Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Comm. bicam. Antimafia
Comm. bicam. Antimafia
Sulla pubblicità dei lavori ... 20
Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all'articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, con riguardo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta che si terranno in Abruzzo il 10 febbraio 2019 ... 20
ALLEGATO (Relazione sull'attività di verifica delle candidature per le elezioni regionali in Abruzzo) ... 22
Mercoledì 6 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.
La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all'articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, con riguardo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta che si terranno in Abruzzo il 10 febbraio 2019.
Il PRESIDENTE rileva che l'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato impone di rinviare ad altra seduta l'esame dei punti all'ordine giorno. Dà quindi conto della documentazione trasmessa dalla Procura Nazionale Antimafia contenente i risultati della verifica inerente i candidati alle elezioni regionali abruzzesi, dalla quale risulta che nessuno dei candidati alla competizione elettorale si trova nelle condizioni ostative previste dalla disciplina del codice di autoregolamentazione, nonché dalla legge che prevede le fattispecie di incandidabilità. Il Presidente rileva che la Procura Nazionale Antimafia ha segnalato alla Commissione le situazioni relative ai procedimenti pregressi riferiti a tre candidati, nessuno dei quali risulta comunque versare nelle condizioni di incompatibilità di cui sopra. Invita i componenti della Commissione che volessero prendere visione della documentazione citata, a recarsi personalmente presso l'archivio per consultarla, secondo le modalità stabilite con riferimento agli atti recanti la classificazione «segreto». Comunica quindi che le modalità operative e le risultanze della verifica effettuata sulle liste di candidati relative alle elezioni regionali in Abruzzo, sono riferite in una breve relazione che sarà allegata al resoconto della seduta odierna e potranno naturalmente essere impiegate ai fini di una prossima relazione alle Assemblee parlamentari.
Ricorda, infine, che anche per la Regione Sardegna è in corso il medesimo procedimento di verifica sulle liste elettorali trasmesse alla Commissione dalla Corte d'Appello di Cagliari e che le risultanze delle verifiche svolte in merito dalla Procura Nazionale Antimafia, non appena pervenute, saranno comunicate alla Commissione.
La seduta termina alle 14.05.
ALLEGATO
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO
L'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».
Il comma 3 del citato articolo 1 della medesima legge prevede che «ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale».
In adempimento di quanto stabilito dalla legge istitutiva, la Commissione parlamentare antimafia ha effettuato, in occasione delle elezioni regionali in Abruzzo del 10 febbraio 2019, una verifica sulle liste elettorali e sulle candidature, acquisendo presso gli Uffici territoriali del Governo de L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti le liste dei candidati (451 candidati, compresi i quattro candidati Presidenti, suddivisi in 59 liste).
In merito alle candidature agli organi elettivi, la verifica ha avuto in particolare ad oggetto la sussistenza delle condizioni di incandidabilità, sospensione e decadenza previste dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta «legge Severino») nonché la sussistenza delle condizioni previste dal citato codice di autoregolamentazione, approvato nella seduta del 23 settembre 2014, dovendosi ancora valutare compiutamente, alla luce delle modifiche normative intervenute, gli opportuni profili di aggiornamento.
La Commissione antimafia, tenuto conto della nota carenza di un casellario nazionale dei carichi pendenti, ha chiesto, in data 11 gennaio 2019, la collaborazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), d'intesa e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge istitutiva, per la rilevazione dei dati relativi all'eventuale pendenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti candidati alle elezioni regionali in Abruzzo per i reati previsti sia dalla c.d. legge Severino sia dal codice di autoregolamentazione (1).
(1) La Commissione ha provveduto ad inviare al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in data 16 gennaio 2019 le liste dei candidati de L'Aquila, Teramo e Pescara e, in data 18 gennaio 2019, le liste dei candidati di Chieti.
Il Procuratore nazionale ha quindi comunicato, in data 21 gennaio 2019, ai Procuratori distrettuali, ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello, al Direttore della DGSIA, al Procuratore generale della Corte di Cassazione ed al Vice presidente del CSM, che avrebbe provveduto ad effettuare una rilevazione straordinaria attraverso l'estrazione automatizzata dai sistemi Re.Ge. e SICP delle procure distrettuali, dai registri delle procure non distrettuali e dai registri SIPPI – SIT.MP (misure di prevenzione), attraverso la DGSIA.
Il Procuratore nazionale ha precisato, nella citata missiva, «con riferimento alla categoria di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a) e 10 comma 1 lettera a) ultima parte, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (ulteriori reati in relazione ai quali sia stata inflitta la reclusione non inferiore ad un anno), che tale rilevazione non può essere effettuata da questa DNA, con particolare riferimento al «delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati», in quanto non esistono strumenti automatizzati per rilevare il reato in relazione al quale si effettua il favoreggiamento».
Il Procuratore nazionale ha trasmesso, con nota riservata del 31 gennaio 2019, i risultati delle estrazioni e delle elaborazioni richieste, relative ai nominativi forniti, rilevandone l'esito del tutto negativo.
Per tre candidati del distretto della Corte di Appello de L'Aquila sono intervenute sentenze assolutorie o di declaratoria di prescrizione. La Procura nazionale antimafia, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, ha svolto una istruttoria approfondita circa gli sviluppi processuali delle tre posizioni, inviando la documentazione ritenuta utile.
Va infine evidenziato, oltre ai limiti della rilevazione effettuata dalla DNAA, comunicati dal Procuratore Nazionale, che non è stato possibile verificare la sussistenza delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b) e c) del codice di autoregolamentazione.