VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici ... 47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 54
5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF) ... 47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 55
5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019 ... 47
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 57
5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfronlieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica ... 48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 59
5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate ... 48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 61
5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere ... 48
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 62
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.35.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Avverte inoltre che le interrogazioni Pastorino n. 5-01485 e Centemero n. 5-01520 saranno svolte congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima materia.
5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici.
Maria SPENA (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Maria SPENA (FI) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale si chiarisce che il Governo, ha accordato un maggior termine per l'emissione delle fatture elettroniche, che dal 1o luglio 2019 potranno essere emesse entro 10 giorno dall'avvenuta operazione. Avrebbe auspicato una più ampia dilazione, pari a tre anni, per i soggetti che operano nei territori del Centro Italia colpiti da eventi sismici; ciò anche in considerazione del fatto che in tali aree – nelle quali non solo gli esercizi commerciali, ma anche strutture comunali e chiese sono ad oggi ospitati in container – difficilmente potranno essere, da qui al prossimo mese di luglio, ripristinate adeguate infrastrutture informatiche.
5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
Luca PASTORINO (LeU) illustra la propria interrogazione.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Silvia COVOLO (Lega) giudica doveroso assicurare la massima tutela ai risparmiatori penalizzati dalle banche e ritiene che dimezzare i termini di prescrizione equivalga a negare giustizia a tali cittadini. Valuta comunque positiva l'indicazione che le misure in discussione non riguarderebbero i procedimenti pendenti relativi a fatti inerenti al periodo 2009-2014. Auspica che sull'argomento sia mantenuta alta l'attenzione.
Luca PASTORINO (LeU) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando tuttavia come il problema sollevato permanga, e come non siano chiare le motivazioni che indurrebbero a ridurre il termine di prescrizione da dieci a cinque anni. Auspica che la questione possa essere oggetto di approfondimento in occasione della consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia.
Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo sui lavori della Commissione, riterrebbe opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di svolgere adeguati approfondimenti sui temi oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia, al fine di poter incidere sulle tematiche sollevate.
5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019.
Carla RUOCCO, presidente, informa la Commissione che la deputata Silvia Fregolent ha subito un grave lutto ed esprime la vicinanza della Commissione alla collega.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Martina NARDI (PD) rileva come il rappresentante del Governo abbia omesso di rispondere al principale quesito posto, ovvero se nel caso di affidamenti o gare nell'ambito della pubblica amministrazione non si possano verificare situazioni di concorrenza sleale. Ciò in quanto rappresentando l'IVA un costo non deducibile per la PA, sarà interesse della medesima rivolgersi prevalentemente a professionisti in regime di esonero, a scapito degli studi professionali più affermati, anche laddove offrano una più elevata qualità dei servizi. Ritiene che in tal modo si rischi di provocare un impoverimento di numerosi studi professionali e del Paese nel suo complesso.
5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfronlieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica.
Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Alessio BUTTI (FdI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che si riserva di valutare nel dettaglio, anche alla luce dei numerosi dati forniti. Sembra in ogni caso emergere come siano intervenute delle modifiche rispetto alla previgente disciplina, modifiche che a suo avviso determinano un serio problema per i comuni siti al confine con la Confederazione elvetica, i cui bilanci sono fortemente a rischio laddove vengano a mancare le risorse derivanti dal ristorno delle imposte versate in Svizzera dai lavoratori transfrontalieri, che – lo rammenta – sono in Italia circa 60 mila in totale.
5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate.
Paolo GIULIODORI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Paolo GIULIODORI (M5S) si dichiara soddisfatto e ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.
5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere.
Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di non potersi ritenere particolarmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce come, a suo avviso, siano chiare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 83 del 2014 e che, nel caso di trasferimento tra generazioni di beni agevolati, insieme all'azienda cui si riferiscono, non vi sia affatto un cambio di destinazione dei beni che giustifichi la revoca dell'agevolazione fiscale.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 15.15.
Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.
C. 313 Meloni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carla RUOCCO, presidente, nel ricordare che la Conferenza dei Capigruppo ha previsto la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il mese di marzo, invita la relatrice Ruggiero a illustrare i contenuti del provvedimento.
