XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Martedì 18 dicembre 2018

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 72

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 78

Sull'ordine dei lavori ... 74

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 74

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 75

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 79

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 76

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 81

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 76

ALLEGATO 4 (Proposta di parere presentata dal relatore) ... 83

XIV Commissione - Resoconto di martedì 18 dicembre 2018

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, preliminarmente intende replicare alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta dell'11 dicembre 2018. Con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Pettarin, relative alle eventuali sovrapposizioni della normativa in esame con quella relativa al diritto d'autore evidenzia che le due discipline, pur recanti indubbi tratti di contiguità si riferiscono tuttavia ad ambiti che hanno subìto traiettorie evolutive diverse, perché il diritto d'autore non pertiene propriamente al terreno del diritto commerciale e industriale, di cui fanno parte invece le discipline di marchio e brevetto, le quali, a differenza del diritto d'autore, sono ricomprese nel decreto legislativo n. 30 del 2005, cosiddetto codice della proprietà intellettuale, sottolineando, altresì, che le norme relative al diritto d'autore sono recate da altri provvedimenti. Con riferimento alla questione della tutela giurisdizionale, ricorda che l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Segnala che tale accordo supera, di fatto, il sistema delineato dalla della Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, che non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale. Osserva che l'esigenza di una giurisdizione unitaria risiede nella necessità di completare il quadro di tutela conseguente alla cooperazione rafforzata in materia di tutela dei brevetti, a cui ha aderito l'Italia, e all'emanazione del regolamento n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria: il regolamento prevede in particolare l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale. Ricorda, infine, che lo schema di decreto legislativo in esame prevede anche un periodo transitorio al fine di garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio previsto dall'Accordo medesimo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Piero DE LUCA (PD) sottolinea che il parere che la Commissione si appresta a rendere concerne lo schema di un decreto legislativo attuativo di una delega della legge europea proposta dai Governi precedenti a guida del Partito Democratico e approvata dalla maggioranza di centrosinistra. In tal senso sottolinea la propria soddisfazione per gli esiti che ha voluto proporre la relatrice dell'attuale maggioranza di Governo, ma resta stupito che la Lega non abbia voluto aggiungere nulla su un provvedimento che, di fatto, realizza una procedura centralizzata che significa, in un certo senso, accettare una cessione di sovranità. Ribadisce di condividere pienamente il merito del suddetto provvedimento e intende esprimere soddisfazione anche per il fatto che la maggioranza di Governo vada a rafforzare, con questo provvedimento, l'europeismo del nostro Paese anche attraverso una cessione di sovranità finalizzata alla tutela giurisdizionale dei brevetti. Conclude restando in attesa che la Lega voglia fornire maggiori delucidazioni sulla sua posizione politica in fase di dichiarazione di voto.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per le risposte e i chiarimenti forniti. Ribadisce che tutti i temi che sono stati trattati nella replica della relatrice sono tra di loro collegati anche se su piani diversi. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo legato, soprattutto, alla disciplina volta a tutelare le imprese e le invenzioni. Sottolinea che il nuovo strumento è particolarmente importante perché, fino ad oggi, la registrazione del brevetto nazionale non assicurava un'effettiva difesa degli interessi in gioco mentre la giurisdizione unica, ritiene, è essenziale per una tutela unitaria ed europea in materia.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame degli schemi di decreto legislativo relativi agli atti del Governo numeri 55, 57 e 58 e, infine, allo schema di decreto relativo all'atto del Governo numero 59.