VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Mercoledì 5 dicembre 2018

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli ... 60

ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) ... 70

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 61

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base) ... 61

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 62

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 72

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1301 Meloni C. 1342 Aprea) ... 63

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 64

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 67

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 69

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 5 dicembre 2018

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 5 dicembre 2018.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo – su richiesta del gruppo di Forza Italia – ha stabilito di iniziare la discussione del provvedimento in Assemblea già lunedì prossimo (10 dicembre), il che ha imposto un'accelerazione dell’iter di esame in sede referente.
  Riferisce che il comitato ristretto nominato il 24 ottobre ha lavorato con profitto, anche grazie al contributo attivo del Governo, che ha partecipato alle riunioni nelle persone del viceministro Fioramonti e, oggi, del sottosegretario Giuliano. Partendo da una proposta del relatore, deputato Mariani, il Comitato ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame, sul quale tutti i gruppi hanno convenuto all'unanimità. Il testo reca una delega legislativa al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato all'introduzione nella scuola primaria dell'insegnamento curricolare di educazione motoria impartito da docenti aventi titoli di studio specifici.
  Fa presente che l'unico nodo non ancora compiutamente sciolto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, per la cui definizione sarebbe stato preferibile avere più tempo, anche in considerazione del fatto che questo non è il momento propizio, dato che il bilancio per il prossimo triennio è in fase di formazione e che sia la Commissione bilancio sia il Ministero dell'economia e delle finanze sono occupati con la manovra di finanza pubblica. Per avere più tempo sarebbe tuttavia necessario chiedere alla Presidenza della Camera un rinvio della discussione, ma il gruppo di Forza Italia – su richiesta del quale il provvedimento è stato iscritto, in quota opposizione, nel calendario di Assemblea – ha anticipato in sede di comitato ristretto di essere contrario a chiedere il rinvio.
  Ricorda che, affinché la Commissione sia pronta a riferire all'Aula nel giorno stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, è necessario concludere l’iter in sede referente entro questa settimana. Per questo, nella riunione di stamattina il comitato ristretto ha concordato di introdurre nel testo una copertura finanziaria parziale proposta dal Governo. Chiarisce che si tratta di una soluzione non pienamente soddisfacente, che potrebbe quindi essere valutata in modo non favorevole dalla Commissione Bilancio.
  Tutto ciò premesso, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal comitato ristretto a partire da una proposta del relatore.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, eventuali emendamenti dovranno essere presentati necessariamente entro un'ora, e quindi entro le 11.40, in modo che la Commissione possa discuterli già questa mattina e subito dopo inviare il testo risultante dal suo lavoro alle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono state preavvisate affinché rendano il parere in tempi rapidissimi.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 11.40 della giornata odierna.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2018.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che sono stati presentati 27 emendamenti (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 novembre 2018) e che l'ultima seduta è stata dedicata a interventi di carattere generale su di essi.

  Paolo LATTANZIO (M5S), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carbonaro 1.27, 1.28, 1.23 e 1.24, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.5 e Saccani Jotti 1.10, per i quali ha bisogno di tempo per un supplemento di istruttoria. Invita infine al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati, chiarendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

  I sottosegretari Gianluca VACCA e Salvatore GIULIANO esprimono, per i rispettivi dicasteri, parere conforme a quello del relatore.

  Alessandra CARBONARO (M5S) accetta le riformulazioni proposte dal relatore e ritira l'articolo aggiuntivo 1.01.

  Luigi GALLO, presidente, con riferimento all'articolo aggiuntivo Carbonaro 1.01, di cui è cofirmatario, chiarisce che l'intenzione della proposta normativa era di rendere più efficiente, e nel contempo più trasparente sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie, l'acquisto delle pubblicazioni scientifiche da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad un più attento esame è però risultato che, formulata nei termini della proposta emendativa, la norma avrebbe potuto non essere del tutto efficace rispetto agli scopi. Per questo, d'accordo con il relatore, i presentatori dell'articolo aggiuntivo hanno ritenuto di doverlo ritirare.
  Avverte, quindi, che, in assenza dei firmatari, s'intendono decaduti gli emendamenti Lorenzin 1.16, 1.17 e 1.18, Di Giorgi 1.11, Lorenzin 1.19 e 1.20, Palmieri 1.13, Mollicone 1.12, Palmieri 1.14, Lorenzin 1.21, Palmieri 1.15 e Lorenzin 1.22.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carbonaro 1.27 e 1.28, entrambi nella nuova formulazione (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.1 e Saccani Jotti 1.6 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carbonaro 1.28 (nuova formulazione).

