X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 82
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 86
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 83
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ... 88
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 83
7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010) ... 84
ALLEGATO 3 (Testo unificato delle risoluzioni) ... 90
ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione) ... 93
Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).
Prof. Mario Libertini, emerito di diritto commerciale ... 85
Prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso l'Università Statale di Milano direttore dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, dell'Università Luiss Guido Carli ... 85
Rappresentanti di Unioncamere ... 85
Rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... 85
Rappresentanti di ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ... 85
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.
La seduta comincia alle 14.45.
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 1409, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.
Andrea DARA (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Desidera però evidenziare come nelle premesse abbia sottolineato l'importanza di fornire al Governo strumenti per poter correggere o integrare il decreto legislativo, alla luce delle criticità esistenti o che saranno rilevate in corso di attuazione. Nella premessa ha fatto riferimento, ad esempio, all'articolo 378 dello schema che modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco e revisori dei conti) il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio o i limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Si tratta di una misura di cui auspica la correzione da parte del Governo in quanto rappresenta una fonte di ulteriore aggravio per le piccole e medie aziende già in difficoltà.
Sara MORETTO (PD), conferma il sostegno a un percorso di riforma fortemente voluto dalla sua forza politica, in quanto inciderà positivamente sulla vita delle imprese ed eviterà la chiusura di aziende, anticipando le loro crisi, oltre a fungere da deterrente a situazioni di fallimenti poco chiare. Non vi sono però obiezioni a fornire strumenti al Governo per intervenire al fine di correggere o integrare il decreto, di fronte all'emergere di criticità. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.
Claudia PORCHIETTO (FI), condivide quanto affermato dal relatore sulla minore tutela delle piccole imprese che si avrà con il decreto legislativo in esame, alle quali aggiunge la perplessità sulla misura dell'esdebitazione diretta. Ritiene, quindi, opportuno prevedere strumenti correttivi o integrativi e preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.
Rachele SILVESTRI (M5S), preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo ZUCCONI (FdI), preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.
Giorgia ANDREUZZA (Lega), preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.
Pier Luigi BERSANI (LeU), preannuncia la posizione di astensione sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.
Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice. Delibera altresì di nominare la deputata Orrico quale relatrice presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Atto n. 61.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.
Fabio BERARDINI (M5S), relatore, alla luce della corposità del provvedimento e, di conseguenza, della necessità di ulteriori approfondimenti, ai fini della predisposizione della proposta di parere, chiede di rinviare l'esame dello schema di decreto alla prossima settimana.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato da ultimo fissato al 18 gennaio. Chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad aspettare la prossima settimana per l'espressione del parere da parte della Commissione.
Il sottosegretario Davide CRIPPA dichiara la disponibilità del Governo ad aspettare per l'espressione del parere da parte della Commissione non oltre martedì 22 gennaio, in quanto l'emanazione del decreto implica passaggi burocratici che rischierebbero di allungare i tempi di emanazione di un provvedimento molto atteso dai consumatori.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, conferma quindi che il termine per l'espressione del parere è prorogato a martedì 22 gennaio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
RISOLUZIONI
Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.
La seduta comincia alle 15.
7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 10 gennaio 2019.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che è stato predisposto un testo unificato delle risoluzioni in titolo (vedi allegato 3). Chiede ai presentatori delle risoluzioni se intendano illustrarlo.
Gianluca BENAMATI (PD), anche a nome dei deputati Vallascas e Andreuzza illustra il testo unificato delle risoluzioni in titolo. Sottolinea come si tratta di un risultato che fa seguito a un lavoro lungo e costruttivo, che ha visto lo svolgimento di numerose audizioni, oltre a un ampio dibattito in Commissione. Ricorda che la risoluzione nasce per impedire che i costi delle bollette insolute, con riguardo agli oneri generali di sistema, gravino su tutti i consumatori. Ripercorre in breve i passaggi della vicenda che ha visto la giustizia amministrativa dichiarare la non liceità della deliberazione dell'Autorità che definiva un sistema di garanzie per i venditori, delineando nel contempo un vuoto normativo. Nel sottolineare l'importanza di essere giunti a un testo condiviso, illustra i sei impegni del testo unificato. Con riferimento all'impegno n. 5, relativo all'adozione di opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, anticipa che tale impegno potrebbe essere riformulato con un'integrazione, finalizzata a precisare con maggiore chiarezza che gli utenti finali non debbono essere penalizzati dalle inadempienze altrui, come suggerito in via informale dai colleghi del gruppo di Forza Italia. Osserva, infine, come l'approvazione di un atto di indirizzo del Parlamento al Governo su un tema fortemente sentito che implica anche questioni di eticità, rappresenti uno snodo rilevante per l'interesse generale del Paese.
Paolo BARELLI (FI), sottolinea come l'impegno n. 4 del testo unificato, relativo alla predisposizione di iniziative finalizzate a una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto, riprende un tema avanzato da un emendamento del gruppo di Forza Italia presentato alla legge di bilancio. Come appena evidenziato dal collega Benamati, il suo gruppo, con riferimento all'impegno n. 5, ritiene opportuna un'integrazione, finalizzata a precisare con maggiore chiarezza che gli utenti finali non debbono essere penalizzati dalle inadempienze altrui. Propone, quindi, di riformulare l'impegno n. 5, aggiungendo, in fine, le parole: «, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali». Preannuncia, nel caso di accettazione della riformulazione da lui proposta, la sottoscrizione della risoluzione anche da parte dei collegi del suo gruppo e il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
Gianluca BENAMATI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S) e Giorgia ANDREUZZA (Lega), riformulano il testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137 nei termini indicati in allegato (vedi allegato 4).