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, preliminarmente intende replicare alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 12 dicembre 2018. Quanto alle osservazioni del deputato Pettarin, concorda che il diritto di autore sia una disciplina affine a quella dei segni distintivi dell'impresa, tra cui i brevetti e il marchio: più in particolare, sia per il diritto di autore sia per la tutela del marchio si pone l'analogo tema di come – tradizionalmente – la tutela trovi base territoriale (con il bollo SIAE, per esempio, o con la registrazione nazionale del marchio) mentre gli interessi legati alla proprietà intellettuale, che potenzialmente reclamano tutela, sono ubiqui, non lasciandosi confinare sul piano nazionale. Osserva, inoltre, che è possibile constatare un'altra similitudine, quella tra diritto d'autore e brevetti, per i quali la tutela è bicefala, poiché si riferisce sia al diritto della personalità di essere riconosciuti autori di un'opera artistica o dell'ingegno; sia al fascio dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dell'opera. Da questo punto di vista, ritiene che il deputato Pettarin abbia ragione nel sottolinearne le affinità. Rileva, nondimeno, che si tratta di ambiti che hanno subìto traiettorie evolutive diverse, perché il diritto d'autore non pertiene propriamente al terreno del diritto commerciale e industriale, di cui fanno parte invece le discipline di marchio e brevetto. Ricorda che le esigenze di coordinamento e protezione transnazionale del diritto d'autore sono note fin dal 1886, con la stipula della Convenzione di Berna, modificata ed emendata numerose volte fino ad anni recenti e che le direttive dell'Unione europea in materia sono la 2001/69 e la 2004/48, recepite da ultimo con la legge europea del 2017. Precisa altresì che l'Autorità pubblica regolatrice di questo settore – oltre al dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio – è l'Autorità di garanzia delle comunicazioni, che invece non ha competenze sui segni distintivi, che appartengono all'attribuzione invece del Ministero dello sviluppo economico. Venendo poi all'osservazione del deputato Pettarin in ordine al non uso del marchio, quale causa di decadenza, devo rammentare che il termine di 5 anni è già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 30 del 2005. Per quanto riguarda, infine, le osservazioni del deputato De Luca, ricorda che già i criteri di delega generali contenuti nella legge n. 234 del 2012, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, lettere a) e c), prescrivono che dal recepimento delle direttive non derivi un aggravio di regolazione. Conclude riservandosi quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) osserva che i principi e criteri stabiliti dalla delega in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) fanno riferimento anche ai cittadini e quindi non si debbono valutare esclusivamente gli interessi delle imprese ma anche quelle dei comuni cittadini. Anche per tale motivo preannuncia un voto di astensione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede alla relatrice un chiarimento sugli spazi di libertà che le osservazioni proposte nel suo parere lasciano al Governo nel senso di conoscere se esso sia vincolato nella sua azione da un perimetro stabilito in precise discipline preesistenti ovvero se libero di scegliere le proprie determinazioni.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) in relazione all'affidamento all'organismo unico nazionale di accreditamento della valutazione, notifica e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuali ai requisiti essenziali di salute e sicurezza ritiene che sia necessario inserire delle modalità di coordinamento con le regioni ai fini del loro accreditamento e, specialmente, di controllo. Ciò, conclude, anche al fine di realizzare una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin, sottolinea che le osservazioni della sua proposta di parere sono essenzialmente volte a rafforzare l'azione del Governo che comunque agisce nell'ambito del perimetro normativo previsto dal regolamento europeo che è immediatamente applicabile. Per quanto riguarda le osservazioni della deputata Rossini, ritiene che l'osservazione presenta un carattere generale e omnicomprensivo e, per tale motivo, non vi sia necessità di inserire un'altra osservazione alla sua proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3) che ritiene anche essere idonea a rispondere alle richieste avanzate dalla deputata Rossini nel corso del dibattito (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 12 dicembre, n. 112).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Guido Germano PETTARIN (FI) sottolineando l'estrema complessità del provvedimento e della tematica coinvolta chiede al relatore se gli è possibile effettuarne una sintesi esplicativa semplificandola dai tecnicismi connessi alla materia.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, rinviando alla relazione già svolta e alla documentazione predisposta dagli uffici ricorda che l'obiettivo dello schema di decreto il titolo è assicurare una maggiore trasparenza nella negoziazione dei valori mobiliari dati in garanzia nonché adeguare la normativa nazionale in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Sottolinea che la Commissione parlamentare competente per i profili di merito, la VI Commissione, ha già avuto modo di svolgere e concludere l'esame del provvedimento medesimo e non ha espresso obiezioni sull'impostazione di esso. Ritiene quindi che ulteriori approfondimenti siano possibili solo a fronte di precise e specifiche domande e non osservazioni generiche.

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che gli eventuali approfondimenti sono connessi ai profili di competenza della Commissione. In tal senso chiede di approfondire se vi sia coerenza con il quadro normativo europeo sulla tematica dell'individuazione delle autorità di vigilanza.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene che sarebbe opportuno, ove possibile, un rinvio per approfondire l'esame del provvedimento.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, ribadisce la sua posizione circa l'opportunità di ulteriori approfondimenti solo a fronte di specifiche e precise domande su singoli contenuti essendo altrimenti il testo, a suo avviso, già sufficientemente esaminato e compatibile con il quadro normativo europeo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sottolinea che eventuali istanze da parte dei commissari che siano connesse con le competenze proprie della Commissione saranno oggetto di opportuno chiarimento. Tuttavia ribadisce che quelle legate al merito del provvedimento sono già state affrontate nell'esame che ha già concluso la Commissione competente.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alla richiesta del deputato De Luca, ritenendo che siano meritevoli di approfondimento le disposizioni riguardanti le sanzioni.

  Piero DE LUCA (PD) segnala che gli approfondimenti richiesti riguardano l'articolo 2, comma 1, relativamente alle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e, per ciò che riguarda il regolamento SFT-R, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 27 di tale regolamento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

XIV Commissione - martedì 18 dicembre 2018

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. (Atto n. 56).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;
   considerato che l'articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone, al paragrafo 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione» e che il medesimo articolo, al paragrafo 2, prevede che «il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo»;
   tenuto conto che, sulla base delle richiamate previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 e che tali atti normativi, unitamente all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, costituiscono parte di un regime armonizzato di tutela, uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) al fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) e reca norme per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1257/2012 e all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
   considerato che ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2012, in particolare, il brevetto europeo con effetto unitario è un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti;
   rilevata la necessità di apportare all'ordinamento interno le modifiche finalizzate a dare piena attuazione ai richiamati atti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE;
   rilevato che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017), che ha stabilito i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI);
   considerato che il citato regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016 e dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018;
   rilevata la necessità che il legislatore nazionale nell'esercizio della citata delega introduca le modifiche all'ordinamento interno finalizzate, abrogando le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione e individuando le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione;
   considerato che l'articolo 6, comma 3, lettera d), della richiamata legge delegazione europea 2016-2017, prevede, fra i principi e criteri direttivi della delega, la fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   rilevata l'opportunità, anche al fine di assicurare uniformità nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425 di dare espressa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della richiamata legge delegazione europea 2016-2017;
   considerato che il sistema di distribuzione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale appare frazionato e
non sempre idoneo a trasmettere le necessarie informazioni per una corretta gestione e un valido utilizzo dei DPI, in particolare per i consumatori e gli altri utilizzatori finali di tali dispositivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disposizione volta a dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017);
   valuti il Governo l'opportunità di adottare le misure ritenute necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI accompagnati dalle necessarie note informative, nonché dai documenti richiesti, di cui allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/UE;
   considerato che il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008;
   rilevato che il citato regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016 e l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018;
   considerata la necessità che il legislatore nazionale intervenga per abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;
   rilevato che, ai sensi del criterio di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge di delegazione occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   valutata positivamente la previsione normativa che affida al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno, in coordinamento fra loro nell'ambito delle specifiche competenze, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, in considerazione del coinvolgimento, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;
   rilevata la necessità di dare pronta attuazione ai richiamati interventi al fine dare piena attuazione al regolamento (UE) n. 2016/426,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disposizione volta a dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017).

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Atto n. 59).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
   considerato che con la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli;
   rilevato che il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 (Regolamento benchmark) introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari. L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è quello della elaborazione, fornitura e utilizzo degli indici di riferimento nell'Unione europea;
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento;
   rilevato che il regolamento (UE) n. 2015/2365 fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (SFT-R) di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale;
   considerato che l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle c.d. securities financing transactions (SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori mobiliari dati in garanzia (collateral);

   rilevato che la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2015/2365 è finalizzata a consentire di operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal Regolamento per quanto attiene ai seguenti ambiti: sanzioni amministrative e altre misure amministrative che l'autorità competente deve adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R (articolo 22); modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (articolo 23); nonché modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 26) e del diritto di ricorso (articolo 27),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.