XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Giovedì 24 gennaio 2019

INTERROGAZIONI:

5-00332 Braga: Ricadute occupazionali della dichiarazione di fallimento del casinò e dello stato di dissesto del comune di Campione d'Italia ... 74

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 76

5-00857 Rizzetto: Gestione dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ... 75

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 78

5-01029 Vizzini: Verifica dei presupposti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà, in particolare da parte del Gruppo Piaggio ... 75

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 80

5-01251 Polverini: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla pensione di soggetti dispensati dalla ferma di leva, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 ... 75

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 82

XI Commissione - Resoconto di giovedì 24 gennaio 2019

INTERROGAZIONI

  Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 9.40.

5-00332 Braga: Ricadute occupazionali della dichiarazione di fallimento del casinò e dello stato di dissesto del comune di Campione d'Italia.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Chiara BRAGA (PD) non può considerarsi soddisfatta della risposta alla sua interrogazione, in quanto il sottosegretario si è limitato ad illustrare fatti già noti, senza fornire indicazioni su quando il Governo prevede di procedere alla nomina del commissario straordinario del comune di Campione d'Italia, essendo già scaduti i termini di nomina previsti dall'articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. Si tratta di un atto da adottare con urgenza, dal momento che la crisi del casinò e il dissesto del comune coinvolgono circa mille lavoratori e tra questi, sottolinea, i dipendenti del comune che non percepiscono lo stipendio da circa un anno. Esprimendo, pertanto, la sua profonda preoccupazione per la sorte di tali lavoratori, auspica che il Governo si adoperi tempestivamente per individuare e nominare il commissario straordinario.

5-00857 Rizzetto: Gestione dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Walter RIZZETTO (FdI), riservandosi di approfondire i contenuti della risposta del sottosegretario, rileva che, nella sostanza, egli ha convenuto sulla necessità di dare finalmente piena attuazione alle disposizioni normative che disciplinano gli aspetti della pubblicità e della vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali. L'attuazione di tali disposizioni è, a suo parere, condizione necessaria per l'eliminazione dei malfunzionamenti dei fondi, dimostratisi, di fatto, inefficaci a raggiungere gli obiettivi per i quali sono stati pensati, ovvero la formazione dei lavoratori adulti, per essere competitivi rispetto alle nuove leve e per poter fronteggiare le sempre nuove richieste del mercato del lavoro.

5-01029 Vizzini: Verifica dei presupposti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà, in particolare da parte del Gruppo Piaggio.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gloria VIZZINI (M5S), dichiarandosi soddisfatta della risposta del sottosegretario, si dice fiduciosa del persistente impegno del Governo a mantenere viva la sua attenzione sulle vicende dell'azienda, che, pur non versando in uno stato di crisi, ha potuto ricorrere agli ammortizzatori sociali, con grave detrimento per i suoi dipendenti.

5-01251 Polverini: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla pensione di soggetti dispensati dalla ferma di leva, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Renata POLVERINI (FI) rileva che, con la sua risposta, il sottosegretario ha, di fatto, dichiarato la indisponibilità del Governo ad approfondire la questione da lei segnalata, limitandosi ad assumere un generico impegno a prendere in considerazione la problematica nell'ambito degli interventi che il Governo si propone di adottare con le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019. Intende, tuttavia, sottolineare che si tratta di soggetti a cui lo Stato ha chiesto di tenersi a sua disposizione, indipendentemente dal fatto di non avere prestato il servizio di leva perché ritenuti in esubero.