Claudio MANCINI (PD) chiede di intervenire preliminarmente sull'ordine dei lavori della Commissione, evidenziando come nella giornata odierna si sia prevista, e quindi deciso di sconvocare, una riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiede pertanto chiarimenti in ordine ai prossimi lavori della Commissione, con particolare riferimento alle audizioni richieste dal suo gruppo nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Governo del professor Savona a presidente della Consob. Sottolinea il rilievo di tale atto del Governo, del quale non è stato ancora avviato l'esame; evidenzia come, a causa di successivi rinvii, la Commissione non sia stata messa sinora nelle condizioni di esprimersi.
Carla RUOCCO, presidente, si riserva di intervenire in ordine ai lavori della Commissione al termine della seduta.
Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, rammenta che la proposta di legge della quale la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente intende trasferire, a decorrere dal 1o marzo 2019, al Ministero dell'economia e finanze le quote di capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti privati e, comunque, consentire che dette quote circolino solo presso soggetti pubblici. La cessione deve avvenire al valore nominale delle quote.
Viene dunque meno, attraverso l'abrogazione esplicita delle norme del decreto-legge n. 133 del 2013 (recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia) l'attuale assetto proprietario della Banca d'Italia.
In particolare, l'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 1o marzo 2019, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati siano acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale, come stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ovvero in misura pari a 154.937 euro (trecento milioni di lire).
Le disposizioni in commento prevedono inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici (comma 1).
Si affida a un regolamento, da adottare – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), il compito di disciplinare le modalità di trasferimento delle quote acquisite dal MEF (comma 2).
L'articolo 2 abroga gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
Ricorda che il richiamato articolo 4 (comma 1), nel ribadire l'indipendenza dell'Istituto, definisce inoltre la Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico (di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013). Le norme in esame tuttavia non sembrano incidere sull'indipendenza e sulla pubblicità dell'istituto, comunque disposte – tra l'altro – dall'articolo 19 della citata legge n. 262 del 2005, che rimane in vigore.
Conseguentemente al nuovo assetto proposto, la proposta abroga la disciplina della partecipazione al capitale della Banca d'Italia, di cui ai commi 2-6-bis dell'articolo 4.
L'articolo 5 del decreto-legge 133 del 2013 reca norme sull'Assemblea dei partecipanti al capitale e sul Consiglio Superiore della Banca d'Italia, cui è vietato avere ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia dalle norme nazionali ed UE, come anche ribadito dallo Statuto. Il comma 2 dell'articolo 5 riguarda la composizione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia (costituito dal Governatore e da 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca).
Con riferimento all'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2013 ricorda che esso reca in primo luogo una serie di abrogazioni e riformulazioni conseguenti all'assetto patrimoniale e di governance della Banca d'Italia, come ridisegnato dal decreto-legge n. 133 del 2013.
Un secondo gruppo di disposizioni dell'articolo 6 riguarda i principi, le modalità e i criteri che informano lo Statuto della Banca d'Italia, con riferimento agli assetti proprietari.
L'articolo 6, infine, riguarda le già menzionate modalità di contabilizzazione delle quote nei bilanci dei soggetti partecipanti, nonché il processo di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.
Rinvia in conclusione alla documentazione predisposta dagli Uffici per una ricognizione della collocazione della Banca d'Italia nell'Eurosistema e le fonti che disciplinano l'Istituto, nonché per una ricostruzione dell'evoluzione nel tempo dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.
Claudio MANCINI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla scelta di affidare la relazione sul provvedimento ad un esponente della maggioranza; ritiene necessario una delucidazione sul punto, al fine di comprendere se le forze di maggioranza condividano i contenuti della proposta di legge in discussione.
Marco OSNATO (FdI) evidenzia come la proposta di legge in esame, che reca la prima firma della Presidente Giorgia Meloni, sia conseguente agli impegni assunti da Fratelli d'Italia con i suoi elettori. Si intende innanzitutto fare chiarezza, con riferimento alla Banca d'Italia, sulla destinazione degli utili derivanti dall'emissione di moneta, come anche su quelli provenienti dall'emissione di titoli di Stato. Evidenzia quindi i rischi connessi con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2013, che ha modificato la disciplina dell'attribuzione delle quote di proprietà della Banca d'Italia a diversi soggetti privati, quali casse di risparmio, istituti di credito, istituti di previdenza e istituti di assicurazione. Ove poi, uno di questi soggetti fosse oggetto di acquisizione da parte di un gruppo straniero si verificherebbe la paradossale situazione in cui quote di Banca d'Italia siano detenute da azionisti esteri. Quanto alla questione relativa alla quantificazione delle azioni di Banca d'Italia attualmente detenute da soggetti privati, osserva come, a suo avviso, non possa questo tema rappresentare un problema prioritario e dirimente rispetto al rischio che corre il Paese di perdere la sovranità sulla propria banca centrale. Si tratta in ogni caso di un aspetto che potrà essere oggetto di approfondimento nel corso dell'esame della proposta di legge.
