esternalizzazione a terzi attraverso procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi.
10. 7. Ruffino, Casino, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente ad enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, con le seguenti: ad aziende speciali, anche consortili, ovvero a società a controllo pubblico.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: Gli enti di diritto pubblico con le seguenti: I soggetti gestori di cui al comma precedente;
   sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.
*10. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*10. 9. Ruffino, Casino, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a enti di diritto pubblico;

  Conseguentemente:
   al comma 7, lettera e), sostituire le parole: in azienda speciale o in ente di con le seguenti: nelle forme di cui all'articolo 8;
   sopprimere il comma 8.
10. 10. Ferro, Butti, Trancassini.

  Al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, con le seguenti: nelle forme previste dall'ordinamento europeo e disciplinate dal presente articolo.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:
  «5. L'ente di governo dell'ambito può affidare il servizio idrico integrato a società di capitali, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, o a società a capitale misto pubblico privato o a soggetti in house. L'affidamento a società a capitale misto pubblico privato può essere effettuato a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che per tutta la durata della concessione sia mantenuto il controllo da parte dei soci pubblici ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, garantendo la partecipazione al controllo anche dei soci pubblici con partecipazioni minoritarie. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società o di altri soggetti interamente pubblici, ivi comprese le aziende speciali, anche partecipate dalla rispettiva regione, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, del servizio idrico, dei trasporti e delle comunicazioni”;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “per l'interesse nazionale nei settori dell'energia,”, sono inserite le seguenti: “del servizio idrico,”;
   c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 5, lettere a) e b), dopo le parole: “dell'energia”, sono inserite le seguenti: “, del servizio idrico,”;
    2) al comma 6, capoverso “c-bis)”, dopo le parole: “dell'energia”, sono inserite le seguenti: “, del servizio idrico,”;
    3) al comma 7, capoverso “z-quinquies”, dopo le parole: “dell'energia”, sono inserite le seguenti: “, del servizio idrico,”;
    4) al comma 8, capoverso “h)”, dopo le parole: “dell'energia”, sono inserite le seguenti: “, del servizio idrico,”.

  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86.
  8. I poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal presente articolo, si applicano ai soli gestori operanti nel servizio idrico individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, sentito l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale interessato.».
   sopprimere l'articolo 11.
10. 11. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 3 sostituire le parole: al patto di stabilità interno con le seguenti: all'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10. 12. Ilaria Fontana.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le società che abbiano emesso, entro la data di entrata in vigore della presente legge, strumenti finanziari quotati in sedi di negoziazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 12 agosto 2016, n. 176, comprensivi di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione, al fine di raccogliere capitali sul mercato finanziario per investirli nella gestione della risorsa idrica, e che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
10. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 4, dopo le parole: Le società inserire la seguente: anche.
10. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere il comma 5.
*10. 15. Butti, Trancassini.

*10. 16. Foti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinate dalla normativa vigente.
10. 17. Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino, Cortelazzo, Labriola.

  Al comma 5, sostituire dalle parole: per le quali sia stabilito, fino alla fine del comma, con le seguenti: decadono a scadenza naturale.
10. 18. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. La società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è trasformata, entro la data di scadenza della concessione fissata al 31 dicembre 2021, in azienda speciale o in ente di diritto pubblico per il governo pubblico dell'acqua senza finalità di lucro. L'ente subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di «Acquedotto pugliese s.p.a.» e mantiene l'ambito di gestione del servizio idrico integrato identificato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
10. 19. Vianello.

  Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di tutelare il livello attuale di servizio ed i lavoratori impiegati, i soggetti attualmente occupati nelle società non pubbliche che si occupano del servizio idrico integrato avranno garantito lo stesso impiego nell'ente di diritto pubblico destinato alla gestione del servizio idrico integrato sulla base della presente legge.
10. 20. Gagliardi, Giacometto, Casino, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*11. 2. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.
*11. 3. Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 10 con le seguenti: eventuali processi di trasformazione societaria e aziendale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse derivanti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei territori interessati, individuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ragione del numero dei comuni che intendano effettuare detti processi di trasformazione.
11. 4. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Finanziamento del servizio idrico integrato)