  La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

XI Commissione - giovedì 24 gennaio 2019

ALLEGATO 1

5-00332 Braga: Ricadute occupazionali della dichiarazione di fallimento del casinò e dello stato di dissesto del comune di Campione d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla complessa situazione del comune di Campione d'Italia e della gestione della «Casinò di Campione S.p.A.», si rappresenta che la casa da gioco, già prima delle recenti vicende riportate nell'interrogazione medesima, era stata ammessa al contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993 dal 29 ottobre 2012 al 14 ottobre 2013 e dal 15 ottobre al 14 ottobre 2014.
  A seguito dell'aggravamento dello stato di esposizione debitoria della società il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della «Casinò di Campione S.p.a.».
  Con lo stesso provvedimento giurisdizionale, sono stati nominati tre curatori fallimentari per le relative incombenze ed è stata fissata al 28 gennaio 2019 l'udienza per l'esame dello stato passivo.
  Successivamente la Giunta del comune di Campione d'Italia – per il quale i trasferimenti della casa da gioco rappresentano una risorsa essenziale per il conseguimento del pareggio del bilancio – con delibera n. 64 del 13 agosto 2018, ha rideterminato la pianta organica dell'Ente ed ha avviato le conseguenti procedure di legge.
  Detta delibera è stata impugnata da numerosi dipendenti dell'Ente dinanzi al TAR Lombardia che, con ordinanza n. 2554 del 9 novembre 2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al predetto gravame, a favore del TAR del Lazio.
  Riconosciuta la propria giurisdizione e competenza in ordine al ricorso riassunto presso di esso dai dipendenti del comune, il Tribunale Amministrativo per il Lazio – Sez. Prima ter, con ordinanza n. 7363/2018 del 4 dicembre 2018, ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata e ha disposto il rinvio per l'esame dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 febbraio 2019.
  La difficile situazione finanziaria ha determinato anche una crisi della compagine amministrativa, motivo per cui attualmente il comune di Campione d'Italia, sciolto ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è amministrato da un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 2018, sino alla prossima tornata elettorale primaverile.
  La complessiva grave situazione sopra illustrata ha indotto il legislatore ad intervenire con disposizioni ad hoc.
  Infatti, nel decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – è stato inserito l'articolo 25-octies: nell'ambito delle misure per il rilancio di Campione d'Italia è stato previsto che, nelle more della revisione della disciplina dei giochi, venga nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un
nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco del comune di Campione d'Italia il quale, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opererà anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione, nonché con operatori economici predisponendo un piano degli interventi da realizzare.
  Successivamente l'articolo 1, comma 570, della Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato i contenuti dell'incarico assegnato al Commissario straordinario, il quale può elaborare un programma di risanamento del gestore (in alternativa all'ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore).
  L'eventuale nuovo gestore può essere individuato anche attraverso la costituzione di una società interamente partecipata con capitale pubblico, inoltre, il piano degli interventi da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi socio-occupazionale, è soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno.
  Infine, ha comunicato la regione Lombardia, che per quanto concerne i lavoratori del casinò di Campione, licenziati con decorrenza 1o gennaio 2019, coloro i quali sono residenti in Svizzera risultano beneficiari dell'indennità di disoccupazione a carico dello Stato estero e coloro i quali sono residenti in Italia risultano beneficiari della NASPI.
  L'auspicio è che a seguito dell'introduzione dei provvedimenti legislativi sopra citati la casa da gioco di Campione d'Italia possa riaprire e che con la prossima decisione del TAR del Lazio si giunga alla positiva definizione della situazione dei lavoratori comunali.

ALLEGATO 2

5-00857 Rizzetto: Gestione dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per fornire una compiuta risposta al quesito posto dall'interrogante occorre compiere una piccola premessa normativa.
  Come noto l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità di istituire, per ciascun settore economico, appositi «Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua».
  Ai Fondi affluiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo versato dai datori di lavoro, pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile di ciascun lavoratore, così come previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  A ciò si aggiunga che con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), alla quale sono state demandate specifiche funzioni di vigilanza e monitoraggio sulla gestione dei Fondi interprofessionali.
  Nel citato decreto, infatti, i Fondi sono stati annoverati tra i soggetti della «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro», valorizzandone in tal modo la funzione di finanziare gli interventi di formazione continua nelle imprese aderenti.
  È proprio in forza di tale investitura che l'ANPAL ha diramato la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, recante «Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre n. 388», con la quale ha inteso affermare importanti principi atti a garantire la corretta gestione dei Fondi medesimi.
  Va precisato che la circolare in oggetto recepisce appieno le indicazioni contenute nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 29 aprile 2016 sancendo, a carico dei Fondi, specifici obblighi in materia di pubblicità, al fine di meglio esplicitare la quota dei contributi INPS destinata al finanziamento della formazione, distinguendo le somme destinate a coprire gli oneri di gestione, da quelle destinate al finanziamento delle specifiche attività formative.
  Tutto ciò premesso, al fine di rispondere alle osservazioni dell'interrogante si rappresenta che le suddette Linee Guida richiedono ai singoli Fondi la predisposizione di un Regolamento generale, da sottoporre ad autorizzazione di ANPAL, contenente la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
  Inoltre, all'interno delle stesse Linee Guida sono fornite importanti indicazioni sulla modalità di utilizzo delle risorse, sulla condivisione dei piani formativi, sulle modalità di rendicontazione delle entrate e delle uscite, sulla mobilità in entrata e in uscita e sulla semplificazione dei costi.
  Nella predisposizione dei citati Regolamenti i Fondi sono tenuti a descrivere puntualmente le modalità operative riguardanti il finanziamento degli interventi formativi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato nonché, laddove si faccia ricorso a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, il richiamo alla normativa aggiornata in tema di: appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 legge 13 agosto 2010,
n. 136 così come modificato e integrato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) antiriciclaggio in tema di transazioni finanziarie (articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) e prevenzione della corruzione e trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
  Per questi motivi è compito dell'ANPAL, in seno all'approvazione dei sopracitati Regolamenti generali, procedere ad un'attenta attività di monitoraggio sul rispetto, da parte dei Fondi, di quanto previsto dalla Circolare.
  Va, peraltro, qui rammentato che l'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: «La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione».
  Con riferimento, poi, alla specifica necessità di una chiara definizione e assegnazione dei ruoli, nonché di sistemi efficaci che garantiscano la separazione dei ruoli di valutazione, gestione e controllo delle attività formative, con l'obiettivo di escludere conflitti di interesse tra controllore e controllato, la Circolare n. 1/2018 richiede l'adozione di un modello organizzativo, conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
  Per ciò che riguarda, invece, la materia negoziale e, quindi, la stipula di contratti con terzi rammento la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016 che, sulla base del parere ANAC del 15 gennaio 2016, ha ribadito come nel caso di acquisizione di beni e servizi i Fondi siano tenuti ad applicare le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.
  Sul punto si precisa, altresì, che il rapporto dei Fondi stessi con gli enti formativi va inquadrato nell'ambito della concessione di contributo per finanziare interventi formativi come previsto dall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, istitutiva dei Fondi interprofessionali.
  Quanto agli obblighi di trasparenza ricordo, inoltre, che ciascun Fondo deve pubblicare, su un'apposita sezione del proprio sito internet, il Bilancio di esercizio e il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
  Più in particolare tale adempimento è esplicitamente previsto nel testo delle Linee guida ANPAL che rimanda, a tal fine, al rispetto degli obblighi di trasparenza sanciti nelle Linee Guida pubblicate da ANAC (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 5 dicembre 2017)1.
  Infine, le risorse versate dai datori di lavoro sono direttamente accessibili da parte di ciascuna azienda attraverso gli strumenti informatici che ciascun Fondo deve predisporre e mettere a disposizione a tali fini.
  Conclusivamente, alla luce di quanto esposto in questa sede, posso rassicurare che il rispetto degli obblighi di trasparenza continuerà ad essere oggetto di puntuale verifica da parte dell'organo vigilante, considerata la delicatezza del settore in cui si riflettono le ricadute delle attività intraprese da tali importanti organismi di natura associativa.
  (1) «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici».