Con riferimento all'intervento dell'onorevole Mancini, osserva quindi come coloro che si sorprendono del fatto che la relazione sul provvedimento sia stata affidata ad una collega della maggioranza, non ricordano quanto avvenuto durante la precedente legislatura, né le posizioni allora assunte dagli attuali esponenti del M5S, che sul medesimo argomento della nazionalizzazione della Banca d'Italia hanno presentato, nel 2016, una proposta di legge analoga a quella oggi in discussione. Auspica quindi che, in questa legislatura, si possa ragionare insieme sul provvedimento.
Claudio MANCINI (PD) evidenzia come sulla proposta di legge in esame – il primo provvedimento dell'opposizione, nella legislatura corrente, in discussione presso la Commissione Finanze – il gruppo di Fratelli d'Italia abbia fatto valere il proprio peso, ottenendone la calendarizzazione in Assemblea. Osserva tuttavia che, poiché la scelta del relatore è caduta su una esponente della maggioranza, occorre allora che questa, e con essa il Governo, chiariscano preliminarmente la propria posizione politica sul provvedimento. Esprime quindi la contrarietà del gruppo del PD sulla proposta di legge e ritiene in ogni caso opportuno acquisire, mediante la previsione di apposite audizioni, gli orientamenti, oltre che del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia medesima e dei suoi azionisti.
Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rammenta come nella scorsa legislatura sia avvenuto in diversi casi che proposte di legge di iniziativa delle minoranze fossero assegnate ad un relatore di maggioranza. Ricorda ai colleghi che il ruolo del relatore è quello di illustrare alla Commissione i contenuti di un provvedimento, sul quale si avviano poi gli approfondimenti previsti in sede di istruttoria legislativa. Intende in proposito ringraziare la relatrice Ruggiero per la relazione svolta, che nel dare conto dei contenuti della proposta di legge senza assumere alcuna posizione preconcetta consentirà di avviare un dibattito sereno e ampio, a differenza di quanto avvenuto nella precedente legislatura. Cita a titolo di esempio una sua proposta di legge che fu allora respinta dalla maggioranza, senza alcuna possibilità di dibattito.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA comunica che il Governo si riserva senz'altro di intervenire in una successiva fase dell'iter del provvedimento, essendo la seduta odierna dedicata all'avvio dell'esame della proposta di legge. Condivide la richiesta avanzata di procedere allo svolgimenti di alcune audizioni, al fine di garantire un adeguato approfondimento delle tematiche in discussione.
Marco OSNATO (FdI), con riferimento alla richiesta avanzata dal collega Mancini di acquisire, sin dalla seduta odierna, una complessiva valutazione politica sul provvedimento da parte della maggioranza, ritiene che si debba piuttosto svolgere, in primo luogo, una adeguata istruttoria legislativa sul provvedimento. All'esito di tale attività di approfondimento i gruppi potranno esprimere un giudizio definitivo.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) intende precisare come la questione posta dal collega Mancini sia una questione di carattere politico, che non riguarda la valutazione di merito delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge in discussione. Maggioranza e Governo hanno a suo avviso il dovere di chiarire se il provvedimento del quale si avvia oggi l'esame sia destinato a finire in un nulla di fatto, oppure se vi sia un atteggiamento di apertura nei confronti della proposta. Ciò anche in considerazione dei possibili oneri derivanti dalle norme proposte, che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio dello Stato.
Claudio MANCINI (PD) si dichiara sorpreso del continuo richiamo fatto dai colleghi a situazioni verificatesi nella scorsa legislatura. Rammenta infatti che l'attuale Parlamento è frutto di un sistema elettorale di tipo proporzionale e non maggioritario, ciò che determina una dialettica assai diversa rispetto al passato nel rapporto tra maggioranza e opposizioni. È evidente a tutti come la posizione del gruppo del PD rispetto a Governo e maggioranza sia più distante rispetto a quella assunta dal gruppo di Fratelli d'Italia, che in diverse occasioni, si considera più come un interlocutore esterno che come una vera e propria forza di opposizione.