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.
  4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
  5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Art. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) – 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
12. 2. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 sostituire le parole da: la fiscalità generale fino alla fine del comma con le seguenti: la tariffa secondo le disposizioni previste dall'articolo 14, e anche attraverso la fiscalità generale e specifica, di cui all'articolo 17.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le risorse reperite attraverso il ricorso alla fiscalità generale e specifica, i contributi nazionali e dell'Unione europea sono destinati a coprire, in particolare, i costi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato, i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 3, comma 4.
12. 5. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini,
Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: la fiscalità generale fino alla fine del comma con le seguenti: la tariffa secondo le disposizioni della presente legge e, ove necessario, attraverso la fiscalità generale secondo un principio di stretta indispensabilità per far fronte a spese di investimento eccezionali e indifferibili e alle esigenze di cui al comma 2.
12. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 2, sostituire le parole: i costi di investimento con le seguenti: attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto almeno la metà dei costi di investimento.
12. 6. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Labriola.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché i costi fino alla fine del comma.
12. 7. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica e ad interventi mirati alla bonifica delle tubazioni in amianto e piombo è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, commi dal 153 al 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 2. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico)

  1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
  2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'ARERA, nella definizione delle procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
14. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

  1. Il metodo e le competenze relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato rimangono disciplinati dalla normativa vigente.
14. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 3. Cortelazzo, Labriola, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino.

  Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito con le seguenti: L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce.

  Conseguentemente:
   alla lettera b) sopprimere la parola: parziale;
   al comma 2 sostituire le parole: il consiglio di bacino con le seguenti: l'Ente di Governo dell'Ambito e sostituire le parole: dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1 e del piano di bacino, con le seguenti: dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

   al comma 3 sostituire le parole: il consiglio di bacino con le seguenti: L'Ente di Governo dell'Ambito e sostituire le parole: dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
14. 4. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) copertura integrale dei costi derivanti dall'applicazione del bonus idrico a una platea più ampia di beneficiari;.
14. 5. Butti, Trancassini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con specifico riferimento, inserire le seguenti: agli interventi di manutenzione delle reti;

  Conseguentemente, alla medesima lettera b) del comma 1, sostituire le parole: agli oneri finanziari con le seguenti: agli interessi passivi.
14. 6. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione dell'uso irriguo.

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera d);
   dopo la lettera e), inserire la seguente:
   « e-bis) articolazione tariffaria progressiva per tutti gli altri usi, ad esclusione di quello umano di cui alla lettera e), prevedendo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 della direttiva 2000/60/CE delle fasce di esenzione per l'utilizzo dell'acqua nell'agricoltura di montagna.
14. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   « e-bis) determinazione della tariffa tenendo conto delle utenze disagiate;

  Conseguentemente:
   al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso di utenze domestiche;
   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: si applica inserire le seguenti: alle utenze domestiche e sopprimere l'ultimo periodo.
14. 8. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli utenti morosi di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, e per le attività di pubblico servizio.
14. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:
  5. Nel caso di inadempimento dell'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione
della fornitura idrica esclusivamente con le modalità di cui all'Allegato A della presente legge.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 17 inserire il seguente allegato:
  «Allegato A – PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

  Articolo 1 (Utenti finali assolutamente non disalimentabili)
  1. Gli utenti finali assolutamente non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
   a) utenti finali diretti in condizione di disagio fisico (articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007);
   b) utenze ad «uso pubblico non disalimentabile» secondo le seguenti tipologie di utenze:
    1) ospedali e strutture ospedaliere;
    2) case di cura e di assistenza;
    3) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
    4) carceri;
    5) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
    6) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le «bocche antincendio»).

  Articolo 2 (Sollecito bonario di pagamento)

  1. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi dieci giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento nel quale devono essere almeno riportati:
   a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
   b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo articolo 3, evidenziando:
    1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
    2) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
   c) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
   d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
   e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che la comunicazione contenente il sollecito di pagamento è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato.

  Articolo 3 (Procedura per la costituzione in mora)

  1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 2.
  2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.
  3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore
non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
  4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non trova applicazione nel caso in cui il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
  5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi trenta giorni dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
   a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
   b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
   c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
    1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
    2) se la data di cui al precedente punto corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite PEC della comunicazione di costituzione in mora;
    3) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
   d) la data dell'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
   e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al successivo articolo 4;
   f) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
   g) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
   h) i casi, di cui al successivo articolo 9, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
   i) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
    1) è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato;
    2) è parzialmente errata in quanto l'utente finale medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito all'articolo 1.

  6. Il termine ultimo di cui al precedente comma 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:
   a) venti giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
   b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
   c) quindici giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.