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.2 e Saccani Jotti 1.7, nonché gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.3 e Saccani Jotti 1.8; approva, gli emendamenti Carbonaro 1.23 e 1.24, entrambi nella nuova formulazione (vedi allegato 2), e respinge gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.4 e Saccani Jotti 1.9.

  Luigi GALLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di accesso ai corsi universitari.
C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1301 Meloni C. 1342 Aprea).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2018.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea. Vertendo le suddette proposte su identica materia, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, ai progetti di legge in titolo. Ricorda che il gruppo del Partito democratico ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge sulla materia. Comunica, inoltre, che, su richiesta della XII Commissione (Affari sociali), il parere della medesima Commissione sulle proposte di legge in titolo sarà espresso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento (cosiddetto parere rinforzato).

  Manuel TUZI (M5S), relatore, a integrazione della relazione da lui svolta nella seduta del 15 novembre scorso, riferisce in merito alle due proposte di legge da ultimo abbinate.
  Dopo aver ricordato che si tratta delle proposte di legge n. 1301 Meloni e altri e n. 1342 Aprea e altri, premette che entrambe mantengono nella sostanza inalterato l'elenco di corsi universitari con accesso a numero programmato (o «chiuso») stabilito dalla legge n. 264 del 1999, distinguendo però in tale elenco due gruppi, che vengono assoggettati a due regimi diversi di selezione dei candidati.
  In particolare, la proposta di legge n. 1301 Meloni distingue tra un primo gruppo, formato dai corsi di laurea di area sanitaria, da quelli in architettura e in scienza della formazione primaria, dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, dai corsi universitari di nuova istituzione, dai corsi di laurea con utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici o comunque posti-studio personalizzati, dai corsi obbligo di tirocinio e dal corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'università di Trieste; e un secondo gruppo, formato dai corsi di formazione specialistica per i medici e per le professioni legali e per specializzazioni individuate dai decreti attuativi della legge n. 127 del 1997.
  Per l'accesso al primo gruppo di corsi di studio è previsto che la limitazione degli accessi attraverso programmazione si compia al secondo anno accademico e che la selezione avvenga sulla base degli esami sostenuti e della media riportata dagli studenti nel primo anno. Per l'accesso al secondo gruppo di corsi, è previsto invece – a seconda dell'indirizzo di studio – il superamento delle prove previste dai decreti legislativi n. 368 del 1999 (che ha attuato in Italia la direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli) e n. 398 del 1997 (che ha modificato la disciplina del concorso per uditore giudiziario e dettato norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali), oltre che dai regolamenti didattici delle università.
  Quanto alla proposta di legge n. 1342 Aprea, evidenzia che la principale novità in essa contenuta consiste nel fatto che il regime delle prove preselettive viene differenziato a seconda che si tratti di accessi ai corsi universitari con numero programmato a livello nazionale o a livello di singole università. Ricorda che la legge n. 264 del 1999 distingue tra corsi universitari con accesso programmato a livello nazionale (elencati nell'articolo 1) e corsi universitari con accesso programmato dalle singole università (elencati nell'articolo 2). Più precisamente, la legge vigente prevede all'articolo 1 che sia programmato a livello nazionale l'accesso ai corsi di laurea di area sanitaria, a quelli in architettura e in scienza della formazione primaria, nonché alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ai corsi di formazione specialistica dei medici, alle scuole di specializzazione per le professioni legali e agli eventuali corsi universitari di nuova istituzione. La stessa legge, all'articolo 2, prevede che siano programmati dalle università (e quindi non in modo uniforme a livello nazionale) gli accessi ai corsi di laurea che prevedono l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; ai corsi di diploma universitario con obbligo di tirocinio; ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi della legge n. 127 del 1997 (tra cui sono le lauree in conservazione e restauro dei beni culturali; in scienze della difesa e della sicurezza; in scienze, culture e politiche della gastronomia e in scienze economiche e sociali della gastronomia); nonché infine al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'università di Trieste.
  A prescindere dal fatto che la programmazione degli accessi avvenga a livello nazionale o di singole università, la legge n. 264 prevede lo stesso regime di prove selettive, che è disciplinato dall'articolo 4 della legge citata. La proposta Aprea differenzia invece il regime di prove selettive, distinguendo – come detto – tra corsi a numero programmato a livello nazionale e corsi a numero programmato a livello di università. Per i primi viene dettato un regime nuovo, basato sul possesso di specifici requisiti connessi al rendimento scolastico negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Si richiede, in particolare, il conseguimento di specifiche medie di voto e di un voto minimo nell'esame di Stato, oltre alla conoscenza certificata della lingua inglese. Oltre alla prova selettiva – che è predisposta a livello nazionale e incentrata su quesiti di logica e di scienze, per accertare la predisposizione del candidato – è prevista una prova orale psico-attitudinale la cui predisposizione spetta alle singole università. Per i secondi – i corsi a numero programmato a livello di università – viene sostanzialmente confermato l'attuale regime di selezione, basato su prove di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria di secondo grado, con la precisazione aggiuntiva che si deve comunque tenere conto del rendimento scolastico del candidato negli studi pre-universitari.
  A parte questo, la proposta di legge Aprea interviene, all'articolo 2, in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, assegnando alla laurea magistrale valore abilitante, fermo restando il tirocinio durante l'ultimo anno di laurea, e abolendo quindi la previsione dell'esame di Stato postuniversitario. Viene comunque fatta salva la normativa in materia di iscrizione agli ordini professionali.