Ribadisce in ogni caso come la questione da lui posta non riguardi il merito del provvedimento – che appare in verità assai chiaro e semplice – ma piuttosto la necessità di comprendere se la proposta di legge è condivisa o meno dalla maggioranza. Si tratta di una questione dirimente, come è ovvio, rispetto agli effetti che il provvedimento potrà avere.
Ritiene pertanto opportuno che il Governo, come preannunciato dal Sottosegretario Villarosa, esprima quanto prima il proprio orientamento e auspica che il Ministro Tria possa a tal fine prendere parte ai lavori della Commissione.
Marco OSNATO (FdI) condivide l'analisi dell'onorevole Mancini in ordine alle differenze tra l'attuale Parlamento e quello della precedente legislatura, sottolineando come il suo gruppo abbia preannunciato sin dalla campagna elettorale l'intenzione di sostenere alcuni provvedimenti della maggioranza, quale – a titolo di esempio – il disegno di legge attualmente in discussione in Assemblea in materia di legittima difesa. Sulla proposta di legge in esame, tuttavia, il suo gruppo non ha interloquito con alcun esponente della maggioranza e non vi è dunque nessun accordo preordinato.
Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, in quanto parlamentare al suo primo mandato, auspica che si possa svolgere sulla proposta di legge la più ampia istruttoria legislativa, anche a tal fine dando spazio agli interventi di tutti i soggetti interessati; ciò affinché possano emergere con chiarezza le differenti posizioni ed essere approfonditi tutti gli aspetti inerenti il provvedimento.
Luca PASTORINO (LeU) prende atto delle buone intenzioni della relatrice, così come di quelle del collega Osnato. Rileva tuttavia come la questione sollevata in questa sede sia di natura strettamente politica, e abbia in quanto tale piena cittadinanza, anche alla luce delle recenti dichiarazioni sui vertici della Banca d'Italia rilasciate alla stampa dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio.
Massimo UNGARO (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Mancini e Fragomeli e chiede alla maggioranza di chiarire la propria posizione in ordine ad alcune questioni fondamentali.
In primo luogo, il provvedimento dispone il trasferimento delle quote di proprietà di Banca d'Italia ad un valore nominale e non di mercato, il che metterebbe a rischio gli equilibri finanziari degli istituti coinvolti; in alternativa, dal riconoscimento del valore di mercato delle quote discenderebbe l'obbligo di indennizzare gli attuali proprietari in misura pari a 7,5 miliardi di euro, con evidenti problemi di ordine finanziario.
Osserva, in secondo luogo, che ove il provvedimento venisse approvato, si determinerebbe la modifica dello Statuto di Banca d'Italia con l'abolizione del Consiglio superiore e dell'Assemblea dei partecipanti, con effetti di paralisi nel funzionamento dell'intero organismo. Occorrerebbe almeno prevedere un'alternativa che garantisca la funzionalità dell'Istituto.
Ricorda in terzo luogo come l'indipendenza della Banca d'Italia sia garantita, come previsto dal decreto-legge n. 133 del 2013, da limiti posti ai dividendi, alla quota massima – pari al 3 per cento – che ciascun azionista può detenere, nonché alle decisioni che possono essere assunte dall'assemblea degli azionisti. Quanto al richiamato timore che quote di partecipazione possano essere acquisite da soggetti stranieri evidenzia come la normativa vigente stabilisca che le quote della Banca d'Italia possano essere di proprietà esclusivamente di banche e assicurazioni aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia.
Ritiene che appoggiare un simile provvedimento significhi ’strizzare l'occhio’ a Fratelli d'Italia, che agita la bandierina sovranista, e non comprende come possa quella della nazionalizzazione della Banca d'Italia rappresentare una priorità di Governo, in un momento nel quale vi sono in Italia due milioni di disoccupati e gravissimi problemi economici. Denuncia la politica suicida del Governo e della maggioranza, che sta portando il Paese alla rovina.
