Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Comm. bicam. sul ciclo dei rifiuti

Comm. bicam. Ciclo rifiuti

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
SOMMARIO
Martedì 4 dicembre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del presidente ... 66

ALLEGATO (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) ... 68

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Resoconto di martedì 4 dicembre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.25 alle 11.45.

  La seduta comincia alle 11.45.

Comunicazioni del presidente.

  Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento interno, di adottare una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato), nonché di adottare una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne. Comunica quindi che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti. Nella stessa riunione, è stato inoltre convenuto di procedere alla digitalizzazione di tutti i documenti dell'archivio della Commissione, con la collaborazione delle competenti strutture tecniche. I documenti saranno digitalizzati e successivamente resi disponibili, per una ricerca del loro contenuto, ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, a chi ne abbia titolo in base alla delibera stessa e ne faccia richiesta.
  Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella stessa riunione, ha convenuto sullo svolgimento da parte di una delegazione della Commissione di una missione presso la sede centrale dell'Agenzia delle dogane, che avrà luogo giovedì 20 dicembre 2018.
  Comunica infine che la Commissione sarà convocata, per discutere e deliberare sulla desecretazione della parte segreta del resoconto stenografico dell'audizione di Daniele Fortini, presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione di AMA spa, svoltasi il 2 agosto 2016, il giorno martedì 11 dicembre 2018, alle ore 12. Qualora, a causa dell'andamento dei lavori parlamentari, non fosse possibile procedere a tale deliberazione, la Commissione sarà convocata nella stessa giornata alle ore 20,15.

  (Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

  La seduta termina alle 11.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - martedì 4 dicembre 2018

ALLEGATO

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

(approvata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 dicembre 2018).

Art. 1.
(Documenti segreti)

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.
(Documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Documenti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

Art. 4.
(Limiti alla trasmissione all'esterno di documenti liberi)

  1. I documenti afferenti a uno specifico ambito dell'inchiesta sul quale sia in corso la predisposizione della relativa relazione non sono trasmessi a soggetti esterni fino alla illustrazione in Commissione della relazione stessa, se non previa autorizzazione del presidente.