  7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
  8. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
   a) le spese sostenute per la spedizione dei sollecito bonario di pagamento di cui al precedente articolo 2 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo;
   b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

  Articolo 4 (Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora)

  1. Il gestore deve garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
  2. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale è il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente articolo 3, comma 5, lettera c).
  3. Sulla bolletta relativa alla singola rata del piano dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora.
  4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
   a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora di cui al precedente articolo 3, comma 8, lettera b);
   b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
   c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo articolo 5, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi articoli 6 e 7, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

  Articolo 5 (Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento)

  1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
  2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

  Articolo 6 (Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile)

  1. Nei casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in caso di morosità dell'utente finale domestico, il gestore ha facoltà di procedere solo qualora il gestore medesimo possa garantire la fornitura della quantità di acqua previsto quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno).
  2. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
   a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;
   b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
   c) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 5 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

    3. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.
  4. Con riferimento alle utenze condominiali, in nessun caso il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura per morosità.
  5. La disattivazione, ovvero la sospensione, della fornitura, non può essere eseguita:
   a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
   c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

  6. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
  7. In alternativa alla sospensione, ovvero alla disattivazione, della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile, il gestore ha facoltà di procedere, nei tempi e con le modalità di cui al presente Articolo, alla limitazione della fornitura in misura eccedente il quantitativo minimo vitale.
  8. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 3, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura e, in seguito al pagamento delle somme dovute, di ripristino/riattivazione della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

  Articolo 7 (Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile)

  1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al precedente Articolo 1, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino integralmente verificate le seguenti condizioni:
   a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei
tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;
   b) il gestore possa garantire all'utenza la fornitura della quantità di acqua prevista dal quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno);
   c) il gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
   d) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

  2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione della fornitura di un utente finale non disalimentabile e/o alla disattivazione della fornitura.
  3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
  4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
   a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
   c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

  5. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 6, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione e/o ripristino della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate all'utente finale moroso eventuali penali.

  Articolo 8 (Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità)

  1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 9, comma 4.

  Articolo 9 (Indennizzi)

  1. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro cinquecento:
   a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
   b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità;
   c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
   d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 5.

  2. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro duecento qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
   a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
   b) l'utente finale ha inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 4;
   c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio.

  3. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente articolo.
  4. L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere corrisposto in valuta corrente all'utente finale entro 15 giorni e può essere compensata con eventuali altri crediti del gestore che fossero nel frattempo maturati.».
14. 10. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

  «Art. 14-bis. – (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua.».
14. 01. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

  Art. 14-bis. – (Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato). – 1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2019, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2020, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
  2. L'ARERA, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
  3. Con la delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.
14. 02. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 15. – (Governo partecipativo del servizio idrico integrato). – 1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
  2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.
  3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito web istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle performance di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
15. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di assicurare un governo partecipativo del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse idriche. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni definiscono le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di base del servizio idrico integrato, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: Al fine di assicurare un governo democratico aggiungere le seguenti parole: vengono ripristinate le elezioni a suffragio universale delle province e città metropolitana alle quali vengono assegnate anche le funzioni per quanto di competenza.
15. 7. Silvestroni.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nello statuto di ciascun ente di governo dell'ambito.

  Conseguentemente:
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
   al comma 5, primo periodo, sostituire, le parole: consiglio di bacino con le seguenti: ente di governo dell'ambito.
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: consigli di bacino con le seguenti: enti di governo dell'ambito.
15. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella convenzione istitutiva dell'ente di governo d'ambito.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle assemblee decisionali degli attuali ambiti territoriali ottimali, le decisioni relative alla determinazione e revisione del piano d'ambito, alla programmazione degli investimenti, al controllo della gestione del servizio ed all'esame a consuntivo dello stesso, sono assunte tenendo conto delle indicazioni delle sub-commissioni costituite dagli enti locali appartenenti al medesimo bacino idrografico di riferimento.
15. 4. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
15. 5. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le sue funzioni di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. 6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1284 è sostituito dal seguente: «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;
   b) al comma 1284-ter, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;
   c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente: «1284-quater. È istituito un
prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia».
16. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la parola: pianeta con le seguenti: territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: Paesi ovunque ricorra, con la seguente: Comuni.
16. 2. Silvestroni.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1 centesimo con le seguenti: 0,01 centesimi.
16. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
16. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aliquota IVA agevolata per la gestione delle acque nei processi industriali)

  1. Alla tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto infine il seguente numero: «41-quinquies) impianti di edilizia industriali per la separazione e il riutilizzo delle acque grigie.»;
  2. Alla tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-quater) impianti di stoccaggio e trattamento delle acque ad uso civile.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 16-bis si provvede attraverso la riduzione, pari a 50 milioni per il 2019, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 01. Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incentivi per l'efficientamento e il risparmio idrico nei processi industriali)