Marco OSNATO (FdI) ribadisce la preoccupazione che azioni della Banca d'Italia possano cadere in mano straniera a seguito di procedure di acquisizione di un istituto di credito italiano da parte di una banca estera.
Replicando all'onorevole Ungaro, sottolinea innanzitutto come le modifiche introdotte non determinerebbero una paralisi dell'Assemblea degli azionisti, che in quanto composta dal MEF medesimo potrebbe facilmente modificare il proprio regolamento.
Quanto al valore delle quote, occorre verificare a quale prezzo siano state acquistate prima di quantificarne gli oneri.
Osserva, più in generale come non ritenga ragionevole concedere ai privati quote della Banca d'Italia ponendo poi un così grande numero di limitazioni a tale possesso; tanto vale allora trasferire la proprietà in mano pubblica.
Francesco ACQUAROLI (FdI) esprime rammarico per il fatto che il gruppo del PD possa considerare la governance della Banca d'Italia come una mera ’bandierina’, con un atteggiamento a suo avviso irrispettoso rispetto ad un tema nevralgico per il futuro della nostra nazione e dell'Europa.
Claudio MANCINI (PD) evidenzia come il suo gruppo non sottovaluti affatto il rilievo del tema in discussione, ma giudichi ineludibile la questione relativa agli eventuali oneri recati dal provvedimento – che potrebbero ammontare a 7,5 miliardi di euro – per gli effetti sul bilancio dello Stato. Si tratta di un punto sul quale occorre preliminarmente fare chiarezza. Richiama in proposito un ordine del giorno presentato in Assemblea dal gruppo di Forza Italia sul decreto-legge riguardante Banca Carige, nel quale si evidenziava come la Banca contasse nel proprio patrimonio il 4 per cento di azioni di Banca d'Italia. È evidente come un intervento sull'azionariato privato che detiene quote della Banca centrale avrebbe ripercussioni anche su Banca Carige, alla quale la maggioranza ha appena dedicato misure di sostegno.
Francesco ACQUAROLI (FdI) sottolinea come non risulti affatto che il valore relativo alle quote di Banca d'Italia detenute da privati ammonti a 7,5 miliardi di euro; si tratta in ogni caso di una questione meritevole di analisi ed approfondimento.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) nel richiamare la relazione tecnica, evidenzia come in ogni caso – al di là delle diverse stime che si possono fare – le risorse in questione sono assai ingenti.
Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Carla RUOCCO, presidente, con riferimento alle sedute della Commissione previste per la giornata di domani, avverte che queste non avranno luogo.
Con riguardo all'esame della proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) informa che è stata avanzata dal gruppo del PD la richiesta di ascoltare, oltre allo stesso professor Savona, anche i rappresentanti della Corte dei conti, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e dell'Associazione avvocati amministrativisti. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha invece richiesto di ascoltare, oltre a Corte dei conti ed ANAC, anche esperti della materia. Avverte di aver rivolto una richiesta di autorizzazione al riguardo al Presidente della Camera e che è sul punto in attesa di una risposta.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 16.10.
ALLEGATO 1
5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica anche gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedano nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.
Le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche sono tenute presenti dal legislatore che ha accordato un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dal 1o luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione (cfr. articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Inoltre, per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (cfr. articolo 10 decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018).
ALLEGATO 2
5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
TESTO DELLA RISPOSTA
L'interrogazione in riferimento concerne lo spostamento del limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attualmente fissato dalle Disposizioni della Banca d'Italia al 1o gennaio 2009, spostamento previsto nel documento sulle modifiche alle Disposizioni ABF, attualmente in consultazione pubblica.
Al riguardo è stata interessata la Banca d'Italia, competente per materia, che ha fatto preliminarmente presente che, al momento della creazione dell'ABF (2009), le Disposizioni all'epoca in vigore prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1o gennaio 2007: la competenza temporale era quindi pari al biennio antecedente. Tale limite, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni nel 2011, quando il termine fu spostato in avanti al 1o gennaio 2009, tenendo conto del fatto che la funzionalità della procedura rischiava di essere minata dalla sottoposizione all'Arbitro di controversie molto datate.
La tecnica normativa, che individua la competenza dell'Arbitro facendo riferimento a una specifica data, necessita di un costante aggiornamento, per evitare un'estensione inerziale, all'indietro nel tempo, della competenza dell'ABF che rischia di non essere coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro. Come noto, tuttavia, per le controversie che non possono essere sottoposte all'ABF resta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice ordinario.