Il deputato Paolo BARELLI (FI), anche a nome dei deputati del gruppo di Forza Italia, sottoscrive la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137.
Riccardo ZUCCONI (FdI), Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEI) e Pier Luigi BERSANI (LeU), sottoscrivono la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137.
Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137. Sottolinea la soddisfazione per il fatto che un tema di grande attualità e rilevanza sia stato trattato in modo unitario. Evidenzia la necessità di mettere mano a un sistema che, in assenza di specifiche norme, ha favorito di fatto comportamenti scorretti. La risoluzione odierna, se approvata, con i suoi impegni aiuterà il Governo nel correggere la situazione attuale, con riferimento anche al fenomeno del cosiddetto turismo energetico. Sottolinea l'importanza dell'impegno relativo non solo all'albo dei venditori ma anche alla predisposizione di criteri stringenti per l'accesso e per il mantenimento dell'iscrizione. È un atto importante che va inserito in un contesto sanzionatorio che al momento non è efficace, perché spesso la sanzione è inferiore al guadagno del venditore. Informa al proposito che al momento dell'insediamento del nuovo Governo, si è preferito fermare l’iter di un testo già predisposto in quanto non prevedeva le suddette regole. Rileva come questi elementi siano già venuti alla luce nel corso delle riunioni del tavolo già avviato presso il ministero. La risoluzione odierna non potrà quindi che dare maggiore forza e autorità all'azione intrapresa dal Governo. Ringrazia la Commissione del proficuo lavoro svolto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137 così come riformulato, che assume il numero 8-00010.
La seduta termina alle 15.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 16 gennaio 2019.
Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55). .
Prof. Mario Libertini, emerito di diritto commerciale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.
Prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso l'Università Statale di Milano direttore dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, dell'Università Luiss Guido Carli.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.
Rappresentanti di Unioncamere.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.
Rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.
Rappresentanti di ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.30.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» (C. 1409, approvata dal Senato);
sottolineato che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario (S. 871), l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e che «nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria»;
ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155 del 2017, entrerà in vigore nei prossimi giorni il decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 gennaio 2019;
evidenziato che, vista l'importanza e la complessità della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte in sede di applicazione del medesimo decreto;
sottolineato che risulta pertanto essenziale dare al Governo strumenti legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese;
rilevata al riguardo l'opportunità che attraverso le disposizioni integrative e correttive si possa intervenire su questioni problematiche – eventualmente non risolte dal testo definitivo del decreto legislativo –, quale, ad esempio, la previsione di un potenziamento delle regole di governance di cui all'articolo 378 dello schema di decreto legislativo, peraltro evidenziata nei pareri parlamentari resi sullo stesso;
evidenziato, infatti, che il citato articolo 378 modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco e revisori dei conti) il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
rilevato che tale disposizione potrebbe frenare la crescita dimensionale delle società interessate in quanto, per evitare di incorrere in questo nuovo obbligo, le aziende limiterebbero le nuove assunzioni o ridurrebbero quelle già presenti negli esercizi precedenti;
evidenziate, altresì, le possibili criticità connesse agli ulteriori limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni individuati dal citato articolo 378, ai fini del suddetto obbligo di nomina dell'organo di controllo;
ribadita quindi l'esigenza di rendere più agevoli le procedure integrative o correttive dei decreti attuativi per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza affinché le nuove norme rappresentino un reale aiuto per scongiurare il fallimento delle imprese e superare eventuali crisi aziendali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);
rilevato che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e professioni, ivi stabilite, alle seguenti ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione, di ente pubblico o privato e di istituto bancario, finanziario o assicurativo; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi e rilevato altresì che l'intervento normativo nasce dalla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2175;
considerato che l'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio; in particolare, per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti sia di rivendite ordinarie che speciali, sono introdotti, in sostituzione del parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti ed evidenziato che resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e sottolineato che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU – Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE;
rilevato che l'articolo 4, recante «Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090», introdotto dal Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori e sottolineato che la modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della citata procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici;
considerato che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo al fine di adottare, entro il termine di dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR;
valutato positivamente l'articolo 11, che contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con particolare riferimento al ruolo della Consob per quanto riguarda la vigilanza e l'erogazione di sanzioni nei confronti degli intermediari abilitati;
considerato che l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 2015 del 2017, che dispone l'assegnazione di un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD) e evidenziato che, configurandosi tale finanziamento come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE il Governo ha ritenuto di sospenderlo e poi di eliminarlo in maniera definitiva;
valutato positivamente l'articolo 18, introdotto dal Senato, che abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di evitare una procedura d'infrazione e di scongiurare un ulteriore aumento degli oneri della componente tariffaria ex A3,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
ALLEGATO 3
7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
La X Commissione,
premesso che:
gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;
per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;
la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;
il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;
tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,
impegna il Governo:
1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;
2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;
4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;
5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;
6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.
ALLEGATO 4
7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
premesso che:
gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;
per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;
la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;
il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;
tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,
impegna il Governo:
1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;
2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;
4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;
5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali;
6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.
(8-00010) «Benamati, Vallascas, Andreuzza, Barelli, Bersani, Colucci, Zucconi, Bazzaro, Bendinelli, Berardini, Binelli, Bonomo, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Gavino Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Patassini, Pettazzi, Piastra, Polidori, Porchietto, Squeri, Zardini».