  1. Al fine di favorire l'efficientamento idrico dei processi industriali e la diffusione di processi produttivi a bassa intensità idrica, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 25.000 di euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« de minimis»).
  2. Per l'attuazione del finanziamento di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per l'efficientamento
idrico, con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,» sono sostituite dalle seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente, il monitoraggio dei consumi energetici; la riduzione delle emissioni e la riconversione dei processi produttivi rendendoli a bassa intensità idrica.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dalle misure di cui all'articolo 16-bis si provvede:
   a) per quanto attiene alle misure di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'attuazione del comma 3, agli oneri pari a 100 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 02. Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento Fondo per il recupero dei reflui)

  1. Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue per destinazioni irrigue, civile ed industriali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2020 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2021.
16. 03. Vianello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*16. 04. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*16. 05. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
16. 06. Binelli, Vanessa Cattoi.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
*17. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*17. 2. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
17. 3. Foti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e f).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
17. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Benvenuto.

  Sostituire la lettera a), con la seguente:
  a)
la costituzione di un apposito Fondo per la gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, attestato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a un miliardo di euro a decorrere dal 2019;.
17. 5. Frusone.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in polietilene a commercio, con le seguenti: e ogni lattina immessa in commercio.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).
17. 6. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e sull'uso.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: delle imposte fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'imposta di scopo di cui al comma 1, lettera c), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
17. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale.
*17. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*17. 9. Ruffino, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, un decreto legislativo contenente disposizioni, anche di natura correttiva e integrativa del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, per la definizione di nuovi modelli pubblicistici di gestione del servizio idrico integrato mediante enti strumentali dell'ente locale affidatoria del servizio aventi personalità giuridica pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali enti siano dotati di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e che siano sottoposti al principio del pareggio di bilancio e all'obbligo di iscrizione e deposito dei propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio;
   b) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di efficacia, di efficienza, di economicità e di autosufficienza della gestione, in funzione del perseguimento dello scopo ecologico e sociale del servizio idrico integrato e del rispetto dei criteri di sostenibilità ed equità nel costo d'uso del capitale e della corretta remunerazione dei fattori produttivi impiegati;
   c) prevedere semplificazioni procedimentali per l'approvazione degli atti fondamentali e per l'esercizio dei processi decisionali;
   d) definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente strumentale sia priva dello scopo di lucro e preveda l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio stesso e lo sviluppo delle infrastrutture, secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge;
   e) definire strumenti idonei a garantire la massima trasparenza e l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni relativi all'amministrazione del soggetto gestore e la partecipazione della collettività locale e dei lavoratori alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, anche mediante forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato;
   f) provvedere al ricordino e alla revisione organica della disciplina delle aziende speciali, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e delle forme consortili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 al fine di semplificare i processi decisionali e le modalità di approvazione degli atti fondamentali;
   g) escludere le aziende speciali e agli enti pubblici economici che gestiscono il servizio idrico integrato dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e definire il compenso base degli amministratori dell'ente determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento;
   h) definire criteri e modalità per la trasformazione delle società di capitali che gestiscono il servizio idrico integrato in aziende speciali, anche in forma consortile, e negli enti di diritto pubblico oggetto della presente delega, prevedendo la conservazione di tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed il conseguente subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.
17. 01. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Analisi costi-benefìci)

  1. L'entrata in vigore della presente legge è subordinata agli esiti positivi di una specifica analisi costi-benefici, volta a verificare l'impatto della riforma di cui alla presente legge sugli effettivi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, dei cittadini e delle imprese interessate, anche in rapporto alla situazione vigente, nonché di valutare gli effetti in termini di efficacia delle misure introdotte. La suddetta analisi è redatta dal tavolo istituzionale di cui al comma 2.
  2. Presso il Ministero dell'economia è istituito un tavolo composto da rappresentanti degli enti territoriali, delle amministrazioni e dei soggetti istituzionali coinvolti, dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, delle autorità, degli Enti e organismi coinvolti.
17. 02. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «a partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «interamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche»;
   b) dopo il primo periodo del comma 3-bis, è inserito il seguente: «Ferma restando la validità delle procedure di riscossione avviate fino al 31 marzo 2019, le autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al presente comma perdono ogni efficacia e validità a decorrere dal 1o luglio 2019».
17. 03. Frusone, Ilaria Fontana.