La Banca d'Italia, alla luce delle predette considerazioni, e anche per evitare effetti negativi sulla funzionalità del sistema, ha osservato che nelle Disposizioni poste in consultazione è stato previsto che non possano essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
La scelta di introdurre un limite mobile di cinque anni è stata ritenuta congrua per garantire un'adeguata tutela della clientela; tale termine rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'attuale assetto (dovuto all'aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1o gennaio 2009) e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto il biennio precedente.
L'Istituto ha comunque precisato che l'eventuale modifica alle Disposizioni ABF in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'ABF in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso.
Infine, nel ribadire che attualmente il documento cui fa riferimento l'interrogante è ancora nella fase della consultazione pubblica, la Banca d'Italia, ha assicurato che – prima dell'adozione del testo finale delle disposizioni – valuterà attentamente i contributi di tutti i soggetti interessati, che perverranno entro il termine della predetta consultazione pubblica (26 febbraio 2019).
ALLEGATO 3
5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità in ordine alla coesistenza del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento introdotta dall'articolo 1, commi da 17 a 22, della citata legge n. 145 del 2018 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000.
Dette disposizioni, infatti, che prevedono che l'esonero dall'applicazione dell'IVA, da parte di imprenditori e professionisti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero determinare effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni che hanno come parti gli enti pubblici o i privati che non portano in detrazione l'IVA.
Pertanto, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire che il nuovo regime fiscale introdotto con la legge di bilancio 2019, prevedendo un'esenzione Iva solo per alcuni soggetti, produca effetti distorsivi del mercato determinati da politiche fiscali di convenienza».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
Ai fini IVA, il regime forfetario declinato dalla legge di bilancio per il 2019 prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65.000 euro.
Tale regime risulta in linea con il diritto unionale, essendo stato autorizzato dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, con la legge di bilancio per il 2019 tale esenzione è stata prevista, a partire dal 2020, anche per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro.
L'applicabilità di tale ultima esenzione è subordinata al rilascio di un'ulteriore analoga richiesta di misura di deroga agli organi comunitari.
I commi da 17 a 22 della legge di bilancio 2019 hanno poi previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20 per cento.
Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito, contrariamente a quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, è determinato con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.
Per il regime forfettario è, invece, previsto, ai fini della determinazione del reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coefficienti di redditività che tengono conto di un'incidenza media dei costi sulla redditività di soggetti di minori dimensioni.
Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell'imposta sostitutiva del 20 per cento in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito; pertanto, la paventata destrutturazione degli studi professionali per ridurre i costi (ad esempio, riducendo il numero di dipendenti) non produrrebbe l'effetto evidenziato dagli interroganti se non accompagnata da una diminuzione di ricavi.
Anzi, proprio sotto tale profilo, i commi 9 e 10 della legge di bilancio per il 2019, nell'innovare il regime dei forfettari, hanno, sul punto, eliminato i limiti precedentemente stabiliti per l'accesso al regime relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale; pertanto, potranno accedere al regime forfettario dal 2019 i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.
La stessa disciplina è disposta in materia per l'imposta sostitutiva del 20 per cento.
Giova, infine, ribadire che l'ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento anzidetti è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.
ALLEGATO 4
5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfronlieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito al numero dei lavoratori frontalieri residenti nel comune di Cerano di Intelvi ma impiegati professionalmente in Svizzera ai fini della corresponsione del ristorno fiscale ai sensi dell'Accordo Italia-Svizzera del 1974.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'accordo stipulato tra l'Italia e la Confederazione Elvetica il 3 ottobre 1974, è stato attuato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, il cui articolo 5 prevede che «Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3».
Da ultimo, in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 386 del 1975, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2018, recante i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2016 e 2017.
Per quanto riguarda in particolare la regione Lombardia, in base all'articolo 5 del decreto ministeriale sopra citato, il meccanismo di distribuzione delle somme rinvenienti dal ristorno fiscale risulta essere il seguente:
a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel Comune, rispettivamente al 31 agosto 2016 e al 31 agosto 2017. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» 2 ed il numero dei frontalieri – lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni – residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4 per cento ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4 per cento;
c) alla Regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.