ALLEGATO 3

5-01029 Vizzini: Verifica dei presupposti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà, in particolare da parte del Gruppo Piaggio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La società Piaggio & C S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), ed unità produttive in Pontedera, Noale (VE), Scorzé (VE) e Mandello del Lario (LC), svolge attività di progettazione, sviluppo ed assemblaggio di motoveicoli, ciclomotori e scooter e applica il CCNL Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di impianti.
  Come sottolineato anche dagli onorevoli interroganti, le diverse unità produttive dell'azienda hanno usufruito per diversi anni degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Nello specifico: l'unità di Pontedera ha beneficiato quasi ininterrottamente dal 20 febbraio 2013 ad oggi del trattamento di CIGS mediante contratti di solidarietà; l'unità di Scorzé (VE) dal primo febbraio 2010 ad oggi; mentre l'unità di Noale (VE) dal primo febbraio 2011 al 31 ottobre 2017.
  Nel dettaglio, per quanto concerne le ultime autorizzazioni concesse, il 26 novembre 2018 è stato sottoscritto il verbale di accordo governativo per il ricorso alla proroga di 12 mesi – a decorrere dal 9 gennaio 2019 – della CIGS per riorganizzazione aziendale in favore di 267 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Scorzé (VE). La proroga è stata concessa su istanza dell'azienda e nel rispetto della normativa vigente con l'obiettivo di raggiungere alcuni punti del programma di riorganizzazione. Tra questi, segnalo l'avviamento di una serie di interventi in grado di raggiungere una maggiore efficienza e l'avvio dei percorsi di formazione, durante il periodo di CIGS, rivolti alla valorizzazione professionale del personale.
  A tal riguardo, segnalo che la regione Veneto, presente all'incontro, ha dichiarato che la società riveste una rilevanza economico-strategica per il territorio regionale e si è impegnata a concordare con la stessa la programmazione delle iniziative di politica attiva rivolte ai lavoratori.
  Un ulteriore trattamento di integrazione salariale riguarda l'unità di Pontedera (PI) coinvolta nella stipula di un contratto di solidarietà di tipo «difensivo» (fino al 15 marzo 2019) per 2.437 unità lavorative su un organico complessivo di 3.248 unità.
  In questo caso, la società, registrando un'eccedenza non diversamente occupabile in tutte le aree di produzione, ha dichiarato l'urgenza di ridimensionare le risorse ai ridotti volumi, individuando un assetto organizzativo e produttivo adeguato alle attuali esigenze ed alle previsioni di periodo.
  In merito poi alla richiesta degli onorevoli interroganti, relativa alle verifiche previste negli interventi di integrazione salariale, sono state richieste maggiori informazioni alla sezione territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che ai sensi all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, avvia le procedure di accertamento degli impegni aziendali.
  Nello specifico, l'ispettorato territoriale di Livorno-Pisa ha reso noto che da tutti i controlli svolti, sul rispetto degli impegni aziendali assunti in sede di accordo con le OOSS, non sono state riscontrate criticità.

  In linea più generale, tengo, inoltre, qui ad evidenziare che questo Governo si è posto di fronte alle aziende in crisi con un duplice approccio.
  Da una parte, quello della lotta alla delocalizzazione che tocca i temi cui rivolgono l'attenzione nelle premesse esposte gli onorevoli interroganti. Dall'altra, quello dell'ausilio alla parte più fragile del sistema lavoro.
  Quanto al primo aspetto, concernente la lotta alla delocalizzazione, la normativa inserita all'interno del «Decreto Dignità» ha previsto che le imprese, operanti nel territorio nazionale e che percepiscano un aiuto di Stato, decadano dal beneficio stesso qualora l'attività economica venga delocalizzata al di fuori dell'ambito territoriale del sito incentivato. Questo provvedimento di tipo sanzionatorio si è ritenuto necessario al fine di porre un limite al fenomeno destabilizzante delle continue delocalizzazioni.
  Quanto al secondo aspetto, quello del sostegno ai lavoratori, rammento che all'interno del «Decreto Genova», abbiamo colmato il vuoto lasciato dall'approvazione del Jobs Act. In particolare, con l'articolo 44 abbiamo previsto la possibilità di autorizzare, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: 1) concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; 2) possibilità di realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; 3) specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.
  Entrambi gli interventi sono in linea con il programma di questo Governo, di intervenire con ogni strumento utile al fine di trattenere le aziende nei luoghi originari di produzione e di evitare il depauperamento del territorio, sostenendo tutti i lavoratori in difficoltà, che di fronte al pericolo delocalizzazione rischiano la precarizzazione della propria vita.

ALLEGATO 4

5-01251 Polverini: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla pensione di soggetti dispensati dalla ferma di leva, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante invita il Governo ad assumere iniziative finalizzate alla tutela del diritto alla pensione dei soggetti, nati negli anni ‘50 e ’60, che sono stati congedati per eccedenza rispetto al fabbisogno delle Forze Armate, riconoscendo loro, anche mediante l'effettuazione di versamenti su base volontaria, una copertura contributiva relativamente ai periodi in cui sono rimasti in attesa di essere chiamati alla leva obbligatoria o di essere dispensati dalla medesima.
  A riguardo si rappresenta in primo luogo che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, di approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede, quale condizione per la computabilità dei periodi resi al servizio dello Stato, che gli stessi siano stati effettivamente prestati.
  Il soddisfacimento dell'obbligo di leva è condizione prevista dalle norme di settore per il riconoscimento ai fini pensionistici della contribuzione cosiddetta figurativa.
  Inoltre, occorre considerare che l'atto di dispensa dagli obblighi di leva rientra nel novero dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari che, a seguito di valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, consentono di esercitare un'attività o di compiere un determinato atto in deroga ad un divieto di legge ovvero esonerano dall'adempimento di un obbligo stabilito dalla legge.
  Ciò premesso, si evince che nella fattispecie in esame si poteva disporre del periodo temporale antecedente alla dispensa anche per la prestazione di attività lavorativa.
  In ordine, poi, alla possibilità per coloro che sono stati dispensati dal servizio obbligatorio di leva di effettuare il versamento dei contributi volontari, la normativa vigente in materia prevede che il lavoratore, dipendente o autonomo o iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione.
  L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato in una serie di ipotesi tassativamente disciplinate, come ad esempio l'aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, l'interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare.
  Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda ed in ogni caso i versamenti volontari possono riguardare esclusivamente periodi successivi all'autorizzazione
ed eventualmente il semestre precedente alla data della domanda.
  Alla luce del quadro normativo sopra delineato non è, pertanto, configurabile un'estensione della disciplina alla fattispecie in esame.
  Infine, come è noto, la legge di bilancio per l'anno 2019 ha istituito il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, la cui dotazione, prevista sino al 2024, ha la finalità di consentire il pensionamento anticipato dei lavoratori in possesso dei requisiti che sono stati fissati con il decreto-legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019.
  L'Esecutivo in carica sta concentrando tutte le proprie energie per mettere a disposizione del Paese quelle misure che siamo certi creeranno un impatto positivo sulla crescita, sui consumi, sull'occupazione e salvaguarderanno anche i diritti di coloro che aspirano al raggiungimento del diritto a pensione.
  Il Governo non è inerte e saprà ascoltare le richieste del personale interessato dalla questione in esame, riservandosi di effettuare un approfondimento della questione, tenendo anche conto dei relativi oneri finanziari.