  Luigi GALLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 Gadda ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, premette che la Commissione deve rendere un parere alla Commissione agricoltura sulle parti di propria competenza contenute nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente in XIII Commissione.
  Ricorda che il provvedimento risulta dall'abbinamento di diverse proposte di legge, due delle quali (C. 290 e C. 410) – di identico contenuto – riproducono il testo della proposta di legge C. 302, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa legislatura. In proposito, segnala che la VII Commissione, in data 5 aprile 2017, aveva espresso su quel testo parere favorevole rispetto alle parti di propria competenza.
  Sottolinea che il testo reca, come si legge al Capo I che detta le norme generali, la disciplina del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; gli strumenti finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, la promozione dell'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.
  Il Capo II definisce e disciplina le autorità di settore competenti (articoli 2 e 3), individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.
  Il Capo III disciplina gli organismi di settore. In particolare, l'articolo 4 istituisce presso il suddetto Ministero il Tavolo Tecnico per la produzione biologica, i cui componenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro, nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 6, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica; di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico; e di individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.
  Il Capo IV – che reca disposizioni per favorire il riconoscimento dei prodotti biologici italiani – prevede all'articolo 5 l'istituzione di un marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
  Il Capo V reca disposizioni relative agli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato, con cadenza triennale, dal Ministero. Tra gli obiettivi del Piano, segnalo, in particolare, quello che prevede l'incentivazione del consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione anche ambientale ed alimentare e quello relativo all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione in materia di produzione biologica (articolo 6, comma 2, lettere c) e g)).
  L'articolo 6-bis dispone che il Ministro, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotti un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  L'articolo 7 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento di iniziative per lo
sviluppo della produzione biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, nonché al finanziamento del Piano di cui all'articolo 6-bis. Il Ministro, con decreto, determina la quota del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione e al Piano di cui all'articolo 6-bis, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale già previsto a legislazione vigente dall'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, destinato attualmente a finanziare il Fondo per l'agricoltura biologica di qualità, che è contestualmente soppresso.
  Evidenzia che l'articolo 9 contiene disposizioni di interesse della VII Commissione. A tale riguardo, segnala che si prevede, nell'ambito del sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica, quanto segue: la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione, in tema di produzione biologica; sono previsti, inoltre, percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio; la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quota parte delle risorse del Fondo alle attività di ricerca che il CNR svolge nell'ambito della produzione biologica.
  A tal fine, con decreto di riparto del FOE, è destinata a favore del CNR una somma per le predette attività, in una misura massima ivi determinata; interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica da prevedersi nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 7 al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.
  Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, inclusi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni. L'articolo 10 dispone che lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.
  Il capo VI (articoli 11-14) reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Vengono quindi disciplinati i distretti biologici, costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia. Tra i fini dei distretti biologici rientrano la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende e il trasferimento dell'innovazione. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati
che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza.
  L'articolo 12 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione o al commercio e aventi, tra l'altro, come finalità quelle di a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui costi di produzione, sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti; b) coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato; c) redigere contratti-tipo per la vendita o per la fornitura di prodotti agricoli biologici; d) valorizzare il potenziale dei prodotti; e) svolgere ricerche per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti biologici; f) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare. È inoltre prevista l'istituzione, da parte del Ministero, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel Tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali (articolo 13).
  L'articolo 14 reca la disciplina delle organizzazioni dei produttori biologici, intendendosi come tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il Capo VII (articoli 15 e 16) reca disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori prevedendo il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nell'agricoltura biologica e disciplinando la produzione di sementi biologiche. Il Capo VIII reca, infine, le disposizioni finali.
  In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

  Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene la proposta di legge in esame – d'iniziativa parlamentare – giusta e opportuna nella disciplina di un settore importante per tutti i cittadini in qualità di consumatori. Rileva come la tutela dell'alimentazione costituisca un problema all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla salute dei minori e alla necessità di avere garanzie di qualità per il cibo che viene servito nelle mense scolastiche.

  Lucia CIAMPI (PD), concordando con quanto affermato dalla deputata Aprea, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico. Ricorda, tra l'altro, che il provvedimento era già stato approvato nella scorsa legislatura con un consenso pressoché unanime.

  Paola FRASSINETTI (FdI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA (M5S), relatrice, premette che le parti di competenza della Commissione sono quelle contenute nell'articolo 7, il quale contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.
  Segnala che, per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stata eliminata la possibilità per tali enti di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per la regolarizzazione dei periodi d'imposta precedenti, in quanto la disciplina della dichiarazione integrativa (originariamente prevista all'articolo 9) è stata soppressa.
  Resta fermo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità. In particolare, le stesse società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono, ai sensi del comma 2, avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2 del decreto in esame, versando per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a)); avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 del decreto in esame (lettera b)).
  Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del: 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1); 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b, numero 2); 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva. Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
  La copertura degli oneri del decreto viene in parte effettuata mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In base all'elenco 1 allegato al decreto. Segnala, al riguardo, che la riduzione delle dotazioni del MIUR per il 2018 ammonta a 29 milioni di euro, di cui 14 milioni per l'istruzione scolastica e 15 milioni per l'istruzione universitaria e formazione post-universitaria. La riduzione delle dotazione del MIBAC, invece, ammonta complessivamente a 140.000 euro.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso alle ore 10.40.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base e che questo sarà ora inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del rispettivo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

VII Commissione - mercoledì 5 dicembre 2018

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

  1. Al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»; oppure 2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-BIS «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
   b) equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;
   c) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni;
   d) prevedere nel Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento;
   e) assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;
   f) far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, l'amministrazione competente provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alla medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) l'alinea è sostituito dal seguente: «I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici a carattere scientifico. I predetti lavori devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:».
1. 27. (Nuova formulazione) Carbonaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «lett. a)» con il seguente:
   a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni e i materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente;.
1. 28. (Nuova formulazione) Carbonaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

  1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».
1. 23. (Nuova formulazione) Carbonaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite;
   b) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.».
1. 24. (Nuova formulazione) Carbonaro.