Pertanto, il ristorno fiscale che viene versato ogni anno il 30 giugno ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, viene distribuito alla Regione Lombardia solo nella fattispecie prevista dalla lettera c) dell'articolo 5 del decreto ministeriale del luglio 2018.
Con riferimento ai dati utilizzati l'articolo 2 stabilisce che, ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2016 e 2017, dati che vengono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.
Nel corso dell'incontro annuale, viene formalmente consegnato alle autorità italiane, da parte dei rappresentanti dei cantoni elvetici previsti dall'accordo del 1974, l'elenco dei lavoratori frontalieri, diviso per cantone e per comune, delle somme versate alla data del 30 giugno e il numero totale dei lavoratori frontalieri.
In particolare per quanto riguarda il comune di Cerano di Intelvi, i dati del Canton Ticino riferiscono di un numero di unità pari a 13 per il 2014 e a 14 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Occorre infine rilevare che i versamenti effettuati dal Canton Ticino – pari a CHF 79.242.002,28 per il ristorno fiscale 2017, a CHF 76.236.220,11 per il ristorno fiscale 2016, a CHF 73.177.244,82 per il ristorno fiscale 2015, e a 62.257.240,50 per il ristorno fiscale 2014 – sono riferiti ai seguenti numeri di lavoratori frontalieri (ivi incluso il numero relativo al comune di Cerano di Intelvi):
58.430 per il 2017;
56.434 per il 2016;
56.358 per il 2015;
55.158 per il 2014.
Pertanto, le somme del ristorno fiscale versato dal Canton Ticino sono relative solo al numero dei frontalieri (ivi incluso quello riferito al comune di Cerano di Intelvi) calcolato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia di Bellinzona, ed è su questi dati, forniti annualmente dallo stesso Cantone, che viene operata la distribuzione delle somme ai comuni della Lombardia, in base ai criteri stabiliti dalla stessa regione e recepiti nel decreto ministeriale del 27 luglio 2018.
ALLEGATO 5
5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito ai ripetuti rinvii della data delle prove concorsuali volte all'assunzione di 510 unità con la qualifica professionale di funzionari per attività amministrativa-tributaria, prevista con bando dell'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
La ragione dei ripetuti rinvii della pubblicazione del diario delle suddette prove concorsuali è da rinvenirsi nelle difficoltà emerse nella procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto per la locazione temporanea di un locale arredato e attrezzato, situato nel territorio comunale di Roma.
In particolare, al fine di individuare i predetti locali, l'Agenzia, dopo preliminari consultazioni di mercato espletate nel maggio 2018, ha avviato, in data 2 agosto 2018, una procedura aperta di rilievo comunitario in quanto l'importo a base di gara risultava «sopra soglia», fissando per le ore 12.00 del 12 settembre 2018 il termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
La predetta procedura di gara è andata deserta. Pertanto, si è fatto ricorso, il 12 settembre 2018, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), invitando gli operatori economici che, nel territorio di Roma, erano in possesso dei requisiti individuati dalla Stazione appaltante per la selezione in parola.
Il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato al 5 ottobre 2018. Solo due Operatori economici hanno presentato offerta economica.
Il giorno 11 ottobre 2018 si è riunito il Seggio di Gara incaricato dell'esame della documentazione amministrativa. All'esito dell'esame di tale documentazione si è reso necessario attivare il cosiddetto «soccorso istruttorio», a valle del quale entrambi i partecipanti sono stati ammessi alle fasi successive di gara.
In data 13 novembre 2018 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche all'esito della quale si è proceduto all'esclusione di uno dei due Operatori economici, la cui offerta non risultava conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara.
Si è proceduto, pertanto, ad attivare nei confronti dell'Operatore economico primo (e unico) graduato i controlli di legge in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di quelli specificatamente fissati dall'Agenzia delle entrate, Stazione appaltante.
Le attività di verifica sull'operatore economico sono in fase di ultimazione e a breve si procederà alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
Successivamente, l'Agenzia provvederà alla pubblicazione del diario e della sede d'esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso.
ALLEGATO 6
5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Gli Onorevoli evidenziano che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi secondo la quale il predetto credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore.
Pertanto, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell'agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la ratio antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato.
Ciò posto, si osserva che la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti può declinarsi in specifici casi concreti che necessitano di un esame puntuale, in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta.